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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 5386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5386 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, all'esito della discussione orale ed uditi i procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 596/2025 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti CORDOVA SILVIA e SCOTTO DI TELLA Parte_1
RAOUL)
ricorrente
CONTRO
(Avv.te RIZZO Controparte_1
DR NA e RA RI GRAZIA)
resistente
MMEEDDIIAANNTTEE LLAA LLEETTTTUURRAA,, AALLLL''UUDDIIEENNZZAA DDEELL 1111//1122//22002255,, DDEELL SSEEGGUUEENNTTEE
DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara cessata la materia del contendere;
◊ condanna la parte resistente a rimborsare alla ricorrente – con distrazione in favore dei suoi difensori ex art. 93 c.p.c. - le spese di lite, liquidate in € 1.870,00,
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato il 16/01/2025 la parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' a versarle i ratei dell'indennità di accompagnamento il diritto a CP_2
conseguire i quali le era stato riconosciuto con sentenza n. 3167/2024
L' si è costituito in giudizio riferendo di avere provveduto al pagamento. CP_2
◊
Ambedue le parti hanno dato atto dell'avvenuto pagamento, da parte dell' CP_1
resistente, delle somme richieste con il ricorso. Come dichiarato da ambedue in questa udienza, è conseguentemente venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti (cfr. Cass. 8219/1996; 2970/1993; 4792/1991; 46/1990), e non resta che dichiarare, d'ufficio, cessata la materia del contendere in relazione a tutte le domande formulate.
La virtuale soccombenza dell' ne impone però la condanna alla refusione CP_2
delle spese di lite, come liquidate in dispositivo.
◊
Così deciso in Palermo, all'udienza dell'11/12/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, all'esito della discussione orale ed uditi i procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 596/2025 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti CORDOVA SILVIA e SCOTTO DI TELLA Parte_1
RAOUL)
ricorrente
CONTRO
(Avv.te RIZZO Controparte_1
DR NA e RA RI GRAZIA)
resistente
MMEEDDIIAANNTTEE LLAA LLEETTTTUURRAA,, AALLLL''UUDDIIEENNZZAA DDEELL 1111//1122//22002255,, DDEELL SSEEGGUUEENNTTEE
DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara cessata la materia del contendere;
◊ condanna la parte resistente a rimborsare alla ricorrente – con distrazione in favore dei suoi difensori ex art. 93 c.p.c. - le spese di lite, liquidate in € 1.870,00,
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato il 16/01/2025 la parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' a versarle i ratei dell'indennità di accompagnamento il diritto a CP_2
conseguire i quali le era stato riconosciuto con sentenza n. 3167/2024
L' si è costituito in giudizio riferendo di avere provveduto al pagamento. CP_2
◊
Ambedue le parti hanno dato atto dell'avvenuto pagamento, da parte dell' CP_1
resistente, delle somme richieste con il ricorso. Come dichiarato da ambedue in questa udienza, è conseguentemente venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti (cfr. Cass. 8219/1996; 2970/1993; 4792/1991; 46/1990), e non resta che dichiarare, d'ufficio, cessata la materia del contendere in relazione a tutte le domande formulate.
La virtuale soccombenza dell' ne impone però la condanna alla refusione CP_2
delle spese di lite, come liquidate in dispositivo.
◊
Così deciso in Palermo, all'udienza dell'11/12/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro