Articolo 5 della Legge 13 gennaio 1994, n. 43
Articolo 4
Versione
4 febbraio 1994
Art. 5. 1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) emana disposizioni che fissano i limiti e le condizioni per il rilascio, da parte di imprese di assicurazione, di eventuali garanzie a fronte dell'emissione di cambiali finanziarie.
Entrata in vigore il 4 febbraio 1994
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