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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/11/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 18/11/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi sezione lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 18/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
NI RA IO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/04/2024 parte ricorrente ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-001450601 emessa il 18.03.2024, relativa ad atto di accertamento n.
.1600.02/11/2018.0237008 del 02.11.2018 riferito all'anno 2017 CP_1 eccependo il difetto di legittimazione attiva e passiva e concludendo per l'annullamento e inefficia dell'ordinanza opposta. costituitosi in giudizio ha concluso per la cessazione della CP_1 materia del contendere con compensazione, rappresentando di avere provveduto ad annullare l'ordinanza ingiunzione in autotutela. All'odierna udienza entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Parte ricorrente ha chiesto la CP_ condanna di alle spese di lite rappresentando che il provvedimento di annullamento in autotutela è intervenuto in data 27.06.2024, solo dopo l'introduzione del presente giudizio avvenuto il 30.04.2024. Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammesse da entrambe le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 13217/2013), su concorde richiesta delle parti, essendo pacifico che abbia proceduto al pagamento della prestazione richiesta, va CP_1 dichiarata cessata la materia del contendere. Ciò posto, occorre procedere alla regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale e cioè in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. in tal senso: Cass. civile, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, 2 agosto 2004, n. 14775). Dalla documentazione in atti, emerge che ha provveduto CP_1 all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione in data 27.06.2024, solo dopo il deposito del presente ricorso avvenuto il 30.04.2024. Ritenute fondate da questo giudicante le ragioni del ricorso, CP_1 deve essere condannata alla rifusione delle spese legali liquidate in euro 886,00, secondo i parametri del d.m. 147/2022, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e del valore della causa.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 30.04.2024 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna alla rifusione delle spese legali liquidate in € 852,00 CP_1 oltre iva, cap e rimborso spese come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente. Brindisi, 18/11/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
2
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi sezione lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 18/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
NI RA IO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/04/2024 parte ricorrente ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-001450601 emessa il 18.03.2024, relativa ad atto di accertamento n.
.1600.02/11/2018.0237008 del 02.11.2018 riferito all'anno 2017 CP_1 eccependo il difetto di legittimazione attiva e passiva e concludendo per l'annullamento e inefficia dell'ordinanza opposta. costituitosi in giudizio ha concluso per la cessazione della CP_1 materia del contendere con compensazione, rappresentando di avere provveduto ad annullare l'ordinanza ingiunzione in autotutela. All'odierna udienza entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Parte ricorrente ha chiesto la CP_ condanna di alle spese di lite rappresentando che il provvedimento di annullamento in autotutela è intervenuto in data 27.06.2024, solo dopo l'introduzione del presente giudizio avvenuto il 30.04.2024. Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammesse da entrambe le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 13217/2013), su concorde richiesta delle parti, essendo pacifico che abbia proceduto al pagamento della prestazione richiesta, va CP_1 dichiarata cessata la materia del contendere. Ciò posto, occorre procedere alla regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale e cioè in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. in tal senso: Cass. civile, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, 2 agosto 2004, n. 14775). Dalla documentazione in atti, emerge che ha provveduto CP_1 all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione in data 27.06.2024, solo dopo il deposito del presente ricorso avvenuto il 30.04.2024. Ritenute fondate da questo giudicante le ragioni del ricorso, CP_1 deve essere condannata alla rifusione delle spese legali liquidate in euro 886,00, secondo i parametri del d.m. 147/2022, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e del valore della causa.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 30.04.2024 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna alla rifusione delle spese legali liquidate in € 852,00 CP_1 oltre iva, cap e rimborso spese come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente. Brindisi, 18/11/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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