Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
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R.G. n. 1245/2021
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1245/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1262/2021 pubblicata in data
9/2/2021, vertente
TRA
(C.F. ), difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Luigi Martino (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona
[...] P.IVA_1
dell'amministratore p.t., difeso dell'avv. Isabella Coscia (C.F.
) C.F._3
APPELLATO
E
in persona del procuratore Controparte_2
munito di poteri di rappresentanza in forza di procura Controparte_3
speciale del 25/9/2018, conferita con atto per Notar di Persona_1
Bologna, difesa dall'avv. Maria Gabriella Taglialatela
( ) C.F._4
APPELLATA
R.G. n. 1245/2021
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del giorno 8/10/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3°, e
127 ter c.p.c., introdotti con D. lgs. n. 149/2022.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
, conduttore di un'unità immobiliare adibita a tabaccheria, Parte_1
agiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, nei confronti del
[...]
in deducendo: Controparte_1 CP_1
- che in data 16/3/2010 l'immobile in questione si era allagato a causa della rottura della colonna fecale di proprietà condominiale;
- che tali infiltrazioni avevano gravemente danneggiato il locale, nonché alcuni beni ivi contenuti, rendendo impossibile l'esercizio dell'attività commerciale;
- di aver sollecitato più volte l'amministratore del al fine di eliminare CP_1
la causa delle infiltrazioni, mediante riparazione della colonna fecale;
- che, essendo rimasti inevasi tali solleciti, era stato costretto a riparare, a proprie spese, l'immobile danneggiato a causa delle infiltrazioni, sostenendo un esborso di € 4.800,00, come da fattura che depositava in atti;
- di avere inoltre subito un danno pari ad € 2.465,64, essendosi rovinati beni e merce presenti nel locale.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva rigettarsi la domanda, CP_1
deducendo:
- di non aver ricevuto alcuna tempestiva comunicazione in merito ai presunti fatti indicati in citazione;
- che non era verosimile che di sua iniziativa il conduttore avesse potuto riparare la colonna fecale, posto che detto intervento avrebbe dovuto comportare la disattivazione degli scarichi di tutta la verticale interessata;
- che l'unica comunicazione ricevuta era quella che il aveva fatto Parte_1 all'amministratore a mezzo del proprio legale il giorno 29/3/2010, quando i lavori erano già stati realizzati, risultando in citazione che l'allagamento si sarebbe verificato il 16/3/2019;
- in via subordinata, chiedeva di essere manlevato dalla Controparte_2
con cui aveva stipulato polizza per la responsabilità civile.
[...]
Estesa la lite nei confronti della suindicata Compagnia, la stessa chiedeva rigettarsi sia la domanda principale che quella di garanzia. 3
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Espletata prova per testi e CTU, il Tribunale, con la sentenza in epigrafe indicata, così decideva la causa:
“1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento in favore dell'avv. Isabella Coscia, Parte_1
procuratore del , delle spese di lite Parte_2 che si liquidano in complessivi € 3.230,00 oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
3) Dichiara compensate le spese inerenti il rapporto di manleva”.
A fondamento della decisione di rigetto il Tribunale poneva la seguente motivazione:
“Ritiene questo giudice che nel caso di specie l'attore sul quale gravava il relativo onus probandi, non abbia fornito la dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata.
Tutti i testi escussi infatti si sono limitati a dichiarare di aver visto infiltrazioni di acqua nella parete del bagno e successivamente l'esistenza di una “riparazione” in detta parete, senza fornire alcuna indicazione delle cause di detta infiltrazione.
Il C.T.U. nominato al fine di individuare, tra l'altro, le cause delle lamentate infiltrazioni ha dichiarato che “non è stato possibile individuare le cause ed il danno prodotto”.
Il proponeva appello avverso la suindicata sentenza e conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi a questa Corte le controparti, deducendo, quali motivi di impugnazione:
- che il primo Giudice, con motivazione stringata, aveva ritenuto insufficiente la prova, con motivazione soltanto apparente e senza nulla riferire in ordine al complessivo quadro indiziario emerso dalla complessa e lunga vicenda, in violazione delle norme e dei principi in materia di interpretazione delle prove ed omettendo l'esame di documentazione decisiva;
- che, invece, la prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata ben poteva desumersi dal complesso delle risultanze acquisite;
- che, in particolare, il teste di parte convenuta, , aveva riferito di Testimone_1 essere stato incaricato dall'impresa di assicurazione del di CP_1 Parte_3
del e di aver constatato, recatosi sui luoghi di causa, che era stata
[...] Pt_4 effettuata una riparazione alla colonna fecale …” e che tale riparazione era visibile;
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- che il teste indicato da esso attore, , aveva dichiarato di essersi Testimone_2 recato la mattina in cui si verificò l'allagamento presso il locale in questione, notando che “la parete all'interno del bagno, precisamente dove era ubicato il
WC, era bagnata di acqua …”, aggiungendo di aver assistito al tentativo di esso esponente di avvisare telefonicamente dell'accaduto l'amministratore del condominio, senza però riuscirvi;
- che le riportate dichiarazioni testimoniali trovavano riscontro nella fattura prodotta in atti, dalla quale emergeva che la società aveva Controparte_4 effettuato un intervento di riparazione della colonna fecale per un importo di €
4.800,00, nonché nelle fotografie depositate che evidenziavano l'avvenuta demolizione di una parte del muro, il tubo della fecale sostituito ed il muro ricostruito e ritinteggiato;
- che, inoltre, il Giudice di prime cure non aveva attribuito rilevanza alla mancata esibizione dei documenti indicati da esso attore, nonostante con ordinanza in data
9/6/2017 ne fosse stata disposta l'acquisizione (in particolare, trattavasi dei verbali di sopralluogo effettuati dalla compagnia di assicurazione chiamata in causa).
Pertanto, chiedeva riformarsi la decisione di primo grado e condannarsi il al risarcimento dei danni subiti da esso istante. CP_1
Costituitosi in giudizio, il deduceva che l'appello era inammissibile, CP_1 sia perché redatto in violazione dei requisiti formali richiesti dall'art. 342 c.p.c., sia perché privo di ogni probabilità di essere accolto nella prospettiva di cui all'art. 348-bis c.p.c., chiedendo comunque il rigetto nel merito dello stesso in ragione della sua dedotta infondatezza.
Anche la si costitutiva in giudizio, evidenziando Controparte_2
l'inammissibilità del gravame per le medesime ragioni sostenute dal CP_1
e chiedendone comunque il rigetto nel merito, con conseguente conferma della decisione impugnata.
Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo rilevata l'ammissibilità del gravame.
Invero, quanto al primo profilo dedotto dagli appellati, è sufficiente richiamare i principi affermati dalla Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde risolvere una questione di massima di particolare importanza.
Secondo la Corte “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso 5
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che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che “l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass. sez. un. 16/11/2017, n. 27199). Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr. Cass. 8/4/2024, n.
9378; Cass. 16/1/2024, n. 1600; Cass. 13/12/2023, n. 34969; Cass. 28/7/2023, n.
23100; Cass. 8/6/2023, n. 16218; Cass. 13/12/2022, n. 36489; Cass. 3/3/2022, n.
7081; Cass. 7/12/2021, n. 40560; Cass. 12/11/2021, n. 33843). Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello formulato dal è certamente idoneo a superare lo scrutinio di Parte_1
ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo lo stesso criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di tale decisione contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal
Tribunale di Napoli per pervenire alla decisione di rigetto della domanda. 6
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Quanto al secondo profilo di presunta inammissibilità, va osservato che, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
ne deriva che, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c. , la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr., ex multis, Cass. 29/11/2021, n. 37272;
Cass. 15/4/2019, n. 10422).
Nel merito, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Invero, quanto alla pretesa risarcitoria ragguagliata dal all'importo (€ Parte_1
4.800,00) che assume di aver versato all'impresa Controparte_5 CP_6
a titolo di corrispettivo per la commissionata riparazione della colonna
[...]
fecale, va considerato quanto segue:
- l'azione risarcitoria è stata proposta dal quale conduttore di un locale Parte_1
facente parte di un fabbricato condominiale, in quanto tale privo di ogni legittimazione ad effettuare interventi su strutture e/o componenti di impianti di proprietà dei condomini, come la colonna fecale ed il muro all'interno del quale la stessa è allocata;
- l'istante avrebbe dovuto notiziare preventivamente il locatore proprietario dell'immobile adibito a tabaccheria dell'avvenuto allagamento, affinché lo stesso si attivasse presso l'amministratore onde verificare se la causa di detto allagamento fosse riconducibile ad un malfunzionamento dell'impianto condominiale di scarico fognario;
- è chiaro che avrebbe anche potuto contattare di persona l'amministratore del
Condominio – come in concreto accaduto – al fine di consentire che questi provvedesse, eventualmente in via d'urgenza, ad ogni intervento volto alla risoluzione del problema;
- tuttavia, se è vero, secondo quanto sostenuto dal che non fu possibile Parte_1 interloquire nell'immediatezza con l'amministratore, è altrettanto vero che ciò non 7
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gli consentiva in alcun modo di eseguire lavori su strutture di cui, come prima esposto, non era proprietario;
- è appena il caso di notare che l'art. 1134 c.c. pone dei limiti molto stringenti al singolo condomino comproprietario ai fini del rimborso delle spese sostenute per la cosa comune, quali l'urgenza e l'impossibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o l'assemblea, a pena di perdere il diritto al rimborso stesso (cfr., tra le altre, Cass. 23/10/2023, n. 29336; Cass. 20/6/2022, n. 19864);
- ebbene, se il singolo condomino, pur essendo comproprietario, non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione della cosa comune in mancanza di prova del presupposto dell'urgenza di cui al richiamato art. 1134 c.c., neppure a titolo di ingiustificato arricchimento (cfr. Cass. 23/2/2022, n. 5995), non si vede come il conduttore possa pretendere il risarcimento commisurato alla spesa che assume di aver sostenuto per lavori costituenti, a ben considerare, un'indebita interferenza nella gestione della cosa altrui, in quanto non preventivamente autorizzati.
Né maggior pregio riveste la pretesa dell'appellante volta al risarcimento quantificato in € 2.465,64, pari al valore della merce presente nella tabaccheria che fu, secondo il suo assunto, irrimediabilmente danneggiata a causa dell'acqua riversatasi nel locale, in quanto:
- contrariamente alla prospettazione del non v'è la prova che Parte_1 effettivamente l'allagamento in oggetto sia stato provocato da un malfunzionamento della colonna fecale;
- infatti, in primo luogo non si vede come possa il conduttore aver riparato la colonna fecale senza la previa interruzione temporanea degli scarichi delle unità immobiliari soprastanti;
- inoltre, si tenga presente che la circostanza, riferita dai testi, che la parete del bagno ove era ubicato il WC fosse bagnata, non è di per sé indicativa della prospettata responsabilità del CP_1
- ai fini della sussistenza di tale responsabilità l'attore avrebbe dovuto fornire elementi, pur se di natura presuntiva, atti a dimostrare che la fuoriuscita d'acqua fosse stata effettivamente provocata dalla colonna fecale;
- ne deriva che l'avere l'istante assunto unilateralmente l'iniziativa di procedere alla riparazione lo ha certamente esposto al rischio di disperdere ogni prova 8
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relativamente alla ricerca della causa specifica del descritto allagamento proveniente dall'impianto di scarico;
- per tale ragione non è dirimente la testimonianza resa da , Testimone_1 all'epoca dei fatti fiduciario della teste indicato dal Controparte_7
il quale dichiarava che, recatosi nella tabaccheria nel mese di CP_1 maggio 2010, constatava soltanto “che era stata effettuata una riparazione alla colonna fecale”;
- la stessa CTU espletata nel giudizio di primo grado non ha consentito di acquisire alcun utile elemento circa la causa dell'allagamento, avendo l'ausiliare precisato che al momento dell'accesso non erano visibili segni di infiltrazione nel locale bagno della tabaccheria, né si rilevava alcun danno;
- il consulente ha altresì rilevato, quanto alla fattura relativa alla prospettata riparazione del danno, che la stessa indicava delle lavorazioni presuntivamente eseguite in assenza di elementi metrici che potessero consentire una verifica circa la corrispondenza tra le opere riportate e lo stato dei luoghi;
- in ogni caso, neppure vi sono elementi di prova atti a quantificare il danno alle merci che l'istante asserisce di aver subito, in mancanza di indici di convincimento idonei a ricondurre i beni eventualmente danneggiati dalle acque luride a quelli effettivamente acquistati dal e riferibili alle fatture Parte_1
depositate in giudizio;
- né le fotografie prodotte nel giudizio di primo grado, raffiguranti delle scatole, consentono di concludere che i beni nelle stesse riposti, di cui non è dato comprendere la tipologia, fossero stati danneggiati a causa dell'acqua;
- il suindicato teste dichiarava in proposito che, in occasione del Tes_1
sopralluogo eseguito nel mese di luglio 2010, il gli indicò una scatola di Parte_1 circa 60 cm. X 50 cm., all'interno della quale era presente la merce deteriorata, senza tuttavia consentirgli di visionarne il contenuto;
- in definitiva, non vi sono elementi connotati da gravità, precisione e concordanza, nella prospettiva di cui all'art. 2729, comma 1, c.c., atti a dimostrare il valore delle merci asseritamente danneggiate, il che è di ostacolo all'invocata quantificazione del danno sulla base di criteri equitativi;
- infatti, è noto che la liquidazione equitativa del danno postula il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un danno risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato, non potendo tale valutazione equitativa 9
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assumere valenza surrogatoria della prova del danno (cfr., tra le altre, Cass.
14/3/2024, n. 6957; Cass. 12/4/2023, n. 9744).
Quanto alla dedotta mancata esibizione, da parte della Controparte_2
dei verbali, relativi ai sopralluoghi presso la tabaccheria del che
[...] Parte_1
il perito incaricato avrebbe redatto, va osservato che:
- in primo luogo, deve escludersi che il Tribunale abbia ordinato, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione dei verbali in questione, non avendo l'attore mai formulato, né in citazione, né nella memoria istruttoria depositata in data
7/5/2013, una siffatta richiesta;
- infatti, con ordinanza in data 9/6/2017 il primo Giudice, ritenutane l'opportunità, richiedeva alla compagnia di assicurazione di produrre i verbali relativi ai sopralluoghi, il che, a ben considerare, deve qualificarsi come un mero invito, tenuto anche conto che non v'era certezza che gli stessi fossero stati redatti;
- in ogni caso, va al riguardo rilevato che la Controparte_2
depositava copia di mail inviata al proprio avvocato, facendo presente che non risultava redatto alcun verbale di sopralluogo da parte del nominato perito , Tes_1
il quale, del resto, in sede di escussione testimoniale, come già in precedenza esposto, dichiarava di non aver effettuato alcuna valutazione concernente i danni di cui alla richiesta avanzata dal non ricorrendone i presupposti perché, Parte_1
da un lato, il bagno del locale tabaccheria era ormai perfettamente funzionante, essendovi tracce di lavori eseguiti di recente, e, dall'altro, non aveva avuto la possibilità di esaminare l'interno della scatola in cui, a dire dell'attore, vi era la merce deteriorata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello non può che essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata ed integrazione della motivazione nei termini sopra esposti.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva. Tale liquidazione va effettuata secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione intercettato dalla domanda (cause di valore tra € 5.200,01 ed €
26.000,00). Occorre precisare che l'appellante sarà tenuto al pagamento delle spese anche in favore della avendo con la sua Controparte_2 iniziativa processuale nei riguardi del dato causa all'azione di CP_1 manleva da quest'ultimo proposta nei confronti della compagnia di assicurazione 10
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e tenuto conto, altresì, che il nell'atto di appello risulta aver formulato Parte_1
domanda di risarcimento danni anche nei confronti della predetta società.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data 11/3/2021, Parte_1
nei confronti del in Controparte_1 CP_1
nonché della società avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Napoli n. 1162/2021 pubblicata in data 9/2/2021, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza, integrandone le ragioni giuridiche nei termini di cui in motivazione;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore del
[...]
in delle spese di lite del Controparte_1 CP_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali ed € 525,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) condanna l'appellante al pagamento, in favore della società
[...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che Controparte_2 liquida in € 3.500,00 per compensi professionali ed € 525,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante , di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 4/2/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese) 11
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L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.