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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito della lettura del dispositivo del 6.2.2025, ha emesso sentenza nella causa iscritta al n. 14653/2023 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. GUALTIERI AGNESE, con cui Parte_1
è domiciliato telematicamente ricorrente
e
, rappr. e difeso dall' avv. TEDESCHI MARIA PIA, con cui elett.te domiciliato CP_1 come in atti resistente
Con ricorso depositato il 28.7.2023, l'istante di cui in epigrafe, premesso di essere un lavoratore marittimo, iscritto al Compartimento di Torre del Greco, con matricola n. 65046; che, dal 19/11/2022 al 24/02/2023, veniva imbarcato alle dipendenze della (C.F. ), con contratto di Controparte_2 P.IVA_1 arruolamento a tempo determinato, in qualità di mozzo sulla nave Eco
Mediterranea, posizione 5529934007, sbarcando per fine contratto;
che, dal CP_1
27/2/2023 al 13/04/2023, era in malattia cd. complementare, manifestatasi entro il 28mo giorno dallo sbarco, ai sensi dell'art. 7 R.D.L. 23 settembre 1937, n.
1918, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1938, n. 831; che inoltrava i certificati di malattia all' , che, secondo quanto disposto testualmente dall'art. CP_1
10 c. 3 del d.l. 76/2013 convertito con modificazioni dalla legge 99/2013, a far data dal 1° gennaio 2014 l' subentrando nei relativi rapporti attivi e passivi, CP_1 gestisce direttamente le attività di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto- legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, relative all'erogazione delle prestazioni di malattia e di maternità, per il personale marittimo;
che l' non liquidava l'indennità di malattia, nonostante le richieste CP_1 inoltrate sin dal 1.3.2023 e il 16.5.2023; che privo di riscontro rimaneva il ricorso al Comitato Provinciale;
che, ai art. 6 R.D.-L 23 settembre 1937, n. 1918, CP_1 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1938, n. 831, il marittimo ha diritto a percepire “una indennità giornaliera nella misura del settantacinque per cento del salario, calcolato a norma del secondo comma dell'art. 10, per la durata delle prestazioni di cui alla lett. a), nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro…”; che, ai sensi del successivo art. 10,
“L'indennità giornaliera è calcolata sul salario effettivamente goduto dall'assicurato alla data dell'annotazione di sbarco sul ruolo. Per la determinazione del salario si osservano le norme degli articoli 71, primo e terzo comma, e 72 del regolamento 25 gennaio 1937, n. 200. La paga base giornaliera di cui al citato art. 71, primo comma, si calcola dividendo per trenta il salario mensile…”; che, ai sensi dell'art. 71 del
R.D. 25 gennaio 1937, n. 200 “Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima il salario è costituito dalla paga base giornaliera, dagli accessori a carattere continuativo e dal valore convenzionale della panatica”; che la retribuzione di riferimento è quella percepita nei trenta giorni precedenti allo sbarco, la cui data è quella annotata sui ruoli dell'equipaggio, che nel caso in esame, come da foglio paga di gennaio 2023, è di € 2.751,38 e, pertanto,
l'indennità giornaliera è di € 68,78, pari al 75% di 91,71 (€ 2.751,38 : 30); che ad oggi nulla ha percepito per il suddetto titolo.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, il diritto del ricorrente a percepire l'indennità giornaliera di malattia per il periodo dal 27.2.2023 al 13.4.2023, o per quello diverso che fosse ritenuto;
- per l'effetto condannare l' al pagamento dell'importo di € 2.819,98, CP_1
o di quello diverso, maggiore e/o minore che fosse ritenuto di giustizia;
- con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' chiedendo: “In via CP_1 preliminare, dichiarare la nullità del presente ricorso per violazione dell'art 414
c.p.c. nn. 2-3-4-5 nonché l' inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità dello stesso per le ragioni esposte e, ancora, dichiarare l'intervenuta decadenza annuale e, in subordine triennale dal diritto e dall'azione ai sensi dell'art. 47 del
D.P.R. n. 639 del 30.4.1970, nonché dell'art. 4 del D.L. n. 384 del 19.09.1992 convertito con modificazioni in legge n. 438 del 14.11.1992 , e, ancora , dichiarare la prescrizione annuale ex lege 138/43 , e solo in via subordinata quella quinquennale e/o decennale anche ai sensi del'art. 38 D.L.
6.7.2011 n. 98 sub lett.
D) punto n. 2 conv, in L. 111/2011; in via subordinata e nel merito, respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
La domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di decadenza e/o prescrizione del diritto.
I termini di prescrizione/decadenza iniziano a decorrere, nel caso che ci riguarda, dalla data di chiusura del periodo di malattia avvenuta in data 13.4.2023.
Il ricorso giudiziario è stato depositato in data 28/7/2023, sicché alcuna decadenza annuale dal diritto e dall'azione e/o prescrizione è maturata.
Vanno parimenti rigettate le ulteriori eccezioni preliminari sollevate ovvero quella relativa all''improcedibilità della domanda avendo parte ricorrente violato il disposto dell'art. 443 c.p.c. e, pertanto, non avendo proposto il propedeutico ricorso amministrativo”, considerato che come si ricava dalla lettura del ricorso e dai suoi allegati (All. 7 e 9 al ricorso, l'iter amministrativo è stato regolarmente esperito e la domanda giudiziale è sufficientemente completa nei suoi elementi di fatto e di diritto.
Nel merito, l' eccepisce che l'indennità di malattia marittima non è stata CP_1 indennizzata in quanto la certificazione medica è stata trasmessa dal ricorrente in modalità cartacea e non telematica, in contrasto quindi con quanto previsto dalla vigente normativa.
L'assunto non può essere condiviso.
Ed invero, l'obbligo di invio telematico delle certificazioni mediche è posto a carico dei medici del SSN dall'art. 25 della legge n. 183/2020 “in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti dei datori di lavoro privati”.
Il marittimo che sbarca per fine contratto, cessa il rapporto di lavoro, quindi, non rientra tra i dipendenti di datori di lavoro privato per i quali l'art. 25 della legge n.
183/2010 pone l'obbligo di invio telematico dei certificati di malattia.
In ogni caso, è lo stesso che, alla pag. 6 della memoria difensiva, rileva CP_3 che “la trasmissione cartacea dei certificati medici è consentita solo in via marginale
e residuale, ad esempio nel caso in cui, per ragioni di natura prettamente tecnica, dovuti ad esempio ad un mal funzionamento/disservizio della procedura di trasmissione dei certificati, vi è l'oggettiva impossibilità, da parte dei medici del SSN
o SASN, della trasmissione telematica del certificato”. Ciò è quanto risulta dagli atti di causa. Parte In particolare, il Medico dell' ha evidenziato che “in attesa per il suddetto marittimo … per attivare l'invio telematico da parte del SASN territoriale e aggiornamento censimento marittimi”.
Quindi, la mancanza di un aggiornamento censimento marittimi è la “ragione di natura prettamente tecnica” che ha impedito l'invio telematico, consentendo la trasmissione cartacea dei certificati medici .
Orbene, l'invio cartaceo può costituire una irregolarità amministrativa che, tuttavia, non può escludere automaticamente il diritto all'indennità, ma solo eventualmente un ritardo e/o una richiesta di integrazione da parte dell' . CP_3
Infine, in ordine alla eccepita mancata validità del certificato di malattia in quanto proveniente dal medico di medicina generale, va osservato quanto segue.
L'articolo 3 del D.P.R. n. 620 del 1980 stabilisce che rientra tra le competenze del
Ministero della Salute l'assistenza sanitaria al personale in navigazione, a quello imbarcato, nonché a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo, e al personale in attesa di imbarco, purché per contratto a disposizione dell'armatore.
Sulla base del dato normativo letterale, pertanto, il Ministero della Salute assicura assistenza anche ai marittimi in costanza di rapporto di lavoro per i periodi di imbarco, oltre che per i periodi di sosta inoperosa a terra, successivi allo sbarco, ove permanga un sotteso rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Al contrario, nell'ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, come nel caso che ci occupa, legato al singolo imbarco, lo sbarco comporta la cessazione del rapporto di lavoro;
per tale ragione, il lavoratore cessa di essere assistito dall' e, sul piano dell'assistenza sanitaria, viene preso in carico dal Parte_3
SSN.
L'ultima parte della norma si riferisce evidentemente ai marittimi del cd. turno generale,.
Per coloro i quali hanno un contratto di lavoro a tempo determinato, legato al singolo imbarco con uno specifico armatore, l'assistenza sanitaria è demandata al
Ministero della Salute per gli eventi morbosi manifestatisi durante l'imbarco
(malattia fondamentale) e al SSN, ergo, ai medici di medicina generale nominati, nel caso di eventi morbosi manifestatisi entro 28giorni dallo sbarco (malattia complementare).
Ragionando diversamente, una volta sbarcati, i marittimi non sarebbero assistiti da alcuna copertura sanitaria.
Quindi, la validità delle certificazioni mediche è riconosciuta dalla legge.
In ordine al quantum l' non contesta specificamente il calcolo effettuato CP_1 limitandosi a generiche e apodittiche affermazioni.
In conclusione, può essere condiviso il calcolo effettuato in quanto oggetto della causa è la richiesta di indennità di malattia e la quantificazione dell'importo è stata ottenuta in applicazione degli art. 6 R.D.-L 23 settembre 1937, n. 1918, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1938, n. 831, del successivo art. 10, degli articoli 71, primo e terzo comma, e 72 del regolamento 25 gennaio 1937,
n. 200, in base alla retribuzione percepita nei trenta giorni prima dello sbarco, per effetto di una semplice moltiplicazione (punti 8), 9), 10), 11) e 12) del ricorso).
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'importo CP_1 di € 2.819,98 a titolo di indennità di malattia per il periodo di cui al ricorso;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi CP_1 euro 886,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, con attribuzione;
3) Riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Si comunichi.
Napoli il 06/02/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo