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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 31/07/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mauro Mirenna Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 3173 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SANTONOCITO CESARE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 26/09/2024 i coniugi Parte_1
1 , nato a [...] il [...], e , nata Pt_1 Controparte_1
a Messina il 09/09/1990, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 10/07/2018, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 127, parte 1;
- che dall'unione era nato, il 16/03/2018, il figlio Persona_1
;
[...]
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile alle medesime condizioni della separazione, ossia:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi secondo il seguente schema: a) Il figlio minorenne verrà collocato presso la residenza della madre, già residenza familiare, sita in Messina Via S. Anna n. 4 – fraz. Galati S. Anna;
b) le parti stabiliscono concordemente, sin d'ora, che il padre, fatti salvi accordi diversi, avrà la facoltà di tenere con sé il figlio minorenne nei seguenti modi: - due pomeriggi la settimana nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e, a settimane alterne, con pernottamento presso l'abitazione paterna, dalle ore 20 del venerdì fino alle ore 20.00 della domenica successiva;
- durante le festività Natalizie il padre terrà il figlio per 5 giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di capodanno. Durante le festività Pasquali il padre terrà il figlio per 3 giorni
2 consecutivi che comprenderanno ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo. Nel mese di agosto il minore trascorrerà con il padre un periodo di 15 giorni consecutivi con facoltà per la madre di vederlo.
Restano salve eventuali esigenze di studio o salute del minore;
3. assegnare alla sig.ra la casa coniugale, sita in Messina Via S. Anna Controparte_1
n. 4 – fraz. Galati S. Anna;
4. il Sig. fisserà la sua dimora Parte_1
in Messina Via Ariella n. 33 vill. Altolia;
5. la sig.ra Controparte_1
rinuncia al proprio mantenimento disponendo di risorse proprie;
5. stabilire a carico del Sig. a titolo di concorso nel mantenimento Parte_1
del figlio minore di un assegno di € 300,00, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il
50% delle spese straordinarie”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 04/11/2024.
Con sentenza n. 384/2024 pubbl. il 23/12/2024 nel presente giudizio, il Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo depositato il 26/09/2024 e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 16/07/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3 Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 384/2024 pubbl. il 23/12/2024, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 26/09/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di Messina il 10/07/2018, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 127, parte 1, tra , nato a Parte_1
Messina il 02/10/1981, e , nata a [...] il Controparte_1
09/09/1990, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
4 2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 24/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mauro Mirenna Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 3173 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SANTONOCITO CESARE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 26/09/2024 i coniugi Parte_1
1 , nato a [...] il [...], e , nata Pt_1 Controparte_1
a Messina il 09/09/1990, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 10/07/2018, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 127, parte 1;
- che dall'unione era nato, il 16/03/2018, il figlio Persona_1
;
[...]
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile alle medesime condizioni della separazione, ossia:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi secondo il seguente schema: a) Il figlio minorenne verrà collocato presso la residenza della madre, già residenza familiare, sita in Messina Via S. Anna n. 4 – fraz. Galati S. Anna;
b) le parti stabiliscono concordemente, sin d'ora, che il padre, fatti salvi accordi diversi, avrà la facoltà di tenere con sé il figlio minorenne nei seguenti modi: - due pomeriggi la settimana nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e, a settimane alterne, con pernottamento presso l'abitazione paterna, dalle ore 20 del venerdì fino alle ore 20.00 della domenica successiva;
- durante le festività Natalizie il padre terrà il figlio per 5 giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di capodanno. Durante le festività Pasquali il padre terrà il figlio per 3 giorni
2 consecutivi che comprenderanno ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo. Nel mese di agosto il minore trascorrerà con il padre un periodo di 15 giorni consecutivi con facoltà per la madre di vederlo.
Restano salve eventuali esigenze di studio o salute del minore;
3. assegnare alla sig.ra la casa coniugale, sita in Messina Via S. Anna Controparte_1
n. 4 – fraz. Galati S. Anna;
4. il Sig. fisserà la sua dimora Parte_1
in Messina Via Ariella n. 33 vill. Altolia;
5. la sig.ra Controparte_1
rinuncia al proprio mantenimento disponendo di risorse proprie;
5. stabilire a carico del Sig. a titolo di concorso nel mantenimento Parte_1
del figlio minore di un assegno di € 300,00, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il
50% delle spese straordinarie”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 04/11/2024.
Con sentenza n. 384/2024 pubbl. il 23/12/2024 nel presente giudizio, il Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo depositato il 26/09/2024 e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 16/07/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3 Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 384/2024 pubbl. il 23/12/2024, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 26/09/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di Messina il 10/07/2018, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 127, parte 1, tra , nato a Parte_1
Messina il 02/10/1981, e , nata a [...] il Controparte_1
09/09/1990, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
4 2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 24/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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