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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/02/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 05.02.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 199/2023 R.G. e vertente
TRA
, (c.f. ), opponente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Giovanni Fiannacca e Rosario Visalli;
CONTRO
(c.f. , opposto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gino Madonia e Antonello CP_1 P.IVA_1
Monoriti.
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.01.2023, ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte_1 addebito n. 59520220003813301000, notificatogli dall' il 05.12.2022, per il complessivo importo di CP_1
19.512,28 euro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, nonché sanzioni pecuniarie (denominate somme aggiuntive) e diritti di notifica relativi all'anno d'imposta 2016.
A sostegno dell'opposizione eccepiva, preliminarmente, il difetto di motivazione dell'atto opposto richiamando l'art. 3 della L. n. 241/1990, che prevede l'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi, e una sentenza della Corte Costituzionale (n. 117 del 21.04.2000) secondo cui l'avviso di addebito deve descrivere le ragioni sottostanti alla pretesa impositiva.
Lamentava, inoltre, la nullità o invalidità dell'avviso di addebito impugnato perché redatto e notificato oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 25 del d. lgs. n. 46/1999 secondo cui: “I contributi o premi dovuti dagli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento”. A suo dire, poiché, nel caso di specie, dall'avviso di addebito non era possibile evincere in quale data era stata effettuata l'iscrizione a ruolo, si doveva ritenere che essa coincidesse con la data di formazione dell'atto impugnato
1 (24.11.2022), quando ormai era intervenuta la eccepita decadenza, stante che tale adempimento avrebbe dovuto effettuarsi entro l'anno successivo al termine fissato per il versamento dei pretesi contributi.
Eccepiva, tra l'altro, la prescrizione quinquennale della pretesa azionata dall'Amministrazione resistente ai sensi della Legge n. 335/1995 e l'infondatezza della richiesta di pagamento dei contributi previdenziali.
Chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare la nullità o illegittimità dell'avviso di addebito impugnato per i motivi esposti in ricorso e, per l'effetto, di ritenere e dichiarare non dovute le somme pretese dall' CP_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Con memoria del 22.05.2023 si costituiva l' contestando in fatto ed in diritto i motivi del ricorso e CP_1 chiedendo in via principale il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'avviso di addebito opposto;
in via subordinata, l'accertamento dell'obbligo di pagamento, in capo alla controparte, dei contributi e delle somme aggiuntive così come quantificati nell'avviso di addebito ovvero nella somma stabilita dal
Decidente e, per l'effetto, chiedeva di condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
L'udienza del 05.02.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
Nel merito va dichiarata cessata la materia del contendere atteso che risulta non contestato tra le parti che il giudizio tributario iscritto al n. R.G. n. 3836/2022 si è concluso con una conciliazione e che l' CP_1 ha provveduto ad effettuare uno sgravio parziale dell'avviso di addebito oggetto del giudizio.
Inoltre con riferimento alla parte residua dell'avviso di addebito, risulta non contestato che il ricorrente ha chiesto ed ottenuto dall' una rateizzazione le cui rate scadute sono state saldate. CP_1
Atteso l'esito della lite vanno compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Messina, 06.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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