Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dott.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
3. dott. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12.12.2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2439/2020 R.G. lavoro
TRA
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Nunzia Della Corte, come da procura in calce all'atto di appello (pec:
-appellante- Email_1
E
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente pro tempore, anche quale procuratore speciale della , CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto in virtù di procura alle liti per Notar di Roma del 21.7.2015, rep. 80974, con cui elett.te domicilia in Napoli alla via A. Per_1
de Gasperi n. 55 -appellato-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.12.2018 davanti al Tribunale di Napoli, la ricorrente di cui in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 23.614,38 per omesso pagamento di contributi previdenziali dal 10/2012 al 3/2016.
Barale s.r.l., non percepiva alcun compenso poiché si trattava di azienda di cui era titolare la sorella;
eccepiva altresì la prescrizione.
CP_ Si è costituito l , che con varie argomentazioni chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 726 pubblicata il 29.1.2020 il Tribunale adito, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha rigettato l'opposizione e compensato le spese di lite.
Con atto depositato presso questa Corte il 3.11.2020, ha proposto Parte_1
tempestivo appello avverso la sentenza di I grado, eccependo la nullità della notifica dell'avviso bonario interruttivo della prescrizione del credito e la non debenza del pagamento delle partite debitorie relative al periodo tra il 2/2014 ed il 3/2016, in quanto l'appellante non faceva più parte dell'organigramma aziendale e l'attività commerciale era stata ceduta a terzi.
CP_ Instaurato il contraddittorio, si è costituito l , che ha chiesto il rigetto della domanda di accertamento negativo del credito.
Lette le note scritte, all'odierna udienza la causa è stata riservata in decisione.
L'appello deve essere rigettato.
CP_ Quanto al primo motivo di doglianza, con raccomandata a/r in data 28.11.2016, l ha notificato per compiuta giacenza – come da cartolina (ricevuta) di ritorno del 19.12.2016 recante timbro postale e numero di atto corrispondente a quello indicato nella missiva –
l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti con inizio attività e decorrenza dell'obbligo contributivo dall'ottobre 2012.
Tale atto, trattandosi di avviso bonario - che viene notificato al contribuente presso la sua residenza senza particolari formalità, non necessitando il rispetto del procedimento notificatorio previsto dall'art. 8 della legge n. 890/1982 in materia di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari - risulta ritualmente notificato.
Esso esprime, inoltre, la inequivocabile volontà dell' di far valere il proprio credito CP_1
nei confronti della , con effetto sostanziale di costituirla in mora ed ha efficacia Parte_1
interruttiva della prescrizione ex artt. 2943 e 1219 c.c.
Va poi detto che correttamente il primo giudice ha ritenuto giuridicamente irrilevante il disconoscimento della suddetta cartolina da parte della ricorrente.
La si limita, in effetti, a contestare in via del tutto generica la prova Parte_1
documentalmente offerta dalla parte avversa, mediante il disconoscimento della stessa.
E' noto che "perché possa aversi, infatti, disconoscimento idoneo è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che - pur nel silenzio della norma, che non richiede forme particolari - evidenzi in modo chiaro e inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr., ex multis, Cass.
n. 28096 del 30/12/2009 in tema di applicazione dell'art. 2719 c.c.). Il disconoscimento dovrà quindi ad es. contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce dovrà anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale. In tale direzione questo Collegio dà seguito - in via preferenziale rispetto a diverso orientamento - alla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 29993 del 13/12/2017,
n. 12730 del 21/06/2016, n. 7775 del 03/04/2014 e altre) secondo la quale la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non possa avvenire con clausole di stile e generiche, ma vada operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale" (cfr., per tutte, Cass. n. 27633/2018).
Ed ancora "in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr., ex pluribus, Cass. n. 28096/2009, nella specie la S.C., in applicazione del citato principio, ha escluso, ai fini del disconoscimento della genuinità della fotocopia di alcuni assegni, l'efficacia della contestazione della stessa formulata con l'espressione "nella forma e nella sostanza", considerando tale formula di mero stile e, perciò, non idonea a concretare un reale disconoscimento di conformità delle fotocopie agli originali).
Orbene, rileva il Collegio come, la valenza probatoria della documentazione prodotta in fotocopia dall'originario ricorrente, debba ritenersi assodata non soltanto per inefficacia della contestazione - in virtù delle considerazioni innanzi svolte – poiché priva di adeguata specificità, ma contraddice altresì quanto eccepito dalla odierna appellante in ordine alla nullità della notifica del suddetto avviso bonario e al raggiungimento dello scopo perseguito dalla notificazione, riconoscendo implicitamente la ricorrente di conoscere il contenuto dell'atto di cui lamenta la difformità dall'originale.
Con il secondo motivo la eccepisce la nullità delle partite debitorie successive alla Parte_1
cessione della Barale srl. Deduce, in particolare, la non debenza di dette partite debitorie relative al periodo intercorrente tra il febbraio 2014 ed il marzo 2016, in quanto la ricorrente era uscita dall'organigramma societario e la suddetta azienda aveva ceduto l'attività commerciale a terzi, come da comunicazioni inviate allo sportello comunale unico per le attività produttive.
Invero, dalla visura camerale in atti (p. 7), si evince che l'appellante era cessata dalla carica aziendale di preposto dal 28.10.2016 (nominata con detta qualifica dal 1.10.2012): quindi, nel periodo contestato tra 2/2014 e 3/2016 la stessa risultava ancora pienamente nell'organigramma aziendale.
Né del resto la , nella documentazione successivamente depositata nella presente Parte_1
fase del giudizio, ha prodotto, a corredo della propria tesi difensiva, alcun documento comprovante l'asserita cessazione dell'attività aziendale.
Alla stregua delle suesposte considerazioni l'appello non merita pertanto di essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
CP_
- condanna al pagamento, in favore dell' , delle spese del grado, Parte_1
che liquida in euro 1.984,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 12.12.2024
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente