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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/08/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 105/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente Dott. ROBERTO VIGNATI Consigliere Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 842/24, discussa all'udienza collegiale del 19.6.2025 e promossa
DA
( c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. PAOLO TRAMONTI (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato in CARRARA, VIA RINCHIOSA 45, presso lo studio del difensore APPELLANTE CONTRO
( c.f. ), CP_1 P.IVA_1
APPELLATO Il procuratore dell'appellante, come costituito, così precisava le CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “- DISPORRE la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 842/2024 emessa dal Tribunale di Monza – Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Z. Crispino, nel giudizio iscritto al R.G. 2195/23, pubblicata il 13/11/2024 e non notificata;
- in riforma integrale della sentenza impugnata, ACCOGLIERE le domande introduttive e conseguentemente ACCERTARE l'illegittimità, la nullità, inesistenza della pretesa creditoria dell'Ente impositore per la mancata notifica di tutti i titoli impugnati in premessa e per l'effetto
1 DICHIARARE inefficace l'intimazione di pagamento opposta limitatamente alla cartella n. 06820120011634414000; in ogni caso, REVOCARE, ANNULLARE, RENDERE PRIVA DI QUALSIASI EFFETTO l'intimazione di pagamento n. 068 2023 90340092 90/000 dell' Controparte_2
- relativa alla Cartella n. 06820120011634414000 per
[...]
l'importo di Euro 9.599,09 del 15/09/2023, notificata in data 16/10/2023 dichiarando prescritta e comunque non dovuta la somma pretesa dall' . Con vittoria di spese e competenze di patrocinio, da CP_1 distrarsi in favore del sottoscritto patrocinatore.
- RIFORMARE, in ogni caso, la sentenza appellata anche per ciò che attiene la regolamentazione delle spese - stante la complessità ed opinabilità delle argomentazioni di diritto del caso - e la condanna nella pronuncia di primo grado.
Con vittoria di spese, ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione”
PER L'APPELLATO:
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Monza ha dichiarato l'inammissibilità dell' opposizione spiegata contro l' da CP_1 Parte_1
la quale era finalizzata all'annullamento dell'intimazione di
[...] pagamento n. 068 2023 90340092 90/000, limitatamente alla cartella n. 068 2012 0011634414000, dell'importo di €. 9.599,09.
Il giudice ha dato atto che l'opposizione era fondata sull'omessa notificazione del titolo e che l'opponente, in ogni caso, aveva eccepito la prescrizione del credito, mentre l' aveva fondato la propria difesa sulla CP_1 carenza di legittimazione passiva per le attività inerenti la riscossione.
Ciò posto, il giudice ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' assumendo che l'attività di riscossione era demandata CP_1 alla competenza funzionale dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale, però, non era stata evocata in causa.
Secondo il giudice, il motivo di opposizione relativo all'omessa notificazione della cartella di cui era intimato il pagamento concernerebbe il quomodo exequendi, il quale è devoluto alla competenza funzionale dell'Agente della Riscossione, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell'ente titolare del credito.
Per il primo giudice, anche l'eccezione di prescrizione involgerebbe il profilo dell'attività esecutiva svolta successivamente alla notificazione della
2 cartella e, del pari, rientrerebbe nella competenza funzionale dell'Agente della Riscossione.
Con ricorso depositato in data 30.1.2025, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha negato che la legittimazione passiva fosse in capo all' quale ente impositore titolare della CP_1 situazione sostanziale dedotta in giudizio.
L'appellante ha sostenuto che era stata impugnata una cartella esattoriale relativa a pretese contributive dell' , che mai, tuttavia, era stata CP_1 notificata e che, per di più, era ormai prescritta, con la conseguenza che la domanda era sul merito della pretesa contributiva e non già sul quomodo exequendi , perciò, ha assunto l'appellante, “deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D.LGS. 26 febbraio 1999 n. 46, art. 24, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, titolare del diritto di credito e non all'agente della riscossione che invece è mero destinatario del pagamento o meglio, il soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento” senza necessità di litisconsorzio necessario. L'appellante ha inoltre sostenuto che il credito di cui alla predetta cartella esattoriale, ove anche notificata, era caduto in prescrizione attesa l'assenza di atti interruttivi.
Con ulteriore motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'ingiustizia della condanna alle spese di lite.
All'udienza del 19.6.2025, constatata la rituale notificazione del gravame al difensore dell' e rilevata la omessa costituzione in giudizio dell'ente, CP_1 la Corte ha dichiarato la contumacia dell'appellato, quindi, udite le conclusioni dell'appellante, ha deciso la causa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Il Collegio rileva che la questione relativa all'individuazione dei legittimi contradditori nel caso di impugnazione che investe il merito della pretesa contributiva, ovvero la sussistenza del debito iscritto a ruolo, e quella relativa alla necessarietà del litisconsorzio tra l'ente titolare del credito ( ) e l'esattore ( ) è stata decisa CP_1 Controparte_3 dalla S.C. in senso favorevole alle ragioni poste dall'appellante a sostegno gravame.
La S.C. a SS.UU., con la decisione dell'8 febbraio 2022, n. 7514, che il Collegio condivide, ha affermato che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a
3 contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” .
La S.C. ha ribadito il sopra citato convincimento con la successiva Ordinanza del 21 novembre 2022, n. 34256, secondo la quale, in subiecta materia “ sussiste la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore poiché l'azione ha ad oggetto il merito della pretesa contributiva (vale a dire, la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo) rispetto al quale- in conformità all'art. 24 d.lgs. 49 del 1999- l'agente della riscossione resta estraneo. Parimenti non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario”.
Dunque, alla luce dei citati arresti giurisprudenziali, in materia di riscossione di crediti previdenziali, quando, come nel caso di specie, l'impugnativa abbia ad oggetto il merito della pretesa contributiva – sussistenza del credito e prescrizione dello stesso-, la legittimazione a contraddire compete all'ente impositore, il quale era stato correttamente evocato in giudizio.
In considerazione dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, ormai consolidato in seno alla S.C., il contraddittorio è stato instaurato correttamente e, pertanto, la domanda deve essere vagliata nel merito.
All'uopo il Collegio rileva che la cartella n. 068 2012 0011634414000, di cui all'impugnata intimazione di pagamento n. 068 2023 90340092 90/000, relativamente alla quale il ricorrente ha contestato la notificazione, non solo non è stata allegata in atti- unitamente alla relazione di notificazione- ma che, anche, è stata totalmente omessa la produzione dei successivi atti interruttivi della prescrizione, sì che deve inferirsi l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e, avuto riguardo al valore della controversia ed all'omesso svolgimento di istruttoria orale, le stesse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 1.700,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15% per il primo grado e in €. 2.000,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15% per il presente grado.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 842/24 del Tribunale di Monza, accerta e dichiara che nulla è dovuto per la cartella n. 068 2012 0011634414000.
4 Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado, che liquida complessivamente in €. 3.700,00, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Milano, 19.6.2025. IL GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE FIORELLA PERNA GIOVANNI PICCIAU
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente Dott. ROBERTO VIGNATI Consigliere Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 842/24, discussa all'udienza collegiale del 19.6.2025 e promossa
DA
( c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. PAOLO TRAMONTI (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato in CARRARA, VIA RINCHIOSA 45, presso lo studio del difensore APPELLANTE CONTRO
( c.f. ), CP_1 P.IVA_1
APPELLATO Il procuratore dell'appellante, come costituito, così precisava le CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “- DISPORRE la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 842/2024 emessa dal Tribunale di Monza – Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Z. Crispino, nel giudizio iscritto al R.G. 2195/23, pubblicata il 13/11/2024 e non notificata;
- in riforma integrale della sentenza impugnata, ACCOGLIERE le domande introduttive e conseguentemente ACCERTARE l'illegittimità, la nullità, inesistenza della pretesa creditoria dell'Ente impositore per la mancata notifica di tutti i titoli impugnati in premessa e per l'effetto
1 DICHIARARE inefficace l'intimazione di pagamento opposta limitatamente alla cartella n. 06820120011634414000; in ogni caso, REVOCARE, ANNULLARE, RENDERE PRIVA DI QUALSIASI EFFETTO l'intimazione di pagamento n. 068 2023 90340092 90/000 dell' Controparte_2
- relativa alla Cartella n. 06820120011634414000 per
[...]
l'importo di Euro 9.599,09 del 15/09/2023, notificata in data 16/10/2023 dichiarando prescritta e comunque non dovuta la somma pretesa dall' . Con vittoria di spese e competenze di patrocinio, da CP_1 distrarsi in favore del sottoscritto patrocinatore.
- RIFORMARE, in ogni caso, la sentenza appellata anche per ciò che attiene la regolamentazione delle spese - stante la complessità ed opinabilità delle argomentazioni di diritto del caso - e la condanna nella pronuncia di primo grado.
Con vittoria di spese, ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione”
PER L'APPELLATO:
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Monza ha dichiarato l'inammissibilità dell' opposizione spiegata contro l' da CP_1 Parte_1
la quale era finalizzata all'annullamento dell'intimazione di
[...] pagamento n. 068 2023 90340092 90/000, limitatamente alla cartella n. 068 2012 0011634414000, dell'importo di €. 9.599,09.
Il giudice ha dato atto che l'opposizione era fondata sull'omessa notificazione del titolo e che l'opponente, in ogni caso, aveva eccepito la prescrizione del credito, mentre l' aveva fondato la propria difesa sulla CP_1 carenza di legittimazione passiva per le attività inerenti la riscossione.
Ciò posto, il giudice ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' assumendo che l'attività di riscossione era demandata CP_1 alla competenza funzionale dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale, però, non era stata evocata in causa.
Secondo il giudice, il motivo di opposizione relativo all'omessa notificazione della cartella di cui era intimato il pagamento concernerebbe il quomodo exequendi, il quale è devoluto alla competenza funzionale dell'Agente della Riscossione, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell'ente titolare del credito.
Per il primo giudice, anche l'eccezione di prescrizione involgerebbe il profilo dell'attività esecutiva svolta successivamente alla notificazione della
2 cartella e, del pari, rientrerebbe nella competenza funzionale dell'Agente della Riscossione.
Con ricorso depositato in data 30.1.2025, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha negato che la legittimazione passiva fosse in capo all' quale ente impositore titolare della CP_1 situazione sostanziale dedotta in giudizio.
L'appellante ha sostenuto che era stata impugnata una cartella esattoriale relativa a pretese contributive dell' , che mai, tuttavia, era stata CP_1 notificata e che, per di più, era ormai prescritta, con la conseguenza che la domanda era sul merito della pretesa contributiva e non già sul quomodo exequendi , perciò, ha assunto l'appellante, “deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D.LGS. 26 febbraio 1999 n. 46, art. 24, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, titolare del diritto di credito e non all'agente della riscossione che invece è mero destinatario del pagamento o meglio, il soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento” senza necessità di litisconsorzio necessario. L'appellante ha inoltre sostenuto che il credito di cui alla predetta cartella esattoriale, ove anche notificata, era caduto in prescrizione attesa l'assenza di atti interruttivi.
Con ulteriore motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'ingiustizia della condanna alle spese di lite.
All'udienza del 19.6.2025, constatata la rituale notificazione del gravame al difensore dell' e rilevata la omessa costituzione in giudizio dell'ente, CP_1 la Corte ha dichiarato la contumacia dell'appellato, quindi, udite le conclusioni dell'appellante, ha deciso la causa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Il Collegio rileva che la questione relativa all'individuazione dei legittimi contradditori nel caso di impugnazione che investe il merito della pretesa contributiva, ovvero la sussistenza del debito iscritto a ruolo, e quella relativa alla necessarietà del litisconsorzio tra l'ente titolare del credito ( ) e l'esattore ( ) è stata decisa CP_1 Controparte_3 dalla S.C. in senso favorevole alle ragioni poste dall'appellante a sostegno gravame.
La S.C. a SS.UU., con la decisione dell'8 febbraio 2022, n. 7514, che il Collegio condivide, ha affermato che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a
3 contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” .
La S.C. ha ribadito il sopra citato convincimento con la successiva Ordinanza del 21 novembre 2022, n. 34256, secondo la quale, in subiecta materia “ sussiste la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore poiché l'azione ha ad oggetto il merito della pretesa contributiva (vale a dire, la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo) rispetto al quale- in conformità all'art. 24 d.lgs. 49 del 1999- l'agente della riscossione resta estraneo. Parimenti non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario”.
Dunque, alla luce dei citati arresti giurisprudenziali, in materia di riscossione di crediti previdenziali, quando, come nel caso di specie, l'impugnativa abbia ad oggetto il merito della pretesa contributiva – sussistenza del credito e prescrizione dello stesso-, la legittimazione a contraddire compete all'ente impositore, il quale era stato correttamente evocato in giudizio.
In considerazione dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, ormai consolidato in seno alla S.C., il contraddittorio è stato instaurato correttamente e, pertanto, la domanda deve essere vagliata nel merito.
All'uopo il Collegio rileva che la cartella n. 068 2012 0011634414000, di cui all'impugnata intimazione di pagamento n. 068 2023 90340092 90/000, relativamente alla quale il ricorrente ha contestato la notificazione, non solo non è stata allegata in atti- unitamente alla relazione di notificazione- ma che, anche, è stata totalmente omessa la produzione dei successivi atti interruttivi della prescrizione, sì che deve inferirsi l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e, avuto riguardo al valore della controversia ed all'omesso svolgimento di istruttoria orale, le stesse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 1.700,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15% per il primo grado e in €. 2.000,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15% per il presente grado.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 842/24 del Tribunale di Monza, accerta e dichiara che nulla è dovuto per la cartella n. 068 2012 0011634414000.
4 Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado, che liquida complessivamente in €. 3.700,00, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Milano, 19.6.2025. IL GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE FIORELLA PERNA GIOVANNI PICCIAU
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