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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 18/12/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello dell'Aquila
in persona dei magistrati:
- dr. Nicoletta Orlandi Presidente rel.
- dr. Carla Ciofani Consigliera
- avv. Giuseppe de Falco Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1149 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
Parte (già , per brevità in appresso indicata come “ Parte_1 Parte_2 in persona dei Procuratori avv. Mario Gustato e dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_3
PA LU.
-appellante-
E
in persona del sindaco pro tempore Controparte_1
-appellato contumace-
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 191 del Tribunale di Chieti, pubblicata in data
05/04/2023 in materia di recupero coattivo di crediti ceduti
CONCLUSIONI dell'appellante
“Voglia la Corte d'Appello dell'Aquila, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza impugnata n.
191/23 pubblicata dal Tribunale di Chieti in data 5 aprile 2023 nel giudizio RG 1565/20 tra Parte_1 – nuova denominazione di – e il e non notificata, Parte_2 Controparte_1
Part limitatamente ai capi con i quali il Tribunale di Chieti non ha accolto la domanda di volta ad ottenere la condanna del (“ ) al pagamento dei seguenti crediti, i quali costituiscono oggetto del presente Controparte_1 Controparte_1 appello:
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dal e indicata nel prospetto che si produce sub doc. 2: interessi “determinati nella misura CP_1 degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nel predetto prospetto (colonna “Data Scadenza”) – sino alla data di pagamento (parimenti riportata nel predetto prospetto),
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dal e indicata nel predetto prospetto sub doc. 2, che, alla data di notifica CP_1 della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale di cui al prospetto sub doc. 2
• € 6.181,39 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale: interessi fatturati mediante la Nota Debito n. 90010925 del 24.10.18, prodotta con la citazione sub doc.
5.06 (“05.06 Nota debito n. 90010925_2018”)
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della predetta Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 80 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle due fatture – indicate nella predetta Nota Debito - il cui tardivo pagamento ha generato i predetti interessi di mora di € 6.181,39
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei predetti di
[...] ei confronti del condannare il al relativo pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
Part ;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che creditrice nei confronti del Parte_1 CP_1 della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare il a pagare a
[...] Controparte_1 Parte_1 la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di interessi di mora e interessi anatocistici e somme ex art. 6 D. Lgs. n.
[...]
231/02.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 191, pubblicata il giorno 05/04/2023, il Tribunale Ordinario di Chieti accertava e dichiarava che il era debitore, nei confronti dell'allora Controparte_1 [...]
“dell'importo di Euro 2.874.022,73, in linea capitale, relativamente alle fatture indicate Parte_2 nell'allegato n. 3 all'atto introduttivo, oltre interessi moratori di cui all'art. 5 d. lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento sino al saldo, interessi che, se dovuti per almeno sei mesi, e con decorrenza dalla domanda giudiziale, produrranno ulteriori interessi, sempre nella misura stabilita dal d. lgs. n.
231/2002; e di ulteriori “Euro 19.787,94 a titolo di interessi riportati nelle fatture indicate nell'allegato n. 4 all'atto introduttivo, interessi che, se dovuti per almeno sei mesi, e con decorrenza dalla domanda giudiziale, produrranno ulteriori interessi, sempre nella misura stabilita dal d. lgs. n. 231/2002” condannando l'ente pubblico al pagamento in Part favore di di tali somme, oltre che all'importo pari ad Euro 40,00, per ciascuna fattura di cui era stato omesso o ritardato il pagamento ed alla rifusione delle spese di lite oltre che al pagamento delle spese di CTU, poste interamente a carico del Controparte_1
Part 1.1. chiedeva al il pagamento di complessivi Euro 4.049.619,87, per sorte Controparte_1
Part capitale, somma di una serie di crediti ceduti a da diversi fornitori del ossia Controparte_1
C.N.S. soc. coop., dalla Deco s.p.a., dalla Ladisa s.p.a., dalla Exitone s.p.a. e dalla AK RI
s.r.l. Part
1.2. A questa somma aggiungeva gli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002, gli interessi ex articolo 1283 c.c. sugli interessi scaduti da almeno 6 mesi, anch'essi nella misura di cui al D. Lgs. n.
231/2002, per effetto della domanda giudiziale nonché ulteriori Euro 25.970,37, per interessi moratori sul ritardato pagamento della sorte capitale di crediti diversi rispetto a quelli azionati e sopra menzionati, anch'essi addizionati degli interessi anatocistici maturati sugli interessi scaduti da almeno sei mesi nella misura di cui al d.lgs. 231/2002 e secondo quanto previsto dall'articolo 1283 c.c. Part 1.3. Ancora, la chiedeva pure il risarcimento del danno forfettario, ex art. 6 D. Lgs. n.
231/2002, pari a Euro 40,00 per ciascuna fattura, e in via subordinata la condanna del al CP_1 pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c.
1.4. Il si costituiva chiedendo il rigetto delle avverse pretese e deducendo di: Controparte_1
a) aver pagato alcune delle fatture emesse dalla Exitone s.r.l., dalla C.N.S. soc. coop., dalla
[...]
e dalla Deco s.p.a.; b) di aver pagato tutte le fatture emesse dalla Controparte_2 Pt_4
per le quali non erano maturati interessi moratori o per la inimputabilità del ritardo o per la
[...] mancanza di atto di costituzione in mora.
1.6. Il Tribunale osservava che non era in contestazione il fatto che il avesse Controparte_1 intrattenuto rapporti contrattuali con la Deco s.p.a., con la C.N.S. soc. coop., con la Ladisa s.p.a., con la
Exitone s.p.a., né era disputato che le medesime società avessero effettivamente maturato dei crediti nei confronti dell'ente, né questionata la circostanza che, detti crediti, erano stati regolarmente ceduti alla Banca attrice. Part 1.7. Tuttavia, stante la prova documentale estintiva parziale del credito di offerta dal il Tribunale disponeva una CTU per l'accertamento del saldo dovuto e, all'esito della Controparte_1
Part perizia, emergeva che il credito residuale vantato da era pari ad Euro 2.874.022,73, in linea capitale, Part euro 1.394.168,74 per interessi moratori sulle somme dovute (doc. 7 della produzione di in primo grado) nonché Euro 19.787,94 per gli interessi moratori da ritardato pagamento indicato nelle note di Part debito emesse dal
1.8. Il giudice di prime cure, ridefinito il saldo dovuto sulla base della CTU, esclusa la necessità di messa in mora per la maturazione degli interessi commerciali, emetteva quindi il seguente dispositivo:
“Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei Parte_2 confronti del così decide: Controparte_1
- accerta e dichiara che il è debitore nei confronti della Controparte_1 Parte_2 dell'importo di:
- € 2.874.022,73 in linea capitale, relativamente alle fatture indicate nell'allegato n. 3 all'atto introduttivo, oltre interessi moratori di cui all'art. 5 d. lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento sino al saldo, interessi che, se dovuti per almeno sei mesi, e con decorrenza dalla domanda giudiziale, produrranno ulteriori interessi, sempre nella misura stabilita dal d. lgs. n. 231/2002;
- € 19.787,94 a titolo di interessi riportati nelle fatture indicate nell'allegato n. 4 all'atto introduttivo, interessi che, se dovuti per almeno sei mesi, e con decorrenza dalla domanda giudiziale, produrranno ulteriori interessi, sempre nella misura stabilita dal d. lgs. n. 231/2002
- condanna il al pagamento in favore della delle somme indicate Controparte_1 Parte_2 nei punti che precedono, e dell'importo pari ad € 40,00 per ciascuna fattura di cui è stato omesso o ritardato il pagamento
- condanna il a rifondere le spese di lite sostenute dalla liquidate Controparte_1 Parte_2 in complessivi € 33.177,96 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, ed in € 1.686,00 per esborsi;
- pone le spese della c.t.u. a carico del convenuto”. CP_1
Part 2. Con atto di citazione notificato il 06/11/2023 proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata sulla base di due motivi, concludendo come riportato in epigrafe.
2.1. Rimaneva contumace il Controparte_1
3. Alla prima udienza del 02/04/2024, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 18/11/2025, quando, dopo il deposito degli scritti conclusionali la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del che, seppur Controparte_1 regolarmente citato, attraverso la notifica dell'atto di citazione all'indirizzo p.e.c. dei suoi difensori nel giudizio di primo grado, non si è costituito.
5. Motivi di impugnazione.
L'appello è parzialmente fondato e merita di essere accolto nei limiti e per le ragioni che di seguito si illustrano.
6. Primo motivo di impugnazione. Part Con il primo motivo di gravame impugna la decisione nella parte in cui il Tribunale sembrerebbe (il condizionale è d'obbligo, stante quanto meglio si spiegherà circa l'articolazione del Part motivo di appello) aver omesso di condannare il a pagare a gli interessi di mora e CP_1 anatocistici e le somme ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in relazione a ciascuna delle fatture costituenti la sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dal e indicata nel prospetto che l'appellante produce nuovamente sub doc. 2 (e già CP_1
Part prodotto come doc. 3 in primo grado). In breve, chiede a questa Corte una sorta di pronuncia interpretativa del dispositivo di primo grado che non sarebbe univoco quanto al riconoscimento degli Part interessi dovuti. Benché ritenga che in effetti il Tribunale abbia condannato il a Controparte_1 pagare gli interessi commerciali ex d. lgs. 231/02 sia quanto alle fattura ancora non pagate dall'ente locale sia quanto alle fattura da questi pagate sebbene con ritardo, avanza l'impugnazione unicamente nella misura in cui si ritenesse che invece il Tribunale si sia limitato a riconoscere gli interessi moratori e anatocistici per la sola parte del capitale non ancora pagata dal debitore, laddove Controparte_1
Part appunto aveva richiesto il pagamento di tutti gli interessi (moratori e anatocistici), su tutte le somme dovute in linea capitale, non solo quelle non pagate al momento dell'azione giudiziale ma anche quelle pagate in ritardo per le quali l'inadempimento non persisteva alla data dell'azione giudiziale.
In verità, anche in sede di condanna al pagamento di Euro 40,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs. n. 231/02, il Tribunale, nello stabilire che tale importo sarebbe stato dovuto in relazione a
“[…] ciascuna fattura di cui è stato omesso o ritardato il pagamento” avrebbe inteso riferire la condanna sia alle fatture insolute sia a quelle saldate tardivamente dal CP_1
Part Qualora l'interpretazione favorevole all'appellante non fosse corretta, ritiene che la sentenza si porrebbe in violazione degli artt. 161 e 112 c.p.c., per omessa corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Avrebbe infatti il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla domanda di interessi moratori e anatocistici maturati sulla sorte capitale pagata tardivamente dal CP_1
6.1. Il motivo è inammissibile.
6.2. La lagnanza dell'appellante sembra essere puramente ipotetica in quanto riserva l'impugnazione all'ipotesi che il dispositivo sia interpretato come rigetto della domanda di pagamento degli interessi moratori e anatocistici maturati sulle somme pagate tardivamente dal Tant'è che CP_1 lo stesso appellante denuncia di aver intenzione di procedere alla presentazione di un ricorso per correzione di errore materiale. (“Solo per scrupolo, l'esponente è in procinto di depositare un'istanza di correzione di Part errore materiale della sentenza per non avere il Tribunale esplicitato la condanna del a pagare a gli CP_1 interessi di mora e anatocistici e le somme ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 con riferimento anche alla sorte capitale pagata dal ”, pag. 5 dell'atto di appello) CP_1
Secondo l'affermazione dello stesso appellante (atto di appello, pag. 5): “Il Tribunale ha, dunque, Part richiamato l'allegato 3 prodotto da con la citazione, nel quale sono ricompresi tutti i crediti costituenti l'intera sorte capitale azionata di € 4.049.619,71 disponendo quanto segue: “relativamente alle fatture indicate nell'allegato n. 3 all'atto introduttivo, oltre interessi moratori di cui all'art. 5 d. lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento sino al saldo”. Poiché nell'allegato 3 sopra citato risultano elencate tutte le fatture, sia che fossero state pagate tardivamente sia che non fossero ancora state pagate dal CP_1
tutta la sorte capitale azionata dev'essere accresciuta degli interessi ovviamente calcolati dalla
[...] scadenza al saldo.
Allo stesso modo, a tutti i crediti azionati si riferisce anche la condanna al pagamento della somma di Euro 40,00 per l'omesso o per il ritardato pagamento. Il Tribunale ha disposto l'obbligo del di pagare tale importo in relazione a “ciascuna fattura di cui è stato omesso o ritardato il pagamento” e, CP_1 dunque, non solo in relazione alle fatture insolute ma anche in relazione a quelle per cui il ha CP_1 pagato le fatture in ritardo.
Infatti, il Tribunale, sempre nel dispositivo, specifica che tale somma a titolo di indennizzo è dovuta per “[…] le somme indicate nei punti che precedono”. Il Tribunale si è dunque pronunciato in Part conformità alla richiesta della facendo mostra di aver ben inteso che gli interessi e gli indennizzi dovuti, dovessero far riferimento sia ai crediti non ancora saldati che ai crediti saldati tardivamente (ma prima dell'azione giudiziale).
Ne consegue che sotto questo profilo il motivo di appello è inammissibile poiché manca il presupposto fondamentale dell'impugnazione ossia la soccombenza e quindi l'interesse ad impugnare.
7. Secondo motivo di impugnazione.
Fondato si rivela, invece, il secondo motivo, con cui l'istituto di credito appellante denuncia l'erroneità della sentenza impugnata per avere il Tribunale rigettato parzialmente la propria domanda di pagamento dell'importo di euro di Euro 25.970,37, a titolo di ulteriori interessi di mora, maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Da questa complessiva somma il giudice ha escluso euro 6.181,39, recependo un calcolo ipotetico del CTU e senza avvedersi dell'avvertenza del perito.
La somma di Euro 6.181,39 costituisce la sorte interessi maturata a causa del tardivo pagamento di due fatture che erano state emesse dalla società D&T RE, che le aveva cedute a AK Part RI, la quale, a sua volta, le aveva cedute all'odierna appellante secondo quanto indicato nella Nota Debito n. 90010925 del 24/10/2018.
Il in merito a tali specifiche somme, non avrebbe eccepito l'avvenuto pagamento, ma CP_1 unicamente il fatto di non aver intrattenuto alcun rapporto con la società AK RI. Per contro, il CTU dottoressa ha confermato la correttezza del conteggio degli interessi operato da Per_1
Part ma, al contempo, ha omesso di pronunciarsi sulla debenza della somma in considerazione dell'eccezione, tutta giuridica, circa il fondamento dell'eccezione del che contestava appunto CP_1 ogni rapporto con la AK RI (relazione 13 febbraio 2023, p. 4). Per_1
La contraddizione della pronuncia, rilevata dall'appello, sta nel fatto che in sentenza, il giudice di prime cure ha dapprima rigettato l'eccezione del segnalando che la AK RI altro CP_1 non era che la cessionaria di un credito per prestazioni eseguite a favore del dalla Controparte_1
D&I RE (“Il convenuto ha anzitutto eccepito che la AK RI s.r.l. non rientra tra le sue CP_1 fornitrici, ma l'eccezione non è idonea a paralizzare in parte qua la domanda della società attrice, dato che alla AK
RI s.r.l. il credito nei confronti del è stato ceduto dalla D & T RE, che aveva Controparte_1 effettuato servizi in favore del medesimo comune;
tale circostanza è comprovata dalla documentazione allegata all'atto pubblico di cessione del credito, concluso il 28.6.2018 tra la AK RI s.r.l. e la e Parte_2 dalle certificazioni ai sensi dell'art. 9 comma 3bis l. n. 2/2009 del 25.7.2007 e del 21.12.2017 del comune convenuto
(v. all. n. 10.6, e n. 45 e 46)”); e poi ha recepito il calcolo del CTU che ipotizzava, in caso di accoglimento dell'eccezione del la deduzione del credito di euro 6.181,39, quali interessi riferiti al credito di CP_1
D&T RE, poi ceduto alla . Controparte_3
Part chiede pertanto la riforma della sentenza con conseguente condanna dell'ente appellato al pagamento di tale ulteriore importo, dei relativi interessi e dell'ulteriore somma di Euro 40,00 per ciascuna fattura non pagata (in questo caso si tratta di due fatture).
7.1. Come si è già osservato, il primo giudice ha rigettato l'eccezione del secondo cui CP_1 non vi erano stati rapporti tra esso e la AK Securation s.r.l., rilevando la diversa origine del credito in capo alla D & T RE, la quale, come documentato in atti, risultava aver effettuato servizi a favore dell'ente locale.
7.2. Ne consegue che erroneamente e immotivatamente il Tribunale ha espunto tra le note di debito il credito di Euro 6.181,39 (Nota Debito n. 90010925 del 24.10.18, prodotta con la citazione sub doc. 5.06 (“05.06 Nota debito n. 90010925_2018”).
A tale somma dovranno essere aggiunti gli interessi come richiesti dall'appellante e l'ulteriore somma di Euro 80,00 (pari ad Euro 40,00 per ciascuna fattura) per il ritardato pagamento.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori minimi (data la semplicità della causa) indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, fase istruttoria esclusa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciandosi, in contraddittorio delle parti costituite nella causa civile iscritta al R.G. n. 1211/2023 in secondo grado sull'appello principale proposto da
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore. contro il in persona Parte_1 Controparte_1 del sindaco pro tempore, appellato contumace, avverso la sentenza n. 191/23 pubblicata dal Tribunale di Chieti il 5 aprile 2023 nel giudizio rg 1565/20, così provvede:
A. Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il come rappresentato, al pagamento in favore dell'appellante come Controparte_1 Pt_1 rappresentata, della somma ulteriore di Euro 6.181,39, oltre interessi su detto importo, come da domanda;
B. Condanna il al pagamento in favore dell'appellante della somma di Euro Controparte_1 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs. n. 231/2002;
C. Conferma per il resto l'impugnata sentenza;
D. Condanna il al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Controparte_1
Euro 382,50 per esborsi ed Euro 1.984,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in L'Aquila in data 4 dicembre 2025.
Rel. Est. Presidente
avv. Giuseppe de Falco dr. Nicoletta Orlandi