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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 04/07/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 463/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa FR Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. v.g. 463/2025 promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FLORE Parte_2 C.F._2
GRAZIANO, elettivamente domiciliati in VIALE REPUBBLICA N. 145, ORISTANO, presso lo studio del difensore
RICORRENTI con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
a) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto fermi restando i reciproci obblighi di legge;
b) la dimora coniugale, sita in Ottana, Loc. Sa Preda e Sa Rughitta, già di proprietà esclusiva della moglie, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla IG.ra , affinché continui ad abitarci assieme ai figli;
Parte_1
Per_ c) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori FR, ed , d Per_2 entrambi i genitori, i quali si impegnano a mantenere con loro rapporti equilibrati e
Pag. 1 di 4 continuativi, ciascuno provvedendo ad assicurare loro educazione ed istruzione, nonché
a garantire la conservazione di significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
d) i genitori, che continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, si impegnano ad adottare sempre, di comune accordo, le decisioni di Per_ maggiore interesse per FR, ed , tra cui quelle riguardanti le scelte Per_2 educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, sempre tenendo conto delle capacità, nonché delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni. I genitori eserciteranno la responsabilità separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
Per_ e) i figli minori FR, ed continueranno a vivere con la madre e, Per_2 ai fini delle registrazioni anagrafiche, il luogo di residenza dei minori coinciderà con quello della madre;
f) al fine di rendere effettivo il diritto dei figli ad un contatto significativo con entrambi i genitori, in linea con l'invocato modello dell'affido condiviso, il padre potrà Per_ vedere e tenere con sé FR, ed , ogni qualvolta lo desiderino, previo Per_2 avviso alla madre e compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi e con quelle scolastiche ed extrascolastiche dei minori;
g) in ogni caso, in caso di mancato accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con Per_ se FR, ed , un fine settimana ogni quindici giorni e segnatamente: il Per_2 sabato dall'uscita di scuola fino alle ore 20,30 della domenica successiva, e tutti i pomeriggi del mercoledì e del venerdì, salvo diversi accordi e compatibilmente con i loro impegni lavorativi e con quelli extrascolastici dei minori, dalle 16,00 alle 20,30;
h) durante le festività di Pasqua (Pasqua e Pasquetta), Natale (Natale e Vigilia) e
Capodanno (San Silvestro e 1° gennaio), i due figli staranno ad anni alterni con il padre, nel senso che i minori trascorreranno il 24 dicembre con la madre e il 25 dicembre con il padre e il 31 dicembre con il padre ed il 1° gennaio con la madre, la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre e così, alternativamente negli anni successivi. Lo stesso regime verrà seguito durante le festività del 25 aprile e del 1maggio. Durante le vacanze estive ciascun figlio trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre nel mese di luglio o di agosto, nel periodo da individuarsi entro il primo giugno di ogni anno. Il giorno del loro compleanno lo trascorreranno ad anni alterni;
Pag. 2 di 4 i) il padre dovrà versare un assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge e dei figli minori, nella misura di euro 800,00 al mese, oltre ISTAT (duecento per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie – concordate o necessitate e documentate – ordinando al padre di provvedere al versamento diretto in favore della
IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
j) con compensazione delle spese.
CONCLUSIONI PER IL PUBBLICO MINISTERO:
- esprime parere favorevole per l'omologa della separazione consensuale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.5.2025 e Parte_1 Parte_2 hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in Fonni in data 5.9.2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 13, Parte 2, Serie A, dell'anno 2010; che dall'unione sono nati i figli in Nuoro il 30.9.2011, Persona_3
in Oristano il 21.8.2013 e in Oristano il 4.12.2017; che la Persona_4 Persona_5 convivenza matrimoniale si è progressivamente deteriorata tanto da essere diventata insostenibile;
che il signor percepisce un reddito annuo di circa € 20.000,00 Pt_2 mentre la signora è disoccupata;
che è interesse delle parti separarsi Pt_1 consensualmente alle condizioni sopra indicate.
All'udienza del 12.6.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti hanno dichiarato che non intendono riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti i figli della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale.
Pag. 3 di 4 Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della vita coniugale.
Di conseguenza va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione tra i coniugi.
Le condizioni su cui i coniugi hanno trovato l'accordo appaiono corrispondenti all'interesse dei figli.
Le spese di lite, come richiesto dalle parti, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2 alle condizioni indicate nel ricorso e confermate all'udienza del 12.6.2025;
2) ordina all'Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa FR Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. v.g. 463/2025 promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FLORE Parte_2 C.F._2
GRAZIANO, elettivamente domiciliati in VIALE REPUBBLICA N. 145, ORISTANO, presso lo studio del difensore
RICORRENTI con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
a) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto fermi restando i reciproci obblighi di legge;
b) la dimora coniugale, sita in Ottana, Loc. Sa Preda e Sa Rughitta, già di proprietà esclusiva della moglie, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla IG.ra , affinché continui ad abitarci assieme ai figli;
Parte_1
Per_ c) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori FR, ed , d Per_2 entrambi i genitori, i quali si impegnano a mantenere con loro rapporti equilibrati e
Pag. 1 di 4 continuativi, ciascuno provvedendo ad assicurare loro educazione ed istruzione, nonché
a garantire la conservazione di significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
d) i genitori, che continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, si impegnano ad adottare sempre, di comune accordo, le decisioni di Per_ maggiore interesse per FR, ed , tra cui quelle riguardanti le scelte Per_2 educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, sempre tenendo conto delle capacità, nonché delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni. I genitori eserciteranno la responsabilità separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
Per_ e) i figli minori FR, ed continueranno a vivere con la madre e, Per_2 ai fini delle registrazioni anagrafiche, il luogo di residenza dei minori coinciderà con quello della madre;
f) al fine di rendere effettivo il diritto dei figli ad un contatto significativo con entrambi i genitori, in linea con l'invocato modello dell'affido condiviso, il padre potrà Per_ vedere e tenere con sé FR, ed , ogni qualvolta lo desiderino, previo Per_2 avviso alla madre e compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi e con quelle scolastiche ed extrascolastiche dei minori;
g) in ogni caso, in caso di mancato accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con Per_ se FR, ed , un fine settimana ogni quindici giorni e segnatamente: il Per_2 sabato dall'uscita di scuola fino alle ore 20,30 della domenica successiva, e tutti i pomeriggi del mercoledì e del venerdì, salvo diversi accordi e compatibilmente con i loro impegni lavorativi e con quelli extrascolastici dei minori, dalle 16,00 alle 20,30;
h) durante le festività di Pasqua (Pasqua e Pasquetta), Natale (Natale e Vigilia) e
Capodanno (San Silvestro e 1° gennaio), i due figli staranno ad anni alterni con il padre, nel senso che i minori trascorreranno il 24 dicembre con la madre e il 25 dicembre con il padre e il 31 dicembre con il padre ed il 1° gennaio con la madre, la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre e così, alternativamente negli anni successivi. Lo stesso regime verrà seguito durante le festività del 25 aprile e del 1maggio. Durante le vacanze estive ciascun figlio trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre nel mese di luglio o di agosto, nel periodo da individuarsi entro il primo giugno di ogni anno. Il giorno del loro compleanno lo trascorreranno ad anni alterni;
Pag. 2 di 4 i) il padre dovrà versare un assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge e dei figli minori, nella misura di euro 800,00 al mese, oltre ISTAT (duecento per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie – concordate o necessitate e documentate – ordinando al padre di provvedere al versamento diretto in favore della
IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
j) con compensazione delle spese.
CONCLUSIONI PER IL PUBBLICO MINISTERO:
- esprime parere favorevole per l'omologa della separazione consensuale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.5.2025 e Parte_1 Parte_2 hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in Fonni in data 5.9.2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 13, Parte 2, Serie A, dell'anno 2010; che dall'unione sono nati i figli in Nuoro il 30.9.2011, Persona_3
in Oristano il 21.8.2013 e in Oristano il 4.12.2017; che la Persona_4 Persona_5 convivenza matrimoniale si è progressivamente deteriorata tanto da essere diventata insostenibile;
che il signor percepisce un reddito annuo di circa € 20.000,00 Pt_2 mentre la signora è disoccupata;
che è interesse delle parti separarsi Pt_1 consensualmente alle condizioni sopra indicate.
All'udienza del 12.6.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti hanno dichiarato che non intendono riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti i figli della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale.
Pag. 3 di 4 Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della vita coniugale.
Di conseguenza va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione tra i coniugi.
Le condizioni su cui i coniugi hanno trovato l'accordo appaiono corrispondenti all'interesse dei figli.
Le spese di lite, come richiesto dalle parti, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2 alle condizioni indicate nel ricorso e confermate all'udienza del 12.6.2025;
2) ordina all'Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
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