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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/09/2024, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3716/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Monasterace, Via Nazionale Jonica n. Parte_1
133, presso lo studio dell'Avv. Ilario Papaleo che la rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Romualdo Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena
Cianflone - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra Pt_1
ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta
[...]
elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1,
comma 12, della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e per l'effetto condannare il
[...]
, in persona del a mettere a disposizione della Controparte_1 CP_2
parte ricorrente per il tramite della Carta Elettronica del Docente la somma complessiva di
€. 3.000,00, per ogni anno di servizio svolto con contratto annuale al 30 giugno e 31
agosto. 2) Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del difensore
antistatario…”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… - Si aderisce alla domanda di carta elettronica con
compensazione delle spese di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio presso il resistente con diversi contratti a tempo determinato per gli anni scolastici CP_1
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; che l'art. 1,
comma 121, della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive, atteso che gli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguevano tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato, ponendosi in contrasto anche con la Direttiva 1999/70/CE; che la CGUE
aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che il Consiglio di Stato,
con sentenza n. 1842/2022, aveva affermato che la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che, dunque, spettava la carta elettronica per gli anni scolastici indicati. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio assumendo, secondo le conclusioni sopra CP_1
trascritte, di “aderire” alla domanda di parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 24.9.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2 Deve rilevarsi l'irritualità del comportamento processuale della parte resistente, che ha inteso “aderire” alla domanda, con dichiarazione che pare finalizzata ad una pronuncia di compensazione delle spese di lite, senza provvedere al pagamento della somma oggetto di giudizio.
È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del CP_1
contendere (solo in quest'ambito l'adesione di parte resistente potrebbe trovare una astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all'effettiva corresponsione della somma chiesta, mentre, con l'adesione compiuta dalla parte resistente, l'effetto processualmente paradossale è quello di confermare la fondatezza dell'azione pur non provvedendo al pagamento della prestazione oggetto di giudizio, in senso peraltro esattamente opposto a quello che potrebbe determinare la chiesta compensazione delle spese di lite.
Altri profili di irritualità nella condotta processuale della parte resistente sono relativi alla mancanza di risposta in ordine alla richiesta di chiarimenti avanzata con ordinanza del
16.4.2024, con cui si erano sollecitate determinazioni compiute del , anche per CP_1
valutazioni circa l'effettiva cessazione della materia del contendere.
Ciò posto, vi è stato il richiamato riconoscimento del diritto da parte del e deve CP_1
trovare applicazione Cass. Sez. Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “… 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del
2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino
al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al
termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999,
art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda
in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui CP_1
alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e
che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle
docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una
3 supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione
della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a
quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22,
comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione …”, evidenziandosi che non è in contestazione che la parte ricorrente è attualmente in servizio.
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati.
Le spese di lite, richiamate le considerazioni svolte sulla “adesione” del tutto irrituale di parte resistente, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore della parte ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 49,00 per esborsi ed €. 1.400,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 26.9.2024
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3716/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Monasterace, Via Nazionale Jonica n. Parte_1
133, presso lo studio dell'Avv. Ilario Papaleo che la rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Romualdo Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena
Cianflone - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra Pt_1
ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta
[...]
elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1,
comma 12, della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e per l'effetto condannare il
[...]
, in persona del a mettere a disposizione della Controparte_1 CP_2
parte ricorrente per il tramite della Carta Elettronica del Docente la somma complessiva di
€. 3.000,00, per ogni anno di servizio svolto con contratto annuale al 30 giugno e 31
agosto. 2) Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del difensore
antistatario…”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… - Si aderisce alla domanda di carta elettronica con
compensazione delle spese di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio presso il resistente con diversi contratti a tempo determinato per gli anni scolastici CP_1
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; che l'art. 1,
comma 121, della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive, atteso che gli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguevano tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato, ponendosi in contrasto anche con la Direttiva 1999/70/CE; che la CGUE
aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che il Consiglio di Stato,
con sentenza n. 1842/2022, aveva affermato che la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che, dunque, spettava la carta elettronica per gli anni scolastici indicati. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio assumendo, secondo le conclusioni sopra CP_1
trascritte, di “aderire” alla domanda di parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 24.9.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2 Deve rilevarsi l'irritualità del comportamento processuale della parte resistente, che ha inteso “aderire” alla domanda, con dichiarazione che pare finalizzata ad una pronuncia di compensazione delle spese di lite, senza provvedere al pagamento della somma oggetto di giudizio.
È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del CP_1
contendere (solo in quest'ambito l'adesione di parte resistente potrebbe trovare una astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all'effettiva corresponsione della somma chiesta, mentre, con l'adesione compiuta dalla parte resistente, l'effetto processualmente paradossale è quello di confermare la fondatezza dell'azione pur non provvedendo al pagamento della prestazione oggetto di giudizio, in senso peraltro esattamente opposto a quello che potrebbe determinare la chiesta compensazione delle spese di lite.
Altri profili di irritualità nella condotta processuale della parte resistente sono relativi alla mancanza di risposta in ordine alla richiesta di chiarimenti avanzata con ordinanza del
16.4.2024, con cui si erano sollecitate determinazioni compiute del , anche per CP_1
valutazioni circa l'effettiva cessazione della materia del contendere.
Ciò posto, vi è stato il richiamato riconoscimento del diritto da parte del e deve CP_1
trovare applicazione Cass. Sez. Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “… 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del
2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino
al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al
termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999,
art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda
in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui CP_1
alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e
che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle
docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una
3 supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione
della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a
quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22,
comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione …”, evidenziandosi che non è in contestazione che la parte ricorrente è attualmente in servizio.
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati.
Le spese di lite, richiamate le considerazioni svolte sulla “adesione” del tutto irrituale di parte resistente, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore della parte ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 49,00 per esborsi ed €. 1.400,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 26.9.2024
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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