CA
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 30/06/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 110/2023 R.G. avente ad oggetto gli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 332/2023 pubblicata in data
15 febbraio 2023 intercorsa tra c.f. ), rappr. e dif. da Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Attilio Sebastio e Fedele Moretti
APPELLANTE
e
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv. CO C.F._1
Maria Rosa Cipriano
APPELLATA nonché
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv. Cataldo CO C.F._2
Picardi
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni: per l'appellante principale valgono le conclusioni rassegnate in atto di appello;
le restanti parti hanno concluso come da note scritte ex art. 352 c.p.c. da intendersi qui richiamate, il cui contenuto coincide con le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale quanto a CO
e con le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione con riguardo a
[...] , con l'integrazione, riguardante l'appello incidentale di CO [...]
, della contestazione della sua ammissibilità, quale conseguenza della chiesta CP_2 inammissibilità dell'appello principale e comunque del suo fondamento, con richiesta di declaratoria di inammissibilità o di rigetto con conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in CO
giudizio e la società formulando le CO Parte_1 conclusioni che è opportuno riportare testualmente: “1) accertare e dichiarare che l'atto del 18.07.12 per Notar di Martina Franca n. rep. 96750 e n. racc. Persona_1
35832, registrato a Taranto il 19.07.12 al n. 9645 e trascritto in Taranto il 20.07.12 al
n. 16097 R.G. e n. 12781 R.P. è simulato e quindi nullo ed improduttivo di effetti tra
e;
2) conseguentemente, ordinare al CO CO
Conservatore dei RR.II. l'annotazione della relativa sentenza con esonero dello stesso da qualunque responsabilità; 3) accertare e dichiarare che l'atto per Notar Per_1
del 04.05.18 n. rep. 105412 e n. racc. 42857, intervenuto tra
[...] CO
e “ in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
, è nullo e per l'effetto; 4) disporre la restituzione e l'intestazione NT della metà indivisa dell'immobile oggetto del prefato atto a;
CO
5) in subordine accertare e dichiarare che “La e per essa Parte_1
e hanno agito in malafede e con dolo e per NT CO
l'effetto; 6) disporre l'annullamento dell'atto per Notar del 04.05.18 Persona_1
n. rep. 105412 e n. racc. 42857, nei confronti di , in quanto CO lesivo dei diritti di quest'ultima; 7) annullare sempre e comunque l'atto per Notar del 04.05.18 n. rep. 105412 e n. racc. 42857, intervenuto tra Persona_1
e e per l'effetto 8) disporre, CO Parte_1 sempre e comunque, la restituzione dell'immobile oggetto della predetta compravendita
a pro quota indivisa, nella misura pari ad ½ dell'intero; 9) in CO ulteriore subordine, ritenere inefficace l'atto per Notar del 04.05.18 Persona_1
n. rep. 10512 e n. racc. 42857, intervenuto tra e “ CO [...]
, nei confronti di e conseguentemente Parte_1 CO
pag. 2/34 disporne la revocazione a beneficio dell'attrice; 10) dichiarare sempre e comunque che
è proprietaria della metà indivisa dell'immobile (fabbricato CO
ed area di pertinenza) sito in Martina Franca (TA), in angolo tra Via Mottola e Via
Caduti di Russia e censito nel N.C.E.U. al fl. Di mappa 130, part.lla 656, con annessa zona pertinenziale della superficie complessiva, compresa l'area occupata dal fabbricato, di mq 2281 e per l'effetto; 11) disporre la restituzione e l'intestazione della metà indivisa dell'immobile a o in subordine condannare CO
“ , in persona del legale rappresentante p.t., in solido Parte_1 tra loro, al pagamento per equivalente in favore dell'attrice nella misura di €
650.000,00; 12) condannare e “ in CO Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore di , da liquidarsi nei limiti dell'interesse positivo del CO contratto e quindi nella misura di € 650.000,00 o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo C.T.U. che sin d'ora si richiede, o a quella somma che l'On.le Tribunale riterrà giusta ed equa, secondo il prudente apprezzamento che è solito operare;
13) condannare sempre e comunque CP_2
e “ , in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] Parte_1 ciascuno al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell'attrice; 14) ordinare al Conservatore dei RR.II. competente la trascrizione ne Registri Immobiliari dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità.”.
A sostegno delle anzidette domande l'attrice esponeva che: aveva acquistato con atto rogato il 9 maggio 1997, unitamente al fratello , in CP_2 comproprietà per quote eguali un'area sita nel Comune di Martina Franca, censita in catasto urbano alla partita speciale 1 fl. di mappa 130, p.lla 656 di complessive are
22,81 ente urbano;
su tale area era stato costruito un grande fabbricato, sito in angolo Via Mottola e Via
Caduti di Russia, censito in NCEU al foglio di mappa 130, p.lla 656 sub 1, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22 e 23, con annessa zona pertinenziale di superficie complessiva, compresa l'area occupata dal fabbricato, di mq 2281, il tutto in forza di concessione edilizia n.
175/20000 del 17 maggio 20000 e successiva variante in corso d'opera n. 336/03 del 31 gennaio 2003;
pag. 3/34 il fabbricato, costituito da tre livelli fuori terra, un livello seminterrato e due livelli interrati con piazzale pavimentato a calcestruzzo, era stato rifinito solo all'esterno con piastrelle mentre i piani interrati erano parzialmente rifiniti così come il piano seminterrato;
la deducente e suo fratello erano dipendenti della Parte_2
[d'ora innanzi solo , costituita dal genitore di entrambi;
[...] Parte_2
, intendendo costituire una nuova società e non avendo sufficienti CO
garanzie patrimoniali per accedere a prestiti bancari, aveva convinto essa esponente a cedergli fittiziamente la sua quota dell'immobile sicché, con atto notarile del 18 luglio
2012, aveva trasferito a suo fratello la metà dell'intero fabbricato e dell'area su cui era stato edificato al prezzo, a corpo, di euro 300.000,00, mai versati poiché l'atto era simulato, come provato da controscrittura in pari data con cui le parti dichiaravano di non voler stipulare alcuna vendita;
nella controscrittura si leggeva: “la sig.ra rimane unica, CO
effettiva ed esclusiva proprietaria della metà indivisa dei beni oggetto del medesimo atto di compravendita” e all'art. 2) assumeva “l'obbligo di CO
retrocedere alla sig.ra la predetta metà indivisa CO dell'immobile compravenduto e tanto a semplice richiesta della ripetuta
[...]
, senza poter pretendere alcun corrispettivo a titolo di prezzo, né alcun CP_1 atto remuneratorio”;
costituiva in data 23 gennaio 2012 la divenuta CO Controparte_4
attiva nel 2015; la a seguito della morte dell'amministratore unico, oberata e pressata dai Parte_2
debiti, era stata trasformata in s.a.s. ed aveva ceduto in affitto con contratto del 6 agosto
2015 ad il ramo d'azienda costituito dal complesso dei beni Controparte_4 aziendali e dei beni immobili costituenti l'azienda (opificio, appartamenti e palazzina aziendale), la quale si era trasferita presso la sede di Parte_2
inoltre, avendo necessità di liberare tutti gli immobili da CO
pignoramenti, ipoteche ed oneri, aveva deciso di vendere il bene in comproprietà con sua sorella, del quale solo fittiziamente risultava unico proprietario e l'aveva convinta a vendere la sua parte;
pag. 4/34 la deducente, che era stata assunta da aveva accettato suo malgrado Controparte_4 di vendere l'immobile al prezzo di euro 1.800.000,00 circa e purché le venisse versata la metà della detta somma prezzo ed aveva condotto essa stessa le trattative;
l'ultimo offerente era stato coniuge di Persona_2 NT
amministratrice unica e legale rappresentante della Parte_1
tutti gli offerenti, ivi compresi il e la erano a conoscenza Per_2 CP_3 dell'intestazione fittizia dell'intero immobile a;
CO
la deducente non accettò, però, la proposta del di acquisto al prezzo di euro Per_2
1.400.000,00 ritenendo che non si potesse scendere al disotto di euro 1.600.000,00, tenuto conto del valore del fabbricato e dell'area circostante, pari a circa due milioni di euro;
tuttavia assistito dall'Avv. Donato Antonio Muschio Schiavone CO
legale di fiducia sia suo sia del fratello, aveva ripreso le trattative di sua iniziativa accettando la proposta di euro 1.300.000,00, ciò che aveva costituito motivo di litigio in famiglia, sino a che la esponente aveva ceduto valutata la circostanza che le sarebbero stati versati euro 650.000,00;
i coniugi erano consapevoli della appartenenza pro quota Controparte_5 dell'immobile alla deducente, che infatti presenziò alla stipula del preliminare redatto dal notaio di Martina Franca e dallo stesso autenticato nelle firme;
Persona_1
le parti convennero che nel preliminare venisse indicata la sola somma di euro
650.000,00, spettante alla deducente, da versarsi al momento del rogito, mentre euro
300.000,00 furono corrisposti, contestualmente al preliminare, a CO
mediante versamento su conti correnti intestati a zia materna Persona_3
residente in [...], aperti presso filiali in detta città di Banca Carige e B.C.C.; al momento della stipula del preliminare presso lo studio notarile erano presenti
, la esponente, madre dei germani CO Parte_3 Parte_4
, il geom. di Martina Franca, l'Arch. e CP_2 Controparte_6 Controparte_7
Persona_2
dopo la stipula del preliminare, la esponente, che si era sempre occupata della amministrazione e della contabilità sia per sia per era Parte_2 Controparte_4 stata costretta a lasciare l'azienda e a non occuparsi più della contabilità di tale ultima pag. 5/34 società, e tanto era avvenuto al fine di evitare che potesse controllare l'andamento della vendita dell'immobile e percepire quanto di sua spettanza;
ciò nonostante, la deducente aveva continuato ad assumere notizie dall'Avv. Donato A.
Muschi Schiavone e quanto quest'ultimo l'aveva informata della stipula del contratto definitivo, si era recata presso lo studio del Notaio il quale le aveva fornito Per_1 copia conforme dell'atto pubblico ed aveva appreso con stupore e amarezza che il prezzo indicato era stato ridotto per inspiegabili motivi ricollegabili ad una copertura in legno dell'ultimo piano ed aveva appreso altresì che nel contempo era stato previsto con scrittura privata, consegnatale in copia unitamente agli assegni indicati nell'atto pubblico, era previsto il pagamento di ulteriori euro 300.000,00 nonché di euro 670,00 al metro quadro per il lastrico solare, da effettuarsi a da parte della CO
al verificarsi di determinate condizioni;
CP_3 che era stata rassicurata dall'Avv. Muschio Schiavone e dall'acquirente sul fatto che gli assegni erano stati consegnati alla madre per il pagamento di debiti di nei Parte_2
confronti del Banco di Napoli e di oggetto di procedura esecutiva immobiliare CP_8
pendente dinanzi al Tribunale di Taranto iscritta al n. 2888/12 R.E.I., della quale aveva avuto notizie dall'Avv. Muschio Schiavone, ma la deducente, presenziando all'udienza, aveva scoperto che né la madre né il fratello avevano estinto la debitoria e, al fine di verificare se gli assegni fossero stati negoziati o meno, aveva contattato la e CP_3
con la stessa si era recata in banca accertando che tutti gli assegni, per complessivi euro
330.000,00, erano stati incassati da;
CO
tanto premesso, assumeva che: ∙ l'atto del 18 luglio 2012 era nullo in quanto simulato;
∙
l'atto del 4 maggio 2018, intervenuto tra suo fratello e la Parte_1
era nullo sia perché in frode alla legge, in quanto era stato in esso indicato un
[...]
prezzo inferiore rispetto a quello indicato nel preliminare per finalità fiscali, tanto vero che le parti avevano convenuto il versamento di ulteriori euro 300.000,00 oltre a euro
670 al metro quadro per il lastrico solare al verificarsi di talune condizioni, sia in quanto difettava un elemento essenziale e cioé la “l'ACCORDO e/o la volontà della comproprietaria ” atteso che aveva violato CO CO
gli accordi di cui alla controdichiarazione del 18 luglio 2012 vendendo anche la quota di appartenenza alla sorella in assoluta malafede e quindi l'atto del 4 maggio 2018
pag. 6/34 difettava dell'accordo della deducente “sicché era affetto da nullità derivata”; ∙ erano, inoltre, evidenti la malafede della e del coniuge i quali erano a CP_3 Per_2 conoscenza dell'appartenenza pro quota alla deducente dell'immobile acquistato stante la simulazione assoluta dell'atto del 2012, come risultava provato dalla trattative per l'acquisto condotte da essa esponente e dalla sua presenza al momento della stipula del preliminare di compravendita del 2016 presso lo studio del Notaio e ne Per_1
avevano inoltre tratto beneficio dacché, dopo il preliminare, la si era CP_3
accordata con il titolare apparente, , approfittando della simulazione CO
in danno della deducente;
osservava che costituivano presunzioni gravi, precise e concordanti le seguenti circostanze: ∙ dopo il preliminare la deducente era stata completamente esclusa da ogni partecipazione alla definizione del prezzo alle modalità di pagamento e alla stipula del definitivo;
∙ il prezzo dell'immobile indicato nel preliminare del 2016 in euro
650.000,00 era stato ingiustificatamente ridotto, in sede di stipula del definitivo, ad euro
495.050,00; ∙ l'atto pubblico del 4 maggio 2018 era stato immediatamente consegnato con copia degli assegni alla deducente dal Notaio unitamente alla scrittura Per_1
privata intervenuta tra suo fratello e la riguardante un ulteriore prezzo non CP_3 dichiarato nell'atto; ∙ gli assegni consegnati a “evidentemente” a Parte_4
garanzia del credito della deducente, erano stati invece negoziati ed incassati da
; ∙ la si era personalmente recata in banca in data 10 ottobre CO CP_3
2018, su richiesta della deducente, al fine di accertare se e quando CO
avesse negoziato gli assegni;
aggiungeva che senza dubbio l'atto del 2018 era simulato nel prezzo e l'acquirente aveva voluto approfittare degli effetti dell'atto simulato del 2012 per ottenere il vantaggio consistito nella riduzione del prezzo di acquisto dell'immobile inizialmente fissato in euro 1.300.000,00, di cui euro 650.000,00 per la deducente ed euro
650.000,00 per suo fratello e che la simulazione del prezzo emergeva dal fatto che l'importo di euro 495.050,00 era assolutamente irrisorio tenuto conto del prezzo indicato nel preliminare e comunque del valore dell'immobile di gran lunga superiore rispetto a quanto stabilito nel preliminare e del fatto che era stato previsto il versamento di ulteriori somme con la scrittura privata del 4 maggio 2018 nonché considerato che il pag. 7/34 prezzo era stato versato in parte prima dell'atto e in parte con acconti apparentemente ridotti e con rinuncia all'ipoteca legale, acconti ricevuti da su un CO conto corrente intestato alla zia “indicati come regalie da parte di Persona_3
e della di lui moglie , in misure consistenti”; CO Parte_5
affermava che vi era la malafede del fratello, il quale aveva concordato la vendita di una cosa parzialmente altrui in violazione dell'accordo sussistente con la deducente, e che vi era “conseguentemente” la malafede dell'acquirente che, accordandosi con il titolare apparente, aveva approfittato della simulazione in danno della deducente;
sulla base di tali deduzioni formulava le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva eccependo in via preliminare l'improcedibilità della CO
domanda stante il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio;
eccepiva poi la nullità dell'atto di citazione stante l'assoluta incertezza e l'assoluta indeterminatezza dell'oggetto della domanda principale e di quella subordinata in ragione della confusa esposizione dei fatti allegati, ciò che dava luogo alla violazione del diritto di difesa;
evidenziava che il documento costituente - in tesi - la controdichiarazione all'atto di compravendita del 18 luglio 2012 era privo di data certa ed era stato prodotto in fotocopia e, allo stato, ne “impugnava e contestava la relativa produzione in giudizio in espresso disconoscimento”, non senza osservare che non si comprendeva come mai la somma di euro 300.000,00 indicata in tale compravendita risultasse quietanzata nell'atto notarile persino con la indicazione degli estremi dell'assegno consegnato in pagamento della quota parte del prezzo;
ad ogni buon conto segnalava che l'attrice, invece che richiedere la retrocessione dei suoi asseriti diritti di comproprietà, se del caso in via giudiziale, aveva dichiarato di aver concorso alla vendita di tale diritto insieme con il deducente, conducendo persino le trattative e presenziando al preliminare, sicché doveva ritenersi che avesse rinunciato alla retrocessione della quota di comproprietà tenendo una condotta espressione della volontà di cedere il diritto di proprietà dell'intero immobile, ciò che determinava l'inammissibilità della domanda di simulazione “per difetto di titolarità della relativa azione”; escludeva che la simulazione fosse opponibile alla Parte_1
negava la propria malafede;
evidenziava che la differenza di prezzo tra
[...]
preliminare e definitivo era giustificata dalle perizie tecniche relative allo stato pag. 8/34 dell'immobile; quanto alle restanti domande, per quanto era dato comprendere, faceva presente che l'atto del 4 maggio 2018 era assistito da tutti gli elementi essenziali del contratto e non poteva essere dichiarato nullo;
quanto alla domanda di annullamento non era chiaro quale fosse il consenso viziato mentre l'azione ex art. 2901 c.c. trovava il medesimo sbarramento dell'azione di simulazione;
per il resto assumeva non aver potuto svolgere compiute difese;
concludeva chiedendo l'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità; la declaratoria di nullità dell'atto di citazione;
in ogni caso nel merito il rigetto della domanda e la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
La La si costituiva ed evidenziava che l'attrice, Parte_1
auspicabilmente senza la compartecipazione di , aveva affermato la CO
conoscenza da parte della esponente di un presunto accordo simulatorio intervenuto tra la stessa e suo fratello, assunto che contestava così come contestava tutto quanto affermato dall'attrice in atto di citazione;
spiegava che il preliminare prevedeva la stipula del definitivo entro il 31 maggio 2017 al prezzo di euro 650.000,00, oltre ad euro
150.000,00 versati in contanti, con previsione di una penale, e prevedeva, altresì, che il prezzo sarebbe stato pagato grazie a mutuo garantito da ipoteca da iscriversi proprio sull'immobile; aggiungeva che, nell'atto, la parte promittente venditrice dichiarava che il fabbricato era sato costruito in virtù di concessione edilizia rilasciata dal Comune di
Martina Franca del 17 maggio 2000 n. 175/2000 e di variante del 31 ottobre 2003 n.
336/2003 P.E. 455/99/2 ed allegava una perizia in cui si precisava che l'immobile in questione era interessato da richiesta di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della n.
n. 28/2003 della Regione Puglia, che il promittente venditore si era obbligato ad ottenere a sua completa cura entro la data di perfezionamento del preliminare ed a spese della promissaria acquirente sino all'importo massimo di euro 50.000,00 e a carico del promittente venditore per la restante parte, ma che la deducente società aveva scoperto che un intero piano dell'immobile risultava abusivo e non sanabile sicché si era resa necessaria la demolizione-eliminazione del tetto di copertura dell'ultimo piano, ciò a cui le parti avevano provveduto, e segnalava che era questa la causa della riduzione del prezzo, come riportato nell'atto di compravendita del 4 maggio 2018; eccepiva l'inopponibiltà a sé della domanda di simulazione stante la sua buona fede;
contestava il fondamento della domanda di nullità sussistendo tutti gli elementi costituitivi della pag. 9/34 compravendita;
contestava il fondamento della domanda di annullamento rispetto alla quale non si poteva dire molto di più non essendo individuabile il vizio fatto valere;
ne eccepiva in ogni caso la prescrizione e ne lamentava la temerarietà; osservava che tali considerazioni valevano anche per l'azione revocatoria;
contestava, infine, che fosse configurabile alcun obbligo a proprio carico di risarcimento del danno, senza contare la genericità della pretesa ed il difetto di prova;
concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate dall'attrice nei propri confronti, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 19 aprile 2021, il g.i. rilevava che la controversia, avente ad oggetto
“l'accertamento di simulazione assoluta e di nullità negoziale” o, in subordine, un'azione di annullamento o un'azione revocatoria, non rientrava tra quelle soggette a mediazione obbligatoria e, quanto alla scrittura privata del 18 luglio 2012, con valenza di controdichiarazione, riteneva che non avesse formalizzato un vero CO
e proprio disconoscimento ai sensi dell'art. 214, co. 1, c.p.c. ed osservava che in ogni caso l'attrice aveva proposto istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. dichiarando di volersi avvalere del documento da produrre in originale;
sulla base di tali considerazioni valutava non necessario un sub procedimento di verificazione.
Con sentenza n. 332/2023, pubblicata in data 15 febbraio 2023, il Tribunale adito così provvedeva: “- in accoglimento della domanda, accertata la simulazione assoluta, dichiara la nullità della compravendita del 18 luglio 2012, formalizzata con atto pubblico del Notaio (rep.96750-fascicolo n.35832), tra Persona_1 CP_2
e , registrato a Taranto il 19 luglio 2012 al n.9645,
[...] CO
trascritto nei registri immobiliari il 20 luglio 2012 ai nn.16097RG/12781RP; - in accoglimento della domanda, esclusa la buona fede ex art.1415 primo comma c.c. per la parte acquirente, avente causa dal titolare apparente, dichiara opponibile la simulazione assoluta e dichiara che l'effetto di nullità strutturale del negozio presupposto è esteso alla compravendita formalizzata con atto pubblico del Notaio in data 4 maggio 2018 tra e Persona_1 CO Parte_1
(rep.105412 fascicolo n.42857), registrato a Taranto l'8 maggio 2018 al
[...]
n. 7049, trascritto nei registri immobiliari l'8 maggio 2018 ai nn.9715RG/67051RP, limitatamente alla quota di proprietà del 50% in titolarità di;
CO
- condanna e in solido, a reintegrare CO Parte_1
pag. 10/34 nei diritti dominicali per la quota del 50% sul compendio CO
immobiliare come specificamente descritto negli atti notarili o, in alternativa, in ragione di espressa domanda dell'attrice, condanna e CO [...]
in solido, al pagamento del 50% del prezzo di vendita, indicato (per Parte_1
l'intero) dalla società acquirente in € 800.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- ordina al Responsabile dell'Agenzia delle Entrate–Ufficio Provinciale
Territorio -Taranto - Servizio Pubblicità Immobiliare di provvedere agli adempimenti necessari per la trascrizione e l'annotazione della presente sentenza nei pubblici registri immobiliari;
-condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.800,00 per esborsi, € 15.000,00 a titolo di compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali, cap, iva.”.
In particolare, il giudice a quo rinviava al contenuto dell'ordinanza del 19 aprile 2021 quanto alle questioni riguardanti l'eccepita improcedibilità della domanda attorea ed il disconoscimento della scrittura privata del 18 luglio 2012 da parte del convenuto
; riteneva poi che gli effetti della compravendita del 18 luglio 2012, CP_2
formalizzata con atto pubblico del Notaio fossero stati elisi dalla Persona_1
controdichiarazione in pari data, con cui aveva riconosciuto che: CO
“l'atto di compravendita [a rogito del Notaio è stato posto in essere Persona_1
solo fiduciariamente e che la sig.ra rimane unica, effettiva ed CO
esclusiva proprietaria della metà indivisa dei beni immobili oggetto del medesimo atto di compravendita” ed ancora aveva riconosciuto “di essere gravato dall'obbligo, che ad ogni effetto si assume, di retrocedere a la predetta metà CO indivisa, a semplice richiesta di quest'ultima e senza poter pretendere alcun corrispettivo a titolo di prezzo né alcuna altra remunerazione”; osservava che la controdichiarazione, da ritenere scrittura privata riconosciuta nel contenuto, nelle sottoscrizioni e nella data ai sensi dell' art. 215, co.1 n. 2, c.p.c., costituiva la prova inter partes della simulazione assoluta atteso che i contraenti avevano pattuito, contestualmente all'atto notarile di compravendita, di non volere alcun effetto traslativo in ordine alla quota immobiliare del 50% in titolarità di , così CO
realizzando una situazione fattuale e giuridica riconducibile al paradigma del primo comma dell'art. 1414 c.c.;
pag. 11/34 aggiungeva che, pur a voler considerare l'espressione “fiduciariamente” utilizzata dalle parti nella scrittura privata e richiamati i principi giurisprudenziali elaborati in materia di negozio fiduciario e simulato, la scrittura privata del 18 luglio 2012, coeva all'atto pubblico di compravendita, costituiva prova documentale tipica a sostegno della volontà comune dei fratelli di escludere completamente gli effetti traslativi per la CP_2 quota del 50% indiviso in titolarità dell'apparente-alienante e dell'obbligo dell'apparente acquirente di retrocedere all'apparente alienante la metà indivisa del compendio immobiliare ed escludeva la ricorrenza del pactum fiduciae poiché
l'espressione “fiduciariamente” sembrava utilizzata solo per rimarcare l'apparenza traslativa, la permanenza della titolarità della metà indivisa in capo alla , CP_2
l'obbligo del di retrocedere alla sorella la metà indivisa “a semplice richiesta CP_2 di quest'ultima”; accertava conclusivamente la simulazione assoluta traendone la conseguenza che rimanevano travolti gli effetti della compravendita immobiliare formalizzata tra e con atto pubblico del Notaio CO CO Per_1
in data 18 luglio 2012;
[...]
rilevava poi che l'attrice aveva dedotto fatti specifici riguardanti sia la fase delle trattative per la vendita del compendio immobiliare e per l'intesa sul prezzo, sia la consapevolezza da parte dei coniugi in ordine alla reale titolarità Controparte_5
della quota del 50% e in particolare, aveva evidenziato che: - , avendo CO
intenzione di creare una nuova società e non disponendo di sufficienti garanzie patrimoniali, aveva convito sua sorella, per poter accedere a prestiti bancari, a cedergli fittiziamente la quota dell'immobile (pag.2); - le parti avevano simulato una compravendita mentre non volevano alcun contratto produttivo di effetti traslativi
(pag.3); - il prezzo concordato ed indicato nell'atto di compravendita non era stato mai versato da a (pag.3); - CO CO CO
aveva costituito in data 23 gennaio 2013 la società divenuta attiva Controparte_4
nel 2015 (pag.3); - la oberata e pressata da debiti, a seguito della morte Parte_2 dell'amministratore unico, padre dell'attrice e del convenuto, era stata trasformata in s.a.s. e, nel contempo, aveva ceduto (con contratto d'affitto autenticato nelle firme dal
Notaio in data 6 agosto 2015) alla il ramo d'azienda Per_4 Controparte_4
pag. 12/34 costituito dal complesso dei beni aziendali e dei beni immobili costituenti l'azienda sicchè la si era stata trasferita nella sede della (pagine Controparte_4 Parte_2
3-4); - stante l'esigenza di liberare tutti gli immobili da CO
pignoramenti, ipoteche ed oneri iscritti dai creditori, aveva deciso di vendere il bene in comproprietà, di cui solo fittiziamente risultava unico proprietario, convincendo la sorella a vendere anche la sua parte (pag. 4); - la , che era stata assunta dalla CP_2
aveva suo malgrado accettato di vendere l'immobile purché la Controparte_4 vendita avvenisse con il realizzo del valore effettivo dell'immobile pari ad euro
1.800.000,00 circa e purché le fosse versata la metà del prezzo di compravendita (pag.
4); - le trattative con i vari potenziali acquirenti erano state condotte esclusivamente da
(pag. 4); - l'ultimo offerente in ordine di tempo era stato CO
coniuge di amministratrice unica e legale Persona_2 NT
rappresentante della (pag. 4); - tutti gli offerenti, tra cui Parte_1
i coniugi erano perfettamente a conoscenza che l'intestazione Controparte_5 dell'intero immobile a fosse fittizia (pag. 4); - il prezzo proposto per CO
l'acquisto era stato di euro 1.300.000,00, accettato prima dal legale dei e poi CP_2
da , la quale riteneva che avrebbe percepito l'importo di euro CO
650.000,00 (pag. 5); - i coniugi erano ben consapevoli Controparte_5 dell'effettiva appartenenza pro-quota dell'immobile alla tant'è che CP_2 quest'ultima aveva presenziato alla stipula del preliminare redatto dal Notaio e Per_1
autenticato nelle firme (pag. 5); - le parti avevano convenuto che nel preliminare fosse indicata la sola somma di euro 650.000,00 spettante alla , da versare al CP_2
momento del rogito, giacché la somma di euro 300.000,00 fu versata, contestualmente al preliminare, a (pag. 5); - nello studio notarile, al momento della CO
stipula del preliminare, erano presenti oltre a CO NT
, ed anche madre dei fratelli , il CO Parte_4 CP_2
marito della e due tecnici (pag. 5); - l'importo di euro 300.000,00 versato a CP_3
era stato accreditato su conto corrente della zia materna CO [...]
(pag. 5); - l'Avv. Donato A. Muschio Schiavone aveva poi informato la Persona_3
dell'avvenuta vendita definitiva (pag. 6 e con l'acquirente aveva rassicurato la CP_2
sul fatto che gli assegni erano stati consegnati alla madre per il pagamento dei CP_2
pag. 13/34 debiti di con Banco di Napoli S.p.A. e azionati con la Parte_2 Controparte_9
procedura esecutiva immobiliare n. 288/2012 (pag. 6); - in realtà, la debitoria con le banche non era stata estinta né dalla né da e quest'ultimo ha Per_3 CO
incassato gli assegni emessi dalla (pag. 6); CP_3
tanto rilevato, riteneva che, a fronte di tali specifiche e circostanziale allegazioni, i convenuti non avessero svolto alcuna contestazione o controdeduzione sicché poteva considerarsi pacifico che, durante le trattative negoziali e nella fase di stipulazione del contratto preliminare del 31 ottobre 2016, vi fosse la consapevolezza delle parti, compresa quale legale rappresentante della società NT [...]
in ordine: - alla “reale” titolarità della quota del 50% in capo a Parte_1
; - al diritto della comproprietaria di conseguire la sua quota di CO
corrispettivo; - all'interesse familiare di estinguere posizioni debitorie della Pt_2
(la società amministrata dal padre dei Tagliente);
[...] assegnava a tali “profili” un pregnante rilievo alla luce della dinamica negoziale successiva al preliminare che aveva visto il e la come i soli CP_2 CP_3
protagonisti degli accordi che avevano determinato formalmente una riduzione del prezzo di vendita, un accordo, con scrittura privata in data 4 maggio 2018 distinto dall'atto pubblico di compravendita in pari data, su futuri pagamenti integrativi nel caso di risoluzione delle questioni urbanistiche sul fabbricato, la dazione di cospicue somme di denaro in contanti, come dedotto proprio dalla difesa della società convenuta;
riteneva, altresì, che, pur emergendo dagli atti un “cono d'ombra” sulla reale somma di denaro versata dalla a , sui costi sostenuti per la pratica CP_3 CO edilizia, sull'avveramento delle condizioni previste nella scrittura privata del 4 maggio
2018, implicanti l'obbligo di ulteriori pagamenti dall'acquirente al venditore, la
[...]
anche negli atti conclusivi, aveva sostenuto l'avvenuto Parte_1 pagamento dell'importo di euro 800.000,00, pure in contanti;
segnalava che l'attrice aveva prodotto documentazione attestante l'emissione di 6 assegni circolari in favore di di importo unitario di euro CP_8 CO
50.000,00, datati 3 maggio 2018, e cioè il giorno prima dell'atto pubblico di compravendita, e che, inoltre, i detti bonifici erano stati accreditati da CO
pag. 14/34 sul conto corrente di zia materna, come dedotto dall'attrice in Persona_3
citazione senza avverse contestazioni;
osservava che, oltre ai dati fattuali non contestati da porre ex lege a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, co. 1, c.p.c., ed i riscontri documentali, il processo aveva fatto emergere i seguenti elementi: - il , superando l'accordo simulatorio con la CP_2 sorella, aveva “sfruttato” la vendita in suo favore compiendo un atto dispositivo come
“unico proprietario” e conseguendo l'intero corrispettivo che in parte aveva fatto confluire su un conto corrente intestato alla zia materna;
- la amministratrice CP_3
e legale rappresentante di una società di capitali, protagonista dell'operazione negoziale ed economica, consapevole della situazione dominicale dei e, CP_2
presumibilmente, anche di quella debitoria, dopo la fase delle trattative e del contratto preliminare, che aveva visto la presenza di e della madre dei CO
fratelli , dato fattuale non contestato, aveva accettato di perfezionare la vendita CP_2
definitiva con il solo , pattuendo nuove condizioni;
CO
ne traeva la conseguenza che, sia nel caso di ipotetico accordo tra i contraenti in pregiudizio dei diritti della comproprietaria, sia nel caso di colpa grave ascrivibile alla non poteva dirsi sussistente la condizione soggettiva di buona fede prevista CP_3 dal primo comma dell'art. 1415 c.c. come condizione necessarie per rendere inopponibile la simulazione ai terzi aventi causa dal titolare apparente, dovendosi intendere per buona fede l'ignoranza di ledere il diritto altrui e consistente nel fatto che il terzo acquirente non sia a conoscenza del vizio inficiante l'acquisto del simulato alienante e la difformità tra situazione apparente e situazione reale;
osservava che il silenzio delle norme in materia di simulazione in punto buona fede consentisse, in via interpretativa, l'aggancio dell'art. 1415 c.c. all'art. 1147 c.c., secondo cui la buona fede si presume ed è esclusa se sia dipesa da colpa grave, configurabile quando il contraente ha omesso di impiegare quel minimo di diligenza, proprio delle persone comuni, che avrebbe consentito di percepire gli esatti contorni della operazione negoziale e, dunque, la sua direzione lesiva verso gli altrui diritti;
concludeva che, lasciando sullo sfondo della vicenda fattuale l'ipotesi di un'intesa tra e la [n.d.r. ai danni di ], restava il CO CP_3 CO
fatto che quest'ultima, avente causa del titolare apparente, sulla scorta della dinamica pag. 15/34 pre-negoziale e di quella della fase del contratto preliminare, prima di stipulare la vendita definitiva e prima di eseguire pagamenti, era tenuta ad impiegare la diligenza minima al fine di verificare sia la piena legittimazione del a contrarre e a CP_2 ricevere pagamenti in via esclusiva, sia l'assenza di pregiudizi per altri soggetti e, segnatamente, per , la cui presenza nella fase delle trattative e CO
del contratto preliminare non era un dato neutro, da cui la avrebbe dovuto CP_3
desumere che si trattava di un'operazione involgente i diritti di più soggetti e proiettata alla dismissione patrimoniale per creare liquidità, da destinare, almeno nelle intenzioni, anche alla estinzione di debiti della società amministrata dal padre dei;
CP_2
sulla base delle argomentazioni esposte, riteneva che l'accertamento della simulazione assoluta implicasse la declaratoria di nullità per difetto di causa (artt. 1325-1418 c.c.) del contratto di compravendita stipulato con atto pubblico in data 18 luglio 2012 avendo la S.C. statuito che l'accertata simulazione assoluta dei negozi o contratti ne determina la loro nullità per anomalia della causa rispetto allo schema tipico che ne giustifica il riconoscimento normativo;
riteneva, inoltre, che la nullità strutturale del negozio presupposto, esclusa la buona fede di quale legale rappresentante della società acquirente dal titolare apparente, CP_3
si estendesse alla compravendita formalizzata con atto pubblico in data 4 maggio 2018 tra e limitatamente alla quota di CO Parte_1
proprietà del 50% in titolarità di , sicché quest'ultima aveva CO
diritto ad essere reintegrata nella stessa quota o, in alternativa, aveva diritto al il 50% del prezzo di vendita, indicato (per l'intero) dalla società acquirente in euro 800.000,00 anche negli atti conclusivi, non avendo riscontro in atti l'importo di euro 650.000,00, indicato dall'attrice come quota spettantele in quanto comproprietaria, posto che il contratto preliminare del 31 ottobre 2016 conteneva l'indicazione dello stesso ma come prezzo di vendita dell'intero immobile a corpo;
rimarcava da ultimo il fatto che il prezzo da destinare per il 50% alla era stato CP_2
desunto dagli atti difensivi della società acquirente atteso che, come già evidenziato, nel processo non era stato accertato quali fossero le somme realmente versate al CP_2 per effetto dell'atto pubblico di vendita del 4 maggio 2018, della scrittura privata in pari data, dei pagamenti in contanti dedotti dalla società acquirente;
pag. 16/34 condannava i convenuti soccombenti alla rifusione delle spese di lite in base all'epilogo del giudizio.
La ha proposto appello svolgendo le censure che si Parte_1
illustreranno più avanti e ha concluso come segue “in riforma integrale della sentenza gravata, voglia: - rigettare ogni domanda proposta in suo cospetto;
- subordinatamente, e salva rispettosa impugnazione: (i) dare atto della nullità integrale
(e non parziale) dell'atto di compravendita intercorso per Notaio in Persona_1 data 4.5.2018, escludendo ogni onere improprio di “reintegra nella proprietà” e ogni onere economico alternativo a carico della società conchiudente;
(ii) in linea ancor più gradata, detrarre dalle somme alternativamente dovute alla sig.ra quanto già CP_2 versato in vista della stipula del contratto preliminare di compravendita, pari a €
150.000,00. Con vittoria di spese e competenze tutte del doppio grado di giudizio.”.
Si è costituito proponendo appello incidentale e, sulla base delle CO
censure che si illustreranno più avanti, ha chiesto in via preliminare: la declaratoria di improcedibilità della domanda attorea perché non preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria;
in subordine ha chiesto sospendersi il giudizio con concessione del termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria;
in ulteriore subordine, ha chiesto dichiararsi la nullità dell'atto di citazione di primo grado per violazione dell'art. 163, co.
3 n. 4, c.p.c.; in via principale ha poi invocato il rigetto di tutte le domande avanzate da nei suoi confronti, con vittoria delle spese del doppio grado CO
da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si è costituita, altresì, ed ha lamentato la mancanza di CO
chiarezza e specificità dei motivi di impugnazione e la non coincidenza tra il contenuto dell'atto di appello e le conclusioni rassegnate;
ha in particolare lamentato la formulazione di conclusioni da parte della La Locanda Parte_1 incomprensibili e svincolate dall'atto di gravemente e comunque inammissibili poiché totalmente nuove e diverse da quelle formulate in primo grado;
ha chiesto dunque la declaratoria di inammissibilità dell'appello stante la violazione degli artt. 342, 163 e
345 c.p.c.; ne ha comunque contestato il fondamento nel merito e, quindi, in subordine ne ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza impugnata;
ha, infine, chiesto la cancellazione delle frasi offensive riportate a pag. 27 dell'atto di appello (dal rigo 3 al pag. 17/34 rigo 7) con condanna della controparte al pagamento in suo favore di una somma a titolo di risarcimento del danno;
vinte le spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
La causa viene ora in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha mosso alla sentenza impugnata plurime critiche Parte_1
riassumibili come segue: ha in sintesi denunciato l'erronea applicazione dell'art. 115 c.p.c.; ha, in particolare, censurato il rilievo dato dal primo giudice alla mancata contestazione da parte della deducente delle circostanze ex adverso dedotte, peraltro ravvisata anche con riguardo a fatti ai quali essa era estranea;
ha rimarcato che in ogni caso la contestazione era stata chiaramente effettuata nei limiti della sua partecipazione agli eventi con conseguente impossibilità che quei fatti potessero reputarsi come ammessi atteso che erano stati negati, mentre con riguardo ai fatti a cui la deducente era estranea non era neppure immaginabile un onere di contestazione specifica;
ha poi segnalato la non univocità delle circostante dedotte dalla ed enumerate dal primo giudice, non CP_2
concordanti e di incerto significato ed inidonee a fungere da prova di fatti ignoti;
ha focalizzato poi l'attenzione sull'unico fatto principale che le veniva ascritto, e cioè la consapevolezza che non fosse esclusivo proprietario del bene CO
compravenduto ovvero che di quel bene potesse essere comproprietaria la ed CP_2
ha sostenuto di aver negato in maniera chiara di aver avuto tale consapevolezza;
ha evidenziato i fatti a cui era estranea, i.e. - la asserita simulazione del risalente atto di cessione intervenuto tra i soli fratelli , - il versamento da parte di CP_2 [...]
di somme di denaro corrispostegli come presso sul conto corrente bancario di CP_2 una zia materna, - l'intento della famiglia di utilizzare il prezzo della CP_2
compravendita per sistemare altri affari, ribadendo che rispetto a tali circostanze non era configurabile a suo carico alcun onere di specifica contestazione ed evidenziando di aver contestato che quei fatti le fossero noti;
ha sottolineato, inoltre, che non la mancata contestazione è ravvisabile ove le proprie tesi difensive siano logicamente incompatibili pag. 18/34 con il disconoscimento dei fatti medesimi, ciò che nel caso di specie non ricorreva avendo la deducente dichiarato di non saper nulla dei fatti posti in essere dalle altre parti ed anzi esprimendo il sospetto che potessero essere concordati in suo danno;
a sostegno di quanto esposto ha segnalato che, a fronte delle posizione di prova articolate dalla con la seconda memoria ex art. 183, co. 6 n. 2, c.p.c., il primo giudice aveva CP_2
ritenuto erroneamente di non ammetterli poiché non contestate sebbene la non contestazione si riferisca alle sole allegazioni assertive della controparte e non anche al contenuto dei capitoli di prova;
ha comunque sostenuto che i fatti eterogenei dedotti dalla non riguardavano mai il fatto di aver rappresentato alla deducente o ad CP_2
altri soggetti presenti alla stipula del preliminare, e né prima né dopo tale occasione, di essere comproprietaria dell'immobile; ha contestato che d'altra parte detta comproprietà potesse ricavarsi dalla presenza di alla stipula del CO
preliminare, tanto più che in quell'occasione era presente anche sua madre sicché la ragione giustificatrice della presenza della appellata poteva ricondursi a ragioni familiari;
in ogni caso ha evidenziato che appariva inverosimile che la deducente, nell'accingersi ad acquistare un bene parzialmente altrui, si sobbarcasse un importante mutuo bancario iscrivendo ipoteca sul medesimo bene nonostante la consapevolezza della esistenza di un contitolare;
ha censurato l'applicazione dell'art. 1147 c.c., norma dettata in materia di possesso, alla vicenda in esame per costruire a carico della deducente la colpa grave per non aver indagato in ordine ad una occulta titolarità dominicale, creata, secondo l'assunto della stessa , al fine di favorire un abusivo ricorso al credito da parte del fratello e CP_2
ha comunque sostenuto di non avere avuto alcuna possibilità di condurre indagini sulla titolarità occulta del bene immobile, intestato al solo , negando che CO fosse configurabile l'acquisizione di tale consapevolezza dalle circostanze indirette indicate da controparte e valorizzate dal giudice;
ha lamentato l'omesso effettivo esame da parte del primo giudice delle deduzioni in fatto della , ivi comprese quelle oggetto delle posizioni di prova, dalle quali CP_2
emergeva la falsità degli assunti di controparte ed ha denunciato la violazione dei limiti posti dalla legge alla prova della simulazione nei contratti e l'illegittimo ricorso da parte del giudice a quo a fonti alternative di prova rispetto a quelle previste dalla legge;
pag. 19/34 nell'ambito di tali doglianze ha segnalato che, come si evinceva dall'atto di citazione, il luogo di residenza di (Via Mottola n. 27/D in Martina Franca) CO si trovava (e si trova) a pochi metri dall'immobile oggetto di causa, ubicato “in angolo tra la via Mottola e la via Caduti in Russia senza numero” (come si legge nel contratto preliminare), sicché quando ella asseriva di aver ignorato le circostanze che avevano condotto - dopo la stipula del preliminare - alla stipula del definito a condizioni diverse, aveva detto cosa non vera essendo impossibile che non si fosse avveduta che dinanzi alla sua casa l'immobile del quale si asseriva comproprietaria veniva parzialmente demolito e che, avendo visto quanto accadeva, se ne fosse disinteressata;
ha spiegato che, come si ricavava dalla relazione in atti dell'Arch. , si Controparte_7
era dovuto provvedere alla eliminazione della copertura in legno per poter procedere alla vendita dell'immobile dopo l'eliminazione dell'abuso edilizio, di cui la ridetta era al corrente come evincibile dalla documentazione della pratica così come CP_2
era al corrente della necessità della demolizione e del conseguente adeguamento del prezzo ed ha rimarcato che ciò di cui si doleva controparte, a ben vedere, non era che la vendita avesse avuto luogo a quel prezzo ma che i denari non fossero stati trattenuti dalla madre a garanzia della sua quota e fossero stati invece incassati dal solo fratello contravvenendo ai loro patti, ed infatti nessuna censura aveva rivolto al preliminare, alla cui stipula, da parte del fratello e per l'intero, aveva dichiarato espressamente di aver acconsentito specificando di essersi tenuta informata attraverso il legale che assisteva sia lei sia suo fratello ed al quale non aveva contestato alcunché; ha concluso che era stata convenuta con il fratello una interposizione reale di persona sia nella stipula del preliminare sia nella stipula del definitivo;
ha poi censurato la sentenza impugnata nella parte in cui era stata dichiarata tout court la nullità parziale della compravendita stipulata il 4 maggio 2018 e ed era stato disposto:
“condanna e in solido, a reintegrare CO Parte_1
nei diritti dominicali per la quota del 50% sul compendio CO
(…) o, in alternativa, in ragione della espressa domanda dell'attrice, condanna
e in solido, al pagamento del prezzo CO Parte_1
di vendita (…)”, osservando che non poterebbe essere reintegrato qualcuno in un diritto reale che, secondo il giudice a quo, non era mai stato perduto né comprendendosi come,
pag. 20/34 in forza di un titolo che si assume nullo, si possa essere chiamati a corrispondere un prezzo né è immaginabile che questo prezzo sia avulso dagli acconti già versati dalla deducente e percepiti dalla controparte in virtù del contratto preliminare, non interessato da alcuna domanda, rispetto al quale la stessa era inadempiente promettendo CP_2
consapevolmente di vendere una palazzina il cui ultimo piano era insanabilmente abusivo;
ha rimarcato la singolarità del formarsi di un giudicato, in caso di mancata riforma della sentenza, sulla validità di un preliminare pur posto in essere da chi non era legittimato e inadempiuto;
ha, infine, lamentato la declaratoria di nullità parziale della compravendita senza tener conto del fatto che l'obiettivo della società deducente era quello di acquisire l'intero bene strumentale alla sua attività commerciale, non la metà, sicché appariva assurdo un acquisto in comproprietà con un soggetto estraneo all'attività economica in questione, senza dire della necessità per l'acquirente di impegnarsi ancora economicamente per rendere il bene adatto all'uso trattandosi di una palazzina allo stato grezzo, mancante di impianti, infissi e di ogni finitura con l'aggravio di dover mettersi d'accordo con la comproprietaria per il completamento e poi per il suo uso;
ha ripetuto che il giudice a quo non aveva considerato che con il preliminare, stipulato da anche per sua sorella, essendo la stessa consenziente, anche CO quest'ultima aveva consapevolmente promesso in vendita un bene abusivo e dunque era stata inadempiente, profilo che, con la sentenza impugnata, finiva per essere
“cancellato” poiché, in caso di conferma delle statuizioni adottate in prime cure, di quell'inadempimento della non se ne potrebbe più discutere in alcuna sede;
CP_2
infine, fermo che una nullità negoziale non può essere sanata dalla corresponsione di una parte del prezzo, ha ripetuto che il primo giudice non aveva tenuto conto dell'importante somma versata dalla deducente in vista del preliminare prevedendo anzi a carico della esponente, in solido con l'insolvente forse d'accordo CO con la sorella, l'obbligo di versare a “in alternativa” la metà CO
del prezzo.
Le doglianze sono fondate nei termini che si passano ad esporre dopo alcune opportune precisazioni.
pag. 21/34 Si osserva in primo luogo che non ha riproposto le CO
conclusioni formulate in prime cure diverse da quelle su cui il primo giudice si è pronunciato. A quest'ultimo proposito va poi detto che il giudice a quo si è pronunciato sulla simulazione assoluta della compravendita del 18 luglio 2012 intervenuta tra e e sulla nullità della compravendita del 4 CO CO maggio 2018 ritenendo, per quel che qui rileva, che “L'effetto di nullità strutturale del negozio presupposto, esclusa la buona fede di , legale rappresentante NT
della società acquirente dal titolare apparente, è esteso alla compravendita formalizzata con atto pubblico del Notaio in data 4 maggio 2018 tra Persona_1
e limitatamente alla quota di CO Parte_1 proprietà del 50% in titolarità di . Parte_6
Ne consegue che non possono essere prese in considerazioni altre domande tra quelle formulate in prime cure da . CO
Si osserva, inoltre, sin d'ora che non è necessario soffermarsi sulla corrispondenza tra quanto chiesto dalla e quanto disposto dal giudice, specie in ordine alle CP_2
conseguenze delle statuizioni, poiché, come si vedrà, tale questione rimarrà superata dalle determinazioni raggiunte sull'appello principale.
Tanto puntualizzato, si rileva che l'applicazione fatta dal giudice a quo del principio di non contestazione non è condivisibile.
Per consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. può avere ad oggetto unicamente circostanze di fatto e non alla componente valutativa che è sottratta al detto principio, né può investire la risoluzione di questioni di diritto;
inoltre, può riguardare fatti storici sottesi a domande ed eccezioni, e dunque i fatti costituitivi, modificativi o estintivi del diritto azionato ma non le conclusioni ricostruttive della parte o alle mere difese (tra le tante Cass. ord. 30 gennaio 2024, n. 2844, Cass. ord. 4 aprile 2024, n.
8967, Cass. 5 marzo 2020, n. 6172, Cass. 19 agosto 2019, n. 21460, Cass. ord. 21 dicembre 2017, n. 30744, Cass. 13 settembre 2016 n. 17966).
Vi è poi un limite indefettibile alla applicabilità dell'art. 115 c.p.c.: l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che pag. 22/34 spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione
(tra le tante Cass. ord. 15 febbraio 2023, n. 4681) e investe soltanto i fatti che, oltre ad essere noti alla parte, siano stati dedotti nel processo, non anche quelli allegati in sede estraprocessuale trovando il principio stabilito dall'art. 115 cit. la sua fondamento legittimante le conseguenze della sua applicazione nella dialettica processuale (Cass. ord. 1 febbraio 2021, n. 2174).
La S.C. ha poi segnalato che occorre prestare una particolare attenzione all'applicazione della non contestazione ove essa attenga non ad un mero fatto storico bensì ad un fatto costitutivo riconducibile alla categoria dei fatti-diritto poiché in tali casi il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione da parte del giudice che può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto. Tanto è in linea con il principio del prudente apprezzamento nella valutazione delle prove, come previsto dall'art. 116, c.p.c. posto che se detto principio vale per le prova a maggior ragione deve valere per la valutazione della mancata contestazione (si vedano Cass. s.u. 16 febbraio 2016, n. 2951, Cass. s.u. 3 giugno 2015, n. 11377).
In via generale può affermarsi che il principio di non contestazione, se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento (Cass. ord. 7 giugno 2023, n. 16028).
Ebbene, venendo al caso di specie, si rileva che il contenuto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, nella parte valorizzata da primo giudice, costituiva una esposizione frammista di fatti storici propriamente detti, gran parte dei quali estranei alla di valutazioni se non di supposizioni, Parte_1
di ricostruzioni e considerazioni giuridiche e tanto costituisce già di per sé un ostacolo all'applicazione del principio di non contestazione considerati i limiti e le condizioni di operatività a cui è sottoposto.
pag. 23/34 La rilevata commistione emerge agevolmente dalla lettura “FATTO” dell'atto di citazione che, proprio al fine di consentire il riscontro di quanto appena affermato, è stato riportato pressoché integralmente nella parte della presente sentenza dedicata allo svolgimento del processo, unitamente alla sentenza di primo grado nella parte in cui, a sua volta, il giudice a quo riportava quanto “evidenziato” dalla nell'atto di CP_2
citazione.
L'anzidetta analitica esposizione, a cui si rinvia, consente di soffermarsi qui su alcune sintetiche notazioni.
In particolare dalla semplice lettura della sentenza in relazione all'atto di citazione, nelle parti su indicate, emerge con chiarezza che molti dei fatti storici ivi indicati non potevano essere conosciuti dalla legale rappresentante della Parte_1
o anche del coniuge, poiché - per quel che risulta in causa - essi si collocavano al
[...]
di fuori della sua sfera di controllo, di influenza o anche solo al di fuori della sua operatività e risalivano, peraltro, a vicende verificatesi in periodo sensibilmente antecedente rispetto al suo coinvolgimento nelle trattative culminate nel preliminare del
31 ottobre 2016. Ed infatti il contratto di acquisto da parte di e di CP_1 dell'area censita nel Catasto di Martina al fg. 130 p.lla 656 fu CO
stipulato in data 9 maggio 1997; su tale area fu realizzata una costruzione in forza di concessione edilizia n. 175/2000 del 17 maggio 2000 e di variante in corso d'opera n.
336/2003 del 31 gennaio 2002; l'atto con cui cedette a suo CO
fratello la sua parte del compendio derivante dalla realizzazione della costruzione fu concluso in data 18 luglio 2012.
Anche le vicende relative a società di cui era amministratore unico Parte_2 [...]
, padre delle parti in causa, poi deceduto, alla sua esposizione debitoria nei Parte_2
confronti delle banche, alla pendenza di procedure esecutive, alla difesa legale dei
, al coinvolgimento della madre o della zia, sono del tutto estranee alla CP_2 [...]
e per la verità risultano allegate in maniera generica. Parte_1
Quanto ai fatti storici che videro partecipe e/o presente la quale legale CP_3
rappresentante della o sono documentali (i.e. la stipula Parte_1
del preliminare del 31 ottobre 2016 e la stipula del definitivo del 4 maggio 2018), sicché il principio di non contestazione non svolge alcun ruolo, o costituiscono fatti neutri e pag. 24/34 non univocamente significativi di un coinvolgimento personale di CO
al punto da essere rivelatori della sua condizione di comproprietaria occulta
[...] dell'immobile oggetto della presente causa.
Del resto alla stipula del preliminare presso lo studio notarile erano presenti Per_1
molti soggetti estranei alla stipula e non vi è allegazione specifica e prova del fatto che la o suo marito siano stati messi a parte della ragione di tali presenze, senza CP_3
dire che la circostanza che vi fosse la madre di e al CP_1 CO più rivelava, così come in effetti era, il loro comune interesse a trarre dall'immobile promesso in vendita, all'esito dell'operazione, i fondi necessari a estinguere debiti gravanti su del quale era (o era stato sino al suo decesso) amministratore Parte_2
, rispettivamente coniuge e padre, come si è detto in precedenza. Parte_2
A ciò si aggiunga che in nessuno dei capitoli di prova articolati dalla , sulla cui CP_2 ammissione quest'ultima non ha insistito nel presente giudizio ed invero tanto sarebbe stato precluso dalla mancata specifica riproposizione delle richieste istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni in prime cure, risultavano formulate circostanze aventi ad oggetto in via diretta, per esempio, la avvenuta comunicazione alla legale rappresentante della società e/o a suo marito della circostanza della intestazione fittizia della metà del compendio immobiliare promesso in vendita e poi venduto da
[...]
, e questo nonostante avesse condotto ella stessa le CP_2 CO
trattative per la sua vendita.
Anche le circostanze relative alle resistenze della in ordine alla vendita ad un CP_2
prezzo inferiore rispetto a quello dalla medesima desiderato, contando ella sul conseguimento della sua metà, o gli accordi tra i fratelli e forse anche con la madre oppure con la zia materna, e delle ragioni sottese a tali accordi o a quelli riguardanti le modalità di versamento dell'acconto del prezzo all'atto della stipula del preliminare, costituiscono tutte circostanze estranee alla promissaria acquirente.
A ben vedere quel che si ricava dalla narrazione contenuta nell'atto di citazione è che il nucleo familiare dovesse risolvere un problema di esposizione debitoria della Pt_2
ma, nella pur ampia narrazione, non si spiegava neppure in che misura tale
[...] problema investisse, direttamente o indirettamente, l'uno e/o l'altro familiare.
pag. 25/34 Si ricava, altresì, che il coinvolgimento della zia materna era funzionale ad attuare, per così dire, la canalizzazione delle somme corrisposte da Parte_1
verso soggetti estranei alla responsabilità per debiti ricadenti sulle parti in causa ma la circostanza che la nella sua qualità di legale rappresentante della promissaria CP_3
acquirente, si sia a ciò prestata non rileva nella presente causa.
In conclusione, a carico della odierna società appellante non era configurabile alcun onere di contestazione con riguardo a circostanze ad essa estranee o a circostanze non sufficientemente specifiche oppure neutre o ancora frammiste di valutazioni né con riguardo alle ipotesi ricostruttive esposte in atto di citazione e alle considerazioni di contenuto giuridico.
L'unica circostanza di interesse della è ravvisabile nella Parte_1 affermazione della sua “consapevolezza” della titolarità fittizia della metà del compendio immobiliare. Ora, a prescindere dalla qualificazione di tale consapevolezza, asserita dalla in termini di circostanza fattuale, escluso il suo riconoscimento CP_2 espresso, la negazione di essa c'è poiché la società contestò subito e specificamente gli assunti avversari. Trattasi in ogni caso di circostanza incompatibile con le difese svolte dalla società odierna appellante. Ne va, dunque, escluso anche un riconoscimento implicito o indiretto.
Peraltro, l'affermazione di detta conoscenza da parte della costituisce una CP_3
petizione di principio o il frutto di una ricostruzione e a ben vedere non è propriamente un fatto storico rispetto al quale si imponesse alla odierna appellante un onere di contestazione.
Ed infatti, come condivisibilmente segnalato dalla difesa della società appellante, in nessun punto dell'atto di citazione la dedusse fatti storici, quali per esempio CP_2
l'aver informato della titolarità fittizia dell'immobile la o suo marito, nel CP_3
corso delle trattative o anche alla stipula del preliminare o successivamente a detta stipula ma prima di quella del definitivo, con la notazione che ogni fatto sopravvenuto è del tutto irrilevante e tale sarebbe anche una conoscenza sopravvenuta. Tanto toglie, tra l'altro, pregnanza alla circostanza secondo cui la accompagnò la in CP_3 CP_2
banca per verificare se e da chi fossero stati negoziati gli assegni consegnati in pagamento alla stipula del definitivo. Mai in nessun punto dell'atto di citazione la pag. 26/34 affermò che della condizione di effettiva titolarità del compendio immobiliare CP_2
oggetto delle trattative sfociate nel preliminare e poi nella stipula del definitivo con il fratello furono messi in qualche modo al corrente la o suo marito, che ella CP_3
sempre associa alla né risulta che fu spiegata loro la specifica ragione per la CP_3
quale la di persona stesse conducendo o avesse condotto le trattative, CP_2
interrotte dalla medesima e poi riprese dal fratello, o la ragione della sua presenza presso lo studio notarile per la stipula del preliminare da parte del solo fratello.
In sintesi, nella situazione su descritta, il principio di non contestazione non vale a provocare la relevatio ab onere probandi e a rendere pacifica la narrazione contenuta nell'atto di citazione, le ricostruzioni giuridiche ivi esposte ed i loro presupposti, fattuali e valutativi.
E' opportuno poi soffermarsi ulteriormente sulla “consapevolezza” della fittizietà della intestazione della metà del compendio immobiliare a deducibile CO
dallo svolgimento della vicenda secondo la tesi di , nella CO
sostanza condivisa dal giudice a quo. Ed invero tale consapevolezza non può evincersi dai fatti storici pacifici in causa comuni alla odierna appellante poiché, come si è già detto, essi sono neutri e non possono avere il significato che vi annettono il primo giudice e l'appellata.
Quanto al presunto interesse del terzo alla stipula del contratto definitivo con il solo a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle stabilite nel CO
preliminare e tanto ai danni della , interesse che dovrebbe corroborare la CP_2 prospettazione di quest'ultima, si osserva che le diverse condizioni si giustificano in base a idonei dati obiettivi, dei quali è la a non poter ignorare l'esistenza ed il CP_2 peso. Ed infatti non potrebbe dirsene estranea o all'oscuro in quanto quei dati attengono alla realizzazione della costruzione, a cui ella partecipò, senza dire che ella risiede in sua prossimità sicché poté avere visiva contezza delle demolizioni che ebbero luogo.
Più in dettaglio, l'immobile promesso in vendita risultò essere insanabilmente abusivo quanto ad alcune sue parti, che dovettero essere eliminate (come si ricava agevolmente dalla visione delle fotografie presenti tra la documentazione prodotta dalla stessa
) per rendere commerciabile il bene e consentire la stipula del definitivo, CP_2
sicché la modifica del prezzo fu giustificata e di tali vicende si diede puntuale conto pag. 27/34 nell'atto di compravendita. Parimenti giustificato fu l'impegno, concordato in altro atto rispetto al rogito del 4 maggio 2018, di versamento di ulteriori somme da parte dell'acquirente, sottoposto alla condizione del verificarsi di determinati presupposti correlati, in sintesi, al concretizzarsi della possibilità, entro tre anni, di ripristino della condizione dell'immobile antecedente rispetto alla stipula del preliminare, previo rilascio di regolare permesso di costruire alla stipula, ed all'ottenimento, nel medesimo termine, di regolare permesso di costruire sul lastrico solare. La società acquirente si accollò del resto anche gli oneri concessori sino all'importo di euro 50.000,00 mentre il venditore si accollò le spese tecniche (di progettazione e amministrative indispensabili e collegate al fine su indicato), facendo ricorso a tecnici di sua fiducia con obbligo dell'acquirente di firmare la necessaria documentazione amministrativa, previamente vistata da tecnici di sua fiducia, e tanto sta a significare che non si trattava di abusi di poco conto, come sembrava adombrare la nella parte in cui, in atto di CP_2
citazione, affermava che il prezzo finale era stato ridotto “per (inspiegabili) motivi ricollegabili ad una copertura on legno dell'ultimo piano”.
Ne consegue che non sussistono gli elementi presuntivi in ordine alla stipula del contratto definitivo da parte della società appellante nella consapevolezza della intestazione fittizia a della metà del compendio, e nonostante detta CO
intestazione fittizia, e dunque in ordine alla sua assenza di buona fede, sulla cui base pervenire al risultato di renderle opponibile la simulazione della vendita del 18 luglio
2012 della metà indivisa del compendio. Né sussistono elementi per ritenere che la ridetta società sia stata poco diligente nella stipula del definitivo senza accertarsi di chi ne fosse l'effettivo titolare.
A ciò si aggiunga che, considerati gli importanti impegni economici assunti dalla società promissaria acquirente e poi acquirente, che tra l'altro dovette stipulare un mutuo, per procedere all'acquisto e per renderlo praticabile, non è ragionevole che essa tanto abbia fatto pur nella consapevolezza di vedere attaccata l'operazione dalla in quanto comproprietaria del compendio. CP_2
Sulla base di tali considerazioni deve escludersi che possa far CO
valere la simulazione del contratto del 18 luglio 2012 nei confronti della
[...]
e, assorbita ogni altra questione, argomentazione o difesa, la domanda Parte_1
pag. 28/34 proposta nei confronti di detta società avente ad oggetto la declaratoria di nullità della compravendita del 4 maggio 2018 va rigettata.
L'anzidetta statuizione di parziale riforma della sentenza impugnata non pregiudica, tuttavia, l'accertamento della simulazione della compravendita del 18 luglio 2012 che, come si vedrà, è stata investita dalle censure svolte con appello incidentale da
[...]
. CP_2
Passando all'esame di tale impugnazione, puntualizzato che l'appello è stato ritualmente proposto nel rispetto dei termini previsti dall'art. 343 c.p.c. e che deve ritenersi ammissibile alla luce dell'interpretazione consolidata dell'art. 334 c.p.c. (si veda da ultimo Cass. ord. 29 maggio 2024, n. 15100), il ha in primo luogo riproposto CP_2
la questione della improcedibilità della domanda di in quanto CO
non preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, sostenendo che vi era soggetta anche la controversi in parola vertendo su diritti reali ed ne ha tratto l'improcedibilità della domanda o, in subordine, la necessità di sospensione del giudizio con concessione del termine per l'esperimento della ridetta mediazione in quanto obbligatoria;
con ulteriore motivo di appello ha riproposto la questione della nullità dell'atto di citazione di primo grado stante la violazione dell'art. 163, co. 3 n. 4, c.p.c. avendo la formulato una serie di domande tra loro alternative e finanche contrastanti, sì CP_2
da rendere i rimedi invocati del tutto indeterminati, con violazione del suo diritto di difesa;
nel merito, ha lamentato la valorizzazione, ai fini della prova della simulazione, di un documento costituito da copia fotostatica - denominato controdichiarazione - espressamente contestato e disconosciuto dal deducente nel giudizio di primo grado ed anche privo di data certa e dunque inutilizzabile, sicché il contratto di compravendita del 18 luglio 2012 era valido ed esente da vizi;
in ogni caso ha contestato che la simulazione fosse opponibile alla
[...]
terzo di buona fede, la cui consapevolezza della appartenenza della Parte_1 metà dell'immobile alla era il frutto di mere congetture e ha denunciato la CP_2
violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. evincibile dalla piana lettura delle due norme;
pag. 29/34 ha affermato che il contratto di compravendita intercorso con la
[...]
era stato regolarmente eseguito e che non era stato ancora accertato Parte_1
l'esatto prezzo della compravendita, come affermato dallo stesso giudice a quo, nonostante avesse poi quantificato in euro 400.000,00 la dovuta alla dal CP_2
deducente e dal Parte_1
Con riguardo alle censure mosse nei confronti delle statuizioni riguardanti la compravendita del 4 maggio 2018, si richiamano le considerazioni svolte in precedenza ampiamente esaustive anche con riferimento alle doglianze sollevata dall'appellante incidentale.
Tanto puntualizzato, il primo motivo è infondato. Sul punto si rileva che il CP_2 avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza del 19 aprile 2021 avente valore di sentenza in senso sostanziale. Ad ogni buon conto si condivide quanto ritenuto dal giudice a quo non rientrando l'azione di simulazione (e neppure le altre esercitate dalla ) tra CP_2
quelle soggette a mediazione obbligatoria.
La questione della nullità dell'atto di citazione è infondata posto che le domande formulate da , quanto meno - per quel che qui rileva - con CO riguardo alle impugnazioni dell'atto del 18 luglio 2012 e di quello del 4 maggio 2018 ed al netto delle conseguenze ad esse riconnesse, erano ben comprensibili. Ad ogni modo ebbe modo di svolgere le sue difese ed anche di affermare le ragioni CO
di incompatibilità tra le domande proposte o di infondatezza nel merito delle pretese avversarie. D'altra parte, la svolse compiutamente le Parte_1 sue difese nei limiti di quanto prospettato nell'atto di citazione.
Restano da esaminare le doglianze mosse avverso la statuizione di accertamento della simulazione assoluta della compravendita del 18 luglio 2012.
Trattasi di censure infondate.
La contestazione rivolta alla copia della controdichiarazione valorizzata dal primo giudice quale prova della simulazione assoluta del trasferimento a da CO
parte di della metà indivisa del compendio immobiliare CO oggetto dell'atto del 18 luglio 2012, formulata dal nel costituirsi in giudizio in CP_2
primo grado, era inidonea a privare il documento della sua valenza probatoria in quanto del tutto generica e non inequivoca essendosi egli limitato a segnalare che si trattava di pag. 30/34 “un documento privo di data certa e che pare prodotto in fotocopia - per cui allo stato se ne impugna e contesta la relativa produzione in giudizio in espresso disconoscimento” e a far presente il contrasto del suo contenuto con la quietanza contenuta nell'atto notarile del pagamento di euro 300.000,00 per il tramite di assegno identificato. Ebbene, la mancanza di una data certa, se condiziona la sua opponibilità ai terzi, non rileva nell'ambito del rapporto intercorrente tra le parti ove non vi sia una contestazione specifica. Inoltre, all'evidenza la contestazione non conteneva un chiaro e puntuale disconoscimento di alcunché, né del contenuto e né della sottoscrizione, come sarebbe stato necessario (si veda da ultimo Cass. 18 luglio 2024, n. 19850). Quanto al resto, la quietanza di pagamento per essere avvenuto il pagamento di euro 230.000,00 prima dell'atto e di euro 70.000,00 mediante consegna di un assegno identificato non è in contrasto con la controdichiarazione trattandosi di dichiarazioni rese all'atto della stipula volte a creare l'apparenza della vendita, tanto più che non vi è prova dell'incasso dell'assegno e dell'effettivo pagamento della somma di euro 230.000,00 prime dell'atto notarile.
Ne consegue che il documento è utilizzabile. L'interpretazione, peraltro condivisibile, che ne ha dato il giudice a quo non è stata contestata dal e, pertanto, deve CP_2
ritenersi acclarato che la controdichiarazione provava la allegata simulazione assoluta del trasferimento (e non invece la sua natura fiduciaria).
Non è, inoltre, desumibile alcuna rinuncia a far valere la dedotta simulazione dalla condotta tenuta da consistente nella partecipazione alle CO trattative alla vendita dell'intero compendio immobiliare, poiché, a tacer d'altro, non è dubitabile che la predetta intendesse conseguire quanto a lei spettante proprio in ragione della contitolarità effettiva del compendio.
Infine, per completezza si rileva che , nonostante la vendita CO dell'intero compendio con l'atto del 4 maggio 2018 e la sua validità, conserva un interesse all'accertamento della simulazione dell'atto del 18 luglio 2012 nei confronti di al fine di regolare i rapporti interni tra di loro. CO
Conclusivamente vanno accolti l'appello principale e, per quanto di ragione, l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto rimane confermata, va rigettata la domanda formulata dalla di accertamento CP_2
pag. 31/34 della nullità della compravendita del 4 maggio 2018. Ne rimangono travolte, all'evidenza, le statuizioni pronunciate dal primo giudice presupponenti la declaratoria di nullità di tale atto.
Infine, non è accoglibile la richiesta della di cancellazione delle espressioni CP_2 contenute a pagina 27 nell'atto di appello principale, in tesi lesive della sua integrità morale e comunque estranee all'oggetto della controversia e sconvenienti. Premesso che, come esposto nell'illustrazione dei motivi di gravame, la società impugnante, al fine di sostenere l'impraticabilità della declaratoria della nullità parziale della compravendita del 4 maggio 2018, pronunciata dal giudice a quo, alle pagine 26 e 27 dell'atto di appello ha evidenziato che il suo obiettivo era quello di acquistare, nella sua interezza, un bene strumentale allo svolgimento della sua attività commerciale e ha rimarcato come fosse irragionevole il ritrovarsi comproprietaria del ridetto bene con un soggetto estraneo alla sua attività economica, senza contare quale effetto della pronuncia impugnata, per un verso, la necessità di dover sostenere un ulteriore impegno economico necessario per rendere la palazzina, attualmente allo stato grezzo, idonea all'uso e, per altro verso, l'esigenza di dover concordare gli interventi e le modalità di impiego con un comproprietario;
in tale contesto ed allo scopo di rafforzare l'illogicità della soluzione riveniente dalla sentenza gravata, ha espresso un giudizio negativo sulla affidabilità commerciale della e sulla possibilità che quest'ultima fosse in CP_2
grado di sopportare - stante la sua esposizione debitoria - anche solo in parte le spese di completamento, come peraltro rivelato dal fatto che dopo oltre quindici anni l'immobile si trovava ancora allo stato grezzo proprio a causa dell'indisponibilità economica della e di suo fratello. Così riassunto il ragionamento della società appellante, deve CP_2 escludersi che gli argomenti utilizzati esulassero dall'oggetto del giudizio. Deve, altresì, escludersi che essi eccedano le esigenze difensive poiché non aventi un intento meramente dispregiativo della controparte. Né ricorre la sconvenienza, nozione che individua una lesività di grado minore rispetto all'offensività poiché non attiene al valore ed ai meriti altrui e va valutata in relazione all'ambito processuale ed ancora una volta alle esigenze difensive (si vedano Cass. 18 giugno 2003, n. 9707 e Cass. 18 novembre 2000, n. 14942).
pag. 32/34 Venendo alla disciplina delle spese di lite, in base al principio CO
di soccombenza va condannata alla rifusione nei confronti di Parte_1
degli oneri processuali di entrambi i gradi nella misura liquidata in dispositivo in
[...]
applicazione del d.m. n. 147/2022 in relazione al valore della causa e tenuto conto delle attività espletate.
L'accoglimento solo parziale dell'appello proposto da e la vittoria di CO
avuto riguardo alla domanda di simulazione assoluta della CO
compravendita tra loro intercorsa in data 18 luglio 2018 giustificano la compensazione della metà delle spese di lite di entrambi i gradi tra e CO CO
, mentre la residua metà delle spese medesime, liquidate in dispositivo in
[...]
applicazione degli stessi parametri e criteri su indicati, va posta a carico
[...]
, soccombente sulla anzidetta domanda, con distrazione in favore del difensore CP_2
antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da avverso la Parte_1 CO
sentenza del Tribunale di Taranto n. 332/2023, pubblicata in data 15 febbraio 2023, così provvede: accoglie l'appello principale e l'appello incidentale, quest'ultimo per quanto di ragione,
e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata che per il resto rimane confermata, rigetta la domanda di nullità della compravendita del 4 maggio 2018 stipulata da e la CO Parte_1
condanna alla rifusione in favore di CO Parte_1
delle spese di lite entrambi i gradi, liquidate, quanto al primo grado, in euro
[...]
15.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, e quanto al secondo grado, in euro 1.848,00 per anticipazioni ed in euro 12.000,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pag. 33/34 dichiara compensata tra e la metà delle CO CO
spese di lite di entrambi i gradi e condanna quest'ultimo alla rifusione in favore di della residua delle spese medesime, liquidate per l'intero, CO
quanto al primo grado, in euro 1.713,00 per anticipazioni ed in euro 15.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e, quanto al secondo grado, in euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 30 maggio 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 34/34
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 110/2023 R.G. avente ad oggetto gli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 332/2023 pubblicata in data
15 febbraio 2023 intercorsa tra c.f. ), rappr. e dif. da Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Attilio Sebastio e Fedele Moretti
APPELLANTE
e
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv. CO C.F._1
Maria Rosa Cipriano
APPELLATA nonché
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv. Cataldo CO C.F._2
Picardi
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni: per l'appellante principale valgono le conclusioni rassegnate in atto di appello;
le restanti parti hanno concluso come da note scritte ex art. 352 c.p.c. da intendersi qui richiamate, il cui contenuto coincide con le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale quanto a CO
e con le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione con riguardo a
[...] , con l'integrazione, riguardante l'appello incidentale di CO [...]
, della contestazione della sua ammissibilità, quale conseguenza della chiesta CP_2 inammissibilità dell'appello principale e comunque del suo fondamento, con richiesta di declaratoria di inammissibilità o di rigetto con conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in CO
giudizio e la società formulando le CO Parte_1 conclusioni che è opportuno riportare testualmente: “1) accertare e dichiarare che l'atto del 18.07.12 per Notar di Martina Franca n. rep. 96750 e n. racc. Persona_1
35832, registrato a Taranto il 19.07.12 al n. 9645 e trascritto in Taranto il 20.07.12 al
n. 16097 R.G. e n. 12781 R.P. è simulato e quindi nullo ed improduttivo di effetti tra
e;
2) conseguentemente, ordinare al CO CO
Conservatore dei RR.II. l'annotazione della relativa sentenza con esonero dello stesso da qualunque responsabilità; 3) accertare e dichiarare che l'atto per Notar Per_1
del 04.05.18 n. rep. 105412 e n. racc. 42857, intervenuto tra
[...] CO
e “ in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
, è nullo e per l'effetto; 4) disporre la restituzione e l'intestazione NT della metà indivisa dell'immobile oggetto del prefato atto a;
CO
5) in subordine accertare e dichiarare che “La e per essa Parte_1
e hanno agito in malafede e con dolo e per NT CO
l'effetto; 6) disporre l'annullamento dell'atto per Notar del 04.05.18 Persona_1
n. rep. 105412 e n. racc. 42857, nei confronti di , in quanto CO lesivo dei diritti di quest'ultima; 7) annullare sempre e comunque l'atto per Notar del 04.05.18 n. rep. 105412 e n. racc. 42857, intervenuto tra Persona_1
e e per l'effetto 8) disporre, CO Parte_1 sempre e comunque, la restituzione dell'immobile oggetto della predetta compravendita
a pro quota indivisa, nella misura pari ad ½ dell'intero; 9) in CO ulteriore subordine, ritenere inefficace l'atto per Notar del 04.05.18 Persona_1
n. rep. 10512 e n. racc. 42857, intervenuto tra e “ CO [...]
, nei confronti di e conseguentemente Parte_1 CO
pag. 2/34 disporne la revocazione a beneficio dell'attrice; 10) dichiarare sempre e comunque che
è proprietaria della metà indivisa dell'immobile (fabbricato CO
ed area di pertinenza) sito in Martina Franca (TA), in angolo tra Via Mottola e Via
Caduti di Russia e censito nel N.C.E.U. al fl. Di mappa 130, part.lla 656, con annessa zona pertinenziale della superficie complessiva, compresa l'area occupata dal fabbricato, di mq 2281 e per l'effetto; 11) disporre la restituzione e l'intestazione della metà indivisa dell'immobile a o in subordine condannare CO
“ , in persona del legale rappresentante p.t., in solido Parte_1 tra loro, al pagamento per equivalente in favore dell'attrice nella misura di €
650.000,00; 12) condannare e “ in CO Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore di , da liquidarsi nei limiti dell'interesse positivo del CO contratto e quindi nella misura di € 650.000,00 o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo C.T.U. che sin d'ora si richiede, o a quella somma che l'On.le Tribunale riterrà giusta ed equa, secondo il prudente apprezzamento che è solito operare;
13) condannare sempre e comunque CP_2
e “ , in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] Parte_1 ciascuno al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell'attrice; 14) ordinare al Conservatore dei RR.II. competente la trascrizione ne Registri Immobiliari dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità.”.
A sostegno delle anzidette domande l'attrice esponeva che: aveva acquistato con atto rogato il 9 maggio 1997, unitamente al fratello , in CP_2 comproprietà per quote eguali un'area sita nel Comune di Martina Franca, censita in catasto urbano alla partita speciale 1 fl. di mappa 130, p.lla 656 di complessive are
22,81 ente urbano;
su tale area era stato costruito un grande fabbricato, sito in angolo Via Mottola e Via
Caduti di Russia, censito in NCEU al foglio di mappa 130, p.lla 656 sub 1, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22 e 23, con annessa zona pertinenziale di superficie complessiva, compresa l'area occupata dal fabbricato, di mq 2281, il tutto in forza di concessione edilizia n.
175/20000 del 17 maggio 20000 e successiva variante in corso d'opera n. 336/03 del 31 gennaio 2003;
pag. 3/34 il fabbricato, costituito da tre livelli fuori terra, un livello seminterrato e due livelli interrati con piazzale pavimentato a calcestruzzo, era stato rifinito solo all'esterno con piastrelle mentre i piani interrati erano parzialmente rifiniti così come il piano seminterrato;
la deducente e suo fratello erano dipendenti della Parte_2
[d'ora innanzi solo , costituita dal genitore di entrambi;
[...] Parte_2
, intendendo costituire una nuova società e non avendo sufficienti CO
garanzie patrimoniali per accedere a prestiti bancari, aveva convinto essa esponente a cedergli fittiziamente la sua quota dell'immobile sicché, con atto notarile del 18 luglio
2012, aveva trasferito a suo fratello la metà dell'intero fabbricato e dell'area su cui era stato edificato al prezzo, a corpo, di euro 300.000,00, mai versati poiché l'atto era simulato, come provato da controscrittura in pari data con cui le parti dichiaravano di non voler stipulare alcuna vendita;
nella controscrittura si leggeva: “la sig.ra rimane unica, CO
effettiva ed esclusiva proprietaria della metà indivisa dei beni oggetto del medesimo atto di compravendita” e all'art. 2) assumeva “l'obbligo di CO
retrocedere alla sig.ra la predetta metà indivisa CO dell'immobile compravenduto e tanto a semplice richiesta della ripetuta
[...]
, senza poter pretendere alcun corrispettivo a titolo di prezzo, né alcun CP_1 atto remuneratorio”;
costituiva in data 23 gennaio 2012 la divenuta CO Controparte_4
attiva nel 2015; la a seguito della morte dell'amministratore unico, oberata e pressata dai Parte_2
debiti, era stata trasformata in s.a.s. ed aveva ceduto in affitto con contratto del 6 agosto
2015 ad il ramo d'azienda costituito dal complesso dei beni Controparte_4 aziendali e dei beni immobili costituenti l'azienda (opificio, appartamenti e palazzina aziendale), la quale si era trasferita presso la sede di Parte_2
inoltre, avendo necessità di liberare tutti gli immobili da CO
pignoramenti, ipoteche ed oneri, aveva deciso di vendere il bene in comproprietà con sua sorella, del quale solo fittiziamente risultava unico proprietario e l'aveva convinta a vendere la sua parte;
pag. 4/34 la deducente, che era stata assunta da aveva accettato suo malgrado Controparte_4 di vendere l'immobile al prezzo di euro 1.800.000,00 circa e purché le venisse versata la metà della detta somma prezzo ed aveva condotto essa stessa le trattative;
l'ultimo offerente era stato coniuge di Persona_2 NT
amministratrice unica e legale rappresentante della Parte_1
tutti gli offerenti, ivi compresi il e la erano a conoscenza Per_2 CP_3 dell'intestazione fittizia dell'intero immobile a;
CO
la deducente non accettò, però, la proposta del di acquisto al prezzo di euro Per_2
1.400.000,00 ritenendo che non si potesse scendere al disotto di euro 1.600.000,00, tenuto conto del valore del fabbricato e dell'area circostante, pari a circa due milioni di euro;
tuttavia assistito dall'Avv. Donato Antonio Muschio Schiavone CO
legale di fiducia sia suo sia del fratello, aveva ripreso le trattative di sua iniziativa accettando la proposta di euro 1.300.000,00, ciò che aveva costituito motivo di litigio in famiglia, sino a che la esponente aveva ceduto valutata la circostanza che le sarebbero stati versati euro 650.000,00;
i coniugi erano consapevoli della appartenenza pro quota Controparte_5 dell'immobile alla deducente, che infatti presenziò alla stipula del preliminare redatto dal notaio di Martina Franca e dallo stesso autenticato nelle firme;
Persona_1
le parti convennero che nel preliminare venisse indicata la sola somma di euro
650.000,00, spettante alla deducente, da versarsi al momento del rogito, mentre euro
300.000,00 furono corrisposti, contestualmente al preliminare, a CO
mediante versamento su conti correnti intestati a zia materna Persona_3
residente in [...], aperti presso filiali in detta città di Banca Carige e B.C.C.; al momento della stipula del preliminare presso lo studio notarile erano presenti
, la esponente, madre dei germani CO Parte_3 Parte_4
, il geom. di Martina Franca, l'Arch. e CP_2 Controparte_6 Controparte_7
Persona_2
dopo la stipula del preliminare, la esponente, che si era sempre occupata della amministrazione e della contabilità sia per sia per era Parte_2 Controparte_4 stata costretta a lasciare l'azienda e a non occuparsi più della contabilità di tale ultima pag. 5/34 società, e tanto era avvenuto al fine di evitare che potesse controllare l'andamento della vendita dell'immobile e percepire quanto di sua spettanza;
ciò nonostante, la deducente aveva continuato ad assumere notizie dall'Avv. Donato A.
Muschi Schiavone e quanto quest'ultimo l'aveva informata della stipula del contratto definitivo, si era recata presso lo studio del Notaio il quale le aveva fornito Per_1 copia conforme dell'atto pubblico ed aveva appreso con stupore e amarezza che il prezzo indicato era stato ridotto per inspiegabili motivi ricollegabili ad una copertura in legno dell'ultimo piano ed aveva appreso altresì che nel contempo era stato previsto con scrittura privata, consegnatale in copia unitamente agli assegni indicati nell'atto pubblico, era previsto il pagamento di ulteriori euro 300.000,00 nonché di euro 670,00 al metro quadro per il lastrico solare, da effettuarsi a da parte della CO
al verificarsi di determinate condizioni;
CP_3 che era stata rassicurata dall'Avv. Muschio Schiavone e dall'acquirente sul fatto che gli assegni erano stati consegnati alla madre per il pagamento di debiti di nei Parte_2
confronti del Banco di Napoli e di oggetto di procedura esecutiva immobiliare CP_8
pendente dinanzi al Tribunale di Taranto iscritta al n. 2888/12 R.E.I., della quale aveva avuto notizie dall'Avv. Muschio Schiavone, ma la deducente, presenziando all'udienza, aveva scoperto che né la madre né il fratello avevano estinto la debitoria e, al fine di verificare se gli assegni fossero stati negoziati o meno, aveva contattato la e CP_3
con la stessa si era recata in banca accertando che tutti gli assegni, per complessivi euro
330.000,00, erano stati incassati da;
CO
tanto premesso, assumeva che: ∙ l'atto del 18 luglio 2012 era nullo in quanto simulato;
∙
l'atto del 4 maggio 2018, intervenuto tra suo fratello e la Parte_1
era nullo sia perché in frode alla legge, in quanto era stato in esso indicato un
[...]
prezzo inferiore rispetto a quello indicato nel preliminare per finalità fiscali, tanto vero che le parti avevano convenuto il versamento di ulteriori euro 300.000,00 oltre a euro
670 al metro quadro per il lastrico solare al verificarsi di talune condizioni, sia in quanto difettava un elemento essenziale e cioé la “l'ACCORDO e/o la volontà della comproprietaria ” atteso che aveva violato CO CO
gli accordi di cui alla controdichiarazione del 18 luglio 2012 vendendo anche la quota di appartenenza alla sorella in assoluta malafede e quindi l'atto del 4 maggio 2018
pag. 6/34 difettava dell'accordo della deducente “sicché era affetto da nullità derivata”; ∙ erano, inoltre, evidenti la malafede della e del coniuge i quali erano a CP_3 Per_2 conoscenza dell'appartenenza pro quota alla deducente dell'immobile acquistato stante la simulazione assoluta dell'atto del 2012, come risultava provato dalla trattative per l'acquisto condotte da essa esponente e dalla sua presenza al momento della stipula del preliminare di compravendita del 2016 presso lo studio del Notaio e ne Per_1
avevano inoltre tratto beneficio dacché, dopo il preliminare, la si era CP_3
accordata con il titolare apparente, , approfittando della simulazione CO
in danno della deducente;
osservava che costituivano presunzioni gravi, precise e concordanti le seguenti circostanze: ∙ dopo il preliminare la deducente era stata completamente esclusa da ogni partecipazione alla definizione del prezzo alle modalità di pagamento e alla stipula del definitivo;
∙ il prezzo dell'immobile indicato nel preliminare del 2016 in euro
650.000,00 era stato ingiustificatamente ridotto, in sede di stipula del definitivo, ad euro
495.050,00; ∙ l'atto pubblico del 4 maggio 2018 era stato immediatamente consegnato con copia degli assegni alla deducente dal Notaio unitamente alla scrittura Per_1
privata intervenuta tra suo fratello e la riguardante un ulteriore prezzo non CP_3 dichiarato nell'atto; ∙ gli assegni consegnati a “evidentemente” a Parte_4
garanzia del credito della deducente, erano stati invece negoziati ed incassati da
; ∙ la si era personalmente recata in banca in data 10 ottobre CO CP_3
2018, su richiesta della deducente, al fine di accertare se e quando CO
avesse negoziato gli assegni;
aggiungeva che senza dubbio l'atto del 2018 era simulato nel prezzo e l'acquirente aveva voluto approfittare degli effetti dell'atto simulato del 2012 per ottenere il vantaggio consistito nella riduzione del prezzo di acquisto dell'immobile inizialmente fissato in euro 1.300.000,00, di cui euro 650.000,00 per la deducente ed euro
650.000,00 per suo fratello e che la simulazione del prezzo emergeva dal fatto che l'importo di euro 495.050,00 era assolutamente irrisorio tenuto conto del prezzo indicato nel preliminare e comunque del valore dell'immobile di gran lunga superiore rispetto a quanto stabilito nel preliminare e del fatto che era stato previsto il versamento di ulteriori somme con la scrittura privata del 4 maggio 2018 nonché considerato che il pag. 7/34 prezzo era stato versato in parte prima dell'atto e in parte con acconti apparentemente ridotti e con rinuncia all'ipoteca legale, acconti ricevuti da su un CO conto corrente intestato alla zia “indicati come regalie da parte di Persona_3
e della di lui moglie , in misure consistenti”; CO Parte_5
affermava che vi era la malafede del fratello, il quale aveva concordato la vendita di una cosa parzialmente altrui in violazione dell'accordo sussistente con la deducente, e che vi era “conseguentemente” la malafede dell'acquirente che, accordandosi con il titolare apparente, aveva approfittato della simulazione in danno della deducente;
sulla base di tali deduzioni formulava le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva eccependo in via preliminare l'improcedibilità della CO
domanda stante il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio;
eccepiva poi la nullità dell'atto di citazione stante l'assoluta incertezza e l'assoluta indeterminatezza dell'oggetto della domanda principale e di quella subordinata in ragione della confusa esposizione dei fatti allegati, ciò che dava luogo alla violazione del diritto di difesa;
evidenziava che il documento costituente - in tesi - la controdichiarazione all'atto di compravendita del 18 luglio 2012 era privo di data certa ed era stato prodotto in fotocopia e, allo stato, ne “impugnava e contestava la relativa produzione in giudizio in espresso disconoscimento”, non senza osservare che non si comprendeva come mai la somma di euro 300.000,00 indicata in tale compravendita risultasse quietanzata nell'atto notarile persino con la indicazione degli estremi dell'assegno consegnato in pagamento della quota parte del prezzo;
ad ogni buon conto segnalava che l'attrice, invece che richiedere la retrocessione dei suoi asseriti diritti di comproprietà, se del caso in via giudiziale, aveva dichiarato di aver concorso alla vendita di tale diritto insieme con il deducente, conducendo persino le trattative e presenziando al preliminare, sicché doveva ritenersi che avesse rinunciato alla retrocessione della quota di comproprietà tenendo una condotta espressione della volontà di cedere il diritto di proprietà dell'intero immobile, ciò che determinava l'inammissibilità della domanda di simulazione “per difetto di titolarità della relativa azione”; escludeva che la simulazione fosse opponibile alla Parte_1
negava la propria malafede;
evidenziava che la differenza di prezzo tra
[...]
preliminare e definitivo era giustificata dalle perizie tecniche relative allo stato pag. 8/34 dell'immobile; quanto alle restanti domande, per quanto era dato comprendere, faceva presente che l'atto del 4 maggio 2018 era assistito da tutti gli elementi essenziali del contratto e non poteva essere dichiarato nullo;
quanto alla domanda di annullamento non era chiaro quale fosse il consenso viziato mentre l'azione ex art. 2901 c.c. trovava il medesimo sbarramento dell'azione di simulazione;
per il resto assumeva non aver potuto svolgere compiute difese;
concludeva chiedendo l'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità; la declaratoria di nullità dell'atto di citazione;
in ogni caso nel merito il rigetto della domanda e la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
La La si costituiva ed evidenziava che l'attrice, Parte_1
auspicabilmente senza la compartecipazione di , aveva affermato la CO
conoscenza da parte della esponente di un presunto accordo simulatorio intervenuto tra la stessa e suo fratello, assunto che contestava così come contestava tutto quanto affermato dall'attrice in atto di citazione;
spiegava che il preliminare prevedeva la stipula del definitivo entro il 31 maggio 2017 al prezzo di euro 650.000,00, oltre ad euro
150.000,00 versati in contanti, con previsione di una penale, e prevedeva, altresì, che il prezzo sarebbe stato pagato grazie a mutuo garantito da ipoteca da iscriversi proprio sull'immobile; aggiungeva che, nell'atto, la parte promittente venditrice dichiarava che il fabbricato era sato costruito in virtù di concessione edilizia rilasciata dal Comune di
Martina Franca del 17 maggio 2000 n. 175/2000 e di variante del 31 ottobre 2003 n.
336/2003 P.E. 455/99/2 ed allegava una perizia in cui si precisava che l'immobile in questione era interessato da richiesta di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della n.
n. 28/2003 della Regione Puglia, che il promittente venditore si era obbligato ad ottenere a sua completa cura entro la data di perfezionamento del preliminare ed a spese della promissaria acquirente sino all'importo massimo di euro 50.000,00 e a carico del promittente venditore per la restante parte, ma che la deducente società aveva scoperto che un intero piano dell'immobile risultava abusivo e non sanabile sicché si era resa necessaria la demolizione-eliminazione del tetto di copertura dell'ultimo piano, ciò a cui le parti avevano provveduto, e segnalava che era questa la causa della riduzione del prezzo, come riportato nell'atto di compravendita del 4 maggio 2018; eccepiva l'inopponibiltà a sé della domanda di simulazione stante la sua buona fede;
contestava il fondamento della domanda di nullità sussistendo tutti gli elementi costituitivi della pag. 9/34 compravendita;
contestava il fondamento della domanda di annullamento rispetto alla quale non si poteva dire molto di più non essendo individuabile il vizio fatto valere;
ne eccepiva in ogni caso la prescrizione e ne lamentava la temerarietà; osservava che tali considerazioni valevano anche per l'azione revocatoria;
contestava, infine, che fosse configurabile alcun obbligo a proprio carico di risarcimento del danno, senza contare la genericità della pretesa ed il difetto di prova;
concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate dall'attrice nei propri confronti, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 19 aprile 2021, il g.i. rilevava che la controversia, avente ad oggetto
“l'accertamento di simulazione assoluta e di nullità negoziale” o, in subordine, un'azione di annullamento o un'azione revocatoria, non rientrava tra quelle soggette a mediazione obbligatoria e, quanto alla scrittura privata del 18 luglio 2012, con valenza di controdichiarazione, riteneva che non avesse formalizzato un vero CO
e proprio disconoscimento ai sensi dell'art. 214, co. 1, c.p.c. ed osservava che in ogni caso l'attrice aveva proposto istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. dichiarando di volersi avvalere del documento da produrre in originale;
sulla base di tali considerazioni valutava non necessario un sub procedimento di verificazione.
Con sentenza n. 332/2023, pubblicata in data 15 febbraio 2023, il Tribunale adito così provvedeva: “- in accoglimento della domanda, accertata la simulazione assoluta, dichiara la nullità della compravendita del 18 luglio 2012, formalizzata con atto pubblico del Notaio (rep.96750-fascicolo n.35832), tra Persona_1 CP_2
e , registrato a Taranto il 19 luglio 2012 al n.9645,
[...] CO
trascritto nei registri immobiliari il 20 luglio 2012 ai nn.16097RG/12781RP; - in accoglimento della domanda, esclusa la buona fede ex art.1415 primo comma c.c. per la parte acquirente, avente causa dal titolare apparente, dichiara opponibile la simulazione assoluta e dichiara che l'effetto di nullità strutturale del negozio presupposto è esteso alla compravendita formalizzata con atto pubblico del Notaio in data 4 maggio 2018 tra e Persona_1 CO Parte_1
(rep.105412 fascicolo n.42857), registrato a Taranto l'8 maggio 2018 al
[...]
n. 7049, trascritto nei registri immobiliari l'8 maggio 2018 ai nn.9715RG/67051RP, limitatamente alla quota di proprietà del 50% in titolarità di;
CO
- condanna e in solido, a reintegrare CO Parte_1
pag. 10/34 nei diritti dominicali per la quota del 50% sul compendio CO
immobiliare come specificamente descritto negli atti notarili o, in alternativa, in ragione di espressa domanda dell'attrice, condanna e CO [...]
in solido, al pagamento del 50% del prezzo di vendita, indicato (per Parte_1
l'intero) dalla società acquirente in € 800.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- ordina al Responsabile dell'Agenzia delle Entrate–Ufficio Provinciale
Territorio -Taranto - Servizio Pubblicità Immobiliare di provvedere agli adempimenti necessari per la trascrizione e l'annotazione della presente sentenza nei pubblici registri immobiliari;
-condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.800,00 per esborsi, € 15.000,00 a titolo di compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali, cap, iva.”.
In particolare, il giudice a quo rinviava al contenuto dell'ordinanza del 19 aprile 2021 quanto alle questioni riguardanti l'eccepita improcedibilità della domanda attorea ed il disconoscimento della scrittura privata del 18 luglio 2012 da parte del convenuto
; riteneva poi che gli effetti della compravendita del 18 luglio 2012, CP_2
formalizzata con atto pubblico del Notaio fossero stati elisi dalla Persona_1
controdichiarazione in pari data, con cui aveva riconosciuto che: CO
“l'atto di compravendita [a rogito del Notaio è stato posto in essere Persona_1
solo fiduciariamente e che la sig.ra rimane unica, effettiva ed CO
esclusiva proprietaria della metà indivisa dei beni immobili oggetto del medesimo atto di compravendita” ed ancora aveva riconosciuto “di essere gravato dall'obbligo, che ad ogni effetto si assume, di retrocedere a la predetta metà CO indivisa, a semplice richiesta di quest'ultima e senza poter pretendere alcun corrispettivo a titolo di prezzo né alcuna altra remunerazione”; osservava che la controdichiarazione, da ritenere scrittura privata riconosciuta nel contenuto, nelle sottoscrizioni e nella data ai sensi dell' art. 215, co.1 n. 2, c.p.c., costituiva la prova inter partes della simulazione assoluta atteso che i contraenti avevano pattuito, contestualmente all'atto notarile di compravendita, di non volere alcun effetto traslativo in ordine alla quota immobiliare del 50% in titolarità di , così CO
realizzando una situazione fattuale e giuridica riconducibile al paradigma del primo comma dell'art. 1414 c.c.;
pag. 11/34 aggiungeva che, pur a voler considerare l'espressione “fiduciariamente” utilizzata dalle parti nella scrittura privata e richiamati i principi giurisprudenziali elaborati in materia di negozio fiduciario e simulato, la scrittura privata del 18 luglio 2012, coeva all'atto pubblico di compravendita, costituiva prova documentale tipica a sostegno della volontà comune dei fratelli di escludere completamente gli effetti traslativi per la CP_2 quota del 50% indiviso in titolarità dell'apparente-alienante e dell'obbligo dell'apparente acquirente di retrocedere all'apparente alienante la metà indivisa del compendio immobiliare ed escludeva la ricorrenza del pactum fiduciae poiché
l'espressione “fiduciariamente” sembrava utilizzata solo per rimarcare l'apparenza traslativa, la permanenza della titolarità della metà indivisa in capo alla , CP_2
l'obbligo del di retrocedere alla sorella la metà indivisa “a semplice richiesta CP_2 di quest'ultima”; accertava conclusivamente la simulazione assoluta traendone la conseguenza che rimanevano travolti gli effetti della compravendita immobiliare formalizzata tra e con atto pubblico del Notaio CO CO Per_1
in data 18 luglio 2012;
[...]
rilevava poi che l'attrice aveva dedotto fatti specifici riguardanti sia la fase delle trattative per la vendita del compendio immobiliare e per l'intesa sul prezzo, sia la consapevolezza da parte dei coniugi in ordine alla reale titolarità Controparte_5
della quota del 50% e in particolare, aveva evidenziato che: - , avendo CO
intenzione di creare una nuova società e non disponendo di sufficienti garanzie patrimoniali, aveva convito sua sorella, per poter accedere a prestiti bancari, a cedergli fittiziamente la quota dell'immobile (pag.2); - le parti avevano simulato una compravendita mentre non volevano alcun contratto produttivo di effetti traslativi
(pag.3); - il prezzo concordato ed indicato nell'atto di compravendita non era stato mai versato da a (pag.3); - CO CO CO
aveva costituito in data 23 gennaio 2013 la società divenuta attiva Controparte_4
nel 2015 (pag.3); - la oberata e pressata da debiti, a seguito della morte Parte_2 dell'amministratore unico, padre dell'attrice e del convenuto, era stata trasformata in s.a.s. e, nel contempo, aveva ceduto (con contratto d'affitto autenticato nelle firme dal
Notaio in data 6 agosto 2015) alla il ramo d'azienda Per_4 Controparte_4
pag. 12/34 costituito dal complesso dei beni aziendali e dei beni immobili costituenti l'azienda sicchè la si era stata trasferita nella sede della (pagine Controparte_4 Parte_2
3-4); - stante l'esigenza di liberare tutti gli immobili da CO
pignoramenti, ipoteche ed oneri iscritti dai creditori, aveva deciso di vendere il bene in comproprietà, di cui solo fittiziamente risultava unico proprietario, convincendo la sorella a vendere anche la sua parte (pag. 4); - la , che era stata assunta dalla CP_2
aveva suo malgrado accettato di vendere l'immobile purché la Controparte_4 vendita avvenisse con il realizzo del valore effettivo dell'immobile pari ad euro
1.800.000,00 circa e purché le fosse versata la metà del prezzo di compravendita (pag.
4); - le trattative con i vari potenziali acquirenti erano state condotte esclusivamente da
(pag. 4); - l'ultimo offerente in ordine di tempo era stato CO
coniuge di amministratrice unica e legale Persona_2 NT
rappresentante della (pag. 4); - tutti gli offerenti, tra cui Parte_1
i coniugi erano perfettamente a conoscenza che l'intestazione Controparte_5 dell'intero immobile a fosse fittizia (pag. 4); - il prezzo proposto per CO
l'acquisto era stato di euro 1.300.000,00, accettato prima dal legale dei e poi CP_2
da , la quale riteneva che avrebbe percepito l'importo di euro CO
650.000,00 (pag. 5); - i coniugi erano ben consapevoli Controparte_5 dell'effettiva appartenenza pro-quota dell'immobile alla tant'è che CP_2 quest'ultima aveva presenziato alla stipula del preliminare redatto dal Notaio e Per_1
autenticato nelle firme (pag. 5); - le parti avevano convenuto che nel preliminare fosse indicata la sola somma di euro 650.000,00 spettante alla , da versare al CP_2
momento del rogito, giacché la somma di euro 300.000,00 fu versata, contestualmente al preliminare, a (pag. 5); - nello studio notarile, al momento della CO
stipula del preliminare, erano presenti oltre a CO NT
, ed anche madre dei fratelli , il CO Parte_4 CP_2
marito della e due tecnici (pag. 5); - l'importo di euro 300.000,00 versato a CP_3
era stato accreditato su conto corrente della zia materna CO [...]
(pag. 5); - l'Avv. Donato A. Muschio Schiavone aveva poi informato la Persona_3
dell'avvenuta vendita definitiva (pag. 6 e con l'acquirente aveva rassicurato la CP_2
sul fatto che gli assegni erano stati consegnati alla madre per il pagamento dei CP_2
pag. 13/34 debiti di con Banco di Napoli S.p.A. e azionati con la Parte_2 Controparte_9
procedura esecutiva immobiliare n. 288/2012 (pag. 6); - in realtà, la debitoria con le banche non era stata estinta né dalla né da e quest'ultimo ha Per_3 CO
incassato gli assegni emessi dalla (pag. 6); CP_3
tanto rilevato, riteneva che, a fronte di tali specifiche e circostanziale allegazioni, i convenuti non avessero svolto alcuna contestazione o controdeduzione sicché poteva considerarsi pacifico che, durante le trattative negoziali e nella fase di stipulazione del contratto preliminare del 31 ottobre 2016, vi fosse la consapevolezza delle parti, compresa quale legale rappresentante della società NT [...]
in ordine: - alla “reale” titolarità della quota del 50% in capo a Parte_1
; - al diritto della comproprietaria di conseguire la sua quota di CO
corrispettivo; - all'interesse familiare di estinguere posizioni debitorie della Pt_2
(la società amministrata dal padre dei Tagliente);
[...] assegnava a tali “profili” un pregnante rilievo alla luce della dinamica negoziale successiva al preliminare che aveva visto il e la come i soli CP_2 CP_3
protagonisti degli accordi che avevano determinato formalmente una riduzione del prezzo di vendita, un accordo, con scrittura privata in data 4 maggio 2018 distinto dall'atto pubblico di compravendita in pari data, su futuri pagamenti integrativi nel caso di risoluzione delle questioni urbanistiche sul fabbricato, la dazione di cospicue somme di denaro in contanti, come dedotto proprio dalla difesa della società convenuta;
riteneva, altresì, che, pur emergendo dagli atti un “cono d'ombra” sulla reale somma di denaro versata dalla a , sui costi sostenuti per la pratica CP_3 CO edilizia, sull'avveramento delle condizioni previste nella scrittura privata del 4 maggio
2018, implicanti l'obbligo di ulteriori pagamenti dall'acquirente al venditore, la
[...]
anche negli atti conclusivi, aveva sostenuto l'avvenuto Parte_1 pagamento dell'importo di euro 800.000,00, pure in contanti;
segnalava che l'attrice aveva prodotto documentazione attestante l'emissione di 6 assegni circolari in favore di di importo unitario di euro CP_8 CO
50.000,00, datati 3 maggio 2018, e cioè il giorno prima dell'atto pubblico di compravendita, e che, inoltre, i detti bonifici erano stati accreditati da CO
pag. 14/34 sul conto corrente di zia materna, come dedotto dall'attrice in Persona_3
citazione senza avverse contestazioni;
osservava che, oltre ai dati fattuali non contestati da porre ex lege a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, co. 1, c.p.c., ed i riscontri documentali, il processo aveva fatto emergere i seguenti elementi: - il , superando l'accordo simulatorio con la CP_2 sorella, aveva “sfruttato” la vendita in suo favore compiendo un atto dispositivo come
“unico proprietario” e conseguendo l'intero corrispettivo che in parte aveva fatto confluire su un conto corrente intestato alla zia materna;
- la amministratrice CP_3
e legale rappresentante di una società di capitali, protagonista dell'operazione negoziale ed economica, consapevole della situazione dominicale dei e, CP_2
presumibilmente, anche di quella debitoria, dopo la fase delle trattative e del contratto preliminare, che aveva visto la presenza di e della madre dei CO
fratelli , dato fattuale non contestato, aveva accettato di perfezionare la vendita CP_2
definitiva con il solo , pattuendo nuove condizioni;
CO
ne traeva la conseguenza che, sia nel caso di ipotetico accordo tra i contraenti in pregiudizio dei diritti della comproprietaria, sia nel caso di colpa grave ascrivibile alla non poteva dirsi sussistente la condizione soggettiva di buona fede prevista CP_3 dal primo comma dell'art. 1415 c.c. come condizione necessarie per rendere inopponibile la simulazione ai terzi aventi causa dal titolare apparente, dovendosi intendere per buona fede l'ignoranza di ledere il diritto altrui e consistente nel fatto che il terzo acquirente non sia a conoscenza del vizio inficiante l'acquisto del simulato alienante e la difformità tra situazione apparente e situazione reale;
osservava che il silenzio delle norme in materia di simulazione in punto buona fede consentisse, in via interpretativa, l'aggancio dell'art. 1415 c.c. all'art. 1147 c.c., secondo cui la buona fede si presume ed è esclusa se sia dipesa da colpa grave, configurabile quando il contraente ha omesso di impiegare quel minimo di diligenza, proprio delle persone comuni, che avrebbe consentito di percepire gli esatti contorni della operazione negoziale e, dunque, la sua direzione lesiva verso gli altrui diritti;
concludeva che, lasciando sullo sfondo della vicenda fattuale l'ipotesi di un'intesa tra e la [n.d.r. ai danni di ], restava il CO CP_3 CO
fatto che quest'ultima, avente causa del titolare apparente, sulla scorta della dinamica pag. 15/34 pre-negoziale e di quella della fase del contratto preliminare, prima di stipulare la vendita definitiva e prima di eseguire pagamenti, era tenuta ad impiegare la diligenza minima al fine di verificare sia la piena legittimazione del a contrarre e a CP_2 ricevere pagamenti in via esclusiva, sia l'assenza di pregiudizi per altri soggetti e, segnatamente, per , la cui presenza nella fase delle trattative e CO
del contratto preliminare non era un dato neutro, da cui la avrebbe dovuto CP_3
desumere che si trattava di un'operazione involgente i diritti di più soggetti e proiettata alla dismissione patrimoniale per creare liquidità, da destinare, almeno nelle intenzioni, anche alla estinzione di debiti della società amministrata dal padre dei;
CP_2
sulla base delle argomentazioni esposte, riteneva che l'accertamento della simulazione assoluta implicasse la declaratoria di nullità per difetto di causa (artt. 1325-1418 c.c.) del contratto di compravendita stipulato con atto pubblico in data 18 luglio 2012 avendo la S.C. statuito che l'accertata simulazione assoluta dei negozi o contratti ne determina la loro nullità per anomalia della causa rispetto allo schema tipico che ne giustifica il riconoscimento normativo;
riteneva, inoltre, che la nullità strutturale del negozio presupposto, esclusa la buona fede di quale legale rappresentante della società acquirente dal titolare apparente, CP_3
si estendesse alla compravendita formalizzata con atto pubblico in data 4 maggio 2018 tra e limitatamente alla quota di CO Parte_1
proprietà del 50% in titolarità di , sicché quest'ultima aveva CO
diritto ad essere reintegrata nella stessa quota o, in alternativa, aveva diritto al il 50% del prezzo di vendita, indicato (per l'intero) dalla società acquirente in euro 800.000,00 anche negli atti conclusivi, non avendo riscontro in atti l'importo di euro 650.000,00, indicato dall'attrice come quota spettantele in quanto comproprietaria, posto che il contratto preliminare del 31 ottobre 2016 conteneva l'indicazione dello stesso ma come prezzo di vendita dell'intero immobile a corpo;
rimarcava da ultimo il fatto che il prezzo da destinare per il 50% alla era stato CP_2
desunto dagli atti difensivi della società acquirente atteso che, come già evidenziato, nel processo non era stato accertato quali fossero le somme realmente versate al CP_2 per effetto dell'atto pubblico di vendita del 4 maggio 2018, della scrittura privata in pari data, dei pagamenti in contanti dedotti dalla società acquirente;
pag. 16/34 condannava i convenuti soccombenti alla rifusione delle spese di lite in base all'epilogo del giudizio.
La ha proposto appello svolgendo le censure che si Parte_1
illustreranno più avanti e ha concluso come segue “in riforma integrale della sentenza gravata, voglia: - rigettare ogni domanda proposta in suo cospetto;
- subordinatamente, e salva rispettosa impugnazione: (i) dare atto della nullità integrale
(e non parziale) dell'atto di compravendita intercorso per Notaio in Persona_1 data 4.5.2018, escludendo ogni onere improprio di “reintegra nella proprietà” e ogni onere economico alternativo a carico della società conchiudente;
(ii) in linea ancor più gradata, detrarre dalle somme alternativamente dovute alla sig.ra quanto già CP_2 versato in vista della stipula del contratto preliminare di compravendita, pari a €
150.000,00. Con vittoria di spese e competenze tutte del doppio grado di giudizio.”.
Si è costituito proponendo appello incidentale e, sulla base delle CO
censure che si illustreranno più avanti, ha chiesto in via preliminare: la declaratoria di improcedibilità della domanda attorea perché non preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria;
in subordine ha chiesto sospendersi il giudizio con concessione del termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria;
in ulteriore subordine, ha chiesto dichiararsi la nullità dell'atto di citazione di primo grado per violazione dell'art. 163, co.
3 n. 4, c.p.c.; in via principale ha poi invocato il rigetto di tutte le domande avanzate da nei suoi confronti, con vittoria delle spese del doppio grado CO
da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si è costituita, altresì, ed ha lamentato la mancanza di CO
chiarezza e specificità dei motivi di impugnazione e la non coincidenza tra il contenuto dell'atto di appello e le conclusioni rassegnate;
ha in particolare lamentato la formulazione di conclusioni da parte della La Locanda Parte_1 incomprensibili e svincolate dall'atto di gravemente e comunque inammissibili poiché totalmente nuove e diverse da quelle formulate in primo grado;
ha chiesto dunque la declaratoria di inammissibilità dell'appello stante la violazione degli artt. 342, 163 e
345 c.p.c.; ne ha comunque contestato il fondamento nel merito e, quindi, in subordine ne ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza impugnata;
ha, infine, chiesto la cancellazione delle frasi offensive riportate a pag. 27 dell'atto di appello (dal rigo 3 al pag. 17/34 rigo 7) con condanna della controparte al pagamento in suo favore di una somma a titolo di risarcimento del danno;
vinte le spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
La causa viene ora in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha mosso alla sentenza impugnata plurime critiche Parte_1
riassumibili come segue: ha in sintesi denunciato l'erronea applicazione dell'art. 115 c.p.c.; ha, in particolare, censurato il rilievo dato dal primo giudice alla mancata contestazione da parte della deducente delle circostanze ex adverso dedotte, peraltro ravvisata anche con riguardo a fatti ai quali essa era estranea;
ha rimarcato che in ogni caso la contestazione era stata chiaramente effettuata nei limiti della sua partecipazione agli eventi con conseguente impossibilità che quei fatti potessero reputarsi come ammessi atteso che erano stati negati, mentre con riguardo ai fatti a cui la deducente era estranea non era neppure immaginabile un onere di contestazione specifica;
ha poi segnalato la non univocità delle circostante dedotte dalla ed enumerate dal primo giudice, non CP_2
concordanti e di incerto significato ed inidonee a fungere da prova di fatti ignoti;
ha focalizzato poi l'attenzione sull'unico fatto principale che le veniva ascritto, e cioè la consapevolezza che non fosse esclusivo proprietario del bene CO
compravenduto ovvero che di quel bene potesse essere comproprietaria la ed CP_2
ha sostenuto di aver negato in maniera chiara di aver avuto tale consapevolezza;
ha evidenziato i fatti a cui era estranea, i.e. - la asserita simulazione del risalente atto di cessione intervenuto tra i soli fratelli , - il versamento da parte di CP_2 [...]
di somme di denaro corrispostegli come presso sul conto corrente bancario di CP_2 una zia materna, - l'intento della famiglia di utilizzare il prezzo della CP_2
compravendita per sistemare altri affari, ribadendo che rispetto a tali circostanze non era configurabile a suo carico alcun onere di specifica contestazione ed evidenziando di aver contestato che quei fatti le fossero noti;
ha sottolineato, inoltre, che non la mancata contestazione è ravvisabile ove le proprie tesi difensive siano logicamente incompatibili pag. 18/34 con il disconoscimento dei fatti medesimi, ciò che nel caso di specie non ricorreva avendo la deducente dichiarato di non saper nulla dei fatti posti in essere dalle altre parti ed anzi esprimendo il sospetto che potessero essere concordati in suo danno;
a sostegno di quanto esposto ha segnalato che, a fronte delle posizione di prova articolate dalla con la seconda memoria ex art. 183, co. 6 n. 2, c.p.c., il primo giudice aveva CP_2
ritenuto erroneamente di non ammetterli poiché non contestate sebbene la non contestazione si riferisca alle sole allegazioni assertive della controparte e non anche al contenuto dei capitoli di prova;
ha comunque sostenuto che i fatti eterogenei dedotti dalla non riguardavano mai il fatto di aver rappresentato alla deducente o ad CP_2
altri soggetti presenti alla stipula del preliminare, e né prima né dopo tale occasione, di essere comproprietaria dell'immobile; ha contestato che d'altra parte detta comproprietà potesse ricavarsi dalla presenza di alla stipula del CO
preliminare, tanto più che in quell'occasione era presente anche sua madre sicché la ragione giustificatrice della presenza della appellata poteva ricondursi a ragioni familiari;
in ogni caso ha evidenziato che appariva inverosimile che la deducente, nell'accingersi ad acquistare un bene parzialmente altrui, si sobbarcasse un importante mutuo bancario iscrivendo ipoteca sul medesimo bene nonostante la consapevolezza della esistenza di un contitolare;
ha censurato l'applicazione dell'art. 1147 c.c., norma dettata in materia di possesso, alla vicenda in esame per costruire a carico della deducente la colpa grave per non aver indagato in ordine ad una occulta titolarità dominicale, creata, secondo l'assunto della stessa , al fine di favorire un abusivo ricorso al credito da parte del fratello e CP_2
ha comunque sostenuto di non avere avuto alcuna possibilità di condurre indagini sulla titolarità occulta del bene immobile, intestato al solo , negando che CO fosse configurabile l'acquisizione di tale consapevolezza dalle circostanze indirette indicate da controparte e valorizzate dal giudice;
ha lamentato l'omesso effettivo esame da parte del primo giudice delle deduzioni in fatto della , ivi comprese quelle oggetto delle posizioni di prova, dalle quali CP_2
emergeva la falsità degli assunti di controparte ed ha denunciato la violazione dei limiti posti dalla legge alla prova della simulazione nei contratti e l'illegittimo ricorso da parte del giudice a quo a fonti alternative di prova rispetto a quelle previste dalla legge;
pag. 19/34 nell'ambito di tali doglianze ha segnalato che, come si evinceva dall'atto di citazione, il luogo di residenza di (Via Mottola n. 27/D in Martina Franca) CO si trovava (e si trova) a pochi metri dall'immobile oggetto di causa, ubicato “in angolo tra la via Mottola e la via Caduti in Russia senza numero” (come si legge nel contratto preliminare), sicché quando ella asseriva di aver ignorato le circostanze che avevano condotto - dopo la stipula del preliminare - alla stipula del definito a condizioni diverse, aveva detto cosa non vera essendo impossibile che non si fosse avveduta che dinanzi alla sua casa l'immobile del quale si asseriva comproprietaria veniva parzialmente demolito e che, avendo visto quanto accadeva, se ne fosse disinteressata;
ha spiegato che, come si ricavava dalla relazione in atti dell'Arch. , si Controparte_7
era dovuto provvedere alla eliminazione della copertura in legno per poter procedere alla vendita dell'immobile dopo l'eliminazione dell'abuso edilizio, di cui la ridetta era al corrente come evincibile dalla documentazione della pratica così come CP_2
era al corrente della necessità della demolizione e del conseguente adeguamento del prezzo ed ha rimarcato che ciò di cui si doleva controparte, a ben vedere, non era che la vendita avesse avuto luogo a quel prezzo ma che i denari non fossero stati trattenuti dalla madre a garanzia della sua quota e fossero stati invece incassati dal solo fratello contravvenendo ai loro patti, ed infatti nessuna censura aveva rivolto al preliminare, alla cui stipula, da parte del fratello e per l'intero, aveva dichiarato espressamente di aver acconsentito specificando di essersi tenuta informata attraverso il legale che assisteva sia lei sia suo fratello ed al quale non aveva contestato alcunché; ha concluso che era stata convenuta con il fratello una interposizione reale di persona sia nella stipula del preliminare sia nella stipula del definitivo;
ha poi censurato la sentenza impugnata nella parte in cui era stata dichiarata tout court la nullità parziale della compravendita stipulata il 4 maggio 2018 e ed era stato disposto:
“condanna e in solido, a reintegrare CO Parte_1
nei diritti dominicali per la quota del 50% sul compendio CO
(…) o, in alternativa, in ragione della espressa domanda dell'attrice, condanna
e in solido, al pagamento del prezzo CO Parte_1
di vendita (…)”, osservando che non poterebbe essere reintegrato qualcuno in un diritto reale che, secondo il giudice a quo, non era mai stato perduto né comprendendosi come,
pag. 20/34 in forza di un titolo che si assume nullo, si possa essere chiamati a corrispondere un prezzo né è immaginabile che questo prezzo sia avulso dagli acconti già versati dalla deducente e percepiti dalla controparte in virtù del contratto preliminare, non interessato da alcuna domanda, rispetto al quale la stessa era inadempiente promettendo CP_2
consapevolmente di vendere una palazzina il cui ultimo piano era insanabilmente abusivo;
ha rimarcato la singolarità del formarsi di un giudicato, in caso di mancata riforma della sentenza, sulla validità di un preliminare pur posto in essere da chi non era legittimato e inadempiuto;
ha, infine, lamentato la declaratoria di nullità parziale della compravendita senza tener conto del fatto che l'obiettivo della società deducente era quello di acquisire l'intero bene strumentale alla sua attività commerciale, non la metà, sicché appariva assurdo un acquisto in comproprietà con un soggetto estraneo all'attività economica in questione, senza dire della necessità per l'acquirente di impegnarsi ancora economicamente per rendere il bene adatto all'uso trattandosi di una palazzina allo stato grezzo, mancante di impianti, infissi e di ogni finitura con l'aggravio di dover mettersi d'accordo con la comproprietaria per il completamento e poi per il suo uso;
ha ripetuto che il giudice a quo non aveva considerato che con il preliminare, stipulato da anche per sua sorella, essendo la stessa consenziente, anche CO quest'ultima aveva consapevolmente promesso in vendita un bene abusivo e dunque era stata inadempiente, profilo che, con la sentenza impugnata, finiva per essere
“cancellato” poiché, in caso di conferma delle statuizioni adottate in prime cure, di quell'inadempimento della non se ne potrebbe più discutere in alcuna sede;
CP_2
infine, fermo che una nullità negoziale non può essere sanata dalla corresponsione di una parte del prezzo, ha ripetuto che il primo giudice non aveva tenuto conto dell'importante somma versata dalla deducente in vista del preliminare prevedendo anzi a carico della esponente, in solido con l'insolvente forse d'accordo CO con la sorella, l'obbligo di versare a “in alternativa” la metà CO
del prezzo.
Le doglianze sono fondate nei termini che si passano ad esporre dopo alcune opportune precisazioni.
pag. 21/34 Si osserva in primo luogo che non ha riproposto le CO
conclusioni formulate in prime cure diverse da quelle su cui il primo giudice si è pronunciato. A quest'ultimo proposito va poi detto che il giudice a quo si è pronunciato sulla simulazione assoluta della compravendita del 18 luglio 2012 intervenuta tra e e sulla nullità della compravendita del 4 CO CO maggio 2018 ritenendo, per quel che qui rileva, che “L'effetto di nullità strutturale del negozio presupposto, esclusa la buona fede di , legale rappresentante NT
della società acquirente dal titolare apparente, è esteso alla compravendita formalizzata con atto pubblico del Notaio in data 4 maggio 2018 tra Persona_1
e limitatamente alla quota di CO Parte_1 proprietà del 50% in titolarità di . Parte_6
Ne consegue che non possono essere prese in considerazioni altre domande tra quelle formulate in prime cure da . CO
Si osserva, inoltre, sin d'ora che non è necessario soffermarsi sulla corrispondenza tra quanto chiesto dalla e quanto disposto dal giudice, specie in ordine alle CP_2
conseguenze delle statuizioni, poiché, come si vedrà, tale questione rimarrà superata dalle determinazioni raggiunte sull'appello principale.
Tanto puntualizzato, si rileva che l'applicazione fatta dal giudice a quo del principio di non contestazione non è condivisibile.
Per consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. può avere ad oggetto unicamente circostanze di fatto e non alla componente valutativa che è sottratta al detto principio, né può investire la risoluzione di questioni di diritto;
inoltre, può riguardare fatti storici sottesi a domande ed eccezioni, e dunque i fatti costituitivi, modificativi o estintivi del diritto azionato ma non le conclusioni ricostruttive della parte o alle mere difese (tra le tante Cass. ord. 30 gennaio 2024, n. 2844, Cass. ord. 4 aprile 2024, n.
8967, Cass. 5 marzo 2020, n. 6172, Cass. 19 agosto 2019, n. 21460, Cass. ord. 21 dicembre 2017, n. 30744, Cass. 13 settembre 2016 n. 17966).
Vi è poi un limite indefettibile alla applicabilità dell'art. 115 c.p.c.: l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che pag. 22/34 spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione
(tra le tante Cass. ord. 15 febbraio 2023, n. 4681) e investe soltanto i fatti che, oltre ad essere noti alla parte, siano stati dedotti nel processo, non anche quelli allegati in sede estraprocessuale trovando il principio stabilito dall'art. 115 cit. la sua fondamento legittimante le conseguenze della sua applicazione nella dialettica processuale (Cass. ord. 1 febbraio 2021, n. 2174).
La S.C. ha poi segnalato che occorre prestare una particolare attenzione all'applicazione della non contestazione ove essa attenga non ad un mero fatto storico bensì ad un fatto costitutivo riconducibile alla categoria dei fatti-diritto poiché in tali casi il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione da parte del giudice che può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto. Tanto è in linea con il principio del prudente apprezzamento nella valutazione delle prove, come previsto dall'art. 116, c.p.c. posto che se detto principio vale per le prova a maggior ragione deve valere per la valutazione della mancata contestazione (si vedano Cass. s.u. 16 febbraio 2016, n. 2951, Cass. s.u. 3 giugno 2015, n. 11377).
In via generale può affermarsi che il principio di non contestazione, se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento (Cass. ord. 7 giugno 2023, n. 16028).
Ebbene, venendo al caso di specie, si rileva che il contenuto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, nella parte valorizzata da primo giudice, costituiva una esposizione frammista di fatti storici propriamente detti, gran parte dei quali estranei alla di valutazioni se non di supposizioni, Parte_1
di ricostruzioni e considerazioni giuridiche e tanto costituisce già di per sé un ostacolo all'applicazione del principio di non contestazione considerati i limiti e le condizioni di operatività a cui è sottoposto.
pag. 23/34 La rilevata commistione emerge agevolmente dalla lettura “FATTO” dell'atto di citazione che, proprio al fine di consentire il riscontro di quanto appena affermato, è stato riportato pressoché integralmente nella parte della presente sentenza dedicata allo svolgimento del processo, unitamente alla sentenza di primo grado nella parte in cui, a sua volta, il giudice a quo riportava quanto “evidenziato” dalla nell'atto di CP_2
citazione.
L'anzidetta analitica esposizione, a cui si rinvia, consente di soffermarsi qui su alcune sintetiche notazioni.
In particolare dalla semplice lettura della sentenza in relazione all'atto di citazione, nelle parti su indicate, emerge con chiarezza che molti dei fatti storici ivi indicati non potevano essere conosciuti dalla legale rappresentante della Parte_1
o anche del coniuge, poiché - per quel che risulta in causa - essi si collocavano al
[...]
di fuori della sua sfera di controllo, di influenza o anche solo al di fuori della sua operatività e risalivano, peraltro, a vicende verificatesi in periodo sensibilmente antecedente rispetto al suo coinvolgimento nelle trattative culminate nel preliminare del
31 ottobre 2016. Ed infatti il contratto di acquisto da parte di e di CP_1 dell'area censita nel Catasto di Martina al fg. 130 p.lla 656 fu CO
stipulato in data 9 maggio 1997; su tale area fu realizzata una costruzione in forza di concessione edilizia n. 175/2000 del 17 maggio 2000 e di variante in corso d'opera n.
336/2003 del 31 gennaio 2002; l'atto con cui cedette a suo CO
fratello la sua parte del compendio derivante dalla realizzazione della costruzione fu concluso in data 18 luglio 2012.
Anche le vicende relative a società di cui era amministratore unico Parte_2 [...]
, padre delle parti in causa, poi deceduto, alla sua esposizione debitoria nei Parte_2
confronti delle banche, alla pendenza di procedure esecutive, alla difesa legale dei
, al coinvolgimento della madre o della zia, sono del tutto estranee alla CP_2 [...]
e per la verità risultano allegate in maniera generica. Parte_1
Quanto ai fatti storici che videro partecipe e/o presente la quale legale CP_3
rappresentante della o sono documentali (i.e. la stipula Parte_1
del preliminare del 31 ottobre 2016 e la stipula del definitivo del 4 maggio 2018), sicché il principio di non contestazione non svolge alcun ruolo, o costituiscono fatti neutri e pag. 24/34 non univocamente significativi di un coinvolgimento personale di CO
al punto da essere rivelatori della sua condizione di comproprietaria occulta
[...] dell'immobile oggetto della presente causa.
Del resto alla stipula del preliminare presso lo studio notarile erano presenti Per_1
molti soggetti estranei alla stipula e non vi è allegazione specifica e prova del fatto che la o suo marito siano stati messi a parte della ragione di tali presenze, senza CP_3
dire che la circostanza che vi fosse la madre di e al CP_1 CO più rivelava, così come in effetti era, il loro comune interesse a trarre dall'immobile promesso in vendita, all'esito dell'operazione, i fondi necessari a estinguere debiti gravanti su del quale era (o era stato sino al suo decesso) amministratore Parte_2
, rispettivamente coniuge e padre, come si è detto in precedenza. Parte_2
A ciò si aggiunga che in nessuno dei capitoli di prova articolati dalla , sulla cui CP_2 ammissione quest'ultima non ha insistito nel presente giudizio ed invero tanto sarebbe stato precluso dalla mancata specifica riproposizione delle richieste istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni in prime cure, risultavano formulate circostanze aventi ad oggetto in via diretta, per esempio, la avvenuta comunicazione alla legale rappresentante della società e/o a suo marito della circostanza della intestazione fittizia della metà del compendio immobiliare promesso in vendita e poi venduto da
[...]
, e questo nonostante avesse condotto ella stessa le CP_2 CO
trattative per la sua vendita.
Anche le circostanze relative alle resistenze della in ordine alla vendita ad un CP_2
prezzo inferiore rispetto a quello dalla medesima desiderato, contando ella sul conseguimento della sua metà, o gli accordi tra i fratelli e forse anche con la madre oppure con la zia materna, e delle ragioni sottese a tali accordi o a quelli riguardanti le modalità di versamento dell'acconto del prezzo all'atto della stipula del preliminare, costituiscono tutte circostanze estranee alla promissaria acquirente.
A ben vedere quel che si ricava dalla narrazione contenuta nell'atto di citazione è che il nucleo familiare dovesse risolvere un problema di esposizione debitoria della Pt_2
ma, nella pur ampia narrazione, non si spiegava neppure in che misura tale
[...] problema investisse, direttamente o indirettamente, l'uno e/o l'altro familiare.
pag. 25/34 Si ricava, altresì, che il coinvolgimento della zia materna era funzionale ad attuare, per così dire, la canalizzazione delle somme corrisposte da Parte_1
verso soggetti estranei alla responsabilità per debiti ricadenti sulle parti in causa ma la circostanza che la nella sua qualità di legale rappresentante della promissaria CP_3
acquirente, si sia a ciò prestata non rileva nella presente causa.
In conclusione, a carico della odierna società appellante non era configurabile alcun onere di contestazione con riguardo a circostanze ad essa estranee o a circostanze non sufficientemente specifiche oppure neutre o ancora frammiste di valutazioni né con riguardo alle ipotesi ricostruttive esposte in atto di citazione e alle considerazioni di contenuto giuridico.
L'unica circostanza di interesse della è ravvisabile nella Parte_1 affermazione della sua “consapevolezza” della titolarità fittizia della metà del compendio immobiliare. Ora, a prescindere dalla qualificazione di tale consapevolezza, asserita dalla in termini di circostanza fattuale, escluso il suo riconoscimento CP_2 espresso, la negazione di essa c'è poiché la società contestò subito e specificamente gli assunti avversari. Trattasi in ogni caso di circostanza incompatibile con le difese svolte dalla società odierna appellante. Ne va, dunque, escluso anche un riconoscimento implicito o indiretto.
Peraltro, l'affermazione di detta conoscenza da parte della costituisce una CP_3
petizione di principio o il frutto di una ricostruzione e a ben vedere non è propriamente un fatto storico rispetto al quale si imponesse alla odierna appellante un onere di contestazione.
Ed infatti, come condivisibilmente segnalato dalla difesa della società appellante, in nessun punto dell'atto di citazione la dedusse fatti storici, quali per esempio CP_2
l'aver informato della titolarità fittizia dell'immobile la o suo marito, nel CP_3
corso delle trattative o anche alla stipula del preliminare o successivamente a detta stipula ma prima di quella del definitivo, con la notazione che ogni fatto sopravvenuto è del tutto irrilevante e tale sarebbe anche una conoscenza sopravvenuta. Tanto toglie, tra l'altro, pregnanza alla circostanza secondo cui la accompagnò la in CP_3 CP_2
banca per verificare se e da chi fossero stati negoziati gli assegni consegnati in pagamento alla stipula del definitivo. Mai in nessun punto dell'atto di citazione la pag. 26/34 affermò che della condizione di effettiva titolarità del compendio immobiliare CP_2
oggetto delle trattative sfociate nel preliminare e poi nella stipula del definitivo con il fratello furono messi in qualche modo al corrente la o suo marito, che ella CP_3
sempre associa alla né risulta che fu spiegata loro la specifica ragione per la CP_3
quale la di persona stesse conducendo o avesse condotto le trattative, CP_2
interrotte dalla medesima e poi riprese dal fratello, o la ragione della sua presenza presso lo studio notarile per la stipula del preliminare da parte del solo fratello.
In sintesi, nella situazione su descritta, il principio di non contestazione non vale a provocare la relevatio ab onere probandi e a rendere pacifica la narrazione contenuta nell'atto di citazione, le ricostruzioni giuridiche ivi esposte ed i loro presupposti, fattuali e valutativi.
E' opportuno poi soffermarsi ulteriormente sulla “consapevolezza” della fittizietà della intestazione della metà del compendio immobiliare a deducibile CO
dallo svolgimento della vicenda secondo la tesi di , nella CO
sostanza condivisa dal giudice a quo. Ed invero tale consapevolezza non può evincersi dai fatti storici pacifici in causa comuni alla odierna appellante poiché, come si è già detto, essi sono neutri e non possono avere il significato che vi annettono il primo giudice e l'appellata.
Quanto al presunto interesse del terzo alla stipula del contratto definitivo con il solo a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle stabilite nel CO
preliminare e tanto ai danni della , interesse che dovrebbe corroborare la CP_2 prospettazione di quest'ultima, si osserva che le diverse condizioni si giustificano in base a idonei dati obiettivi, dei quali è la a non poter ignorare l'esistenza ed il CP_2 peso. Ed infatti non potrebbe dirsene estranea o all'oscuro in quanto quei dati attengono alla realizzazione della costruzione, a cui ella partecipò, senza dire che ella risiede in sua prossimità sicché poté avere visiva contezza delle demolizioni che ebbero luogo.
Più in dettaglio, l'immobile promesso in vendita risultò essere insanabilmente abusivo quanto ad alcune sue parti, che dovettero essere eliminate (come si ricava agevolmente dalla visione delle fotografie presenti tra la documentazione prodotta dalla stessa
) per rendere commerciabile il bene e consentire la stipula del definitivo, CP_2
sicché la modifica del prezzo fu giustificata e di tali vicende si diede puntuale conto pag. 27/34 nell'atto di compravendita. Parimenti giustificato fu l'impegno, concordato in altro atto rispetto al rogito del 4 maggio 2018, di versamento di ulteriori somme da parte dell'acquirente, sottoposto alla condizione del verificarsi di determinati presupposti correlati, in sintesi, al concretizzarsi della possibilità, entro tre anni, di ripristino della condizione dell'immobile antecedente rispetto alla stipula del preliminare, previo rilascio di regolare permesso di costruire alla stipula, ed all'ottenimento, nel medesimo termine, di regolare permesso di costruire sul lastrico solare. La società acquirente si accollò del resto anche gli oneri concessori sino all'importo di euro 50.000,00 mentre il venditore si accollò le spese tecniche (di progettazione e amministrative indispensabili e collegate al fine su indicato), facendo ricorso a tecnici di sua fiducia con obbligo dell'acquirente di firmare la necessaria documentazione amministrativa, previamente vistata da tecnici di sua fiducia, e tanto sta a significare che non si trattava di abusi di poco conto, come sembrava adombrare la nella parte in cui, in atto di CP_2
citazione, affermava che il prezzo finale era stato ridotto “per (inspiegabili) motivi ricollegabili ad una copertura on legno dell'ultimo piano”.
Ne consegue che non sussistono gli elementi presuntivi in ordine alla stipula del contratto definitivo da parte della società appellante nella consapevolezza della intestazione fittizia a della metà del compendio, e nonostante detta CO
intestazione fittizia, e dunque in ordine alla sua assenza di buona fede, sulla cui base pervenire al risultato di renderle opponibile la simulazione della vendita del 18 luglio
2012 della metà indivisa del compendio. Né sussistono elementi per ritenere che la ridetta società sia stata poco diligente nella stipula del definitivo senza accertarsi di chi ne fosse l'effettivo titolare.
A ciò si aggiunga che, considerati gli importanti impegni economici assunti dalla società promissaria acquirente e poi acquirente, che tra l'altro dovette stipulare un mutuo, per procedere all'acquisto e per renderlo praticabile, non è ragionevole che essa tanto abbia fatto pur nella consapevolezza di vedere attaccata l'operazione dalla in quanto comproprietaria del compendio. CP_2
Sulla base di tali considerazioni deve escludersi che possa far CO
valere la simulazione del contratto del 18 luglio 2012 nei confronti della
[...]
e, assorbita ogni altra questione, argomentazione o difesa, la domanda Parte_1
pag. 28/34 proposta nei confronti di detta società avente ad oggetto la declaratoria di nullità della compravendita del 4 maggio 2018 va rigettata.
L'anzidetta statuizione di parziale riforma della sentenza impugnata non pregiudica, tuttavia, l'accertamento della simulazione della compravendita del 18 luglio 2012 che, come si vedrà, è stata investita dalle censure svolte con appello incidentale da
[...]
. CP_2
Passando all'esame di tale impugnazione, puntualizzato che l'appello è stato ritualmente proposto nel rispetto dei termini previsti dall'art. 343 c.p.c. e che deve ritenersi ammissibile alla luce dell'interpretazione consolidata dell'art. 334 c.p.c. (si veda da ultimo Cass. ord. 29 maggio 2024, n. 15100), il ha in primo luogo riproposto CP_2
la questione della improcedibilità della domanda di in quanto CO
non preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, sostenendo che vi era soggetta anche la controversi in parola vertendo su diritti reali ed ne ha tratto l'improcedibilità della domanda o, in subordine, la necessità di sospensione del giudizio con concessione del termine per l'esperimento della ridetta mediazione in quanto obbligatoria;
con ulteriore motivo di appello ha riproposto la questione della nullità dell'atto di citazione di primo grado stante la violazione dell'art. 163, co. 3 n. 4, c.p.c. avendo la formulato una serie di domande tra loro alternative e finanche contrastanti, sì CP_2
da rendere i rimedi invocati del tutto indeterminati, con violazione del suo diritto di difesa;
nel merito, ha lamentato la valorizzazione, ai fini della prova della simulazione, di un documento costituito da copia fotostatica - denominato controdichiarazione - espressamente contestato e disconosciuto dal deducente nel giudizio di primo grado ed anche privo di data certa e dunque inutilizzabile, sicché il contratto di compravendita del 18 luglio 2012 era valido ed esente da vizi;
in ogni caso ha contestato che la simulazione fosse opponibile alla
[...]
terzo di buona fede, la cui consapevolezza della appartenenza della Parte_1 metà dell'immobile alla era il frutto di mere congetture e ha denunciato la CP_2
violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. evincibile dalla piana lettura delle due norme;
pag. 29/34 ha affermato che il contratto di compravendita intercorso con la
[...]
era stato regolarmente eseguito e che non era stato ancora accertato Parte_1
l'esatto prezzo della compravendita, come affermato dallo stesso giudice a quo, nonostante avesse poi quantificato in euro 400.000,00 la dovuta alla dal CP_2
deducente e dal Parte_1
Con riguardo alle censure mosse nei confronti delle statuizioni riguardanti la compravendita del 4 maggio 2018, si richiamano le considerazioni svolte in precedenza ampiamente esaustive anche con riferimento alle doglianze sollevata dall'appellante incidentale.
Tanto puntualizzato, il primo motivo è infondato. Sul punto si rileva che il CP_2 avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza del 19 aprile 2021 avente valore di sentenza in senso sostanziale. Ad ogni buon conto si condivide quanto ritenuto dal giudice a quo non rientrando l'azione di simulazione (e neppure le altre esercitate dalla ) tra CP_2
quelle soggette a mediazione obbligatoria.
La questione della nullità dell'atto di citazione è infondata posto che le domande formulate da , quanto meno - per quel che qui rileva - con CO riguardo alle impugnazioni dell'atto del 18 luglio 2012 e di quello del 4 maggio 2018 ed al netto delle conseguenze ad esse riconnesse, erano ben comprensibili. Ad ogni modo ebbe modo di svolgere le sue difese ed anche di affermare le ragioni CO
di incompatibilità tra le domande proposte o di infondatezza nel merito delle pretese avversarie. D'altra parte, la svolse compiutamente le Parte_1 sue difese nei limiti di quanto prospettato nell'atto di citazione.
Restano da esaminare le doglianze mosse avverso la statuizione di accertamento della simulazione assoluta della compravendita del 18 luglio 2012.
Trattasi di censure infondate.
La contestazione rivolta alla copia della controdichiarazione valorizzata dal primo giudice quale prova della simulazione assoluta del trasferimento a da CO
parte di della metà indivisa del compendio immobiliare CO oggetto dell'atto del 18 luglio 2012, formulata dal nel costituirsi in giudizio in CP_2
primo grado, era inidonea a privare il documento della sua valenza probatoria in quanto del tutto generica e non inequivoca essendosi egli limitato a segnalare che si trattava di pag. 30/34 “un documento privo di data certa e che pare prodotto in fotocopia - per cui allo stato se ne impugna e contesta la relativa produzione in giudizio in espresso disconoscimento” e a far presente il contrasto del suo contenuto con la quietanza contenuta nell'atto notarile del pagamento di euro 300.000,00 per il tramite di assegno identificato. Ebbene, la mancanza di una data certa, se condiziona la sua opponibilità ai terzi, non rileva nell'ambito del rapporto intercorrente tra le parti ove non vi sia una contestazione specifica. Inoltre, all'evidenza la contestazione non conteneva un chiaro e puntuale disconoscimento di alcunché, né del contenuto e né della sottoscrizione, come sarebbe stato necessario (si veda da ultimo Cass. 18 luglio 2024, n. 19850). Quanto al resto, la quietanza di pagamento per essere avvenuto il pagamento di euro 230.000,00 prima dell'atto e di euro 70.000,00 mediante consegna di un assegno identificato non è in contrasto con la controdichiarazione trattandosi di dichiarazioni rese all'atto della stipula volte a creare l'apparenza della vendita, tanto più che non vi è prova dell'incasso dell'assegno e dell'effettivo pagamento della somma di euro 230.000,00 prime dell'atto notarile.
Ne consegue che il documento è utilizzabile. L'interpretazione, peraltro condivisibile, che ne ha dato il giudice a quo non è stata contestata dal e, pertanto, deve CP_2
ritenersi acclarato che la controdichiarazione provava la allegata simulazione assoluta del trasferimento (e non invece la sua natura fiduciaria).
Non è, inoltre, desumibile alcuna rinuncia a far valere la dedotta simulazione dalla condotta tenuta da consistente nella partecipazione alle CO trattative alla vendita dell'intero compendio immobiliare, poiché, a tacer d'altro, non è dubitabile che la predetta intendesse conseguire quanto a lei spettante proprio in ragione della contitolarità effettiva del compendio.
Infine, per completezza si rileva che , nonostante la vendita CO dell'intero compendio con l'atto del 4 maggio 2018 e la sua validità, conserva un interesse all'accertamento della simulazione dell'atto del 18 luglio 2012 nei confronti di al fine di regolare i rapporti interni tra di loro. CO
Conclusivamente vanno accolti l'appello principale e, per quanto di ragione, l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto rimane confermata, va rigettata la domanda formulata dalla di accertamento CP_2
pag. 31/34 della nullità della compravendita del 4 maggio 2018. Ne rimangono travolte, all'evidenza, le statuizioni pronunciate dal primo giudice presupponenti la declaratoria di nullità di tale atto.
Infine, non è accoglibile la richiesta della di cancellazione delle espressioni CP_2 contenute a pagina 27 nell'atto di appello principale, in tesi lesive della sua integrità morale e comunque estranee all'oggetto della controversia e sconvenienti. Premesso che, come esposto nell'illustrazione dei motivi di gravame, la società impugnante, al fine di sostenere l'impraticabilità della declaratoria della nullità parziale della compravendita del 4 maggio 2018, pronunciata dal giudice a quo, alle pagine 26 e 27 dell'atto di appello ha evidenziato che il suo obiettivo era quello di acquistare, nella sua interezza, un bene strumentale allo svolgimento della sua attività commerciale e ha rimarcato come fosse irragionevole il ritrovarsi comproprietaria del ridetto bene con un soggetto estraneo alla sua attività economica, senza contare quale effetto della pronuncia impugnata, per un verso, la necessità di dover sostenere un ulteriore impegno economico necessario per rendere la palazzina, attualmente allo stato grezzo, idonea all'uso e, per altro verso, l'esigenza di dover concordare gli interventi e le modalità di impiego con un comproprietario;
in tale contesto ed allo scopo di rafforzare l'illogicità della soluzione riveniente dalla sentenza gravata, ha espresso un giudizio negativo sulla affidabilità commerciale della e sulla possibilità che quest'ultima fosse in CP_2
grado di sopportare - stante la sua esposizione debitoria - anche solo in parte le spese di completamento, come peraltro rivelato dal fatto che dopo oltre quindici anni l'immobile si trovava ancora allo stato grezzo proprio a causa dell'indisponibilità economica della e di suo fratello. Così riassunto il ragionamento della società appellante, deve CP_2 escludersi che gli argomenti utilizzati esulassero dall'oggetto del giudizio. Deve, altresì, escludersi che essi eccedano le esigenze difensive poiché non aventi un intento meramente dispregiativo della controparte. Né ricorre la sconvenienza, nozione che individua una lesività di grado minore rispetto all'offensività poiché non attiene al valore ed ai meriti altrui e va valutata in relazione all'ambito processuale ed ancora una volta alle esigenze difensive (si vedano Cass. 18 giugno 2003, n. 9707 e Cass. 18 novembre 2000, n. 14942).
pag. 32/34 Venendo alla disciplina delle spese di lite, in base al principio CO
di soccombenza va condannata alla rifusione nei confronti di Parte_1
degli oneri processuali di entrambi i gradi nella misura liquidata in dispositivo in
[...]
applicazione del d.m. n. 147/2022 in relazione al valore della causa e tenuto conto delle attività espletate.
L'accoglimento solo parziale dell'appello proposto da e la vittoria di CO
avuto riguardo alla domanda di simulazione assoluta della CO
compravendita tra loro intercorsa in data 18 luglio 2018 giustificano la compensazione della metà delle spese di lite di entrambi i gradi tra e CO CO
, mentre la residua metà delle spese medesime, liquidate in dispositivo in
[...]
applicazione degli stessi parametri e criteri su indicati, va posta a carico
[...]
, soccombente sulla anzidetta domanda, con distrazione in favore del difensore CP_2
antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da avverso la Parte_1 CO
sentenza del Tribunale di Taranto n. 332/2023, pubblicata in data 15 febbraio 2023, così provvede: accoglie l'appello principale e l'appello incidentale, quest'ultimo per quanto di ragione,
e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata che per il resto rimane confermata, rigetta la domanda di nullità della compravendita del 4 maggio 2018 stipulata da e la CO Parte_1
condanna alla rifusione in favore di CO Parte_1
delle spese di lite entrambi i gradi, liquidate, quanto al primo grado, in euro
[...]
15.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, e quanto al secondo grado, in euro 1.848,00 per anticipazioni ed in euro 12.000,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pag. 33/34 dichiara compensata tra e la metà delle CO CO
spese di lite di entrambi i gradi e condanna quest'ultimo alla rifusione in favore di della residua delle spese medesime, liquidate per l'intero, CO
quanto al primo grado, in euro 1.713,00 per anticipazioni ed in euro 15.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e, quanto al secondo grado, in euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 30 maggio 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 34/34