CASS
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2025, n. 19660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19660 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da UC CC -Presidente - Sent. n. 673 sez. OR ZA UE AI IU OV NN AN -Relatore- CC –16/04/2025 R.G.N. 19908/2024 ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da VU IR nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 29.04.2024 della Corte di Appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere OV IU;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa Perla Lori che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to Savoia Antonio che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1. Con ordinanza del 29.04.2024, la Corte di Appello di Lecce dichiarava inammissibile l’appello proposto nell’interesse dell’odierno ricorrente, avverso la sentenza emessa nei di lui confronti in data 19.10.2023 dal Tribunale di Lecce, per violazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. come disciplinato dall’art. 33 lett. d), D.Lvo 10 ottobre 2022, n. 150 “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”. Penale Sent. Sez. 3 Num. 19660 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 16/04/2025 2. Avverso la suindicata ordinanza, il ricorrente, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce la manifesta illegittimità della gravata ordinanza (in conseguenza della erronea applicazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.) per non aver la Corte di Appello adeguatamente considerato che l’allegato all’atto di impugnazione – “Atto di nomina del difensore di fiducia e Procura speciale” – conteneva anche l’elezione di domicilio (in Trepuzzi, Lecce, via San IU n. 48, nello studio dell’avvocato nominato). 2.2. Con il secondo motivo, per le sopraesposte ragioni (cioè, ribadito l’asserito avvenuto contestuale deposito dell’elezione di domicilio), il ricorrente deduce l’irragionevolezza e la contraddittorietà della declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello. 2.3. In conclusione, evidenzia l’approvazione in prima lettura da parte del Senato del disegno di legge n. 808-AS-A “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare”, altrimenti noto come “Riforma IO” che, inter alia, abroga il comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen. Dunque, rappresenta come dall’effettiva abrogazione della disposizione in oggetto discenderebbe una significativa disparità di trattamento tra imputati che – come nel caso di specie – non abbiano potuto accedere al giudizio di appello, con il rischio di una ingiusta condanna e con grave lesione del diritto di difesa. 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Preliminarmente, si rileva come la legge cd. IO (9 agosto 2024, n. 114), recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare“, a seguito della approvazione definitiva del relativo disegno legge presentato su iniziativa del Governo in data 10 luglio 2024, sia stata pubblicata nella G.U. n. 187 del 10 agosto 2024 e sia entrata in vigore il 25 agosto 2024, decorsi i 15 giorni di vacatio legis. Con essa è stato abrogato il comma uno ter dell'articolo 581 del codice di rito ai sensi del quale si disponeva che “ con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”. La stessa legge con l'articolo due comma uno lettera o i, ha modificato il comma uno quater che attualmente così recita: “nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore di ufficio e depositato, appena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, e fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”. A fronte della suindicata legge del 2024 che ha novellato per quanto qui di interesse il testo dei predetti commi uno ter ed uno quater già introdotti dal D.Lvo. 10 ottobre 2022, n. 150 per assoggettare, a pena di inammissibilità, l'atto di impugnazione a degli obblighi di allegazione, le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunziate sul quesito “se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell’impugnazione“ ed ha stabilito, con decisione di immediato interesse in questa sede che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. In proposito, le Sezioni unite hanno anche stabilito che la previsione di cui all’art, 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire la immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. La dichiarazione o elezione di domicilio da depositare a pena di inammissibilità insieme all'atto d'appello, non deve essere necessariamente successiva alla pronunzia della sentenza impugnata essendo sufficiente per il fine perseguito dal legislatore anche una precedente dichiarazione o elezione di domicilio. Ed ancora, la dichiarazione o elezione di domicilio da depositare insieme all'atto d'appello a pena di inammissibilità, non deve necessariamente essere materialmente unita all'atto di impugnazione potendo essere solo in esso richiamata, a condizione però che il richiamo sia chiaro, specifico, inequivoco, e permetta, senza difficoltà o necessità di indagini, di individuarle con immediatezza nel fascicolo processuale così da consentire la rapida e certa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello. Occorre precisare e specificare che la Corte ha rimarcato la differenza sul piano testuale tra la previsione di cui al citato articolo 581, comma uno ter e quella di cui al successivo comma uno quater, anteriori alla ultima novella del 2024, in conseguenza della quale per l'imputato che sia stato presente nel giudizio di primo grado si è osservato che non è necessario che la dichiarazione o elezione di domicilio da depositare a pena l'inammissibilità insieme all'atto di impugnazione sia nuova, ossia formata successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata e funzionalmente alla proposizione dell'impugnazione, in quanto tale ulteriore condizione è richiesta solo e in maniera espressa per l'imputato giudicato in assenza. In proposito, le Sezioni unite hanno spiegato come la differenza suddetta si giustifichi rispetto ai due commi su indicati, con la volontà del legislatore di assicurare impugnazioni proposte da imputati consapevoli. Da qui la necessità per l'imputato dichiarato assente nel giudizio di primo grado, attualmente ove assistito da difensore di ufficio, di verificare la sua volontà di impugnare la sentenza di primo grado attraverso l'imposizione dell'onere del rilascio di uno specifico mandato ad impugnare successivo alla pronunzia della sentenza cui deve essere allegata anche la dichiarazione o elezione di domicilio Tale verifica si è osservato, non è necessaria per l'imputato presente di cui è presunta la volontà di impugnare Di conseguenza al medesimo non è imposto l'onere di conferire un nuovo mandato. La mera esigenza di agevolare la citazione a giudizio dell'appellante può essere soddisfatta attraverso il deposito l'allegazione di una elezione di domicilio antecedente alla sentenza impugnata. Nel caso di specie, pur inerente un imputato presente nel giudizio di primo grado, non risulta soddisfatto il dettato di cui all'articolo 581 comma uno ter citato, nei termini sopra illustrati, atteso che alla luce degli atti disponibili per questa Suprema Corte, l’atto di appello non allega la dichiarazione o elezione di domicilio, né tantomeno opera un richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione. In questo quadro appare chiaro come a nulla rilevi l'allegazione con il ricorso di un atto di nomina e procura speciale del 6 maggio 2023 recante una elezione di domicilio, e tantomeno un analogo atto del 2019 privo di timbro di deposito. Atti che invero, alla luce delle condizioni comunque richieste dalle Sezioni unite citate, non consentono di dimostrare l'avvenuto assolvimento delle stesse al momento della proposizione dell'atto di appello. Da tutto quanto sopra esposto, consegue che la Corte territoriale ha correttamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto nell’interesse dell’odierno ricorrente. 1.2. Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Per tutte le ragioni già esposte, coerentemente con la giurisprudenza di questa Corte, la Corte di Appello di Lecce correttamente, con motivazione esente da vizi, pertanto incensurabile in questa sede, ha dichiarato inammissibile l’atto di appello per violazione dell’art. 581, comma 1 ter cod. proc. pen. 2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 04 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente OV IU UC CC
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere OV IU;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa Perla Lori che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to Savoia Antonio che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1. Con ordinanza del 29.04.2024, la Corte di Appello di Lecce dichiarava inammissibile l’appello proposto nell’interesse dell’odierno ricorrente, avverso la sentenza emessa nei di lui confronti in data 19.10.2023 dal Tribunale di Lecce, per violazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. come disciplinato dall’art. 33 lett. d), D.Lvo 10 ottobre 2022, n. 150 “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”. Penale Sent. Sez. 3 Num. 19660 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 16/04/2025 2. Avverso la suindicata ordinanza, il ricorrente, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce la manifesta illegittimità della gravata ordinanza (in conseguenza della erronea applicazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.) per non aver la Corte di Appello adeguatamente considerato che l’allegato all’atto di impugnazione – “Atto di nomina del difensore di fiducia e Procura speciale” – conteneva anche l’elezione di domicilio (in Trepuzzi, Lecce, via San IU n. 48, nello studio dell’avvocato nominato). 2.2. Con il secondo motivo, per le sopraesposte ragioni (cioè, ribadito l’asserito avvenuto contestuale deposito dell’elezione di domicilio), il ricorrente deduce l’irragionevolezza e la contraddittorietà della declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello. 2.3. In conclusione, evidenzia l’approvazione in prima lettura da parte del Senato del disegno di legge n. 808-AS-A “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare”, altrimenti noto come “Riforma IO” che, inter alia, abroga il comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen. Dunque, rappresenta come dall’effettiva abrogazione della disposizione in oggetto discenderebbe una significativa disparità di trattamento tra imputati che – come nel caso di specie – non abbiano potuto accedere al giudizio di appello, con il rischio di una ingiusta condanna e con grave lesione del diritto di difesa. 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Preliminarmente, si rileva come la legge cd. IO (9 agosto 2024, n. 114), recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare“, a seguito della approvazione definitiva del relativo disegno legge presentato su iniziativa del Governo in data 10 luglio 2024, sia stata pubblicata nella G.U. n. 187 del 10 agosto 2024 e sia entrata in vigore il 25 agosto 2024, decorsi i 15 giorni di vacatio legis. Con essa è stato abrogato il comma uno ter dell'articolo 581 del codice di rito ai sensi del quale si disponeva che “ con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”. La stessa legge con l'articolo due comma uno lettera o i, ha modificato il comma uno quater che attualmente così recita: “nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore di ufficio e depositato, appena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, e fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”. A fronte della suindicata legge del 2024 che ha novellato per quanto qui di interesse il testo dei predetti commi uno ter ed uno quater già introdotti dal D.Lvo. 10 ottobre 2022, n. 150 per assoggettare, a pena di inammissibilità, l'atto di impugnazione a degli obblighi di allegazione, le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunziate sul quesito “se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell’impugnazione“ ed ha stabilito, con decisione di immediato interesse in questa sede che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. In proposito, le Sezioni unite hanno anche stabilito che la previsione di cui all’art, 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire la immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. La dichiarazione o elezione di domicilio da depositare a pena di inammissibilità insieme all'atto d'appello, non deve essere necessariamente successiva alla pronunzia della sentenza impugnata essendo sufficiente per il fine perseguito dal legislatore anche una precedente dichiarazione o elezione di domicilio. Ed ancora, la dichiarazione o elezione di domicilio da depositare insieme all'atto d'appello a pena di inammissibilità, non deve necessariamente essere materialmente unita all'atto di impugnazione potendo essere solo in esso richiamata, a condizione però che il richiamo sia chiaro, specifico, inequivoco, e permetta, senza difficoltà o necessità di indagini, di individuarle con immediatezza nel fascicolo processuale così da consentire la rapida e certa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello. Occorre precisare e specificare che la Corte ha rimarcato la differenza sul piano testuale tra la previsione di cui al citato articolo 581, comma uno ter e quella di cui al successivo comma uno quater, anteriori alla ultima novella del 2024, in conseguenza della quale per l'imputato che sia stato presente nel giudizio di primo grado si è osservato che non è necessario che la dichiarazione o elezione di domicilio da depositare a pena l'inammissibilità insieme all'atto di impugnazione sia nuova, ossia formata successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata e funzionalmente alla proposizione dell'impugnazione, in quanto tale ulteriore condizione è richiesta solo e in maniera espressa per l'imputato giudicato in assenza. In proposito, le Sezioni unite hanno spiegato come la differenza suddetta si giustifichi rispetto ai due commi su indicati, con la volontà del legislatore di assicurare impugnazioni proposte da imputati consapevoli. Da qui la necessità per l'imputato dichiarato assente nel giudizio di primo grado, attualmente ove assistito da difensore di ufficio, di verificare la sua volontà di impugnare la sentenza di primo grado attraverso l'imposizione dell'onere del rilascio di uno specifico mandato ad impugnare successivo alla pronunzia della sentenza cui deve essere allegata anche la dichiarazione o elezione di domicilio Tale verifica si è osservato, non è necessaria per l'imputato presente di cui è presunta la volontà di impugnare Di conseguenza al medesimo non è imposto l'onere di conferire un nuovo mandato. La mera esigenza di agevolare la citazione a giudizio dell'appellante può essere soddisfatta attraverso il deposito l'allegazione di una elezione di domicilio antecedente alla sentenza impugnata. Nel caso di specie, pur inerente un imputato presente nel giudizio di primo grado, non risulta soddisfatto il dettato di cui all'articolo 581 comma uno ter citato, nei termini sopra illustrati, atteso che alla luce degli atti disponibili per questa Suprema Corte, l’atto di appello non allega la dichiarazione o elezione di domicilio, né tantomeno opera un richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione. In questo quadro appare chiaro come a nulla rilevi l'allegazione con il ricorso di un atto di nomina e procura speciale del 6 maggio 2023 recante una elezione di domicilio, e tantomeno un analogo atto del 2019 privo di timbro di deposito. Atti che invero, alla luce delle condizioni comunque richieste dalle Sezioni unite citate, non consentono di dimostrare l'avvenuto assolvimento delle stesse al momento della proposizione dell'atto di appello. Da tutto quanto sopra esposto, consegue che la Corte territoriale ha correttamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto nell’interesse dell’odierno ricorrente. 1.2. Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Per tutte le ragioni già esposte, coerentemente con la giurisprudenza di questa Corte, la Corte di Appello di Lecce correttamente, con motivazione esente da vizi, pertanto incensurabile in questa sede, ha dichiarato inammissibile l’atto di appello per violazione dell’art. 581, comma 1 ter cod. proc. pen. 2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 04 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente OV IU UC CC