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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/12/2025, n. 4904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4904 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 3321 /2023
T R A
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. BIONDI PASQUALE, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
(GIÀ Controparte_1 [...]
), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti Controparte_1
Resistente
Oggetto: retribuzione professionale docenti
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.3.2023 parte ricorrente in epigrafe ha dedotto: - di essere stato assunto da ultimo per il periodo decorrente dal 16/01/2023 al 30/06/2023 dal convenuto CP_1 nel profilo professionale di docente di “Laboratori di servizi enogastronomici, settore Cucina” (B020) nella Scuola Secondaria di II grado di cui ai C.C.N.L. applicato al Comparto Scuola ratione temporis vigente, con contratto di lavoro a tempo determinato, con assegnazione, quale sede di servizio, presso l'Istituto Professionale Statale “Rainulfo Drengot” di Aversa;
- di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto nel profilo professionale di docente di cui ai CC.NN.LL. CP_1 applicati al Comparto Scuola ratione temporis vigenti, in virtù di successivi contratti di lavoro a tempo determinato aventi un termine finale inferiore al 30 giugno o al 31 agosto (c.d. “supplenze temporanee”), espletando le prestazioni proprie del profilo professionale di docente quali previste dalla contrattazione collettiva di settore ratione temporis vigente;
- che per i predetti periodi di servizio prestati in virtù di contratti di supplenza temporanea, il convenuto non ha mai corrisposto CP_1
a parte ricorrente la c.d. “retribuzione professionale docenti”, voce accessoria del trattamento retributivo riconosciuta dall'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del
15/03/2001 e ss.mm.ii. in favore di tutti i docenti a tempo determinato del convenuto;
- di CP_1
aver diffidato, invano, il in data 21.12.2022; - di aver pertanto agito per ottenere il CP_1
riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione della c.d. “retribuzione professionale docenti” prevista in favore di tutto il personale docente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, dall'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15/03/2001, e non solo in favore dei docenti i quali hanno prestato servizio in virtù di contratti di supplenza con termine o al 30 giugno o al 31 agosto. Ha quindi concluso chiedendo di:
“1) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'istante al pagamento da parte del convenuto
della somma di € 1.568,73 lordi o della diversa maggiore o minore somma che Codesto CP_1
Giudice riterrà di giustizia in quanto dovuta a titolo di retribuzione professionale docenti per il servizio a tempo determinato prestato alle dipendenze del convenuto in virtù di contratti CP_1
lavoro a tempo determinato aventi un termine inferiore al 30 giugno o al 31 agosto, o, in ogni caso, in quanto dovuta a titolo di integrazione del trattamento retributivo spettante per il predetto servizio, anche ai sensi degli art. 2099 c.c. e 36 Cost.;
2) CONDANNARE il convenuto a pagare a parte ricorrente, per i titoli sopra indicati, la CP_1 somma pari ad €1.568,73 lordi o la diversa maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla data di decorrenza delle singole poste attive del credito e fino al soddisfo;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato, che ne è creditore”.
Ritualmente citato in giudizio, il si è costituito tempestivamente, eccependo Controparte_1
la prescrizione delle somme pretese e chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata.
Riformulati i conteggi da parte della difesa del ricorrente, a seguito dell'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata, la causa, rinviata per la decisione, è decisa con la presente sentenza, a seguito di trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note di trattazione scritta depositate, ove parte ricorrente ha concluso chiedendo la condanna di parte resistente al pagamento in suo favore della minor somma di euro 1.109,55.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
L'art. 7 del CCNL 15.03.2001 del comparto scuola, in tema di “Retribuzione professionale docenti” ha introdotto la c.d. retribuzione professionale docenti “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” (primo comma), ed ha statuito che “La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999” (terzo comma).
L'art. 25 del CCNI del 31.09.1999 richiamato dal citato art. 7 limitava l'ambito dei destinatari del compenso accessorio ai soli docenti assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato utilizzati su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fin al termine delle attività scolastiche.
La Corte di Cassazione già con sentenza n. 20015 pubblicata il 27.7.2018 ha dichiarato illegittima e discriminatoria l'esclusione dei docenti impiegati per “supplenze brevi” dal compenso per l'RPD, in virtù del principio di parità di trattamento sancito dall'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra personale “fisso” e personale precario.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che ““2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999..."; 2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico
o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio"; 3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; […]8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla
Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla
L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del
CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
”(cfr. Cass. 20015/2018).
Anche la giurisprudenza di merito, in maniera pressoché unanime, si è pronunciata favorevolmente in ordine alla spettanza di cui è causa, atteso che non è dato riscontrare – per quanto qui di interesse – alcuna “ragione oggettiva” che giustifichi il mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti agli insegnanti titolari di supplenze temporanee, atteso che l'attività di docenza svolta da questi ultimi è certamente comparabile a quella prestata dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo o titolari di supplenze per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
Alla luce di tale costante giurisprudenza, di legittimità e di merito, la domanda del ricorrente va accolta, dovendosi quindi dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL del 15.03.2001, con conseguente condanna del resistente alla corresponsione in suo favore della detta CP_1
retribuzione, oltre accessori di legge.
In ordine alla eccezione sollevata dal ministero resistente, si osserva che il diritto vantato dal ricorrente sorge al momento della sussistenza del rapporto sottostante, vale a dire, nel caso di specie, al momento della stipula dei contratti di supplenza breve.
La Giurisprudenza di legittimità si è in tal senso espressa affermando che: “È noto
l'insegnamento giurisprudenziale costituzionale e di legittimità, consolidatosi alla stregua di
“diritto vivente”, secondo il quale la prescrizione dei diritti retributivi matura in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), nel lavoro pubblico ancorché contrattualizzato: sia nell'ipotesi di rapporto a tempo indeterminato, sia nell'ipotesi di reiterazione di rapporti a tempo determinato (tanto se legittimi: Cass. S.U. 16 gennaio 2003, n. 575; tanto se illegittimi: Cass. 28 maggio 2020, n. 10219, in motivazione sub p.to 36). E ciò sul presupposto della sua “stabilità” (individuata in “una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione”: Corte cost. 20 novembre 1969, n. 143, Considerato in diritto, p.to 1;
Cass. S.U. 12 aprile 1976, n. 1268 e succ.)” (Cassazione Sezioni Unite sentenza n.
36197/2023).
Pertanto, con riferimento all'eccezione di prescrizione del diritto tempestivamente proposta da parte resistente nella memoria di costituzione, rileva lo scrivente giudicante che dalla documentazione depositata in atti risulta che il ricorrente in data 21/12/2022 ha inviato a mezzo PEC al convenuto apposito atto di diffida al pagamento delle spettanze per cui è causa, atto interruttivo della CP_1
prescrizione, sicchè devono ritenersi prescritti solo i crediti retributivi maturati prima del 21/12/2017, ossia, avuto riguardo ai periodi di lavoro espletati da ricorrenti, e documentalmente provati, i crediti maturati dal 26/09/2017 al 20/12/2017. Deve altresì rilevarsi la correttezza della riformulazione dei conteggi operata dal ricorrente, riformulazione che non è stata contestata dal resistente , il quale non ha mai depositato note CP_1
di trattazione di udienza.
Va ad ogni modo osservato che gli stessi sono elaborati in applicazione dei criteri di computo della
RPD previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, ratione temporis vigenti, e con esclusivo e specifico riferimento ai soli periodi di servizio effettivamente prestato.
Va quindi condannato il alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di euro CP_1
1.109,55 per il servizio a tempo determinato prestato alle dipendenze del convenuto in virtù CP_1
di contratti lavoro a tempo determinato aventi un termine inferiore al 30 giugno o al 31 agosto, per il periodo che va dal 21.12.2017 al 12.6.2018 e dal 16.5.2021 al 10.6.2021, come da prospetto in atti.
Giova sul punto da ultimo osservare che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che
"con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive", aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...".
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio". Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai valori medi, avuto riguardo alla natura e valore della causa, secondo il decisum, nonché all'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL del 31.8-1999 per quanto esposto e per l'effetto condanna il resistente alla corresponsione in suo favore della somma di CP_1
€1.109,55, oltre interessi legali decorrenti dalle singole scadenze fino al saldo effettivo per il servizio a tempo determinato prestato alle dipendenze del convenuto in virtù di CP_1
contratti lavoro a tempo determinato aventi un termine inferiore al 30 giugno o al 31 agosto;
- condanna il alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in CP_1
€ 641,00 per compensi, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario spese generali al 15%, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Aversa, 04/12/2025. Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo