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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. IN LI RR Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. SE De IO Consigliere
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 650 dell'anno 2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MANTIA RI
Appellante
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. LI CP_1 C.F._2
TI NI CA
Appellata
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 19/5/2020, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 532/2020 resa il 3/2/2020 con cui il Tribunale di Palermo ha disatteso la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti di , contestando la decisione per diverse ragioni. CP_1
Quest'ultimo, costituendosi, ha contestato il gravame, chiedendo la conferma della sentenza, ovvero, in subordine, l'accoglimento delle pretese avversarie in misura ridotta rispetto a quanto richiesto.
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso: appellante: “conclude come in atto di appello e chiede che la causa venga posta in decisione.”; appellata “Voglia la Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, dire inammissibile, improcedibile, infondato o con altra utile statuizione rigettare e disattendere
l'appello avversario;
ovvero, in tutto subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di suo accoglimento, ricondurre le pretese avversarie a giusta misura;
con vittoria di spese e compensi”.
Indi, giusta ordinanza del 25 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, il gravame risulta fondato, per le seguenti sintetiche considerazioni.
In prime cure, aveva chiesto condannarsi al risarcimento dei Parte_1 CP_1
danni tutti - patrimoniali e non patrimoniali - sofferti a causa di sinistro verificatosi in prossimità del confine tra le rispettive abitazioni, segnatamente a causa della presenza di viti con punta a lama apposte su ringhiera ubicata tra i due immobili e sporgenti sul giardino di proprietà , sulle quali era rovinosamente caduto quest'ultimo. Pt_1
Il Tribunale, sulle contestazioni di e all'esito dell'istruzione, ha rigettato la pretesa, CP_1
imputando quanto occorso esclusivamente alla condotta dell'attore ex art. 1227 c.c.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 Ciò posto, la vicenda in fatto rientra nell'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c., norma che fonda la responsabilità del danno cagionato da cose a carico di chi le ha in custodia: trattasi di peculiare ipotesi di responsabilità extracontrattuale, in base alla quale il custode può liberarsi da responsabilità solo provando il caso fortuito. Segnatamente, la 'cosa' che viene in rilievo è la ringhiera esistente tra le due abitazioni, modificata da nei termini di cui infra. CP_1
Deve difatti prima evidenziare che infondata risulta l'eccezione sollevata dall'appellata, secondo la quale sarebbe inammissibile il richiamo effettuato per la prima volta nell'atto di appello dell'art. 2051 c.c., ex art. 345 c.p.c. che statuisce l'inammissibilità pronunciata d'ufficio delle domande nuove proposte con l'atto di appello. A tal proposito, merita di essere ricordata la costante giurisprudenza della Suprema Corte, per cui “in materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113 co. 1 c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti”
(Cassazione, sez. II, 8 maggio 2024, n.12534). La Suprema Corte ha, in tal senso, chiarito che non si ha domanda nuova – e dunque non opera la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. – se i fatti allegati sin dal primo grado consentono già di sussumere la vicenda sotto la disciplina dell'art. 2051 c.c., ancorché l'attore non abbia espressamente richiamato tale norma nella qualificazione giuridica iniziale. In tal caso, il mutamento del parametro normativo non comporta l'introduzione di nuovi elementi fattuali, ma rappresenta soltanto una diversa lettura giuridica del medesimo nucleo fattuale sostanziale posto a fondamento della domanda originaria (v. Cassazione civ., Sez. III, 5 agosto 2013, n. 18609).
Ebbene, nulla ostando all'applicazione della disciplina propria dell'art. 2051 c.c., ne deriva la fondatezza del gravame proposto.
Nel caso di specie, dalla ricostruzione dell'accaduto emersa in prime cure e non oggetto di contestazioni, era emerso che aveva fatto installare dei pannelli di CP_1
compensato sulla ringhiera di confine tra la sua proprietà e quella limitrofa dell'odierno
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 appellante, pannelli fissati attraverso viti con punta a lama, sporgenti oltre la ringhiera sulla proprietà di;
quest'ultimo, inciampando in prossimità del muretto di cemento Parte_1
apposto sul confine e rovinando addosso alle predette viti si era procurato un trauma all'arto superiore destro.
In una simile situazione, è che, quale soggetto che aveva il potere di CP_1
vigilanza e di controllo sulla cosa, deve essere individuata come “custode” e, pertanto, responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. La norma, infatti, fissa la responsabilità delle cose che ciascuno tiene in custodia, salvo che venga la data prova del caso fortuito, non pienamente fornita dall'odierna appellata, se non per quanto si dirà a breve, cioè l'individuazione di una causa esterna che, per imprevedibilità, eccezionalità ed inevitabilità sia del tutto estranea alla sfera di controllo del custode (v. Cass. 1° dicembre 2022, n. 36901).
Non solo, da un lato, la possibilità di inciampare vicino alla ringhiera camminando nel proprio fondo era circostanza tutt'altro che imprevedibile, dall'altro, la condotta di CP_1
appare altamente imprudente, gravando su quest'ultima – in quanto installatrice –
[...]
l'onere di mettere in sicurezza le viti sporgenti che fissavano i pannelli, oppure finanche di rimuoverli, ove il confinante – come si dirà in seguito – si fosse dimostrato non collaborativo.
Tanto premesso, deve anche essere considerata, ai fini della determinazione del risarcimento dovuto, l'operatività dell'art. 2056 c.c., norma che richiamando, fra gli altri,
l'art. 1227 c.c., impone di valutare un eventuale fatto colposo del danneggiato. Nello specifico, deve farsi riferimento al primo - e non al secondo - comma dell'art. 1227 c.c., nella misura in cui è questo che concerne il concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del cd. danno evento, disponendo che il risarcimento possa essere diminuito - ma non escluso - secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Ne consegue che, non essendo stata fornita dall'odierna appellata prova del fatto che il danno è dovuto a caso fortuito, ella deve ritenersi responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c.; tuttavia, la misura del risarcimento dovuto deve essere diminuita in ragione del concorso del fatto dell'odierno appellante nella causazione del danno.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 Infatti, dalle prove testimoniali raccolti nel primo grado di giudizio, in particolare quella resa da , la quale ha confermato che l' , una volta finita la posa dei Testimone_1 Pt_1
pannelli, a fronte della richiesta formulata dal figlio della , negò l'accesso alla sua CP_1
proprietà per la limatura della parte sporgente delle viti. Tale circostanza – valorizzata, peraltro, anche dalla ordinanza pronunciata nel procedimento cautelare definitosi tra le medesime parti – permette di ritenere che, come osservato dal giudice di prime cure, laddove l'odierno appellante avesse prestato per tempo assenso alla limatura della parte sporgente delle viti in modo quantomeno da attenuarne le potenzialità dannose avrebbe ridotto le possibilità del verificarsi dell'evento lesivo. Tale condotta dell'odierno appellante è idonea ad integrare la previsione di cui all'art. 1227 c.c., co.1, e, quindi, a determinare una riduzione del risarcimento dovuto;
ne deriva che il risarcimento deve essere ridotto della metà, gravando su il 50% della responsabilità di quanto avvenuto, ferma restando la restante quota Parte_1
di responsabilità in capo all'appellata ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
Venendo alla quantificazione del danno, sul punto vale richiamare quanto esplicitato dal consulente tecnico medico-legale nominato in prime cure, il quale, rispondendo con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto al quesito proposto, ha accertato che sono residuati “'esiti di ferita lacero-contusa all'avambraccio destro'”, precisando altresì che “l'immediatezza del ricorso alle cure e la certificazione proveniente da struttura pubblica attestano le modalità lesive e le lesioni riportate riferendole all'incidente del 08/07/2015 in Via Ginepro a Carini a seguito, della presenza nel muro di cinta della sua abitazione, di una vite che fuoriusciva dalla ringhiera di recinzione.”. Ha quindi valutato la durata della inabilità temporanea parziale in dieci giorni al 75% e un 3% relativamente al danno biologico permanente;
sulla base delle considerazioni sin qui esposte, le voci risarcitorie spettanti a possono essere compendiate come segue, applicando noti Persona_1
criteri tabellari giurisprudenziali (non vertendosi in ipotesi in cui possano trovare applicazione tabelle di legge):
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 21 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto danno biologico € 1.567,44
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10
Danno non patrimoniale risarcibile € 4.232,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 862,50
Totale generale: € 5.094,50
Da escludere, poi, la chiesta (in prime cure: agli atti del primo grado ha fatto riferimento l'appellante) in prime cure 'personalizzazione' del ristoro per il danno alla persona, atteso che considerando i limitati postumi residuati avrebbe dovuto essere oggetto quantomeno di puntuale allegazione: mentre nella conclusionale di primo grado, ad esempio, si leggono soltanto riferimenti generici (“anche in relazione alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva ed ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana, tenuto conto dell'iter ospedaliero, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento dello stato d'animo.”), senza alcun appiglio concreto alla specifica vicenda in esame.
Va a questo punto considerato che le somme liquidate sin qui per il danno alla persona, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, a un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione;
ciò in quanto nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Al fine di conteggiare interessi e rivalutazione monetaria, in adesione all'insegnamento espresso da Cass. 17.2.1995 n. 1712 (sempre confermato e di recente ribadito da Cass. civ. sez. III 29/02/2016 n. 3894 e da Cass. civ. sez. III, 16/06/2014 n. 13653), occorre devalutare la somma dalla data della liquidazione sino al dì del fatto per poi rivalutarla alla data della statuizione, computando sulla sorte anno per anno rivalutata gli interessi moratori al saggio legale
Effettuati i relativi calcoli, si ottiene l'ammontare di € 5.687,50 (€ 5.094,50 per capitale ed
€ 593,00 per interessi da ritardo); tale somma, in ragione dell'applicazione dell'art. 1227, co.
1, c.c., deve essere dimezzata, ottenendo così la cifra di € 2.843,75; al relativo pagamento – oltre interessi come per legge dalla data della presente statuizione sino al soddisfo – va conclusivamente condannata l'appellata, in riforma dell'impugnata statuizione.
Quanto alle spese di lite, in applicazione del canone della soccombenza, tanto quelle del primo quanto quelle del presente grado di giudizio devono essere poste a carico di CP_1
(disponendosi che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133
[...]
TU spese, stante l'ammissione di al patrocinio a spese dell'erario); ai fini della Pt_1
liquidazione delle stesse, il valore della controversia è determinato avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice e non a quella domandata.
P.Q.M.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede: accoglie l'appello proposto con atto di citazione del 18/5/2020 da avverso la Parte_1
sentenza n. 532/2020 resa il 3/2/2020 dal Tribunale di Palermo e in riforma di detta sentenza: condanna al pagamento in favore di di € 2.067,14, oltre CP_1 Parte_1
interessi come per legge dalla data della presente sentenza fino al completo soddisfo;
condanna alla rifusione, in favore di , delle spese CP_1 Parte_1
processuali sostenute per il primo grado del giudizio, liquidate in complessivi € 2.550,00, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate come da decreto del CP_1
Tribunale in atti.
Condanna alla rifusione, in favore di delle spese CP_1 Parte_1
processuali sostenute per il presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 2.140,00, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 27 novembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
SE De IO IN LI RR
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. IN LI RR Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. SE De IO Consigliere
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 650 dell'anno 2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MANTIA RI
Appellante
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. LI CP_1 C.F._2
TI NI CA
Appellata
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 19/5/2020, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 532/2020 resa il 3/2/2020 con cui il Tribunale di Palermo ha disatteso la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti di , contestando la decisione per diverse ragioni. CP_1
Quest'ultimo, costituendosi, ha contestato il gravame, chiedendo la conferma della sentenza, ovvero, in subordine, l'accoglimento delle pretese avversarie in misura ridotta rispetto a quanto richiesto.
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso: appellante: “conclude come in atto di appello e chiede che la causa venga posta in decisione.”; appellata “Voglia la Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, dire inammissibile, improcedibile, infondato o con altra utile statuizione rigettare e disattendere
l'appello avversario;
ovvero, in tutto subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di suo accoglimento, ricondurre le pretese avversarie a giusta misura;
con vittoria di spese e compensi”.
Indi, giusta ordinanza del 25 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, il gravame risulta fondato, per le seguenti sintetiche considerazioni.
In prime cure, aveva chiesto condannarsi al risarcimento dei Parte_1 CP_1
danni tutti - patrimoniali e non patrimoniali - sofferti a causa di sinistro verificatosi in prossimità del confine tra le rispettive abitazioni, segnatamente a causa della presenza di viti con punta a lama apposte su ringhiera ubicata tra i due immobili e sporgenti sul giardino di proprietà , sulle quali era rovinosamente caduto quest'ultimo. Pt_1
Il Tribunale, sulle contestazioni di e all'esito dell'istruzione, ha rigettato la pretesa, CP_1
imputando quanto occorso esclusivamente alla condotta dell'attore ex art. 1227 c.c.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 Ciò posto, la vicenda in fatto rientra nell'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c., norma che fonda la responsabilità del danno cagionato da cose a carico di chi le ha in custodia: trattasi di peculiare ipotesi di responsabilità extracontrattuale, in base alla quale il custode può liberarsi da responsabilità solo provando il caso fortuito. Segnatamente, la 'cosa' che viene in rilievo è la ringhiera esistente tra le due abitazioni, modificata da nei termini di cui infra. CP_1
Deve difatti prima evidenziare che infondata risulta l'eccezione sollevata dall'appellata, secondo la quale sarebbe inammissibile il richiamo effettuato per la prima volta nell'atto di appello dell'art. 2051 c.c., ex art. 345 c.p.c. che statuisce l'inammissibilità pronunciata d'ufficio delle domande nuove proposte con l'atto di appello. A tal proposito, merita di essere ricordata la costante giurisprudenza della Suprema Corte, per cui “in materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113 co. 1 c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti”
(Cassazione, sez. II, 8 maggio 2024, n.12534). La Suprema Corte ha, in tal senso, chiarito che non si ha domanda nuova – e dunque non opera la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. – se i fatti allegati sin dal primo grado consentono già di sussumere la vicenda sotto la disciplina dell'art. 2051 c.c., ancorché l'attore non abbia espressamente richiamato tale norma nella qualificazione giuridica iniziale. In tal caso, il mutamento del parametro normativo non comporta l'introduzione di nuovi elementi fattuali, ma rappresenta soltanto una diversa lettura giuridica del medesimo nucleo fattuale sostanziale posto a fondamento della domanda originaria (v. Cassazione civ., Sez. III, 5 agosto 2013, n. 18609).
Ebbene, nulla ostando all'applicazione della disciplina propria dell'art. 2051 c.c., ne deriva la fondatezza del gravame proposto.
Nel caso di specie, dalla ricostruzione dell'accaduto emersa in prime cure e non oggetto di contestazioni, era emerso che aveva fatto installare dei pannelli di CP_1
compensato sulla ringhiera di confine tra la sua proprietà e quella limitrofa dell'odierno
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 appellante, pannelli fissati attraverso viti con punta a lama, sporgenti oltre la ringhiera sulla proprietà di;
quest'ultimo, inciampando in prossimità del muretto di cemento Parte_1
apposto sul confine e rovinando addosso alle predette viti si era procurato un trauma all'arto superiore destro.
In una simile situazione, è che, quale soggetto che aveva il potere di CP_1
vigilanza e di controllo sulla cosa, deve essere individuata come “custode” e, pertanto, responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. La norma, infatti, fissa la responsabilità delle cose che ciascuno tiene in custodia, salvo che venga la data prova del caso fortuito, non pienamente fornita dall'odierna appellata, se non per quanto si dirà a breve, cioè l'individuazione di una causa esterna che, per imprevedibilità, eccezionalità ed inevitabilità sia del tutto estranea alla sfera di controllo del custode (v. Cass. 1° dicembre 2022, n. 36901).
Non solo, da un lato, la possibilità di inciampare vicino alla ringhiera camminando nel proprio fondo era circostanza tutt'altro che imprevedibile, dall'altro, la condotta di CP_1
appare altamente imprudente, gravando su quest'ultima – in quanto installatrice –
[...]
l'onere di mettere in sicurezza le viti sporgenti che fissavano i pannelli, oppure finanche di rimuoverli, ove il confinante – come si dirà in seguito – si fosse dimostrato non collaborativo.
Tanto premesso, deve anche essere considerata, ai fini della determinazione del risarcimento dovuto, l'operatività dell'art. 2056 c.c., norma che richiamando, fra gli altri,
l'art. 1227 c.c., impone di valutare un eventuale fatto colposo del danneggiato. Nello specifico, deve farsi riferimento al primo - e non al secondo - comma dell'art. 1227 c.c., nella misura in cui è questo che concerne il concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del cd. danno evento, disponendo che il risarcimento possa essere diminuito - ma non escluso - secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Ne consegue che, non essendo stata fornita dall'odierna appellata prova del fatto che il danno è dovuto a caso fortuito, ella deve ritenersi responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c.; tuttavia, la misura del risarcimento dovuto deve essere diminuita in ragione del concorso del fatto dell'odierno appellante nella causazione del danno.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 Infatti, dalle prove testimoniali raccolti nel primo grado di giudizio, in particolare quella resa da , la quale ha confermato che l' , una volta finita la posa dei Testimone_1 Pt_1
pannelli, a fronte della richiesta formulata dal figlio della , negò l'accesso alla sua CP_1
proprietà per la limatura della parte sporgente delle viti. Tale circostanza – valorizzata, peraltro, anche dalla ordinanza pronunciata nel procedimento cautelare definitosi tra le medesime parti – permette di ritenere che, come osservato dal giudice di prime cure, laddove l'odierno appellante avesse prestato per tempo assenso alla limatura della parte sporgente delle viti in modo quantomeno da attenuarne le potenzialità dannose avrebbe ridotto le possibilità del verificarsi dell'evento lesivo. Tale condotta dell'odierno appellante è idonea ad integrare la previsione di cui all'art. 1227 c.c., co.1, e, quindi, a determinare una riduzione del risarcimento dovuto;
ne deriva che il risarcimento deve essere ridotto della metà, gravando su il 50% della responsabilità di quanto avvenuto, ferma restando la restante quota Parte_1
di responsabilità in capo all'appellata ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
Venendo alla quantificazione del danno, sul punto vale richiamare quanto esplicitato dal consulente tecnico medico-legale nominato in prime cure, il quale, rispondendo con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto al quesito proposto, ha accertato che sono residuati “'esiti di ferita lacero-contusa all'avambraccio destro'”, precisando altresì che “l'immediatezza del ricorso alle cure e la certificazione proveniente da struttura pubblica attestano le modalità lesive e le lesioni riportate riferendole all'incidente del 08/07/2015 in Via Ginepro a Carini a seguito, della presenza nel muro di cinta della sua abitazione, di una vite che fuoriusciva dalla ringhiera di recinzione.”. Ha quindi valutato la durata della inabilità temporanea parziale in dieci giorni al 75% e un 3% relativamente al danno biologico permanente;
sulla base delle considerazioni sin qui esposte, le voci risarcitorie spettanti a possono essere compendiate come segue, applicando noti Persona_1
criteri tabellari giurisprudenziali (non vertendosi in ipotesi in cui possano trovare applicazione tabelle di legge):
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 21 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto danno biologico € 1.567,44
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10
Danno non patrimoniale risarcibile € 4.232,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 862,50
Totale generale: € 5.094,50
Da escludere, poi, la chiesta (in prime cure: agli atti del primo grado ha fatto riferimento l'appellante) in prime cure 'personalizzazione' del ristoro per il danno alla persona, atteso che considerando i limitati postumi residuati avrebbe dovuto essere oggetto quantomeno di puntuale allegazione: mentre nella conclusionale di primo grado, ad esempio, si leggono soltanto riferimenti generici (“anche in relazione alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva ed ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana, tenuto conto dell'iter ospedaliero, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento dello stato d'animo.”), senza alcun appiglio concreto alla specifica vicenda in esame.
Va a questo punto considerato che le somme liquidate sin qui per il danno alla persona, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, a un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione;
ciò in quanto nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Al fine di conteggiare interessi e rivalutazione monetaria, in adesione all'insegnamento espresso da Cass. 17.2.1995 n. 1712 (sempre confermato e di recente ribadito da Cass. civ. sez. III 29/02/2016 n. 3894 e da Cass. civ. sez. III, 16/06/2014 n. 13653), occorre devalutare la somma dalla data della liquidazione sino al dì del fatto per poi rivalutarla alla data della statuizione, computando sulla sorte anno per anno rivalutata gli interessi moratori al saggio legale
Effettuati i relativi calcoli, si ottiene l'ammontare di € 5.687,50 (€ 5.094,50 per capitale ed
€ 593,00 per interessi da ritardo); tale somma, in ragione dell'applicazione dell'art. 1227, co.
1, c.c., deve essere dimezzata, ottenendo così la cifra di € 2.843,75; al relativo pagamento – oltre interessi come per legge dalla data della presente statuizione sino al soddisfo – va conclusivamente condannata l'appellata, in riforma dell'impugnata statuizione.
Quanto alle spese di lite, in applicazione del canone della soccombenza, tanto quelle del primo quanto quelle del presente grado di giudizio devono essere poste a carico di CP_1
(disponendosi che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133
[...]
TU spese, stante l'ammissione di al patrocinio a spese dell'erario); ai fini della Pt_1
liquidazione delle stesse, il valore della controversia è determinato avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice e non a quella domandata.
P.Q.M.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede: accoglie l'appello proposto con atto di citazione del 18/5/2020 da avverso la Parte_1
sentenza n. 532/2020 resa il 3/2/2020 dal Tribunale di Palermo e in riforma di detta sentenza: condanna al pagamento in favore di di € 2.067,14, oltre CP_1 Parte_1
interessi come per legge dalla data della presente sentenza fino al completo soddisfo;
condanna alla rifusione, in favore di , delle spese CP_1 Parte_1
processuali sostenute per il primo grado del giudizio, liquidate in complessivi € 2.550,00, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate come da decreto del CP_1
Tribunale in atti.
Condanna alla rifusione, in favore di delle spese CP_1 Parte_1
processuali sostenute per il presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 2.140,00, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 27 novembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
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Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8