Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott.Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 68 /2023 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to SEMINO NICOLA presso il cui studio è elett. Parte_1 dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e difesa dall'avv.to DE LIMA SOUZA GIANLUCA presso il cui studio Controparte_1
è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
“Voglia la Corte d'Appello, accertata la legittimità e tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo ,per i motivi espressi in atto di appello, riformare integralmente la sentenza impugnata, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto prescritto il diritto di credito ivi riportato.
In subordine, voglia accertare la illegittimità di tutti gli interessi di mora richiesti e l'usurarietà originaria del contratto dichiarando pertanto non dovuto alcun interesse.
Con vittoria delle spese del presente giudizio e di quello di primo grado”
PARTE APPELLATA
“Dichiarare inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. l'appello proposto e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig. Parte_1
avverso la sentenza n. 1607/2022 pronunciata dal Tribunale di Genova e pubblicata in data
[...]
22.06.2022;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale del proposto appello, condannare l'appellante sig. al pagamento del diverso importo che dovesse essere accertato Pt_1 in corso di giudizio come dovuto, oltre interessi successivi;
1
Fatto e diritto
Con atto di appello ritualmente notificato impugnava la sentenza nr. Parte_1
1607/2022 del Tribunale di Genova con cui veniva dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2477/2020 emesso dal Tribunale di Genova il 12/10/2020. Tale declaratoria, assorbente di tutte le altre questioni sollevate, ha comportato la conferma del suddetto decreto ingiuntivo.
Con l'atto di citazione in opposizione deduceva: Parte_1
- che in data 27/3/2006, aveva stipulato con Santander NT AN un contratto di finanziamento per l'acquisto di beni e servizi per un importo complessivo pari a 5.537,25 euro, da restituire in 60 rate mensili del valore di 122,00 euro ciascuna.
- che il creditore gli aveva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 15.301, 01
(cfr. pag. 2 DI) euro comprensiva del campitale residuo (4.895,78 euro), degli interessi corrispettivi (1.322,06 euro) e interessi moratori (9.079,01 euro), fino alla data del 15/8/2020;
- che il predetto credito era prescritto;
-l'applicazione da parte del creditore di interessi usurari e la mancata previsione nel contratto del tasso di mora, applicato invece nella misura del 15,51 %;
- che il tasso soglia indicato dalla Banca di Italia per le operazioni di cui è causa era del 14.75%;
Parte opposta si costituiva eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità dell'azione, in quanto l'atto di citazione in opposizione era stato notificato oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c.
Nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione infondata in fatto e in diritto.
Il Tribunale di Genova emetteva la sentenza, rigettando l'opposizione e confermando il decreto ingiuntivo.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello deducendo Parte_1
l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Si costituiva la parte appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto immotivata in fatto e in diritto;
eccepiva in via preliminare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 342 c.p.c. .
All'udienza dell'11.09.2024 la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Le parti depositavano tempestivamente le note conclusive.
1. sull'eccezione ex art. 342 c.p.c.
I motivi sono ammissibili ex art. 342 c.p.c. in quanto sufficientemente articolati, come in seguito esposto nell'esame degli stessi. Inoltre gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
2. sui motivi di appello principale
I motivi attengono alla sussistenza dei presupposti per la proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c..
2 I motivi sono infondati e devono essere respinti.
E' pacifico che la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. e che il deposito presso la Casa Comunale è avvenuto in data 16.11.2020 con spedizione della raccomandata in pari data. L'avviso del deposito presso la Comunale è stato ritirato in data CP_2
18.11.2020 ( circostanza documentata e non contestata).
Rilevato:
- che secondo costante insegnamento della Corte di Cassazione, successivo all'intervento della
Corte Costituzionale (Corte cost. 220/2016) la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario dal momento del ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi dieci giorni dalla sua spedizione (Cass. 5556/2019; Cass. 19772/2015);
- che quindi nel caso in esame essa si è perfezionata in data 18.11.2020 al momento del ritiro della raccomandata di avviso di deposito da parte del delegato dell'opponente, mentre l'atto di citazione in opposizione è stato notificato il 28.01.2021, oltre il termine previsto scadente il 28.12.2020;
- che “Ai fini della proponibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 cod. proc. civ. all'intimato spetta l'onere probatorio di dimostrare in giudizio di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto, per irregolarità della relativa notifica oppure per caso fortuito o per forza maggiore e, comunque, di dimostrare il mancato decorso dei dieci giorni dal primo atto di esecuzione (Sez. 1, Sentenza n. 8551 del 28/05/2003);
- che l'opponente deduce l'esistenza delle condizioni sopra indicate costituite “dall'isolamento
Covid” subito dal 19.11.20 al 20.12.20.
Ritenuto:
- che non sia provato nel caso in esame la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore, nonostante l'emergenza sanitaria in corso all'epoca dei fatti, perché la parte opponente ha avuto comunque conoscenza per il tramite del suo delegato del decreto ingiuntivo e non ha provato, né dedotto di provare, la gravità dell'infermità che lo aveva colpito tanto da non potere conferire un mandato difensivo;
- che peraltro non ha neppure provato le predette condizioni nel periodo successivo all'infermità, non potendosi tali considerare le “festività natalizie”;
- che non può applicarsi alla fattispecie in esame l'insegnamento di cui alla pronuncia della
Suprema Corte secondo cui “Deve ritenersi ammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all'art. 650 c.p.c., allorquando - per causa riconducibile ad un evento oggettivo e non prevedibile, successivo all'emissione del decreto monitorio, integrante un caso fortuito (nella specie, l'invio, per un mero disguido della cancelleria, del fascicolo monitorio ad un altro ufficio prima della scadenza del termine previsto dall'art. 641, comma 1, c.p.c., con la sua successiva restituzione oltre detto termine), secondo la portata assunta dalla citata norma a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 1976 - l'ingiunto non abbia potuto avere conoscenza, senza sua colpa, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio (posti a fondamento del ricorso ex art. 633 c.p.c. e da restare depositati in cancelleria, unitamente all'originale del ricorso e dell'emesso decreto), così rimanendo impedita l'esercitabilità del suo pieno ed effettivo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, ai fini della proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo” ( Cass. Sentenza n. 4448 del 20/02/2020), in quanto
3 l'opponente non ha dedotto, né provato, di avere conferito mandato al difensore prima dello spirare del termine per l'opposizione.
3. sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e precisamente: valore causa
1.Studio controversia: € 1.134,00=
2. Fase introduttiva : € 921,00=
3. Fase trattazione: € 1.843,00=
4. Fase decisionale: € 1.911,00=totale per compensi avvocato:€ 3.966,00=
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara tenuto e condanna alla rifusione delle spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio sostenute da che liquida in € 3.966,00= per Controparte_1 compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 29/01/2025
Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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