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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 15594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15594 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25278/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25278/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 STRAMAGLIA ANNA MARIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. STRAMAGLIA ANNA MARIA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI PIETRO Controparte_1 C.F._2 UGO, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 63 98050 ROMApresso il difensore avv. DI PIETRO UGO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, rappresentato dal tutore avv. Parte_1 Sara Ancidei, sulla premessa di essere proprietario dell'immobile sito in Roma, Via Sorelle Marchisio n. 31, interno 5, Pal. C, dove, a seguito della separazione dei genitori, aveva vissuto con la madre
, che dal giugno del 2018 l'attore era ricoverato presso una struttura residenziale Controparte_1 assistita e che nell'immobile era rimasta a vivere la madre, attuale convenuta, senza corrispondere alcunché, tanto premesso, conveniva in giudizio , per ivi sentire accertare che Controparte_1 quest'ultima occupava sine titulo l'immobile sito in Roma, Via Sorelle Marchisio n. 31, interno 5, Pal. C e, per l'effetto, sentirla condannare al rilascio dell'immobile ed al pagamento dell'indennità di occupazione in misura non inferiore ad euro 1.200,00 mensili dal mese di giugno 2018 e fino all'effettivo rilascio, scomputando il periodo di quattro mesi nel 2020 durante il lock down, oltre accessori e spese.
pagina 1 di 4 si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle avverse domande, Controparte_1 rilevando che l'occupazione non era sine titulo, posto che per lunghi periodi aveva vissuto con il figlio nell'appartamento in esame. In subordine chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della controparte alla restituzione della somma di euro 165.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e fino all'effettivo soddisfo, dalla convenuta anticipata a vario titolo per il pagamento dei ratei di mutuo per l'acquisto dell'abitazione, per le spese di ristrutturazione, di arredamento e di condominio, con vittoria di spese di lite.
La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti. Concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., la causa era trattenuta in decisione.
^^^^^^^
La domanda di condanna al rilascio dell'immobile è fondata e va accolta.
La proprietà dell'appartamento in capo all'attore, oltre che non contestata, è comprovata dall'atto di compravendita del 10.4.2003.
L'occupazione da parte della convenuta parimenti costituisce fatto pacifico.
Trattandosi pacificamente di casa familiare nella quale vivevano le parti prima del ricovero dell'attore in una struttura residenziale assistita e nella quale, successivamente a tale evento, il Parte_1 trascorreva i week end e le vacanze, non importa per quale durata, deve ritenersi che fino alla data della prima richiesta di rilascio l'occupazione da parte della convenuta trovasse fondamento nei rapporti di solidarietà familiare, i quali sono sopravvissuti anche successivamente al ricovero residenziale dell'attore e fin tanto che non è sopraggiunta una richiesta restitutoria.
La documentazione depositata evidenzia che solo con raccomandata del 28.5.2022, ricevuta nel giugno del 2022, è stata per la prima volta formulata dall'attore la richiesta di rilascio dell'immobile, con la conseguenza che solo da tale data l'occupazione può effettivamente ritenersi priva di titolo giustificativo. Non rilevano in senso contrario le argomentazoni della convenuta in ordine alla opportunità di una sua protratta permanenza nell'ottica degli interessi superiori del figlio, trattandosi di valutazione rimessa al giudice tutelare, che si è già espresso nel senso della necessità del rilascio.
In conclusione, deve darsi atto che occupa senza titolo alcuno l'immobile descritto Controparte_1 in premessa e, per l'effetto, la convenuta deve essere condannata all'immediato rilascio dell'immobile stesso, libero da persone e cose.
Accoglibile e fondata risulta, altresì, la domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene. Ed, infatti, nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645). Il diritto al risarcimento, dunque, nasce con l'occupazione senza titolo o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione) ed il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva. In ordine al quantum, proprio le S.U. richiamate hanno chiarito che, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
pagina 2 di 4 Nella specie può ritenersi congrua la misura di euro 892,50 mensili, calcolata avuto riguardo alla superficie catastale dell'immobile di mq 75 che risulta dalla visura depositata dalla stessa convenuta ed alla media del valore del canone a metro quadro pari ad euro 11,9 risultante dai valori OMI per il primo semestre 2023 per le abitazioni di tipo civile site nella medesima microzona.
Consegue che a far data dal giugno del 2022 al novembre del 2024, epoca di precisazione della domanda effettuata con la memoria depositata il 6.11.2024, è maturato per 30 mensilità l'importo complessivo di euro 26775,00, che la convenuta deve essere condannata a pagare, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
La domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta va accolta con riferimento alla richiesta restitutoria avente ad oggetto le rate di mutuo corrisposte e che alla luce della documentazione in atti ammontano a complessive euro 11623,50.
Non meritano pregio in senso contrario le eccezioni della parte attrice, quali spiegate nella prima memorie ex art. 171 ter c.p.c.: la circostanza che il mutuo sia stato corrisposto da conto corrente cointestato con ovvero risulti per la somma di euro 1103,00 proveniente da conto Parte_2 corrente non indicato non preclude in alcun modo alla convenuta di chiedere la restituzione del tutto, tale facoltà essendo riconosciuta dall'art. 1292 c.c. per le obbligazioni solidali dal lato attivo.
Nel resto la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Con riferimento alle spese straordinarie per l'immobile, deve darsi atto che si tratta di spese non autorizzate dal giudice tutelare e per le quali, vieppiù, difetta la prova che siano state pagate con denaro proveniente dal conto della parte convenuta, circostanza rilevante laddove si consideri che dal 7.11.2006 al 13.10.2020 la ha svolto l'ufficio di tutore del figlio e, dunque, disponeva del CP_1 denaro di quest'ultimo. A tanto si aggiunga che difetta la prova dei pagamenti, fatta eccezione per gli assegni depositati che, tuttavia, non recano l'indicazione della data della loro emissione ovvero, per alcuni, non risulta leggibile il nominativo del beneficiario ovvero, alcuni, si riferiscono ad ordinativi intestati alla convenuta presso altro immobile.
Nulla è dovuto nemmeno per oneri condominiali non corrisposti, posto che gli oneri per la gestione ordinaria fanno capo a chi utilizza l'immobile e, dunque, alla convenuta, mentre quelli straordinari all'effettivo proprietario e, tuttavia, in relazione a questi ultimi la parte convenuta non ha indicato specificamente quale fosse il loro ammontare.
Nemmeno possono essere rimborsati gli esborsi per indumenti ovvero per spese personali del Biancifiori, dovendo presumersi che essi, per la modesta entità di spesa di volta in volta sostenuta, rientrino tra gli atti di mera liberalità.
In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, dunque, la parte attrice deve essere condannata alla restituzione, in favore della convenuta, della somma di euro 11623,50, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
La reciproca soccombenza delle parti impone la totale compensazione tra le medesime delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara che dal giugno del 2020 occupa senza titolo alcuno l'immobile sito Controparte_1 in Roma, Via Sorelle Marchisio n. 31, interno 5, Pal. C e, per l'effetto, condanna la convenuta al rilascio immediato dell'immobile stesso libero da persone e/o cose in favore della parte pagina 3 di 4 attrice;
2. Condanna al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, che liquida in Controparte_1 euro 26775,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della decisione al soddisfo;
3. Accoglie, nei limiti di cui in motivazione e con rigetto nel resto, la domanda riconvenzionale spiegata da e, per l'effetto, condanna la parte attrice alla restituzione della Controparte_1 somma di euro 11623,50, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 7 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25278/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 STRAMAGLIA ANNA MARIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. STRAMAGLIA ANNA MARIA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI PIETRO Controparte_1 C.F._2 UGO, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 63 98050 ROMApresso il difensore avv. DI PIETRO UGO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, rappresentato dal tutore avv. Parte_1 Sara Ancidei, sulla premessa di essere proprietario dell'immobile sito in Roma, Via Sorelle Marchisio n. 31, interno 5, Pal. C, dove, a seguito della separazione dei genitori, aveva vissuto con la madre
, che dal giugno del 2018 l'attore era ricoverato presso una struttura residenziale Controparte_1 assistita e che nell'immobile era rimasta a vivere la madre, attuale convenuta, senza corrispondere alcunché, tanto premesso, conveniva in giudizio , per ivi sentire accertare che Controparte_1 quest'ultima occupava sine titulo l'immobile sito in Roma, Via Sorelle Marchisio n. 31, interno 5, Pal. C e, per l'effetto, sentirla condannare al rilascio dell'immobile ed al pagamento dell'indennità di occupazione in misura non inferiore ad euro 1.200,00 mensili dal mese di giugno 2018 e fino all'effettivo rilascio, scomputando il periodo di quattro mesi nel 2020 durante il lock down, oltre accessori e spese.
pagina 1 di 4 si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle avverse domande, Controparte_1 rilevando che l'occupazione non era sine titulo, posto che per lunghi periodi aveva vissuto con il figlio nell'appartamento in esame. In subordine chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della controparte alla restituzione della somma di euro 165.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e fino all'effettivo soddisfo, dalla convenuta anticipata a vario titolo per il pagamento dei ratei di mutuo per l'acquisto dell'abitazione, per le spese di ristrutturazione, di arredamento e di condominio, con vittoria di spese di lite.
La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti. Concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., la causa era trattenuta in decisione.
^^^^^^^
La domanda di condanna al rilascio dell'immobile è fondata e va accolta.
La proprietà dell'appartamento in capo all'attore, oltre che non contestata, è comprovata dall'atto di compravendita del 10.4.2003.
L'occupazione da parte della convenuta parimenti costituisce fatto pacifico.
Trattandosi pacificamente di casa familiare nella quale vivevano le parti prima del ricovero dell'attore in una struttura residenziale assistita e nella quale, successivamente a tale evento, il Parte_1 trascorreva i week end e le vacanze, non importa per quale durata, deve ritenersi che fino alla data della prima richiesta di rilascio l'occupazione da parte della convenuta trovasse fondamento nei rapporti di solidarietà familiare, i quali sono sopravvissuti anche successivamente al ricovero residenziale dell'attore e fin tanto che non è sopraggiunta una richiesta restitutoria.
La documentazione depositata evidenzia che solo con raccomandata del 28.5.2022, ricevuta nel giugno del 2022, è stata per la prima volta formulata dall'attore la richiesta di rilascio dell'immobile, con la conseguenza che solo da tale data l'occupazione può effettivamente ritenersi priva di titolo giustificativo. Non rilevano in senso contrario le argomentazoni della convenuta in ordine alla opportunità di una sua protratta permanenza nell'ottica degli interessi superiori del figlio, trattandosi di valutazione rimessa al giudice tutelare, che si è già espresso nel senso della necessità del rilascio.
In conclusione, deve darsi atto che occupa senza titolo alcuno l'immobile descritto Controparte_1 in premessa e, per l'effetto, la convenuta deve essere condannata all'immediato rilascio dell'immobile stesso, libero da persone e cose.
Accoglibile e fondata risulta, altresì, la domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene. Ed, infatti, nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645). Il diritto al risarcimento, dunque, nasce con l'occupazione senza titolo o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione) ed il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva. In ordine al quantum, proprio le S.U. richiamate hanno chiarito che, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
pagina 2 di 4 Nella specie può ritenersi congrua la misura di euro 892,50 mensili, calcolata avuto riguardo alla superficie catastale dell'immobile di mq 75 che risulta dalla visura depositata dalla stessa convenuta ed alla media del valore del canone a metro quadro pari ad euro 11,9 risultante dai valori OMI per il primo semestre 2023 per le abitazioni di tipo civile site nella medesima microzona.
Consegue che a far data dal giugno del 2022 al novembre del 2024, epoca di precisazione della domanda effettuata con la memoria depositata il 6.11.2024, è maturato per 30 mensilità l'importo complessivo di euro 26775,00, che la convenuta deve essere condannata a pagare, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
La domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta va accolta con riferimento alla richiesta restitutoria avente ad oggetto le rate di mutuo corrisposte e che alla luce della documentazione in atti ammontano a complessive euro 11623,50.
Non meritano pregio in senso contrario le eccezioni della parte attrice, quali spiegate nella prima memorie ex art. 171 ter c.p.c.: la circostanza che il mutuo sia stato corrisposto da conto corrente cointestato con ovvero risulti per la somma di euro 1103,00 proveniente da conto Parte_2 corrente non indicato non preclude in alcun modo alla convenuta di chiedere la restituzione del tutto, tale facoltà essendo riconosciuta dall'art. 1292 c.c. per le obbligazioni solidali dal lato attivo.
Nel resto la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Con riferimento alle spese straordinarie per l'immobile, deve darsi atto che si tratta di spese non autorizzate dal giudice tutelare e per le quali, vieppiù, difetta la prova che siano state pagate con denaro proveniente dal conto della parte convenuta, circostanza rilevante laddove si consideri che dal 7.11.2006 al 13.10.2020 la ha svolto l'ufficio di tutore del figlio e, dunque, disponeva del CP_1 denaro di quest'ultimo. A tanto si aggiunga che difetta la prova dei pagamenti, fatta eccezione per gli assegni depositati che, tuttavia, non recano l'indicazione della data della loro emissione ovvero, per alcuni, non risulta leggibile il nominativo del beneficiario ovvero, alcuni, si riferiscono ad ordinativi intestati alla convenuta presso altro immobile.
Nulla è dovuto nemmeno per oneri condominiali non corrisposti, posto che gli oneri per la gestione ordinaria fanno capo a chi utilizza l'immobile e, dunque, alla convenuta, mentre quelli straordinari all'effettivo proprietario e, tuttavia, in relazione a questi ultimi la parte convenuta non ha indicato specificamente quale fosse il loro ammontare.
Nemmeno possono essere rimborsati gli esborsi per indumenti ovvero per spese personali del Biancifiori, dovendo presumersi che essi, per la modesta entità di spesa di volta in volta sostenuta, rientrino tra gli atti di mera liberalità.
In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, dunque, la parte attrice deve essere condannata alla restituzione, in favore della convenuta, della somma di euro 11623,50, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
La reciproca soccombenza delle parti impone la totale compensazione tra le medesime delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara che dal giugno del 2020 occupa senza titolo alcuno l'immobile sito Controparte_1 in Roma, Via Sorelle Marchisio n. 31, interno 5, Pal. C e, per l'effetto, condanna la convenuta al rilascio immediato dell'immobile stesso libero da persone e/o cose in favore della parte pagina 3 di 4 attrice;
2. Condanna al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, che liquida in Controparte_1 euro 26775,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della decisione al soddisfo;
3. Accoglie, nei limiti di cui in motivazione e con rigetto nel resto, la domanda riconvenzionale spiegata da e, per l'effetto, condanna la parte attrice alla restituzione della Controparte_1 somma di euro 11623,50, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 7 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 4 di 4