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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/10/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Catania
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 787/2024 R.G. promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Francesco Panebianco.
APPELLANTE nei confronti di:
, (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Anna Sciuto.
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 2996/2018 emesso dal Tribunale di Catania in favore dell'ex coniuge CP_1
.
[...]
Con il predetto decreto veniva intimato alla il pagamento della somma di € 37.453,72, a Pt_1 titolo di quota parte - pari al cinquanta percento - delle rate corrisposte in adempimento del contratto di mutuo fondiario stipulato dai due coniugi, in data 22 novembre 2006, con il “Banco di Sicilia s.p.a.”, per l'acquisto di un immobile cointestato.
Si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza della proposta opposizione e Controparte_1 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1 Il Tribunale di Catania con sentenza n. 2291/2024, pubblicata in data 10 maggio 2024, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla sig.ra così statuiva: Pt_1
“ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 2996/2018;
CONDANNA al pagamento della somma di euro 18.268,05 in favore di Parte_1
, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dalla data Controparte_1 della proposizione della domanda monitoria;
RIGETTA le ulteriori domande;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali che liquida in euro Parte_1
3.213,70, somma da versare in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 115/2002”.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello per i motivi di cui si dirà nel Parte_1 prosieguo.
Con rituale atto di costituzione ha resistito all'impugnazione chiedendo, in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità, ex art. 348 bis c.p.c., dell'appello e nel merito il rigetto, perché infondato in fatto e in diritto.
All'udienza del 30 settembre 2025, a seguito di discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva il Collegio che non ricorrono i presupposti per l'applicazione del filtro preventivo per le impugnazioni palesemente infondate, costituito dal combinato disposto degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., in virtù dell'articolata indicazione, nell'atto di appello, sia delle questioni controverse tra le parti e dei contestati punti di decisione contenuti nell'impugnata sentenza, sia di adeguate argomentazioni di critica e di confutazione della ratio decidendi seguita dal giudice di prime cure.
Con il primo articolato motivo di appello, l'appellante censura la decisione del primo giudice nella parte in cui ha rigettato la domanda di compensazione, ai sensi dell'art. 1241 c.c. e ss., tra il credito vantato dal e i controcrediti che la stessa assume di vantare nei confronti di quest'ultimo. CP_1
In particolare, l'appellante ribadisce che, a seguito della separazione (risalente al maggio 2011), il ha continuato a godere in via esclusiva della casa coniugale, di proprietà comune, CP_1 costringendo la stessa a reperire e locare un diverso immobile ove trasferirsi con le figlie, sostenendo - secondo quanto documentato mediante produzione dei contratti di locazione - una spesa complessiva pari a € 30.020,00.
2 Sulla scorta di tali argomentazioni l'appellante ritiene che le spese da lei sostenute a titolo di canoni di locazione debbano essere imputate all'ex coniuge.
Inoltre, evidenziato che nell'immobile oggetto di causa ha abitato anche la compagna del CP_1
l'appellante ritiene di avere diritto a un ulteriore ristoro economico, quantificato in € 11.850,00, corrispondente alla metà di un equo canone mensile, stimato in € 150,00, per la durata dell'occupazione del bene da parte della terza persona.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, l'appellante chiede che venga accertato il proprio credito - composto dalle voci sopra indicate (€ 30.020,00 ed € 11.850,00) - nei confronti dell'appellato, con conseguente dichiarazione di compensazione legale, ai sensi dell'art. 1241 c.c., tra tale credito e il corrispettivo controcredito di cui risulta titolare Controparte_1
Il motivo in esame è infondato.
L'appellante invoca l'istituto della compensazione al fine di ottenere l'accertamento dell'estinzione del debito maturato nei confronti del - la cui esistenza è pacifica, non essendo stata oggetto di CP_1 contestazione nel presente giudizio di appello - in virtù di un asserito controcredito che la stessa deduce di vantare nei propri confronti.
Sul punto è opportuno chiarire che, affinché possa operare l'istituito della compensazione, quale strumento di estinzione di un'obbligazione, devono ricorrere alcuni precisi requisiti, indicati accuratamente dal legislatore, quali la liquidità - che include il requisito della certezza (come precisato dalla Corte di Cass. S.U. n. 23225/2016) – e l'esigibilità del credito (art. 1243 c.c.).
Nel caso in esame, non risulta soddisfatto il requisito – imprescindibile – della certezza del credito, atteso che parte appellante si è limitata a dedurne l'esistenza, senza tuttavia fornire idonea prova in merito alla causa o al titolo giustificativo dell'obbligazione vantata.
In particolare, non risulta chiarito sulla base di quale titolo la avanzi nei confronti Pt_1 dell'odierno appellato la richiesta di pagamento dei canoni di locazione da lei sostenuti nel periodo successivo alla loro separazione.
Un obbligo di tale natura, infatti, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non trova fondamento nel provvedimento di separazione prodotto in atti, il quale nulla dispone in merito ai reciproci rapporti economici intercorrenti tra i due ex coniugi.
Inoltre, non possono assumere rilievo, ai fini della fondatezza della suddetta pretesa, neanche i contratti di locazione prodotti in atti dalla rispetto ai quali il è rimasto del tutto estraneo. Pt_1 CP_1
Parimenti sprovvista di prova è rimasta l'ulteriore pretesa creditoria avanzata dall'appellante, avente ad oggetto il pagamento di € 11.850,00 a titolo di presunto canone di locazione per l'utilizzo del bene di sua proprietà da parte della compagna del CP_1
3 Anche in tale circostanza, l'appellante non ha assolto l'onere su di lei gravante, consistente nel provare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda, essendosi limitata a dedurre che il già dal 2012, conviveva nell'immobile oggetto di causa con la nuova compagna, senza però CP_1 fornire alcun elemento probatorio a supporto della propria tesi, oltretutto contestata da controparte.
Da quanto sopra ne consegue, pertanto, che non vi è prova dell'esistenza dei dedotti crediti vantati dalla nei confronti dell'ex coniuge, ragione per la quale non può trovare accoglimento la domanda Pt_1 di compensazione dalla stessa avanzata.
L'esito del presente giudizio non potrebbe mutare neppure ove si attribuisse rilievo al generico riferimento, contenuto nell'atto di appello, al preteso diritto dell'appellante a conseguire un'indennità per l'asserito uso esclusivo del bene comune da parte di un solo comproprietario.
E invero, premessa l'impossibilità di qualificare tale doglianza quale autonomo motivo di impugnazione, per carenza dei requisiti di chiarezza e specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., si tratterebbe, in ogni caso, di un motivo infondato nel merito. Sul punto, infatti, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 10264/2023) secondo cui, in caso di separazione dei coniugi, l'indennità di occupazione della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale non va corrisposta dalla data della separazione, ma da quella in cui il coniuge non occupante manifesti all'altro la richiesta di uso turnario o comunque la volontà di godimento dell'immobile, circostanza non provata, né meramente dedotta, nel caso di specie.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante contesta la statuizione della sentenza di primo grado relativa alla regolamentazione delle spese processuali, chiedendone l'integrale compensazione in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione proposta.
Il motivo è parzialmente fondato nei termini che seguono.
Invero, considerata la significativa riduzione della somma originariamente richiesta dal in CP_1 seguito all'opposizione promossa dalla appare equo e proporzionato disporre, ai sensi Pt_1 dell'art. 92 comma 2 c.p.c., una compensazione parziale delle spese di lite del primo grado del giudizio nella misura di 1/3, con conseguente condanna della originaria opponente (odierna appellante) alla rifusione dei restanti 2/3 delle spese di lite sostenute da controparte, che saranno liquidate come da dispositivo, nel medesimo importo già determinato dal Tribunale (€ 3.213,70).
In via istruttoria, l'appellante ripropone, seppur in maniera alquanto generica, le istanze proposte in primo grado, ma non accolte.
Anche in tale sede le suddette istanze non possono trovare accoglimento in quanto inammissibili.
Con riferimento all'istanza di ammissione delle prove testimoniali si osserva, infatti, che la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie (come avvenuto nel caso in
4 esame) ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello (cfr. Cass. 5741/2019).
Nel caso di specie la difesa della sig.ra non ha reiterato la suddetta istanza, come si evince Pt_1 dalle note di trattazione scritta dalla stessa depositate in sostituzione della prima udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 2 maggio 2022, né lo ha fatto all'ultima udienza del
23.10.2023 (non è neppure comparsa), all'esito della quale la causa è stata posta in decisione.
Anche l'istanza di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, reiterata dall'appellante, va rigettata in quanto meramente esplorativa e generica, oltre che irrilevante ai fini della presente controversia, essendo diretta ad accertare e quantificare l'importo del credito non provato giudizialmente.
Per tutte le superiori considerazioni, la sentenza impugnata merita di essere confermata, ad eccezione del capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite.
Non ricorrono le condizioni per la condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 cpc come richiesto dalla difesa dell'appellato. La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. La temerarietà della lite esige sul piano soggettivo la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 73/2003; Cass. n.
9060/2003; Cass. n. 13071/2003; Cass. n. 3993/2011) e la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass.
19/04/2016 n. 7726; Cass. 22/02/2016 n. 3376; Cass. 30/10/2015, n. 22289; Cass. 11/02/2014, n. 3003;
Cass. n. 15629/2010).
In difetto di tali presupposti - che non ricorrono nella specie - la domanda va disattesa.
In ragione del parziale accoglimento dell'appello, seppure in relazione alle spese di lite, e dei motivi della decisione, anche le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la parziale soccombenza - nella misura di 2/3, con compensazione di 1/3 - e si liquidano come in dispositivo, in considerazione del dichiarato valore della presente controversia (€ 18.268,05) e dell'effettiva attività svolta dai difensori delle parti, applicando i parametri medi di cui alle tabelle allegate al D.M. Giustizia
5 n. 147/2022, che appaiono adeguati in ragione della natura della controversia e dell'espletata attività difensiva, e quelli minimi per la sola fase di trattazione, in mancanza di attività a contenuto istruttorio.
Va disposta la distrazione delle spese del giudizio di appello in favore dell'Avv. Anna Sciuto che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
, nei confronti di avverso la sentenza n. 2291/2024, pubblicata il 10 Parte_1 Controparte_1 maggio 2024 dal Tribunale di Catania, nel giudizio iscritto al n. 11161/2018 R.G., condanna
[...]
alla rifusione in favore di delle spese di lite del giudizio di primo Parte_1 Controparte_1 grado nella misura di 2/3, come già liquidate dal primo giudice per l'intero in complessivi euro
3.213,70 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali (15%), da versare in favore dello Stato, stante l'originaria ammissione di al patrocinio a spese dello Stato, compensando tra le parti Controparte_1 la restante quota di 1/3.
Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Condanna al pagamento in favore di di 2/3 delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente grado che liquida, per l'intero, in complessivi euro 4.888,00 di cui euro
1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisoria oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, nella percentuale del 15% del compenso totale per la prestazione, compensando tra le parti la restante quota di 1/3, e disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Anna Sciuto che ne ha fatto espressa richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
Così deciso in Catania il 9.10.2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Catania
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 787/2024 R.G. promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Francesco Panebianco.
APPELLANTE nei confronti di:
, (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Anna Sciuto.
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 2996/2018 emesso dal Tribunale di Catania in favore dell'ex coniuge CP_1
.
[...]
Con il predetto decreto veniva intimato alla il pagamento della somma di € 37.453,72, a Pt_1 titolo di quota parte - pari al cinquanta percento - delle rate corrisposte in adempimento del contratto di mutuo fondiario stipulato dai due coniugi, in data 22 novembre 2006, con il “Banco di Sicilia s.p.a.”, per l'acquisto di un immobile cointestato.
Si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza della proposta opposizione e Controparte_1 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1 Il Tribunale di Catania con sentenza n. 2291/2024, pubblicata in data 10 maggio 2024, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla sig.ra così statuiva: Pt_1
“ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 2996/2018;
CONDANNA al pagamento della somma di euro 18.268,05 in favore di Parte_1
, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dalla data Controparte_1 della proposizione della domanda monitoria;
RIGETTA le ulteriori domande;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali che liquida in euro Parte_1
3.213,70, somma da versare in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 115/2002”.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello per i motivi di cui si dirà nel Parte_1 prosieguo.
Con rituale atto di costituzione ha resistito all'impugnazione chiedendo, in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità, ex art. 348 bis c.p.c., dell'appello e nel merito il rigetto, perché infondato in fatto e in diritto.
All'udienza del 30 settembre 2025, a seguito di discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva il Collegio che non ricorrono i presupposti per l'applicazione del filtro preventivo per le impugnazioni palesemente infondate, costituito dal combinato disposto degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., in virtù dell'articolata indicazione, nell'atto di appello, sia delle questioni controverse tra le parti e dei contestati punti di decisione contenuti nell'impugnata sentenza, sia di adeguate argomentazioni di critica e di confutazione della ratio decidendi seguita dal giudice di prime cure.
Con il primo articolato motivo di appello, l'appellante censura la decisione del primo giudice nella parte in cui ha rigettato la domanda di compensazione, ai sensi dell'art. 1241 c.c. e ss., tra il credito vantato dal e i controcrediti che la stessa assume di vantare nei confronti di quest'ultimo. CP_1
In particolare, l'appellante ribadisce che, a seguito della separazione (risalente al maggio 2011), il ha continuato a godere in via esclusiva della casa coniugale, di proprietà comune, CP_1 costringendo la stessa a reperire e locare un diverso immobile ove trasferirsi con le figlie, sostenendo - secondo quanto documentato mediante produzione dei contratti di locazione - una spesa complessiva pari a € 30.020,00.
2 Sulla scorta di tali argomentazioni l'appellante ritiene che le spese da lei sostenute a titolo di canoni di locazione debbano essere imputate all'ex coniuge.
Inoltre, evidenziato che nell'immobile oggetto di causa ha abitato anche la compagna del CP_1
l'appellante ritiene di avere diritto a un ulteriore ristoro economico, quantificato in € 11.850,00, corrispondente alla metà di un equo canone mensile, stimato in € 150,00, per la durata dell'occupazione del bene da parte della terza persona.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, l'appellante chiede che venga accertato il proprio credito - composto dalle voci sopra indicate (€ 30.020,00 ed € 11.850,00) - nei confronti dell'appellato, con conseguente dichiarazione di compensazione legale, ai sensi dell'art. 1241 c.c., tra tale credito e il corrispettivo controcredito di cui risulta titolare Controparte_1
Il motivo in esame è infondato.
L'appellante invoca l'istituto della compensazione al fine di ottenere l'accertamento dell'estinzione del debito maturato nei confronti del - la cui esistenza è pacifica, non essendo stata oggetto di CP_1 contestazione nel presente giudizio di appello - in virtù di un asserito controcredito che la stessa deduce di vantare nei propri confronti.
Sul punto è opportuno chiarire che, affinché possa operare l'istituito della compensazione, quale strumento di estinzione di un'obbligazione, devono ricorrere alcuni precisi requisiti, indicati accuratamente dal legislatore, quali la liquidità - che include il requisito della certezza (come precisato dalla Corte di Cass. S.U. n. 23225/2016) – e l'esigibilità del credito (art. 1243 c.c.).
Nel caso in esame, non risulta soddisfatto il requisito – imprescindibile – della certezza del credito, atteso che parte appellante si è limitata a dedurne l'esistenza, senza tuttavia fornire idonea prova in merito alla causa o al titolo giustificativo dell'obbligazione vantata.
In particolare, non risulta chiarito sulla base di quale titolo la avanzi nei confronti Pt_1 dell'odierno appellato la richiesta di pagamento dei canoni di locazione da lei sostenuti nel periodo successivo alla loro separazione.
Un obbligo di tale natura, infatti, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non trova fondamento nel provvedimento di separazione prodotto in atti, il quale nulla dispone in merito ai reciproci rapporti economici intercorrenti tra i due ex coniugi.
Inoltre, non possono assumere rilievo, ai fini della fondatezza della suddetta pretesa, neanche i contratti di locazione prodotti in atti dalla rispetto ai quali il è rimasto del tutto estraneo. Pt_1 CP_1
Parimenti sprovvista di prova è rimasta l'ulteriore pretesa creditoria avanzata dall'appellante, avente ad oggetto il pagamento di € 11.850,00 a titolo di presunto canone di locazione per l'utilizzo del bene di sua proprietà da parte della compagna del CP_1
3 Anche in tale circostanza, l'appellante non ha assolto l'onere su di lei gravante, consistente nel provare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda, essendosi limitata a dedurre che il già dal 2012, conviveva nell'immobile oggetto di causa con la nuova compagna, senza però CP_1 fornire alcun elemento probatorio a supporto della propria tesi, oltretutto contestata da controparte.
Da quanto sopra ne consegue, pertanto, che non vi è prova dell'esistenza dei dedotti crediti vantati dalla nei confronti dell'ex coniuge, ragione per la quale non può trovare accoglimento la domanda Pt_1 di compensazione dalla stessa avanzata.
L'esito del presente giudizio non potrebbe mutare neppure ove si attribuisse rilievo al generico riferimento, contenuto nell'atto di appello, al preteso diritto dell'appellante a conseguire un'indennità per l'asserito uso esclusivo del bene comune da parte di un solo comproprietario.
E invero, premessa l'impossibilità di qualificare tale doglianza quale autonomo motivo di impugnazione, per carenza dei requisiti di chiarezza e specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., si tratterebbe, in ogni caso, di un motivo infondato nel merito. Sul punto, infatti, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 10264/2023) secondo cui, in caso di separazione dei coniugi, l'indennità di occupazione della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale non va corrisposta dalla data della separazione, ma da quella in cui il coniuge non occupante manifesti all'altro la richiesta di uso turnario o comunque la volontà di godimento dell'immobile, circostanza non provata, né meramente dedotta, nel caso di specie.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante contesta la statuizione della sentenza di primo grado relativa alla regolamentazione delle spese processuali, chiedendone l'integrale compensazione in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione proposta.
Il motivo è parzialmente fondato nei termini che seguono.
Invero, considerata la significativa riduzione della somma originariamente richiesta dal in CP_1 seguito all'opposizione promossa dalla appare equo e proporzionato disporre, ai sensi Pt_1 dell'art. 92 comma 2 c.p.c., una compensazione parziale delle spese di lite del primo grado del giudizio nella misura di 1/3, con conseguente condanna della originaria opponente (odierna appellante) alla rifusione dei restanti 2/3 delle spese di lite sostenute da controparte, che saranno liquidate come da dispositivo, nel medesimo importo già determinato dal Tribunale (€ 3.213,70).
In via istruttoria, l'appellante ripropone, seppur in maniera alquanto generica, le istanze proposte in primo grado, ma non accolte.
Anche in tale sede le suddette istanze non possono trovare accoglimento in quanto inammissibili.
Con riferimento all'istanza di ammissione delle prove testimoniali si osserva, infatti, che la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie (come avvenuto nel caso in
4 esame) ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello (cfr. Cass. 5741/2019).
Nel caso di specie la difesa della sig.ra non ha reiterato la suddetta istanza, come si evince Pt_1 dalle note di trattazione scritta dalla stessa depositate in sostituzione della prima udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 2 maggio 2022, né lo ha fatto all'ultima udienza del
23.10.2023 (non è neppure comparsa), all'esito della quale la causa è stata posta in decisione.
Anche l'istanza di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, reiterata dall'appellante, va rigettata in quanto meramente esplorativa e generica, oltre che irrilevante ai fini della presente controversia, essendo diretta ad accertare e quantificare l'importo del credito non provato giudizialmente.
Per tutte le superiori considerazioni, la sentenza impugnata merita di essere confermata, ad eccezione del capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite.
Non ricorrono le condizioni per la condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 cpc come richiesto dalla difesa dell'appellato. La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. La temerarietà della lite esige sul piano soggettivo la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 73/2003; Cass. n.
9060/2003; Cass. n. 13071/2003; Cass. n. 3993/2011) e la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass.
19/04/2016 n. 7726; Cass. 22/02/2016 n. 3376; Cass. 30/10/2015, n. 22289; Cass. 11/02/2014, n. 3003;
Cass. n. 15629/2010).
In difetto di tali presupposti - che non ricorrono nella specie - la domanda va disattesa.
In ragione del parziale accoglimento dell'appello, seppure in relazione alle spese di lite, e dei motivi della decisione, anche le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la parziale soccombenza - nella misura di 2/3, con compensazione di 1/3 - e si liquidano come in dispositivo, in considerazione del dichiarato valore della presente controversia (€ 18.268,05) e dell'effettiva attività svolta dai difensori delle parti, applicando i parametri medi di cui alle tabelle allegate al D.M. Giustizia
5 n. 147/2022, che appaiono adeguati in ragione della natura della controversia e dell'espletata attività difensiva, e quelli minimi per la sola fase di trattazione, in mancanza di attività a contenuto istruttorio.
Va disposta la distrazione delle spese del giudizio di appello in favore dell'Avv. Anna Sciuto che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
, nei confronti di avverso la sentenza n. 2291/2024, pubblicata il 10 Parte_1 Controparte_1 maggio 2024 dal Tribunale di Catania, nel giudizio iscritto al n. 11161/2018 R.G., condanna
[...]
alla rifusione in favore di delle spese di lite del giudizio di primo Parte_1 Controparte_1 grado nella misura di 2/3, come già liquidate dal primo giudice per l'intero in complessivi euro
3.213,70 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali (15%), da versare in favore dello Stato, stante l'originaria ammissione di al patrocinio a spese dello Stato, compensando tra le parti Controparte_1 la restante quota di 1/3.
Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Condanna al pagamento in favore di di 2/3 delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente grado che liquida, per l'intero, in complessivi euro 4.888,00 di cui euro
1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisoria oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, nella percentuale del 15% del compenso totale per la prestazione, compensando tra le parti la restante quota di 1/3, e disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Anna Sciuto che ne ha fatto espressa richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
Così deciso in Catania il 9.10.2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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