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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/11/2025, n. 5209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5209 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3216/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BE ET Presidente dott. DA TT Giudice Rel./Est. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3216/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Meschinelli Giada, in virtù di procura speciale Parte_1 in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. De Marco DA, in virtù di procura speciale in Controparte_1 atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti (come da note scritte di udienza depositate in data 22.10.2025):
“Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Torino il 31.10.1998, alle seguenti condizioni:
- La figlia , divenuta nel frattempo maggiorenne ma ancora non economicamente indipendente, Per_1 potrà mantenere la residenza anagrafica e domicilio prevalente presso il padre con libertà di frequentare secondo i propri desideri entrambi i genitori. La signora potrà continuare a Controparte_1 frequentare i figli nella casa ex coniugale sino al reperimento di una sua stabile collocazione abitativa, sulla base dell'accordo fra le parti e previo avviso.
pagina 1 di 3 - Il signor si farà interamente carico delle spese di mantenimento ordinarie della figlia Parte_1
, mentre le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo le previsioni del Per_1 protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Torino.
- Vista l'età della figlia, sarà a decidere tempi e modi di diritto di visita con relative vacanze da Per_1 trascorrere con il padre e con la madre.
- Le spese relative all'università di saranno suddivise al 50% tra i genitori (tasse, libri). Per_1
- Le parti danno atto che il figlio , attualmente già occupato, ha raggiunto l'indipendenza Per_2 economica e pertanto nulla è dovuto a titolo di mantenimento del predetto.
- L'assegno unico per la figlia sarà percepito interamente dal sig. Per_1 Parte_1
- La casa famigliare, già di proprietà del sig. rimarrà a lui assegnata. La sig.ra non Parte_1 CP_1 porterà con sé nulla degli arredi, che rimangono di proprietà del sig. Parte_1
- Il sig. nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, a titolo Parte_1 compensativo, verserà entro il 5 di ogni mese alla signora un contributo al mantenimento della CP_1 stessa pari ad euro 200,00 per un periodo di due anni e mezzo e pertanto a partire da Novembre 2024 e sino a tutto il Maggio 2027, escluso l'adeguamento ISTAT.”
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1 AS ES il 31/10/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 945 parte II serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 27.05.2001 e 23.10.2007. Per_2 Per_1
Con sentenza n. 908/2025 del 18.02.2025 pubblicata in data 24.02.2025, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza in pari data, disposta la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile e fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
Le parti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisone.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
pagina 2 di 3 Le spese di lite sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
. Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AS ES di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che la figlia , divenuta nel frattempo maggiorenne ma ancora Per_1 non economicamente indipendente, potrà mantenere la residenza anagrafica e domicilio prevalente presso il padre con libertà di frequentare secondo i propri desideri entrambi i genitori. La signora CP_1 potrà continuare a frequentare i figli nella casa ex coniugale sino al reperimento di una sua
[...] stabile collocazione abitativa, sulla base dell'accordo fra le parti e previo avviso;
DISPONE che il signor si faccia interamente carico delle spese di mantenimento Parte_1 ordinarie della figlia , mentre le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo Per_1 le previsioni del protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, vista l'età della figlia, sarà a decidere tempi e modi di Per_1 diritto di visita con relative vacanze da trascorrere con il padre e con la madre;
DÀ ATTO che le parti concordano che le spese relative all'università di saranno suddivise al Per_1 50% tra i genitori (tasse, libri);
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il figlio , attualmente già occupato, ha raggiunto Per_2 l'indipendenza economica e pertanto nulla è dovuto a titolo di mantenimento del predetto;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per la figlia sarà percepito interamente Per_1 dal sig. Parte_1
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa familiare, già di proprietà del sig. rimarrà a lui Parte_1 assegnata. La sig.ra non porterà con sé nulla degli arredi, che rimangono di proprietà del sig. CP_1
Parte_1
DÀ ATTO che le parti concordano che il sig. nell'ambito della regolamentazione dei rapporti Parte_1 patrimoniali tra i coniugi, a titolo compensativo, verserà entro il 5 di ogni mese alla signora un CP_1 contributo al mantenimento della stessa pari ad euro 200,00 per un periodo di due anni e mezzo e pertanto a partire da Novembre 2024 e sino a tutto il Maggio 2027, escluso l'adeguamento ISTAT;
SPESE di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
DA TT BE ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BE ET Presidente dott. DA TT Giudice Rel./Est. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3216/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Meschinelli Giada, in virtù di procura speciale Parte_1 in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. De Marco DA, in virtù di procura speciale in Controparte_1 atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti (come da note scritte di udienza depositate in data 22.10.2025):
“Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Torino il 31.10.1998, alle seguenti condizioni:
- La figlia , divenuta nel frattempo maggiorenne ma ancora non economicamente indipendente, Per_1 potrà mantenere la residenza anagrafica e domicilio prevalente presso il padre con libertà di frequentare secondo i propri desideri entrambi i genitori. La signora potrà continuare a Controparte_1 frequentare i figli nella casa ex coniugale sino al reperimento di una sua stabile collocazione abitativa, sulla base dell'accordo fra le parti e previo avviso.
pagina 1 di 3 - Il signor si farà interamente carico delle spese di mantenimento ordinarie della figlia Parte_1
, mentre le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo le previsioni del Per_1 protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Torino.
- Vista l'età della figlia, sarà a decidere tempi e modi di diritto di visita con relative vacanze da Per_1 trascorrere con il padre e con la madre.
- Le spese relative all'università di saranno suddivise al 50% tra i genitori (tasse, libri). Per_1
- Le parti danno atto che il figlio , attualmente già occupato, ha raggiunto l'indipendenza Per_2 economica e pertanto nulla è dovuto a titolo di mantenimento del predetto.
- L'assegno unico per la figlia sarà percepito interamente dal sig. Per_1 Parte_1
- La casa famigliare, già di proprietà del sig. rimarrà a lui assegnata. La sig.ra non Parte_1 CP_1 porterà con sé nulla degli arredi, che rimangono di proprietà del sig. Parte_1
- Il sig. nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, a titolo Parte_1 compensativo, verserà entro il 5 di ogni mese alla signora un contributo al mantenimento della CP_1 stessa pari ad euro 200,00 per un periodo di due anni e mezzo e pertanto a partire da Novembre 2024 e sino a tutto il Maggio 2027, escluso l'adeguamento ISTAT.”
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1 AS ES il 31/10/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 945 parte II serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 27.05.2001 e 23.10.2007. Per_2 Per_1
Con sentenza n. 908/2025 del 18.02.2025 pubblicata in data 24.02.2025, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza in pari data, disposta la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile e fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
Le parti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisone.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
pagina 2 di 3 Le spese di lite sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
. Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AS ES di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che la figlia , divenuta nel frattempo maggiorenne ma ancora Per_1 non economicamente indipendente, potrà mantenere la residenza anagrafica e domicilio prevalente presso il padre con libertà di frequentare secondo i propri desideri entrambi i genitori. La signora CP_1 potrà continuare a frequentare i figli nella casa ex coniugale sino al reperimento di una sua
[...] stabile collocazione abitativa, sulla base dell'accordo fra le parti e previo avviso;
DISPONE che il signor si faccia interamente carico delle spese di mantenimento Parte_1 ordinarie della figlia , mentre le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo Per_1 le previsioni del protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, vista l'età della figlia, sarà a decidere tempi e modi di Per_1 diritto di visita con relative vacanze da trascorrere con il padre e con la madre;
DÀ ATTO che le parti concordano che le spese relative all'università di saranno suddivise al Per_1 50% tra i genitori (tasse, libri);
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il figlio , attualmente già occupato, ha raggiunto Per_2 l'indipendenza economica e pertanto nulla è dovuto a titolo di mantenimento del predetto;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per la figlia sarà percepito interamente Per_1 dal sig. Parte_1
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa familiare, già di proprietà del sig. rimarrà a lui Parte_1 assegnata. La sig.ra non porterà con sé nulla degli arredi, che rimangono di proprietà del sig. CP_1
Parte_1
DÀ ATTO che le parti concordano che il sig. nell'ambito della regolamentazione dei rapporti Parte_1 patrimoniali tra i coniugi, a titolo compensativo, verserà entro il 5 di ogni mese alla signora un CP_1 contributo al mantenimento della stessa pari ad euro 200,00 per un periodo di due anni e mezzo e pertanto a partire da Novembre 2024 e sino a tutto il Maggio 2027, escluso l'adeguamento ISTAT;
SPESE di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
DA TT BE ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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