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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/04/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 727/2015 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto controversie di diritto bancario, vertente
TRA
con sede in Torre NT NN (Br) alla via San Pancrazio, km. 2 (P.I. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Giacomo Cervellera, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Torre NT
NN (Br) alla Via Garibaldi, n. 3;
E
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_2 C.F._1 dall'Avv. Giacomo Cervellera, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Torre
NT NN (Br) alla Via Garibaldi, n. 3
ATTORI
NEI CONFRONTI DI
(p.i. ) rappresentata da Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
[...] P.IVA_3
e difesa dall'Avv. Roberto Mazzara, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in
Brindisi (BR) alla via Lanzellotti, n. 3/D;
CONVENUTA
Conclusioni delle parti:
ATTORI: “I. accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento
1 al rapporto di conto corrente intercorso tra le parti in quanto mai pattuiti, e comunque, successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente senza pattuizione sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione;
II. accertare e dichiarare illegittime
e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di conto corrente, a titolo di capitalizzazione degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché
l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli alla Parte_3
; dichiarando la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli
[...]
interessi passivi, delle commissioni e delle III. accertare e dichiarare non dovute, per nullità della clausola, indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente, in aggiunta agli interessi passivi;
IV. accertare e dichiarare non dovute, perché mai pattuite e, dunque indebite, le somme corrisposte ut supra ed anche a titolo di spese tenuta conto e forfettarie
e per l'effetto rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della domanda e riliquidandolo in € 244.338,55 e così rideterminando in tal misura
l'esatto importo anche a credito per l'istante, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi di commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni;
in subordine, nella non temuta ipotesi in cui il giudice ritenesse i rapporti bancari regolati da condizioni contrattualmente determinate applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. (D.lgs. 385/93), con condanna del convenuto al pagamento del predetto importo oltre interessi legali decorrenti dalla data di mezza in mora al soddisfo, V. dichiarare nulli e/o inefficaci, per i motivi dedotti, tutti contratti di finanziamento in premessa intercorsi tra le parti ovvero, in subordine dichiarare la nullità
e/o inefficacia e conseguente inoperatività delle clausole previste e determinanti la corresponsione di interessi passivi (corrispettivi e/o moratori), anche sopravvenuti nella misura ultralegale, spese e commissioni e per l'effetto, condannare la convenuta banca
2 alla restituzione delle somme illegittimamente percepite oltre interessi legali dal dì del singolo versamento al soddisfo;
VI. dichiarare la inesistenza e comunque la nullità e/o inefficacia di ogni e qualsivoglia garanzia, anche fideiussoria, prestata in favore dell'Istituto di Credito da parte della società istante e del sig. di Parte_2 persona, così per come “segnalata” presso la Centrale Rischi Banca d'Italia sino all'ordinanza di cancellazione ex art. 700 c.p.c., e per tale motivo dichiarare la convenuta banca tenuta al risarcimento danni patrimoniali e non nei confronti della società e del sig. per tutti i motivi dedotti (illegittima segnalazione e mancata Parte_2
concessione sospensione) e condannarla al pagamento per tale motivo del complessivo ulteriore importo di €. 52.000,00*, di cui € 32.000 in favore della società ed € 20.000 in favore del sig. VII. in ogni caso con vittoria di spese e Parte_2
competenze di lite oltre 15% forf. accessori, anche della fase stragiudiziale e di mediazione e della fase ex art. 700 c.p.c. al risarcimento ulteriore, così come previsto ex lege.”.
CONVENUTA: “In via preliminare, accogliere l'eccezione di prescrizione ordinaria decennale o, in subordine, quella quinquennale, per le causali tutte di cui alla narrativa che precede;
nel merito, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto per le causali tutte di cui alla narrativa che precede;
condannare parte attrice al pagamento integrale delle competenze del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato il 27.2.2015, e , Parte_1 Parte_2
quale socio accomandatario, convenivano in giudizio Controparte_1
Gli attori deducevano che: la società istante intratteneva con (filiale di Controparte_1
Torre NT NN) un rapporto di conto corrente (n. 27/760); che l'istituto di credito, a decorrere dal 1998, concedeva un'apertura di credito di lire 200.000.000, successivamente ridotta ed infine revocata con comunicazione del 16.5.2006; che veniva, di seguito, concessa un'ulteriore apertura di credito transitoria di importo pari ad € 25.000,00 e scadenza fissata al 31.12.2006; che nel 2010 (a seguito della trasformazione della società da semplice in accomandita semplice), la banca concedeva una nuova apertura di credito sino a concorrenza di € 30.000,00, che veniva revocata contestualmente al recesso dal contratto di conto corrente, avvenuto in data 16.9.2014; che nel corso degli anni la
3 convenuta concedeva alla società attrice quattro prestiti agrari, l'ultimo dei quali ancora in essere e rispetto al quale la banca aveva illegittimamente rifiutato di concedere la sospensione prevista dalla cd. moratoria PMI;
che tanto la società quanto Parte_2
avevano appreso di essere stati segnalati illegittimamente presso la Centrale
[...]
Rischi della Banca d'Italia; che le pretese creditorie della banca dovevano considerarsi ingiustificate, avendo l'istituto bancario gestito il conto corrente in modo del tutto anomalo ed avendo applicato nei contratti di mutuo tassi d'interesse usurari.
Parte attrice contestava, in particolare, gli addebiti effettuati dalla banca per interessi ultralegali, quelli derivanti dalla capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto e dal gioco di valute fittizie, quelli imputabili all'inammissibile commissione di massimo scoperto e a spese forfettarie. Infine, gli attori chiedevano l'accertamento del Tasso effettivo globale (TEG) applicato ai rapporti bancari (poiché ritenuto superiore rispetto al c.d. tasso soglia), l'accertamento dell'esatto dare – avere tra le parti e, da ultimo, il risarcimento del danno derivante dall'illegittima segnalazione alla centrale rischi presso la
Banca d'Italia nonchè dall'ingiustificato rifiuto di concessione della sospensione del pagamento della rata del mutuo (cd. moratoria P.M.I.).
rappresentato da si costituiva in giudizio con Controparte_1 Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta, datata 20.5.2015, eccependo l'intervenuta prescrizione delle pretese attoree, l'irripetibilità degli interessi versati in eccesso e l'infondatezza delle domande avverse;
l'istituto di credito negava l'intervenuta applicazione di interessi ultralegali non pattuiti ovvero di interessi anatocistici o usurari e contestava l'eccepita illegittimità della pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto. Domandava, pertanto, il rigetto delle domande di parte attrice.
Con ordinanza del 5.12.2015, il Giudice disponeva l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio contabile al fine di determinare l'esatto dare – avere tra le parti, formulando una serie di dettagliati quesiti in tema di interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissione di massimo scoperto e spese di tenuta conto, giorni di valuta e prescrizione delle pretese alla ripetizione dell'indebito.
Il consulente nominato provvedeva al deposito della relazione in data 21.4.2016.
All'udienza del 17.12.2019 il Giudice disponeva un supplemento di CTU al fine di eseguire una nuova ricostruzione del dare – avere partendo dal saldo risultante dal primo
4 estratto conto disponibile (anziché dal saldo zero) e, in caso di incompletezza della documentazione nei periodi intermedi, dall'estratto conto più recente e documentato, privo di soluzione di continuità.
Il CTU provvedeva al deposito di relazione integrativa in data 11.2.2021.
Sennonché, all'udienza del 28.2.2023 veniva disposta dal Tribunale, in persona di altro
Giudice unico, un'ulteriore integrazione della CTU. Difatti, il Consulente tecnico d'ufficio veniva invitato ad effettuare un calcolo alternativo del saldo dare – avere partendo dalla posta iniziale a debito annotata sul primo estratto conto disponibile, senza alcun previo azzeramento del saldo.
Il CTU depositava una seconda relazione integrativa in data 12.9.2023.
All'udienza del 5.2.2024 questo Giudice disponeva la riconvocazione del CTU perché rendesse gli opportuni chiarimenti sulle operazioni di raccordo per i periodi non coperti dalla produzione di estratti conto, così come contestate dalla banca convenuta.
Con nota integrativa depositata in data 8.5.2024, il CTU forniva i dovuti chiarimenti.
All'udienza del 6.6.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 3.10.2024, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata per le ragioni che si esporranno.
Sul riparto dell'onere probatorio
Va premesso che quella in valutazione è una domanda, promossa dal correntista, di accertamento dell'invalidità di talune clausole contrattuali e dell'esatto dare – avere tra le parti.
Rispetto a tale domanda, valgono le regole generali in tema di riparto dell'onere probatorio. Ciò significa che il correntista che agisce per l'accertamento della natura indebita di alcuni pagamenti è tenuto a provare tanto i pagamenti effettuati quanto l'assenza di una legittima causa debendi.
Tale prova, come più volta ribadito dalla Corte di Cassazione, può essere fornita non soltanto mediante la produzione degli estratti conto ma anche aliunde, cioè attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe
5 e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto (cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 27/12/2022, n.37800, secondo la quale “Gli estratti conto non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui
è possibile ricostruire il rapporto di conto corrente;
infatti, è possibile utilizzare altri strumenti idonei a rappresentare le movimentazioni: per esempio, il giudice di merito potrebbe valorizzare le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze contabili. Per far fronte alla necessità di elaborazione di questi dati, il giudicante può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo possibile svolgere accertamento tecnico al fine di rideterminare il saldo del conto in base alle emergenze processuali.”).
Tanto premesso, occorre chiarire quali siano le conseguenze pratiche per l'ipotesi (quale quella in valutazione) in cui la parte che agisce in giudizio abbia assolto in parte all'onere probatorio su di ella incombente, fornendo documentazione comprovante soltanto una quota delle movimentazioni del conto corrente.
Abbandonato l'orientamento secondo cui all'incompletezza della documentazione contabile consegue il rigetto totale della domanda attorea, la Corte di Cassazione ha chiarito che “ove il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici,
e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti” (cfr. Cassazione civile sez. I,
n.31809/2023).
Ora, nel caso in esame, il correntista, sul quale grava l'onere della prova, ha prodotto estratti conto e riassunti scalari con decorrenza dal 30.9.1998 e fino alla chiusura del conto corrente. Non è dato sapere quando il rapporto sia stato instaurato;
manca, in ogni caso, qualsiasi documentazione contabile relativa al periodo compreso tra la conclusione del contratto di conto corrente e il 30.9.1998 (data del primo estratto conto). Inoltre, la
6 documentazione contabile prodotta con decorrenza da tale data è incompleta, essendo mancanti gli estratti conto dall'1.4.00 al 30.6.00, dall'1.10.00 al 31.12.00, dall'1.1.02 al
30.6.02, dall'1.10.02 al 31.12.02, dall'1.10.03 al 31.12.03, dall'1.1.06 al 31.12.06, dall'1.7.07 al 31.12.07, dall'1.1.10 al 30.9.10, dall'1.7.11 al 30.9.11 e dall'1.1.13 al
30.9.13 (cfr. nota integrativa depositata dal CTU in data 8.5.2024).
Chiamato a precisare come siano stati eseguiti i raccordi per i periodi non coperti dalla produzione di estratti conto, il CTU nominato si è limitato a precisare di aver sviluppato delle operazioni di raccordo mediante l'inserimento in un'unica operazione della differenza tra il saldo finale e il saldo iniziale di ciascun estratto conto mancante (cfr. nota integrativa depositata dal CTU in data 8.5.2024).
Si tratta chiaramente di un'operazione da ritenersi ingiustificata in assenza di una precisa indicazione (nel caso di specie mancante) degli altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni sul conto corrente utilizzati in alternativa agli estratti conto. Ciò significa che, non potendosi colmare le carenze probatorie in relazione ai sopra indicati periodi, non si potrà che assumere come dato contabile di partenza il saldo a debito risultante dal primo estratto conto che non presenti soluzione di continuità, trattandosi del dato più sfavorevole per il correntista, sul quale grava, si ribadisce, l'onere di provare la fondatezza della pretesa azionata in giudizio.
Nel caso in valutazione, il primo estratto conto privo di soluzione di continuità è quello del
31.12.2013. Pertanto, dovranno prendersi in considerazione i calcoli eseguiti dal CTU nella prima relazione integrativa (depositata l'11.2.2021), nella quale correttamente è stato utilizzato quale punto di partenza il saldo (negativo) risultante dall'estratto conto del
31.12.2013.
Non merita, invece, di essere condiviso il calcolo eseguito a seguito della seconda richiesta di integrazione della CTU, essendo esso il frutto di ingiustificate operazioni di raccordo che non garantiscono la certezza dei saldi iniziali riferibili ai singoli periodi intermedi documentati dal correntista.
Tanto premesso è possibile procedere alla valutazione delle singole doglianze sollevate dagli attori, con la precisazione che esse saranno vagliate limitatamente al periodo compreso tra ottobre 2013 e la chiusura del conto corrente, per le ragioni finora esposte.
Sulla lamentata applicazione di illegittimi interessi ultralegali
7 Gli attori lamentano, in primo luogo, l'intervenuta applicazione nei rapporti bancari per i quali è causa di un tasso di interesse ultralegale.
Come noto, l'art. 1284 c.c., in tema di saggio degli interessi, individua i criteri per la determinazione del saggio degli interessi legali e stabilisce, da un lato, che sulla base di tale saggio si computano gli interessi convenzionali se le parti non ne hanno determinato la misura e, dall'altro, che gli interessi superiori alla misura legale (ultralegali, appunto) devono essere determinati per iscritto;
in caso contrario sono dovuti nella misura legale.
Con l'entrata in vigore della legge 154/1992 per la prima volta il legislatore espressamente sancisce, all'art. 4, che i contratti bancari devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati. All'art. 5 la medesima legge fissa un tasso sostitutivo per le ipotesi di nullità di cui al precedente art. 4.
Il successivo art. 117 TUB riprende il contenuto di tale legge disponendo che i contratti bancari sono redatti per iscritto, devono indicare il tasso di interesse o ogni altro prezzo o condizione praticati, che sono nulle e si considerano come non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati;
che in caso di accertata nullità si applicheranno i tassi sostituitivi di cui al comma 7 dello stesso art. 117 TUB.
Sul piano temporale, la giurisprudenza ha chiarito che le disposizioni di cui agli articoli 4 della l. 154/1992 e 117 TUB non hanno efficacia retroattiva, potendo esse disporre soltanto per l'avvenire, secondo i principi generali in tema di successione delle leggi nel tempo.
In tal senso si è espressa di recente la Corte di Cassazione, statuendo che “Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali determinativi degli interessi con rinvio agli usi, introdotte con la l. 17 febbraio 1992, n. 154, art. 4 poi trasfuso nel d.lgs. 1 settembre 1993,
n. 385, art. 117 - con riguardo al comma (rinumerato) 6, che sancisce la nullità delle
"clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati", ed al comma 7, che relativamente al precedente disposto dispone l'applicazione di diversi tassi di interesse ivi indicati - non sono retroattive;
l'irretroattività si estende, in particolare, alla previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal legislatore” (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/12/2019, n.31934).
8 Alla nullità della clausola di pattuizione degli interessi ultralegali consegue - stante la riferita irretroattività delle disposizioni di cui agli articoli 4 della l. 154/1992 e 117 TUB -
l'applicazione del tasso d'interesse nella misura legale ex art. 1284 c.c. fino all'entrata in vigore della l. 154/1992 e successivamente nella misura di cui all'art. 5 l. 154/1992 ovvero di cui all'art. 117, co. 7 TUB.
Tanto chiarito in via generale, rispetto al caso in esame va evidenziato che per il periodo in valutazione (si ribadisce compreso tra ottobre 2013 e la chiusura del conto corrente) il
CTU ha accertato l'assenza di una pattuizione scritta in ordine agli interessi creditori.
Correttamente, dunque, ha proceduto al ricalcolo dell'esatto dare – avere tra le parti applicando il tasso di interesse sostitutivo ex art. 117, co. 7 TUB.
Sulla lamentata capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori
L'art. 1283 c.c. stabilisce che: “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi”.
La disposizione ora richiamata detta la disciplina generale in tema di anatocismo, sancendone in via generale il divieto ed ammettendolo soltanto in tre casi: qualora venga proposta una apposita domanda giudiziale;
in caso di espressa pattuizione tra le parti
(purché successiva alla scadenza degli interessi e relativa ad interessi dovuti da almeno sei mesi); in presenza di usi contrari.
Il richiamo agli usi contrari ha consentito, per anni, di ritenere valida la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori, in quanto pratica conforme agli usi bancari, considerati quali usi normativi.
Soltanto con sentenza n. 2374 del 1999 la Corte di Cassazione ha chiarito che “la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, concernente la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un mero uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi”.
Sennonchè con d.lgs. 432/1999 il legislatore è intervenuto disciplinando in maniera apposita la materia dell'anatocismo bancario. L'art. 25 del richiamato decreto legislativo ha modificato l'art. 120 TUB, così disponendo: “
1. La rubrica dell'articolo 120 t.u. e'
9 sostituita dalla seguente: "Decorrenza delle valute e modalita' di calcolo degli interessi".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 120 t.u. e' aggiunto il seguente:" 2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".
3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilira' altresi' le modalita' e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo' essere fatta valere solo dal cliente”.
In sostanza, la disposizione ora richiamata, da un lato, ha rimesso ad una fonte normativa secondaria la determinazione delle condizioni di ammissibilità dell'anatocismo bancario
(con l'unico limite della pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi tanto debitori quanto creditori) e dall'altro, in funzione retroattiva, ha sanato la nullità delle pattuizioni anatocistiche, anche ove in contrasto con i limiti imposti dalla disciplina codicistica di cui all'art. 1283 c.c.
In attuazione di questa modifica legislativa, il CICR, con delibera del 09/02/2000 (entrata in vigore il 22/04/2000), ha consentito la capitalizzazione degli interessi nell'ambito dei rapporti di conto corrente a condizione che sia garantita una pari periodicità per gli interessi debitori e creditori. In particolare, ha disposto l'art. 2 della citata delibera, in tema di conto corrente, che “Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Con sentenza n. 425 del 2000 la Corte Costituzionale ha dichiarato che “È costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 76 cost., per eccesso di delega
10 rispetto all'art. 1, comma 5, l. 24 aprile 1998 n. 128 - l'art. 25, comma 3, d.lg. 4 agosto
1999 n. 342, nella parte in cui stabilisce che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti bancari stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (Cicr) relativa alle modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria
(delibera poi emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000), siano valide ed efficaci fino a tale data e che, dopo di essa, debbono essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente - al disposto della menzionata delibera, con le modalità ed i tempi ivi previsti”.
Di conseguenza, risulta che, a seguito di tale declaratoria di incostituzionalità, deve ritenersi illegittima, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR del
09/02/2000, la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori per contrasto con la previsione di cui all'art. 1283 c.c., non rientrando essa nel concetto di “usi contrari”.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione a sezioni unite, sancendo che “L'uso di annotare con cadenza trimestrale gli interessi a debito del correntista è un uso meramente negoziale e non normativo e, come tale, risulta inidoneo a derogare al disposto dell'art.
1283 c.c., anche con riferimento al periodo anteriore alle decisioni con cui la Corte di cassazione ha accertato, in difformità rispetto all'orientamento sino ad allora seguito,
l'inesistenza di tale uso normativo, difettandone anche in relazione a tale epoca i presupposti” (cfr. Cassazione civile sez. un.,
04/11/2004, n.21095).
Quanto alle conseguenze dell'accertata nullità della previsione di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la Corte di Cassazione ha chiarito che “Dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in una apertura di credito in conto corrente, per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art. 1283 osterebbe anche a una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale e perché nemmeno potrebbe essere ipotizzato come esistente, un uso, anche non normativo, di capitalizzazione con quella cadenza” (cfr. Cassazione civile sez. un., 02/12/2010, n.24418).
11 La normativa in tema di anatocismo bancario così descritta ha subito, poi, un'ulteriore modifica con l'entrata in vigore (in data 1.1.2014) della legge di stabilità 2014 (l. n.
147/2013), la quale all'art. 1, comma 69 ha modificato l'art. 120 TUB, così disponendo:
“All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Si tratta di una disposizione radicalmente innovativa, la quale ha ribadito, anche per la materia bancaria, il divieto di anatocismo, sancendo espressamente che gli interessi capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori.
Sennonché, la mancata adozione della delibera del CICR di attuazione di tale modifica normativa ha giustificato dubbi in merito all'effettiva entrata in vigore della disposizione.
La giurisprudenza di merito, sul punto, si è divisa tra chi ha ritenuto la disposizione di cui alla legge di stabilità 2014 immediatamente precettiva (con conseguente divieto di anatocismo bancario, nullità della relativa previsione e diritto alla ripetizione delle somme eventualmente addebitate a tale titolo) e chi, invece, ha ritenuto la riforma non applicabile in assenza della disciplina di dettaglio, demandata alla delibera del CICR.
Sul punto, questo Giudice ritiene di aderire al primo dei suddetti orientamenti giurisprudenziali - ineccepibile sul piano logico e confortato dal dato letterale - di cui si è reso portavoce per primo il Tribunale di Milano, che con sentenza emessa in data
23.2.2015, ha evidenziato che “l'art. 120 t.u.b., come modificato dalla l. n. 147 del 2013
(c.d. legge di stabilità 2014), esclude l'anatocismo dai rapporti bancari;
dal testo della norma non emerge, inoltre, alcuna forma di subordinazione logica o temporale del dato normativo al successivo intervento regolamentare del C.I.C.R., pur dalla norma medesima richiamato. La scelta, che sia stata fatta dalle banche, di mantenere in essere delle clausole contrattuali superate dall'intervento abrogativo del legislatore concreta una condotta omissiva contraria alla correttezza dovuta nei rapporti contrattuali ed
12 evidenziata proprio dal disallineamento rispetto al testo di legge;
d'altro canto, la perdurante applicazione di tali clausole porta al cliente il diritto di ripetere le somme così addebitategli in conto per il periodo successivo all'1 gennaio 2014” (cfr. in senso conforme la recente pronuncia del Tribunale di Alessandria del 27.3.2023).
Da ultimo, bisogna evidenziare che ciascuna delle disposizioni normative richiamate non ha efficacia retroattiva, potendo operare soltanto per il periodo successivo alla sua entrata in vigore. Ne consegue che, per l'ipotesi di rapporti bancari di durata pluriennale (come quello in esame), ad essi sarà applicabile, ratione temporis, ciascuna delle previsioni normative finora descritte limitatamente al periodo di vigenza di ognuna di esse.
Tanto chiarito in punto di diritto, con riferimento al caso in esame, va considerato che il periodo in valutazione è compreso tra ottobre 2013 e il 16.9.2014. Ne consegue che correttamente il CTU ha proceduto alla capitalizzazione semplice degli interessi passivi e delle spese ed a quella annuale degli interessi attivi, non risultando alcuna pattuizione in ordine alla capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi.
Sulla commissione di massimo scoperto e sulle ulteriori spese di tenuta conto
Quanto alla commissione di massimo scoperto (d'ora innanzi anche CMS), gli attori ne lamentano l'illegittima applicazione in forza di due ragioni: da un lato si tratterebbe di un costo non pattuito tra le parti;
dall'altro, la relativa pattuizione sarebbe comunque invalida, considerato che la CMS sarebbe una posta a carico del cliente priva di una valida giustificazione causale e comunque non determinabile a priori nel suo esatto ammontare.
Ritiene questo Giudice che, in astratto, la CMS non è priva di una valida giustificazione causale, essendo essa finalizzata a remunerare la mera messa a disposizione da parte della banca di un credito, a prescindere dall'effettivo utilizzo di esso. Pertanto, deve ritenersi infondata l'eccezione di nullità per difetto di causa.
Affinché la clausola relativa alla CMS sia valida è, tuttavia, necessario che essa sia stata espressamente pattuita tra le parti e che la pattuizione preveda dei criteri di calcolo tali da consentire la determinazione a priori del suo possibile ammontare (cfr. ex multis Corte appello Palermo sez. III, 11/05/2023, n.902; Tribunale - Brescia, 03/11/2017, n. 3161).
Ne consegue che, correttamente il CTU nominato ha escluso l'applicazione della CMS e delle altre spese di tenuta del conto in assenza di espressa e specifica pattuizione.
Sulle contestate modalità di determinazione della valuta
13 Parte attrice contesta l'arbitraria antergazione e/o postergazione dei cd. giorni di valuta nella gestione del conto, in assenza di una specifica pattuizione sul punto.
La censura formulata dagli attori è condivisibile. Sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “non sono legittimi i tassi di interesse, le previsioni di costi o commissioni e la disciplina della postergazione delle valute di accredito che non siano previsti espressamente e per iscritto dalle parti con analitica determinatezza e senza rinvio
a clausole "su piazza" o equivalenti”. (cfr. Cassazione civile sez. III, 03/05/2011, n.9695).
Nel caso di specie, dunque, il CTU correttamente ha escluso la postergazione o antergazione delle valute in assenza di specifiche pattuizioni.
Sull'eccepita prescrizione delle pretese attoree e sull'eccezione di irripetibilità degli interessi versati ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione Controparte_1 dell'indebito in relazione ai pagamenti (rimesse solutorie) eseguiti prima del decennio anteriore rispetto alla data della domanda giudiziale (da ritenersi quale primo atto di interruzione della prescrizione). Ha eccepito, altresì, la prescrizione quinquennale, ex art. 2948 c.c., del diritto alla ricontabilizzazione e al pagamento di interessi attivi.
Le eccezioni di prescrizione, sebbene pertinenti, sono irrilevanti nel caso in esame, considerato che il CTU ha eseguito il calcolo dal saldo dare - avere partendo
(correttamente, per le ragioni sopra esposte) da ottobre 2013, cioè da una data certamente rientrante nel decennio (così come nel quinquennio) antecedente alla data di notifica dell'atto di citazione.
La banca convenuta ha eccepito, altresì, l'irripetibilità degli interessi versati ai sensi dell'art. 2034 c.c., vertendosi in ipotesi di adempimento di un'obbligazione naturale.
L'eccezione è manifestamente infondata, considerato che il pagamento degli interessi non
è avvenuto spontaneamente (quanto piuttosto mediante automatiche operazioni contabili di addebito in conto corrente) e non è avvenuto in adempimento di un dovere morale o sociale (cfr. in senso conforme Corte appello Bari sez. II, 28/08/2024, n.1106).
Sulle complessive risultanze della CTU
Il CTU, dottore commercialista e revisore contabile, nei suoi elaborati ha applicato correttamente i criteri formulati dal Giudice ed ha fornito una risposta ai quesiti posti in modo chiaro, logico e coerente.
14 Chiarito, per le ragioni sopra esposte, che dovranno essere presi in considerazione i calcoli riportati nella prima relazione integrativa depositata l'11.2.2021, si riportano di seguito le conclusioni ivi rassegnate dal CTU: “Sulla scorta delle considerazioni sopra illustrate, la rielaborazione del saldo del conto corrente di corrispondenza n. 27/760, a far data dall'1 ottobre2013 (data di produzione primo estratto conto senza soluzione di continuità), fino a tutto il 30 settembre 2014 (data di revoca degli affidamenti e intimazione di pagamento) ha portato ad un risultato pari ad euro 31.775,93 a debito della a fronte del Parte_1 saldo a debito registrato in estratto conto alla stessa data pari ad euro 34.152,51”.
Complessivamente, risulta, dunque, in relazione al rapporto di conto corrente in valutazione, che la società attrice è debitrice nei confronti di di una Controparte_1 somma pari ad € 31.775,93.
Sull'usurarietà del tasso d'interesse
Parte attrice ha contestato, inoltre, l'usurarietà del tasso di interesse previsto nei contratti bancari per i quali è causa.
La doglianza è risultata infondata, avendo il CTU accertato che il TEG calcolato non è mai risultato superiore al tasso soglia d'usura (cfr. relazione di CTU depositata il 21.4.2016)
Sulla illegittima segnalazione alla centrale dei rischi
Da ultimo, gli attori hanno lamentato l'illegittima segnalazione a sofferenza presso la
Centrale Rischi della Banca d'Italia e l'illegittima mancata concessione della sospensione del pagamento della rata del mutuo (in ragione della cd. moratoria P.M.I.).
Tanto ad avviso degli attori giustificherebbe la richiesta di risarcimento del danno patito.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno derivante dalla segnalazione ritenuta illegittima, gli attori non hanno adempiuto all'onere di provare il danno subito, il quale non può comunque ritenersi in re ipsa (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/03/2023, n.6589, secondo la quale “In tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento”).
Quanto alla domanda di risarcimento del danno derivante mancata concessione della sospensione del pagamento della rata del mutuo, la stessa è doppiamente infondata, non avendo gli attori provato l'illegittimità del rifiuto e il danno conseguente patito.
Sulle spese di lite
15 La liquidazione delle spese va regolamentata in funzione dell'accoglimento parziale delle domande di parte attrice (sul punto si confronti quanto disposto dalle sezioni unite della
Corte di Cassazione con sentenza n.32061/2022, ove è stato affermato che “l'accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale”).
Ne consegue che le spese del presente grado di giudizio dovranno essere integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti in misura pari al cinquanta per cento ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Parte_1
e contro
[...] Parte_2 Controparte_1
rappresentata da così provvede: Controparte_2
1) Accerta che il saldo finale del conto corrente ordinario per cui è causa intestato a è pari ad € 31.775,93 a debito per il correntista;
Parte_1
2) rigetta le ulteriori domande formulate da parte attrice;
3) dichiara le spese di lite compensate tra le parti;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del cinquanta per cento ciascuna.
Brindisi, 22.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 727/2015 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto controversie di diritto bancario, vertente
TRA
con sede in Torre NT NN (Br) alla via San Pancrazio, km. 2 (P.I. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Giacomo Cervellera, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Torre NT
NN (Br) alla Via Garibaldi, n. 3;
E
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_2 C.F._1 dall'Avv. Giacomo Cervellera, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Torre
NT NN (Br) alla Via Garibaldi, n. 3
ATTORI
NEI CONFRONTI DI
(p.i. ) rappresentata da Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
[...] P.IVA_3
e difesa dall'Avv. Roberto Mazzara, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in
Brindisi (BR) alla via Lanzellotti, n. 3/D;
CONVENUTA
Conclusioni delle parti:
ATTORI: “I. accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento
1 al rapporto di conto corrente intercorso tra le parti in quanto mai pattuiti, e comunque, successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente senza pattuizione sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione;
II. accertare e dichiarare illegittime
e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di conto corrente, a titolo di capitalizzazione degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché
l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli alla Parte_3
; dichiarando la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli
[...]
interessi passivi, delle commissioni e delle III. accertare e dichiarare non dovute, per nullità della clausola, indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente, in aggiunta agli interessi passivi;
IV. accertare e dichiarare non dovute, perché mai pattuite e, dunque indebite, le somme corrisposte ut supra ed anche a titolo di spese tenuta conto e forfettarie
e per l'effetto rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della domanda e riliquidandolo in € 244.338,55 e così rideterminando in tal misura
l'esatto importo anche a credito per l'istante, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi di commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni;
in subordine, nella non temuta ipotesi in cui il giudice ritenesse i rapporti bancari regolati da condizioni contrattualmente determinate applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. (D.lgs. 385/93), con condanna del convenuto al pagamento del predetto importo oltre interessi legali decorrenti dalla data di mezza in mora al soddisfo, V. dichiarare nulli e/o inefficaci, per i motivi dedotti, tutti contratti di finanziamento in premessa intercorsi tra le parti ovvero, in subordine dichiarare la nullità
e/o inefficacia e conseguente inoperatività delle clausole previste e determinanti la corresponsione di interessi passivi (corrispettivi e/o moratori), anche sopravvenuti nella misura ultralegale, spese e commissioni e per l'effetto, condannare la convenuta banca
2 alla restituzione delle somme illegittimamente percepite oltre interessi legali dal dì del singolo versamento al soddisfo;
VI. dichiarare la inesistenza e comunque la nullità e/o inefficacia di ogni e qualsivoglia garanzia, anche fideiussoria, prestata in favore dell'Istituto di Credito da parte della società istante e del sig. di Parte_2 persona, così per come “segnalata” presso la Centrale Rischi Banca d'Italia sino all'ordinanza di cancellazione ex art. 700 c.p.c., e per tale motivo dichiarare la convenuta banca tenuta al risarcimento danni patrimoniali e non nei confronti della società e del sig. per tutti i motivi dedotti (illegittima segnalazione e mancata Parte_2
concessione sospensione) e condannarla al pagamento per tale motivo del complessivo ulteriore importo di €. 52.000,00*, di cui € 32.000 in favore della società ed € 20.000 in favore del sig. VII. in ogni caso con vittoria di spese e Parte_2
competenze di lite oltre 15% forf. accessori, anche della fase stragiudiziale e di mediazione e della fase ex art. 700 c.p.c. al risarcimento ulteriore, così come previsto ex lege.”.
CONVENUTA: “In via preliminare, accogliere l'eccezione di prescrizione ordinaria decennale o, in subordine, quella quinquennale, per le causali tutte di cui alla narrativa che precede;
nel merito, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto per le causali tutte di cui alla narrativa che precede;
condannare parte attrice al pagamento integrale delle competenze del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato il 27.2.2015, e , Parte_1 Parte_2
quale socio accomandatario, convenivano in giudizio Controparte_1
Gli attori deducevano che: la società istante intratteneva con (filiale di Controparte_1
Torre NT NN) un rapporto di conto corrente (n. 27/760); che l'istituto di credito, a decorrere dal 1998, concedeva un'apertura di credito di lire 200.000.000, successivamente ridotta ed infine revocata con comunicazione del 16.5.2006; che veniva, di seguito, concessa un'ulteriore apertura di credito transitoria di importo pari ad € 25.000,00 e scadenza fissata al 31.12.2006; che nel 2010 (a seguito della trasformazione della società da semplice in accomandita semplice), la banca concedeva una nuova apertura di credito sino a concorrenza di € 30.000,00, che veniva revocata contestualmente al recesso dal contratto di conto corrente, avvenuto in data 16.9.2014; che nel corso degli anni la
3 convenuta concedeva alla società attrice quattro prestiti agrari, l'ultimo dei quali ancora in essere e rispetto al quale la banca aveva illegittimamente rifiutato di concedere la sospensione prevista dalla cd. moratoria PMI;
che tanto la società quanto Parte_2
avevano appreso di essere stati segnalati illegittimamente presso la Centrale
[...]
Rischi della Banca d'Italia; che le pretese creditorie della banca dovevano considerarsi ingiustificate, avendo l'istituto bancario gestito il conto corrente in modo del tutto anomalo ed avendo applicato nei contratti di mutuo tassi d'interesse usurari.
Parte attrice contestava, in particolare, gli addebiti effettuati dalla banca per interessi ultralegali, quelli derivanti dalla capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto e dal gioco di valute fittizie, quelli imputabili all'inammissibile commissione di massimo scoperto e a spese forfettarie. Infine, gli attori chiedevano l'accertamento del Tasso effettivo globale (TEG) applicato ai rapporti bancari (poiché ritenuto superiore rispetto al c.d. tasso soglia), l'accertamento dell'esatto dare – avere tra le parti e, da ultimo, il risarcimento del danno derivante dall'illegittima segnalazione alla centrale rischi presso la
Banca d'Italia nonchè dall'ingiustificato rifiuto di concessione della sospensione del pagamento della rata del mutuo (cd. moratoria P.M.I.).
rappresentato da si costituiva in giudizio con Controparte_1 Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta, datata 20.5.2015, eccependo l'intervenuta prescrizione delle pretese attoree, l'irripetibilità degli interessi versati in eccesso e l'infondatezza delle domande avverse;
l'istituto di credito negava l'intervenuta applicazione di interessi ultralegali non pattuiti ovvero di interessi anatocistici o usurari e contestava l'eccepita illegittimità della pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto. Domandava, pertanto, il rigetto delle domande di parte attrice.
Con ordinanza del 5.12.2015, il Giudice disponeva l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio contabile al fine di determinare l'esatto dare – avere tra le parti, formulando una serie di dettagliati quesiti in tema di interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissione di massimo scoperto e spese di tenuta conto, giorni di valuta e prescrizione delle pretese alla ripetizione dell'indebito.
Il consulente nominato provvedeva al deposito della relazione in data 21.4.2016.
All'udienza del 17.12.2019 il Giudice disponeva un supplemento di CTU al fine di eseguire una nuova ricostruzione del dare – avere partendo dal saldo risultante dal primo
4 estratto conto disponibile (anziché dal saldo zero) e, in caso di incompletezza della documentazione nei periodi intermedi, dall'estratto conto più recente e documentato, privo di soluzione di continuità.
Il CTU provvedeva al deposito di relazione integrativa in data 11.2.2021.
Sennonché, all'udienza del 28.2.2023 veniva disposta dal Tribunale, in persona di altro
Giudice unico, un'ulteriore integrazione della CTU. Difatti, il Consulente tecnico d'ufficio veniva invitato ad effettuare un calcolo alternativo del saldo dare – avere partendo dalla posta iniziale a debito annotata sul primo estratto conto disponibile, senza alcun previo azzeramento del saldo.
Il CTU depositava una seconda relazione integrativa in data 12.9.2023.
All'udienza del 5.2.2024 questo Giudice disponeva la riconvocazione del CTU perché rendesse gli opportuni chiarimenti sulle operazioni di raccordo per i periodi non coperti dalla produzione di estratti conto, così come contestate dalla banca convenuta.
Con nota integrativa depositata in data 8.5.2024, il CTU forniva i dovuti chiarimenti.
All'udienza del 6.6.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 3.10.2024, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata per le ragioni che si esporranno.
Sul riparto dell'onere probatorio
Va premesso che quella in valutazione è una domanda, promossa dal correntista, di accertamento dell'invalidità di talune clausole contrattuali e dell'esatto dare – avere tra le parti.
Rispetto a tale domanda, valgono le regole generali in tema di riparto dell'onere probatorio. Ciò significa che il correntista che agisce per l'accertamento della natura indebita di alcuni pagamenti è tenuto a provare tanto i pagamenti effettuati quanto l'assenza di una legittima causa debendi.
Tale prova, come più volta ribadito dalla Corte di Cassazione, può essere fornita non soltanto mediante la produzione degli estratti conto ma anche aliunde, cioè attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe
5 e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto (cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 27/12/2022, n.37800, secondo la quale “Gli estratti conto non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui
è possibile ricostruire il rapporto di conto corrente;
infatti, è possibile utilizzare altri strumenti idonei a rappresentare le movimentazioni: per esempio, il giudice di merito potrebbe valorizzare le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze contabili. Per far fronte alla necessità di elaborazione di questi dati, il giudicante può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo possibile svolgere accertamento tecnico al fine di rideterminare il saldo del conto in base alle emergenze processuali.”).
Tanto premesso, occorre chiarire quali siano le conseguenze pratiche per l'ipotesi (quale quella in valutazione) in cui la parte che agisce in giudizio abbia assolto in parte all'onere probatorio su di ella incombente, fornendo documentazione comprovante soltanto una quota delle movimentazioni del conto corrente.
Abbandonato l'orientamento secondo cui all'incompletezza della documentazione contabile consegue il rigetto totale della domanda attorea, la Corte di Cassazione ha chiarito che “ove il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici,
e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti” (cfr. Cassazione civile sez. I,
n.31809/2023).
Ora, nel caso in esame, il correntista, sul quale grava l'onere della prova, ha prodotto estratti conto e riassunti scalari con decorrenza dal 30.9.1998 e fino alla chiusura del conto corrente. Non è dato sapere quando il rapporto sia stato instaurato;
manca, in ogni caso, qualsiasi documentazione contabile relativa al periodo compreso tra la conclusione del contratto di conto corrente e il 30.9.1998 (data del primo estratto conto). Inoltre, la
6 documentazione contabile prodotta con decorrenza da tale data è incompleta, essendo mancanti gli estratti conto dall'1.4.00 al 30.6.00, dall'1.10.00 al 31.12.00, dall'1.1.02 al
30.6.02, dall'1.10.02 al 31.12.02, dall'1.10.03 al 31.12.03, dall'1.1.06 al 31.12.06, dall'1.7.07 al 31.12.07, dall'1.1.10 al 30.9.10, dall'1.7.11 al 30.9.11 e dall'1.1.13 al
30.9.13 (cfr. nota integrativa depositata dal CTU in data 8.5.2024).
Chiamato a precisare come siano stati eseguiti i raccordi per i periodi non coperti dalla produzione di estratti conto, il CTU nominato si è limitato a precisare di aver sviluppato delle operazioni di raccordo mediante l'inserimento in un'unica operazione della differenza tra il saldo finale e il saldo iniziale di ciascun estratto conto mancante (cfr. nota integrativa depositata dal CTU in data 8.5.2024).
Si tratta chiaramente di un'operazione da ritenersi ingiustificata in assenza di una precisa indicazione (nel caso di specie mancante) degli altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni sul conto corrente utilizzati in alternativa agli estratti conto. Ciò significa che, non potendosi colmare le carenze probatorie in relazione ai sopra indicati periodi, non si potrà che assumere come dato contabile di partenza il saldo a debito risultante dal primo estratto conto che non presenti soluzione di continuità, trattandosi del dato più sfavorevole per il correntista, sul quale grava, si ribadisce, l'onere di provare la fondatezza della pretesa azionata in giudizio.
Nel caso in valutazione, il primo estratto conto privo di soluzione di continuità è quello del
31.12.2013. Pertanto, dovranno prendersi in considerazione i calcoli eseguiti dal CTU nella prima relazione integrativa (depositata l'11.2.2021), nella quale correttamente è stato utilizzato quale punto di partenza il saldo (negativo) risultante dall'estratto conto del
31.12.2013.
Non merita, invece, di essere condiviso il calcolo eseguito a seguito della seconda richiesta di integrazione della CTU, essendo esso il frutto di ingiustificate operazioni di raccordo che non garantiscono la certezza dei saldi iniziali riferibili ai singoli periodi intermedi documentati dal correntista.
Tanto premesso è possibile procedere alla valutazione delle singole doglianze sollevate dagli attori, con la precisazione che esse saranno vagliate limitatamente al periodo compreso tra ottobre 2013 e la chiusura del conto corrente, per le ragioni finora esposte.
Sulla lamentata applicazione di illegittimi interessi ultralegali
7 Gli attori lamentano, in primo luogo, l'intervenuta applicazione nei rapporti bancari per i quali è causa di un tasso di interesse ultralegale.
Come noto, l'art. 1284 c.c., in tema di saggio degli interessi, individua i criteri per la determinazione del saggio degli interessi legali e stabilisce, da un lato, che sulla base di tale saggio si computano gli interessi convenzionali se le parti non ne hanno determinato la misura e, dall'altro, che gli interessi superiori alla misura legale (ultralegali, appunto) devono essere determinati per iscritto;
in caso contrario sono dovuti nella misura legale.
Con l'entrata in vigore della legge 154/1992 per la prima volta il legislatore espressamente sancisce, all'art. 4, che i contratti bancari devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati. All'art. 5 la medesima legge fissa un tasso sostitutivo per le ipotesi di nullità di cui al precedente art. 4.
Il successivo art. 117 TUB riprende il contenuto di tale legge disponendo che i contratti bancari sono redatti per iscritto, devono indicare il tasso di interesse o ogni altro prezzo o condizione praticati, che sono nulle e si considerano come non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati;
che in caso di accertata nullità si applicheranno i tassi sostituitivi di cui al comma 7 dello stesso art. 117 TUB.
Sul piano temporale, la giurisprudenza ha chiarito che le disposizioni di cui agli articoli 4 della l. 154/1992 e 117 TUB non hanno efficacia retroattiva, potendo esse disporre soltanto per l'avvenire, secondo i principi generali in tema di successione delle leggi nel tempo.
In tal senso si è espressa di recente la Corte di Cassazione, statuendo che “Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali determinativi degli interessi con rinvio agli usi, introdotte con la l. 17 febbraio 1992, n. 154, art. 4 poi trasfuso nel d.lgs. 1 settembre 1993,
n. 385, art. 117 - con riguardo al comma (rinumerato) 6, che sancisce la nullità delle
"clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati", ed al comma 7, che relativamente al precedente disposto dispone l'applicazione di diversi tassi di interesse ivi indicati - non sono retroattive;
l'irretroattività si estende, in particolare, alla previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal legislatore” (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/12/2019, n.31934).
8 Alla nullità della clausola di pattuizione degli interessi ultralegali consegue - stante la riferita irretroattività delle disposizioni di cui agli articoli 4 della l. 154/1992 e 117 TUB -
l'applicazione del tasso d'interesse nella misura legale ex art. 1284 c.c. fino all'entrata in vigore della l. 154/1992 e successivamente nella misura di cui all'art. 5 l. 154/1992 ovvero di cui all'art. 117, co. 7 TUB.
Tanto chiarito in via generale, rispetto al caso in esame va evidenziato che per il periodo in valutazione (si ribadisce compreso tra ottobre 2013 e la chiusura del conto corrente) il
CTU ha accertato l'assenza di una pattuizione scritta in ordine agli interessi creditori.
Correttamente, dunque, ha proceduto al ricalcolo dell'esatto dare – avere tra le parti applicando il tasso di interesse sostitutivo ex art. 117, co. 7 TUB.
Sulla lamentata capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori
L'art. 1283 c.c. stabilisce che: “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi”.
La disposizione ora richiamata detta la disciplina generale in tema di anatocismo, sancendone in via generale il divieto ed ammettendolo soltanto in tre casi: qualora venga proposta una apposita domanda giudiziale;
in caso di espressa pattuizione tra le parti
(purché successiva alla scadenza degli interessi e relativa ad interessi dovuti da almeno sei mesi); in presenza di usi contrari.
Il richiamo agli usi contrari ha consentito, per anni, di ritenere valida la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori, in quanto pratica conforme agli usi bancari, considerati quali usi normativi.
Soltanto con sentenza n. 2374 del 1999 la Corte di Cassazione ha chiarito che “la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, concernente la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un mero uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi”.
Sennonchè con d.lgs. 432/1999 il legislatore è intervenuto disciplinando in maniera apposita la materia dell'anatocismo bancario. L'art. 25 del richiamato decreto legislativo ha modificato l'art. 120 TUB, così disponendo: “
1. La rubrica dell'articolo 120 t.u. e'
9 sostituita dalla seguente: "Decorrenza delle valute e modalita' di calcolo degli interessi".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 120 t.u. e' aggiunto il seguente:" 2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".
3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilira' altresi' le modalita' e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo' essere fatta valere solo dal cliente”.
In sostanza, la disposizione ora richiamata, da un lato, ha rimesso ad una fonte normativa secondaria la determinazione delle condizioni di ammissibilità dell'anatocismo bancario
(con l'unico limite della pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi tanto debitori quanto creditori) e dall'altro, in funzione retroattiva, ha sanato la nullità delle pattuizioni anatocistiche, anche ove in contrasto con i limiti imposti dalla disciplina codicistica di cui all'art. 1283 c.c.
In attuazione di questa modifica legislativa, il CICR, con delibera del 09/02/2000 (entrata in vigore il 22/04/2000), ha consentito la capitalizzazione degli interessi nell'ambito dei rapporti di conto corrente a condizione che sia garantita una pari periodicità per gli interessi debitori e creditori. In particolare, ha disposto l'art. 2 della citata delibera, in tema di conto corrente, che “Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Con sentenza n. 425 del 2000 la Corte Costituzionale ha dichiarato che “È costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 76 cost., per eccesso di delega
10 rispetto all'art. 1, comma 5, l. 24 aprile 1998 n. 128 - l'art. 25, comma 3, d.lg. 4 agosto
1999 n. 342, nella parte in cui stabilisce che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti bancari stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (Cicr) relativa alle modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria
(delibera poi emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000), siano valide ed efficaci fino a tale data e che, dopo di essa, debbono essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente - al disposto della menzionata delibera, con le modalità ed i tempi ivi previsti”.
Di conseguenza, risulta che, a seguito di tale declaratoria di incostituzionalità, deve ritenersi illegittima, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR del
09/02/2000, la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori per contrasto con la previsione di cui all'art. 1283 c.c., non rientrando essa nel concetto di “usi contrari”.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione a sezioni unite, sancendo che “L'uso di annotare con cadenza trimestrale gli interessi a debito del correntista è un uso meramente negoziale e non normativo e, come tale, risulta inidoneo a derogare al disposto dell'art.
1283 c.c., anche con riferimento al periodo anteriore alle decisioni con cui la Corte di cassazione ha accertato, in difformità rispetto all'orientamento sino ad allora seguito,
l'inesistenza di tale uso normativo, difettandone anche in relazione a tale epoca i presupposti” (cfr. Cassazione civile sez. un.,
04/11/2004, n.21095).
Quanto alle conseguenze dell'accertata nullità della previsione di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la Corte di Cassazione ha chiarito che “Dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in una apertura di credito in conto corrente, per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art. 1283 osterebbe anche a una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale e perché nemmeno potrebbe essere ipotizzato come esistente, un uso, anche non normativo, di capitalizzazione con quella cadenza” (cfr. Cassazione civile sez. un., 02/12/2010, n.24418).
11 La normativa in tema di anatocismo bancario così descritta ha subito, poi, un'ulteriore modifica con l'entrata in vigore (in data 1.1.2014) della legge di stabilità 2014 (l. n.
147/2013), la quale all'art. 1, comma 69 ha modificato l'art. 120 TUB, così disponendo:
“All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Si tratta di una disposizione radicalmente innovativa, la quale ha ribadito, anche per la materia bancaria, il divieto di anatocismo, sancendo espressamente che gli interessi capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori.
Sennonché, la mancata adozione della delibera del CICR di attuazione di tale modifica normativa ha giustificato dubbi in merito all'effettiva entrata in vigore della disposizione.
La giurisprudenza di merito, sul punto, si è divisa tra chi ha ritenuto la disposizione di cui alla legge di stabilità 2014 immediatamente precettiva (con conseguente divieto di anatocismo bancario, nullità della relativa previsione e diritto alla ripetizione delle somme eventualmente addebitate a tale titolo) e chi, invece, ha ritenuto la riforma non applicabile in assenza della disciplina di dettaglio, demandata alla delibera del CICR.
Sul punto, questo Giudice ritiene di aderire al primo dei suddetti orientamenti giurisprudenziali - ineccepibile sul piano logico e confortato dal dato letterale - di cui si è reso portavoce per primo il Tribunale di Milano, che con sentenza emessa in data
23.2.2015, ha evidenziato che “l'art. 120 t.u.b., come modificato dalla l. n. 147 del 2013
(c.d. legge di stabilità 2014), esclude l'anatocismo dai rapporti bancari;
dal testo della norma non emerge, inoltre, alcuna forma di subordinazione logica o temporale del dato normativo al successivo intervento regolamentare del C.I.C.R., pur dalla norma medesima richiamato. La scelta, che sia stata fatta dalle banche, di mantenere in essere delle clausole contrattuali superate dall'intervento abrogativo del legislatore concreta una condotta omissiva contraria alla correttezza dovuta nei rapporti contrattuali ed
12 evidenziata proprio dal disallineamento rispetto al testo di legge;
d'altro canto, la perdurante applicazione di tali clausole porta al cliente il diritto di ripetere le somme così addebitategli in conto per il periodo successivo all'1 gennaio 2014” (cfr. in senso conforme la recente pronuncia del Tribunale di Alessandria del 27.3.2023).
Da ultimo, bisogna evidenziare che ciascuna delle disposizioni normative richiamate non ha efficacia retroattiva, potendo operare soltanto per il periodo successivo alla sua entrata in vigore. Ne consegue che, per l'ipotesi di rapporti bancari di durata pluriennale (come quello in esame), ad essi sarà applicabile, ratione temporis, ciascuna delle previsioni normative finora descritte limitatamente al periodo di vigenza di ognuna di esse.
Tanto chiarito in punto di diritto, con riferimento al caso in esame, va considerato che il periodo in valutazione è compreso tra ottobre 2013 e il 16.9.2014. Ne consegue che correttamente il CTU ha proceduto alla capitalizzazione semplice degli interessi passivi e delle spese ed a quella annuale degli interessi attivi, non risultando alcuna pattuizione in ordine alla capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi.
Sulla commissione di massimo scoperto e sulle ulteriori spese di tenuta conto
Quanto alla commissione di massimo scoperto (d'ora innanzi anche CMS), gli attori ne lamentano l'illegittima applicazione in forza di due ragioni: da un lato si tratterebbe di un costo non pattuito tra le parti;
dall'altro, la relativa pattuizione sarebbe comunque invalida, considerato che la CMS sarebbe una posta a carico del cliente priva di una valida giustificazione causale e comunque non determinabile a priori nel suo esatto ammontare.
Ritiene questo Giudice che, in astratto, la CMS non è priva di una valida giustificazione causale, essendo essa finalizzata a remunerare la mera messa a disposizione da parte della banca di un credito, a prescindere dall'effettivo utilizzo di esso. Pertanto, deve ritenersi infondata l'eccezione di nullità per difetto di causa.
Affinché la clausola relativa alla CMS sia valida è, tuttavia, necessario che essa sia stata espressamente pattuita tra le parti e che la pattuizione preveda dei criteri di calcolo tali da consentire la determinazione a priori del suo possibile ammontare (cfr. ex multis Corte appello Palermo sez. III, 11/05/2023, n.902; Tribunale - Brescia, 03/11/2017, n. 3161).
Ne consegue che, correttamente il CTU nominato ha escluso l'applicazione della CMS e delle altre spese di tenuta del conto in assenza di espressa e specifica pattuizione.
Sulle contestate modalità di determinazione della valuta
13 Parte attrice contesta l'arbitraria antergazione e/o postergazione dei cd. giorni di valuta nella gestione del conto, in assenza di una specifica pattuizione sul punto.
La censura formulata dagli attori è condivisibile. Sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “non sono legittimi i tassi di interesse, le previsioni di costi o commissioni e la disciplina della postergazione delle valute di accredito che non siano previsti espressamente e per iscritto dalle parti con analitica determinatezza e senza rinvio
a clausole "su piazza" o equivalenti”. (cfr. Cassazione civile sez. III, 03/05/2011, n.9695).
Nel caso di specie, dunque, il CTU correttamente ha escluso la postergazione o antergazione delle valute in assenza di specifiche pattuizioni.
Sull'eccepita prescrizione delle pretese attoree e sull'eccezione di irripetibilità degli interessi versati ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione Controparte_1 dell'indebito in relazione ai pagamenti (rimesse solutorie) eseguiti prima del decennio anteriore rispetto alla data della domanda giudiziale (da ritenersi quale primo atto di interruzione della prescrizione). Ha eccepito, altresì, la prescrizione quinquennale, ex art. 2948 c.c., del diritto alla ricontabilizzazione e al pagamento di interessi attivi.
Le eccezioni di prescrizione, sebbene pertinenti, sono irrilevanti nel caso in esame, considerato che il CTU ha eseguito il calcolo dal saldo dare - avere partendo
(correttamente, per le ragioni sopra esposte) da ottobre 2013, cioè da una data certamente rientrante nel decennio (così come nel quinquennio) antecedente alla data di notifica dell'atto di citazione.
La banca convenuta ha eccepito, altresì, l'irripetibilità degli interessi versati ai sensi dell'art. 2034 c.c., vertendosi in ipotesi di adempimento di un'obbligazione naturale.
L'eccezione è manifestamente infondata, considerato che il pagamento degli interessi non
è avvenuto spontaneamente (quanto piuttosto mediante automatiche operazioni contabili di addebito in conto corrente) e non è avvenuto in adempimento di un dovere morale o sociale (cfr. in senso conforme Corte appello Bari sez. II, 28/08/2024, n.1106).
Sulle complessive risultanze della CTU
Il CTU, dottore commercialista e revisore contabile, nei suoi elaborati ha applicato correttamente i criteri formulati dal Giudice ed ha fornito una risposta ai quesiti posti in modo chiaro, logico e coerente.
14 Chiarito, per le ragioni sopra esposte, che dovranno essere presi in considerazione i calcoli riportati nella prima relazione integrativa depositata l'11.2.2021, si riportano di seguito le conclusioni ivi rassegnate dal CTU: “Sulla scorta delle considerazioni sopra illustrate, la rielaborazione del saldo del conto corrente di corrispondenza n. 27/760, a far data dall'1 ottobre2013 (data di produzione primo estratto conto senza soluzione di continuità), fino a tutto il 30 settembre 2014 (data di revoca degli affidamenti e intimazione di pagamento) ha portato ad un risultato pari ad euro 31.775,93 a debito della a fronte del Parte_1 saldo a debito registrato in estratto conto alla stessa data pari ad euro 34.152,51”.
Complessivamente, risulta, dunque, in relazione al rapporto di conto corrente in valutazione, che la società attrice è debitrice nei confronti di di una Controparte_1 somma pari ad € 31.775,93.
Sull'usurarietà del tasso d'interesse
Parte attrice ha contestato, inoltre, l'usurarietà del tasso di interesse previsto nei contratti bancari per i quali è causa.
La doglianza è risultata infondata, avendo il CTU accertato che il TEG calcolato non è mai risultato superiore al tasso soglia d'usura (cfr. relazione di CTU depositata il 21.4.2016)
Sulla illegittima segnalazione alla centrale dei rischi
Da ultimo, gli attori hanno lamentato l'illegittima segnalazione a sofferenza presso la
Centrale Rischi della Banca d'Italia e l'illegittima mancata concessione della sospensione del pagamento della rata del mutuo (in ragione della cd. moratoria P.M.I.).
Tanto ad avviso degli attori giustificherebbe la richiesta di risarcimento del danno patito.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno derivante dalla segnalazione ritenuta illegittima, gli attori non hanno adempiuto all'onere di provare il danno subito, il quale non può comunque ritenersi in re ipsa (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/03/2023, n.6589, secondo la quale “In tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento”).
Quanto alla domanda di risarcimento del danno derivante mancata concessione della sospensione del pagamento della rata del mutuo, la stessa è doppiamente infondata, non avendo gli attori provato l'illegittimità del rifiuto e il danno conseguente patito.
Sulle spese di lite
15 La liquidazione delle spese va regolamentata in funzione dell'accoglimento parziale delle domande di parte attrice (sul punto si confronti quanto disposto dalle sezioni unite della
Corte di Cassazione con sentenza n.32061/2022, ove è stato affermato che “l'accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale”).
Ne consegue che le spese del presente grado di giudizio dovranno essere integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti in misura pari al cinquanta per cento ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Parte_1
e contro
[...] Parte_2 Controparte_1
rappresentata da così provvede: Controparte_2
1) Accerta che il saldo finale del conto corrente ordinario per cui è causa intestato a è pari ad € 31.775,93 a debito per il correntista;
Parte_1
2) rigetta le ulteriori domande formulate da parte attrice;
3) dichiara le spese di lite compensate tra le parti;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del cinquanta per cento ciascuna.
Brindisi, 22.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
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