Art. 2. 1. In conformita' ai principi della Costituzione, e' riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione ebraica in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti.
2. E' garantita agli ebrei, alle loro associazioni e organizzazioni, alle Comunita' ebraiche e all'Unione delle Comunita' ebraiche italiane la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
3. Gli atti relativi al magistero rabbinico, l'affissione e la distribuzione di pubblicazioni e stampati di carattere religioso all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto nonche' delle sedi delle Comunita' e dell'Unione e le raccolte di fondi ivi eseguite sono liberi e non soggetti ad oneri.
4. E' assicurata in sede penale la parita' di tutela del sentimento religioso e dei diritti di liberta' religiosa, senza discriminazioni tra i cittadini e tra i culti.
5. Il disposto dell' articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 , si intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso.
Nota all'art. 2:
Il testo dell' art.3 della legge n. 654/1975 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1986) e' il seguente:
"Art. 3. - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione e' punito con la reclusione da uno a quattro anni:
a) chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale;
b) chi incita in qualsiasi modo alla discriminazione, o incita a commettere atti di violenza o di provocazione alla violenza, nei confronti di persone perche' appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale.
E' vietata ogni organizzazione o associazione avente tra i suoi scopi di incitare all'odio o alla discriminazione razziale. Chi partecipi ad organizzazioni o associazioni di tal genere, o presti assistenza alla loro attivita', e' punito per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da uno a cinque anni.
Le pene sono aumentate per i capi e i promotori di tali organizzazioni o associazioni".
2. E' garantita agli ebrei, alle loro associazioni e organizzazioni, alle Comunita' ebraiche e all'Unione delle Comunita' ebraiche italiane la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
3. Gli atti relativi al magistero rabbinico, l'affissione e la distribuzione di pubblicazioni e stampati di carattere religioso all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto nonche' delle sedi delle Comunita' e dell'Unione e le raccolte di fondi ivi eseguite sono liberi e non soggetti ad oneri.
4. E' assicurata in sede penale la parita' di tutela del sentimento religioso e dei diritti di liberta' religiosa, senza discriminazioni tra i cittadini e tra i culti.
5. Il disposto dell' articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 , si intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso.
Nota all'art. 2:
Il testo dell' art.3 della legge n. 654/1975 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1986) e' il seguente:
"Art. 3. - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione e' punito con la reclusione da uno a quattro anni:
a) chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale;
b) chi incita in qualsiasi modo alla discriminazione, o incita a commettere atti di violenza o di provocazione alla violenza, nei confronti di persone perche' appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale.
E' vietata ogni organizzazione o associazione avente tra i suoi scopi di incitare all'odio o alla discriminazione razziale. Chi partecipi ad organizzazioni o associazioni di tal genere, o presti assistenza alla loro attivita', e' punito per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da uno a cinque anni.
Le pene sono aumentate per i capi e i promotori di tali organizzazioni o associazioni".