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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 31/10/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2516/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Ioffredi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2516/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRI Parte_1 P.IVA_1
ZI, elettivamente domiciliato in STR. PETRARCA 8 PARMA, presso lo studio dell'avv.
FERRI ZI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TI AMEDEO e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
TI AR, elettivamente domiciliato in STR. PETRARCA 9 PARMA, presso lo studio dell'avv. TI AMEDEO e dell'avv. TI AR
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Me. Ber. ha agito in giudizio nei confronti di esponendo: Pt_1 Controparte_1
di essere una società che produce barelle e altri dispositivi di immobilizzazione;
che, nel 2021, stante il crescente numero di richieste dei dispositivi ed avendo bisogno di un nuovo
Enterprise Resource Planning (“ERP”), ovvero di un software in grado di aiutare le organizzazioni ad automatizzare e gestire i processi aziendali, si rivolgeva alla società , affinché svolgesse una CP_1 analisi in merito alla rilevazione dei propri processi operativi e gestionali;
Parte che, sulla base dell'analisi effettuata da , in data 22.03.2021, Ber. accettava l'offerta di CP_1 licenza d'uso di software e relativa implementazione, che prevedeva la cessione di licenza del sistema gestionale ” nella sua versione standard da integrare con moduli applicativi Parte_3 aggiuntivi e personalizzazioni secondo le esigenze della cliente;
che, quanto alla fatturazione, veniva concordato un corrispettivo, per lo step 1 (licenza e data base sino al go live), pari ad € 45.580,00, per lo step 2 (moduli e installazioni) e per le personalizzazioni, pari ad
€ 49.470,00, per un totale di € 90.320,00;
che, secondo gli accordi (par. 3.10.1), il 20% del software avrebbe dovuto essere fatturato all'accettazione, il 50% alla consegna (installazione) ed il 30% al go live;
le consulenze a fine mese;
le personalizzazioni alla consegna del prodotto;
che, nel mese di aprile 2021, iniziava il lavoro senza, tuttavia, fornire il report delle attività CP_1
Part svolte, che veniva quindi richiesto da Ber.;
Parte Cont che, non ricevendo alcun report, in data 27.09.2021, chiedeva a le tempistiche per CP_1
l'addestramento e per l'avvio del programma, facendo presente che, alla sottoscrizione del contratto, si era prospettato, quale termine di consegna, il mese di novembre 2021, ma la richiesta rimaneva senza riscontro;
che, nonostante la comunicazione dei nuovi termini, fino ad aprile 2022 (go live), i lavori non Part proseguivano, tanto che nel mese di settembre del 2022 il legale rappresentante di Ber. inviava una prima e-mail di contestazione;
che, dopo svariati incontri, nonostante i quali i lavori non proseguivano né venivano compiute tutte le modifiche richieste, cui si aggiungeva che , contravvenendo a quanto pattuito, aveva fatturato a CP_1
Me. Ber. ben € 121.133,88 iva esclusa, anziché l'importo pagato, di € 78.882,76, l'odierna parte attrice risolveva il contratto per grave inadempimento di e, per l'effetto, intimava la restituzione di CP_1 pagina 2 di 6 quanto pagato, pari ad € 78.882,76;
che, a fronte della sottoscrizione del contratto e del pagamento di cospicui acconti, la si è resa CP_1 autrice di un gravissimo inadempimento, non avendo mai consegnato un software funzionante entro il termine pattuito (novembre 2021) o entro il lunghissimo tempo successivamente trascorso, omettendo di fornire i report periodici sull'avanzamento dei lavori e procedendo a fatturazioni errate e anticipate rispetto agli accordi.
Conseguentemente, parte attrice ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento di controparte, ex art. 1455 c.c., e condannarsi , ex art. 2033 c.c., alla restituzione del corrispettivo CP_1 ricevuto, pari ad euro 78.882,76, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
con l'atto di costituzione, ha contestato le avverse deduzioni, chiesto il rigetto della CP_1 domanda attorea, e, in via riconvenzionale, domandato la condanna di parte attrice al pagamento del saldo del prezzo, quantificato in euro 59.396,92, oltre interessi moratori dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo.
A parere di questo giudicante, la domanda è fondata per le ragioni che seguono.
Parte attrice, Me. Ber., ha proposto domanda di risoluzione per inadempimento, da parte di , del CP_1 contratto stipulato, in data 22.03.2021, di licenza d'uso di software e relativa implementazione, con cessione di licenza del sistema gestionale ” nella sua versione standard da integrare Parte_3 con moduli applicativi aggiuntivi e personalizzazioni secondo le esigenze della cliente (doc. 11).
Con il contratto, le parti hanno concordato un corrispettivo, per lo step 1 (licenza e data base sino al go live), pari ad € 45.580,00, per lo step 2 (moduli e installazioni) e per le personalizzazioni, pari ad €
49.740,00, per un totale scontato, di € 90.320,00. Secondo gli accordi (par. 3.10.1), il 20% del software doveva essere fatturato all'accettazione, il 50% alla consegna (installazione) ed il 30% al go live;
le consulenze a fine mese;
le personalizzazioni a sei mesi dalla consegna.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, parte attrice ha allegato che si è resa autrice di un CP_1 gravissimo inadempimento, non avendo mai consegnato un software funzionante sia entro il termine pattuito (novembre 2021) che entro il lunghissimo tempo successivamente trascorso, omettendo di fornire i report periodici sull'avanzamento dei lavori e procedendo a fatturazioni errate e anticipate rispetto agli accordi.
Essa, inoltre, ha allegato di avere già versato la somma complessiva di euro 78.882,76, della quale ha chiesto la restituzione, ex art. 2033 c.c.
pagina 3 di 6 La Ctu espletata ha accertato che:
per quanto concerne i software gestionali (ERP), quale quello in oggetto, a causa della complessità dei software stessi ed al fine di adattarli alle singole casistiche ed esigenze delle aziende, essi necessitano, successivamente alla fase di installazione eseguita di norma dal fornitore, di una fase di
“parametrizzazione”, svolta anch'essa dal fornitore del software, utile per una corretta messa in funzione del software, e necessitano altresì di un'attività di migrazione dati dall'eventuale vecchio gestionale a quello nuovo;
fondamentale, poi, è la fase di “System Test”, che ha lo scopo di verificare l'effettivo corretto funzionamento del software gestionale successivamente al completamento della fase di parametrizzazione e prima della messa in produzione del gestionale stesso ( del gestionale). CP_3
Dal Sal del 15/12/2022, prodotto in giudizio e riportato nella relazione del Ctu, risulta che:
a) la terminazione della fase di data migration era prevista per l'inizio di febbraio 2023, con un'appendice a fine marzo 2023 per importazione “manuale partite aperte”;
b) la terminazione della fase di parametrizzazione era prevista per buona parte del mese di febbraio
2023, fino all'inizio di marzo 2023;
c) la fase di “addestramento/formazione Key Users” era prevista dalla fine del mese di febbraio 2023 sino a metà del mese di marzo 2023;
d) la fase di “system Test dei processi” era prevista per buona parte del mese di marzo 2023 fino alla fine del mese stesso;
e) la fase di preparazione al GoLive era prevista per la fine di marzo 2023;
f) il Go Live del nuovo gestionale era previsto per l'01/04/2023;
Cont g) Il System Test in autonomia (“simulazioni operatività in ambiente Si rilasciato in Me. ), da Pt_3 parte di parte attrice, era previsto per i mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023.
Il Ctu ha verificato che, nonostante la calendarizzazione delle lavorazioni, “Per quanto concerne attività svolte successivamente alla data del 15/12/2022 agli atti risultano depositati da parte convenuta solo attività su gennaio e febbraio 2023 per totali 7 giornate” (all.33 e all.34 allegati alla pagina 4 di 6 memoria n. 2 di parte convenuta), “per lo più non inerenti ai punti elenco da a) a g) sopra riportati”.
Il Ctu, inoltre, ha accertato che ha eseguito lavorazioni per il complessivo importo di euro CP_1
43.216,04. Ciò, a fronte del corrispettivo già versato da di euro 78.882,76 e dell'ulteriore Pt_1 importo, pari ad euro 42.451,12, richiesto da in via stragiudiziale, aumentato ad euro 59.396,92 CP_1 nel presente giudizio.
Dalla documentazione prodotta in giudizio, risulta che parte attrice ha formalizzato la volontà di risolvere il contratto solamente in data 04.05.2023 (doc. 25), dopo che le aveva già chiesto il CP_1 saldo della somma di euro 42.451,12 (doc.24).
Alla luce di quanto sopra, è provato che , nei tempi dalla stessa, da ultimo, indicati nel Sal del CP_1 dicembre 2022, non ha proceduto a compiere, ancora nell'anno 2023, quelle lavorazioni che si era impegnata ad eseguire con il contratto del 2021, ma, dapprima, ha riscosso e poi preteso somme maggiori di quelle effettivamente alla stessa spettanti. Si ritiene, pertanto, che la stessa si sia resa gravemente inadempiente al contratto, posto che, quanto alle lavorazioni, la Ctu ha evidenziato che esse erano indispensabili per adattare il software gestionale ERP alle esigenze della cliente e, quanto a fatturazione e pagamenti, il contratto prevedeva una tempistica precisa e differenziata per step 1, step 2
e personalizzazione, che non ha rispettato. CP_1
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si ritiene che la domanda riconvenzionale proposta da , di CP_1 pagamento delle fatture dalla stessa emesse, debba essere respinta e che, in accoglimento della domanda attorea, debba essere dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta, ex artt. 1453 e 1455 c.c.
Conseguentemente, deve essere accolta anche la domanda proposta da parte attrice, ex art. 2033 c.c., e che, dunque, debba essere condannata alla restituzione della somma di euro 78.882,76, oltre CP_1 interessi legali dalla data della domanda al saldo. Non si ritiene, invece, che gli interessi siano dovuti dalla data del pagamento, come richiesto da parte attrice, non essendovi prova della mala fede della convenuta.
Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così decide:
pagina 5 di 6 in accoglimento della domanda attorea, dichiara il contratto stipulato tra e Parte_4 Parte_1 risolto, ex art. 1453 c.c., per inadempimento della convenuta;
per l'effetto, dichiara tenuta e condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_4 tempore, a restituire a ex art. 2033 c.c., la somma di euro 78.882,76, oltre interessi legali Parte_1 dalla data della domanda al saldo;
respinge la domanda riconvenzionale proposta da CP_1 CP_1
Pone le spese di Ctu, come liquidate in atti, definitivamente a carico di parte convenuta.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 14.103,00, per onorario, ed euro 786,00, per spese esenti, oltre rimborso forfettario del 15%, sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Parma, 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonella Ioffredi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Ioffredi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2516/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRI Parte_1 P.IVA_1
ZI, elettivamente domiciliato in STR. PETRARCA 8 PARMA, presso lo studio dell'avv.
FERRI ZI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TI AMEDEO e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
TI AR, elettivamente domiciliato in STR. PETRARCA 9 PARMA, presso lo studio dell'avv. TI AMEDEO e dell'avv. TI AR
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Me. Ber. ha agito in giudizio nei confronti di esponendo: Pt_1 Controparte_1
di essere una società che produce barelle e altri dispositivi di immobilizzazione;
che, nel 2021, stante il crescente numero di richieste dei dispositivi ed avendo bisogno di un nuovo
Enterprise Resource Planning (“ERP”), ovvero di un software in grado di aiutare le organizzazioni ad automatizzare e gestire i processi aziendali, si rivolgeva alla società , affinché svolgesse una CP_1 analisi in merito alla rilevazione dei propri processi operativi e gestionali;
Parte che, sulla base dell'analisi effettuata da , in data 22.03.2021, Ber. accettava l'offerta di CP_1 licenza d'uso di software e relativa implementazione, che prevedeva la cessione di licenza del sistema gestionale ” nella sua versione standard da integrare con moduli applicativi Parte_3 aggiuntivi e personalizzazioni secondo le esigenze della cliente;
che, quanto alla fatturazione, veniva concordato un corrispettivo, per lo step 1 (licenza e data base sino al go live), pari ad € 45.580,00, per lo step 2 (moduli e installazioni) e per le personalizzazioni, pari ad
€ 49.470,00, per un totale di € 90.320,00;
che, secondo gli accordi (par. 3.10.1), il 20% del software avrebbe dovuto essere fatturato all'accettazione, il 50% alla consegna (installazione) ed il 30% al go live;
le consulenze a fine mese;
le personalizzazioni alla consegna del prodotto;
che, nel mese di aprile 2021, iniziava il lavoro senza, tuttavia, fornire il report delle attività CP_1
Part svolte, che veniva quindi richiesto da Ber.;
Parte Cont che, non ricevendo alcun report, in data 27.09.2021, chiedeva a le tempistiche per CP_1
l'addestramento e per l'avvio del programma, facendo presente che, alla sottoscrizione del contratto, si era prospettato, quale termine di consegna, il mese di novembre 2021, ma la richiesta rimaneva senza riscontro;
che, nonostante la comunicazione dei nuovi termini, fino ad aprile 2022 (go live), i lavori non Part proseguivano, tanto che nel mese di settembre del 2022 il legale rappresentante di Ber. inviava una prima e-mail di contestazione;
che, dopo svariati incontri, nonostante i quali i lavori non proseguivano né venivano compiute tutte le modifiche richieste, cui si aggiungeva che , contravvenendo a quanto pattuito, aveva fatturato a CP_1
Me. Ber. ben € 121.133,88 iva esclusa, anziché l'importo pagato, di € 78.882,76, l'odierna parte attrice risolveva il contratto per grave inadempimento di e, per l'effetto, intimava la restituzione di CP_1 pagina 2 di 6 quanto pagato, pari ad € 78.882,76;
che, a fronte della sottoscrizione del contratto e del pagamento di cospicui acconti, la si è resa CP_1 autrice di un gravissimo inadempimento, non avendo mai consegnato un software funzionante entro il termine pattuito (novembre 2021) o entro il lunghissimo tempo successivamente trascorso, omettendo di fornire i report periodici sull'avanzamento dei lavori e procedendo a fatturazioni errate e anticipate rispetto agli accordi.
Conseguentemente, parte attrice ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento di controparte, ex art. 1455 c.c., e condannarsi , ex art. 2033 c.c., alla restituzione del corrispettivo CP_1 ricevuto, pari ad euro 78.882,76, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
con l'atto di costituzione, ha contestato le avverse deduzioni, chiesto il rigetto della CP_1 domanda attorea, e, in via riconvenzionale, domandato la condanna di parte attrice al pagamento del saldo del prezzo, quantificato in euro 59.396,92, oltre interessi moratori dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo.
A parere di questo giudicante, la domanda è fondata per le ragioni che seguono.
Parte attrice, Me. Ber., ha proposto domanda di risoluzione per inadempimento, da parte di , del CP_1 contratto stipulato, in data 22.03.2021, di licenza d'uso di software e relativa implementazione, con cessione di licenza del sistema gestionale ” nella sua versione standard da integrare Parte_3 con moduli applicativi aggiuntivi e personalizzazioni secondo le esigenze della cliente (doc. 11).
Con il contratto, le parti hanno concordato un corrispettivo, per lo step 1 (licenza e data base sino al go live), pari ad € 45.580,00, per lo step 2 (moduli e installazioni) e per le personalizzazioni, pari ad €
49.740,00, per un totale scontato, di € 90.320,00. Secondo gli accordi (par. 3.10.1), il 20% del software doveva essere fatturato all'accettazione, il 50% alla consegna (installazione) ed il 30% al go live;
le consulenze a fine mese;
le personalizzazioni a sei mesi dalla consegna.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, parte attrice ha allegato che si è resa autrice di un CP_1 gravissimo inadempimento, non avendo mai consegnato un software funzionante sia entro il termine pattuito (novembre 2021) che entro il lunghissimo tempo successivamente trascorso, omettendo di fornire i report periodici sull'avanzamento dei lavori e procedendo a fatturazioni errate e anticipate rispetto agli accordi.
Essa, inoltre, ha allegato di avere già versato la somma complessiva di euro 78.882,76, della quale ha chiesto la restituzione, ex art. 2033 c.c.
pagina 3 di 6 La Ctu espletata ha accertato che:
per quanto concerne i software gestionali (ERP), quale quello in oggetto, a causa della complessità dei software stessi ed al fine di adattarli alle singole casistiche ed esigenze delle aziende, essi necessitano, successivamente alla fase di installazione eseguita di norma dal fornitore, di una fase di
“parametrizzazione”, svolta anch'essa dal fornitore del software, utile per una corretta messa in funzione del software, e necessitano altresì di un'attività di migrazione dati dall'eventuale vecchio gestionale a quello nuovo;
fondamentale, poi, è la fase di “System Test”, che ha lo scopo di verificare l'effettivo corretto funzionamento del software gestionale successivamente al completamento della fase di parametrizzazione e prima della messa in produzione del gestionale stesso ( del gestionale). CP_3
Dal Sal del 15/12/2022, prodotto in giudizio e riportato nella relazione del Ctu, risulta che:
a) la terminazione della fase di data migration era prevista per l'inizio di febbraio 2023, con un'appendice a fine marzo 2023 per importazione “manuale partite aperte”;
b) la terminazione della fase di parametrizzazione era prevista per buona parte del mese di febbraio
2023, fino all'inizio di marzo 2023;
c) la fase di “addestramento/formazione Key Users” era prevista dalla fine del mese di febbraio 2023 sino a metà del mese di marzo 2023;
d) la fase di “system Test dei processi” era prevista per buona parte del mese di marzo 2023 fino alla fine del mese stesso;
e) la fase di preparazione al GoLive era prevista per la fine di marzo 2023;
f) il Go Live del nuovo gestionale era previsto per l'01/04/2023;
Cont g) Il System Test in autonomia (“simulazioni operatività in ambiente Si rilasciato in Me. ), da Pt_3 parte di parte attrice, era previsto per i mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023.
Il Ctu ha verificato che, nonostante la calendarizzazione delle lavorazioni, “Per quanto concerne attività svolte successivamente alla data del 15/12/2022 agli atti risultano depositati da parte convenuta solo attività su gennaio e febbraio 2023 per totali 7 giornate” (all.33 e all.34 allegati alla pagina 4 di 6 memoria n. 2 di parte convenuta), “per lo più non inerenti ai punti elenco da a) a g) sopra riportati”.
Il Ctu, inoltre, ha accertato che ha eseguito lavorazioni per il complessivo importo di euro CP_1
43.216,04. Ciò, a fronte del corrispettivo già versato da di euro 78.882,76 e dell'ulteriore Pt_1 importo, pari ad euro 42.451,12, richiesto da in via stragiudiziale, aumentato ad euro 59.396,92 CP_1 nel presente giudizio.
Dalla documentazione prodotta in giudizio, risulta che parte attrice ha formalizzato la volontà di risolvere il contratto solamente in data 04.05.2023 (doc. 25), dopo che le aveva già chiesto il CP_1 saldo della somma di euro 42.451,12 (doc.24).
Alla luce di quanto sopra, è provato che , nei tempi dalla stessa, da ultimo, indicati nel Sal del CP_1 dicembre 2022, non ha proceduto a compiere, ancora nell'anno 2023, quelle lavorazioni che si era impegnata ad eseguire con il contratto del 2021, ma, dapprima, ha riscosso e poi preteso somme maggiori di quelle effettivamente alla stessa spettanti. Si ritiene, pertanto, che la stessa si sia resa gravemente inadempiente al contratto, posto che, quanto alle lavorazioni, la Ctu ha evidenziato che esse erano indispensabili per adattare il software gestionale ERP alle esigenze della cliente e, quanto a fatturazione e pagamenti, il contratto prevedeva una tempistica precisa e differenziata per step 1, step 2
e personalizzazione, che non ha rispettato. CP_1
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si ritiene che la domanda riconvenzionale proposta da , di CP_1 pagamento delle fatture dalla stessa emesse, debba essere respinta e che, in accoglimento della domanda attorea, debba essere dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta, ex artt. 1453 e 1455 c.c.
Conseguentemente, deve essere accolta anche la domanda proposta da parte attrice, ex art. 2033 c.c., e che, dunque, debba essere condannata alla restituzione della somma di euro 78.882,76, oltre CP_1 interessi legali dalla data della domanda al saldo. Non si ritiene, invece, che gli interessi siano dovuti dalla data del pagamento, come richiesto da parte attrice, non essendovi prova della mala fede della convenuta.
Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così decide:
pagina 5 di 6 in accoglimento della domanda attorea, dichiara il contratto stipulato tra e Parte_4 Parte_1 risolto, ex art. 1453 c.c., per inadempimento della convenuta;
per l'effetto, dichiara tenuta e condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_4 tempore, a restituire a ex art. 2033 c.c., la somma di euro 78.882,76, oltre interessi legali Parte_1 dalla data della domanda al saldo;
respinge la domanda riconvenzionale proposta da CP_1 CP_1
Pone le spese di Ctu, come liquidate in atti, definitivamente a carico di parte convenuta.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 14.103,00, per onorario, ed euro 786,00, per spese esenti, oltre rimborso forfettario del 15%, sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Parma, 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonella Ioffredi
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