TRIB
Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/06/2025, n. 6604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6604 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa IA TE IO, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 12818 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Bocchini Parte_1 come in atti RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 2.4.2024 e ritualmente notificato al , la parte ricorrente indicata Controparte_1 in epigrafe ha chiesto la condanna dello stesso al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti istituita dall'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, per i periodi lavorativi indicati in detto ricorso, con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento della somma a tale titolo dovuta.
Il convenuto, ritualmente citato, non si è costituito restando CP_1 contumace. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
A tali conclusioni può pervenirsi in base alla documentazione versata in atti ed ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 20015/2018, nonché dalla successiva giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, che risulta essersi uniformata a tale pronuncia di legittimità (Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, sent. n. 993/2024 dott.ssa sent. n. Per_1
7324/2023 dott. sent. n. 6433/2023 dott.ssa , la quale viene Per_2 Per_3 qui richiamata anche a fini motivazionali ex art. 118 disp. att. Cpc.
Nel medesimo senso, e con riferimento alla corresponsione della voce retributiva "retribuzione professionale docenti" di cui all'art. 77 del CCNL per il comparto Scuola relativo al quadriennio 2006/2009, si è successivamente pronunciata nuovamente la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 05-03- 2020, n. 6293, secondo cui deve escludersi l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia: sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, nè consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva;
sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio.
Tali principi risultano infatti pienamente applicabili anche alla fattispecie oggetto del presente giudizio, in quanto anche per essa deve farsi applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del C.C.N.L. del 13.03.2001 e ss. mm. e ii., le quali devono essere interpretate ed applicate alla luce del principio di non discriminazione di cui alla Clausola n.4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, cosicché il riferimento in esse contenuto “alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999”, deve intendersi quale mero parametro per i criteri di quantificazione e corresponsione della retribuzione professionale docenti (R.P.D.), senza operare alcuna distinzione relativa alla durata dell'incarico assegnato, ivi ricomprese le supplenze temporanee .
In applicazione di tale principio ed essendo pacifica la mancata liquidazione dell'emolumento, dev'essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla
2 liquidazione dello stesso per l'arco temporale dedotto in ricorso. Sotto il profilo della quantificazione delle somme spettanti, ben possono essere utilizzati i conteggi effettuati dalla parte ricorrente, sviluppati in ricorso e correttamente elaborati.
Il convenuto deve, dunque, condannato al pagamento della somma CP_1 di € 1.766,81 oltre interessi legali maturati con decorrenza dalla scadenza dei singoli crediti e fino al soddisfo ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. n.724/94.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto della serialità del contenzioso e del valore della controversia, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 1.766,81 maturata a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di € 500,00 oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, da distrarsi.
Si comunichi.
Roma, 08/06/2025
Il giudice
IA TE IO
3