TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/05/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 2367/2023 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
C.f./P.iva , con sede sociale e Direzione Parte_1 P.IVA_1
Generale in LA, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, capitale sociale pari ad euro 21.220.169.840,48, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di LA ON AN DI
, banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del P.IVA_1
Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1, Cod.
ABI 02008.1, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al
Fondo Nazionale di Garanzia, in persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio di LA in data 16 novembre 2018 (Rep. 17113 – Racc. Persona_1
8822), registrata presso l'Agenzia delle Entrate di LA 4 il 20 novembre
2018 al n. 51579 ed iscritta nel Registro delle Imprese di LA ON
AN DI in data 26 novembre 2018 prot.n. 474096/2018, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof.
Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian Romeo, Luciana Cipolla,
Flora Lettenmayer e Simona Daminelli del Foro di LA, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di LA in data 9 aprile Persona_2
2020 (Rep. 32163 - Racc. 14918), i quali eleggono domicilio presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Signorini in Ivrea, Via San Martino n. 77;
ATTORE contro
, nato il [...] a [...] e residente in [...]
Pag. 1 a 6 NI RL n. 6, C.F. , rappresentato e difeso C.F._1 nel presente giudizio dall'Avv. Andrea Ruocco ed elettivamente domiciliatario a Foggia alla Via Lustro n. 29;
CONVENUTO
OGGETTO: CONSEGNA DOCUMENTI
CONCLUSIONI
Parte attrice: revoca del decreto ingiuntivo n. 759/2023 – R.G. n.
1262/2023 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 18.06.2023 e per la condanna di controparte alle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Parte convenuta: rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto
e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ Con decreto ingiuntivo n. 759/2023 (emesso non provvisoriamente esecutivo), il Tribunale di Ivrea ha ingiunto a di Parte_1 consegnare a l'estratto conto storico (a partire dal 1.9.2012) CP_1 relativo al contratto di credito revolving n. ***676 sottoscritto dall'ingiunto in data 27.05.2004.
ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 eccependo la nullità della procura del giudizio monitorio e contestando nel merito l'insussistenza dei presupposti dell'ingiunzione alla consegna ex art. 119 T.U.B.
si è costituito nel giudizio resistendo all'opposizione e CP_1 chiedendo l'integrale conferma del decreto ingiuntivo.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, esperita la mediazione obbligatoria con esito negativo, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 12.02.2025 (celebrata in modalità cartolare).
Pag. 2 a 6 § Sull'eccezione di nullità della procura alle liti. L'eccepito vizio di nullità della procura per mancanza di una valida sottoscrizione – anche ove sussistente - è stato, in ogni caso, sanato dal convenuto opposto ex art. 182 c.p.c. mediante la produzione in giudizio, al momento della costituzione, di una valida procura rilasciata su foglio cartaceo (all. 1).
La sanatoria è idonea a produrre i suoi effetti anche rispetto alla fase monitoria e dell'ingiunzione in base alla nuova formulazione dell'art. 182 comma 2° ult. parte c.p.c. applicabile ratione temporis.
§ L'opposizione. I presupposti ex art. 119 TUB.
ha sottoscritto con in data 27.05.2004, un CP_1 Parte_1 contratto che prevedeva l'apertura di una linea di credito revolving utilizzabile con carta di credito plus sul circuito mastercard.
Con istanza datata 01.09.2022, il cliente ha chiesto alla banca di consegnare documentazione bancaria afferente al contratto (cfr. all. 2 fasc. monitorio) e, a fronte della trasmissione solo parziale dei documenti richiesti, ha chiesto al Tribunale di Ivrea un provvedimento di ingiunzione alla consegna degli estratti di conto storico (n.d.r. istanza accolta limitatamente a quelli riferiti ai dieci anni anteriori alla richiesta).
L'istituto di credito ha contestato, in via di opposizione, la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 119 T.U.B. per l'ingiunzione alla consegna e, in particolare, quello del diniego, assumendo di aver tempestivamente riscontrato la richiesta stragiudiziale del cliente.
Esaminate le prospettazioni delle parti e la documentazione prodotta nel fascicolo, il motivo di opposizione è ritenuto fondato.
L'opponente ha prodotto nel fascicolo telematico una comunicazione inoltrata via pec al cliente in data 21.11.2022 (doc. 3 f. opponente), del seguente tenore: “Buongiorno in merito alla vostra richiesta siamo ad allegarvi copia del contratto originario della carta di credito del sig CP_1
, a ns mani nel fascicolo cliente. Per quanto riguarda gli estratti
[...] conto storici della carta il sig puo' facilmente reperirli sulla sua CP_1 banca on line, nei limiti dello storico fino a 10 anni indietro. Se il sig CP_1 ha problemi per i codici della banca on line (dimenticanza ecc.. ) possiamo fornire assistenza tramite numero verde 800 57 57 57 o in alternativa
Pag. 3 a 6 venendo in filiale presso il chiosco a disposizione della clientela. Se invece necessitate di ristampe dal canale Agenzia sono previsti dei recuperi commissionali di circa 2,50 eur per ogni documento (gli estratti conto delle carte sono a cadenza mensile quindi 12 all'anno)”.
Dalla lettura della comunicazione emerge quindi che l'istituto di credito aveva segnalato al cliente la reperibilità della documentazione tramite il servizio di da lui usufruito e aveva, nel contempo, Controparte_2 messo a sua disposizione la documentazione richiesta (anche in formato cartaceo) invitandolo a recarsi presso la propria filiale.
La banca non ha quindi opposto alcun rifiuto alla consegna dei documenti e il cliente non ha allegato, né tantomeno dimostrato nel giudizio, di essere recato presso la filiale per la consultazione e l'eventuale ritiro di copia della documentazione richiesta.
Quanto all'addebito di costi per il rilascio di copia cartacea dei documenti richiesti, si rammenta che, in base al comma 4° dell'art. 119 T.U.B., “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
In base al tenore testuale della disposizione summenzionata, quindi, è del tutto legittima la pretesa di pagamento avanzata dalla banca per il rilascio di copia cartacea dei documenti (cfr. sul punto Cass. 19566 del
05.07.2021; cfr. anche Corte Appello Catanzaro n. 1251 del 28.06.2016).
Secondo l'interpretazione che si condivide, la norma ha inteso ancorare i costi addebitabili alla parte debole ad un criterio indennitario anziché remunerativo: invero, la norma consente all'intermediario di conseguire non già un compenso forfettario a ristoro del generico dispiego di tempo ed energie occorsi per estrarre i documenti richiesti quanto piuttosto di recuperare i costi effettivamente sostenuti per reperire tali documenti.
Nella specie, i costi quantificati dalla banca (€ 2,50 per ciascun estratto) appaiono congrui in quanto sono riferiti al singolo documento, non alla singola pagina, e sono di importo contenuto.
Pag. 4 a 6 D'altro canto, il cliente non ha sollevato contestazioni sulla congruità dei costi richiesti limitandosi ad eccepire che la consegna del documento non poteva essere subordinata al pagamento di alcun compenso.
Deve pertanto concludersi che la banca non abbia opposto alcun formale diniego alla richiesta degli estratti periodici di conto, avanzata dal cliente ex art. 119 T.U.B., per cui non sussistevano i presupposti legittimanti l'emissione dell'ingiunzione alla consegna.
Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato.
Occorre a questo punto procedere alla regolamentazione delle spese di lite.
Le spese vanno poste a carico di parte convenuta ravvisandosi profili di soccombenza.
La liquidazione del compenso è compiuta per fasi in conformità ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e facendo riferimento ai valori stabiliti dalla tabella parametri forensi allegata al Decreto ministeriale n. 147/2022 per i giudizi avanti al Tribunale (scaglione tariffario compreso tra € 26.000,00 ad Euro 52.000,00 in ragione del carattere indeterminabile della vertenza), applicati valori minimi per tutte le fasi del giudizio tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate e dell'esito del giudizio.
Resta da esaminare la domanda proposta dall'opponente ex art. 96 c.p.c. per la temerarietà dell'azione proposta dal convenuto (in via monitoria).
La domanda non può essere accolta non potendosi ritenere che la pur infondata iniziativa giudiziaria, considerate tutte le circostanze del caso, sia stata totalmente pretestuosa e strumentale al punto da realizzare un vero e proprio abuso della potestas agendi. Di tal che, sulla scorta dell'insegnamento di Cass. S.U. 22405/2018, va esclusa l'applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Pag. 5 a 6 Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di I° grado rubricata al n. 2367/2023 degli
Affari Contenziosi Civili, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 759/2023 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 18.06.2023;
2) condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 4.000,00 per onorari, oltre € 286,00 per contributo e marca, oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri legali accessori.
Ivrea, 06.05.2025
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 6 a 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 2367/2023 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
C.f./P.iva , con sede sociale e Direzione Parte_1 P.IVA_1
Generale in LA, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, capitale sociale pari ad euro 21.220.169.840,48, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di LA ON AN DI
, banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del P.IVA_1
Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1, Cod.
ABI 02008.1, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al
Fondo Nazionale di Garanzia, in persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio di LA in data 16 novembre 2018 (Rep. 17113 – Racc. Persona_1
8822), registrata presso l'Agenzia delle Entrate di LA 4 il 20 novembre
2018 al n. 51579 ed iscritta nel Registro delle Imprese di LA ON
AN DI in data 26 novembre 2018 prot.n. 474096/2018, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof.
Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian Romeo, Luciana Cipolla,
Flora Lettenmayer e Simona Daminelli del Foro di LA, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di LA in data 9 aprile Persona_2
2020 (Rep. 32163 - Racc. 14918), i quali eleggono domicilio presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Signorini in Ivrea, Via San Martino n. 77;
ATTORE contro
, nato il [...] a [...] e residente in [...]
Pag. 1 a 6 NI RL n. 6, C.F. , rappresentato e difeso C.F._1 nel presente giudizio dall'Avv. Andrea Ruocco ed elettivamente domiciliatario a Foggia alla Via Lustro n. 29;
CONVENUTO
OGGETTO: CONSEGNA DOCUMENTI
CONCLUSIONI
Parte attrice: revoca del decreto ingiuntivo n. 759/2023 – R.G. n.
1262/2023 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 18.06.2023 e per la condanna di controparte alle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Parte convenuta: rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto
e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ Con decreto ingiuntivo n. 759/2023 (emesso non provvisoriamente esecutivo), il Tribunale di Ivrea ha ingiunto a di Parte_1 consegnare a l'estratto conto storico (a partire dal 1.9.2012) CP_1 relativo al contratto di credito revolving n. ***676 sottoscritto dall'ingiunto in data 27.05.2004.
ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 eccependo la nullità della procura del giudizio monitorio e contestando nel merito l'insussistenza dei presupposti dell'ingiunzione alla consegna ex art. 119 T.U.B.
si è costituito nel giudizio resistendo all'opposizione e CP_1 chiedendo l'integrale conferma del decreto ingiuntivo.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, esperita la mediazione obbligatoria con esito negativo, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 12.02.2025 (celebrata in modalità cartolare).
Pag. 2 a 6 § Sull'eccezione di nullità della procura alle liti. L'eccepito vizio di nullità della procura per mancanza di una valida sottoscrizione – anche ove sussistente - è stato, in ogni caso, sanato dal convenuto opposto ex art. 182 c.p.c. mediante la produzione in giudizio, al momento della costituzione, di una valida procura rilasciata su foglio cartaceo (all. 1).
La sanatoria è idonea a produrre i suoi effetti anche rispetto alla fase monitoria e dell'ingiunzione in base alla nuova formulazione dell'art. 182 comma 2° ult. parte c.p.c. applicabile ratione temporis.
§ L'opposizione. I presupposti ex art. 119 TUB.
ha sottoscritto con in data 27.05.2004, un CP_1 Parte_1 contratto che prevedeva l'apertura di una linea di credito revolving utilizzabile con carta di credito plus sul circuito mastercard.
Con istanza datata 01.09.2022, il cliente ha chiesto alla banca di consegnare documentazione bancaria afferente al contratto (cfr. all. 2 fasc. monitorio) e, a fronte della trasmissione solo parziale dei documenti richiesti, ha chiesto al Tribunale di Ivrea un provvedimento di ingiunzione alla consegna degli estratti di conto storico (n.d.r. istanza accolta limitatamente a quelli riferiti ai dieci anni anteriori alla richiesta).
L'istituto di credito ha contestato, in via di opposizione, la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 119 T.U.B. per l'ingiunzione alla consegna e, in particolare, quello del diniego, assumendo di aver tempestivamente riscontrato la richiesta stragiudiziale del cliente.
Esaminate le prospettazioni delle parti e la documentazione prodotta nel fascicolo, il motivo di opposizione è ritenuto fondato.
L'opponente ha prodotto nel fascicolo telematico una comunicazione inoltrata via pec al cliente in data 21.11.2022 (doc. 3 f. opponente), del seguente tenore: “Buongiorno in merito alla vostra richiesta siamo ad allegarvi copia del contratto originario della carta di credito del sig CP_1
, a ns mani nel fascicolo cliente. Per quanto riguarda gli estratti
[...] conto storici della carta il sig puo' facilmente reperirli sulla sua CP_1 banca on line, nei limiti dello storico fino a 10 anni indietro. Se il sig CP_1 ha problemi per i codici della banca on line (dimenticanza ecc.. ) possiamo fornire assistenza tramite numero verde 800 57 57 57 o in alternativa
Pag. 3 a 6 venendo in filiale presso il chiosco a disposizione della clientela. Se invece necessitate di ristampe dal canale Agenzia sono previsti dei recuperi commissionali di circa 2,50 eur per ogni documento (gli estratti conto delle carte sono a cadenza mensile quindi 12 all'anno)”.
Dalla lettura della comunicazione emerge quindi che l'istituto di credito aveva segnalato al cliente la reperibilità della documentazione tramite il servizio di da lui usufruito e aveva, nel contempo, Controparte_2 messo a sua disposizione la documentazione richiesta (anche in formato cartaceo) invitandolo a recarsi presso la propria filiale.
La banca non ha quindi opposto alcun rifiuto alla consegna dei documenti e il cliente non ha allegato, né tantomeno dimostrato nel giudizio, di essere recato presso la filiale per la consultazione e l'eventuale ritiro di copia della documentazione richiesta.
Quanto all'addebito di costi per il rilascio di copia cartacea dei documenti richiesti, si rammenta che, in base al comma 4° dell'art. 119 T.U.B., “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
In base al tenore testuale della disposizione summenzionata, quindi, è del tutto legittima la pretesa di pagamento avanzata dalla banca per il rilascio di copia cartacea dei documenti (cfr. sul punto Cass. 19566 del
05.07.2021; cfr. anche Corte Appello Catanzaro n. 1251 del 28.06.2016).
Secondo l'interpretazione che si condivide, la norma ha inteso ancorare i costi addebitabili alla parte debole ad un criterio indennitario anziché remunerativo: invero, la norma consente all'intermediario di conseguire non già un compenso forfettario a ristoro del generico dispiego di tempo ed energie occorsi per estrarre i documenti richiesti quanto piuttosto di recuperare i costi effettivamente sostenuti per reperire tali documenti.
Nella specie, i costi quantificati dalla banca (€ 2,50 per ciascun estratto) appaiono congrui in quanto sono riferiti al singolo documento, non alla singola pagina, e sono di importo contenuto.
Pag. 4 a 6 D'altro canto, il cliente non ha sollevato contestazioni sulla congruità dei costi richiesti limitandosi ad eccepire che la consegna del documento non poteva essere subordinata al pagamento di alcun compenso.
Deve pertanto concludersi che la banca non abbia opposto alcun formale diniego alla richiesta degli estratti periodici di conto, avanzata dal cliente ex art. 119 T.U.B., per cui non sussistevano i presupposti legittimanti l'emissione dell'ingiunzione alla consegna.
Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato.
Occorre a questo punto procedere alla regolamentazione delle spese di lite.
Le spese vanno poste a carico di parte convenuta ravvisandosi profili di soccombenza.
La liquidazione del compenso è compiuta per fasi in conformità ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e facendo riferimento ai valori stabiliti dalla tabella parametri forensi allegata al Decreto ministeriale n. 147/2022 per i giudizi avanti al Tribunale (scaglione tariffario compreso tra € 26.000,00 ad Euro 52.000,00 in ragione del carattere indeterminabile della vertenza), applicati valori minimi per tutte le fasi del giudizio tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate e dell'esito del giudizio.
Resta da esaminare la domanda proposta dall'opponente ex art. 96 c.p.c. per la temerarietà dell'azione proposta dal convenuto (in via monitoria).
La domanda non può essere accolta non potendosi ritenere che la pur infondata iniziativa giudiziaria, considerate tutte le circostanze del caso, sia stata totalmente pretestuosa e strumentale al punto da realizzare un vero e proprio abuso della potestas agendi. Di tal che, sulla scorta dell'insegnamento di Cass. S.U. 22405/2018, va esclusa l'applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Pag. 5 a 6 Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di I° grado rubricata al n. 2367/2023 degli
Affari Contenziosi Civili, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 759/2023 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 18.06.2023;
2) condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 4.000,00 per onorari, oltre € 286,00 per contributo e marca, oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri legali accessori.
Ivrea, 06.05.2025
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 6 a 6