Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 105
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione debiti tributari per mancata notifica atti impositivi

    La Regione ha allegato la prova documentale della regolare notifica del pregresso avviso di accertamento in data 20.9.2023, pertanto l'eccezione di prescrizione è infondata non essendo decorsi tre anni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento a quella di notifica dell'odierna cartella di pagamento.

  • Rigettato
    Eccezione di decadenza dal potere impositivo per mancata notifica avviso di accertamento

    La Regione ha allegato la prova documentale della regolare notifica del pregresso avviso di accertamento in data 20.9.2023, pertanto l'eccezione di decadenza è infondata non essendo decorsi tre anni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento a quella di notifica dell'odierna cartella di pagamento.

  • Rigettato
    Eccezione di carente motivazione della cartella impugnata

    La cartella impugnata riporta tutti i dati e illustra le ragioni che giustificano la pretesa impositiva: l'indicazione della targa del veicolo, la causa della pretesa (omesso pagamento), il periodo di riferimento e tutte le indicazioni di legge tali da rendere edotto il ricorrente di ogni elemento, consentendogli la piena esplicazione del diritto di difesa.

  • Rigettato
    Illegittimità della pretesa per l'anno 2022 basata su art. 6 L.R. n. 56/2023

    La pretesa tributaria è stata avanzata facendo ricorso alla diretta iscrizione a ruolo, entro i termini di decadenza, secondo quanto previsto dall'art. 6 della L.R. N. 56/2023, che consente l'irrogazione di sanzioni mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione. La norma è primaria e legittima, non potendo essere disapplicata. La sua applicazione non è retroattiva in quanto disciplina solo la modalità di riscossione, non la sostanza del tributo.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione (rectius decadenza) per l'anno 2022

    Il termine di decadenza per l'anno 2022 sarebbe spirato in data 31.12.2025, pertanto esso non risulta essere decorso prima della notifica della cartella impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 105
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 105
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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