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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/07/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 2780/2023 R.G.
Tra
Parte_1
E
CP_1
All'udienza del 11.07.025 avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. De Grande Salvatore e per l'avv. Emiliano CP_1
Contarino in sostituzione dell'avv. Marcedone Ivano, per l'avv. Sandra Giardina , in CP_2 sostituzione dell'avv. Mario De Tommasi
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti verbali di causa e note conclusive e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi. L'avv. de Grande produce sentenza della Corte di Cassazione n. 1768 del
30,06.2025 a supporto delle argomentazioni del ricorrente.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 19:30 rientrata in aula decide ex art. 429
c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice Onorario Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile -Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario del Tribunale di Siracusa dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 27/06/2025 ex art. 429
c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 2780 /2023 R.G. vertente
TRA
, (codice ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'avv. De Grande Salvatore, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
– C.F. , P. IVA Controparte_3 P.IVA_1
, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'avv. Ivano Marcedone, per procura generale alle liti in atti,
- resistente
(c.f. – P.IVA: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario De Tommasi del foro di
Reggio Calabria, giusta procura in calce alla memoria di costituzione,
-resistente
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e avvisi di addebito.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20/09/2023 proponeva opposizione: Parte_1
- alla intimazione di pagamento n° 29820229006207052/000 notificata in data 1.08.2023 relativa alla cartella di pagamento n. 29820170007200938000 notificata il 19.01.2018 di euro 114,70, all'avviso di addebito n. 59820160002408113000 notificato 12.12.2016 di
2 euro 5.228,63, e all'avviso di addebito n. 59820170000157589000 notificato l'11.07.2017 di euro 5.013,05
- alla intimazione di pagamento n° 29820239003162089/00 notificata in data 1.8.23 relativa alla cartella di pagamento n. 29820170007200938000 notificata il 19.01.2018 di euro
115,42, e all'avviso di addebito n. 59820170000157589000 notificato l'11.07.2017 di euro
5.049, 47. Per una complessiva somma intimata di euro 15.521,27.
A fondamento del ricorso eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria portata dagli avvisi di addebito indicati nelle intimazioni di pagamento per decorso del termine quinquennale ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge 335 dl 1995 successivamente alla notifica dell'avviso di addebito. CP_ Costituitosi ritualmente l' con memoria difensiva, eccepiva che la prescrizione non è maturata perché sospesa per complessivi 542 giorni per effetto della normativa dettata nel periodo di emergenza covid-19
Con memoria depositata il 4.12.2023, si costituiva che Controparte_5 preliminarmente evidenziava la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione in ordine alle doglianze asseritamente imputabili all'ente impositore, e sosteneva la inoppugnabilità degli avvisi di addebito non opposti nei termini di legge decorsi dalla notificazione degli stessi, il mancato decorso della prescrizione da considerarsi decennale o comunque sospesa per effetto della sospensione operata nel periodo di emergenza della pandemia COVID.
La causa veniva istruita documentalmente.
Dopo lo scambio di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
Il ricorso è in parte fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente deve essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo all'agente della riscossione.
Con il ricorso in opposizione ex art 615 comma 1 c.p.c. il ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo dichiarare illegittima ovvero annullare Controparte_6
l'opposta intimazione con l'unica motivazione che i contributi richiesti (e portati dagli avvisi addebito ivi indicati) non sarebbero dovuti perché prescritti, senza fare valere alcun vizio specifico della procedura esecutiva.
3 Occorre prioritariamente indagare sulla natura dell'azione proposta al fine di verificare se l'agente della riscossione, unico soggetto chiamato in causa dal ricorrente, ha legittimatio ad causam rispetto alla domanda fatta valere dal ricorrente.
Preliminarmente va rilevato che il difetto di legittimatio ad causam, allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 4 aprile 2012 n. 5375. Cass. Sez.
U. 16 febbraio 2016 n. 295).
Nel caso in cui il ricorrente impugna una intimazione di pagamento, una cartella esattoriale,
o un semplice ruolo, per contestare la prescrizione del credito richiesto, le sezioni unite della Cassazione, dirimendo i contrasti interpretativi della giurisprudenza sulla questione, hanno ritenuto che l'azione abbia natura di opposizione all'esecuzione e, pertanto, azione di accertamento negativo del credito- e che ci sia carenza di legittimazione a contraddire dell'agente della riscossione convenuto in giudizio. (si veda Cass. Civ., Sez. Un., n. 7514 del 8.3.2022. E secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato conseguente alla pronuncia delle Sezioni unite della Suprema Corte, quando l'opposizione ha ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell'agenzia di riscossione.
Come ribadito dalla Suprema Corte: “nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione.(cfr. Cass. 19 giugno 2019 n. 16425).
La stessa Cassazione ha evidenziato, inoltre, che la prescrizione è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore, in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato “il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile” (Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116).
Precisata la natura dell'azione proposta ed esaminata le Sezioni unite della Cassazione, con un intervento nomofilattico finalizzato alla individuazione dei soggetti legittimati a contraddire in caso di impugnazione del ruolo che investa il merito della pretesa
4 contributiva, con particolare riferimento alla verifica dell'eventuale sussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente titolare della pretesa ed esattore hanno statuito che:
“Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004
n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex
1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusiva-mente del medesimo.” (Cass. SS UU sent. N. 7514/2022).
Nel caso in esame, avendo il ricorrente fatto valere esclusivamente ragioni che investono il merito della pretesa contributiva (prescrizione) e nessun vizio particolare relativo alla procedura di riscossione, può affermarsi, alla luce di quanto statuito dalle Sezioni unite, che ricorre una ipotesi di accertamento negativo del credito iscritto a ruolo e la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore.
Va quindi accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' P_
.
[...]
L'eccezione di prescrizione è fondata con riferimento alla pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito n. 59820160002408113000 essendo decorso oltre un quinquennio tra la data di notifica dell'avviso di addebito (12.12.2016) e la data di notifica della intimazione di pagamento impugnata (1.08.2023), e non avendo né l'ente impositore né il
5 concessionario della riscossione fornito prova in giudizio della notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione. La prescrizione quinquennale, calcolata dal 12.12.2016 che sarebbe maturata il 12.12.2021 , per effetto della sospensione disposta dalla normativa emergenziale da COVID 19 di 311 giorni (sommando per intero la sospensione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 di 129 giorni e la sospensione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 di 182 giorni, e così in totale ossia
311 giorni), è maturata il 19/10/2022. Pertanto, la notifica della intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio in data 01.08.2023 è avvenuta quando ormai la prescrizione era maturata.
L'eccezione di prescrizione è fondata con riferimento alla pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito n. 59820170000157589000 essendo decorso oltre un quinquennio tra la data di notifica dell'avviso di addebito (11.07.2017) e la data di notifica della intimazione di pagamento impugnata (1.08.2023), e non avendo né l'ente impositore né il concessionario della riscossione fornito prova in giudizio della notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione. Infatti, la prescrizione quinquennale, calcolata dal 11.07.2017 che sarebbe maturata il 11.07.2022 , per effetto della sospensione di 311 giorni disposta dalla normativa emergenziale da COVID 19 è maturata il 18.05.2023. Pertanto, la notifica della intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio in data 01.08.2023 è avvenuta quando ormai la prescrizione era maturata
L'eccezione di prescrizione è invece infondata con riferimento alla pretesa contributiva portata dalla cartella di pagamento n. 29820170007200938000 non essendo decorso oltre un quinquennio tra la data di notifica (19.01.2018) e la data di notifica della intimazione di pagamento impugnata (1.08.2023). Infatti, la prescrizione quinquennale, calcolata dal
19.01.2018 che sarebbe maturata il 19.01.2023, per effetto della sospensione di 311 giorni disposta dalla normativa emergenziale da COVID 19 sarebbe maturata il 27.11.2023.
Pertanto, la notifica della intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio in data
01.08.2023 ha interrotto il decorso della prescrizione.
Le spese di lite devono essere compensate tra il ricorrente e in ragione della parziale CP_1 infondatezza dei motivi di ricorso e devono essere compensate tra il ricorrente e CP_2 tenuto conto della recente consolidarsi della giurisprudenza che ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva di nelle opposizioni avverso le intimazioni di pagamento che CP_2 riguardano soltanto il merito della pretesa contributiva.
P.Q.M.
6 Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- In parziale accoglimento della opposizione dichiara non dovuti per intervenuta prescrizione i contributi richiesti dall'avviso di addebito n. 59820160002408113000 e dall'avviso di addebito n. 59820170000157589000 che per l'effetto annulla e, conseguentemente, dichiara insussistente il diritto del concessionario della riscossione di preannunciare in danno dell'opponente l'esecuzione forzata per il soddisfacimento delle pretese contributive portate dai predetti avvisi di addebito e richieste con le intimazione di pagamento n° 29820229006207052/000 e n° 29820239003162089/00 impugnate.
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 11/07/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Giovanna Pedalino
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