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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 16/05/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 771/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 771/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato ad [...], il giorno 05.09.1981, residente in Parte_1 C.F._1 Castell'Alfero (AT), rappresentato e difeso dall'avv. TRIMARCO SIMONA come da procura in atti e
, (C.F. ), nata ad [...], il giorno 06.10.1977, Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. BIANCO SILVIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in ASTI il 19/04/2003.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ASTI (atto n. 11 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio è nata la figlia , il 28.11.2011, ad Asti. Persona_1
Con ricorso depositato il 07/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
La casa coniugale sita in Castell'Alfero (AT), Regione Perno 98, acquistata dai coniugi in costanza di matrimonio, rimarrà in via esclusiva alla moglie con attribuzione di tutti gli arredi che la compongono. la figlia minore di anni 13 verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 attribuzione stabile ad entrambi dell'esercizio della responsabilità genitoriale e con collocamento presso la madre. La minore manterrà la residenza in Castell'Alfero (AT), Regione Perno 98. Inoltre, la minore continuerà a frequentare la scuola già intrapresa;
Il padre avrà la facoltà di tenere con sé la figlia minore tre giorni alla settimana, in base ai Per_1 desideri, alle esigenze di studio e svago della stessa;
Le festività verranno trascorse dai genitori con la minore seguendo il criterio dell'alternanza;
Per le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con la figlia minore, in base ai desideri della stessa, due settimane - anche non - consecutive, da individuarsi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno la figlia. Resta salvo ogni migliore accordo diretto tra i genitori;
Ciascun genitore, inoltre, si obbliga personalmente a comunicare all'altro il proprio recapito, anche telefonico, e gli eventuali spostamenti, quando ha con sé la figlia minore in caso di villeggiatura o spostamenti di lunga distanza;
Entrambi i genitori dovranno garantire e favorire contatti telefonici quotidiani con la figlia, anche tramite videochiamate Whatsapp o altra app idonea, in orario in cui ciò sia agevole e praticabile per entrambi e per Per_1
Il SI. sino alla vendita della casa coniugale sita in Castell'Alfero (AT), Regione Perno Parte_1
98, provvederà a versare quale contributo al mantenimento della figlia minore, la somma mensile di
€ 300,00 (trecento/00), rivalutabili annualmente secondo gli incrementi degli indici ISTAT entro il quindici (15) di ogni mese tramite bonifico bancario tratto su conto corrente intestato alla SI.ra
; Parte_2
2 A far data dalla vendita duella casa coniugale sita in Castell'Alfero (AT), Regione Perno 98, il SI. provvederà a versare quale contributo al mantenimento della figlia minore, la somma Parte_1 mensile di € 330,00 (trecentotrenta/00), rivalutabili annualmente secondo gli incrementi degli indici ISTAT entro il quindici (15) di ogni mese tramite bonifico bancario tratto su conto corrente intestato alla SI.ra ; Parte_2
i genitori provvederanno a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia minore così come individuate dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Per_1
Asti del 07.07.2017
PRENDE ATTO CHE:
Le parti si impegnano reciprocamente a non esprimere giudizi negativi o denigratori nei confronti dell'altro genitore in presenza della minore, né a intraprendere comportamenti che possano compromettere l'immagine e la percezione dell'altro genitore agli occhi della stessa;
Il marito ha già provveduto a ritirare i propri effetti strettamente personali e gli oggetti a carattere prettamente edilizio e di stoccaggio come attrezzi, macchinari e materiale di recupero acquistati durante il matrimonio;
Il SI. ha già lasciato la casa coniugale trasferendosi presso nuova abitazione in Asti, Parte_1
Via Ceca n. 19, ove trasferirà la propria residenza;
Le parti, successivamente al deposito della sentenza di omologa della separazione consensuale dei coniugi che verrà emessa dal Tribunale di Asti, si obbligano sin d'ora a porre in vendita la casa coniugale sita in Castell'Alfero (AT), Regione Perno 98, e a tal fine s'impegnano a conferire l'incarico di vendita all'Agenzia “Hasta Servizi Immobiliari”, sita in Asti, Largo Martiri della Liberazione 15;
L'assegno unico erogato dall' in favore della figlia minore pari ad oggi ad Euro 210,20 CP_1 Per_1
(duecentodieci/20) verrà ripartito nella misura del 50% tra i genitori;
Il SI. inoltre, sino alla vendita della casa coniugale sita in Castell'Alfero (AT), Parte_1
Regione Perno 98, provvederà a versare la somma mensile di Euro 170,00 (centosettanta/00) a titolo di rimborso della quota di propria spettanza del mutuo fondiario e della quota di propria spettanza dell'assicurazione della casa coniugale entro il quindici (15) di ogni mese tramite bonifico bancario tratto su conto corrente intestato alla SI.ra ; Parte_2
Le parti prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo, altresì, che ciascuno possa inserire la minore nel proprio passaporto, ma la decisione sul trasferimento all'estero dovrà essere previamente condivisa;
I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla pretendere dall'altro a titolo di assegno di mantenimento o di alimenti al quale, pertanto, espressamente rinunciano, né per qualsivoglia altro titolo;
A far data dalla vendita della casa coniugale le parti dichiarano fin d'ora di ritenersi completamente tacitate e soddisfatte di qualunque pretesa di natura economica inerente all'immobile di Castell'Alfero (AT), Regione Perno 98 e dichiarano, altresì, di rinunciare a qualsivoglia tipo di diritto o azione inerente al medesimo;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ASTI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 14/05/2025.
La Presidente est.
3 Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 771/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato ad [...], il giorno 05.09.1981, residente in Parte_1 C.F._1 Castell'Alfero (AT), rappresentato e difeso dall'avv. TRIMARCO SIMONA come da procura in atti e
, (C.F. ), nata ad [...], il giorno 06.10.1977, Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. BIANCO SILVIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in ASTI il 19/04/2003.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ASTI (atto n. 11 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio è nata la figlia , il 28.11.2011, ad Asti. Persona_1
Con ricorso depositato il 07/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
La casa coniugale sita in Castell'Alfero (AT), Regione Perno 98, acquistata dai coniugi in costanza di matrimonio, rimarrà in via esclusiva alla moglie con attribuzione di tutti gli arredi che la compongono. la figlia minore di anni 13 verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 attribuzione stabile ad entrambi dell'esercizio della responsabilità genitoriale e con collocamento presso la madre. La minore manterrà la residenza in Castell'Alfero (AT), Regione Perno 98. Inoltre, la minore continuerà a frequentare la scuola già intrapresa;
Il padre avrà la facoltà di tenere con sé la figlia minore tre giorni alla settimana, in base ai Per_1 desideri, alle esigenze di studio e svago della stessa;
Le festività verranno trascorse dai genitori con la minore seguendo il criterio dell'alternanza;
Per le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con la figlia minore, in base ai desideri della stessa, due settimane - anche non - consecutive, da individuarsi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno la figlia. Resta salvo ogni migliore accordo diretto tra i genitori;
Ciascun genitore, inoltre, si obbliga personalmente a comunicare all'altro il proprio recapito, anche telefonico, e gli eventuali spostamenti, quando ha con sé la figlia minore in caso di villeggiatura o spostamenti di lunga distanza;
Entrambi i genitori dovranno garantire e favorire contatti telefonici quotidiani con la figlia, anche tramite videochiamate Whatsapp o altra app idonea, in orario in cui ciò sia agevole e praticabile per entrambi e per Per_1
Il SI. sino alla vendita della casa coniugale sita in Castell'Alfero (AT), Regione Perno Parte_1
98, provvederà a versare quale contributo al mantenimento della figlia minore, la somma mensile di
€ 300,00 (trecento/00), rivalutabili annualmente secondo gli incrementi degli indici ISTAT entro il quindici (15) di ogni mese tramite bonifico bancario tratto su conto corrente intestato alla SI.ra
; Parte_2
2 A far data dalla vendita duella casa coniugale sita in Castell'Alfero (AT), Regione Perno 98, il SI. provvederà a versare quale contributo al mantenimento della figlia minore, la somma Parte_1 mensile di € 330,00 (trecentotrenta/00), rivalutabili annualmente secondo gli incrementi degli indici ISTAT entro il quindici (15) di ogni mese tramite bonifico bancario tratto su conto corrente intestato alla SI.ra ; Parte_2
i genitori provvederanno a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia minore così come individuate dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Per_1
Asti del 07.07.2017
PRENDE ATTO CHE:
Le parti si impegnano reciprocamente a non esprimere giudizi negativi o denigratori nei confronti dell'altro genitore in presenza della minore, né a intraprendere comportamenti che possano compromettere l'immagine e la percezione dell'altro genitore agli occhi della stessa;
Il marito ha già provveduto a ritirare i propri effetti strettamente personali e gli oggetti a carattere prettamente edilizio e di stoccaggio come attrezzi, macchinari e materiale di recupero acquistati durante il matrimonio;
Il SI. ha già lasciato la casa coniugale trasferendosi presso nuova abitazione in Asti, Parte_1
Via Ceca n. 19, ove trasferirà la propria residenza;
Le parti, successivamente al deposito della sentenza di omologa della separazione consensuale dei coniugi che verrà emessa dal Tribunale di Asti, si obbligano sin d'ora a porre in vendita la casa coniugale sita in Castell'Alfero (AT), Regione Perno 98, e a tal fine s'impegnano a conferire l'incarico di vendita all'Agenzia “Hasta Servizi Immobiliari”, sita in Asti, Largo Martiri della Liberazione 15;
L'assegno unico erogato dall' in favore della figlia minore pari ad oggi ad Euro 210,20 CP_1 Per_1
(duecentodieci/20) verrà ripartito nella misura del 50% tra i genitori;
Il SI. inoltre, sino alla vendita della casa coniugale sita in Castell'Alfero (AT), Parte_1
Regione Perno 98, provvederà a versare la somma mensile di Euro 170,00 (centosettanta/00) a titolo di rimborso della quota di propria spettanza del mutuo fondiario e della quota di propria spettanza dell'assicurazione della casa coniugale entro il quindici (15) di ogni mese tramite bonifico bancario tratto su conto corrente intestato alla SI.ra ; Parte_2
Le parti prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo, altresì, che ciascuno possa inserire la minore nel proprio passaporto, ma la decisione sul trasferimento all'estero dovrà essere previamente condivisa;
I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla pretendere dall'altro a titolo di assegno di mantenimento o di alimenti al quale, pertanto, espressamente rinunciano, né per qualsivoglia altro titolo;
A far data dalla vendita della casa coniugale le parti dichiarano fin d'ora di ritenersi completamente tacitate e soddisfatte di qualunque pretesa di natura economica inerente all'immobile di Castell'Alfero (AT), Regione Perno 98 e dichiarano, altresì, di rinunciare a qualsivoglia tipo di diritto o azione inerente al medesimo;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ASTI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 14/05/2025.
La Presidente est.
3 Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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