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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 24/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 659/2021
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 24.02.2025
In data odierna, innanzi alla dott.ssa Tania Scanu, nell'interesse di parte opponente compare, in sostituzione dell'avv. Massafra, l'avv. Carlo Barberio, il quale fa integrale riferimento alle difese in atti, insiste nelle conclusioni già formulate e chiede che la causa sia decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
Nell'interesse di parte opposta, in sostituzione dell'avv. Maurizi, compare l'avv. Renato Pinna
Spada, il quale, richiamati gli scritti difensivi e le conclusioni in atti, chiede che la causa sia decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
Il Giudice sentita la discussione orale della causa, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
Il Giudice
Tania Scanu
~ 1 ~ Segue verbale dell'udienza del 24.02.2025.
R.G. n. 659/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 659 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma nello studio dell'avv. Nicola Massafra, che li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, opponente contro
c.f. ), a mezzo della mandataria Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(c.f. , con domicilio eletto in Sassari nello studio dell'avv. Gemma Maurizi,
[...] P.IVA_3
che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse dell'opponente: “Nel merito: dichiarare inefficace, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto opposto in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi tutti indicati in citazione, nonché accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione della fideiussione;
Comunque, accertare la nullità della fideiussione e comunque ritenere i fideiussori liberati ex art. 1956 c.c. e/o la non applicabilità della fideiussione;
Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione ai contratti dedotti e posti a base dell'ingiunzione; Rideterminare il saldo effettivo dei rapporti bancari. Comunque, modificare il decreto ingiuntivo opposto nella misura che si riterrà di giustizia all'esito dell'esperita istruttoria e provvedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 bis all'indicazione del pagamento rateale dell'eventuale residuo dovuto. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”;
~ 2 ~ Nell'interesse dell'opposta: “1) confermare il decreto ingiuntivo n. 108 /2021 emesso dal
Tribunale di Oristano contro rigettando l'avversa opposizione in quanto Parte_1
infondata in fatto e diritto;
2) In mero subordine, condannare la al pagamento Parte_1
della somma di Euro Euro 105.154,54 oltre euro 91,33 a titolo di interessi per le ragioni di cui al decreto ingiuntivo 108/2021 emesso dal Tribunale di Oristano;
3) Rigettare ogni aversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto;
4) Sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da liquidarsi secondo DM 55/2014.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con citazione regolarmente notificata, la e, in qualità di fideiussori, Parte_1 Parte_2
e hanno proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_3
108/2021 del 06.04.2021, con cui questo Tribunale, su ricorso della IT FO S.p.A. – che agiva, su mandato della per il recupero di crediti, oggetto di cessione ai sensi Controparte_1 della L. n. 130/1999, fondati su rapporti bancari nell'originaria titolarità della Controparte_3
– aveva pronunciato, nei loro confronti, condanna solidale al pagamento, in favore della
[...]
ricorrente, della somma di euro 191.791,08, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo e spese della procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti hanno esposto, sostenuto o eccepito:
- che l'opposta fosse carente di legittimazione attiva in quanto il credito oggetto della domanda non era stato inserito fra quelli ceduti ai sensi della L. n. 130/1999 e, comunque, che non fosse stata fornita la prova “che effettivamente i rapporti contrattuali alla base delle somme pretese siano effettivamente i rapporti per cui vi è mandato” o che “il tipo di procura” legittimasse la ricorrente ad agire “per il recupero del credito a mezzo decreto ingiuntivo”;
- che la avesse addebitato interessi debitori ultralegali mai validamente pattuiti in CP_4 violazione, tra l'altro, dell'art. 1284 cod. civ. (stante il rinvio agli usi su piazza), spese e commissioni non previamente concordate e, comunque, non dovute, applicando, inoltre, interessi
– sui versamenti e prelevamenti – con valuta diversa da quella effettiva;
- che il saldaconto prodotto, limitato a un “periodo temporale parziale del rapporto” e recante
“un'unica voce di importo senza alcun tipo di precisazione in ordine a quanto del detto ammontare rappresenti il capitale e quanto l'interesse compensativo”, non fosse “assolutamente conforme a quanto previsto dal d.lgs. 385/1993 essendo inidoneo, (…), a documentare l'effettiva posizione contabile”;
- che fossero stati pattuiti interessi, “compensativi” e moratori, in misura superiore al tasso-soglia;
- che tutti i crediti azionati fossero prescritti e che l'opposta fosse decaduta dall'azione;
~ 3 ~ - che i fideiussori – tali essendo in ragione della natura delle garanzie prestate, non qualificabili come contratti autonomi per il solo fatto che fosse stata pattuita la clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni – non avevano ricevuto la messa in mora;
- che il saldaconto, non idoneo a dimostrare l'esistenza del diritto nella sede monitoria in quanto privo dei requisiti previsti per la certificazione ex art. 50 del D. Lgs. n. 385/1993, non fosse opponibile ai fideiussori;
- che il contratto di fideiussione fosse nullo in quanto vi erano riprodotti gli artt. 2, 6 e 8 dello schema dell'ABI ritenuto dalla Banca d'Italia illecito per contrasto con l'art. 2 della L. n.
267/1990, in quanto frutto di intesse restrittive della concorrenza;
- che le fideiussioni fossero nulle anche per violazione degli obblighi di informativa e buona fede bancaria e, comunque, che la garanzia fosse estinta ai sensi degli artt. 1955 e 1956 cod. civ. (in quanto la Banca aveva colpevolmente contribuito ad aggravare l'esposizione debitoria della società, di cui ben conosceva lo stato di dissesto economico, mediante concessione di altro credito senza speciale autorizzazione dei garanti).
2. Costituitasi con comparsa dell'08.10.2021, la nella sua qualità di Controparte_2 mandataria della ha resistito all'opposizione chiedendone il rigetto. Controparte_1
3. Con ordinanza del 21.02.2022, rilevata la competenza funzionale del Tribunale delle Imprese sulla domanda di nullità dei contratti di fideiussione redatti in conformità con il modello ABI ritenuto dalla Banca d'Italia illecito per contrasto con l'art. 2 della L. n. 267/1990, è stata disposta la separazione della causa proposta contro la da quella proposta contro i garanti Parte_1
personali e . Pt_3 Pt_2
4. Il giudizio, proseguito, dunque, fra l'opposta e la sola è stato istruito mediante Parte_1
documenti e spedito a sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. all'udienza del 24.02.2025.
§§§
5. Come già rilevato, con ordinanza del 21.02.2022, è stata disposta la separazione della causa proposta contro i garanti da quella promossa contro la sicché nel presente giudizio Parte_1
devono essere esaminate solamente le questioni che concernono i rapporti – di conto corrente e di anticipazione di crediti su fatture (docc. 4 e 6 depositati nel fascicolo della procedura monitoria, allegato alla comparsa di costituzione dell'opposta) – da cui, secondo la prospettazione, ha tratto origine il credito controverso.
6. Ciò premesso, è necessario ricordare che, nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opposto, attore in senso sostanziale, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, nei giudizi in materia bancaria, è tenuto, secondo gli ordini criteri di distribuzione dell'onere della prova fondati sul disposto dell'art. 2697 cod. civ., a produrre il contratto costituente fonte del
~ 4 ~ diritto fatto valere, ancor più nelle ipotesi in cui l'opponente ne abbia postulato la nullità, anche soltanto parziale, contestando, come è in specie avvenuto, la validità, o addirittura la pattuizione, di una o più clausole.
Nel caso che ci occupa, la pretesa dell'opposta trae origine da due contratti, uno di conto corrente e l'altro di “Anticipazioni contro cessione di credito”.
6.1. Quanto al conto corrente identificato con il n. 2301.83, relativamente a cui, secondo quanto esposto nel ricorso per decreto ingiuntivo, il credito ammonterebbe a euro 86.470,11, il documento dell'opposta denominato “contratto c-c-” (prodotto sub doc. 4 nel fascicolo della procedura monitoria, allegato alla comparsa di costituzione e risposta) è costituito da sette pagine, tre sole delle quali in astratto riferibili al titolo dedotto in causa, completamente mancanti delle condizioni economiche del rapporto, la cui validità – contestata con particolare riguardo alla misura degli interessi corrispettivi e di mora applicati (a dire dell'opponente, usurari) – non è pertanto possibile verificare.
In relazione a detto rapporto, l'onere probatorio gravante sull'opposta non può, pertanto, reputarsi soddisfatto.
6.2. Per quel concerne il rapporto di “Anticipazioni contro cessione di credito”, identificato con il n. 672443311 – e da cui, secondo quanto esposto nel ricorso per decreto ingiuntivo, è derivato un credito di euro 105.154,54 –, l'opposta ha prodotto: (i) copia integrale del contratto (doc. 6 del fascicolo monitorio), concluso in data 23.09.2011, recante le condizioni economiche del rapporto;
(ii) le fatture oggetto di cessione (doc. 7 del fascicolo monitorio), che l'opponente non ha in alcun modo contestato e che, pertanto, sono idonee a dimostrare la correttezza dell'importo preteso.
Alla luce di tali documenti, in astratto sufficienti a provare esistenza e consistenza del credito derivante dal secondo rapporto, devono essere valutate le eccezioni dell'opponente.
7. La ha, in primo luogo, contestato l'inclusione del credito in contesa fra quelli Parte_1
ceduti dalla alla (oggi in giudizio a mezzo Controparte_3 Controparte_1
della mandataria con contratto del 20.12.2017 (doc. 11 del fascicolo Controparte_2
monitorio), ma è pienamente sufficiente a comprovare la titolarità del diritto azionato in via monitoria in capo all'opposta la dichiarazione della cedente (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), recante la data del 13.10.2020, da cui emerge che “la posizione intestata a Parte_1
(C.F. ) – Identificativo di con passaggio a sofferenza in data
[...] P.IVA_1 PartitaIVA_4
13/12/2016, è stata oggetto di cessione di crediti pro soluto, come indicato con i riferimenti della
G.U. Parte Seconda n. 151 del 23.12.2017, da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a
[...]
società a responsabilità limitata, giusta procura rilasciata dal Sig. ed CP_1 Controparte_5 autenticata dal Notaio , Notaio in Roma, Rep. N. 56183, Racc. 28336”. Persona_1
~ 5 ~ 8. L'eccezione secondo cui “il tipo di procura” non avrebbe attribuito la legittimazione ad agire
“per il recupero del credito a mezzo decreto ingiuntivo” deve essere rigettata in quanto, anche a voler sorvolare sulla estrema genericità della doglianza, non è stata contestata la validità della procura rilasciata alla mandataria per il processo di opposizione;
in tale prospettiva, Controparte_2
poiché, all'esito del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ. – in cui la pretesa creditoria è accertata nel pieno contraddittorio fra le parti –, può essere pronunciata contro l'opponente condanna al pagamento di somme anche laddove il decreto ingiuntivo debba, per qualunque motivo, essere revocato, nel caso in esame – in cui l'ingiunzione deve essere revocata in quanto l'opposta non ha dato prova del credito derivante dal contratto di conto corrente –, non rileva, ai fini del decidere, acclarare se alla IT FO S.p.A. (che ha agito quale mandataria della nella fase monitoria) sia stata rilasciata una procura idonea al “recupero del Controparte_1 credito a mezzo decreto ingiuntivo”.
9. Con riguardo alle residue censure – da intendersi riferite tanto dal contratto di conto corrente quanto a quello di anticipazioni su fatture –, l'unica eccezione sufficientemente specifica da potere essere esaminata è quella che riguarda l'usurarietà dei tassi di interesse.
In proposito, va rilevato che, nel trimestre di riferimento (quello compreso fra il 01.07.2011 e il
30.09.2011), il tasso-soglia per le operazioni di anticipo e sconto oltre euro 100.000,00 era pari al
9,15%, superiore a quello dell'8,50% pattuito nel contratto di “Anticipazioni contro cessione di credito” del 23.09.2011.
Anche tale eccezione è, pertanto, infondata.
10. In definitiva, la pretesa dell'opposta può ritenersi accertata nei limiti del credito traente origine dal contratto di “Anticipazioni contro cessione di credito” del 23.09.2011, mentre non sussiste adeguata prova del credito derivante dal contratto di conto corrente n. 2301.83.
Il decreto ingiuntivo n. 108/2021 del 06.04.2021 deve, pertanto, essere revocato – nei confronti della sola debitrice principale, non essendo state definite nel presente giudizio le posizioni dei fideiussori
– e la deve essere condanna a pagare all'opposta la somma di euro 105.242,87, oltre Parte_1
interessi legali dalla data della domanda monitoria al saldo.
11. Secondo il principio della soccombenza, la deve essere condannata a rifondere Parte_1 all'opposta le spese processuali, che, liquidate nel dispositivo, devono essere quantificate, applicando, avuto riguardo al valore della domanda, i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per i giudizi di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in misura media per le fasi introduttiva e di studio e in misura minima per quelle istruttoria e decisoria, tenuto conto dell'istruzione esclusivamente documentale della causa e del deposito, in ragione della modalità di definizione prescelta (ai sensi
~ 6 ~ dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.), di una sola memoria conclusiva autorizzata (anziché delle comparse conclusionali e delle memorie di replica).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca, limitatamente alla il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 108/2021 del 06.04.2021, e condanna la a pagare Parte_1 all'opposta la somma di euro 105.242,87, oltre interessi legali dalla data della domanda monitoria al saldo;
2) condanna la a rifondere all'opposta le spese processuali, che liquida in euro Parte_1
9.142,00 per compensi d'avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Oristano, 24.02.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
~ 7 ~
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 24.02.2025
In data odierna, innanzi alla dott.ssa Tania Scanu, nell'interesse di parte opponente compare, in sostituzione dell'avv. Massafra, l'avv. Carlo Barberio, il quale fa integrale riferimento alle difese in atti, insiste nelle conclusioni già formulate e chiede che la causa sia decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
Nell'interesse di parte opposta, in sostituzione dell'avv. Maurizi, compare l'avv. Renato Pinna
Spada, il quale, richiamati gli scritti difensivi e le conclusioni in atti, chiede che la causa sia decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
Il Giudice sentita la discussione orale della causa, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
Il Giudice
Tania Scanu
~ 1 ~ Segue verbale dell'udienza del 24.02.2025.
R.G. n. 659/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 659 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma nello studio dell'avv. Nicola Massafra, che li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, opponente contro
c.f. ), a mezzo della mandataria Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(c.f. , con domicilio eletto in Sassari nello studio dell'avv. Gemma Maurizi,
[...] P.IVA_3
che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse dell'opponente: “Nel merito: dichiarare inefficace, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto opposto in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi tutti indicati in citazione, nonché accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione della fideiussione;
Comunque, accertare la nullità della fideiussione e comunque ritenere i fideiussori liberati ex art. 1956 c.c. e/o la non applicabilità della fideiussione;
Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione ai contratti dedotti e posti a base dell'ingiunzione; Rideterminare il saldo effettivo dei rapporti bancari. Comunque, modificare il decreto ingiuntivo opposto nella misura che si riterrà di giustizia all'esito dell'esperita istruttoria e provvedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 bis all'indicazione del pagamento rateale dell'eventuale residuo dovuto. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”;
~ 2 ~ Nell'interesse dell'opposta: “1) confermare il decreto ingiuntivo n. 108 /2021 emesso dal
Tribunale di Oristano contro rigettando l'avversa opposizione in quanto Parte_1
infondata in fatto e diritto;
2) In mero subordine, condannare la al pagamento Parte_1
della somma di Euro Euro 105.154,54 oltre euro 91,33 a titolo di interessi per le ragioni di cui al decreto ingiuntivo 108/2021 emesso dal Tribunale di Oristano;
3) Rigettare ogni aversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto;
4) Sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da liquidarsi secondo DM 55/2014.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con citazione regolarmente notificata, la e, in qualità di fideiussori, Parte_1 Parte_2
e hanno proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_3
108/2021 del 06.04.2021, con cui questo Tribunale, su ricorso della IT FO S.p.A. – che agiva, su mandato della per il recupero di crediti, oggetto di cessione ai sensi Controparte_1 della L. n. 130/1999, fondati su rapporti bancari nell'originaria titolarità della Controparte_3
– aveva pronunciato, nei loro confronti, condanna solidale al pagamento, in favore della
[...]
ricorrente, della somma di euro 191.791,08, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo e spese della procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti hanno esposto, sostenuto o eccepito:
- che l'opposta fosse carente di legittimazione attiva in quanto il credito oggetto della domanda non era stato inserito fra quelli ceduti ai sensi della L. n. 130/1999 e, comunque, che non fosse stata fornita la prova “che effettivamente i rapporti contrattuali alla base delle somme pretese siano effettivamente i rapporti per cui vi è mandato” o che “il tipo di procura” legittimasse la ricorrente ad agire “per il recupero del credito a mezzo decreto ingiuntivo”;
- che la avesse addebitato interessi debitori ultralegali mai validamente pattuiti in CP_4 violazione, tra l'altro, dell'art. 1284 cod. civ. (stante il rinvio agli usi su piazza), spese e commissioni non previamente concordate e, comunque, non dovute, applicando, inoltre, interessi
– sui versamenti e prelevamenti – con valuta diversa da quella effettiva;
- che il saldaconto prodotto, limitato a un “periodo temporale parziale del rapporto” e recante
“un'unica voce di importo senza alcun tipo di precisazione in ordine a quanto del detto ammontare rappresenti il capitale e quanto l'interesse compensativo”, non fosse “assolutamente conforme a quanto previsto dal d.lgs. 385/1993 essendo inidoneo, (…), a documentare l'effettiva posizione contabile”;
- che fossero stati pattuiti interessi, “compensativi” e moratori, in misura superiore al tasso-soglia;
- che tutti i crediti azionati fossero prescritti e che l'opposta fosse decaduta dall'azione;
~ 3 ~ - che i fideiussori – tali essendo in ragione della natura delle garanzie prestate, non qualificabili come contratti autonomi per il solo fatto che fosse stata pattuita la clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni – non avevano ricevuto la messa in mora;
- che il saldaconto, non idoneo a dimostrare l'esistenza del diritto nella sede monitoria in quanto privo dei requisiti previsti per la certificazione ex art. 50 del D. Lgs. n. 385/1993, non fosse opponibile ai fideiussori;
- che il contratto di fideiussione fosse nullo in quanto vi erano riprodotti gli artt. 2, 6 e 8 dello schema dell'ABI ritenuto dalla Banca d'Italia illecito per contrasto con l'art. 2 della L. n.
267/1990, in quanto frutto di intesse restrittive della concorrenza;
- che le fideiussioni fossero nulle anche per violazione degli obblighi di informativa e buona fede bancaria e, comunque, che la garanzia fosse estinta ai sensi degli artt. 1955 e 1956 cod. civ. (in quanto la Banca aveva colpevolmente contribuito ad aggravare l'esposizione debitoria della società, di cui ben conosceva lo stato di dissesto economico, mediante concessione di altro credito senza speciale autorizzazione dei garanti).
2. Costituitasi con comparsa dell'08.10.2021, la nella sua qualità di Controparte_2 mandataria della ha resistito all'opposizione chiedendone il rigetto. Controparte_1
3. Con ordinanza del 21.02.2022, rilevata la competenza funzionale del Tribunale delle Imprese sulla domanda di nullità dei contratti di fideiussione redatti in conformità con il modello ABI ritenuto dalla Banca d'Italia illecito per contrasto con l'art. 2 della L. n. 267/1990, è stata disposta la separazione della causa proposta contro la da quella proposta contro i garanti Parte_1
personali e . Pt_3 Pt_2
4. Il giudizio, proseguito, dunque, fra l'opposta e la sola è stato istruito mediante Parte_1
documenti e spedito a sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. all'udienza del 24.02.2025.
§§§
5. Come già rilevato, con ordinanza del 21.02.2022, è stata disposta la separazione della causa proposta contro i garanti da quella promossa contro la sicché nel presente giudizio Parte_1
devono essere esaminate solamente le questioni che concernono i rapporti – di conto corrente e di anticipazione di crediti su fatture (docc. 4 e 6 depositati nel fascicolo della procedura monitoria, allegato alla comparsa di costituzione dell'opposta) – da cui, secondo la prospettazione, ha tratto origine il credito controverso.
6. Ciò premesso, è necessario ricordare che, nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opposto, attore in senso sostanziale, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, nei giudizi in materia bancaria, è tenuto, secondo gli ordini criteri di distribuzione dell'onere della prova fondati sul disposto dell'art. 2697 cod. civ., a produrre il contratto costituente fonte del
~ 4 ~ diritto fatto valere, ancor più nelle ipotesi in cui l'opponente ne abbia postulato la nullità, anche soltanto parziale, contestando, come è in specie avvenuto, la validità, o addirittura la pattuizione, di una o più clausole.
Nel caso che ci occupa, la pretesa dell'opposta trae origine da due contratti, uno di conto corrente e l'altro di “Anticipazioni contro cessione di credito”.
6.1. Quanto al conto corrente identificato con il n. 2301.83, relativamente a cui, secondo quanto esposto nel ricorso per decreto ingiuntivo, il credito ammonterebbe a euro 86.470,11, il documento dell'opposta denominato “contratto c-c-” (prodotto sub doc. 4 nel fascicolo della procedura monitoria, allegato alla comparsa di costituzione e risposta) è costituito da sette pagine, tre sole delle quali in astratto riferibili al titolo dedotto in causa, completamente mancanti delle condizioni economiche del rapporto, la cui validità – contestata con particolare riguardo alla misura degli interessi corrispettivi e di mora applicati (a dire dell'opponente, usurari) – non è pertanto possibile verificare.
In relazione a detto rapporto, l'onere probatorio gravante sull'opposta non può, pertanto, reputarsi soddisfatto.
6.2. Per quel concerne il rapporto di “Anticipazioni contro cessione di credito”, identificato con il n. 672443311 – e da cui, secondo quanto esposto nel ricorso per decreto ingiuntivo, è derivato un credito di euro 105.154,54 –, l'opposta ha prodotto: (i) copia integrale del contratto (doc. 6 del fascicolo monitorio), concluso in data 23.09.2011, recante le condizioni economiche del rapporto;
(ii) le fatture oggetto di cessione (doc. 7 del fascicolo monitorio), che l'opponente non ha in alcun modo contestato e che, pertanto, sono idonee a dimostrare la correttezza dell'importo preteso.
Alla luce di tali documenti, in astratto sufficienti a provare esistenza e consistenza del credito derivante dal secondo rapporto, devono essere valutate le eccezioni dell'opponente.
7. La ha, in primo luogo, contestato l'inclusione del credito in contesa fra quelli Parte_1
ceduti dalla alla (oggi in giudizio a mezzo Controparte_3 Controparte_1
della mandataria con contratto del 20.12.2017 (doc. 11 del fascicolo Controparte_2
monitorio), ma è pienamente sufficiente a comprovare la titolarità del diritto azionato in via monitoria in capo all'opposta la dichiarazione della cedente (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), recante la data del 13.10.2020, da cui emerge che “la posizione intestata a Parte_1
(C.F. ) – Identificativo di con passaggio a sofferenza in data
[...] P.IVA_1 PartitaIVA_4
13/12/2016, è stata oggetto di cessione di crediti pro soluto, come indicato con i riferimenti della
G.U. Parte Seconda n. 151 del 23.12.2017, da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a
[...]
società a responsabilità limitata, giusta procura rilasciata dal Sig. ed CP_1 Controparte_5 autenticata dal Notaio , Notaio in Roma, Rep. N. 56183, Racc. 28336”. Persona_1
~ 5 ~ 8. L'eccezione secondo cui “il tipo di procura” non avrebbe attribuito la legittimazione ad agire
“per il recupero del credito a mezzo decreto ingiuntivo” deve essere rigettata in quanto, anche a voler sorvolare sulla estrema genericità della doglianza, non è stata contestata la validità della procura rilasciata alla mandataria per il processo di opposizione;
in tale prospettiva, Controparte_2
poiché, all'esito del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ. – in cui la pretesa creditoria è accertata nel pieno contraddittorio fra le parti –, può essere pronunciata contro l'opponente condanna al pagamento di somme anche laddove il decreto ingiuntivo debba, per qualunque motivo, essere revocato, nel caso in esame – in cui l'ingiunzione deve essere revocata in quanto l'opposta non ha dato prova del credito derivante dal contratto di conto corrente –, non rileva, ai fini del decidere, acclarare se alla IT FO S.p.A. (che ha agito quale mandataria della nella fase monitoria) sia stata rilasciata una procura idonea al “recupero del Controparte_1 credito a mezzo decreto ingiuntivo”.
9. Con riguardo alle residue censure – da intendersi riferite tanto dal contratto di conto corrente quanto a quello di anticipazioni su fatture –, l'unica eccezione sufficientemente specifica da potere essere esaminata è quella che riguarda l'usurarietà dei tassi di interesse.
In proposito, va rilevato che, nel trimestre di riferimento (quello compreso fra il 01.07.2011 e il
30.09.2011), il tasso-soglia per le operazioni di anticipo e sconto oltre euro 100.000,00 era pari al
9,15%, superiore a quello dell'8,50% pattuito nel contratto di “Anticipazioni contro cessione di credito” del 23.09.2011.
Anche tale eccezione è, pertanto, infondata.
10. In definitiva, la pretesa dell'opposta può ritenersi accertata nei limiti del credito traente origine dal contratto di “Anticipazioni contro cessione di credito” del 23.09.2011, mentre non sussiste adeguata prova del credito derivante dal contratto di conto corrente n. 2301.83.
Il decreto ingiuntivo n. 108/2021 del 06.04.2021 deve, pertanto, essere revocato – nei confronti della sola debitrice principale, non essendo state definite nel presente giudizio le posizioni dei fideiussori
– e la deve essere condanna a pagare all'opposta la somma di euro 105.242,87, oltre Parte_1
interessi legali dalla data della domanda monitoria al saldo.
11. Secondo il principio della soccombenza, la deve essere condannata a rifondere Parte_1 all'opposta le spese processuali, che, liquidate nel dispositivo, devono essere quantificate, applicando, avuto riguardo al valore della domanda, i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per i giudizi di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in misura media per le fasi introduttiva e di studio e in misura minima per quelle istruttoria e decisoria, tenuto conto dell'istruzione esclusivamente documentale della causa e del deposito, in ragione della modalità di definizione prescelta (ai sensi
~ 6 ~ dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.), di una sola memoria conclusiva autorizzata (anziché delle comparse conclusionali e delle memorie di replica).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca, limitatamente alla il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 108/2021 del 06.04.2021, e condanna la a pagare Parte_1 all'opposta la somma di euro 105.242,87, oltre interessi legali dalla data della domanda monitoria al saldo;
2) condanna la a rifondere all'opposta le spese processuali, che liquida in euro Parte_1
9.142,00 per compensi d'avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Oristano, 24.02.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
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