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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/02/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3526/2023 + 3527/2023 + 3528/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Francesco Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 3526/2023 (cui sono state riunite le cause iscritte al
R.G. 3527/2023 e 3528/2023) promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Guido Palmieri (C.F. ) C.F._2
opponente
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
13.3.1967, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Gianola (C.F.
) C.F._4
opposta
Conclusioni delle parti
Nell'interesse di : Parte_1
“Voglia il Tribunale di Monza, in accoglimento dei motivi di opposizione a precetto, dichiarare la nullità parziale o integrale dello stesso soprattutto per la fraudolenta esposizione di iva non dovuta, e condannare la convenuta al risarcimento CP_1
del danno da lite temeraria nonché al pagamento delle spese legali, da distrarsi in favore del sottoscritto antistatario.”.
Nell'interesse di : Controparte_1
“Procedimento R.G. 3526/2023
Voglia il Tribunale di Monza illustrissimo
Nel merito: preso atto dell'inammissibilità del primo motivo, della carenza di interesse ad agire di parte opponente, della totale assenza di meritevolezza dell'azione nonché della cessazione della materia del contendere per rinuncia al precetto e, altresì, dell'inconsistenza dei motivi tutti di opposizione, rigettare l'opposizione, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Procedimento R.G. 3527/2023
Voglia il Tribunale di Monza illustrissimo
Nel merito: preso atto dell'inammissibilità del primo motivo, della carenza di interesse ad agire di parte opponente, della totale assenza di meritevolezza dell'azione nonché della cessazione della materia del contendere per rinuncia parziale al precetto e, altresì, dell'inconsistenza dei motivi tutti di opposizione, rigettare l'opposizione, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Considerato l'abuso del processo posto in essere con l'opposizione, condannare parte opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., per avere Parte_1
agito in giudizio con malafede e colpa grave, nella piena consapevolezza che il precetto fosse stato parzialmente rinunciato.
Procedimento R.G. 3528/2023
Voglia il Tribunale di Monza illustrissimo
In via preliminare: preso atto che l'opposizione a precetto è stata notificata prima del precetto medesimo, rigettare la stessa per carenza dei requisiti dell'azione e per inesistenza della notifica.
Nel merito: preso atto della carenza di interesse ad agire di parte opponente, della totale assenza di meritevolezza dell'azione nonché della cessazione della materia del contendere per rinuncia al precetto e, altresì, dell'inconsistenza dei motivi di opposizione, rigettare l'opposizione, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Considerato l'abuso del processo posto in essere con l'opposizione, condannare parte opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., Parte_1
per avere agito in giudizio con malafede e colpa grave”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con tre distinti atti di citazione, ritualmente notificati, ha proposto Parte_1
opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso i seguenti atti di precetto notificati da : Controparte_1 • precetto del 23.2.2023, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo complessivo di € 1.720,41 in forza di quanto statuito in punto di spese legali nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 13970/2022;
• precetto del 25.1.2023, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo complessivo di € 3.325,44 in forza di quanto statuito in punto di spese legali nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 26924/2022;
• precetto del 3.4.2023 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo complessivo di € 2.684,70 in forza di quanto statuito in punto di spese legali nella sentenza del Tribunale di Lecco n. 65/2023.
I tre giudizi sono stati iscritti a ruolo al N.R.G. 3526/2023, 3527/2023 e 3528/2023.
In ciascuno dei tre giudizi, ha fatto valere i seguenti motivi di Parte_1
opposizione.
Con il primo motivo di opposizione, è stato eccepito che “le spese legali sono esorbitanti”.
Con il secondo motivo di opposizione, è stato eccepito che l'importo richiesto a titolo di IVA non sarebbe dovuto. A tal riguardo, l'opponente ha dato atto che “di questo errore, e del relativo motivo di opposizione è stata data notizia telefonica, cosa che non senza stupore ha determinato la controparte a tentare una mossa irrituale, la comunicazione a mezzo pec, all'avvocato Davide Palmieri la rinuncia a due precetti su tre (doc.6). Si tratta di un comportamento irrilevante per , semmai Parte_1
l'unica destinataria della rinuncia”.
Infine, con il terzo motivo di opposizione, è stato eccepito che “la condotta della controparte è di pura malafede, volta a incamerare somme ben oltre il lecito, una scelta accompagnata dalla triplicazione dei precetti”.
2. La convenuta si è costituita in ciascuno dei tre giudizi ed ha Controparte_1
eccepito, in via preliminare:
• l'incompetenza per valore del Tribunale di Monza, in quanto trattasi di controversia dal valore inferiore a € 10.000, con riguardo ai giudizi N.R.G.
3526/2023 e 3527/2023;
• l'inammissibilità dell'opposizione iscritta al N.R.G. 328/2023 in quanto la stessa
è stata notificata a mezzo pec alle ore 7.58 del 20.4.2023, ossia in un momento antecedente al perfezionamento della notifica dell'atto di precetto, verificatosi in data 21.4.2023.
Nel merito, l'opposta ha rilevato che: • l'asserita esorbitanza di quanto statuito nei provvedimenti giudiziali a titolo di rifusione delle spese legali non può essere contestata mediante la proposizione di un'opposizione all'esecuzione, in ossequio al principio di diritto secondo cui
“quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale,
i motivi di nullità del titolo stesso debbono essere fatti valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo”;
• l'errore in ordine alla debenza dell'IVA è stato prontamente comunicato all'avv.
Davide Palmieri, marito e procuratore dell'opponente con pec del 19.4.2023, ove si affermava che “con riferimento ai due precetti…Ti confermo che riportano erroneamente l'importo dell'iva e, pertanto, non verranno posti in esecuzione ma devono considerarsi ritirati a tutti gli effetti”. Ciononostante, il giorno successivo sono state proposte le opposizioni al precetto, con conseguente abuso dello strumento processuale;
• l'intimazione di pagamento relativa all'IVA è riconducibile a un mero errore, non sussistendo alcuna malafede;
• in ogni caso, gli atti di precetto sono stati revocati, di talché sarebbe cessata la materia del contendere.
3. All'udienza ex art. 183 c.p.c. di ciascuno dei tre giudizi, ha Parte_1
domandato che venisse disposta la riunione degli stessi.
Gli atti sono stati pertanto rimessi al Presidente ai sensi dell'art. 274 c.p.c. e, con provvedimento del 2.11.2023, è stato disposto che le tre cause “siano chiamate all'udienza del 14.12.2023 ore 10.00, avanti al medesimo Giudice dott. Francesco
Ambrosio per i provvedimenti che riterrà di adottare”.
All'udienza del 14.12.2023 è stata disposta la riunione dei giudizi iscritti al R.G.
3527/2023 e 3528/2023 al giudizio iscritto al R.G. 3526/2023 e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
4. Con decreto del 19.1.2024 è stata disposta l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 301 c.p.c. in ragione della sospensione dall'esercizio della professione dell'avv. Davide Palmieri, procuratore dell'opponente.
5. Il giudizio è stato tempestivamente riassunto dall'opponente, costituitasi con l'avv.
Guido Palmieri.
All'udienza del 16.5.2024 sono stati pertanto assegnati nuovamente i termini di cui all'art. 189 c.p.c. Nella comparsa conclusionale, l'opponente ha dato atto della cessazione della materia del contendere conseguente alla rinuncia agli atti di precetto sopravvenuta in corso del giudizio ed ha insistito per la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite in ossequio al principio della cd. soccombenza virtuale.
L'opposta ha invece dichiarato di rinunciare all'eccezione di Controparte_1
incompetenza per valore precedentemente formulata, ha ribadito l'intervenuta cessazione della materia del contendere ed ha a sua volta insistito per la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
Nelle memorie di replica le parti hanno insistito nelle rispettive difese ed all'udienza del 12.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
***
6. Deve essere preliminarmente affermata la competenza del Tribunale di Monza a decidere sulla controversia.
L'opposta , dopo aver tempestivamente eccepito l'incompetenza Controparte_1
per valore in relazione ai giudizi incardinati al N.R.G. 3526/2023 e 3527/2023, ha rinunciato a tale eccezione nella comparsa conclusionale.
A tal riguardo si osserva che, come statuito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 582/2022, “non sussiste alcun ostacolo normativo alla possibilità per il convenuto di rinunciare all'eccezione, fin quando almeno la stessa non abbia determinato, con
l'adesione dell'altra parte, la cancellazione della causa e la riassunzione davanti al giudice indicato come competente (art. 38, comma secondo, cod. proc. civ.) o finché non sia intervenuta la pronuncia con ordinanza dell'incompetenza; né sussistono ragioni sistematiche che vi ostino, essendo anzi, come noto, la disciplina del rilievo dell'incompetenza ispirata al favor per la stabilità del processo avanti il giudice adito, attraverso come noto la previsione di tassative condizioni e limiti temporali alla proposizione dell'eccezione (ma non alla sua eventuale rinuncia) ed anche al suo rilievo officioso per il caso di incompetenza per materia, valore o per territorio inderogabile ex art. 28 cod. proc. civ.; la giurisprudenza di questa Corte ha peraltro ripetutamente postulato l'ammissibilità persino della rinuncia o abbandono taciti dell'eccezione, purché desunti da condotte processuali inequivocamente incompatibili con la volontà di coltivarla (v. Cass. 29/05/2008, n. 14383;
10/05/2005, n. 9742), escludendola solo ove si tratti di incompetenza per territorio inderogabile (v. Cass. 19/01/2017, n. 1381; del 16/04/1991, n. 4078) per la ovvia ragione che questa, al pari dell'eccezione di incompetenza per materia o valore, è comunque rilevabile d'ufficio, indipendentemente dalla eccezione di parte, la cui rinuncia pertanto è inidonea a privare il giudice del potere di rilevarla ex se (sempre che ciò avvenga entro il limite temporale dell'udienza di trattazione: art. 38, comma terzo, cod. proc. civ.)”.
Orbene, considerato che l'incompetenza per valore non è stata dichiarata dal Giudice con ordinanza, la rinuncia alla stessa deve considerarsi ammissibile e, per l'effetto, deve ritenersi sussistente la competenza di questo Tribunale.
7. Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione relativa al precetto fondato sulla sentenza n. 65/2023 pronunciata dal Tribunale di Lecco.
Secondo quanto prospettato dall'opposta, l'opposizione sarebbe inammissibile in quanto la stessa risulta essere stata proposta prima che l'opponente ritirasse l'atto di precetto all'ufficio postale.
Detta prospettazione non può essere condivisa in quanto l'inammissibilità dell'opposizione si configura unicamente quando la stessa sia proposta prima ancora che sia notificato l'atto di precetto: in tal caso, infatti, mancherebbe l'oggetto stesso dell'opposizione.
Nel caso di specie, invece, nel momento in cui è stata proposta l'opposizione l'atto di precetto era già stato notificato dall'opponente, di talché esisteva un atto di precetto cui opporsi. La circostanza che tale atto non fosse stato ancora ritirato dall'ufficio postale risulta invece irrilevante ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, in quanto l'opponente, proponendo l'opposizione, ha dimostrato di aver avuto conoscenza aliunde dell'atto di precetto già notificato nei suoi confronti.
8. Acclarata la competenza del Tribunale di Monza e l'ammissibilità delle opposizioni, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in conseguenza della rinuncia a tutti gli atti di precetto intervenuta nel corso di giudizio.
9. Deve pertanto procedersi unicamente alla statuizione sulle spese di lite, avendo entrambe le parti insistito nelle rispettive domande in tal senso in ossequio al principio della cd. soccombenza virtuale.
Ritiene questo giudice che sussistano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite, alla luce delle considerazioni che seguono.
In primo luogo, deve rilevarsi che il primo ed il terzo motivo di opposizione risultano infondati. L'asserita eccessiva onerosità di quanto statuito nei provvedimenti giurisdizionali a titolo di rifusione delle spese legali non può infatti essere contestata mediante proposizione di un'opposizione all'esecuzione, in quanto “in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso” (cfr., ex multis, Cass. Civ. 3277/2015).
Risulta parimenti infondato il terzo motivo di opposizione, non essendo emerso alcun elemento da cui possa desumersi che la condotta di sia stata Controparte_1
caratterizzata da malafede.
Con riguardo al secondo motivo di opposizione, appare utile preliminarmente ripercorrere lo svolgimento dei fatti.
Risulta dagli atti di causa che, dopo essere stata avvisata telefonicamente dell'errore relativo alla debenza dell'IVA, la procuratrice di , avv. Raffaella Controparte_1
Gianola, in data 19.4.2023 ha inviato all'avv. Davide Palmieri, legale e coniuge di
, una pec contenente la seguente dichiarazione: “ti confermo che Parte_1
riportano erroneamente l'importo dell'IVA e, pertanto, non verranno posti in esecuzione ma devono considerarsi ritirati a ogni effetto”.
Il giorno successivo , rappresentata dall'avv. Davide Palmieri, ha Parte_1
proposto tre opposizioni preventive all'esecuzione lamentando l'indicazione di IVA non dovuta.
Dopo aver ricevuto la notifica degli atti di opposizione, l'avv. Gianola ha inviato una ulteriore pec all'avv. Palmieri ove ha ribadito che “l'IVA sulle spese di soccombenza
è stata indicata per mero errore e che vi è pieno consenso della mia assistita a ridurre
i precetti dell'importo dell'IVA o, a scelta della signora , a ritenere annullati i Pt_1
precetti per i quali non è stata già avviata azione esecutiva, senza necessità che, su tale punto, venga avviato il procedimento di opposizione”.
Tanto premesso, si osserva che – pur condividendosi il principio di diritto richiamato dall'opposta, secondo cui la rinuncia al precetto è un atto a valenza sostanziale che può essere portato a conoscenza del debitore intimato in qualsiasi modo – nel caso di specie la rinuncia al precetto contenuta nella pec risultava proveniente da un soggetto l'avv. Gianola, di cui non era dimostrata la sussistenza dei poteri rappresentativi.
La rinuncia al precetto, infatti, proprio alla luce della sua rilevanza sostanziale, può pervenire unicamente dal titolare del diritto di credito, ossia da , Controparte_1
ovvero da un soggetto munito di poteri di rappresentanza sostanziale.
Nella pec inviata dall'avv. Gianola in data 19.4.2023 – l'unica rilevante al fine di stabilire se l'introduzione dei giudizi, avvenuta in data 20.3.2023, fosse o meno giustificata – non si dà invece atto della sussistenza di poteri rappresentativi di Pt_2
che ricomprendessero anche il potere di rinunciare a tale diritto di credito.
[...]
Nel momento in cui ha proposto i giudizi di opposizione, pertanto, Parte_1
non vi era la certezza in ordine all'esistenza di una valida rinuncia agli atti di precetto.
Ed allora, ancorché i doveri deontologici nei rapporti di colleganza tra avvocati avrebbero probabilmente reso opportuno, prima di introdurre i giudizi, chiedere chiarimenti all'avv. Gianola in ordine alla sussistenza dei poteri rappresentativi, non può comunque ritenersi che avvenuta introduzione dei giudizi assurga ad abuso del processo.
Alla luce di quanto esposto, tenuto altresì conto della soccombenza dell'opponente con riguardo al primo ed al terzo motivo di opposizione, deve essere disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Monza, il 1 febbraio 2025.
Il Giudice
Francesco Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Francesco Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 3526/2023 (cui sono state riunite le cause iscritte al
R.G. 3527/2023 e 3528/2023) promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Guido Palmieri (C.F. ) C.F._2
opponente
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
13.3.1967, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Gianola (C.F.
) C.F._4
opposta
Conclusioni delle parti
Nell'interesse di : Parte_1
“Voglia il Tribunale di Monza, in accoglimento dei motivi di opposizione a precetto, dichiarare la nullità parziale o integrale dello stesso soprattutto per la fraudolenta esposizione di iva non dovuta, e condannare la convenuta al risarcimento CP_1
del danno da lite temeraria nonché al pagamento delle spese legali, da distrarsi in favore del sottoscritto antistatario.”.
Nell'interesse di : Controparte_1
“Procedimento R.G. 3526/2023
Voglia il Tribunale di Monza illustrissimo
Nel merito: preso atto dell'inammissibilità del primo motivo, della carenza di interesse ad agire di parte opponente, della totale assenza di meritevolezza dell'azione nonché della cessazione della materia del contendere per rinuncia al precetto e, altresì, dell'inconsistenza dei motivi tutti di opposizione, rigettare l'opposizione, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Procedimento R.G. 3527/2023
Voglia il Tribunale di Monza illustrissimo
Nel merito: preso atto dell'inammissibilità del primo motivo, della carenza di interesse ad agire di parte opponente, della totale assenza di meritevolezza dell'azione nonché della cessazione della materia del contendere per rinuncia parziale al precetto e, altresì, dell'inconsistenza dei motivi tutti di opposizione, rigettare l'opposizione, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Considerato l'abuso del processo posto in essere con l'opposizione, condannare parte opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., per avere Parte_1
agito in giudizio con malafede e colpa grave, nella piena consapevolezza che il precetto fosse stato parzialmente rinunciato.
Procedimento R.G. 3528/2023
Voglia il Tribunale di Monza illustrissimo
In via preliminare: preso atto che l'opposizione a precetto è stata notificata prima del precetto medesimo, rigettare la stessa per carenza dei requisiti dell'azione e per inesistenza della notifica.
Nel merito: preso atto della carenza di interesse ad agire di parte opponente, della totale assenza di meritevolezza dell'azione nonché della cessazione della materia del contendere per rinuncia al precetto e, altresì, dell'inconsistenza dei motivi di opposizione, rigettare l'opposizione, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Considerato l'abuso del processo posto in essere con l'opposizione, condannare parte opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., Parte_1
per avere agito in giudizio con malafede e colpa grave”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con tre distinti atti di citazione, ritualmente notificati, ha proposto Parte_1
opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso i seguenti atti di precetto notificati da : Controparte_1 • precetto del 23.2.2023, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo complessivo di € 1.720,41 in forza di quanto statuito in punto di spese legali nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 13970/2022;
• precetto del 25.1.2023, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo complessivo di € 3.325,44 in forza di quanto statuito in punto di spese legali nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 26924/2022;
• precetto del 3.4.2023 avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo complessivo di € 2.684,70 in forza di quanto statuito in punto di spese legali nella sentenza del Tribunale di Lecco n. 65/2023.
I tre giudizi sono stati iscritti a ruolo al N.R.G. 3526/2023, 3527/2023 e 3528/2023.
In ciascuno dei tre giudizi, ha fatto valere i seguenti motivi di Parte_1
opposizione.
Con il primo motivo di opposizione, è stato eccepito che “le spese legali sono esorbitanti”.
Con il secondo motivo di opposizione, è stato eccepito che l'importo richiesto a titolo di IVA non sarebbe dovuto. A tal riguardo, l'opponente ha dato atto che “di questo errore, e del relativo motivo di opposizione è stata data notizia telefonica, cosa che non senza stupore ha determinato la controparte a tentare una mossa irrituale, la comunicazione a mezzo pec, all'avvocato Davide Palmieri la rinuncia a due precetti su tre (doc.6). Si tratta di un comportamento irrilevante per , semmai Parte_1
l'unica destinataria della rinuncia”.
Infine, con il terzo motivo di opposizione, è stato eccepito che “la condotta della controparte è di pura malafede, volta a incamerare somme ben oltre il lecito, una scelta accompagnata dalla triplicazione dei precetti”.
2. La convenuta si è costituita in ciascuno dei tre giudizi ed ha Controparte_1
eccepito, in via preliminare:
• l'incompetenza per valore del Tribunale di Monza, in quanto trattasi di controversia dal valore inferiore a € 10.000, con riguardo ai giudizi N.R.G.
3526/2023 e 3527/2023;
• l'inammissibilità dell'opposizione iscritta al N.R.G. 328/2023 in quanto la stessa
è stata notificata a mezzo pec alle ore 7.58 del 20.4.2023, ossia in un momento antecedente al perfezionamento della notifica dell'atto di precetto, verificatosi in data 21.4.2023.
Nel merito, l'opposta ha rilevato che: • l'asserita esorbitanza di quanto statuito nei provvedimenti giudiziali a titolo di rifusione delle spese legali non può essere contestata mediante la proposizione di un'opposizione all'esecuzione, in ossequio al principio di diritto secondo cui
“quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale,
i motivi di nullità del titolo stesso debbono essere fatti valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo”;
• l'errore in ordine alla debenza dell'IVA è stato prontamente comunicato all'avv.
Davide Palmieri, marito e procuratore dell'opponente con pec del 19.4.2023, ove si affermava che “con riferimento ai due precetti…Ti confermo che riportano erroneamente l'importo dell'iva e, pertanto, non verranno posti in esecuzione ma devono considerarsi ritirati a tutti gli effetti”. Ciononostante, il giorno successivo sono state proposte le opposizioni al precetto, con conseguente abuso dello strumento processuale;
• l'intimazione di pagamento relativa all'IVA è riconducibile a un mero errore, non sussistendo alcuna malafede;
• in ogni caso, gli atti di precetto sono stati revocati, di talché sarebbe cessata la materia del contendere.
3. All'udienza ex art. 183 c.p.c. di ciascuno dei tre giudizi, ha Parte_1
domandato che venisse disposta la riunione degli stessi.
Gli atti sono stati pertanto rimessi al Presidente ai sensi dell'art. 274 c.p.c. e, con provvedimento del 2.11.2023, è stato disposto che le tre cause “siano chiamate all'udienza del 14.12.2023 ore 10.00, avanti al medesimo Giudice dott. Francesco
Ambrosio per i provvedimenti che riterrà di adottare”.
All'udienza del 14.12.2023 è stata disposta la riunione dei giudizi iscritti al R.G.
3527/2023 e 3528/2023 al giudizio iscritto al R.G. 3526/2023 e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
4. Con decreto del 19.1.2024 è stata disposta l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 301 c.p.c. in ragione della sospensione dall'esercizio della professione dell'avv. Davide Palmieri, procuratore dell'opponente.
5. Il giudizio è stato tempestivamente riassunto dall'opponente, costituitasi con l'avv.
Guido Palmieri.
All'udienza del 16.5.2024 sono stati pertanto assegnati nuovamente i termini di cui all'art. 189 c.p.c. Nella comparsa conclusionale, l'opponente ha dato atto della cessazione della materia del contendere conseguente alla rinuncia agli atti di precetto sopravvenuta in corso del giudizio ed ha insistito per la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite in ossequio al principio della cd. soccombenza virtuale.
L'opposta ha invece dichiarato di rinunciare all'eccezione di Controparte_1
incompetenza per valore precedentemente formulata, ha ribadito l'intervenuta cessazione della materia del contendere ed ha a sua volta insistito per la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
Nelle memorie di replica le parti hanno insistito nelle rispettive difese ed all'udienza del 12.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
***
6. Deve essere preliminarmente affermata la competenza del Tribunale di Monza a decidere sulla controversia.
L'opposta , dopo aver tempestivamente eccepito l'incompetenza Controparte_1
per valore in relazione ai giudizi incardinati al N.R.G. 3526/2023 e 3527/2023, ha rinunciato a tale eccezione nella comparsa conclusionale.
A tal riguardo si osserva che, come statuito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 582/2022, “non sussiste alcun ostacolo normativo alla possibilità per il convenuto di rinunciare all'eccezione, fin quando almeno la stessa non abbia determinato, con
l'adesione dell'altra parte, la cancellazione della causa e la riassunzione davanti al giudice indicato come competente (art. 38, comma secondo, cod. proc. civ.) o finché non sia intervenuta la pronuncia con ordinanza dell'incompetenza; né sussistono ragioni sistematiche che vi ostino, essendo anzi, come noto, la disciplina del rilievo dell'incompetenza ispirata al favor per la stabilità del processo avanti il giudice adito, attraverso come noto la previsione di tassative condizioni e limiti temporali alla proposizione dell'eccezione (ma non alla sua eventuale rinuncia) ed anche al suo rilievo officioso per il caso di incompetenza per materia, valore o per territorio inderogabile ex art. 28 cod. proc. civ.; la giurisprudenza di questa Corte ha peraltro ripetutamente postulato l'ammissibilità persino della rinuncia o abbandono taciti dell'eccezione, purché desunti da condotte processuali inequivocamente incompatibili con la volontà di coltivarla (v. Cass. 29/05/2008, n. 14383;
10/05/2005, n. 9742), escludendola solo ove si tratti di incompetenza per territorio inderogabile (v. Cass. 19/01/2017, n. 1381; del 16/04/1991, n. 4078) per la ovvia ragione che questa, al pari dell'eccezione di incompetenza per materia o valore, è comunque rilevabile d'ufficio, indipendentemente dalla eccezione di parte, la cui rinuncia pertanto è inidonea a privare il giudice del potere di rilevarla ex se (sempre che ciò avvenga entro il limite temporale dell'udienza di trattazione: art. 38, comma terzo, cod. proc. civ.)”.
Orbene, considerato che l'incompetenza per valore non è stata dichiarata dal Giudice con ordinanza, la rinuncia alla stessa deve considerarsi ammissibile e, per l'effetto, deve ritenersi sussistente la competenza di questo Tribunale.
7. Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione relativa al precetto fondato sulla sentenza n. 65/2023 pronunciata dal Tribunale di Lecco.
Secondo quanto prospettato dall'opposta, l'opposizione sarebbe inammissibile in quanto la stessa risulta essere stata proposta prima che l'opponente ritirasse l'atto di precetto all'ufficio postale.
Detta prospettazione non può essere condivisa in quanto l'inammissibilità dell'opposizione si configura unicamente quando la stessa sia proposta prima ancora che sia notificato l'atto di precetto: in tal caso, infatti, mancherebbe l'oggetto stesso dell'opposizione.
Nel caso di specie, invece, nel momento in cui è stata proposta l'opposizione l'atto di precetto era già stato notificato dall'opponente, di talché esisteva un atto di precetto cui opporsi. La circostanza che tale atto non fosse stato ancora ritirato dall'ufficio postale risulta invece irrilevante ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, in quanto l'opponente, proponendo l'opposizione, ha dimostrato di aver avuto conoscenza aliunde dell'atto di precetto già notificato nei suoi confronti.
8. Acclarata la competenza del Tribunale di Monza e l'ammissibilità delle opposizioni, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in conseguenza della rinuncia a tutti gli atti di precetto intervenuta nel corso di giudizio.
9. Deve pertanto procedersi unicamente alla statuizione sulle spese di lite, avendo entrambe le parti insistito nelle rispettive domande in tal senso in ossequio al principio della cd. soccombenza virtuale.
Ritiene questo giudice che sussistano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite, alla luce delle considerazioni che seguono.
In primo luogo, deve rilevarsi che il primo ed il terzo motivo di opposizione risultano infondati. L'asserita eccessiva onerosità di quanto statuito nei provvedimenti giurisdizionali a titolo di rifusione delle spese legali non può infatti essere contestata mediante proposizione di un'opposizione all'esecuzione, in quanto “in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso” (cfr., ex multis, Cass. Civ. 3277/2015).
Risulta parimenti infondato il terzo motivo di opposizione, non essendo emerso alcun elemento da cui possa desumersi che la condotta di sia stata Controparte_1
caratterizzata da malafede.
Con riguardo al secondo motivo di opposizione, appare utile preliminarmente ripercorrere lo svolgimento dei fatti.
Risulta dagli atti di causa che, dopo essere stata avvisata telefonicamente dell'errore relativo alla debenza dell'IVA, la procuratrice di , avv. Raffaella Controparte_1
Gianola, in data 19.4.2023 ha inviato all'avv. Davide Palmieri, legale e coniuge di
, una pec contenente la seguente dichiarazione: “ti confermo che Parte_1
riportano erroneamente l'importo dell'IVA e, pertanto, non verranno posti in esecuzione ma devono considerarsi ritirati a ogni effetto”.
Il giorno successivo , rappresentata dall'avv. Davide Palmieri, ha Parte_1
proposto tre opposizioni preventive all'esecuzione lamentando l'indicazione di IVA non dovuta.
Dopo aver ricevuto la notifica degli atti di opposizione, l'avv. Gianola ha inviato una ulteriore pec all'avv. Palmieri ove ha ribadito che “l'IVA sulle spese di soccombenza
è stata indicata per mero errore e che vi è pieno consenso della mia assistita a ridurre
i precetti dell'importo dell'IVA o, a scelta della signora , a ritenere annullati i Pt_1
precetti per i quali non è stata già avviata azione esecutiva, senza necessità che, su tale punto, venga avviato il procedimento di opposizione”.
Tanto premesso, si osserva che – pur condividendosi il principio di diritto richiamato dall'opposta, secondo cui la rinuncia al precetto è un atto a valenza sostanziale che può essere portato a conoscenza del debitore intimato in qualsiasi modo – nel caso di specie la rinuncia al precetto contenuta nella pec risultava proveniente da un soggetto l'avv. Gianola, di cui non era dimostrata la sussistenza dei poteri rappresentativi.
La rinuncia al precetto, infatti, proprio alla luce della sua rilevanza sostanziale, può pervenire unicamente dal titolare del diritto di credito, ossia da , Controparte_1
ovvero da un soggetto munito di poteri di rappresentanza sostanziale.
Nella pec inviata dall'avv. Gianola in data 19.4.2023 – l'unica rilevante al fine di stabilire se l'introduzione dei giudizi, avvenuta in data 20.3.2023, fosse o meno giustificata – non si dà invece atto della sussistenza di poteri rappresentativi di Pt_2
che ricomprendessero anche il potere di rinunciare a tale diritto di credito.
[...]
Nel momento in cui ha proposto i giudizi di opposizione, pertanto, Parte_1
non vi era la certezza in ordine all'esistenza di una valida rinuncia agli atti di precetto.
Ed allora, ancorché i doveri deontologici nei rapporti di colleganza tra avvocati avrebbero probabilmente reso opportuno, prima di introdurre i giudizi, chiedere chiarimenti all'avv. Gianola in ordine alla sussistenza dei poteri rappresentativi, non può comunque ritenersi che avvenuta introduzione dei giudizi assurga ad abuso del processo.
Alla luce di quanto esposto, tenuto altresì conto della soccombenza dell'opponente con riguardo al primo ed al terzo motivo di opposizione, deve essere disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Monza, il 1 febbraio 2025.
Il Giudice
Francesco Ambrosio