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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/04/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI CATANIA, in persona del Giudice Onorario,
Dott.ssa Alessia Trovato all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 10742/2022 R.G.
promossa da
nato a [...] il [...], codice fiscale , residente in Parte_1 C.F._1
Aci Castello (CT), via Jean Calogero n. 8, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Emanuela Natoli e Carola Magistro ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Catania, Corso Italia n. 213,
CONTRO
(C.F. – PARTITA IVA Controparte_1 P.IVA_1
), con sede centrale in Roma, in persona del presidente e legale rappresentante P.IVA_2
P.T., con sede in Roma, elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in Catania piazza della Repubblica n. 26 - avvocatura sede provinciale – presso il procuratore avv. CP_1
Livia Gaezza, che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti;
CONTRO
, con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in Controparte_2 persona del Responsabile Contenzioso Sicilia, Sig. , rappresentato e difeso, per CP_3 procura in atti dall'Avv. Germano Garao (Cod. Fisc. ) presso il cui studio C.F._2 in Catania, Viale Alcide De Gasperi n. 173 ha eletto domicilio;
* * * * * * * *
CP_ Con ricorso depositato il 07.11.2022 ha convenuto, l' e Parte_1
[...]
avanti a questo Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Catania, in Controparte_2 opposizione avverso una intimazione di pagamento n. 293 202290136906 03, notificata in data
18.10.2022 , cui sono sottesi due avvisi di addebito, n. 59320180002203956 avente ad oggetto omesso versamento contributi IVS anno 2014 ; n. 59320180002399054 avente ad oggetto omesso versamento contributi IVS anno e somme aggiuntive.
A sostegno della domanda lamentava l'illegittimità del procedimento esattoriale per dedotti presunti vizi formali, e di notifica degli atti sottesi all'intimazione, nonché la prescrizione del diritto dell' ; concludeva chiedendo, previa sospensione degli atti opposti, annullarsi gli CP_1 stessi, nonché l'intimazione di pagamento ad essi successiva.
CP_ In corso di causa è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' gli atti di causa sono dunque stati notificati all' , che si costituiva con Controparte_4 memoria di costituzione eccependo l'inammissibilità, nonché l'infondatezza dell'opposizione proposta di cui chiedeva il rigetto.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_5 chiedendo al Giudice di rigettare, con qualunque formula, il proposto ricorso e per lo effetto riconoscere e dichiarare che nessuna prescrizione è maturata.
La causa di natura documentale veniva rinviata per discussione e decisione all'udienza del
25.02.2025 con trattazione secondo la modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.; depositate le note il
Giudice decide la causa con sentenza emessa fuori udienza.
Va preliminarmente affrontata l'eccezione di nullità della notifica sollevata da parte opponente in relazione agli avvisi di addebito n. 59320180002203956 avente ad oggetto omesso versamento contributi IVS anno 2014 e n. 59320180002399054 avente ad oggetto omesso versamento contributi IVS anno 2017 e somme aggiuntive, sottesi all'intimazione di pagamento impugnata ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione.
CP_ Ebbene, dalla produzione dei suddetti avvisi di addebito versati in atti dall' si evince che gli stessi non sono stati notificati correttamente e che pertanto le relative notifiche sono CP_ affette da nullità. Infatti, come si evince agevolmente dalla produzione dell nei files denominati “A.R.” gli atti sarebbero stati notificati a Catania, in “P ZZA GALATEA 8 C/O CENTRO
SERV CE” sebbene il sig. come risulta dal certificato di residenza storico versato in atti, Pt_1 era ed è residente in [...].
Si ritiene di dovere aderire all'orientamento della Corte D'Appello di Catania che con sentenza
n. 182/2021 ha affermato il principio che, anche se viene appurata l'irregolarità della notifica degli atti impositivi, la circostanza rileva soltanto ai fini della delibazione in ordine alla tempestività dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 46/1999.
Pertanto una volta appurata l'irregolarità della notifica e la conseguente tempestività dell'opposizione, bisogna comunque scendere nel merito della pretesa.
Dall'esame della documentazione in atti va dichiarata l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di cui all'avviso di addebito n. 59320180002203956 avente ad oggetto contributi anno 2014 considerato che avuto riguardo al termine di scadenza della contribuzione, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta era gia maturato il termine di prescrizione.
Pag. 2 di 4 Invece va confermato l'avviso di addebito n. 59320180002399054000 avente ad oggetto contributi dell'anno 2017, avuto riguardo alla data di scadenza di pagamento del rateo più risalente (16.05.2017) e considerato altresì il periodo di sospensione per emergenza COVID, alcuna prescrizione, risulta essersi maturata alla data di notifica (18.10.2022) dell'intimazione di pagamento in questa sede opposta.
Ora, com'è noto, i contributi e le relative sanzioni soggiacciono al termine prescrizionale di cinque anni dalla scadenza di pagamento di cui all'art. 3, legge n. 335/1995.
Inoltre nel caso in esame deve altresì tenersi conto della normativa emergenziale che ha sospeso per complessivi 311 giorni i termini di prescrizione.
È stato emanato, dapprima, il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (vedasi art. 37) convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27 e, successivamente, il decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183
(vedasi art.11) conv. nella legge 26 febbraio 2021, n. 21 con cui è stata disposta la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi, inizialmente, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e successivamente prorogata dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. In particolare, l'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020, conv. in legge n. 27/2020 testualmente di-spone: “2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla leg-ge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della pre-scrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020. L'articolo
11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 determina la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Le norme citate hanno introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza.
Nel caso che ci occupa, dunque, al termine prescrizionale quinquennale vanno sommati 129 giorni, in virtù delle disposizioni di cui all' art. 37 d.l. n. 18/2020, nonché ulteriori 182 giorni in base all'art. 11 d.l. n. 183/2020, per un totale di 311 giorni ovvero circa 10 mesi.
Conseguentemente le somme dovute di cui al suddetto avviso di addebito sono dovute e per l'effetto viene confermato l'atto impositivo impugnato.
Le spese tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione vengono compensate interamente tra le parti.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Giudice Dott.ssa Alessia Trovato, definitivamente decidendo nella causa n. 10742/2022 RG così provvede:
dichiara prescritti e pertanto non dovuti i crediti di cui all'avviso di addebito n.
59320180002203956 avente ad oggetto contributi anno 2014 sotteso all'intimazione di pagamento impugnata;
per il resto rigetta l'opposizione e conferma l'avviso di addebito n. 59320180002399054000 avente ad oggetto contributi dell'anno 2017, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata.
Spese compensate.
Così deciso il 3.4.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI CATANIA, in persona del Giudice Onorario,
Dott.ssa Alessia Trovato all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 10742/2022 R.G.
promossa da
nato a [...] il [...], codice fiscale , residente in Parte_1 C.F._1
Aci Castello (CT), via Jean Calogero n. 8, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Emanuela Natoli e Carola Magistro ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Catania, Corso Italia n. 213,
CONTRO
(C.F. – PARTITA IVA Controparte_1 P.IVA_1
), con sede centrale in Roma, in persona del presidente e legale rappresentante P.IVA_2
P.T., con sede in Roma, elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in Catania piazza della Repubblica n. 26 - avvocatura sede provinciale – presso il procuratore avv. CP_1
Livia Gaezza, che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti;
CONTRO
, con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in Controparte_2 persona del Responsabile Contenzioso Sicilia, Sig. , rappresentato e difeso, per CP_3 procura in atti dall'Avv. Germano Garao (Cod. Fisc. ) presso il cui studio C.F._2 in Catania, Viale Alcide De Gasperi n. 173 ha eletto domicilio;
* * * * * * * *
CP_ Con ricorso depositato il 07.11.2022 ha convenuto, l' e Parte_1
[...]
avanti a questo Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Catania, in Controparte_2 opposizione avverso una intimazione di pagamento n. 293 202290136906 03, notificata in data
18.10.2022 , cui sono sottesi due avvisi di addebito, n. 59320180002203956 avente ad oggetto omesso versamento contributi IVS anno 2014 ; n. 59320180002399054 avente ad oggetto omesso versamento contributi IVS anno e somme aggiuntive.
A sostegno della domanda lamentava l'illegittimità del procedimento esattoriale per dedotti presunti vizi formali, e di notifica degli atti sottesi all'intimazione, nonché la prescrizione del diritto dell' ; concludeva chiedendo, previa sospensione degli atti opposti, annullarsi gli CP_1 stessi, nonché l'intimazione di pagamento ad essi successiva.
CP_ In corso di causa è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' gli atti di causa sono dunque stati notificati all' , che si costituiva con Controparte_4 memoria di costituzione eccependo l'inammissibilità, nonché l'infondatezza dell'opposizione proposta di cui chiedeva il rigetto.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_5 chiedendo al Giudice di rigettare, con qualunque formula, il proposto ricorso e per lo effetto riconoscere e dichiarare che nessuna prescrizione è maturata.
La causa di natura documentale veniva rinviata per discussione e decisione all'udienza del
25.02.2025 con trattazione secondo la modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.; depositate le note il
Giudice decide la causa con sentenza emessa fuori udienza.
Va preliminarmente affrontata l'eccezione di nullità della notifica sollevata da parte opponente in relazione agli avvisi di addebito n. 59320180002203956 avente ad oggetto omesso versamento contributi IVS anno 2014 e n. 59320180002399054 avente ad oggetto omesso versamento contributi IVS anno 2017 e somme aggiuntive, sottesi all'intimazione di pagamento impugnata ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione.
CP_ Ebbene, dalla produzione dei suddetti avvisi di addebito versati in atti dall' si evince che gli stessi non sono stati notificati correttamente e che pertanto le relative notifiche sono CP_ affette da nullità. Infatti, come si evince agevolmente dalla produzione dell nei files denominati “A.R.” gli atti sarebbero stati notificati a Catania, in “P ZZA GALATEA 8 C/O CENTRO
SERV CE” sebbene il sig. come risulta dal certificato di residenza storico versato in atti, Pt_1 era ed è residente in [...].
Si ritiene di dovere aderire all'orientamento della Corte D'Appello di Catania che con sentenza
n. 182/2021 ha affermato il principio che, anche se viene appurata l'irregolarità della notifica degli atti impositivi, la circostanza rileva soltanto ai fini della delibazione in ordine alla tempestività dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 46/1999.
Pertanto una volta appurata l'irregolarità della notifica e la conseguente tempestività dell'opposizione, bisogna comunque scendere nel merito della pretesa.
Dall'esame della documentazione in atti va dichiarata l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di cui all'avviso di addebito n. 59320180002203956 avente ad oggetto contributi anno 2014 considerato che avuto riguardo al termine di scadenza della contribuzione, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta era gia maturato il termine di prescrizione.
Pag. 2 di 4 Invece va confermato l'avviso di addebito n. 59320180002399054000 avente ad oggetto contributi dell'anno 2017, avuto riguardo alla data di scadenza di pagamento del rateo più risalente (16.05.2017) e considerato altresì il periodo di sospensione per emergenza COVID, alcuna prescrizione, risulta essersi maturata alla data di notifica (18.10.2022) dell'intimazione di pagamento in questa sede opposta.
Ora, com'è noto, i contributi e le relative sanzioni soggiacciono al termine prescrizionale di cinque anni dalla scadenza di pagamento di cui all'art. 3, legge n. 335/1995.
Inoltre nel caso in esame deve altresì tenersi conto della normativa emergenziale che ha sospeso per complessivi 311 giorni i termini di prescrizione.
È stato emanato, dapprima, il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (vedasi art. 37) convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27 e, successivamente, il decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183
(vedasi art.11) conv. nella legge 26 febbraio 2021, n. 21 con cui è stata disposta la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi, inizialmente, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e successivamente prorogata dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. In particolare, l'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020, conv. in legge n. 27/2020 testualmente di-spone: “2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla leg-ge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della pre-scrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020. L'articolo
11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 determina la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Le norme citate hanno introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza.
Nel caso che ci occupa, dunque, al termine prescrizionale quinquennale vanno sommati 129 giorni, in virtù delle disposizioni di cui all' art. 37 d.l. n. 18/2020, nonché ulteriori 182 giorni in base all'art. 11 d.l. n. 183/2020, per un totale di 311 giorni ovvero circa 10 mesi.
Conseguentemente le somme dovute di cui al suddetto avviso di addebito sono dovute e per l'effetto viene confermato l'atto impositivo impugnato.
Le spese tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione vengono compensate interamente tra le parti.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Giudice Dott.ssa Alessia Trovato, definitivamente decidendo nella causa n. 10742/2022 RG così provvede:
dichiara prescritti e pertanto non dovuti i crediti di cui all'avviso di addebito n.
59320180002203956 avente ad oggetto contributi anno 2014 sotteso all'intimazione di pagamento impugnata;
per il resto rigetta l'opposizione e conferma l'avviso di addebito n. 59320180002399054000 avente ad oggetto contributi dell'anno 2017, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata.
Spese compensate.
Così deciso il 3.4.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 4 di 4