Art. 27. (Agevolazioni fiscali)
L'OPAFS gode, per l'attivita' creditizia esercitata in base alla presente legge, degli stessi diritti e delle stesse facilitazioni, anche fiscali, gia' riconosciute al Fondo garanzia cessioni dal regolamento approvato con regio decreto 29 luglio 1914, n. 850 , e dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 , e successive modificazioni.
L'OPAFS gode, per l'attivita' creditizia esercitata in base alla presente legge, degli stessi diritti e delle stesse facilitazioni, anche fiscali, gia' riconosciute al Fondo garanzia cessioni dal regolamento approvato con regio decreto 29 luglio 1914, n. 850 , e dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 , e successive modificazioni.