Articolo 27 della Legge 14 dicembre 1973, n. 829
Articolo 26Articolo 28
Versione
13 gennaio 1974
Art. 27. (Agevolazioni fiscali)

L'OPAFS gode, per l'attivita' creditizia esercitata in base alla presente legge, degli stessi diritti e delle stesse facilitazioni, anche fiscali, gia' riconosciute al Fondo garanzia cessioni dal regolamento approvato con regio decreto 29 luglio 1914, n. 850 , e dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1974