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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/02/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2008/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 2008/2022 promossa da:
e in qualità di eredi di , con il Parte_1 Parte_2 Persona_1 patrocinio dell'Avv. RAPACCHI MARCO e dell'Avv. SELVA GIANVITO,
APPELLANTI contro
, con il patrocinio dell'Avv. CONTINI DAVIDE e dell'Avv. MOTTI GUIDO, CP_1
GIANNINI LUCA personalmente difeso,
con il patrocinio dell'Avv. TABELLINI TIZIANA e Controparte_2 dell'Avv. BACCHI CARLOTTA,
APPELLATI
Avverso la sentenza n. 1070 del 2022 emessa dal Tribunale di IN
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno concluso come segue:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in integrale riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento dei formulati motivi d'appello, rilevata l'inammissibilità ovvero in ogni caso l'infondatezza dell'appello incidentale avversario, contrariis reiectis, così statuire: - In via principale, accertare e dichiarare l'esclusiva e solidale responsabilità professionale degli Avv.ti CP_1 e CA IN, in qualità di legali della IG.ra nell'ambito della vicenda giudiziaria descritta in atti,
[...] Persona_1 in relazione agli errori ed omissioni professionali ai medesimi rispettivamente ascrivibili, ovvero se del caso graduandone le percentuali di responsabilità secondo il diverso apporto causale che dovesse ipoteticamente riconoscersi a carico di ciascuno di essi e, conseguentemente, - condannarli, in solido tra loro, al risarcimento del pregiudizio economico così direttamente arrecato alla loro assistita IG.ra , mediante il pagamento in favore degli eredi della stessa, odierni appellanti, Persona_1 della somma complessiva pari ad € 2.065.827,59 ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche pagina 1 di 12 eventualmente in via equitativa ex art. 1226 c.c., se del caso anche in ragione della diversa percentuale di responsabilità che dovesse in ipotesi riconoscersi a carico di ciascuno di essi ovvero, in via meramente subordinata, al risarcimento del medesimo danno secondo il criterio della perdita di chance di conseguire il corrispondente risarcimento, da liquidarsi assumendo come parametro di valutazione il vantaggio economico complessivamente dalla stessa realizzabile nell'ambito della vicenda processuale meglio descritta in atti, come sopra determinato, da diminuirsi di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguire il risarcimento in quella sede richiesto, ovvero eventualmente anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., nonché al pagamento in favore degli eredi della stessa, odierni appellanti, dell'ulteriore somma pari ad € 500.000,00 a titolo di aggravamento danni morali, ovvero della diversa maggiore o minore somma allo stesso titolo ritenuta di giustizia eventualmente anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; - In via del tutto subordinata, nell'assolutamente denegata ipotesi in cui si ravvisassero, a carico di terzi soggetti estranei al presente giudizio, anche minime percentuali di responsabilità in relazione al danno complessivamente occorso alla IG.ra come sopra R_ quantificato, accertare e dichiarare il grado e le diverse percentuali di responsabilità rispettivamente ascrivibili a carico di ciascuno dei due odierni appellati e, conseguentemente, condannarli al pagamento del corrispondente risarcimento in favore degli eredi della IG.ra odierni appellanti, in ragione del grado e percentuale di responsabilità così in ipotesi R_ riconosciuta, anche eventualmente in via equitativa ex art. 1226 c.c. se del caso anche in ragione della diversa percentuale di responsabilità che dovesse in ipotesi riconoscersi a carico di ciascuno di essi, ovvero, in via meramente subordinata, al risarcimento del medesimo danno secondo il criterio della perdita di chance di conseguire il corrispondente risarcimento, da liquidarsi assumendo come parametro di valutazione il vantaggio economico complessivamente realizzabile dalla IG.ra nell'ambito della vicenda processuale meglio descritta in atti, come sopra determinato, da diminuirsi di un R_ coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguire il risarcimento in quella sede richiesto, ovvero eventualmente anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., anche a titolo di aggravamento danni morali. Il tutto oltre a rivalutazione monetaria ed interessi nella misura legale dalla data di insorgenza del diritto sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari ex art. 93 c.p.c.
IN CA ha così rassegnato le proprie conclusioni:
“Piaccia l'Ecc. ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa, così disporre: NEL MERITO IN VIA
PRINCIPALE, rigettare l'impugnazione ex adversa proposta, accertando e dichiarando l'infondatezza delle domande svolte dagli appellanti nei confronti dell'odierno appellato per le ragioni tutte esposte in narrativa, confermando la sentenza del Giudice del Tribunale di IN n. 1070/2022 depositata data 08/11/2022, all'esito del procedimento civile distinto da RGN.
3962/2018, notificata in data 10/11/2022, con condanna degli appellanti alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio. IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO INCIDENTALE, in parziale riforma della sentenza gravata, limitatamente al paragrafo 6.1. in cui è stata rigettata l'eccezione di giudicato spiegata dall'odierno convenuto, accertare e dichiarare l'efficacia preclusiva del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di IN n. 228/2018 e per l'effetto rigettare tutte delle domande spiegate contro lo scrivente dagli appellanti, con condanna degli stessi alla refusione delle spese sostenute in entrambi i gradi di giudizio”.
ha così precisato le proprie conclusioni: CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare IN VIA
PRINCIPALE - Rigettare l'appello avversario in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto, confermando la pronuncia impugnata. IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA - Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte
d'Appello ritenesse di riesaminare la causa nel merito, riformare la sentenza impugnata in ordine alle valutazioni concernenti l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'avv. relativamente all'azione avversaria circa CP_1 il primo e il secondo presunto errore professionale commesso dall'esponente per le ragioni descritte in atti. IN VIA
ISTRUTTORIA - Qualora i sigg.ri e reiterassero la domanda di ammissione di consulenza Parte_1 Parte_2 tecnica d'ufficio, rigettare tale domanda in quanto inammissibile per le ragioni descritte in atti. IN OGNI CASO - Con vittoria di compensi e spese di lite dell'odierno giudizio, oltre rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA.
ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_2
Voglia l'Ill.ma Corte adita, In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai signori e quali eredi della signora Nel merito in via principale, respingere l'impugnazione Pt_1 Parte_2 R_ pagina 2 di 12 proposta dai signori e quali eredi della signora confermando integralmente la sentenza n. Pt_1 Parte_2 R_ 1070 del Tribunale di IN, depositata in cancelleria in data 8.11.2022. Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di riformare la sentenza impugnata, affermando una qualsivoglia responsabilità dell'avv. accertare la mancata riproposizione in appello della domanda di manleva nei confronti di e la
CP_1 CP_2 conseguente intervenuta rinuncia alla stessa da parte dell'avv. nei confronti della Compagnia assicuratrice;
Nel
CP_1 merito, in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di riformare la sentenza impugnata, affermando una qualsivoglia responsabilità dell'avv. e di rigettare la domanda di accertamento di
CP_1 avvenuta rinuncia alla domanda di manleva da parte dell'appellato, accertare la carenza di copertura assicurativa per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione in appello e, per l'effetto, respingere in ogni caso le domande svolte dall'avv. nei confronti di;
Nel merito, in via ulteriormente gradata, nella denegata
CP_1 Controparte_2 ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di riformare la sentenza impugnata, accertando una qualsivoglia responsabilità dell'avv. e di rigettare la domanda di accertamento di avvenuta rinuncia alla domanda di manleva, ritenendo operante
CP_1 la polizza con lo stesso stipulata, determinare in quale misura debba manlevarlo, tenuto conto Controparte_2 delle franchigie, del massimale, dello scoperto di cui alla clausola 731 ed, in generale, delle condizioni di polizza pattuite. In via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte non ritenesse sufficientemente provata la circostanza che il donatore n. 208 fosse sano, si ribadisce la richiesta di esibizione formulata nella propria mem. 183, 6° comma, c.p.c. (pagg.
6 e 7 seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. fascicolo primo grado). In ogni caso, con vittoria di spese. Si chiede infine che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, quale amministratore di sostegno di , convenne avanti al Tribunale di Parte_1 Persona_1
IN l'avv. e l'avv. CA IN per sentirli condannare al risarcimento dei danni CP_1 arrecati all'assistita quantificati in € 2.065.827,59, per la negligente condotta professionale R_ tenuta nella sua difesa nel procedimento R.G. n. 1840/2002 avanti al Tribunale di IN.
L'attore espose nel merito che, nell'anno 2002 con il patrocinio dei due difensori, Persona_1 aveva agito - ex art. 2050 c.c. - nei confronti dell' di IN, al fine di ottenere il risarcimento CP_3 dei danni patiti in conseguenza di una trasfusione di sangue infetto, subita nel 1988 durante una degenza presso l'Ospedale di Cattolica.
Nel 1996 la venne infatti a conoscenza di aver contratto un'infezione da HIV, e in difetto di R_ altre plausibili cause la ricollegò a quelle trasfuzioni;
formulò la richiesta di indennizzo previsto dalla
L.210/1992 e il Centro Militare di Medicina Legale accolse l'istanza riconducendo la patologia alle emotrasfusioni subite nel 1988.
Con sentenza n. 1037/2006 il Tribunale di IN, tuttavia, rigettò la domanda risarcitoria formulata, ritenendo assente il nesso di causalità tra le emotrasfusioni e l'evento lesivo.
La decisione, notificata presso il domicilio professionale dell'Avv. IN, che in corso di causa aveva rinunciato al mandato, fu tardivamente impugnata dai nuovi difensori della e pertanto il R_ gravame dichiarato inammissibile dalla Corte d'Appello di Bologna.
La parte attrice dedusse che nel giudizio di responsabilità sanitaria i difensori della signora R_ erano incorsi in gravi negligenze professionali per tre ordini di motivi: la mancata chiamata in causa del
Ministero della SA, quale soggetto responsabile del danno patito;
l'errata individuazione dell' di IN, quale soggetto legittimato passivo;
la mancata comunicazione da parte Parte_3 dell'avv. alla assistita della avvenuta notifica della sentenza di primo grado, con la conseguente CP_1 decorrenza del termine breve per impugnare.
Concisamente, l'attrice rilevò che ormai da tempo la giurisprudenza di merito, e poi definitivamente la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (con pronuncia n. 576/2018), riconosce una responsabilità di tipo extra contrattuale in capo al Ministero della SA per aver colposamente omesso di vigilare pagina 3 di 12 sulla sicurezza del sangue e degli emoderivati;
che, difformemente dalla responsabilità risarcitoria in capo alla struttura sanitaria, quest'ultima si caratterizza per uno spettro di gran lunga più ampio fondandosi “sull'omesso esercizio del dovere ministeriale di direttiva, controllo e vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (…)”, risultando così più agevole per la parte danneggiata assolvere agli oneri probatori imposti per il risarcimento dei danni patiti.
Ancora, l'attrice dedusse che i difensori IN e avevano convenuto in giudizio un soggetto CP_1 radicalmente privo di legittimazione passiva secondo granitica e incontestata giurisprudenza, atteso che sin dal 1997, a seguito della sostituzione delle unità sanitarie locali con le Aziende USL, la Corte di
Cassazione aveva chiarito che la legittimazione delle soppresse USL nel contenzioso in atto fosse ascrivibile alle gestioni liquidatorie di queste ultime, organi delle Regioni a norma della L. n. 549 del Parte 1995, e non già alle costituite ex d.l. n. 502 del 1992 (Cass. Sez. Unite n. 1989/1997). Dunque, eventualmente i difensori avrebbero dovuto convenire la Regione Emilia-Romagna e/o la gestione liquidatoria della , non l' di IN Parte_5 CP_3
Infine, l'attrice lamentò che il difensore avv. non si era curato di verificare se il codifensore CP_1
IN avesse comunicato la propria rinuncia al mandato alla cancelleria del Tribunale, né se la sentenza fosse stata notificata presso lo studio di quest'ultimo, limitandosi a riferire al cliente, quando ritirò il fascicolo processuale, della pendenza del termine annuale di impugnazione, senza informarlo della avvenuta notifica della sentenza, con conseguente decorso del termine breve per la proposizione del gravame.
Pertanto, l'attrice dedusse che in assenza delle negligenze professionali commesse, Persona_1 avrebbe ottenuto il risarcimento del danno patito, posto che la sentenza emessa dal Tribunale di IN sarebbe stata certamente riformata nel giudizio di appello proposto dinnanzi alla Corte d'Appello di
Bologna, stante la presenza di una copiosa serie di elementi univocamente rivelatori della sussistenza del nesso causale tra le due emotrasfusioni praticate alla e la contrazione del virus HIV. R_
In via subordinata, formulò domanda risarcitoria anche a titolo di perdita di chance, considerata l'elevatissima probabilità che la avrebbe avuto di ottenere una vittoria giudiziaria nei confronti R_ del Ministero della SA e/o della Gestione Liquidatoria USL/ Regione Emilia-Romagna, qualora la corrispondente azione giudiziaria fosse stata correttamente instaurata e coltivata.
Nel giudizio si costituirono IN CA, quale CP_1 Controparte_2 compagnia assicurativa di quest'ultimo, eccependo per quanto qui ancora rileva, l'infondatezza della domanda attorea.
Nel merito, l'avv. IN specificò che l'esito infausto del giudizio promosso per conto della R_ era dipeso unicamente dalle conclusioni della C.T.U. medico – legale effettuata, che esclusero vi fosse prova del nesso eziologico tra virus e sangue trasfuso presso l'ospedale di Cattolica.
Pertanto, anche nell'ipotesi in cui la domanda risarcitoria fosse stata proposta nei confronti di diversi convenuti, non si sarebbe giunti ad un risultato diverso e favorevole alla attrice.
In ogni caso, l'attore non aveva dimostrato il nesso eziologico tra il danno patito dalla e R_
l'omissione ascritta a IN, anche sotto il profilo della chance di vincere la causa.
Parimenti la difesa dell'avv. precisò, quanto alla prima negligenza ascritta, che la CP_1 R_ assistita dai nuovi legali nominati, avrebbe potuto esercitare l'azione risarcitoria nei confronti del
Ministero della SA anche dopo la revoca del mandato all'avv. sostenne, quanto alla erronea CP_1 individuazione del destinatario della azione nella che la non subì alcuna Parte_6 R_
pagina 4 di 12 conseguenza, posto che la relativa eccezione di difetto di legittimazione da quest'ultima sollevata fu dichiarata inammissibile per tardività dal Tribunale di IN.
Infine contestò che parte attrice non fosse stata informata del termine per impugnare la sentenza di primo grado, visto che aveva sottoscritto - in data 2.10.2006 - una dichiarazione con la quale affermava di aver ritirato, presso l'Avv. l'intero fascicolo processuale della causa civile promossa da CP_1
e di essere altresì stato informato dei termini processuali per interporre Parte_7 CP_3
Appello.
La compagnia di assicurazioni costituendosi eccepì l'inoperatività della polizza invocata dal CP_2 aderendo per il resto alle difese svolte dall'assicurato. CP_1
La causa, istruita documentalmente, fu decisa con sentenza n. 1070/2022 che rigettò la domanda con i seguenti passaggi logici: preliminarmente respinse l'eccezione di prescrizione formulata dall'avv. ritenendo che il termine decennale del diritto al risarcimento per colpa professionale CP_1 non fosse decorso, perché il dies a quo di decorrenza non poteva individuarsi nella data di notifica dell'atto di citazione con cui fu avviato il giudizio risarcitorio nei confronti dell' di IN (come CP_3 riteneva l'avv. , ma nel momento in cui si era concretizzato il danno per l'attrice, ossia alla data di CP_1 passaggio in giudicato della sentenza che definì il giudizio, dichiarando inammissibile l'impugnazione Part proposta nei confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale di IN ovvero il 25.9.2013.
Respinse anche l'eccezione di giudicato formulata da IN CA, rilevando che il presente giudizio verteva, per quanto riguarda la posizione di quest'ultimo, su differenti profili di colpa professionale, del tutto indipendenti rispetto all'accertamento contenuto nella precedenza sentenza del Tribunale di
IN (n. 228/2018).
Quanto al merito della domanda, il Tribunale ritenne indimostrato che dalla negligenze dei difensori della fosse concretamente derivato un danno in capo a quest'ultima, osservando che il R_
Tribunale che aveva esaminato la causa di responsabilità sanitaria, pur accertato che l'azione proposta nei confronti dell' di IN scontava un errore di individuazione del soggetto passivamente CP_3 legittimato, ritenne inammissibile, per tardività l'eccezione in proposito formulata dalla convenuta decidendo la causa, e respingendo la domanda nel merito, cosicchè l'errore nella individuazione CP_3 del soggetto passivamente legittimato non ebbe di fatto rilevanza.
Inoltre ritenne che l'azione risarcitoria nei confronti dei soggetti passivamente legittimati - il Ministero della SA e la gestione liquidatoria della USL di IN –ben avrebbe potuto essere esperita almeno sino al 15 gennaio 2007 - dies ad quem di scadenza del quinquennio entro il quale proporre l'azione ex art. 2043 c.c. nei confronti delle amministrazioni coinvolte – e quindi fosse ancora possibile quando intervennero i nuovi legali della dopo la cessazione del mandato degli avvocati e R_ CP_1
IN. In altri termini, i precedenti difensori andavano esenti da responsabilità, non essendosi ancora perfezionata la fattispecie dannosa al momento della cessazione del patrocinio da parte di questi ultimi.
Ritenne infine indimostrato un danno conseguente alla tardiva proposizione dell'appello avverso la decisione di rigetto del Tribunale di IN, atteso che non vi era in atti una prova evidente della erroneità dell'accertamento peritale, né argomenti decisivi proponibili dinnanzi alla Corte d'appello idonei a ribaltare la prima decisione.
Avverso la predetta decisione hanno proposto appello e , in qualità di Parte_1 Parte_2 eredi di , formulando tre motivi di gravame e lamentando l'erroneità della decisione per: Persona_1
pagina 5 di 12 1. la violazione degli artt. 2935 e 2947 c.c. in ordine all'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria contro il Ministero della SA;
2. l'omesso esame degli atti processuali e delle risultanze documentali con conseguente travisamento dei fatti;
violazione dell'art. 112 c.p.c.
3. l'erroneità della sentenza nella parte relativa alla ritenuta esclusione di responsabilità della struttura ospedaliera nonché' dell'azienda sanitaria di riferimento. Violazione dell'art. 112 c.p.c.
Nel giudizio si sono costituiti gli avv.ti e IN, tutti CP_1 Controparte_2 domandando il rigetto del gravame e la conferma della prima decisione.
In via di appello incidentale condizionato, gli avv.ti e IN insistevano, rispettivamente, sulle CP_1 eccezioni di prescrizione e giudicato già formulate nel primo grado di giudizio.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 23.04.2024.
***
Per ragioni di ordine logico vanno preliminarmente esaminati i motivi di appello incidentale formulati dalle difese di IN CA e , posto che, sebbene condizionati all'accoglimento CP_1 dell'appello principale, postulano la risoluzione di questioni preliminari all'esame nel merito dell'impugnazione formulata dai Pt_2
Nella specie, IN CA lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. per avere il primo giudice respinto l'eccezione di giudicato da questi proposta, sul fondamento che, l'azione esercitata nel primo grado di giudizio da si fondava su differenti profili di colpa Parte_1 professionale, del tutto indipendenti rispetto all'accertamento contenuto nella precedente sentenza del
Tribunale di IN (n.228/2018).
Tale statuizione deve essere confermata anche nel presente giudizio.
Non è corretto quanto sostenuto dalla parte appellata nella propria comparsa di costituzione e risposta, ovvero che gravava sull'attrice far valere gli ulteriori errori professionali addebitati al IN già nell'atto introduttivo del differente giudizio civile definito con sentenza n. 228/2018. Difatti, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità l'autorità del giudicato sostanziale opera esclusivamente nei limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo dunque che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi. Diversamente, prosegue la Corte, non assume rilievo l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (cfr. da ultimo
Cass. 32545/2024).
Nel giudizio instaurato avanti al Tribunale di IN R.G. 79/2014, e deciso con sentenza n. 228/2018, aveva domandato il risarcimento dei danni derivanti dalla condotta professionale Persona_1 negligente di IN CA, che avrebbe precluso all'attrice la possibilità di ottenere una riforma in appello della sentenza del Tribunale di IN n. 1037/2006. La domanda proposta integrava dunque una richiesta di risarcimento danni da perdita di chance, che nel presente giudizio è stata invece formulata, in via subordinata, esclusivamente nei confronti dell'appellato CP_1
Pertanto alcun effetto preclusivo di giudicato, derivante dalla sentenza n. 228/2018, ha inciso sul successivo procedimento instaurato avanti al Tribunale di IN R.G. 3962/2018, con il quale è stato diversamente richiesto, nei confronti di IN CA, il risarcimento del danno da mancato pagina 6 di 12 raggiungimento del risultato sperato, sul fondamento che laddove il giudizio risarcitorio da malpractice sanitaria fosse stato correttamente instaurato dal difensore anche nei confronti del Ministero della
SA e degli ulteriori soggetti passivamente legittimati, la avrebbe vinto la causa ottenendo il R_ risarcimento alla stessa spettante.
Neppure può trovare accoglimento l'appello incidentale proposto dall'avv. in ordine al CP_1 rigetto da parte del primo giudice dell'eccezione di prescrizione.
Insiste sul punto il difensore nel ritenere che il dies a quo di decorrenza per la prescrizione decennale vada individuato nella data di notifica dell'atto di citazione con il quale è stato avviato il giudizio risarcitorio nei confronti dell' momento a partire dal quale, a causa degli errori Parte_8 professionali compiuti dai difensori, si sarebbe concretizzato il danno subito dall'assistita.
In merito è sufficiente ribadire il principio giurisprudenziale già richiamato nel primo grado di giudizio, secondo il quale, nel caso di illecito contrattuale consistente nell'inadempimento del mandato di difesa in ambito giudiziario, il danneggiato ha la certezza del conseguente danno soltanto quando si forma il giudicato del processo. Pertanto, è solo a partire dalla formazione di esso che decorre la prescrizione del diritto risarcitorio ai sensi dell'articolo 2935 c.c. (Cass. 24270/2020).
Specifica, infatti, la Corte di legittimità che l'effetto dannoso dell'inadempimento non discende esclusivamente dall'inadempimento stesso, ma altresì dall'esito definitivo del processo, qualora questo sia tale da attribuirgli una causalità concreta ed effettiva.
L'esito del giudizio potrebbe, infatti, risultare causalmente svincolato dall'inadempimento del mandato da parte del difensore, essendo sempre possibile un esito favorevole al mandante che ha subito l'inadempimento, come, di fatto avrebbe potuto accadere nel caso di specie, ove, nonostante l'errata individuazione del soggetto passivamente legittimato dai difensori di parte attrice, la relativa eccezione sollevata dalla convenuta fu rigettata per tardività dal Tribunale adito e dunque, la domanda CP_3 proposta avrebbe potuto ancora sortire effetti positivi per l'attrice.
È vero, dunque, quanto statuito dal primo giudice: in pendenza del giudizio non si era concretizzato un danno e non sarebbe stato dunque possibile esercitare alcuna azione di danno (pag. 7 sentenza).
Passando ora all'esame dell'impugnazione principale, con il primo ed il secondo motivo Pt_1
e rilevano che, il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria
[...] Parte_2 contro il Ministero della SA coincide con la data di presentazione della domanda amministrativa finalizzata all'ottenimento dell'indennizzo di cui alla Legge n. 210/1992 ( nel caso di specie, 20 febbraio 2001) e non, come ritenuto dal Tribunale, con la data del certificato attestante la sussistenza del nesso di causalità o di comunicazione del relativo verbale nei confronti del soggetto danneggiato.
Pertanto, al momento della cessazione del patrocinio dell'avv. avvenuta il 2.10.2006, qualsiasi CP_1 azione risarcitoria nei confronti del Ministero era rimasta preclusa per intervenuta prescrizione, sì che i nuovi difensori della nulla avrebbero potuto fare se non tentare di proporre appello avverso la R_ sentenza di primo grado (pag. 14 - 16 atto di appello).
I motivi sono fondati.
Non è corretta la motivazione del primo giudice nella parte in cui individua il dies a quo, per la decorrenza del termine prescrizionale, nella data di rilascio del certificato della Commissione medica, attestante l'esistenza del nesso di causalità tra malattia e trasfusione. pagina 7 di 12 Sin dal 2008, con sentenza n. 576, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ripetutamente affermato che il diritto al risarcimento del danno, da parte di chi assume di aver contratto infezioni da virus HBV, HIV e HCV, per fatto doloso o colposo di un terzo, è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., dal momento in cui tale malattia viene percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche;
tale data tuttavia coincide, non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della legge 210 del 1992, bensì proprio con la proposizione della domanda amministrativa (cfr. da ultimo Cass. 14470/2021).
È a partire, infatti, dalla sua proposizione che si può ritenere che la vittima abbia verosimilmente avuto una sufficiente percezione della malattia, del tipo di malattia e delle possibili cause e conseguenze dannose;
percezione che verrà confermata solo con la certificazione emessa dalle commissioni mediche.
Diversamente, la Corte ha escluso che l'exordium praescriptionis potesse coincidere con la comunicazione del responso delle Commissioni mediche ospedaliere, per diversi ordini di ragioni: in primis, offrirebbe il destro al creditore per dilatare a suo piacere il corso della prescrizione;
potrebbe portare ad affermare che il dies a quo inizi anche a decorrere a causa già iniziata, negando l'effetto interruttivo connaturato alla proposizione dell'azione; rischierebbe infine di enfatizzare il ruolo della consulenza medico - legale, effettuata in riferimento al diverso procedimento di liquidazione dell'indennizzo.
Inoltre, sarebbe illogico, secondo la Corte, ritenere che il decorso del termine di prescrizione possa iniziare dopo che la parte si è comunque attivata per chiedere un indennizzo per lo stesso fatto lesivo, pur nella diversità tra diritto all'indennizzo e diritto al pieno risarcimento di tutte le conseguenze del fatto dannoso.
Ora, nella fattispecie in decisione la domanda per il riconoscimento dell'indennizzo ex L.104/1992 fu presentata da in data 20 febbraio 2001. È vero, dunque, che al momento della revoca Persona_1 del mandato conferito a , il 2 ottobre 2006, era preclusa all'assistita, per mezzo dei nuovi CP_1 difensori, ogni ulteriore azione risarcitoria nei confronti del Ministero della SA, potendo questa esercitarsi al più entro il 20 febbraio 2006.
Diversamente, quanto alla posizione di IN CA, è dimostrato che lo stesso rinunciò al mandato in data 26.02.2004, quando l'azione era ancora esperibile da parte del codifensore Pertanto, al CP_1 momento della cessazione del suo patrocinio la fattispecie dannosa non poteva ritenersi ancora perfezionata. Né alcun rilievo assume a tali fini il mancato deposito in cancelleria della rinuncia al mandato. Ai sensi dell'art. 85 c.p.c., gli effetti della rinuncia della procura da parte del difensore discendono dalla sua sostituzione;
in altri termini essa non produce effetto nei confronti dell'altra parte finché non è avvenuta la sostituzione del difensore;
nella fattispecie, peraltro, era Persona_1 assistita dagli avv.ti IN e , pertanto la perdurante difesa di quest'ultimo fu sufficiente CP_1
a rendere efficace la cessazione del mandato del IN.
Tuttavia, difformemente da quanto asserito dagli appellanti, l'accoglimento dei motivi sopra analizzati non comporta ex se il riconoscimento della responsabilità risarcitoria di , dovendosi CP_1 accertare se, laddove il prestatore d'opera avesse tenuto la condotta dovuta, l'assistita avrebbe pagina 8 di 12 conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni;
in caso contrario infatti manca la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta dell'avvocato ed il risultato derivatone.
In altri termini va appurato, secondo una valutazione prognostica positiva, se l'azione risarcitoria correttamente instaurata nei confronti del Ministero della SA avrebbe avuto – sulla base della regola della preponderanza dell'evidenza - esito positivo per l'assistita.
Nella propria comparsa conclusionale la difesa appellante deduce la certezza dell'esito favorevole della lite dal riconoscimento, da parte della Commissione Medica Ospedaliera, del nesso causale tra le emotrasfusioni subite dalla paziente e la patologia trasmessa: alla era già stato infatti R_ riconosciuto l'indennizzo di cui alla legge n. 210/1992 sulla scorta del giudizio di sussistenza del nesso causale espresso (all'unanimità dei componenti) da parte della competente Commissione Medica
Ospedaliera.
In merito, è solo recentemente che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.
19129/2023, sono intervenute a chiarire la valenza da attribuire, sia al verbale della Commissione medica di cui all'art. 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, che al provvedimento di liquidazione dell'indennizzo in favore del richiedente nei giudizi risarcitori avverso il Ministero della SA.
Quanto, infatti, al verbale attestante la sussistenza del nesso causale fra l'emotrasfusione e la malattia insorta, la giurisprudenza di legittimità - a partire dalla sentenza S.U. 11 gennaio 2008 n. 577 e per il decennio successivo - aveva stabilito senza oscillazioni che questo costituisse prova legale ex art. 2700
c.c. solo limitatamente ai fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o dalla stessa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione espresse fornivano unicamente materiale indiziario, soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire alle stesse il valore di vero
e proprio accertamento.
Tale granitico orientamento, disatteso da Cass. 15 giugno 2018 n. 15734; Cass. 4 marzo 2021 n. 5878 e
Cass. 23 febbraio 2021 n. 4795 – che avevano invece ritenuto indiscutibile, se già attestata dal verbale della Commissione, la riconducibilità del contagio alla trasfusione nei giudizi risarcitori proposti avverso il Ministero della SA - è stato poi definitivamente ribadito dalla pronuncia del 2023, precisando come la valutazione espressa dalla Commissione medica, circa la sussistenza del nesso causale, non esclude quest'ultimo dal thema probandum del giudizio risarcitorio intentato nei confronti del Ministero.
È vero, tuttavia, che nella medesima pronuncia la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite si è per la prima volta espressa anche sulla diversa valenza da attribuire al provvedimento che disponga invece la liquidazione dell'indennizzo in favore del richiedente, concludendo che, poiché esso si fonda su di una valutazione positiva della derivazione eziologica tra emotrasfusione e patologia indennizzata, tale valutazione costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale.
In definitiva, può dirsi che è solo a partire dalla sentenza n. 19129/2023 che la Corte di Cassazione si è assestata sul rilievo da attribuire al provvedimento di liquidazione dell'indennizzo; mentre sin dal 2008, benché con alcune pronunce contrarie, ha escluso che l'attestazione dell'esistenza del nesso eziologico tra emotrasfusioni e patologia, contenuta nel verbale della Commissione medica, potesse assumere valore di vero e proprio accertamento.
Pertanto, è proprio l'incertezza vigente all'epoca del giudizio risarcitorio intentato dalla circa R_ la valenza probatoria da attribuire ai due documenti citati – il procedimento venne infatti instaurato nel pagina 9 di 12 2002 – ad impedire di ritenere che, laddove ritualmente convenuto, il Ministero della SA sarebbe stato condannato, secondo il criterio di preponderanza dell'evidenza, all'integrale risarcimento dei danni in favore della R_
Non può negarsi, tuttavia, che la mancando di convenire in giudizio il Ministero della SA, R_ abbia perduto la possibilità di vedere riconosciute le proprie ragioni e, dunque, di ottenere il risarcimento domandato;
pregiudizio, questo, che può riconoscersi in termini di perdita di chance, da quantificarsi equitativamente, ai sensi dell'art. 1226 c.c., in € 20.000, che, devalutati alla data del fatto e rivalutati di anno in anno sino alla presente decisione, ammontano ad un totale di € 26.546,57.
È infondato invece il terzo motivo di gravame, con il quale gli appellanti insistono nel ritenere che l'azione risarcitoria, se correttamente instaurata nei confronti del soggetto giuridico titolare della legittimazione passiva - ovvero la gestione liquidatoria della soppressa U.S.L. e/o la Regione Emilia
Romagna - nonché adeguatamente coltivata con la proposizione di un appello tempestivo avverso la sentenza di primo grado, avrebbe avuto elevatissime probabilità di successo, in particolare alla luce della mancata conservazione/produzione in giudizio, da parte dell'azienda sanitaria, della documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue, nonché dell' assenza di fattori alternativi potenzialmente idonei a trasmettere il virus;
tutti elementi, secondo gli appellanti, sufficienti a ritenere provato il nesso eziologico tra emotrasfusioni e patologia trasmessa (pag. 21 e 27 atto di appello).
Quanto alla prima doglianza, l'appellante non indica quale documentazione mancherebbe in atti, limitandosi a fare generico richiamo alla giurisprudenza consolidatasi in materia di onere probatorio, in ordine al nesso causale tra trasfusione e contagio da HIV, nelle ipotesi in cui la struttura non produca la documentazione obbligatoria sulla tracciabilità di sangue trasfuso al singolo paziente (Cass. Civ., Sez.
Unite, n. 582/2008; Cass. Civ., Sez. III, 25/03/2016, n. 5961 e, da ultimo, Cass. Civ., Sez. Lav.,
29/12/2020, n. 29766).
Nel caso di specie è, tuttavia, pacifico che il consulente nominato nel giudizio risarcitorio avverso l' di IN abbia potuto avvalersi delle copie autentiche del registro di carico delle unità di CP_3 sangue in cui vengono registrati gli esami sierologici di validazione, avendo questi affermato che dalle stesse si era potuta dedurre la negatività, all'esame sierologico anti -HIV, delle unità di emazie trasfuse,
n. 123 e 208 (pag. 5 C.T.U.).
La valutazione del consulente tecnico confermava quanto dichiarato per iscritto dal Direttore Medico di
Presidio dell'Azienda USL di IN, in data 19.07.02, laddove affermò: “Dall'esame del registro di carico delle unità di sangue, in cui vengono registrati gli esami sierologici di validazione, che questa direzione sanitaria ha provveduto ad esaminare personalmente, emerge che le unità di emazie concentrate trasfuse alla ovvero la n. 123 e la n. 208, risultano essere anti-HIV negative”. R_
Il sangue trasfuso era stato dunque tracciato dall'azienda sanitaria e la relativa documentazione pacificamente consultata dal consulente medico – legale nominato dal Tribunale.
Questione diversa è costituita invece dall'individuazione del soggetto donatore dell'unità di sangue n.
208, contestata ma non adeguatamente dimostrata dalle parti appellanti.
Che il donatore fosse stato rintracciato a distanza di anni dai fatti di causa rappresenta una conseguenza inevitabile delle disposizioni di legge vigenti all'epoca del ricovero di Come Persona_1 specificato anche dal C.T.U., infatti, sino al 1991 le norme di legge in materia imponevano, in occasione di trasfusione, l'obbligo di effettuare i test anti-HIV solo sul sangue trasfuso, vietando invece pagina 10 di 12 tale ricerca sul donatore. Fu solo con il Decreto del Ministero della Sanità del 15/01/91 che si rese obbligatorio ricercare gli anticorpi anti-HIV direttamente sui soggetti donatori di sangue.
Pertanto, all'epoca della trasfusione sulla Baffoni, il Servizio Trasfusionale di IN ottemperò agli obblighi di legge, limitandosi alla ricerca sulle sacche ematiche (C.T.U. pag. 9).
La necessità, invece, di rinvenire l'effettivo donatore di sangue emerse solo con la pretesa, prima indennitaria, successivamente risarcitoria, avanzata dalla in ragione della ritenuta contrazione R_ del virus HIV, in occasione delle emotrasfusioni subite nel 1988 presso l' di IN. CP_3
D'altra parte, il dubbio, ora coltivato dalla difesa appellante, che il soggetto rintracciato dal nosocomio non corrisponda all'effettivo donatore dell'unità di sangue n. 208 non trova sufficiente riscontro in atti, sì da poter ritenere che il giudizio, ove correttamente instaurato o tempestivamente impugnato, avrebbe avuto esito diverso.
In data 19.09.02 il Direttore del SIT di IN dichiarava per iscritto: “(…) Donatore 208 del 1988: è stata effettuata una ricerca del donatore P.G. nel comune di residenza, fortunatamente il donatore è stato ritrovato. Contattato telefonicamente il donatore ha confermato di avere donato sangue presso il punto di raccolta di Bellaria nel periodo indicato nel nostro registro ed ha affermato di essere tuttora donatore di sangue iscritto presso la locale sezione AVIS. Contattata la sezione AVIS presso il quale il donatore è iscritto, ci è stata inviata copia della scheda associativa dalla quale risulta lo stesso donatore aver donato ripetutamente sangue al trasfusionale di IN in occasione delle vacanze estive negli anni
1986, 1987, 1988, 1989 e specificatamente il 02.07.88 come risulta dal registro delle donazioni presente al SIT di IN”.
Tali rilievi trovano corrispondenza nella documentazione allegata in atti, in particolare dalla copia della scheda associativa e del registro donazioni (doc. 7 allegato dalle parti appellanti); diversamente CP_4 le cancellazioni, indicate dalla difesa appellante, nella scheda associativa del donatore non risultano tali da far presumere un'alterazione dolosa dei registri da parte della struttura ospedaliera, trattandosi della semplice cancellazione di alcune delle donazioni effettuate dal donatore allo scopo di riportarle, in modo più ordinato, nel foglio successivo.
Neppure la registrazione sulla scheda associativa delle donazioni effettuate a IN, tra il 1986 e il
1989, in posizione successiva rispetto a quelle effettuate dopo il 1990 dimostrerebbe la malafede della struttura, essendo verosimile, come spiegato anche nella memoria istruttoria di che il CP_2 donatore, residente a [...], avendo effettuato i prelievi durante il periodo estivo presso il nosocomio di IN, non avesse con sé il libretto delle donazioni e abbia richiesto solo successivamente la loro registrazione allo scopo di ottenere il premio collegato al numero di donazioni effettuate (pag. 4 memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c.).
In definitiva, va ribadito quanto già statuito dal giudice del primo grado circa l'assenza di una prova lampante sull'erroneità dell'accertamento peritale, o di argomenti decisivi proposti o proponibili innanzi alla Corte d'Appello, tali da far ritenere che, ove correttamente introdotta, l'impugnazione avrebbe trovato accoglimento.
Da ultimo, deve ritenersi rinunciata la domanda di manleva svolta nel primo grado di giudizio da parte di nei confronti di e qui riproposta solo nella comparsa conclusionale. CP_1 CP_2
Sul punto, la compagnia assicurativa ha correttamente riportato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, con sentenza n. 7940/2019, che ha ribadito come le pagina 11 di 12 domande e le eccezioni assorbite in primo grado debbono riproporsi in grado di appello, non oltre la prima udienza.
Per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, le parti devono quindi riproporre con il primo atto difensivo e, comunque, non oltre la prima udienza, le domande ed eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite.
Tanto basta a ritenere rinunciata la domanda di manleva formulata nel precedente giudizio dall'Avv.
che resta dunque l'unico soggetto obbligato al risarcimento dei danni richiesti dai da CP_1 Pt_2 qualificarsi esclusivamente in termini di perdita di chance di ottenere il risarcimento domandato nei confronti del Ministero della SA ed equitativamente quantificato, ai sensi dell'art. 1226 c.c., in €
26.546,57, oltre interessi dalla sentenza al saldo.
- Le spese di lite seguono la soccombenza;
si liquidano nei medi, a carico dell'avv. e a favore CP_1 degli appellanti, con pagamento diretto al difensore antistatario, e in misura prossima al minimo a favore dell'avv.CA IN, che si è difeso in proprio.
P.Q.M.
La Corte, decidendo definitivamente, in parziale riforma della sentenza 1070/2022 del Tribunale di
IN:
- accertata l'esclusiva responsabilità professionale dell'Avv.to nella sua qualità di CP_1 difensore di per la mancata evocazione del Ministero della SA nel giudizio Persona_1 risarcitorio, n. 1840/2002 instaurato avanti al Tribunale di IN;
- per l'effetto condanna al risarcimento, in favore degli appellanti, del danno da perdita di CP_1 chance di conseguire il risarcimento richiesto, da quantificarsi in € 26.546,57, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione al saldo effettivo;
- condanna alla refusione agli appellanti delle spese di lite da liquidarsi a titolo di CP_1 compensi in €.5.200,00, per il primo grado, ed €.5.800,00 per il secondo grado, con pagamento diretto ai difensori dichiaratasi antistatari;
- condanna gli appellanti a rifondere all'avv. CA IN le spese di lite, che liquida a titolo di compensi in €.3.000,00 per ciascun grado, oltre accessori di legge;
- compensa le spese tra e l'assicurato. CP_2
Bologna, così deciso nella camera di Consiglio del 28 gennaio 2024
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 2008/2022 promossa da:
e in qualità di eredi di , con il Parte_1 Parte_2 Persona_1 patrocinio dell'Avv. RAPACCHI MARCO e dell'Avv. SELVA GIANVITO,
APPELLANTI contro
, con il patrocinio dell'Avv. CONTINI DAVIDE e dell'Avv. MOTTI GUIDO, CP_1
GIANNINI LUCA personalmente difeso,
con il patrocinio dell'Avv. TABELLINI TIZIANA e Controparte_2 dell'Avv. BACCHI CARLOTTA,
APPELLATI
Avverso la sentenza n. 1070 del 2022 emessa dal Tribunale di IN
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno concluso come segue:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in integrale riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento dei formulati motivi d'appello, rilevata l'inammissibilità ovvero in ogni caso l'infondatezza dell'appello incidentale avversario, contrariis reiectis, così statuire: - In via principale, accertare e dichiarare l'esclusiva e solidale responsabilità professionale degli Avv.ti CP_1 e CA IN, in qualità di legali della IG.ra nell'ambito della vicenda giudiziaria descritta in atti,
[...] Persona_1 in relazione agli errori ed omissioni professionali ai medesimi rispettivamente ascrivibili, ovvero se del caso graduandone le percentuali di responsabilità secondo il diverso apporto causale che dovesse ipoteticamente riconoscersi a carico di ciascuno di essi e, conseguentemente, - condannarli, in solido tra loro, al risarcimento del pregiudizio economico così direttamente arrecato alla loro assistita IG.ra , mediante il pagamento in favore degli eredi della stessa, odierni appellanti, Persona_1 della somma complessiva pari ad € 2.065.827,59 ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche pagina 1 di 12 eventualmente in via equitativa ex art. 1226 c.c., se del caso anche in ragione della diversa percentuale di responsabilità che dovesse in ipotesi riconoscersi a carico di ciascuno di essi ovvero, in via meramente subordinata, al risarcimento del medesimo danno secondo il criterio della perdita di chance di conseguire il corrispondente risarcimento, da liquidarsi assumendo come parametro di valutazione il vantaggio economico complessivamente dalla stessa realizzabile nell'ambito della vicenda processuale meglio descritta in atti, come sopra determinato, da diminuirsi di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguire il risarcimento in quella sede richiesto, ovvero eventualmente anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., nonché al pagamento in favore degli eredi della stessa, odierni appellanti, dell'ulteriore somma pari ad € 500.000,00 a titolo di aggravamento danni morali, ovvero della diversa maggiore o minore somma allo stesso titolo ritenuta di giustizia eventualmente anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; - In via del tutto subordinata, nell'assolutamente denegata ipotesi in cui si ravvisassero, a carico di terzi soggetti estranei al presente giudizio, anche minime percentuali di responsabilità in relazione al danno complessivamente occorso alla IG.ra come sopra R_ quantificato, accertare e dichiarare il grado e le diverse percentuali di responsabilità rispettivamente ascrivibili a carico di ciascuno dei due odierni appellati e, conseguentemente, condannarli al pagamento del corrispondente risarcimento in favore degli eredi della IG.ra odierni appellanti, in ragione del grado e percentuale di responsabilità così in ipotesi R_ riconosciuta, anche eventualmente in via equitativa ex art. 1226 c.c. se del caso anche in ragione della diversa percentuale di responsabilità che dovesse in ipotesi riconoscersi a carico di ciascuno di essi, ovvero, in via meramente subordinata, al risarcimento del medesimo danno secondo il criterio della perdita di chance di conseguire il corrispondente risarcimento, da liquidarsi assumendo come parametro di valutazione il vantaggio economico complessivamente realizzabile dalla IG.ra nell'ambito della vicenda processuale meglio descritta in atti, come sopra determinato, da diminuirsi di un R_ coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguire il risarcimento in quella sede richiesto, ovvero eventualmente anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., anche a titolo di aggravamento danni morali. Il tutto oltre a rivalutazione monetaria ed interessi nella misura legale dalla data di insorgenza del diritto sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari ex art. 93 c.p.c.
IN CA ha così rassegnato le proprie conclusioni:
“Piaccia l'Ecc. ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa, così disporre: NEL MERITO IN VIA
PRINCIPALE, rigettare l'impugnazione ex adversa proposta, accertando e dichiarando l'infondatezza delle domande svolte dagli appellanti nei confronti dell'odierno appellato per le ragioni tutte esposte in narrativa, confermando la sentenza del Giudice del Tribunale di IN n. 1070/2022 depositata data 08/11/2022, all'esito del procedimento civile distinto da RGN.
3962/2018, notificata in data 10/11/2022, con condanna degli appellanti alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio. IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO INCIDENTALE, in parziale riforma della sentenza gravata, limitatamente al paragrafo 6.1. in cui è stata rigettata l'eccezione di giudicato spiegata dall'odierno convenuto, accertare e dichiarare l'efficacia preclusiva del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di IN n. 228/2018 e per l'effetto rigettare tutte delle domande spiegate contro lo scrivente dagli appellanti, con condanna degli stessi alla refusione delle spese sostenute in entrambi i gradi di giudizio”.
ha così precisato le proprie conclusioni: CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare IN VIA
PRINCIPALE - Rigettare l'appello avversario in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto, confermando la pronuncia impugnata. IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA - Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte
d'Appello ritenesse di riesaminare la causa nel merito, riformare la sentenza impugnata in ordine alle valutazioni concernenti l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'avv. relativamente all'azione avversaria circa CP_1 il primo e il secondo presunto errore professionale commesso dall'esponente per le ragioni descritte in atti. IN VIA
ISTRUTTORIA - Qualora i sigg.ri e reiterassero la domanda di ammissione di consulenza Parte_1 Parte_2 tecnica d'ufficio, rigettare tale domanda in quanto inammissibile per le ragioni descritte in atti. IN OGNI CASO - Con vittoria di compensi e spese di lite dell'odierno giudizio, oltre rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA.
ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_2
Voglia l'Ill.ma Corte adita, In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai signori e quali eredi della signora Nel merito in via principale, respingere l'impugnazione Pt_1 Parte_2 R_ pagina 2 di 12 proposta dai signori e quali eredi della signora confermando integralmente la sentenza n. Pt_1 Parte_2 R_ 1070 del Tribunale di IN, depositata in cancelleria in data 8.11.2022. Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di riformare la sentenza impugnata, affermando una qualsivoglia responsabilità dell'avv. accertare la mancata riproposizione in appello della domanda di manleva nei confronti di e la
CP_1 CP_2 conseguente intervenuta rinuncia alla stessa da parte dell'avv. nei confronti della Compagnia assicuratrice;
Nel
CP_1 merito, in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di riformare la sentenza impugnata, affermando una qualsivoglia responsabilità dell'avv. e di rigettare la domanda di accertamento di
CP_1 avvenuta rinuncia alla domanda di manleva da parte dell'appellato, accertare la carenza di copertura assicurativa per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione in appello e, per l'effetto, respingere in ogni caso le domande svolte dall'avv. nei confronti di;
Nel merito, in via ulteriormente gradata, nella denegata
CP_1 Controparte_2 ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di riformare la sentenza impugnata, accertando una qualsivoglia responsabilità dell'avv. e di rigettare la domanda di accertamento di avvenuta rinuncia alla domanda di manleva, ritenendo operante
CP_1 la polizza con lo stesso stipulata, determinare in quale misura debba manlevarlo, tenuto conto Controparte_2 delle franchigie, del massimale, dello scoperto di cui alla clausola 731 ed, in generale, delle condizioni di polizza pattuite. In via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte non ritenesse sufficientemente provata la circostanza che il donatore n. 208 fosse sano, si ribadisce la richiesta di esibizione formulata nella propria mem. 183, 6° comma, c.p.c. (pagg.
6 e 7 seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. fascicolo primo grado). In ogni caso, con vittoria di spese. Si chiede infine che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, quale amministratore di sostegno di , convenne avanti al Tribunale di Parte_1 Persona_1
IN l'avv. e l'avv. CA IN per sentirli condannare al risarcimento dei danni CP_1 arrecati all'assistita quantificati in € 2.065.827,59, per la negligente condotta professionale R_ tenuta nella sua difesa nel procedimento R.G. n. 1840/2002 avanti al Tribunale di IN.
L'attore espose nel merito che, nell'anno 2002 con il patrocinio dei due difensori, Persona_1 aveva agito - ex art. 2050 c.c. - nei confronti dell' di IN, al fine di ottenere il risarcimento CP_3 dei danni patiti in conseguenza di una trasfusione di sangue infetto, subita nel 1988 durante una degenza presso l'Ospedale di Cattolica.
Nel 1996 la venne infatti a conoscenza di aver contratto un'infezione da HIV, e in difetto di R_ altre plausibili cause la ricollegò a quelle trasfuzioni;
formulò la richiesta di indennizzo previsto dalla
L.210/1992 e il Centro Militare di Medicina Legale accolse l'istanza riconducendo la patologia alle emotrasfusioni subite nel 1988.
Con sentenza n. 1037/2006 il Tribunale di IN, tuttavia, rigettò la domanda risarcitoria formulata, ritenendo assente il nesso di causalità tra le emotrasfusioni e l'evento lesivo.
La decisione, notificata presso il domicilio professionale dell'Avv. IN, che in corso di causa aveva rinunciato al mandato, fu tardivamente impugnata dai nuovi difensori della e pertanto il R_ gravame dichiarato inammissibile dalla Corte d'Appello di Bologna.
La parte attrice dedusse che nel giudizio di responsabilità sanitaria i difensori della signora R_ erano incorsi in gravi negligenze professionali per tre ordini di motivi: la mancata chiamata in causa del
Ministero della SA, quale soggetto responsabile del danno patito;
l'errata individuazione dell' di IN, quale soggetto legittimato passivo;
la mancata comunicazione da parte Parte_3 dell'avv. alla assistita della avvenuta notifica della sentenza di primo grado, con la conseguente CP_1 decorrenza del termine breve per impugnare.
Concisamente, l'attrice rilevò che ormai da tempo la giurisprudenza di merito, e poi definitivamente la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (con pronuncia n. 576/2018), riconosce una responsabilità di tipo extra contrattuale in capo al Ministero della SA per aver colposamente omesso di vigilare pagina 3 di 12 sulla sicurezza del sangue e degli emoderivati;
che, difformemente dalla responsabilità risarcitoria in capo alla struttura sanitaria, quest'ultima si caratterizza per uno spettro di gran lunga più ampio fondandosi “sull'omesso esercizio del dovere ministeriale di direttiva, controllo e vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (…)”, risultando così più agevole per la parte danneggiata assolvere agli oneri probatori imposti per il risarcimento dei danni patiti.
Ancora, l'attrice dedusse che i difensori IN e avevano convenuto in giudizio un soggetto CP_1 radicalmente privo di legittimazione passiva secondo granitica e incontestata giurisprudenza, atteso che sin dal 1997, a seguito della sostituzione delle unità sanitarie locali con le Aziende USL, la Corte di
Cassazione aveva chiarito che la legittimazione delle soppresse USL nel contenzioso in atto fosse ascrivibile alle gestioni liquidatorie di queste ultime, organi delle Regioni a norma della L. n. 549 del Parte 1995, e non già alle costituite ex d.l. n. 502 del 1992 (Cass. Sez. Unite n. 1989/1997). Dunque, eventualmente i difensori avrebbero dovuto convenire la Regione Emilia-Romagna e/o la gestione liquidatoria della , non l' di IN Parte_5 CP_3
Infine, l'attrice lamentò che il difensore avv. non si era curato di verificare se il codifensore CP_1
IN avesse comunicato la propria rinuncia al mandato alla cancelleria del Tribunale, né se la sentenza fosse stata notificata presso lo studio di quest'ultimo, limitandosi a riferire al cliente, quando ritirò il fascicolo processuale, della pendenza del termine annuale di impugnazione, senza informarlo della avvenuta notifica della sentenza, con conseguente decorso del termine breve per la proposizione del gravame.
Pertanto, l'attrice dedusse che in assenza delle negligenze professionali commesse, Persona_1 avrebbe ottenuto il risarcimento del danno patito, posto che la sentenza emessa dal Tribunale di IN sarebbe stata certamente riformata nel giudizio di appello proposto dinnanzi alla Corte d'Appello di
Bologna, stante la presenza di una copiosa serie di elementi univocamente rivelatori della sussistenza del nesso causale tra le due emotrasfusioni praticate alla e la contrazione del virus HIV. R_
In via subordinata, formulò domanda risarcitoria anche a titolo di perdita di chance, considerata l'elevatissima probabilità che la avrebbe avuto di ottenere una vittoria giudiziaria nei confronti R_ del Ministero della SA e/o della Gestione Liquidatoria USL/ Regione Emilia-Romagna, qualora la corrispondente azione giudiziaria fosse stata correttamente instaurata e coltivata.
Nel giudizio si costituirono IN CA, quale CP_1 Controparte_2 compagnia assicurativa di quest'ultimo, eccependo per quanto qui ancora rileva, l'infondatezza della domanda attorea.
Nel merito, l'avv. IN specificò che l'esito infausto del giudizio promosso per conto della R_ era dipeso unicamente dalle conclusioni della C.T.U. medico – legale effettuata, che esclusero vi fosse prova del nesso eziologico tra virus e sangue trasfuso presso l'ospedale di Cattolica.
Pertanto, anche nell'ipotesi in cui la domanda risarcitoria fosse stata proposta nei confronti di diversi convenuti, non si sarebbe giunti ad un risultato diverso e favorevole alla attrice.
In ogni caso, l'attore non aveva dimostrato il nesso eziologico tra il danno patito dalla e R_
l'omissione ascritta a IN, anche sotto il profilo della chance di vincere la causa.
Parimenti la difesa dell'avv. precisò, quanto alla prima negligenza ascritta, che la CP_1 R_ assistita dai nuovi legali nominati, avrebbe potuto esercitare l'azione risarcitoria nei confronti del
Ministero della SA anche dopo la revoca del mandato all'avv. sostenne, quanto alla erronea CP_1 individuazione del destinatario della azione nella che la non subì alcuna Parte_6 R_
pagina 4 di 12 conseguenza, posto che la relativa eccezione di difetto di legittimazione da quest'ultima sollevata fu dichiarata inammissibile per tardività dal Tribunale di IN.
Infine contestò che parte attrice non fosse stata informata del termine per impugnare la sentenza di primo grado, visto che aveva sottoscritto - in data 2.10.2006 - una dichiarazione con la quale affermava di aver ritirato, presso l'Avv. l'intero fascicolo processuale della causa civile promossa da CP_1
e di essere altresì stato informato dei termini processuali per interporre Parte_7 CP_3
Appello.
La compagnia di assicurazioni costituendosi eccepì l'inoperatività della polizza invocata dal CP_2 aderendo per il resto alle difese svolte dall'assicurato. CP_1
La causa, istruita documentalmente, fu decisa con sentenza n. 1070/2022 che rigettò la domanda con i seguenti passaggi logici: preliminarmente respinse l'eccezione di prescrizione formulata dall'avv. ritenendo che il termine decennale del diritto al risarcimento per colpa professionale CP_1 non fosse decorso, perché il dies a quo di decorrenza non poteva individuarsi nella data di notifica dell'atto di citazione con cui fu avviato il giudizio risarcitorio nei confronti dell' di IN (come CP_3 riteneva l'avv. , ma nel momento in cui si era concretizzato il danno per l'attrice, ossia alla data di CP_1 passaggio in giudicato della sentenza che definì il giudizio, dichiarando inammissibile l'impugnazione Part proposta nei confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale di IN ovvero il 25.9.2013.
Respinse anche l'eccezione di giudicato formulata da IN CA, rilevando che il presente giudizio verteva, per quanto riguarda la posizione di quest'ultimo, su differenti profili di colpa professionale, del tutto indipendenti rispetto all'accertamento contenuto nella precedenza sentenza del Tribunale di
IN (n. 228/2018).
Quanto al merito della domanda, il Tribunale ritenne indimostrato che dalla negligenze dei difensori della fosse concretamente derivato un danno in capo a quest'ultima, osservando che il R_
Tribunale che aveva esaminato la causa di responsabilità sanitaria, pur accertato che l'azione proposta nei confronti dell' di IN scontava un errore di individuazione del soggetto passivamente CP_3 legittimato, ritenne inammissibile, per tardività l'eccezione in proposito formulata dalla convenuta decidendo la causa, e respingendo la domanda nel merito, cosicchè l'errore nella individuazione CP_3 del soggetto passivamente legittimato non ebbe di fatto rilevanza.
Inoltre ritenne che l'azione risarcitoria nei confronti dei soggetti passivamente legittimati - il Ministero della SA e la gestione liquidatoria della USL di IN –ben avrebbe potuto essere esperita almeno sino al 15 gennaio 2007 - dies ad quem di scadenza del quinquennio entro il quale proporre l'azione ex art. 2043 c.c. nei confronti delle amministrazioni coinvolte – e quindi fosse ancora possibile quando intervennero i nuovi legali della dopo la cessazione del mandato degli avvocati e R_ CP_1
IN. In altri termini, i precedenti difensori andavano esenti da responsabilità, non essendosi ancora perfezionata la fattispecie dannosa al momento della cessazione del patrocinio da parte di questi ultimi.
Ritenne infine indimostrato un danno conseguente alla tardiva proposizione dell'appello avverso la decisione di rigetto del Tribunale di IN, atteso che non vi era in atti una prova evidente della erroneità dell'accertamento peritale, né argomenti decisivi proponibili dinnanzi alla Corte d'appello idonei a ribaltare la prima decisione.
Avverso la predetta decisione hanno proposto appello e , in qualità di Parte_1 Parte_2 eredi di , formulando tre motivi di gravame e lamentando l'erroneità della decisione per: Persona_1
pagina 5 di 12 1. la violazione degli artt. 2935 e 2947 c.c. in ordine all'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria contro il Ministero della SA;
2. l'omesso esame degli atti processuali e delle risultanze documentali con conseguente travisamento dei fatti;
violazione dell'art. 112 c.p.c.
3. l'erroneità della sentenza nella parte relativa alla ritenuta esclusione di responsabilità della struttura ospedaliera nonché' dell'azienda sanitaria di riferimento. Violazione dell'art. 112 c.p.c.
Nel giudizio si sono costituiti gli avv.ti e IN, tutti CP_1 Controparte_2 domandando il rigetto del gravame e la conferma della prima decisione.
In via di appello incidentale condizionato, gli avv.ti e IN insistevano, rispettivamente, sulle CP_1 eccezioni di prescrizione e giudicato già formulate nel primo grado di giudizio.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 23.04.2024.
***
Per ragioni di ordine logico vanno preliminarmente esaminati i motivi di appello incidentale formulati dalle difese di IN CA e , posto che, sebbene condizionati all'accoglimento CP_1 dell'appello principale, postulano la risoluzione di questioni preliminari all'esame nel merito dell'impugnazione formulata dai Pt_2
Nella specie, IN CA lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. per avere il primo giudice respinto l'eccezione di giudicato da questi proposta, sul fondamento che, l'azione esercitata nel primo grado di giudizio da si fondava su differenti profili di colpa Parte_1 professionale, del tutto indipendenti rispetto all'accertamento contenuto nella precedente sentenza del
Tribunale di IN (n.228/2018).
Tale statuizione deve essere confermata anche nel presente giudizio.
Non è corretto quanto sostenuto dalla parte appellata nella propria comparsa di costituzione e risposta, ovvero che gravava sull'attrice far valere gli ulteriori errori professionali addebitati al IN già nell'atto introduttivo del differente giudizio civile definito con sentenza n. 228/2018. Difatti, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità l'autorità del giudicato sostanziale opera esclusivamente nei limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo dunque che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi. Diversamente, prosegue la Corte, non assume rilievo l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (cfr. da ultimo
Cass. 32545/2024).
Nel giudizio instaurato avanti al Tribunale di IN R.G. 79/2014, e deciso con sentenza n. 228/2018, aveva domandato il risarcimento dei danni derivanti dalla condotta professionale Persona_1 negligente di IN CA, che avrebbe precluso all'attrice la possibilità di ottenere una riforma in appello della sentenza del Tribunale di IN n. 1037/2006. La domanda proposta integrava dunque una richiesta di risarcimento danni da perdita di chance, che nel presente giudizio è stata invece formulata, in via subordinata, esclusivamente nei confronti dell'appellato CP_1
Pertanto alcun effetto preclusivo di giudicato, derivante dalla sentenza n. 228/2018, ha inciso sul successivo procedimento instaurato avanti al Tribunale di IN R.G. 3962/2018, con il quale è stato diversamente richiesto, nei confronti di IN CA, il risarcimento del danno da mancato pagina 6 di 12 raggiungimento del risultato sperato, sul fondamento che laddove il giudizio risarcitorio da malpractice sanitaria fosse stato correttamente instaurato dal difensore anche nei confronti del Ministero della
SA e degli ulteriori soggetti passivamente legittimati, la avrebbe vinto la causa ottenendo il R_ risarcimento alla stessa spettante.
Neppure può trovare accoglimento l'appello incidentale proposto dall'avv. in ordine al CP_1 rigetto da parte del primo giudice dell'eccezione di prescrizione.
Insiste sul punto il difensore nel ritenere che il dies a quo di decorrenza per la prescrizione decennale vada individuato nella data di notifica dell'atto di citazione con il quale è stato avviato il giudizio risarcitorio nei confronti dell' momento a partire dal quale, a causa degli errori Parte_8 professionali compiuti dai difensori, si sarebbe concretizzato il danno subito dall'assistita.
In merito è sufficiente ribadire il principio giurisprudenziale già richiamato nel primo grado di giudizio, secondo il quale, nel caso di illecito contrattuale consistente nell'inadempimento del mandato di difesa in ambito giudiziario, il danneggiato ha la certezza del conseguente danno soltanto quando si forma il giudicato del processo. Pertanto, è solo a partire dalla formazione di esso che decorre la prescrizione del diritto risarcitorio ai sensi dell'articolo 2935 c.c. (Cass. 24270/2020).
Specifica, infatti, la Corte di legittimità che l'effetto dannoso dell'inadempimento non discende esclusivamente dall'inadempimento stesso, ma altresì dall'esito definitivo del processo, qualora questo sia tale da attribuirgli una causalità concreta ed effettiva.
L'esito del giudizio potrebbe, infatti, risultare causalmente svincolato dall'inadempimento del mandato da parte del difensore, essendo sempre possibile un esito favorevole al mandante che ha subito l'inadempimento, come, di fatto avrebbe potuto accadere nel caso di specie, ove, nonostante l'errata individuazione del soggetto passivamente legittimato dai difensori di parte attrice, la relativa eccezione sollevata dalla convenuta fu rigettata per tardività dal Tribunale adito e dunque, la domanda CP_3 proposta avrebbe potuto ancora sortire effetti positivi per l'attrice.
È vero, dunque, quanto statuito dal primo giudice: in pendenza del giudizio non si era concretizzato un danno e non sarebbe stato dunque possibile esercitare alcuna azione di danno (pag. 7 sentenza).
Passando ora all'esame dell'impugnazione principale, con il primo ed il secondo motivo Pt_1
e rilevano che, il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria
[...] Parte_2 contro il Ministero della SA coincide con la data di presentazione della domanda amministrativa finalizzata all'ottenimento dell'indennizzo di cui alla Legge n. 210/1992 ( nel caso di specie, 20 febbraio 2001) e non, come ritenuto dal Tribunale, con la data del certificato attestante la sussistenza del nesso di causalità o di comunicazione del relativo verbale nei confronti del soggetto danneggiato.
Pertanto, al momento della cessazione del patrocinio dell'avv. avvenuta il 2.10.2006, qualsiasi CP_1 azione risarcitoria nei confronti del Ministero era rimasta preclusa per intervenuta prescrizione, sì che i nuovi difensori della nulla avrebbero potuto fare se non tentare di proporre appello avverso la R_ sentenza di primo grado (pag. 14 - 16 atto di appello).
I motivi sono fondati.
Non è corretta la motivazione del primo giudice nella parte in cui individua il dies a quo, per la decorrenza del termine prescrizionale, nella data di rilascio del certificato della Commissione medica, attestante l'esistenza del nesso di causalità tra malattia e trasfusione. pagina 7 di 12 Sin dal 2008, con sentenza n. 576, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ripetutamente affermato che il diritto al risarcimento del danno, da parte di chi assume di aver contratto infezioni da virus HBV, HIV e HCV, per fatto doloso o colposo di un terzo, è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., dal momento in cui tale malattia viene percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche;
tale data tuttavia coincide, non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della legge 210 del 1992, bensì proprio con la proposizione della domanda amministrativa (cfr. da ultimo Cass. 14470/2021).
È a partire, infatti, dalla sua proposizione che si può ritenere che la vittima abbia verosimilmente avuto una sufficiente percezione della malattia, del tipo di malattia e delle possibili cause e conseguenze dannose;
percezione che verrà confermata solo con la certificazione emessa dalle commissioni mediche.
Diversamente, la Corte ha escluso che l'exordium praescriptionis potesse coincidere con la comunicazione del responso delle Commissioni mediche ospedaliere, per diversi ordini di ragioni: in primis, offrirebbe il destro al creditore per dilatare a suo piacere il corso della prescrizione;
potrebbe portare ad affermare che il dies a quo inizi anche a decorrere a causa già iniziata, negando l'effetto interruttivo connaturato alla proposizione dell'azione; rischierebbe infine di enfatizzare il ruolo della consulenza medico - legale, effettuata in riferimento al diverso procedimento di liquidazione dell'indennizzo.
Inoltre, sarebbe illogico, secondo la Corte, ritenere che il decorso del termine di prescrizione possa iniziare dopo che la parte si è comunque attivata per chiedere un indennizzo per lo stesso fatto lesivo, pur nella diversità tra diritto all'indennizzo e diritto al pieno risarcimento di tutte le conseguenze del fatto dannoso.
Ora, nella fattispecie in decisione la domanda per il riconoscimento dell'indennizzo ex L.104/1992 fu presentata da in data 20 febbraio 2001. È vero, dunque, che al momento della revoca Persona_1 del mandato conferito a , il 2 ottobre 2006, era preclusa all'assistita, per mezzo dei nuovi CP_1 difensori, ogni ulteriore azione risarcitoria nei confronti del Ministero della SA, potendo questa esercitarsi al più entro il 20 febbraio 2006.
Diversamente, quanto alla posizione di IN CA, è dimostrato che lo stesso rinunciò al mandato in data 26.02.2004, quando l'azione era ancora esperibile da parte del codifensore Pertanto, al CP_1 momento della cessazione del suo patrocinio la fattispecie dannosa non poteva ritenersi ancora perfezionata. Né alcun rilievo assume a tali fini il mancato deposito in cancelleria della rinuncia al mandato. Ai sensi dell'art. 85 c.p.c., gli effetti della rinuncia della procura da parte del difensore discendono dalla sua sostituzione;
in altri termini essa non produce effetto nei confronti dell'altra parte finché non è avvenuta la sostituzione del difensore;
nella fattispecie, peraltro, era Persona_1 assistita dagli avv.ti IN e , pertanto la perdurante difesa di quest'ultimo fu sufficiente CP_1
a rendere efficace la cessazione del mandato del IN.
Tuttavia, difformemente da quanto asserito dagli appellanti, l'accoglimento dei motivi sopra analizzati non comporta ex se il riconoscimento della responsabilità risarcitoria di , dovendosi CP_1 accertare se, laddove il prestatore d'opera avesse tenuto la condotta dovuta, l'assistita avrebbe pagina 8 di 12 conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni;
in caso contrario infatti manca la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta dell'avvocato ed il risultato derivatone.
In altri termini va appurato, secondo una valutazione prognostica positiva, se l'azione risarcitoria correttamente instaurata nei confronti del Ministero della SA avrebbe avuto – sulla base della regola della preponderanza dell'evidenza - esito positivo per l'assistita.
Nella propria comparsa conclusionale la difesa appellante deduce la certezza dell'esito favorevole della lite dal riconoscimento, da parte della Commissione Medica Ospedaliera, del nesso causale tra le emotrasfusioni subite dalla paziente e la patologia trasmessa: alla era già stato infatti R_ riconosciuto l'indennizzo di cui alla legge n. 210/1992 sulla scorta del giudizio di sussistenza del nesso causale espresso (all'unanimità dei componenti) da parte della competente Commissione Medica
Ospedaliera.
In merito, è solo recentemente che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.
19129/2023, sono intervenute a chiarire la valenza da attribuire, sia al verbale della Commissione medica di cui all'art. 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, che al provvedimento di liquidazione dell'indennizzo in favore del richiedente nei giudizi risarcitori avverso il Ministero della SA.
Quanto, infatti, al verbale attestante la sussistenza del nesso causale fra l'emotrasfusione e la malattia insorta, la giurisprudenza di legittimità - a partire dalla sentenza S.U. 11 gennaio 2008 n. 577 e per il decennio successivo - aveva stabilito senza oscillazioni che questo costituisse prova legale ex art. 2700
c.c. solo limitatamente ai fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o dalla stessa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione espresse fornivano unicamente materiale indiziario, soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire alle stesse il valore di vero
e proprio accertamento.
Tale granitico orientamento, disatteso da Cass. 15 giugno 2018 n. 15734; Cass. 4 marzo 2021 n. 5878 e
Cass. 23 febbraio 2021 n. 4795 – che avevano invece ritenuto indiscutibile, se già attestata dal verbale della Commissione, la riconducibilità del contagio alla trasfusione nei giudizi risarcitori proposti avverso il Ministero della SA - è stato poi definitivamente ribadito dalla pronuncia del 2023, precisando come la valutazione espressa dalla Commissione medica, circa la sussistenza del nesso causale, non esclude quest'ultimo dal thema probandum del giudizio risarcitorio intentato nei confronti del Ministero.
È vero, tuttavia, che nella medesima pronuncia la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite si è per la prima volta espressa anche sulla diversa valenza da attribuire al provvedimento che disponga invece la liquidazione dell'indennizzo in favore del richiedente, concludendo che, poiché esso si fonda su di una valutazione positiva della derivazione eziologica tra emotrasfusione e patologia indennizzata, tale valutazione costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale.
In definitiva, può dirsi che è solo a partire dalla sentenza n. 19129/2023 che la Corte di Cassazione si è assestata sul rilievo da attribuire al provvedimento di liquidazione dell'indennizzo; mentre sin dal 2008, benché con alcune pronunce contrarie, ha escluso che l'attestazione dell'esistenza del nesso eziologico tra emotrasfusioni e patologia, contenuta nel verbale della Commissione medica, potesse assumere valore di vero e proprio accertamento.
Pertanto, è proprio l'incertezza vigente all'epoca del giudizio risarcitorio intentato dalla circa R_ la valenza probatoria da attribuire ai due documenti citati – il procedimento venne infatti instaurato nel pagina 9 di 12 2002 – ad impedire di ritenere che, laddove ritualmente convenuto, il Ministero della SA sarebbe stato condannato, secondo il criterio di preponderanza dell'evidenza, all'integrale risarcimento dei danni in favore della R_
Non può negarsi, tuttavia, che la mancando di convenire in giudizio il Ministero della SA, R_ abbia perduto la possibilità di vedere riconosciute le proprie ragioni e, dunque, di ottenere il risarcimento domandato;
pregiudizio, questo, che può riconoscersi in termini di perdita di chance, da quantificarsi equitativamente, ai sensi dell'art. 1226 c.c., in € 20.000, che, devalutati alla data del fatto e rivalutati di anno in anno sino alla presente decisione, ammontano ad un totale di € 26.546,57.
È infondato invece il terzo motivo di gravame, con il quale gli appellanti insistono nel ritenere che l'azione risarcitoria, se correttamente instaurata nei confronti del soggetto giuridico titolare della legittimazione passiva - ovvero la gestione liquidatoria della soppressa U.S.L. e/o la Regione Emilia
Romagna - nonché adeguatamente coltivata con la proposizione di un appello tempestivo avverso la sentenza di primo grado, avrebbe avuto elevatissime probabilità di successo, in particolare alla luce della mancata conservazione/produzione in giudizio, da parte dell'azienda sanitaria, della documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue, nonché dell' assenza di fattori alternativi potenzialmente idonei a trasmettere il virus;
tutti elementi, secondo gli appellanti, sufficienti a ritenere provato il nesso eziologico tra emotrasfusioni e patologia trasmessa (pag. 21 e 27 atto di appello).
Quanto alla prima doglianza, l'appellante non indica quale documentazione mancherebbe in atti, limitandosi a fare generico richiamo alla giurisprudenza consolidatasi in materia di onere probatorio, in ordine al nesso causale tra trasfusione e contagio da HIV, nelle ipotesi in cui la struttura non produca la documentazione obbligatoria sulla tracciabilità di sangue trasfuso al singolo paziente (Cass. Civ., Sez.
Unite, n. 582/2008; Cass. Civ., Sez. III, 25/03/2016, n. 5961 e, da ultimo, Cass. Civ., Sez. Lav.,
29/12/2020, n. 29766).
Nel caso di specie è, tuttavia, pacifico che il consulente nominato nel giudizio risarcitorio avverso l' di IN abbia potuto avvalersi delle copie autentiche del registro di carico delle unità di CP_3 sangue in cui vengono registrati gli esami sierologici di validazione, avendo questi affermato che dalle stesse si era potuta dedurre la negatività, all'esame sierologico anti -HIV, delle unità di emazie trasfuse,
n. 123 e 208 (pag. 5 C.T.U.).
La valutazione del consulente tecnico confermava quanto dichiarato per iscritto dal Direttore Medico di
Presidio dell'Azienda USL di IN, in data 19.07.02, laddove affermò: “Dall'esame del registro di carico delle unità di sangue, in cui vengono registrati gli esami sierologici di validazione, che questa direzione sanitaria ha provveduto ad esaminare personalmente, emerge che le unità di emazie concentrate trasfuse alla ovvero la n. 123 e la n. 208, risultano essere anti-HIV negative”. R_
Il sangue trasfuso era stato dunque tracciato dall'azienda sanitaria e la relativa documentazione pacificamente consultata dal consulente medico – legale nominato dal Tribunale.
Questione diversa è costituita invece dall'individuazione del soggetto donatore dell'unità di sangue n.
208, contestata ma non adeguatamente dimostrata dalle parti appellanti.
Che il donatore fosse stato rintracciato a distanza di anni dai fatti di causa rappresenta una conseguenza inevitabile delle disposizioni di legge vigenti all'epoca del ricovero di Come Persona_1 specificato anche dal C.T.U., infatti, sino al 1991 le norme di legge in materia imponevano, in occasione di trasfusione, l'obbligo di effettuare i test anti-HIV solo sul sangue trasfuso, vietando invece pagina 10 di 12 tale ricerca sul donatore. Fu solo con il Decreto del Ministero della Sanità del 15/01/91 che si rese obbligatorio ricercare gli anticorpi anti-HIV direttamente sui soggetti donatori di sangue.
Pertanto, all'epoca della trasfusione sulla Baffoni, il Servizio Trasfusionale di IN ottemperò agli obblighi di legge, limitandosi alla ricerca sulle sacche ematiche (C.T.U. pag. 9).
La necessità, invece, di rinvenire l'effettivo donatore di sangue emerse solo con la pretesa, prima indennitaria, successivamente risarcitoria, avanzata dalla in ragione della ritenuta contrazione R_ del virus HIV, in occasione delle emotrasfusioni subite nel 1988 presso l' di IN. CP_3
D'altra parte, il dubbio, ora coltivato dalla difesa appellante, che il soggetto rintracciato dal nosocomio non corrisponda all'effettivo donatore dell'unità di sangue n. 208 non trova sufficiente riscontro in atti, sì da poter ritenere che il giudizio, ove correttamente instaurato o tempestivamente impugnato, avrebbe avuto esito diverso.
In data 19.09.02 il Direttore del SIT di IN dichiarava per iscritto: “(…) Donatore 208 del 1988: è stata effettuata una ricerca del donatore P.G. nel comune di residenza, fortunatamente il donatore è stato ritrovato. Contattato telefonicamente il donatore ha confermato di avere donato sangue presso il punto di raccolta di Bellaria nel periodo indicato nel nostro registro ed ha affermato di essere tuttora donatore di sangue iscritto presso la locale sezione AVIS. Contattata la sezione AVIS presso il quale il donatore è iscritto, ci è stata inviata copia della scheda associativa dalla quale risulta lo stesso donatore aver donato ripetutamente sangue al trasfusionale di IN in occasione delle vacanze estive negli anni
1986, 1987, 1988, 1989 e specificatamente il 02.07.88 come risulta dal registro delle donazioni presente al SIT di IN”.
Tali rilievi trovano corrispondenza nella documentazione allegata in atti, in particolare dalla copia della scheda associativa e del registro donazioni (doc. 7 allegato dalle parti appellanti); diversamente CP_4 le cancellazioni, indicate dalla difesa appellante, nella scheda associativa del donatore non risultano tali da far presumere un'alterazione dolosa dei registri da parte della struttura ospedaliera, trattandosi della semplice cancellazione di alcune delle donazioni effettuate dal donatore allo scopo di riportarle, in modo più ordinato, nel foglio successivo.
Neppure la registrazione sulla scheda associativa delle donazioni effettuate a IN, tra il 1986 e il
1989, in posizione successiva rispetto a quelle effettuate dopo il 1990 dimostrerebbe la malafede della struttura, essendo verosimile, come spiegato anche nella memoria istruttoria di che il CP_2 donatore, residente a [...], avendo effettuato i prelievi durante il periodo estivo presso il nosocomio di IN, non avesse con sé il libretto delle donazioni e abbia richiesto solo successivamente la loro registrazione allo scopo di ottenere il premio collegato al numero di donazioni effettuate (pag. 4 memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c.).
In definitiva, va ribadito quanto già statuito dal giudice del primo grado circa l'assenza di una prova lampante sull'erroneità dell'accertamento peritale, o di argomenti decisivi proposti o proponibili innanzi alla Corte d'Appello, tali da far ritenere che, ove correttamente introdotta, l'impugnazione avrebbe trovato accoglimento.
Da ultimo, deve ritenersi rinunciata la domanda di manleva svolta nel primo grado di giudizio da parte di nei confronti di e qui riproposta solo nella comparsa conclusionale. CP_1 CP_2
Sul punto, la compagnia assicurativa ha correttamente riportato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, con sentenza n. 7940/2019, che ha ribadito come le pagina 11 di 12 domande e le eccezioni assorbite in primo grado debbono riproporsi in grado di appello, non oltre la prima udienza.
Per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, le parti devono quindi riproporre con il primo atto difensivo e, comunque, non oltre la prima udienza, le domande ed eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite.
Tanto basta a ritenere rinunciata la domanda di manleva formulata nel precedente giudizio dall'Avv.
che resta dunque l'unico soggetto obbligato al risarcimento dei danni richiesti dai da CP_1 Pt_2 qualificarsi esclusivamente in termini di perdita di chance di ottenere il risarcimento domandato nei confronti del Ministero della SA ed equitativamente quantificato, ai sensi dell'art. 1226 c.c., in €
26.546,57, oltre interessi dalla sentenza al saldo.
- Le spese di lite seguono la soccombenza;
si liquidano nei medi, a carico dell'avv. e a favore CP_1 degli appellanti, con pagamento diretto al difensore antistatario, e in misura prossima al minimo a favore dell'avv.CA IN, che si è difeso in proprio.
P.Q.M.
La Corte, decidendo definitivamente, in parziale riforma della sentenza 1070/2022 del Tribunale di
IN:
- accertata l'esclusiva responsabilità professionale dell'Avv.to nella sua qualità di CP_1 difensore di per la mancata evocazione del Ministero della SA nel giudizio Persona_1 risarcitorio, n. 1840/2002 instaurato avanti al Tribunale di IN;
- per l'effetto condanna al risarcimento, in favore degli appellanti, del danno da perdita di CP_1 chance di conseguire il risarcimento richiesto, da quantificarsi in € 26.546,57, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione al saldo effettivo;
- condanna alla refusione agli appellanti delle spese di lite da liquidarsi a titolo di CP_1 compensi in €.5.200,00, per il primo grado, ed €.5.800,00 per il secondo grado, con pagamento diretto ai difensori dichiaratasi antistatari;
- condanna gli appellanti a rifondere all'avv. CA IN le spese di lite, che liquida a titolo di compensi in €.3.000,00 per ciascun grado, oltre accessori di legge;
- compensa le spese tra e l'assicurato. CP_2
Bologna, così deciso nella camera di Consiglio del 28 gennaio 2024
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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