Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/04/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1897/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MOSELLA STEFANO Parte_1
Ricorrente nei confronti di con gli avv.ti DE MEO MARCO e LAPORTA Controparte_1
ROSSELLA
Convenuto nonché
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_2
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, premettendo di aver lavorato dal 24/9/2018 al 24/12/2020 -per 20 ore settimanali- alle dipendenze della con mansioni di Controparte_1 impiegato amministrativo, con inquadramento nel quarto livello del CCNL
Metalmeccanici e con sede di lavoro a OT in via dei Pompelmi n.2 (vedi contratto di lavoro, estratto conto previdenziale e buste paga in atti) e sostenendo che in busta paga sarebbero stati contabilizzati giorni di trasferta mai effettuati, ha chiesto nel presente giudizio la condanna del datore di lavoro: 1) alla conseguente regolarizzazione della propria posizione contributiva;
2) al risarcimento del danno consistente nelle maggiori somme che sarebbero state incassate dal lavoratore a titolo di cassa integrazione guadagni da marzo a luglio 2020; 3) al pagamento del TFR differenziale.
La ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto Controparte_1 del ricorso, deducendo che nel periodo per cui è causa la parte ricorrente: 1) avrebbe svolto altresì il ruolo di amministratore unico della di amministratore CP_3 unico della e di socio di maggioranza/membro del CDA della CP_4
essendo così occupato da svariati impegni che espletava in Controparte_5
1
[...]
L' ha chiesto: “quanto alla pretesa relativa al versamento delle differenze di CP_2 contribuzione sulle somme erogate a titolo di trasferta Italia, accogliere la domanda e accertare, altresì, che il ricorrente ha prestato attività di lavoro full-time per otto ore al giorno nel periodo dal 24.9.2018 al 24.12.2020 e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro indicato in epigrafe al pagamento delle relative differenze contributive, oltre alle somme aggiuntive maturate e maturande, secondo le vigenti norme di legge, dalla data dell'inadempimento sino all'effettivo soddisfo […]; quanto alla pretesa alle differenze sulla CIG Covid 19 erogata dal marzo 2020 al luglio 2020, dichiarare inammissibile o rigettare la domanda”. In via preliminare, devono essere dichiarate inammissibili le domande riconvenzionali spiegate dall' nella sua memoria difensiva, in quanto CP_2
l' non ha contestualmente chiesto il differimento dell'udienza di CP_6 discussione, essendo dunque decaduto dalle riconvenzionali medesime: non può infatti ritenersi che l' non abbia proposto domanda riconvenzionale, avendo CP_2 espressamente chiesto l'accertamento dell'osservanza da parte del lavoratore di un orario di lavoro pieno (in luogo di quello parziale contrattualmente stabilito) e la conseguente condanna datoriale al pagamento della maggiore contribuzione dovuta
(domande -una di accertamento e l'altra di condanna- che hanno indubbiamente determinato un allargamento dell'ambito oggettivo del giudizio rispetto al perimetro tracciato nel ricorso -in cui la parte ricorrente non ha contestato l'orario di lavoro contrattualmente stabilito, limitandosi a sostenere di non aver mai effettuato trasferte-
e che devono quindi qualificarsi come riconvenzionali): vedi, sul punto, l'ordinanza del 4/4/2024.
Tanto premesso e venendo al merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni.
Invero, i giorni di trasferta della parte ricorrente contabilizzati in busta paga debbono considerarsi mai effettuati, perché non vi sono in atti elementi idonei a dimostrare che la parte ricorrente abbia effettuato delle trasferte alle dipendenze della Controparte_1
Ciò in quanto: 1) il contratto di noleggio di autovettura in atti è stato stipulato dalla
(e non dalla;
2) i contratti contenuti CP_3 Controparte_1 nell'allegato 8 alla memoria difensiva della sono stati Controparte_1 sottoscritti a OT (e non in trasferta); 3) l'estratto conto bancario in atti non prova che la carta sia intestata alla 4) la prova per testi richiesta Controparte_1 dalla on è stata ammessa perché riguardante circostanze Controparte_1 eccessivamente generiche soprattutto con riferimento ai luoghi dove sarebbero state effettuate le presunte trasferte risultanti dalle buste paga in atti (vedi, al riguardo, 2 l'ordinanza del 4/4/2024); 5) non si comprende per quale ragione dal ruolo del ricorrente di socio e/o gestore della della e della CP_3 CP_4 dovrebbe inferirsi l'effettuazione, da parte del ricorrente, di Controparte_5 giorni di trasferta in relazione al rapporto lavorativo alle dipendenze della
[...]
Controparte_1
Su tali basi, è stata disposta CTU con la formulazione del seguente quesito: “1. Quantifichi il CTU la maggiore contribuzione previdenziale che la
[...] avrebbe dovuto corrispondere all in relazione al Controparte_1 CP_2 rapporto di lavoro subordinato intercorso con nel periodo dal Parte_1
24/9/2018 al 24/12/2020, se nei giorni di trasferta risultanti dalle buste paga in atti
avesse lavorato nella sede normale di lavoro indicata nel Parte_1 contratto lavorativo in atti.
2. Accerti il CTU le maggiori somme che Parte_1
avrebbe incassato a titolo di cassa integrazione nel periodo da marzo a
[...] luglio 2020 se non avesse effettuato alcuna trasferta nel periodo indicato nel punto che precede.
3. Quantifichi il CTU il TFR differenziale che Parte_1 avrebbe dovuto ricevere dalla se non avesse effettuato Controparte_1 alcuna trasferta nel periodo indicato nel punto 1”. Il CTU ha risposto al quesito quantificando in euro 4.807,97 la maggiore contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro all' , in euro 1.103,89 le maggiori CP_2 somme che sarebbero state introitate dal lavoratore a titolo di cassa integrazione guadagni da marzo a luglio 2020 e in euro 829,00 il TFR differenziale: non vi sono motivi per discostarsi da tali conclusioni, che non sono state contraddette da sufficienti deduzioni di segno contrario. Ne consegue che la deve essere condannata alla Controparte_1 regolarizzazione della posizione contributiva della parte ricorrente (e, per l'effetto, al pagamento in favore dell della somma di euro 4.807,97 a titolo di maggiore CP_2 contribuzione previdenziale dovuta), oltre che alla corresponsione in favore della parte ricorrente della somma di euro 1.103,89 a titolo di risarcimento del danno consistente nelle maggiori somme che sarebbero state incassate dal lavoratore a titolo di cassa integrazione guadagni da marzo a luglio 2020 e al versamento, sempre in favore della parte ricorrente, della somma di euro 829,00 a titolo di TFR differenziale (il tutto oltre accessori di legge dalla maturazione al soddisfo). Deve infine rilevarsi che, contrariamente a quanto argomentato dall' nella sua CP_6 memoria difensiva, alcuna domanda di condanna dell al pagamento della cassa CP_2 integrazione guadagni differenziale è stata avanzata dalla parte ricorrente, avendo il lavoratore rivendicato tali poste economiche soltanto nei confronti della
[...]
(a titolo di risarcimento del danno), non contenendo invece le Controparte_1 conclusioni del ricorso alcuna domanda di condanna indirizzata nei riguardi dell'Istituto.
3 Le spese di lite sopportate dalla parte ricorrente sono poste a carico della
[...]
(in omaggio al principio della soccombenza) e sono liquidate Controparte_1 come in dispositivo. Spese per il resto compensate.
P.Q.M.
Condanna la alla regolarizzazione della posizione Controparte_1 contributiva della parte ricorrente (e, per l'effetto, al pagamento in favore dell' CP_2 della somma di euro 4.807,97 a titolo di maggiore contribuzione previdenziale dovuta, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo), oltre che alla corresponsione in favore della parte ricorrente della somma di euro 1.103,89 a titolo di risarcimento del danno consistente nelle maggiori somme che sarebbero state introitate dal lavoratore a titolo di cassa integrazione guadagni da marzo a luglio 2020 e al versamento, sempre in favore della parte ricorrente, della somma di euro 829,00 a titolo di TFR differenziale
(oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo). Dichiara inammissibili le domande riconvenzionali spiegate dall nella sua CP_2 memoria difensiva. Condanna la al pagamento delle spese di lite sopportate Controparte_1 dalla parte ricorrente, liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge
(con distrazione).
Spese per il resto compensate.
Pone definitivamente le spese della CTU liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti, a carico della Controparte_1
OT, 03/04/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
4