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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.771/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 27 novembre
2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Catanzaro al Vico Montecorvino n. 1, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Lorena De Luca, che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione depositata in primo grado;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Torino, alla Via Corte d'Appello, 11, rappresentata e difesa dall'Avv.
Pasqualino Ledonne, con studio in Sellia Marina (CZ), alla Via Vietri, 26, giusta procura alle liti apposta a tergo dell'atto di citazione in primo grado;
APPELLATA
E
; CP_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Piaccia all'On.nda Corte D'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, con sentenza esecutiva ex lege, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto:
1 accogliere l'appello per tutti i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti
e per l'effetto riformare la sentenza oggi impugnata e accogliere la domanda di risarcimento danni;
condannare, i convenuti, al pagamento della somma 30.600,58, danno biologico permanente
€.15.928,34; Invalidità temporanea totale €.2.944,38; Invalidità temporanea parziale al 50%
€.712,35; Invalidità temporanea parziale al 25% €.356,18; Totale danno biologico temporaneo
€.4.012,91; Danno morale (33,33%) €. 6.646,42, interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
Condannare i convenuti al pagamento della somma di euro 1.500,00 corrisposta allo
[...]
quale conseguenza immediata e diretta del sinistro;
Parte_2
Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione in favore del procuratore costituito che rende la dichiarazione di averle anticipate.”
Per l'appellata: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 520/2022, emessa Parte_1
dal Tribunale di Catanzaro, per le motivazioni di cui in narrativa, con conseguente conferma in toto della stessa.
Con condanna alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato il 21 marzo 2013, ha convenuto in Parte_1
giudizio, dinnanzi al Tribunale di Catanzaro Sezione Distaccata di Chiaravalle Centrale, la
[...]
e al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in Controparte_3 CP_2
conseguenza del sinistro occorsogli.
In particolare, l'attore ha esposto che in data 8 gennaio 2012 alle ore 12,30 circa, mentre si trovava quale terzo trasportato sul motociclo targato X24DVD di proprietà di CP_4 [...]
e condotto da , subiva un sinistro a causa della condotta imprudente e CP_2 Controparte_5 negligente di quest'ultimo, il quale nel percorrere la strada SS182 in località Colarizzo nel Comune di Petrizzi, perdeva il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra insieme al . A CP_5 seguito dell'incidente l'attore si recava presso l'Ospedale di Soverato, ove gli veniva diagnosticato
“frattura pilone tibiale collo piede Dx e Sx” e riportava un danno biologico permanente valutato nella misura dell'11% ed una invalidità temporanea per complessivi 160 giorni. Pertanto, lo studio di infortunistica Uniexpert Professionisti in rete avanzava nei confronti della
[...]
[...] – la compagnia con la quale era stato assicurato il motociclo – formale richiesta di Parte_3
risarcimento dei danni in favore di ma questa, tuttavia, rimaneva senza risposta. Parte_1
Alla luce di quanto sopra, il ha agito in giudizio al fine di ottenere la condanna in solido dei Pt_1 convenuti, ai sensi dell'art. 141 D.lvo del 07 Settembre 2005 n.209, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a seguito del sinistro e quantificati in € 46.443,03 oltre interessi e rivalutazione, ovvero la maggiore o minore somma da accertare in corso di causa.
Instaurato correttamente il contraddittorio, si è costituita la Controparte_3
eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda per inapplicabilità nella fattispecie dell'art. 141 Codice delle Assicurazioni, trattandosi di sinistro verificatosi senza il coinvolgimento di due veicoli. Nel merito, la convenuta ha dedotto da un lato che, dopo aver ricevuto la denunzia di sinistro 10 mesi dopo il suo verificarsi, l'Assicurazione si era attivata chiedendo al Pt_1
l'integrazione della documentazione medica mancante ma la richiesta era rimasta inevasa;
dall'altro, che il era stato altresì convocato per effettuare la visita medica, ma questo non si era presentato. Pt_1
Ha concluso, pertanto, per il rigetto della domanda, vinte le spese.
La causa è stata istruita esclusivamente a mezzo consulenza medico legale sulla persona del Pt_1
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22 novembre 2021, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n.520/2022, pubblicata in data 12 aprile e notificata il 15 aprile 2022, ha rigettato la domanda attorea sul presupposto sia dell'inapplicabilità dell'art. 141 D.
Lgs. 209/2005 ai casi in cui il sinistro coinvolga il solo veicolo del vettore, sia, in ogni caso, del mancato assolvimento dell'onere della prova, essendo sussistenti fondati dubbi in ordine all'effettivo verificarsi dell'incidente stesso. Infine, il Giudice ha condannato l'attore alla rifusione delle spese di lite nei confronti della Controparte_1
§ 2. L'appello
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 12 maggio 2022, ha Parte_1
proposto appello – con contestuale istanza inibitoria – avverso la sentenza in parola per i motivi che si esamineranno.
Si è costituita in giudizio la con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta depositata, telematicamente, il 2 novembre 2022, eccependo l'infondatezza dell'appello e chiedendone l'integrale rigetto.
Con ordinanza del 29 novembre 2022, la Corte ha dichiarato la contumacia di e ha CP_2 rigettato l'istanza inibitoria.
3 All'udienza del 24 gennaio 2024 – viste le note scritte – la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
Con ordinanza del 2 ottobre 2024 la Corte, preso atto che il Giudice ausiliario – relatore della causa
– Dott. Domenico Mario La Bella, ha rassegnato le dimissioni volontarie in data 16 settembre 2024, ha rimesso la causa sul ruolo per essere decisa in diversa composizione collegiale, rinviando all'udienza del 27 novembre 2024, poi sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c. Indi, – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione, con ordinanza del 29 novembre
2024, comunicata alle parti il 2 dicembre 2024, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1 Con il primo motivo di appello l'appellante lamenta la “VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE” DELL'ART. 141 D.LGS. N. 209 DEL 2005”, per aver il Tribunale accolto l'eccezione di inammissibilità della domanda per inapplicabilità del disposto di cui all'art 141 D.lgs.
209/2005 in ragione del coinvolgimento nell'evento di un solo veicolo.
In particolare, secondo l'appellante la motivazione addotta dal Giudice di prime cure sarebbe lacunosa ed incompleta in considerazione di principi nettamente opposti che avrebbero indotto persino i giudici di legittimità a trasmettere la questione alle Sezioni Unite. L'argomento, difatti, è stato affrontato dalla Suprema Corte, la quale ha preferito un'interpretazione costituzionalmente orientata della predetta norma in base alla quale, vista l'esigenza di fornire al trasportato uno strumento di risarcimento più celere e idoneo a coprire la più vasta serie di casi, non deve considerarsi ostativo il riferimento letterale a due diversi enti assicurativi, ma, al contrario, deve intendersi come meramente descrittivo della normalità dei casi e non come preclusivo della domanda qualora nel sinistro sia coinvolto solo il vettore, atteso che la norma presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro e di un danno subito dal terzo trasportato non dovuto a caso fortuito, non esigendo altresì che il sinistro si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi.
A ciò, aggiunge l'appellante, che, in ogni caso, la citazione in causa di , in qualità di CP_2 proprietaria del ciclomotore, esclude la possibilità di configurare l'azione proposta unicamente quale azione avverso la compagnia assicuratrice, di talché il Tribunale avrebbe dovuto eventualmente qualificare e valutare la domanda risarcitoria altresì ex art. 2054 c.c.
Con il secondo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata per “VIZI
MOTIVAZIONALI– MANCANZA DI PROVA - INIDONEITA' E NULLITA' DELLA CTU- ERRATA
VALUTAZIONE- ERRORE PROCESSUALE”.
4 In particolare, secondo l'appellante il Giudice di prime cure ha errato laddove ha ritenuto la domanda attorea sfornita di prova in virtù delle discordanze emergenti dal confronto delle dichiarazioni spontanee rese in fase stragiudiziale dal e dal , omettendo di considerare, invece, il Pt_1 CP_5
modello Cai, sottoscritto dal conducente e mai contestato in atti, nonché la Consulenza Tecnica, la quale ha confermato la compatibilità delle lesioni riportate dall'attore con l'incidente descritto.
Con il terzo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata per “VIZI
MOTIVAZIONALI ED ERRONEA VALUTAZIONE CARENZA MOTIVAZIONALE”.
Secondo l'appellante il Tribunale, tramite un percorso argomentativo incomprensibile, ha valutato i fatti discostandosi dalle precedenti decisioni prese nel corso del giudizio e dalla stessa consulenza disposta.
3.2 I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente.
Sulla questione oggetto di dibattito – relativa alla possibilità per il terzo trasportato di agire ex art. 141 D.Lgs. 209/2005 anche quando nel sinistro non sono coinvolti più veicoli – si è pronunciata la
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite eliminando ogni dubbio e chiarendo definitivamente che “L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. (Cass. civ., Sez. Un., 30 novembre
2022, n. 35318).
Ciò posto, non si comprende la ragione per cui l'appellante censuri ulteriormente la sentenza per non aver, a suo dire, il Giudice di primo grado valutato il coinvolgimento di . CP_2
Invero, il Tribunale, dopo aver ritenuto fondata l'eccezione, sollevata dalla compagnia assicurativa, di inammissibilità della domanda attorea per l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 141 D. Lgs.
209/2005, ha poi valutato implicitamente la domanda ai sensi dell'art. 2054 c.c., e dunque anche nei confronti della giungendo alla conclusione che, in virtù dell'espletata istruttoria e delle CP_2
5 contraddizioni da queste emergenti, il non avesse assolto al proprio onere della prova, Pt_1
rimanendo dubbio il verificarsi stesso del sinistro.
Tali considerazioni non possono che essere qui condivise.
Ebbene, recentemente la Suprema Corte, con la pronuncia n.1044/2024, richiamando il precedente a
Sezioni Unite sopra citato, ha fatto chiarezza tra azione diretta del terzo trasportato, onere della prova e caso fortuito. I Giudici di legittimità hanno ribadito come l'art. 141 CdA non può essere invocato laddove, come nella fattispecie de quo, si verifichi un evento dannoso che veda coinvolto un solo mezzo, essendo imprescindibile per l'applicazione della norma lo scontro tra due o più veicoli. In tali casi, dunque, trova applicazione l'art. 144 CdA “…che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art.2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art.141, spettando al vettore la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito”.
Pertanto, come sostenuto dal Giudice di prime cure, se da un lato il danneggiato è tenuto ad allegare e provare il fatto storico e la sua qualità di trasportato, nonché di dimostrare il danno subito e il nesso causale tra evento e danno, d'altra parte sussiste in capo al vettore una presunzione di colpa dalla quale può liberarsi unicamente dando prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di specie, appaiono condivisibili le perplessità esposte dal Tribunale in ordine alle incongruenze riscontrate all'esito dell'istruttoria, con la conseguenza che non può ritenersi assolto l'onere della prova da parte dell'attore – odierno appellante – in ragione della dubbia dinamica del sinistro.
Invero, un'insanabile incertezza si pone principalmente in merito all'orario in cui si sarebbe verificato l'incidente, dal momento che nell'atto di citazione esso viene collocato temporalmente dal alle ore 12:30, ovvero un orario differente da quello (8:30) dichiarato da lui stesso e dal Pt_1
innanzi all'accertatore della compagnia assicurativa. In tale sede, l'attore sosteneva altresì CP_5
d'essere stato accompagnato in ospedale nel primissimo pomeriggio, ma dal verbale di pronto soccorso risulta essere arrivato alle 17:15: sebbene tale incongruenza possa essere superata, alquanto anomalo risulta, tuttavia, il fatto che il si sia recato presso il nosocomio, se prendiamo per Pt_1 buono l'orario delle 8:30, quasi nove ore dopo l'accaduto.
Ancora, va evidenziato come anche le dichiarazioni rese dal , in data 8 gennaio 2013 e 5 CP_5
aprile 2013, non appaiono particolarmente concordi. Difatti, benché con la prima dichiarazione lo stesso avesse affermato che dopo l'occorso il era stato ricondotto a casa da un amico, Pt_1
6 , per poi essere accompagnato in Ospedale dai suoi genitori, il successivo 5 aprile Parte_4
2013 dichiarava d'avere raggiunto le rispettive abitazioni a bordo del motociclo ancora marciante e che nel pomeriggio il si era fatto accompagnare in Ospedale dall'amico . Pt_1 Parte_4
Tali incongruenze non possono neanche essere superate, come sostenuto dall'appellante, dalla
Consulenza Tecnica, la quale si è limitata ad accertare unicamente, da un punto di vista medico legale, che la lesività riscontrata è compatibile con un incidente stradale motociclistico, avendo modo di specificare, però, in sede di risposta alle note
contro
-deduttive, che “…non si è espressa sulla dinamica dei fatti, ma ha solo riportato i fatti così come raccontati dal Sig. e precisati inoltre Pt_1
nel verbale di operazioni compiute dallo stesso. Il quesito sulla dinamica dei fatti non è stato posto dal Giudice”. Pers L'assunto dell'appellante, a cui dire il Tribunale non avrebbe preso in considerazione il modulo
“sottoscritto dal conducente e mai contestato in atti” (cfr. citazione in appello, pag. 9), CP_5
Pers non merita considerazione alcuna, posto che in atti non si rinviene alcun modulo tantomeno sottoscritto dal (cfr. l'indice del fascicolo di parte attrice in primo grado). In ogni caso, è CP_5
pacifico nella giurisprudenza anche di legittimità che la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole (cd. C.I.D.), per essere opponibile all'assicuratore, deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicuratore non anche dal conducente il quale, peraltro, nel caso in ispecie non è stato convenuto in giudizio (cfr. Cass. civ., 4 aprile 2013, n. 8214: “Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto
C.I.D.), per essere opponibile all'assicuratore, deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato e dunque litisconsorte necessario, non anche dal conducente del veicolo che non sia anche proprietario del mezzo, il quale è solo litisconsorte facoltativo”).
Alla luce di quanto sopra, l'appello si ritiene infondato e, come tale, dev'essere rigettato.
§ 4. Le spese processuali
4.1 Le spese di lite si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra
€26.001,00 e €52.000,00 e alla tariffa media prevista dal D.M. n. 147/2022 per tutte le fasi della controversia.
4.2 Sussistono, inoltre, i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_2 Controparte_6
con atto di citazione notificato il 12 maggio 2022 avverso la sentenza n.
[...]
520/2022 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata in data 12.04.2022 e notificata il 15.04.2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite quantificate in € 9.991 oltre iva e cpa come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio dell'8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Carmela Ruberto
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