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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/10/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 427/2025 R.G.
CORTE di APPELLO di BARI
Sezione Minori
******
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna de Scisciolo Presidente
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
Dott.ssa Roberta Savelli Consigliere
Dott. Valerio Vastarella Componente privato
Dott.ssa Grazia Pierri Componente privato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di impugnazione ex art. 17 co. 1 L. n. 184/1983 instaurato da
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Angela Costa Pt_1
- Appellante-
nei confronti di
Avv. ZERO Rosa TE, nella qualità di tutore provvisorio e difensore del minore
Persona_1
- Appellato -
e di
1 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Francesca Controparte_1
RU
- Appellato -
nonché di
PG presso la Corte di Appello di Bari
- Interveniente “ex lege” -
OGGETTO: Impugnazione di sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza del 10.10.2025.
FATTO e DIRITTO
1. – è nato ad [...] il [...] dalla relazione fra e Persona_1 CP_1 Pt_1
[...]
2. – Il 20.1.2021 il minore è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il TM
di Napoli dal SS del Comune di Castel Volturno dopo che la madre aveva denunciato il compagno per maltrattamenti: costui, alla presenza del piccolo, per futili motivi, aveva stretto le mani intorno al collo di Joy e l'aveva colpita con schiaffi e pugni al collo e alla testa.
2.1. – A seguito di tale evento aggressivo la genitrice ha accettato di essere ospitata,
insieme al figlioletto, presso una comunità di Giugliano.
2.2. – Indi, il TM di Napoli ha decretato la sospensione del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale, affidando il minore al SS del Comune di Castel Volturno, con collocamento comunitario insieme alla madre e la prestazione di ogni opportuno supporto assistenziale.
2.3. – Tuttavia, si è mostrata intollerante al regime comunitario, disvelando Pt_1
problematiche comportamentali, che hanno determinato uno stato d'irrequietezza del bambino, sintomatiche di un'estrema fragilità psichica probabilmente dovuta alle pregresse violenze subite dal convivente, aggravata dall'aborto volontario praticato nel febbraio 2021.
2 2.4. – Con provvedimento del 26.6.2021 il TM di Napoli ha sospeso la madre dall'esercizio della responsabilità genitoriale dopo aver riscontrato alcune sue condotte disfunzionali e la persistente situazione d'instabilità psichica. Tale statuizione sospensiva è
stata, altresì, giustificata dal paventato pericolo che potesse lasciare la comunità con Pt_1
il bambino, al solo scopo avvicinarsi ad un uomo conosciuto su internet.
2.5. – La donna, dopo essere fuggita dalla comunità ospitante, è stata rintracciata a Bari
il 29.7.2021 dal personale della Questura. A causa dell'inconsulta reazione avuta nei confronti degli agenti di PS, gli operatori del “118”, appositamente chiamati, l'hanno trasportata presso il Policlinico del capoluogo pugliese per sottoporla ad una consulenza psichiatrica. Nel frattempo, il minore è stato collocato in via d'urgenza presso una comunità
di AL e poi affidato dal TM di Bari al SS del Comune di Bari, con il mantenimento comunitario.
2.6. – Nel settembre 2021 la madre ed il piccolo sono stati collocati presso una comunità
situata a Modugno, con l'elaborazione di una nuova progettualità. Tuttavia, anche nel corso di tale permanenza comunitaria ha rivelato i suoi limiti nel responsabile svolgimento Pt_1
delle funzioni genitoriali: ha scarsamente collaborato con gli operatori della struttura, è stata refrattaria a ricevere qualsiasi forma di aiuto o consiglio, ha ripetutamente tenuto atteggiamenti reattivi verso le altre ospiti e le educatrici, sempre alla presenza del piccolo,
talvolta indirizzandoli anche nei suoi confronti. In particolare, il giudice minorile procedente ha posto in risalto due episodi significativi del suo preoccupante agire: il 5.10.2021, nel mentre faceva durante il taglio dei capelli, lo ha strattonato e spinto contro Per_1 Per_2
un operatore comunitario;
il 3.11.2021 ha puntato un coltello al collo di un'operatrice,
minacciando un male ai presenti se non le fosse stato consentito di andare via con il minore.
2.7. – Dopo tali gravi episodi il TM di Bari ha incaricato il CSM di Mola di Bari di avviare un percorso di valutazione e, ove necessario, di cura in favore della madre, nonché la comunità ospitante, di concerto con il competente CF, di intraprendere ogni percorso di
3 sostegno funzionale al potenziamento delle capacità genitoriali. Inoltre, ha affidato il minore al SS del Comune di Polignano a Mare, con il suo collocamento comunitario;
infine, ha confermato le disposizioni di sospensione dei genitori dall'esercizio della relativa responsabilità.
2.8. – Alla luce degli anzidetti accadimenti fattuali, con sentenza del 14.10.2021 il TM
partenopeo ha dichiarato il proprio difetto di competenza.
2.9. – Con decreto del 1°.
3.2022 il TM di Bari, dopo che si era resa autrice di Pt_1
altri comportamenti antigiuridici all'interno della comunità, tanto da rendere necessario l'intervento del “118” e delle Forze dell'Ordine, ha disposto il trasferimento del bambino insieme alla madre, od anche da solo, nel caso lei non avesse inteso seguirlo o avesse deciso di abbandonare la struttura, in un'altra comunità idonea a soddisfare le loro particolari esigenze.
2.10. – Il CSM di Mola di Bari le ha diagnosticato disturbo post traumatico da stress,
consigliandole l'assunzione di terapia farmacologica nonché psicoterapia, entrambe rifiutate dalla donna.
2.11. – Nel marzo 2022 insieme al minore è stata trasferita presso una comunità di
Gravina in Puglia dove è persistita una condotta fortemente oppositiva anche verso i nuovi operatori e sono state reiterate azioni impulsive e violente verso le altre ospiti e modalità
accuditive disfunzionali per il benessere dell'infante.
2.12. – L'interessata è stata ascoltata all'udienza del 6.4.2022, nel corso della quale ha riferito di volersi muovere liberamente con il figlioletto, asserendo di avere un nuovo compagno a Napoli disponibile a trasferirsi a Bari. Tuttavia, detta relazione non ha avuto séguito. Inoltre, è stata registrata l'invarianza di tutte le criticità negli interventi volti a sostenerla nel progetto d'inclusione sociale e nelle funzioni genitoriali.
2.13. – Disposta la nomina del tutore provvisorio del minore nella persona dell'avv.
Rosa TE Zero, il procedimento di VG n. 847/2021 è stato definito con decreto del
4 18.11.2022, prevedente il collocamento del solo minore in una comunità di Bitritto e la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità sullo stesso di entrambi i genitori.
3. – Con ricorso del 9.11.2022 il Pm del TM di Bari ha promosso il procedimento ex art. 9 L n. 184/1983 finalizzato alla dichiarazione dello stato di adottabilità di . Per_1
4. – Nell'ambito di detto procedimento sono state svolte sei udienze, in particolare procedendosi, con l'ausilio di un mediatore linguistico e culturale, alla contestazione dell'abbandono del minore alla madre all'udienza del 12.1.2023 e al padre a quella del
9.5.2023. La protratta attività istruttoria è consistita nel ripetuto ascolto della genitrice, degli operatori socio-sanitari (SS, CF e CSM) e dei rappresentanti delle comunità ospitanti, nonché
nell'acquisizione di molteplici relazioni informative in ordine agli interventi supportivi effettuati in favore del minore e di a cura dei diversi uffici pubblici aventi sede nei Pt_1
diversi domicili, via via modificati nel tempo dalla madre.
4.1. – Al di là della proclamata volontà dei genitori di recuperare il rapporto con il bambino, il giudice minorile ha verificato la persistente condizione di instabilità di vita, di marginalità, di precarietà lavorativa e sociale del padre, il quale si è reso irreperibile,
frustrando ogni intervento volto all'acquisizione di adeguate competenze genitoriali e all'elaborazione di un progetto finalizzato al rientro del figlio in ambiente familiare in tempi ragionevoli. Da parte sua la madre, pur dichiarando di essere provata dall'esperienza di distacco da e di essere intenzionata ad averlo con sé, ha continuato a vivere una Per_1
condizione di confusione ed instabilità abitativa, lavorativa e sociale, necessitando di interventi terapeutici a cura del CSM competente per territorio in relazione al suo luogo di effettivo domicilio.
4.2. – Quanto al minore, al quale è stata diagnosticata “anemia a cellule falciformi-
, è stato evidenziato che il suo percorso evolutivo è stato caratterizzato Persona_3
unicamente da esperienze negative nei suoi primi anni di vita (separato dalla madre, vittima di violenza “assistita”, collocamento più volte in comunità con continua turnazione degli
5 operatori e frequenti accessi ospedalieri), di talché lo stesso ha urgente bisogno di una relazione di fiducia esclusiva con una stabile famiglia affidataria in grado di soddisfare le sue esigenze di vita e di rappresentare un fattore di protezione di tipo emotivo-relazionale rispetto allo sviluppo di eventuali patologie future.
4.3. – Pertanto, con decreto provvisorio ed urgente del 25.10.2023 il GD del TM di Bari
ha incaricato l'Ufficio del SS del Comune di Polignano a Mare, in raccordo con la comunità
ospitante, di attivarsi ai fini della ricerca di una famiglia idonea ad accogliere;
ha Per_1
disposto la trasmissione del provvedimento all'Ufficio Adozioni per l'individuazione, ove possibile, di una famiglia disponibile al suo affidamento;
ha incaricato sempre il SS, in raccordo con quello di RI (presumibile luogo di domicilio della genitrice), di verificare l'effettivo domicilio della stessa e la sua eventuale presa in carico, anche da parte dei Servizi
specialistici del territorio valtellinese.
4.4. – Svoltasi la successiva udienza del 27.2.2024, il GD, pronunciando ai sensi dell'art. 10 L. n. 184/1983, ha autorizzato la prosecuzione del rapporto di conoscenza del minore con la coppia frattanto individuata dall'Ufficio Adozioni;
ha incaricato il SS e il CF
di Bari di valutare le condizioni di vita della madre e la recuperabilità delle sue competenze genitoriali, nonché il CSM di valutare le sue condizioni psicofisiche;
ha delegato ai Cc. di
Bari il compito di verificare la sua condotta civile e morale;
infine, ha fissato l'udienza dell'8.10.2024 per la comparizione dei difensori delle parti, del personale del SS, del CF e del CSM di Bari, del SS di Polignano a Mare e della comunità ospitante del piccolo . Per_1
4.5. – Completata l'istruttoria orale e documentale, con sentenza n. 70/2025 del
12.2.2025 il TM di Bari ha – fra le altre disposizioni – dichiarato lo stato di adottabilità del minore;
ha vietato i contatti tra lo stesso ed entrambi i genitori;
ha compensato fra le parti le spese di lite;
ha incaricato l' presso lo stesso TM dell'urgente reperimento Controparte_2
di una famiglia affidataria in vista della futura adozione di , in caso di fallimento del Per_1
pregresso percorso di accoglienza.
6 5. – Con ricorso ex art. 17 L. n. 184/1983 del 20.3.2025 ha proposto Pt_1
impugnazione avverso la predetta sentenza, chiedendo, previa sospensione della sua esecutività, l'annullamento della pronunzia per violazione del diritto alla prova e al contraddittorio, atteso che la valutazione delle capacità genitoriali della madre è stata compiuta senza l'ausilio di strumenti idonei a garantire la corretta comprensione linguistica e senza un adeguato confronto probatorio tra le parti;
la revoca della dichiarazione di adottabilità del minore per difetto della sua irreversibilità, essendo emerse nuove circostanze a favore del recupero delle capacità genitoriali della stessa impugnante;
l'attivazione di un percorso di supporto alla genitorialità, con prosecuzione dell'affidamento del minore all'Ufficio dei SS, al fine di garantire il ricongiungimento familiare, nel rispetto del principio di “residualità” dell'adozione e del “favor minoris”, mediante un progetto strutturato di sostegno alla genitorialità. In via istruttoria, ha chiesto di disporre ctu, con il supporto di un mediatore linguistico e culturale, finalizzata a valutare in maniera equa ed imparziale le competenze genitoriali della madre, “evitando distorsioni interpretative dovute alle barriere
linguistiche e culturali, che hanno compromesso le precedenti valutazioni”, nonché ad esaminare le capacità di di soddisfare i bisogni del bambino con il supporto adeguato Pt_1
dei Servizi sociosanitari.
6. – E' stato acquisito il parere sfavorevole del PG all'accoglimento dell'impugnazione.
7. – L'avv. Rosa TE Zero, in qualità di tutore provvisorio e difensore del minore, si
è costituita in giudizio, ha preso in analitico esame le deduzioni e le censure formulate dall'impugnante, opponendovi argomenti miranti ad infirmarne la fondatezza, concludendo per la reiezione del gravame proposto dalla genitrice.
8. – Anche , padre del minore, si è costituito in giudizio, Controparte_1
deducendo l'insussistenza dello stato di abbandono di;
di essere stato in passato Per_1
disponibile a ricostruire il nucleo familiare e a prendersi cura del figlioletto;
di aver contattato il SS del Comune di Polignano a Mare al fine di richiedere la riattivazione degli incontri con
7 il piccolo, peraltro mai vietati dal TM di Bari;
di essersi, in seguito, reso irreperibile per oltre un anno in quanto, una volta rimasto privo di un'occupazione lavorativa, non era più in grado di assicurargli un futuro stabile;
di avere a cuore l'esigenza di vedere rientrare il figlio nell'abitazione della madre, anche tenuto conto degli sforzi compiuti da per acquisire CP_3
le necessarie competenze genitoriali;
di svolgere attività lavorativa “in nero” in provincia di
Arezzo e di essere disponibile a riprendere il mantenimento economico del bambino e ad ottemperare alle prescrizioni giudiziali, iniziando un percorso di valutazione presso il CF ed i SS del luogo in cui risiede. Pertanto, sulla scorta delle anzidette prospettazioni, il genitore ha chiesto di disporre l'ascolto dei genitori;
di accogliere l'impugnazione di con CP_3
l'affidamento del minore alla madre;
di dichiarare l'insussistenza dello stato di abbandono;
di disporre ctu prodromica all'adozione dell'emananda pronunzia;
in subordine, di dichiarare lo stato di adottabilità nelle modalità cd. “aperta”, autorizzando gli incontri tra padre e figlio e così garantendo il mantenimento del rapporto biologico;
in via ulteriormente gradata, di disporre modalità di incontro con il figlio anche in via protetta ed in spazio neutro, con l'ausilio del cd. “specchio unidirezionale”.
9. – Dopo l'emissione della sentenza impugnata, resa dal TM di Bari il 12.2.2025, Pt_1
Per_ il 29.4.2025 ha dato alla luce una bambina, che ha chiamato nata dall'unione con il
[...]
nuovo compagno CP_4
9.1. – Con provvedimento interlocutorio reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.10.2025 il Collegio ha disposto che il Servizio Sociale Professionale del
Comune di Altamura – ove occorra, in raccordo con gli altri Servizi socio-sanitari del territorio
– l'effettuazione di una completa e dettagliata indagine socio-familiare sul suddetto nucleo familiare, fornendo specifiche informazioni sulle attuali condizioni personali, abitative e di
Per_ vita di di e della minore verificando le capacità di entrambi i Pt_1 CP_4
genitori di assolvere adeguatamente ogni obbligo connesso all'esercizio della funzione genitoriale nei confronti della figlia neonata, nonché eventuali modifiche migliorative
8 registratesi nella condotta di rispetto all'epoca di emissione della sentenza dichiarativa Pt_1
dello stato di adottabilità del minore , in special modo nella prospettiva Persona_1
dell'acquisizione e dello sviluppo di congrue risorse e competenze genitoriali.
9.2. – Le informative aggiornate sono state redatte il 30.9.2025 dai Servizi Sociale e
Consultoriale di Altamura.
10. – All'udienza del 10.10.2025, dopo il deposito delle note di trattazione scritta delle parti ai sensi dell'art. 127-ter cpc, la causa è stata riservata per la decisione.
11. – L'impugnazione non può trovare accoglimento giacché la statuizione finale del
TM di Bari è sorretta da elementi fattuali dotati di oggettivo valore dimostrativo circa la situazione, non transitoria e ragionevolmente non reversibile, di abbandono morale e materiale in cui versa il minore . Per_1
11.1. – A sostegno dei propri assunti la genitrice ha dedotto che la valutazione delle sue competenze sarebbe dovuta avvenire mercè l'espletamento di una ctu con l'ausilio di un mediatore linguistico e culturale, dal momento che ha difficoltà a comprendere appieno la lingua italiana, sicché si sarebbe prodotta una violazione del diritto al contraddittorio e alla prova;
che, dopo essere rientrata a Bari, si è rivolta spontaneamente al CSM e ai Servizi
sociosanitari, ottemperando alle indicazioni ricevute;
che, attualmente, gode di una maggiore stabilità di vita grazie alla relazione con il nuovo compagno, con il quale ha concepito una figlia e si è trasferita ad Altamura.
11.2. – Invero, contrariamente a quanto da lei asserito, ha preso parte, tramite CP_3
il difensore, ad ogni atto del giudizio sfociato nella pronunzia impugnata, in tal modo avendo la possibilità di influire sul suo esito. Inoltre, la stessa è presente sul territorio nazionale da molti anni, tanto che all'udienza del 12.1.2023 ha risposto alle domande, rinunciando al mediatore linguistico, ed anche alla successiva udienza dell'8.10.2024 ha ricostruito, senza percepibili ostacoli espressivi, ampi spezzoni della sua vita passata. Pertanto, non si è
verificata alcuna violazione del diritto al contraddittorio lamentato dall'interessata.
9 11.3. – Quanto all'eccepita lesione del diritto alla prova e all'invocata ammissione
(anche da parte del padre del minore) di ctu volta alla valutazione delle competenze genitoriali materne, non è censurabile la decisione del Collegio di prime cure che, ai fini dell'adozione della pronunzia, ha ritenuto non necessario l'espletamento dell'indagine consulenziale richiesta giacché l'ampia e prolungata attività istruttoria (snodatasi in sei udienze nel corso delle quali si è proceduto più volte all'ascolto di tutte le parti interessate e all'acquisizione di dati oggettivi quali le osservazioni dei SS che hanno monitorato l'ambito familiare e l'evoluzione dei rapporti fra i genitori ed il figlio) ha offerto alla cognizione del
TM univoci elementi fattuali muniti di un sufficiente grado di esaustività tale da garantire una valutazione complessiva ed attuale della “regiudicanda”.
11.4. – Sotto un diverso profilo, non trova riscontro in atti l'assunto secondo cui Pt_1
avrebbe messo in pratica, totalmente e puntualmente, il percorso per la cura dei suoi
[...]
disturbi psichici e comportamentali: già in passato, aveva rifiutato la terapia farmacologica e psicologica proposta dal CSM di Mola di Bari;
inoltre, le emergenze documentali mostrano che la madre del minore, dopo il ricovero al Policlinico di Bari con diagnosi di “Disturbo
dell'adattamento con disturbi misti dell'emotività e della condotta”, da fine gennaio 2024 ha effettuato soltanto quattro visite presso il CSM di Bari, tendendo a disattendere gli appuntamenti e a non assumere la terapia farmacologica che le era stata consigliata.
11.5. – Infine, l'impugnante assume che la relazione con l'attuale partner, la nuova gravidanza ed il trasferimento nella città di Altamura le avrebbero garantito maggiore stabilità
di vita e tanto potrebbe costituire indice della sua capacità di recuperare le competenze genitoriali nei confronti di . Invero, premesso che ha reiteratamente mostrato, Per_1 Pt_1
in un amplissimo arco temporale, una pervicace indisponibilità a porre rimedio ad una sistematicamente persistente mancanza di assistenza morale e materiale del figlioletto, deve precisarsi che il quadro deficitario di risorse necessarie all'assunzione del ruolo di genitrice responsabile da parte della stessa non può venir meno per effetto della semplice dichiarazione
10 di essere in grado di prendersi cura del bambino o di aver avviato una nuova relazione sentimentale o di aver messo al mondo un altro figlio, ove tale dichiarazione d'intenti non si traduca e concretizzi in atti tangibili, giudizialmente controllabili, tali da escludere la possibilità di un successivo abbandono (cfr., in tema, Cass. 11.4.2024 n. 9758).
11.6. – Al riguardo, numerosi elementi di fatto non consentono di esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con l'elaborazione di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale da parte di , caratterizzata CP_3
da cura, accudimento e coabitazione con . In particolare, la donna è assolutamente Per_1
dipendente dal suo nuovo compagno, il quale non ha alcun dovere morale e materiale verso lo stesso in quanto figlio altrui. Inoltre, , fin dalla nascita, è stato vittima di violenza Per_1
“assistita” realizzata dal padre, che l'ha ingiustificatamente abbandonato e così “orbato” di ogni tipo di apporto indispensabile per la sua crescita;
per giunta, ha subito percosse dalla madre, resasi responsabile, in più occasioni, di contegni di rifiuto dell'osservanza delle disposizioni impartite dal giudice e dai Servizi coinvolti nella vicenda, nonché di gravi atti minatori posti in essere nei confronti di terzi, pure con l'utilizzo di armi;
non ha ricevuto l'accudimento appropriato alla sua tenera età da una genitrice che ha costantemente mostrato comportamenti esiziali al suo benessere fisico e psichico;
inoltre, senza alcuna soluzione di continuità e per fatti comunque imputabili alla situazione fortemente deficitaria della coppia genitoriale, non ha potuto godere di una minima stabilità domestica nel periodo più delicato della sua vita, essendo stato costretto a condurre un'esistenza perennemente “erratica”,
sopportando ripetuti trasferimenti in innumerevoli ambienti comunitari, dislocati in varie
Per parti del territorio nazionale (al riguardo il tutore ha evidenziato che “ nato ad [...]
Arezzo il 9.4.2019, è vissuto in una comunità in Campania, poi a Polignano a Mare in uno
Sprar, poi a AL in un'altra comunità, poi a Modugno in un'altra comunità ancora,
poi a Gravina in Puglia nell'ennesima comunità e, infine, a Bitritto nell'attuale struttura
11 dove è ospite dal 12.12.2022”); infine, è affetto da una patologia ematica su base genetica/ereditaria che lo espone al serio rischio di contrarre malattie infettive, è perciò
sottoposto a periodiche trasfusioni ed è inserito nel protocollo per le malattie rare dell'“Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII”, necessitando, dunque, di una costante attività di sorveglianza attiva e di tempestive ed adeguate cure specialistiche, alla cui somministrazione nessuno dei genitori sarebbe in grado di sovrintendere, con certezza e puntualità, in ragione degli atteggiamenti d'incuria e disinteresse dagli stessi già lungamente tenuti finora.
11.7. – Le suesposte conclusioni trovano conferma nelle informazioni acquisite a fine settembre 2025 dal Servizio Sociale Professionale del Comune di Altamura e dal Servizio di
Assistenza Consultoriale del Distretto Socio Sanitario n. 4 dell'Asl della stessa Città, dalle quali si desume la mancata sopravvenienza di elementi fattuali in grado di comprovare oggettivamente il recupero effettivo, certo e stabilizzatosi nel tempo delle competenze genitoriali. In proposito, i responsabili dei Servizi Sociali e Consultoriali hanno fatto presente che la situazione, sotto il profilo sociale, “è rimasta pressoché invariata rispetto all'ultima
Part relazione di aggiornamento trasmessa in data 03/06/2025…”; che “La sig.ra si rivolge
spesso al Servizio Sociale esprimendo preoccupazione rispetto all'allontanamento del
primogenito oltre che per un supporto emotivo. In sede di colloquio la suddetta appare
Per_ attenta e disposta ad accogliere i bisogni della piccola che risulta sempre pulita e
Part ordinata. Altresì la sig.ra accoglie positivamente i suggerimenti del Servizio Sociale,
infatti si è rivolta sia al “Caravan” il Centro interculturale locale che alla Caritas
parrocchiale per ricevere un sostegno materiale e morale”; che, inoltre, la genitrice è stata poco chiara nei racconti relativi agli episodi della sua vita trascorsa ed il suo narrato è stato intriso di molti “non ricordo”, avendo riferito con adeguata chiarezza soltanto di non aver compreso le ragioni che hanno condotto al distacco del figlio e alla sua condizione di
Cont adottabilità; che, insieme al nuovo compagno il quale si sarebbe dichiarato disponibile
Per_ ad accogliere in casa , vive consapevolmente la genitorialità; che la neonata Per_1
12 apparsa agli operatori curata e serena, è ben accudita e le è garantito dai genitori tutto il necessario per la sua crescita;
che il Servizio territoriale ha potuto “riferire esclusivamente
sul momento attuale e riconoscere alla coppia dei genitori una buona capacità di
Per_ accudimento alla piccola , rendendo, però, avvertiti che “la diade si è formata da poco
tempo, che le dinamiche non sono ancora strutturalmente consolidate e che quindi nulla si
può riferire al momento sulla tenuta sia della coppia che delle intenzioni dichiarate”.
11.8. – allo stato, la decisione impugnata – fatta salva la possibilità di CP_5
eventualmente attivare in futuro il procedimento di revoca dello stato di adottabilità in virtù
della sopravvenienza di fatti positivi apprezzabilmente modificativi della capacità materna di prendersi realmente cura del figlio e previo imprescindibile vaglio dell'interesse Per_1
morale e materiale dello stesso minore, che non può mai essere pregiudicato dal suo reinserimento nella famiglia naturale dopo un lungamente protratto allontanamento ed il consolidamento di rapporti affettivi extrafamiliari – la decisione impugnata appare quella più
rispondente alla preminente esigenza di garantire l'esclusivo interesse di al riparo Per_1
dal rischio di ripetizione di condotte materne incidenti pregiudizievolmente sull'equilibrio psichico e sul sano sviluppo del minore, il quale, peraltro, già da molto tempo, non coltiva relazioni affettive significative con la genitrice.
12. – In definitiva, si è in presenza di un'irrisolta situazione pregiudizievole per la crescita e l'educazione del minore all'interno del contesto familiare, appalesandosi la necessità per lo stesso di vivere una relazione genitoriale completa, sana e in discontinuità
dai trascorsi esistenziali generativi di effetti dannosi sullo sviluppo emotivo e psicologico nella fase più delicata della sua vita, ciò in conformità del principio di diritto secondo cui “il
diritto a vivere nella propria famiglia di origine incontra un limite, nello stesso interesse del
minore, se si accerta la ricorrenza di una situazione di abbandono che legittimi la
dichiarazione di adottabilità qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori o dei
parenti, la vita da loro offerta al minore stesso sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-
13 fisico, cosicché la rescissione del legame familiare è l'unico strumento che possa evitargli un
più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva” (così testualmente Cass.
20.1.2015 n. 881).
13. – Con riferimento alle istanze subordinate proposte dal padre (verifica della sussistenza dei presupposti per far luogo alla cd. “adozione mite” e autorizzazione ad incontri con il minore in forma protetta), deve osservarsi che l'avvenuto accertamento di una situazione non riconducibile al semiabbandono da parte del genitore (che se ne è totalmente disinteressato per almeno un anno), il grave quadro deficitario delle capacità di quest'ultimo,
la ancora tenera età del bambino e le pregiudizievoli implicazioni emotive e psicologiche che deriverebbero dal controproducente mantenimento di relazioni con la famiglia d'origine inducono ad escludere l'esistenza di un interesse del minore a conservare, allo stato, un legame con i genitori biologici. Ciò indipendentemente dal principio statuito da Cass.
1°.
7.2022 n. 21024, secondo cui, nell'ambito del processo per l'accertamento dello stato di adottabilità, non può assunta alcuna decisione che faccia applicazione dell'art. 44 lett. d) L.
n. 184/1983.
14. – La regolamentazione delle spese del giudizio soggiace al criterio della soccombenza, con la condanna solidale di entrambi i genitori al relativo pagamento in favore dell'Ufficio tutorio, stante la comunanza del loro interesse nella causa e la sovrapponibilità
delle loro richieste conclusive.
PQM
Definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza del Tribunale per i
Minorenni di Bari n. 70/2025 del 12.2.2025, proposto da , con ricorso del 20.3.2025, Pt_1
così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna e , in solido fra loro, al pagamento in favore Pt_1 Controparte_1
dell'Ufficio del tutore del minore delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi €
14 4.000,00 per compenso professionale, oltre Rsf al 15% ed accessori di legge, nonché spese eventualmente prenotate a debito od anticipate dall'Erario, disponendo che il relativo pagamento sia eseguito in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 Tusg in caso di ammissione al relativo beneficio di legge.
Manda alla cancelleria per ogni adempimento di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna de Scisciolo
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
15
CORTE di APPELLO di BARI
Sezione Minori
******
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna de Scisciolo Presidente
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
Dott.ssa Roberta Savelli Consigliere
Dott. Valerio Vastarella Componente privato
Dott.ssa Grazia Pierri Componente privato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di impugnazione ex art. 17 co. 1 L. n. 184/1983 instaurato da
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Angela Costa Pt_1
- Appellante-
nei confronti di
Avv. ZERO Rosa TE, nella qualità di tutore provvisorio e difensore del minore
Persona_1
- Appellato -
e di
1 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Francesca Controparte_1
RU
- Appellato -
nonché di
PG presso la Corte di Appello di Bari
- Interveniente “ex lege” -
OGGETTO: Impugnazione di sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza del 10.10.2025.
FATTO e DIRITTO
1. – è nato ad [...] il [...] dalla relazione fra e Persona_1 CP_1 Pt_1
[...]
2. – Il 20.1.2021 il minore è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il TM
di Napoli dal SS del Comune di Castel Volturno dopo che la madre aveva denunciato il compagno per maltrattamenti: costui, alla presenza del piccolo, per futili motivi, aveva stretto le mani intorno al collo di Joy e l'aveva colpita con schiaffi e pugni al collo e alla testa.
2.1. – A seguito di tale evento aggressivo la genitrice ha accettato di essere ospitata,
insieme al figlioletto, presso una comunità di Giugliano.
2.2. – Indi, il TM di Napoli ha decretato la sospensione del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale, affidando il minore al SS del Comune di Castel Volturno, con collocamento comunitario insieme alla madre e la prestazione di ogni opportuno supporto assistenziale.
2.3. – Tuttavia, si è mostrata intollerante al regime comunitario, disvelando Pt_1
problematiche comportamentali, che hanno determinato uno stato d'irrequietezza del bambino, sintomatiche di un'estrema fragilità psichica probabilmente dovuta alle pregresse violenze subite dal convivente, aggravata dall'aborto volontario praticato nel febbraio 2021.
2 2.4. – Con provvedimento del 26.6.2021 il TM di Napoli ha sospeso la madre dall'esercizio della responsabilità genitoriale dopo aver riscontrato alcune sue condotte disfunzionali e la persistente situazione d'instabilità psichica. Tale statuizione sospensiva è
stata, altresì, giustificata dal paventato pericolo che potesse lasciare la comunità con Pt_1
il bambino, al solo scopo avvicinarsi ad un uomo conosciuto su internet.
2.5. – La donna, dopo essere fuggita dalla comunità ospitante, è stata rintracciata a Bari
il 29.7.2021 dal personale della Questura. A causa dell'inconsulta reazione avuta nei confronti degli agenti di PS, gli operatori del “118”, appositamente chiamati, l'hanno trasportata presso il Policlinico del capoluogo pugliese per sottoporla ad una consulenza psichiatrica. Nel frattempo, il minore è stato collocato in via d'urgenza presso una comunità
di AL e poi affidato dal TM di Bari al SS del Comune di Bari, con il mantenimento comunitario.
2.6. – Nel settembre 2021 la madre ed il piccolo sono stati collocati presso una comunità
situata a Modugno, con l'elaborazione di una nuova progettualità. Tuttavia, anche nel corso di tale permanenza comunitaria ha rivelato i suoi limiti nel responsabile svolgimento Pt_1
delle funzioni genitoriali: ha scarsamente collaborato con gli operatori della struttura, è stata refrattaria a ricevere qualsiasi forma di aiuto o consiglio, ha ripetutamente tenuto atteggiamenti reattivi verso le altre ospiti e le educatrici, sempre alla presenza del piccolo,
talvolta indirizzandoli anche nei suoi confronti. In particolare, il giudice minorile procedente ha posto in risalto due episodi significativi del suo preoccupante agire: il 5.10.2021, nel mentre faceva durante il taglio dei capelli, lo ha strattonato e spinto contro Per_1 Per_2
un operatore comunitario;
il 3.11.2021 ha puntato un coltello al collo di un'operatrice,
minacciando un male ai presenti se non le fosse stato consentito di andare via con il minore.
2.7. – Dopo tali gravi episodi il TM di Bari ha incaricato il CSM di Mola di Bari di avviare un percorso di valutazione e, ove necessario, di cura in favore della madre, nonché la comunità ospitante, di concerto con il competente CF, di intraprendere ogni percorso di
3 sostegno funzionale al potenziamento delle capacità genitoriali. Inoltre, ha affidato il minore al SS del Comune di Polignano a Mare, con il suo collocamento comunitario;
infine, ha confermato le disposizioni di sospensione dei genitori dall'esercizio della relativa responsabilità.
2.8. – Alla luce degli anzidetti accadimenti fattuali, con sentenza del 14.10.2021 il TM
partenopeo ha dichiarato il proprio difetto di competenza.
2.9. – Con decreto del 1°.
3.2022 il TM di Bari, dopo che si era resa autrice di Pt_1
altri comportamenti antigiuridici all'interno della comunità, tanto da rendere necessario l'intervento del “118” e delle Forze dell'Ordine, ha disposto il trasferimento del bambino insieme alla madre, od anche da solo, nel caso lei non avesse inteso seguirlo o avesse deciso di abbandonare la struttura, in un'altra comunità idonea a soddisfare le loro particolari esigenze.
2.10. – Il CSM di Mola di Bari le ha diagnosticato disturbo post traumatico da stress,
consigliandole l'assunzione di terapia farmacologica nonché psicoterapia, entrambe rifiutate dalla donna.
2.11. – Nel marzo 2022 insieme al minore è stata trasferita presso una comunità di
Gravina in Puglia dove è persistita una condotta fortemente oppositiva anche verso i nuovi operatori e sono state reiterate azioni impulsive e violente verso le altre ospiti e modalità
accuditive disfunzionali per il benessere dell'infante.
2.12. – L'interessata è stata ascoltata all'udienza del 6.4.2022, nel corso della quale ha riferito di volersi muovere liberamente con il figlioletto, asserendo di avere un nuovo compagno a Napoli disponibile a trasferirsi a Bari. Tuttavia, detta relazione non ha avuto séguito. Inoltre, è stata registrata l'invarianza di tutte le criticità negli interventi volti a sostenerla nel progetto d'inclusione sociale e nelle funzioni genitoriali.
2.13. – Disposta la nomina del tutore provvisorio del minore nella persona dell'avv.
Rosa TE Zero, il procedimento di VG n. 847/2021 è stato definito con decreto del
4 18.11.2022, prevedente il collocamento del solo minore in una comunità di Bitritto e la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità sullo stesso di entrambi i genitori.
3. – Con ricorso del 9.11.2022 il Pm del TM di Bari ha promosso il procedimento ex art. 9 L n. 184/1983 finalizzato alla dichiarazione dello stato di adottabilità di . Per_1
4. – Nell'ambito di detto procedimento sono state svolte sei udienze, in particolare procedendosi, con l'ausilio di un mediatore linguistico e culturale, alla contestazione dell'abbandono del minore alla madre all'udienza del 12.1.2023 e al padre a quella del
9.5.2023. La protratta attività istruttoria è consistita nel ripetuto ascolto della genitrice, degli operatori socio-sanitari (SS, CF e CSM) e dei rappresentanti delle comunità ospitanti, nonché
nell'acquisizione di molteplici relazioni informative in ordine agli interventi supportivi effettuati in favore del minore e di a cura dei diversi uffici pubblici aventi sede nei Pt_1
diversi domicili, via via modificati nel tempo dalla madre.
4.1. – Al di là della proclamata volontà dei genitori di recuperare il rapporto con il bambino, il giudice minorile ha verificato la persistente condizione di instabilità di vita, di marginalità, di precarietà lavorativa e sociale del padre, il quale si è reso irreperibile,
frustrando ogni intervento volto all'acquisizione di adeguate competenze genitoriali e all'elaborazione di un progetto finalizzato al rientro del figlio in ambiente familiare in tempi ragionevoli. Da parte sua la madre, pur dichiarando di essere provata dall'esperienza di distacco da e di essere intenzionata ad averlo con sé, ha continuato a vivere una Per_1
condizione di confusione ed instabilità abitativa, lavorativa e sociale, necessitando di interventi terapeutici a cura del CSM competente per territorio in relazione al suo luogo di effettivo domicilio.
4.2. – Quanto al minore, al quale è stata diagnosticata “anemia a cellule falciformi-
, è stato evidenziato che il suo percorso evolutivo è stato caratterizzato Persona_3
unicamente da esperienze negative nei suoi primi anni di vita (separato dalla madre, vittima di violenza “assistita”, collocamento più volte in comunità con continua turnazione degli
5 operatori e frequenti accessi ospedalieri), di talché lo stesso ha urgente bisogno di una relazione di fiducia esclusiva con una stabile famiglia affidataria in grado di soddisfare le sue esigenze di vita e di rappresentare un fattore di protezione di tipo emotivo-relazionale rispetto allo sviluppo di eventuali patologie future.
4.3. – Pertanto, con decreto provvisorio ed urgente del 25.10.2023 il GD del TM di Bari
ha incaricato l'Ufficio del SS del Comune di Polignano a Mare, in raccordo con la comunità
ospitante, di attivarsi ai fini della ricerca di una famiglia idonea ad accogliere;
ha Per_1
disposto la trasmissione del provvedimento all'Ufficio Adozioni per l'individuazione, ove possibile, di una famiglia disponibile al suo affidamento;
ha incaricato sempre il SS, in raccordo con quello di RI (presumibile luogo di domicilio della genitrice), di verificare l'effettivo domicilio della stessa e la sua eventuale presa in carico, anche da parte dei Servizi
specialistici del territorio valtellinese.
4.4. – Svoltasi la successiva udienza del 27.2.2024, il GD, pronunciando ai sensi dell'art. 10 L. n. 184/1983, ha autorizzato la prosecuzione del rapporto di conoscenza del minore con la coppia frattanto individuata dall'Ufficio Adozioni;
ha incaricato il SS e il CF
di Bari di valutare le condizioni di vita della madre e la recuperabilità delle sue competenze genitoriali, nonché il CSM di valutare le sue condizioni psicofisiche;
ha delegato ai Cc. di
Bari il compito di verificare la sua condotta civile e morale;
infine, ha fissato l'udienza dell'8.10.2024 per la comparizione dei difensori delle parti, del personale del SS, del CF e del CSM di Bari, del SS di Polignano a Mare e della comunità ospitante del piccolo . Per_1
4.5. – Completata l'istruttoria orale e documentale, con sentenza n. 70/2025 del
12.2.2025 il TM di Bari ha – fra le altre disposizioni – dichiarato lo stato di adottabilità del minore;
ha vietato i contatti tra lo stesso ed entrambi i genitori;
ha compensato fra le parti le spese di lite;
ha incaricato l' presso lo stesso TM dell'urgente reperimento Controparte_2
di una famiglia affidataria in vista della futura adozione di , in caso di fallimento del Per_1
pregresso percorso di accoglienza.
6 5. – Con ricorso ex art. 17 L. n. 184/1983 del 20.3.2025 ha proposto Pt_1
impugnazione avverso la predetta sentenza, chiedendo, previa sospensione della sua esecutività, l'annullamento della pronunzia per violazione del diritto alla prova e al contraddittorio, atteso che la valutazione delle capacità genitoriali della madre è stata compiuta senza l'ausilio di strumenti idonei a garantire la corretta comprensione linguistica e senza un adeguato confronto probatorio tra le parti;
la revoca della dichiarazione di adottabilità del minore per difetto della sua irreversibilità, essendo emerse nuove circostanze a favore del recupero delle capacità genitoriali della stessa impugnante;
l'attivazione di un percorso di supporto alla genitorialità, con prosecuzione dell'affidamento del minore all'Ufficio dei SS, al fine di garantire il ricongiungimento familiare, nel rispetto del principio di “residualità” dell'adozione e del “favor minoris”, mediante un progetto strutturato di sostegno alla genitorialità. In via istruttoria, ha chiesto di disporre ctu, con il supporto di un mediatore linguistico e culturale, finalizzata a valutare in maniera equa ed imparziale le competenze genitoriali della madre, “evitando distorsioni interpretative dovute alle barriere
linguistiche e culturali, che hanno compromesso le precedenti valutazioni”, nonché ad esaminare le capacità di di soddisfare i bisogni del bambino con il supporto adeguato Pt_1
dei Servizi sociosanitari.
6. – E' stato acquisito il parere sfavorevole del PG all'accoglimento dell'impugnazione.
7. – L'avv. Rosa TE Zero, in qualità di tutore provvisorio e difensore del minore, si
è costituita in giudizio, ha preso in analitico esame le deduzioni e le censure formulate dall'impugnante, opponendovi argomenti miranti ad infirmarne la fondatezza, concludendo per la reiezione del gravame proposto dalla genitrice.
8. – Anche , padre del minore, si è costituito in giudizio, Controparte_1
deducendo l'insussistenza dello stato di abbandono di;
di essere stato in passato Per_1
disponibile a ricostruire il nucleo familiare e a prendersi cura del figlioletto;
di aver contattato il SS del Comune di Polignano a Mare al fine di richiedere la riattivazione degli incontri con
7 il piccolo, peraltro mai vietati dal TM di Bari;
di essersi, in seguito, reso irreperibile per oltre un anno in quanto, una volta rimasto privo di un'occupazione lavorativa, non era più in grado di assicurargli un futuro stabile;
di avere a cuore l'esigenza di vedere rientrare il figlio nell'abitazione della madre, anche tenuto conto degli sforzi compiuti da per acquisire CP_3
le necessarie competenze genitoriali;
di svolgere attività lavorativa “in nero” in provincia di
Arezzo e di essere disponibile a riprendere il mantenimento economico del bambino e ad ottemperare alle prescrizioni giudiziali, iniziando un percorso di valutazione presso il CF ed i SS del luogo in cui risiede. Pertanto, sulla scorta delle anzidette prospettazioni, il genitore ha chiesto di disporre l'ascolto dei genitori;
di accogliere l'impugnazione di con CP_3
l'affidamento del minore alla madre;
di dichiarare l'insussistenza dello stato di abbandono;
di disporre ctu prodromica all'adozione dell'emananda pronunzia;
in subordine, di dichiarare lo stato di adottabilità nelle modalità cd. “aperta”, autorizzando gli incontri tra padre e figlio e così garantendo il mantenimento del rapporto biologico;
in via ulteriormente gradata, di disporre modalità di incontro con il figlio anche in via protetta ed in spazio neutro, con l'ausilio del cd. “specchio unidirezionale”.
9. – Dopo l'emissione della sentenza impugnata, resa dal TM di Bari il 12.2.2025, Pt_1
Per_ il 29.4.2025 ha dato alla luce una bambina, che ha chiamato nata dall'unione con il
[...]
nuovo compagno CP_4
9.1. – Con provvedimento interlocutorio reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.10.2025 il Collegio ha disposto che il Servizio Sociale Professionale del
Comune di Altamura – ove occorra, in raccordo con gli altri Servizi socio-sanitari del territorio
– l'effettuazione di una completa e dettagliata indagine socio-familiare sul suddetto nucleo familiare, fornendo specifiche informazioni sulle attuali condizioni personali, abitative e di
Per_ vita di di e della minore verificando le capacità di entrambi i Pt_1 CP_4
genitori di assolvere adeguatamente ogni obbligo connesso all'esercizio della funzione genitoriale nei confronti della figlia neonata, nonché eventuali modifiche migliorative
8 registratesi nella condotta di rispetto all'epoca di emissione della sentenza dichiarativa Pt_1
dello stato di adottabilità del minore , in special modo nella prospettiva Persona_1
dell'acquisizione e dello sviluppo di congrue risorse e competenze genitoriali.
9.2. – Le informative aggiornate sono state redatte il 30.9.2025 dai Servizi Sociale e
Consultoriale di Altamura.
10. – All'udienza del 10.10.2025, dopo il deposito delle note di trattazione scritta delle parti ai sensi dell'art. 127-ter cpc, la causa è stata riservata per la decisione.
11. – L'impugnazione non può trovare accoglimento giacché la statuizione finale del
TM di Bari è sorretta da elementi fattuali dotati di oggettivo valore dimostrativo circa la situazione, non transitoria e ragionevolmente non reversibile, di abbandono morale e materiale in cui versa il minore . Per_1
11.1. – A sostegno dei propri assunti la genitrice ha dedotto che la valutazione delle sue competenze sarebbe dovuta avvenire mercè l'espletamento di una ctu con l'ausilio di un mediatore linguistico e culturale, dal momento che ha difficoltà a comprendere appieno la lingua italiana, sicché si sarebbe prodotta una violazione del diritto al contraddittorio e alla prova;
che, dopo essere rientrata a Bari, si è rivolta spontaneamente al CSM e ai Servizi
sociosanitari, ottemperando alle indicazioni ricevute;
che, attualmente, gode di una maggiore stabilità di vita grazie alla relazione con il nuovo compagno, con il quale ha concepito una figlia e si è trasferita ad Altamura.
11.2. – Invero, contrariamente a quanto da lei asserito, ha preso parte, tramite CP_3
il difensore, ad ogni atto del giudizio sfociato nella pronunzia impugnata, in tal modo avendo la possibilità di influire sul suo esito. Inoltre, la stessa è presente sul territorio nazionale da molti anni, tanto che all'udienza del 12.1.2023 ha risposto alle domande, rinunciando al mediatore linguistico, ed anche alla successiva udienza dell'8.10.2024 ha ricostruito, senza percepibili ostacoli espressivi, ampi spezzoni della sua vita passata. Pertanto, non si è
verificata alcuna violazione del diritto al contraddittorio lamentato dall'interessata.
9 11.3. – Quanto all'eccepita lesione del diritto alla prova e all'invocata ammissione
(anche da parte del padre del minore) di ctu volta alla valutazione delle competenze genitoriali materne, non è censurabile la decisione del Collegio di prime cure che, ai fini dell'adozione della pronunzia, ha ritenuto non necessario l'espletamento dell'indagine consulenziale richiesta giacché l'ampia e prolungata attività istruttoria (snodatasi in sei udienze nel corso delle quali si è proceduto più volte all'ascolto di tutte le parti interessate e all'acquisizione di dati oggettivi quali le osservazioni dei SS che hanno monitorato l'ambito familiare e l'evoluzione dei rapporti fra i genitori ed il figlio) ha offerto alla cognizione del
TM univoci elementi fattuali muniti di un sufficiente grado di esaustività tale da garantire una valutazione complessiva ed attuale della “regiudicanda”.
11.4. – Sotto un diverso profilo, non trova riscontro in atti l'assunto secondo cui Pt_1
avrebbe messo in pratica, totalmente e puntualmente, il percorso per la cura dei suoi
[...]
disturbi psichici e comportamentali: già in passato, aveva rifiutato la terapia farmacologica e psicologica proposta dal CSM di Mola di Bari;
inoltre, le emergenze documentali mostrano che la madre del minore, dopo il ricovero al Policlinico di Bari con diagnosi di “Disturbo
dell'adattamento con disturbi misti dell'emotività e della condotta”, da fine gennaio 2024 ha effettuato soltanto quattro visite presso il CSM di Bari, tendendo a disattendere gli appuntamenti e a non assumere la terapia farmacologica che le era stata consigliata.
11.5. – Infine, l'impugnante assume che la relazione con l'attuale partner, la nuova gravidanza ed il trasferimento nella città di Altamura le avrebbero garantito maggiore stabilità
di vita e tanto potrebbe costituire indice della sua capacità di recuperare le competenze genitoriali nei confronti di . Invero, premesso che ha reiteratamente mostrato, Per_1 Pt_1
in un amplissimo arco temporale, una pervicace indisponibilità a porre rimedio ad una sistematicamente persistente mancanza di assistenza morale e materiale del figlioletto, deve precisarsi che il quadro deficitario di risorse necessarie all'assunzione del ruolo di genitrice responsabile da parte della stessa non può venir meno per effetto della semplice dichiarazione
10 di essere in grado di prendersi cura del bambino o di aver avviato una nuova relazione sentimentale o di aver messo al mondo un altro figlio, ove tale dichiarazione d'intenti non si traduca e concretizzi in atti tangibili, giudizialmente controllabili, tali da escludere la possibilità di un successivo abbandono (cfr., in tema, Cass. 11.4.2024 n. 9758).
11.6. – Al riguardo, numerosi elementi di fatto non consentono di esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con l'elaborazione di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale da parte di , caratterizzata CP_3
da cura, accudimento e coabitazione con . In particolare, la donna è assolutamente Per_1
dipendente dal suo nuovo compagno, il quale non ha alcun dovere morale e materiale verso lo stesso in quanto figlio altrui. Inoltre, , fin dalla nascita, è stato vittima di violenza Per_1
“assistita” realizzata dal padre, che l'ha ingiustificatamente abbandonato e così “orbato” di ogni tipo di apporto indispensabile per la sua crescita;
per giunta, ha subito percosse dalla madre, resasi responsabile, in più occasioni, di contegni di rifiuto dell'osservanza delle disposizioni impartite dal giudice e dai Servizi coinvolti nella vicenda, nonché di gravi atti minatori posti in essere nei confronti di terzi, pure con l'utilizzo di armi;
non ha ricevuto l'accudimento appropriato alla sua tenera età da una genitrice che ha costantemente mostrato comportamenti esiziali al suo benessere fisico e psichico;
inoltre, senza alcuna soluzione di continuità e per fatti comunque imputabili alla situazione fortemente deficitaria della coppia genitoriale, non ha potuto godere di una minima stabilità domestica nel periodo più delicato della sua vita, essendo stato costretto a condurre un'esistenza perennemente “erratica”,
sopportando ripetuti trasferimenti in innumerevoli ambienti comunitari, dislocati in varie
Per parti del territorio nazionale (al riguardo il tutore ha evidenziato che “ nato ad [...]
Arezzo il 9.4.2019, è vissuto in una comunità in Campania, poi a Polignano a Mare in uno
Sprar, poi a AL in un'altra comunità, poi a Modugno in un'altra comunità ancora,
poi a Gravina in Puglia nell'ennesima comunità e, infine, a Bitritto nell'attuale struttura
11 dove è ospite dal 12.12.2022”); infine, è affetto da una patologia ematica su base genetica/ereditaria che lo espone al serio rischio di contrarre malattie infettive, è perciò
sottoposto a periodiche trasfusioni ed è inserito nel protocollo per le malattie rare dell'“Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII”, necessitando, dunque, di una costante attività di sorveglianza attiva e di tempestive ed adeguate cure specialistiche, alla cui somministrazione nessuno dei genitori sarebbe in grado di sovrintendere, con certezza e puntualità, in ragione degli atteggiamenti d'incuria e disinteresse dagli stessi già lungamente tenuti finora.
11.7. – Le suesposte conclusioni trovano conferma nelle informazioni acquisite a fine settembre 2025 dal Servizio Sociale Professionale del Comune di Altamura e dal Servizio di
Assistenza Consultoriale del Distretto Socio Sanitario n. 4 dell'Asl della stessa Città, dalle quali si desume la mancata sopravvenienza di elementi fattuali in grado di comprovare oggettivamente il recupero effettivo, certo e stabilizzatosi nel tempo delle competenze genitoriali. In proposito, i responsabili dei Servizi Sociali e Consultoriali hanno fatto presente che la situazione, sotto il profilo sociale, “è rimasta pressoché invariata rispetto all'ultima
Part relazione di aggiornamento trasmessa in data 03/06/2025…”; che “La sig.ra si rivolge
spesso al Servizio Sociale esprimendo preoccupazione rispetto all'allontanamento del
primogenito oltre che per un supporto emotivo. In sede di colloquio la suddetta appare
Per_ attenta e disposta ad accogliere i bisogni della piccola che risulta sempre pulita e
Part ordinata. Altresì la sig.ra accoglie positivamente i suggerimenti del Servizio Sociale,
infatti si è rivolta sia al “Caravan” il Centro interculturale locale che alla Caritas
parrocchiale per ricevere un sostegno materiale e morale”; che, inoltre, la genitrice è stata poco chiara nei racconti relativi agli episodi della sua vita trascorsa ed il suo narrato è stato intriso di molti “non ricordo”, avendo riferito con adeguata chiarezza soltanto di non aver compreso le ragioni che hanno condotto al distacco del figlio e alla sua condizione di
Cont adottabilità; che, insieme al nuovo compagno il quale si sarebbe dichiarato disponibile
Per_ ad accogliere in casa , vive consapevolmente la genitorialità; che la neonata Per_1
12 apparsa agli operatori curata e serena, è ben accudita e le è garantito dai genitori tutto il necessario per la sua crescita;
che il Servizio territoriale ha potuto “riferire esclusivamente
sul momento attuale e riconoscere alla coppia dei genitori una buona capacità di
Per_ accudimento alla piccola , rendendo, però, avvertiti che “la diade si è formata da poco
tempo, che le dinamiche non sono ancora strutturalmente consolidate e che quindi nulla si
può riferire al momento sulla tenuta sia della coppia che delle intenzioni dichiarate”.
11.8. – allo stato, la decisione impugnata – fatta salva la possibilità di CP_5
eventualmente attivare in futuro il procedimento di revoca dello stato di adottabilità in virtù
della sopravvenienza di fatti positivi apprezzabilmente modificativi della capacità materna di prendersi realmente cura del figlio e previo imprescindibile vaglio dell'interesse Per_1
morale e materiale dello stesso minore, che non può mai essere pregiudicato dal suo reinserimento nella famiglia naturale dopo un lungamente protratto allontanamento ed il consolidamento di rapporti affettivi extrafamiliari – la decisione impugnata appare quella più
rispondente alla preminente esigenza di garantire l'esclusivo interesse di al riparo Per_1
dal rischio di ripetizione di condotte materne incidenti pregiudizievolmente sull'equilibrio psichico e sul sano sviluppo del minore, il quale, peraltro, già da molto tempo, non coltiva relazioni affettive significative con la genitrice.
12. – In definitiva, si è in presenza di un'irrisolta situazione pregiudizievole per la crescita e l'educazione del minore all'interno del contesto familiare, appalesandosi la necessità per lo stesso di vivere una relazione genitoriale completa, sana e in discontinuità
dai trascorsi esistenziali generativi di effetti dannosi sullo sviluppo emotivo e psicologico nella fase più delicata della sua vita, ciò in conformità del principio di diritto secondo cui “il
diritto a vivere nella propria famiglia di origine incontra un limite, nello stesso interesse del
minore, se si accerta la ricorrenza di una situazione di abbandono che legittimi la
dichiarazione di adottabilità qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori o dei
parenti, la vita da loro offerta al minore stesso sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-
13 fisico, cosicché la rescissione del legame familiare è l'unico strumento che possa evitargli un
più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva” (così testualmente Cass.
20.1.2015 n. 881).
13. – Con riferimento alle istanze subordinate proposte dal padre (verifica della sussistenza dei presupposti per far luogo alla cd. “adozione mite” e autorizzazione ad incontri con il minore in forma protetta), deve osservarsi che l'avvenuto accertamento di una situazione non riconducibile al semiabbandono da parte del genitore (che se ne è totalmente disinteressato per almeno un anno), il grave quadro deficitario delle capacità di quest'ultimo,
la ancora tenera età del bambino e le pregiudizievoli implicazioni emotive e psicologiche che deriverebbero dal controproducente mantenimento di relazioni con la famiglia d'origine inducono ad escludere l'esistenza di un interesse del minore a conservare, allo stato, un legame con i genitori biologici. Ciò indipendentemente dal principio statuito da Cass.
1°.
7.2022 n. 21024, secondo cui, nell'ambito del processo per l'accertamento dello stato di adottabilità, non può assunta alcuna decisione che faccia applicazione dell'art. 44 lett. d) L.
n. 184/1983.
14. – La regolamentazione delle spese del giudizio soggiace al criterio della soccombenza, con la condanna solidale di entrambi i genitori al relativo pagamento in favore dell'Ufficio tutorio, stante la comunanza del loro interesse nella causa e la sovrapponibilità
delle loro richieste conclusive.
PQM
Definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza del Tribunale per i
Minorenni di Bari n. 70/2025 del 12.2.2025, proposto da , con ricorso del 20.3.2025, Pt_1
così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna e , in solido fra loro, al pagamento in favore Pt_1 Controparte_1
dell'Ufficio del tutore del minore delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi €
14 4.000,00 per compenso professionale, oltre Rsf al 15% ed accessori di legge, nonché spese eventualmente prenotate a debito od anticipate dall'Erario, disponendo che il relativo pagamento sia eseguito in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 Tusg in caso di ammissione al relativo beneficio di legge.
Manda alla cancelleria per ogni adempimento di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna de Scisciolo
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
15