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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 27/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 234/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 87/2021 emessa dal Tribunale di Enna in data
5.02.2021
PROPOSTO DA
in persona del suo legale rappresentante p.t. Parte_1 corrente in Aidone, Corso Cavour n. 130 (c.f. ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Maria Mela presso il cui studio, in
Piazza Armerina, Via Umberto I° n. 20, è elettivamente domiciliata,
Appellante
CONTRO
, in persona del suo Sindaco p.t. corrente in Controparte_1
via San Domenico n. 5 (c.f. ; CP_1 P.IVA_2
Appellato Contumace
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in riassunzione notificato a mezzo PEC in data
11.09.2017 (in seguito a declaratoria di difetto di giurisdizione del
Tribunale Amministrativo Regionale originariamente adito),
[...] conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Enna, il Parte_1 [...]
al fine di sentirlo condannare al risarcimento di tutti i Controparte_1
1 danni – sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante quantificati rispettivamente in €.82.922,42 ed €.998.63,02,- in conseguenza dell'inadempimento di due convenzioni stipulate tra le parti in data
2.12.2003 e 9.6.2004, con le quali il convenuto aveva affidato CP_1 ad rispettivamente, la gestione di due immobili di sua proprietà Pt_1 da adibire a casa protetta con 30 posti letto, a casa albergo con altri 30 posti letti e centro diurno per anziani (prima convenzione) e a comunità alloggio per disabili (con la seconda convenzione), a suo dire illegittimamente revocate con Determinazioni nn. 186 del 23.12.2013 e del 18.02.2014.
A sostegno della domanda riproponeva pedissequamente i Pt_1 motivi di impugnazione sollevati avanti al TAR già adito per l'annullamento dei predetti atti amministrativi, ovvero la assoluta inerzia da parte del – nonostante i reiterati solleciti - al compimento di CP_1 quelle opere necessarie ad avviare i servizi relativi alle attività sociali da svolgere.
In via subordinata, l'attrice chiedeva di riconoscere in proprio favore l'indennizzo di cui all'articolo 21quinques della Legge 241/1990 ove l'attività del Comune forse sussumibile nel potere di revoca previsto da detta citata norma.
Si costituiva il giudizio in convenuto che, in via preliminare, CP_1 eccepiva la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per difetto di causa petendi e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.
In via riconvenzionale chiedeva, inoltre, dichiararsi la risoluzione di entrambe le convenzioni stipulate tra le parti per grave inadempimento di Parte_1
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale e, senza ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 24 giugno 2020, precisate le conclusioni la causa veniva posta in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale ha rigettato tutte le domande formulate tra le parti compensando integralmente le spese del giudizio. Il
2 Giudice di prime cure - dopo aver rigettato la preliminare eccezione di nullità della citazione sollevata dal evidenziando Controparte_1 come l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda avesse, in ogni caso, consentito al convenuto la possibilità di svolgere le proprie difese in modo compiuto e senza nocumento o compromissione delle garanzie di difesa - ha deciso nel modo richiamato rilevando come, con riferimento alla convenzione stipulata in data 2.12.2003 (avente ad oggetto l'affidamento della gestione di una casa protetta e di una casa albergo per complessivi 60 posti letto) dalla documentazione allegata era emerso che mancava, nello specifico, il perfezionamento dell'iter autorizzativo previsto dalla normativa sulla prevenzione degli incendi, sì che le strutture, di fatto, non potevano iniziare lo svolgimento delle attività sociali previste.
Il Tribunale ha poi evidenziato come il mancato avvio del servizio di gestione dovesse imputarsi (almeno con riferimento alla prima convenzione) al poiché l'inosservanza delle prescrizioni di legge CP_1 in materia antincendio non poteva addebitarsi ad Pt_1
Ciò premesso, il Giudice di prime cure ha comunque evidenziato che la revoca dell'affidamento operata con la Determinazione n. 186/2003 integra, in realtà, una facoltà di recesso espressamente riconosciuta al committente dall'art. 1671 c.c., che attribuisce tale facoltà senza che conferire rilievo i motivi del suo esercizio, salvo il ristoro per le spese sostenute, per il mancato guadagno e per i lavori nelle more eseguiti dall'appaltatore.
Dall'applicazione di tale normativa (già espressamente richiamata dal
TAR originariamente adito) il Tribunale ha dedotto come la convenzione stipulata in data 2.12.2013 dovesse ritenersi sciolta in conseguenza dell'intervenuto recesso del con effetto dalla notifica della CP_1
Determinazione n. 186/2013 sopra richiamata.
Così qualificata l'attività dell'Ente in punto di diritto, il primo Giudice ha evidenziato come nessun ristoro, né a titolo di danno emergente né a
3 titolo di lucro cessante, potesse riconoscersi in favore di atteso Pt_1 che difettava qualsivoglia prova sia in ordine agli esborsi sostenuti nel corso degli anni dalla società (asseritamente ammontanti ed €. 82.922,42
a titolo di danno emergente) sia sui mancati guadagni (lucro cessante), posto che la prolungata inerzia dell'Associazione costituiva, secondo il primo Decidente, un indice rivelatore del disinteresse economico per l'esecuzione del contratto in questione.
In ogni caso, anche con riferimento al preteso danno da lucro cessante
(indicato in €.998.63,02), il Tribunale ha evidenziato l'assenza di prova in merito atteso che parte attrice non aveva allegato alcun elemento da cui poter desumere l'effettiva esistenza di un pregiudizio patrimoniale così come richiesto da potersi liquidare anche in via equitativa.
Con riferimento, poi, alla convenzione del 9 giugno 2004 (avente ad oggetto il servizio di gestione della comunità alloggio per disabili), il
Tribunale ha ritenuto che l'omessa iscrizione di Assomed all'apposita sezione dell'Albo Regionale, requisito necessario per l'affidamento del servizio, rappresentava un profilo di inadempimento imputabile alla
Società di gestione e tale da comportare l'esclusione dell'obbligo di indennizzo gravante sul committente.
Da ciò il rigetto della domanda attorea.
Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dal
[...]
il Giudice di prime cure, - rilevato il legittimo recesso del CP_1 dal rapporto sorto in virtù delle convenzioni per le ragioni sopra CP_1 esplicitate -ha ritenuto come inammissibile l'esame dell'azione di risoluzione per inadempimento prospettata con la domanda riconvenzionale quando il contratto non era già più in essere tra le parti.
****
Avverso tale sentenza ha proposto gravame la per Parte_1
i motivi in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 31 ottobre 2024 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo
4 all'appellante, unica parte costituita, il termine di giorni 60 per il deposito di comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di gravame (articolato in più punti) l'appellante deduce violazione e falsa applicazione del principio dell'onere della prova nonché errata valutazione delle risultanze istruttorie e contraddittorietà della motivazione.
(1)
Sostiene l'appellante che era documentalmente provato – ed ammesso dallo stesso Ente e riconosciuto in sentenza dal primo Giudice -, che la struttura da adibire alle attività socio assistenziali di cui alla convenzione del 2.12.2003 doveva essere corredata di tutti gli “standars strutturali” di cui al D.P.R.S. 29.06.1988 ed alle altre normative vigenti in materia di sicurezza degli edifici e che tali prescrizioni – con particolare riferimento al mancato perfezionamento dell'iter autorizzativo previsto dalla normativa di prevenzione incendi – non erano state effettuate per esclusiva responsabilità dell'Ente che era venuto meno, in tal modo, agli obblighi contrattualmente assunti.
La sentenza è perciò erronea nella parte in cui non pone in rilievo l'appurata responsabilità del che non aveva provveduto a CP_1 stanziare, per un lungo lasso di tempo, le somme necessarie all'adeguamento della struttura ai parametri di legge per l'esecuzione dell'attività sociale appaltata.
(2)
L'inadempimento del era evidente, secondo Controparte_1
l'appellante, anche alla luce delle valutazioni operate dall' Ing. Per_1
- tecnico incaricato da al fine di accertare la sussistenza
[...] Pt_1 degli standard strutturali degli immobili concessi in convenzione dall'Ente - il quale aveva appurato che il Comando dei Vigili del Fuoco aveva formulato un parere vincolante in base al quale il rilascio dell'autorizzazione antincendio era subordinata ad una scala di sicurezza
5 da realizzarsi nella parte opposta rispetto all'ingresso principale ma che il , omise di rispettare tale prescrizione rilasciando Controparte_1 il certificato di agibilità in vista del decreto di iscrizione di Pt_1 all'Albo Regionale di competenza, salvo poi suggerire di utilizzare l'immobile per una capienza inferiore (ovvero al massimo per 25 posti) così da aggirare la normativa in materia di prevenzione incendi che non prevede tale prescrizione per strutture aventi capienze inferiori a 30 persone.
Ciò è stato ampiamente riconosciuto in sentenza dal Decidente che, in proposito, ha stigmatizzato la condotta del , Controparte_1 riconoscendo come non solo non spettasse ad l'adeguamento Pt_1 strutturale dei locali ma che le prospettate “modifiche contrattuali” allo scopo di aggirare la normativa non potevano essere imposte autonomamente dall'Ente ma avrebbero dovuto essere oggetto di contrattazione.
A ciò si aggiunga, continua l'appellante, che lo stesso convenuto, CP_1 nell'assegnare ad altro operatore i servizi prima offerti ad indicò Pt_1 pedissequamente la necessità di adeguare i locali eseguendo gli interventi strutturali già segnalate dall' Ing. , così, di fatto, Persona_1 riconoscendo il proprio inadempimento.
(3)
L'appellante censura poi l'errato disconoscimento del danno emergente, basato sulla mancata dimostrazione “di non aver svolto alcun servizio analogo nel periodo interessato”.
Secondo tale errata interpretazione il mancato utile potrebbe riconoscersi solo ove la parte fornisca la prova “dell'aliunde perceptum” ovvero di non avere potuto impiegare beni strumentali e personale in altre attività similari.
Così argomentando, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe violato l'art. 2697 c.c. in base al quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” principio che
6 impone, all'attore, di allegare i soli fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio ma non anche la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Inoltre, argomentando come il Tribunale, il risarcimento del danno sarebbe sempre precluso in quanto, anche nell'ipotesi in cui la non avesse percepito alcunché per attività diverse, la stessa Parte_2 non sarebbe mai in grado di dimostrare un fatto negativo consistente, appunto, nel non aver beneficiato di “aliunde perceptum”.
L'appellante ricorda, inoltre, come le Cooperative, ancorché prive di scopo di lucro, possano beneficiare di “avanzi di gestione” oggetto di distribuzione indiretta tra i soci così riconoscendo la possibilità (a differenza delle associazioni di volontariato) di beneficiare di vantaggi economici dallo svolgimento di servizi in favore di terzi.
Né lo svolgimento di altri servizi può essere desunto “dalla prolungata inerzia della ” per come asserito dal primo Giudice, atteso che Parte_2 erano stati acquistati beni da collocare nella struttura (cucina in acciaio inox) ed era stato utilizzato del personale per incarichi di guardiania al fine di evitare azioni vandaliche, tutte circostanze che potevano essere dimostrate solo ove, il Tribunale, avesse ammesso le prove per testi articolate in primo grado.
(4)
Di qui la dimostrata sussistenza di un danno economico concretamente determinabile da quantificarsi ex art. 1226 c.c. in misura non inferiore al
10% del corrispettivo per i servizi non resi - avendo presente che,
l'eventualità che la Cooperativa avesse svolto, nel periodo in esame, altra attività remunerativa, non poteva escludere, ex se, la sussistenza del danno ma, al più limitarne la misura del risarcimento.
Quanto ai parametri di liquidazione utilizzabili l'appellante richiama le conclusioni raggiunte nella perizia estimativa dal c.t. di parte Dott.
(allegata alla memoria istruttoria di primo grado) che aveva Per_2 individuato il margine di guadagno in €. 998.613,02, somma calcolata
7 tenendo conto del presunto ricavo per rette, per costi del personale impiegato, per numero di pasti da erogare quotidianamente (circa 200) il tutto detratto il 9,1 % quale corrispettivo di pertinenza del CP_1
(5)
Con riferimento al danno emergente l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non dimostrate le spese affrontate da Pt_1 nel periodo in esame, viceversa ampiamente descritte nella citata perizia estimativa del Dott. e ricomprendenti: 1) costi del personale;
costi Per_2 per consulenza esterna;
costi per forniture di attrezzature, costi per spese telefoniche;
costi per carburante, costi per materiali di consumo;
costi per materiale di cancelleria;
costi per smaltimento oli esausti;
spese non documentabili;
costi per progettazione.
Inoltre, sono state allegate fatture per €. 7.878,26 a cui aggiungere i costi per la progettazione relativi alla comunità alloggio per disabili pari ad €.
44.422,42.
Erroneo, pertanto, il rigetto della domanda sul punto per assoluta mancanza di prova – se non limitata a spese per €. 500,00 – somma che, per quanto irrisoria, andava comunque riconosciuta.
(6)
Con riferimento alla convenzione stipulata in data 9.06.2004, ed avente ad oggetto la gestione della Casa di cura per anziani, l'appellante sostiene che la carenza di iscrizione all'Albo Regionale della Cooperativa non giustificava il rigetto della domanda, dal momento che la circostanza non rappresentava, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, un profilo di inadempimento dell'attrice tale da eliminare ogni obbligo di indennizzo.
In realtà, aveva provveduto a far redigere un progetto per Pt_1
l'adeguamento agli standard di riferimento secondo le prescrizioni contenute nella Direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23.09.2003 e che tale progetto, proprio dal Ministero, era stato
8 ritenuto conforme tanto da ammettere la Cooperativa al finanziamento previsto dall'art. 41 ter della legge 104/92.
Tale progetto era inerente all'aspetto organizzativo della struttura e non all'adeguamento strutturale le cui competenze gravavano, in ogni caso, in capo al convenuto. CP_1
Ne discende, secondo l'appellante, che la decisione dell'Assessorato
Regionale alla Famiglia e alle Politiche Sociali, che ha qualificato la struttura “come non conforme” negandole l'iscrizione all'Albo, deve ricercarsi sempre nella condotta omissiva del Comune e non nella progettazione eseguita da Pt_1
Alla luce delle superiori considerazioni, conclude l'appellante,
l'impossibilità a gestire la struttura ha implicato, quale ulteriore effetto,
l'inefficacia della clausola della convenzione per cui, in cambio della gestione della struttura, rinunciava al compenso per la Pt_1 progettazione (€. 44.422,42 ossia all'8% dell'importo finanziato dal
Ministero del Lavoro pari ad €. 555.280,29), rinuncia formalizzata con nota del 5.06.2004.
Ciò implicherebbe, a dire dell'appellante, che alla deve essere Parte_2 riconosciuto il predetto importo per intero (ove al Comune venisse riconosciuta la responsabilità per intero) o, in misura ridotta al 50% ove il Collegio non ravvisasse alcuna responsabilità in capo alle parti.
(7)
La prospettiva non muta anche nell'ipotesi in cui si volesse prescindere dalla attribuzione di responsabilità del attraverso il richiamo CP_1 all'art. 1671 c.c. ed alla legittima facoltà di recesso riconosciuta dal nostro Ordinamento al committente.
In tal caso, infatti l'appaltatore deve essere tenuto indenne delle spese sostenute e del mancato guadagno, voci che, per quanto sino ad ora argomentato, erano state adeguatamente allegate in giudizio.
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9 Deve, in via preliminare, ricordarsi che la Corte, con Ordinanza del 25 maggio 2022, nel dichiarare la contumacia del , Controparte_1 non ha ritenuto ammettere le prove per testi richieste da parte appellante in quanto ritenute superflue ai fini della decisione.
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Nel merito l'appello è infondato.
*****
Circa l'asserito disconoscimento della responsabilità del
[...]
nella mancata attivazione del servizio presso con riferimento CP_1 alla casa Albergo, alla Casa protetta ed al Centro diurno per anziani a causa del mancato adeguamento della struttura alla normativa di prevenzione incendi per strutture con più di 30 ospiti, si osserva che la sentenza del primo Giudice, ha invece espressamente riconosciuto la responsabilità in questione (pagg. 4 e segg. della sentenza) specificando che l'omesso adeguamento strutturale non poteva gravare su Pt_1 che non avrebbe potuto, a proprie spese, adeguare la struttura secondo le prescrizioni impartite dai Vigili del fuoco, trattandosi di attività che esulava dagli accordi tra le parti.
Il Tribunale ha anche stigmatizzato, “i suggerimenti” dal
[...]
per aggirare le norme antiincendio (ridurre la capacità CP_1 ricettiva a 25 unità rispetto alle 60 originariamente previste) evidenziando come, tale proposta, avrebbe dovuto essere concordata ed eventualmente accettata da e non a lei imposta. Pt_1
Il rigetto delle domande attrici non è perciò dipeso dal mancato riconoscimento della responsabilità del , ma Controparte_1 dall'assenza di prova di danni imputabili all'Ente.
E, su tale aspetto (motivi di gravame di cui ai punti 3, 4, 5) si osserva:
Com'è noto, il risarcimento del danno tende a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato.
10 È agevole provare il danno emergente in quanto, essendo una posta attiva del patrimonio del soggetto, basterà dimostrarne l'attualità e la sua conseguente lesione;
quanto al lucro cessante, il creditore dovrà provare il guadagno che avrebbe potuto trarre dall'operazione economica, se correttamente attuata, o, in altri termini, dare la prova di un bene o di un interesse non venuti ad esistenza a causa dell'inadempimento, ma che se si fossero concretizzati sarebbero stati sicuramente di sua pertinenza. (v.
Cass. Civ. Sez. II^ Sent. n. 7759/12).
Il risarcimento del lucro cessante, cioè, è riconosciuto solo nel caso in cui c'è la probabilità o la certezza della sua concreta esistenza, da fornire con prova “rigorosa”. [“Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chance, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece – anche semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque accidit connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità“. Cass. civ. sentenza n.23304, 8 novembre 2007; vedasi, ancora, “il risarcimento del danno da lucro cessante (vale adire del mancato guadagno patito dal soggetto che subisce il danno) non può essere riconosciuto automaticamente, ma esige la prova dell'esistenza di elementi oggettivi e certi da cui desumere l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile;
serve, al riguardo, una prova rigorosa, in quanto il giudice deve procedere alla liquidazione di tale voce di danno sulla base di una valutazione probabilistica e non in termini di mera possibilità.
NDR: in tal senso Cass. Civ.. n.5616 del 2018].
Con riferimento, poi, alla ipotetica quantificazione del danno la giurisprudenza di legittimità insegna che “ai fini della quantificazione del danno patrimoniale, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione
11 del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare
e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” (Cass. 21988/2019; Cass. 15737/2018; Cass. 11361/2014).
*********
Vi è poi da rilevare come sia il TAR adito (vedasi sentenza in atti) sia il primo Giudice, hanno ritenuto che il , con la Controparte_1
Determina n. 186 del 23.12.2013 (emessa dopo dieci anni dalla stipula della convenzione) avesse esercitato un diritto di recesso disciplinato dall'art. 1671 c.c., norma codicistica che riconosce al committente la facoltà di recedere dal contratto unilateralmente in qualsiasi momento dopo la sua conclusione e prima del completamento dell'opera, indipendentemente dalla presenza di inadempimenti.
Per conforme giurisprudenza in materia l'eventuale recesso del committente non preclude la possibilità di richiedere il risarcimento per i danni subiti a causa di inadempienze da parte dell'appaltatore verificatesi in corso d'opera. (vedasi, da ultimo, Cass. Civ. Sez. II^, 8 gennaio 2024, sent. n. 421/2024).
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Ciò detto, con riferimento al caso in specie, osserva la Corte che – appurato ed incontestato che le parti non hanno mai dato inizio all'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto – correttamente, il
Giudice di prime cure, ha rigettato le richieste risarcitorie avanzate da per la assenza di qualsivoglia prova “in ordine agli eventuali Pt_1 esborsi sostenuti (pag. 9 della sentenza)”.
Deve, in proposito, rilevarsi che parte appellante ha allegato agli atti del giudizio una “perizia estimativa” a firma del Dott. nella Persona_3 quale “sono state analiticamente elencate le spese sostenute da ” Pt_1 ma rimaste senza riscontro obiettivo, per come correttamente evidenziato dal Tribunale (pag.9).
12 Vi è da dire, in proposito, che ha materialmente allegato fatture Pt_1 per somme irrisorie quantificate dal primo Giudice in €. 500,00 (a fronte di una richiesta di danno emergente pari ad €. 82.922,42) e che, invece, da parte appellante, vengono indicate in €. 7.878,26 (vedasi pag. 21 dell'appello).
A prescindere dal loro importo, le fatture commerciali allegate non sono corredate da regolare quietanza attestante il loro effettivo pagamento (si tratta di costi per consulenza esterna, materiale di cancelleria, spese telefoniche, costi del personale ecc.) per cui ad esse non può attribuirsi alcun valore probatorio in ordine all'esistenza del credito, che, deve essere verificato in tutti i suoi elementi.
*****
Quanto al riconoscimento del lucro cessante, invocato da e da Pt_1 liquidarsi “in via equitativa ex art. 1226 c.c.” si osserva che, la liquidazione equitativa del risarcimento presuppone comunque la prova dell'esistenza del danno.
Nel caso in specie, per come esattamente rilevato dal Giudice di prime cure (pag. 10 della sentenza) parte appellante non aveva fornito, nel corso del giudizio, alcuna prova atta a dare contezza della perdita di guadagno dipendente dal mancato inizio delle attività concesse in gestione suscettibili di una liquidazione anche equitativa. La suddetta perizia estimativa costituisce solo un'allegazione di natura tecnica della parte, non un mezzo di prova.
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Con riferimento alla seconda convenzione del 9.06.2004, avente ad oggetto il servizio per la comunità alloggio per disabili, è pacifico che la
Cooperativa non aveva ottenuto, da parte dell'Assessorato Regionale per la Famiglia, l'iscrizione all'apposito Albo Regionale, condizione necessaria per l'esercizio delle attività in affidamento.
La Cooperativa riconduce tale omessa iscrizione a responsabilità dell'Ente comunale che non avrebbe adeguato strutturalmente l'immobile agli
13 “standard” di riferimento e non alla propria inerzia, essendosi, essa, viceversa adoperata, attuando le prescrizioni impartite nelle Direttive del
Ministero del Lavoro del 23.09.2003 tanto che la stessa era Pt_1
“stata ammessa al finanziamento di cui all'art. 41 ter della Legge 104/92”.
Tali affermazioni sono però rimaste prive di supporto probatorio essendo invece documentalmente provato che il aveva provveduto alla CP_1 sistemazione della struttura ed all'acquisto degli arredi, tanto è vero che proprio l'Assessorato Regionale aveva “ritenuto il progetto in esame conforme” così ammettendolo al finanziamento.
In definitiva, cioè, quel che difetta è la prova che la mancata iscrizione all'Albo della fosse dipesa da inadempienze del Pt_1 [...]
o, invece, dai difetti della progettazione che effettuata da CP_1
(vedasi pag. 22 dei motivi di appello). Pt_1
Ne discende, da quanto sino ad ora detto, che non possono trovare accoglimento neppure le pretese sollevate dall'appellante con riferimento al riconoscimento della somma di €. 44.422,42 (pari all'8% dell'intero finanziamento statale) per spese di progettazione cui la Cooperativa aveva rinunciato con nota del 5.06.2004 al momento della sottoscrizione della convenzione in esame.
Per detta somma, infatti, a prescindere dalla mancata prova in ordine alla effettiva corresponsione in favore del progettista, non risulta allegato alcun atto da cui poter desumere che essa sia stata effettivamente erogata dall'Assessorato in favore dell'Ente di gestione del servizio, poi affidato ad altre Cooperative.
****
La sentenza deve, pertanto, interamente confermarsi.
Attesa la contumacia del nulla può determinarsi Controparte_1 con riferimento alle spese del presente grado del giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nella contumacia del
, conferma la sentenza n. 87/2021 resa dal Controparte_1
14 Tribunale di Enna in data 5 febbraio 2021 ed appellata da Parte_1
[...]
Nulla sulle spese.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Caltanissetta, 24 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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