Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/01/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
r.g. 7086/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7086/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 21 gennaio 2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata il [...] a [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Romano Ciccone;
RICORRENTE
E
, nato il [...] a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Gentile;
C.F._2
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 21.01.2025, sentite le parti, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni precisate, la causa era riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 23.09.2024 premetteva di avere contratto matrimonio Parte_1 con rito concordatario con in data 09.09.2010 nel Comune di Agerola (Na), e che Controparte_1 dalla loro unione erano nati (23.08.2011) e (12.08.2013). Per_1 Per_2
1
In particolare, la ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il
Tribunale di Salerno con sentenza n. 101/2024 pubbl. il 10/01/2024 dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con propria memoria in data 19.12.2024 anche il resistente, , si costituiva in Controparte_1 giudizio, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla memoria difensiva.
2. All'udienza del 21.01.2025, inerente al presente giudizio di divorzio, le parti manifestavano la loro volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “i minori sono affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza di ciascun minore con il rispettivo genitore. Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i minori, considerando che abita a Roma ed ivi lavora, una volta al mese, a metà mese, nel fine settimana dal sabato dalle 14,30 fino al martedì riaccompagnandoli a scuola. Durante le vacanze natalizie il papà terrà i minori con sé, ad anni alterni, un anno, una settimana dal 24 al 30 e l'anno successivo un anno dal 31 dicembre al 7 gennaio. Nel periodo pasquale, un anno il padre terrà i figli il giorno di Pasqua e l'anno successivo il lunedì in albis. Nelle vacanze estive il padre avrà diritto di tenere con sé i figli una settimana ad agosto che, in caso di mancato accordo, si individua o dall'1 al 7 agosto o dal 24 al 31 agosto. ciascuno dei genitori trascorrerà con i figli rispettivamente il giorno del compleanno, onomastico e relativa festa di ciascuno dei genitori, il tutto salvo diverso accordo tra i genitori autorizza a procedere al viaggio a Londra Controparte_1 Parte_1 nel periodo dal 15 al 29 luglio impegnandosi a corrispondere la somma di € 500,00 per ciascun figlio per il viaggio. si obbliga a corrispondere la somma di € 300,00 per ciascun figlio Controparte_1
a titolo di contributo per il mantenimento entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e ciascuno parteciperà al pagamento del 50% delle spese straordinarie. CP_1
dichiara che percepirà per intero l'assegno unico”.
[...] Parte_1
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel
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procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Il Collegio, attese le condizioni congiunte, ritiene di farle proprie, evidenziando che le stesse non sono contrarie a norme imperative e si pongono in un'ottica di un equo bilanciamento degli interessi delle parti, in particolare di quelli della prole.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 09.09.2010 nel
Comune di Agerola (Na) tra , nata il [...] a [...], C.F.: Parte_1
e , nato il [...] a [...] C.F._1 Controparte_1
(Na) il 07.01.1989, C.F.: , trascritto nel Registro Atti Matrimonio del suddetto C.F._2
comune al n. 27, parte II, Serie A, anno 2010, alle condizioni indicate in motivazione.
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agerola (Na) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 21.01.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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