Sentenza 12 maggio 2014
Massime • 1
Per il principio del giusto processo, a tutela dell'affidamento della parte, il giudice d'appello, che abbia ordinato la rinnovazione della notifica del gravame con prescrizioni rivelatesi erronee, non può dichiarare inammissibile l'impugnazione, ma deve revocare l'ordinanza e concedere nuovo termine di notifica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/2014, n. 10273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10273 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto - Presidente -
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -
Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PO AM, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. Cavuoto Pellegrino, con domicilio eletto presso l'Avv. Simona Martinelli (studio Romagnoli) in Roma, via Romeo Romei, n. 27;
- ricorrente -
contro
I.F.I. BEN. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Benevento n. 478 depositata il 28 marzo 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 febbraio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. GOLIA Aurelio il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il Giudice di pace di Benevento, con sentenza in data 3 settembre 2002, ha rigettato l'opposizione proposta da PO AM avverso il decreto con il quale le era stato ingiunto di pagare alla s.p.a. I.F.I. BEN. la somma di L. 2.464.000, oltre accessori, per lavori eseguiti su un immobile di cui l'opponente era comproprietaria.
2. - Il Tribunale di Benevento, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 28 marzo 2007, ha dichiarato inammissibile l'appello della PO.
2.1. - Ha rilevato il Tribunale che l'atto di appello è stato notificato, una prima volta, in data 11 settembre 2003 alla parte personalmente, mentre avrebbe dovuto essere notificato, allora, al procuratore costituito (giacché l'art. 330 c.p.c., comma 3, non è applicabile all'ipotesi in cui la notificazione venga eseguita oltre l'anno solare dalla pubblicazione, ma pur sempre nei termini); e che, attesa la mancata costituzione dell'appellata e disposta la rinnovazione all'udienza del 31 marzo 2004, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 163-bis cod. proc. civ., la nuova citazione in appello è stata notificata il 5 aprile 2004 al procuratore costituito in primo grado dell'appellata, con la conseguenza che la notificazione è egualmente nulla perché, essendo stata effettuata dopo l'anno dalla pubblicazione della sentenza, computando anche i 46 giorni di sospensione del periodo feriale, la notifica avrebbe dovuto essere fatta alla parte personalmente.
3. - Per la cassazione della sentenza del Tribunale la PO ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 maggio 2008, sulla base di quattro motivi.
L'intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 330 e 291 cod. proc. civ.) si sostiene che là dove venga proposto l'atto di appello, nel termine di un atto e quarantasei giorni, con regolare notifica presso la parte personalmente e si sia provveduto, in esecuzione dell'ordine del giudice, alla rinnovazione della notifica sempre alla parte, presso il procuratore costituito nel domicilio eletto, l'impugnazione sarebbe pienamente ammissibile. Il secondo mezzo denuncia contraddittorietà della motivazione, perché da un lato afferma che il gravame doveva essere notificato al procuratore costituito, in quanto ancora nell'anno e quarantasei giorni, ma, eseguita la rinnovazione in tal senso, ne dichiara l'inammissibilità in quanto la notifica andava, secondo il giudice d'appello, eseguita nuovamente presso la parte personalmente, cosi rapportandosi la nuova notifica non ex tunc, cioè al momento della proposizione dell'atto di appello, ma ex nunc, ossia al momento in cui veniva disposta ed eseguita, senza contare che la suddetta notifica alla parte personalmente era già stata regolarmente compiuta.
1.1. - I due motivi - da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione - sono infondati.
Occorre premettere che l'impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza e successiva all'anno dalla pubblicazione di questa, ma ancora ammessa per effetto della sospensione del termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. durante il periodo feriale, costituisce impugnazione nel termine fissato dall'art. 327 cod. proc. civ. e, pertanto, deve essere notificata nei luoghi indicati dall'art. 330 cod. proc. civ., comma 1 e non personalmente alla parte come invece previsto dal comma 3 di detta norma per il diverso caso di impugnazione oltre il suddetto termine (Sez. 3, 9 giugno 2004, n. 10973; Sez. 1, 15 settembre 2004, n. 18572; Sez. Un., 9 novembre 2011, n. 23299). Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che la notifica dell'atto di appello avverso la sentenza del Giudice di pace del 3 settembre 2002, eseguita una prima volta l'11 settembre 2003, era nulla perché eseguita alla parte personalmente anziché presso il procuratore della medesima costituito nel giudizio di primo grado nel domicilio eletto.
Una volta disposta, all'udienza del 31 marzo 2004, la rinnovazione della notificazione, questa, essendo oramai decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avrebbe dovuto essere effettuata alla parte personalmente, e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, in applicazione del principio già enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte in sede di composizione di contrasto (Sez. Un., 1 febbraio 2006, n. 2197) e ribadito dalla giurisprudenza successiva (SEz. 2, 23 luglio 2010, n. 17416). Si sottrae, pertanto, alla censura della ricorrente la dichiarazione di nullità, contenuta nella sentenza impugnata, della notifica della citazione in appello rinnovata, in data 5 aprile 2004, al procuratore costituito in primo grado della società appellata.
2. - Il terzo mezzo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, là dove sia stata disposta la rinnovazione della notifica ex art. 291 cod. proc. civ. e questa sia eseguita, seppure irregolarmente, il giudice deve disporre altro termine.
2.1. - La censura è infondata.
Se il giudice dell'impugnazione, ritenuta la nullità della notifica di essa, ne ordina la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. e questa avviene, nel termine all'uopo assegnato, ma presso il difensore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata e non personalmente, pur essendo oramai decorso, già al momento dell'ordinanza, l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, e dunque in violazione dell'art. 330 c.p.c., u.c., tale notifica è nulla e l'impugnazione va dichiarata inammissibile, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso, non potendosi avere la rinnovazione di una rinnovazione (Sez. 2, 18 ottobre 1997, n. 10246;
Sez. 2, 1 luglio 2005, n. 14042; Sez. 2, 12 gennaio 2007, n. 436). 3. - Il quarto motivo denuncia error in procedendo. Il supposto errore della parte sarebbe stato indotto dal giudice procedente, che ha disposto la rinnovazione della notifica al procuratore costituito della società appellata quando era già decorso l'anno e quarantasei giorni.
3.1. - Il motivo è fondato.
Risulta dagli atti di causa - ai quali è possibile accedere, essendo denunciato un vizio in procedendo - che, all'udienza del 31 marzo 2004, il difensore dell'appellante, esibita giurisprudenza "a conforto della ritualità della notifica dell'appello alla parte personalmente in caso di appello oltre l'anno dalla pubblicazione", verbalizzò la seguente richiesta: "Ad ogni buon fine . . . chiede autorizzarsi la rinnovazione della notifica dell'appello presso il procuratore domiciliatario della appellata". A fronte di tale richiesta, il giudice istruttore, "preso atto", dispose il rinvio della causa "all'udienza del 7 luglio 2004 con i termini di legge per la notifica", "autorizzando il ritiro del fascicolo". Dal verbale di udienza emerge per tabulas che il giudice del Tribunale non dichiarò la nullità della prima notifica dell'atto di appello (effettuata oltre l'anno solare dalla pubblicazione della sentenza, ma ancora nei termini per effetto della sospensione feriale), ma si limitò ad assecondare la richiesta del difensore dell'appellante di essere autorizzato a "rinnovare la notifica dell'atto di appello presso il procuratore domiciliatario della appellata", come è reso palese dall'espressione "preso atto" e dalla concessione dei termini di legge "per la notifica", senza alcuna specificazione di un diverso luogo in questa dovesse essere effettuata: e ciò - evidentemente - in applicazione di un orientamento giurisprudenziale, seguito al tempo dell'adozione del provvedimento di rinnovazione (e che solo successivamente sarà definitivamente superato dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite), che riteneva che la rinnovazione della notifica dell'atto di impugnazione dovesse essere effettuata, anche dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, nel domicilio eletto nel precedente grado di giudizio, e quindi davanti al procuratore costituito davanti al giudice che aveva emesso la sentenza impugnata (cosi Sez. 3 26 luglio 2002, n. 11076; Sez. 3, 1 ottobre 2004, n. 19659). Tanto premesso, poiché la rinnovazione della notifica dell'atto di appello, presso il procuratore della parte costituito nel giudizio di primo grado nel domicilio eletto, è stata autorizzata dal giudice per rimediare ad una irritualità della iniziale notifica dell'atto di appello, effettuata alla parte personalmente, lo stesso giudice, al momento della decisione della causa, non poteva ritenere invalida la notificazione rinnovata secondo le modalità da lui stesso suggerite.
Il principio del giusto processo (art. 111 Cost.; art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) richiede infatti che le regole processuali siano interpretate, ed applicate, in modo da assicurare l'efficienza del servizio giustizia ma anche l'accessibilità del giudice in un quadro di trasparenza e prevedibilità del modo di esercizio e di svolgimento della funzione giurisdizionale, e non tollera una decisione a sorpresa di inammissibilità dell'impugnazione derivante dalla ritenuta non ritualità di modalità di rinnovo della notifica dell'atto di gravame dal giudice stesso precedentemente prescritte in sede di adozione, nel corso del medesimo procedimento di appello, di un provvedimento interlocutorio di direzione pratica del processo. Per non frustrare l'affidamento della parte, il giudice d'appello, anziché dichiarare inammissibile l'impugnazione rilevando un errore da lui stesso indotto, avrebbe dovuto revocare la precedente ordinanza di rinnovazione della notificazione, la quale indicava modalità (poi rivelatesi) erronee per darvi corso, e concedere alla parte impugnante un nuovo termine per provvedere all'adempimento secondo le prescrizioni ritenute corrette.
4. - La sentenza impugnata è cassata.
La causa deve essere rinviata al Tribunale di Benevento, in persona di diverso giudicante.
Il giudice del rinvio provvederà in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta i primi tre;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Benevento, in persona di diverso giudicante. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 febbraio 2014. Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2014