Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 2625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2625 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02625/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01005/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1005 del 2026, proposto da
TO AR, AN CA, rappresentati e difesi dall'avvocato Carmine Corrado, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Vitaliano, non costituito in giudizio;
nei confronti
EN FE, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Jaime Asproso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) del provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Vitaliano prot.n.489/2026 del 16 gennaio 2026 (doc.1), ad oggetto il diniego parziale sull’istanza di accesso agli atti acquisita dal Comune di San Vitaliano al prot.n.11850 del 30 settembre 2025;
2) del parere legale del Responsabile dell’Ufficio Contenzioso del Comune di San Vitaliano richiesto con la nota prot.n.332 del 13 gennaio 2026 (doc.2) dal Responsabile del Procedimento, di cui si ignorano estremi ed esatto contenuto;
3) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo dei diritti ed interessi dei ricorre
declaratoria del diritto all’esibizione di tutti i documenti richiesti con l’istanza di accesso agli atti acquisita dal Comune di San Vitaliano al prot.n.11850 del 30 settembre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di EN FE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa DA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1. Con il gravame introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha chiesto la condanna del Comune di San Vitaliano all’ostensione degli atti di cui all’istanza di accesso agli atti acquisita al prot.n.11850 del 30 settembre 2025, oggetto di diniego parziale opposto con provvedimento prot.n.489/2026 del 16 gennaio 2026.
I ricorrenti assumono, in particolare, di essere comproprietari dell’unità immobiliare ubicata al secondo piano del fabbricato condominiale sito in San Vitaliano alla via L. Ariosto n.29, e di aver presentato, in relazione ad alcune opere abusivamente realizzate presso detto fabbricato, istanza di sanatoria, respinta dal Comune.
Pertanto, deducono di aver chiesto all’Amministrazione l’accesso ai titoli abilitativi con i quali erano stati assentiti i fabbricati frontisti all’edificio degli stessi ricorrenti, al fine di verificare il rispetto delle distanze legali tra gli immobili, anche allo scopo di contestare il diniego di sanatoria opposto dal Comune: l’istanza, tuttavia, trovava solo un parziale accoglimento, sicché con il gravame in oggetto si chiede la condanna dell’Amministrazione alla completa ostensione dei documenti richiesti.
Il Comune di San Vitaliano non si è costituito in giudizio, mentre si è costituito il controinteressato EN FE, contestando la propria legittimazione passiva.
Il gravame è stato introitato per la decisione all’esito dell’udienza camerale del 15 aprile 2026.
2. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni che si passa ad esporre.
I ricorrenti hanno chiesto di accedere ai titoli edilizi in forza dei quali è stata autorizzata l’edificazione dei fabbricati insistenti sul fronte strada rispetto all’immobile dei deducenti: ciò al fine di verificare se le contestazioni svolte dall’Amministrazione procedente con riguardo all’istanza di sanatoria avanzata dai ricorrenti, in punto di mancato rispetto delle distanze legali, siano fondate oppure possano essere confutate (ed infatti, la richiesta di accesso è stata motivata con esplicito riferimento all’esigenza di “ istruire la difesa sulla base degli argomenti dei motivi ostativi ricevuti e del successivo diniego di permesso di costruire in sanatoria ” (cfr. all. 2 al ricorso introduttivo del giudizio).
Il diniego parziale di accesso opposto dal Comune è stato, invece, motivato in riferimento alle “ opposizioni motivate pervenute ” (cfr. all. 1 al ricorso introduttivo del giudizio).
Dunque, mentre la richiesta di ostensione è stata fondata sull’allegazione (non contestata) di concrete ragioni ostative, il provvedimento di diniego contiene solo un generico richiamo alle opposizioni fatte pervenire dai controinteressati, senza alcuna esplicitazione delle effettive ragioni che in esse sono state dedotte.
Pertanto, sulla scorta della consolidata giurisprudenza in materia di accesso, deve ritenersi che l’interesse fatto valere sia dotato dei necessari connotati di attualità, concretezza e collegamento con una situazione meritevole di tutela, mentre il diniego non si fonda sull’allegazione di interessi apprezzabili (per quanto consta sapere), ma solo su una generica opposizione dei controinteressati.
In termini, è stato osservato: “ Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso in materia edilizia e della configurabilità dell'interesse diretto, concreto ed attuale richiesto dall' articolo 22 della legge n. 241 del 1990 per legittimare l'istanza di accesso agli atti (distinto dall'interesse richiesto per l'impugnazione dei titoli edilizi ai fini del relativo annullamento), è sufficiente il requisito della NI , che sussiste in capo al confinante ma anche al frontista e a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona in cui si trova l'edificio, che sono direttamente tutelati dai limiti imposti all'esercizio dello ius aedificandi , e che rivestono, pertanto, una posizione differenziata rispetto agli altri appartenenti alla collettività in ordine al rispetto di tali limiti ” (cfr. T.A.R. Salerno Campania sez. II, 13/11/2025, n. 1864); “ Il regime di pubblicità dei titoli edilizi è funzionale a consentire a qualsiasi soggetto interessato di visionare gli atti del procedimento, in ragione di quel controllo «diffuso» sull'attività edilizia che il legislatore ha inteso garantire; i titoli edilizi sono, infatti, atti pubblici, in relazione ai quali il titolare del titolo abilitativo non può opporre un diritto di riservatezza; la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato inoltre che al proprietario del fondo limitrofo a quello interessato da nuove opere spetta il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi edilizi, quando si faccia valere l'interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, trattandosi di posizione qualificata e differenziata e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa ” (cfr. T.A.R. Roma Lazio sez. II, 2/12/2025, n. 21713).
3. Conclusivamente, il ricorso merita accoglimento.
Con riguardo al regolamento delle spese di lite, esse vanno compensate nel rapporto processuale con il controinteressato, mentre nel rapporto con il Comune resistente opera il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna il Comune all'ostensione di tutti gli atti richiesti dai ricorrenti con l’istanza prot.n.11850 del 30 settembre 2025, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione.
Condanna il Comune di san Vitaliano al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che si determinano nella somma di euro 1.500,00, oltre oneri di legge se previsti, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Compensa nel resto le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
AR BA VA, Presidente FF
DA LL, Primo Referendario, Estensore
ARgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| DA LL | AR BA VA |
IL SEGRETARIO