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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/11/2024, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 7856/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 7856/2024 promossa da:
(C.F.: , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] int. 2, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Spina del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Bologna –Via Santo Stefano n. 80,
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Lido degli Estensi, Comacchio (FE), in Via Modena n. 2 ma con stabile dimora in Zola Predosa (BO), Via dell'indipendenza n. 23, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. Lisa Agati del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Zola Predosa (BO) –Via Rigosa n.
6, con l'intervento del PM
OGGETTO: Separazione consensuale
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 25/06/2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita dal deposito di note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati in data 02.12.2003, i figli e ad oggi Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 3
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
il P.M. è così intervenuto: “conclude per l'omologazione della separazione personale consensuale dei coniugi”; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
13.06.1972, e , nato a [...] il [...], uniti in matrimonio Parte_2
celebrato a Bologna il 25/06/2000 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Bologna al N. 313 P. 2 S. A Uff. 01 anno 2000;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) prende atto che i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e di non avere, pertanto, nulla a reciprocamente pretendere a titolo di mantenimento;
3) prende atto che, nel complesso della definizione dei rapporti economico-patrimoniali intercorsi tra le parti, il Signor si è impegnato, nei confronti della Signora ad Parte_2 Parte_1
effettuare, entro e non oltre il giorno 2.12.2027, il versamento in favore di ognuno dei figli maggiorenni, e mediante bonifico nel rispettivo conto corrente a loro Parte_3 Parte_4 intestato, di somma pari ad € 10.000,00 e, dunque, complessivamente € 20.000,00;
4) prende atto che i sig.ri e hanno concordato che l'immobile a loro Parte_1 Parte_2
cointestato e sito a Comacchio-Località Lido degli Estensi continui ad essere utilizzato dalla moglie e dai figli e, previo adeguato preavviso, dal marito;
i coniugi si faranno carico, in ragione della giusta metà ciascuno, delle spese relative alle utenze di tale immobile per tutto l'anno 2024, riservandosi di trovare un'intesa a riguardo per gli anni a venire. Il Signor provvederà, in Pt_2 ogni caso, a farsi carico delle spese relative alla manutenzione dell'immobile al 50% con la Sig.ra laddove necessaria;
Parte_1
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. nulla sulle spese.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 22 ottobre 2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 7856/2024 promossa da:
(C.F.: , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] int. 2, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Spina del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Bologna –Via Santo Stefano n. 80,
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Lido degli Estensi, Comacchio (FE), in Via Modena n. 2 ma con stabile dimora in Zola Predosa (BO), Via dell'indipendenza n. 23, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. Lisa Agati del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Zola Predosa (BO) –Via Rigosa n.
6, con l'intervento del PM
OGGETTO: Separazione consensuale
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 25/06/2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita dal deposito di note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati in data 02.12.2003, i figli e ad oggi Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
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ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
il P.M. è così intervenuto: “conclude per l'omologazione della separazione personale consensuale dei coniugi”; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
13.06.1972, e , nato a [...] il [...], uniti in matrimonio Parte_2
celebrato a Bologna il 25/06/2000 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Bologna al N. 313 P. 2 S. A Uff. 01 anno 2000;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) prende atto che i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e di non avere, pertanto, nulla a reciprocamente pretendere a titolo di mantenimento;
3) prende atto che, nel complesso della definizione dei rapporti economico-patrimoniali intercorsi tra le parti, il Signor si è impegnato, nei confronti della Signora ad Parte_2 Parte_1
effettuare, entro e non oltre il giorno 2.12.2027, il versamento in favore di ognuno dei figli maggiorenni, e mediante bonifico nel rispettivo conto corrente a loro Parte_3 Parte_4 intestato, di somma pari ad € 10.000,00 e, dunque, complessivamente € 20.000,00;
4) prende atto che i sig.ri e hanno concordato che l'immobile a loro Parte_1 Parte_2
cointestato e sito a Comacchio-Località Lido degli Estensi continui ad essere utilizzato dalla moglie e dai figli e, previo adeguato preavviso, dal marito;
i coniugi si faranno carico, in ragione della giusta metà ciascuno, delle spese relative alle utenze di tale immobile per tutto l'anno 2024, riservandosi di trovare un'intesa a riguardo per gli anni a venire. Il Signor provvederà, in Pt_2 ogni caso, a farsi carico delle spese relative alla manutenzione dell'immobile al 50% con la Sig.ra laddove necessaria;
Parte_1
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. nulla sulle spese.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 22 ottobre 2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Stefano Giusberti
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