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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 12687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12687 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9117/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento cautelare promosso da con il patrocinio dell'avvocato Gianni Piscione, Parte_1 nei confronti del , a Controparte_1 Controparte_2
Islamabad – rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.
…….
La parte ricorrente ha attivato proposto domanda di merito e contestuale domanda cautelare. Il giudice, per ragioni di economia processuale, ha ritenuto che la questione potesse essere decisa fissando una sola udienza a breve senza compromettere in tal modo le ragioni della prospettata urgenza.
In via cautelare, ex art. 700 c.p.c., ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale: accertare il diritto del sig. , nato in [...] il [...], al ricongiungimento familiare con Parte_1
i figli e per l'effetto ordinare al e all' a Islamabad il rilascio Controparte_1 Controparte_2 del visto di ingresso in favore di nato in [...] il [...], nato in [...]_2 Pt_3 il 12.11.2006, nato in [...] il [...]; in via subordinata: accertare il diritto del Persona_1 ricorrente e dei predetti figli a formalizzare la richiesta di visto per ricongiungimento familiare a beneficio di questi ultimi e per l'effetto ordinare al e all' a Islamabad la Controparte_1 Controparte_2 fissazione di appuntamento per rilascio dei visti d'ingresso a favore dei figli del ricorrente. Condannare in ogni caso le parti resistenti al pagamento di spese, competenze, onorari della presente procedura da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario”.
In via principale, nel merito, ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare il diritto del sig. , nato in [...] il [...], al ricongiungimento familiare con i figli e per l'effetto Parte_1 ordinare al e all' a Islamabad il rilascio del visto di ingresso Controparte_1 Controparte_2 in favore di nato in [...] il [...], nato in [...] il [...], Parte_2 Pt_3
nato in [...] il [...]; in via subordinata: accertare il diritto del ricorrente e dei Persona_1 predetti figli a formalizzare la richiesta di visto per ricongiungimento familiare a beneficio di questi ultimi e per l'effetto ordinare al e all' a Islamabad la fissazione di Controparte_1 Controparte_2 appuntamento per rilascio dei visti d'ingresso a favore dei figli del ricorrente. Condannare in ogni caso le parti resistenti al pagamento di spese, competenze, onorari della presente procedura da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario”.
L'istante – premesso di aver ottenuto dagli Uffici della Prefettura i nullaosta al ricongiungimento familiare con i tre figli minori – ha lamentato di essersi fin da subito attivato per ottenere i visti di ingresso presso l' ad Islamabad, senza tuttavia riuscire nell'intento poiché, l' pur avendo Controparte_2 CP_2 convocato i familiari ed espletato le procedure preliminari all'uopo previste, non ha mai proceduto alla formalizzazione della richiesta.
Circa la sussistenza del diritto fatto valere, ha sottolineato come non possa essere revocata in dubbio la tutela del diritto al ricongiungimento familiare tutelato anche a livello sovrannazionale dalla Carta Universale dei
Diritti dell'Uomo.
Ha poi aggiunto (con particolare, ma non esclusivo riferimento alla domanda cautelare) che il protrarsi dell'inerzia da parte dell'amministrazione comporta un danno irreparabile e crescente al nucleo familiare al quale viene inibita la frequentazione e la condivisione della vita quotidiana, specie in considerazione dell'età dei figli.
Si è costituito in giudizio il resistente che ha domandato dichiararsi cessata la materia del contendere CP_1 in ragione dell'avvenuto rilascio dei visti richiesti.
Con note del 15.09.2025 la difesa di parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto rilascio dei visti ritenendo cessata la materia del contendere.
*****
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell' Controparte_2
a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del
[...]
(anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le procedure applicate nel rilascio di CP_3 visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei
Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota Farnesina – Controparte_1
).
[...]
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha provveduto al rilascio dei visti. Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente come dedotto nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese processuali, se da un lato la pretesa del ricorrente è risultata fondata, dall'altro non può trascurarsi l'oggettiva difficoltà dell' in Islamabad a gestire un numero di pratiche di CP_2 ricongiungimento straordinariamente elevato, riconosciuta anche da recenti interventi legislativi (artt. 3 e 4
D.L. n. 145/2024, conv. in l. n. 187/2024).
Pertanto, considerato anche che nel caso di specie non è decorso un tempo particolarmente lungo rispetto all'ottenimento del nulla osta prefettizio, le spese possono essere compensate.
Va considerato che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in Pakistan esiste un grave problema legato all'alto numero di domande corredate da documentazione contraffatta o prive dei presupposti di legge.
Nel caso di specie, infine, non può negarsi del tutto la rilevanza dell'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoperata per fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone sulla domanda cautelare:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2025.
Il giudice
Corrado Bile
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento cautelare promosso da con il patrocinio dell'avvocato Gianni Piscione, Parte_1 nei confronti del , a Controparte_1 Controparte_2
Islamabad – rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.
…….
La parte ricorrente ha attivato proposto domanda di merito e contestuale domanda cautelare. Il giudice, per ragioni di economia processuale, ha ritenuto che la questione potesse essere decisa fissando una sola udienza a breve senza compromettere in tal modo le ragioni della prospettata urgenza.
In via cautelare, ex art. 700 c.p.c., ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale: accertare il diritto del sig. , nato in [...] il [...], al ricongiungimento familiare con Parte_1
i figli e per l'effetto ordinare al e all' a Islamabad il rilascio Controparte_1 Controparte_2 del visto di ingresso in favore di nato in [...] il [...], nato in [...]_2 Pt_3 il 12.11.2006, nato in [...] il [...]; in via subordinata: accertare il diritto del Persona_1 ricorrente e dei predetti figli a formalizzare la richiesta di visto per ricongiungimento familiare a beneficio di questi ultimi e per l'effetto ordinare al e all' a Islamabad la Controparte_1 Controparte_2 fissazione di appuntamento per rilascio dei visti d'ingresso a favore dei figli del ricorrente. Condannare in ogni caso le parti resistenti al pagamento di spese, competenze, onorari della presente procedura da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario”.
In via principale, nel merito, ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare il diritto del sig. , nato in [...] il [...], al ricongiungimento familiare con i figli e per l'effetto Parte_1 ordinare al e all' a Islamabad il rilascio del visto di ingresso Controparte_1 Controparte_2 in favore di nato in [...] il [...], nato in [...] il [...], Parte_2 Pt_3
nato in [...] il [...]; in via subordinata: accertare il diritto del ricorrente e dei Persona_1 predetti figli a formalizzare la richiesta di visto per ricongiungimento familiare a beneficio di questi ultimi e per l'effetto ordinare al e all' a Islamabad la fissazione di Controparte_1 Controparte_2 appuntamento per rilascio dei visti d'ingresso a favore dei figli del ricorrente. Condannare in ogni caso le parti resistenti al pagamento di spese, competenze, onorari della presente procedura da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario”.
L'istante – premesso di aver ottenuto dagli Uffici della Prefettura i nullaosta al ricongiungimento familiare con i tre figli minori – ha lamentato di essersi fin da subito attivato per ottenere i visti di ingresso presso l' ad Islamabad, senza tuttavia riuscire nell'intento poiché, l' pur avendo Controparte_2 CP_2 convocato i familiari ed espletato le procedure preliminari all'uopo previste, non ha mai proceduto alla formalizzazione della richiesta.
Circa la sussistenza del diritto fatto valere, ha sottolineato come non possa essere revocata in dubbio la tutela del diritto al ricongiungimento familiare tutelato anche a livello sovrannazionale dalla Carta Universale dei
Diritti dell'Uomo.
Ha poi aggiunto (con particolare, ma non esclusivo riferimento alla domanda cautelare) che il protrarsi dell'inerzia da parte dell'amministrazione comporta un danno irreparabile e crescente al nucleo familiare al quale viene inibita la frequentazione e la condivisione della vita quotidiana, specie in considerazione dell'età dei figli.
Si è costituito in giudizio il resistente che ha domandato dichiararsi cessata la materia del contendere CP_1 in ragione dell'avvenuto rilascio dei visti richiesti.
Con note del 15.09.2025 la difesa di parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto rilascio dei visti ritenendo cessata la materia del contendere.
*****
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell' Controparte_2
a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del
[...]
(anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le procedure applicate nel rilascio di CP_3 visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei
Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota Farnesina – Controparte_1
).
[...]
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha provveduto al rilascio dei visti. Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente come dedotto nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese processuali, se da un lato la pretesa del ricorrente è risultata fondata, dall'altro non può trascurarsi l'oggettiva difficoltà dell' in Islamabad a gestire un numero di pratiche di CP_2 ricongiungimento straordinariamente elevato, riconosciuta anche da recenti interventi legislativi (artt. 3 e 4
D.L. n. 145/2024, conv. in l. n. 187/2024).
Pertanto, considerato anche che nel caso di specie non è decorso un tempo particolarmente lungo rispetto all'ottenimento del nulla osta prefettizio, le spese possono essere compensate.
Va considerato che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in Pakistan esiste un grave problema legato all'alto numero di domande corredate da documentazione contraffatta o prive dei presupposti di legge.
Nel caso di specie, infine, non può negarsi del tutto la rilevanza dell'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoperata per fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone sulla domanda cautelare:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2025.
Il giudice
Corrado Bile