Ordinanza cautelare 9 maggio 2019
Ordinanza collegiale 5 luglio 2019
Sentenza 19 agosto 2019
Accoglimento
Sentenza 28 dicembre 2020
Commentario • 1
- 1. quater, sentenza 10 gennaio 2024, n. 519https://www.eius.it/articoli/ · 18 gennaio 2024
FATTO 1.1. Con nota inoltrata in data 12 agosto 2021 alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, la Società Urban Vision s.p.a. presentava una proposta di sponsorizzazione tecnica, ai sensi degli artt. 19 e 151 d.lgs. n. 50/2016, per l'esecuzione, a propria cura e spese, di lavori di restauro su alcuni edifici di proprietà del Ministero della cultura, a fronte della concessione del diritto allo sfruttamento pubblicitario dei ponteggi di cantiere da allestire a ridosso delle facciate esterne degli immobili. 1.2. A valle dell'istruttoria e previo scambio di corrispondenza con la proponente, che confermava l'interesse alla sponsorizzazione tecnica relativamente al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, ordinanza cautelare 09/05/2019, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/05/2019
N. 01044/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1044 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NG SC Produzione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gherardo Marone e Carmine Cesarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Parco Archeologico di Pompei e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico elettivo in Napoli alla via Armando Diaz n. 11;
nei confronti
Urban Vision S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Consolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
1.del decreto n. 24 del 7.2.2019, con il quale il Direttore del Parco Archeologico di Pompei ha approvato gli atti della procedura di valutazione tecnico-comparativa per il confronto concorrenziale delle proposte pervenute in seguito alla pubblicazione della proposta di partenariato presentata dalla società NG SC Produzione s.r.l. e ha approvato i verbali della Commissione di valutazione disponendo la stipula del contratto di partenariato ex art. 151, comma 3, d.lgs. 50/2016 a favore della società Urban Vision s.p.a.;
2.della nota del funzionario della Comunicazione del Parco Archeologico di Pompei prot. 1203 del 25.1.2019 che ha ritenuto “più interessante e completa” la proposta di Urban Vision s.p.a., nota citata nel provvedimento impugnato sub a);
3.della nota a firma del R.u.p. prot. 1272 del 28.1.2019 che ha proposto l'aggiudicazione del contratto di partenariato in favore della Urban Vision s.p.a., nota citata nel provvedimento impugnato sub a);
4.della nota del R.u.p. di data e protocollo sconosciuti con cui si chiede il supporto del Funzionario della Comunicazione al fine di valutare le proposte;
5.di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
e per il risarcimento del danno per equivalente;
e
per la declaratoria di inefficacia del contratto qualora sottoscritto
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
6.del decreto n. 24 del 7.2.2019, con il quale il Direttore del Parco Archeologico di Pompei ha approvato gli atti della procedura di valutazione tecnico-comparativa per il confronto concorrenziale delle proposte pervenute in seguito alla pubblicazione della proposta di partenariato presentata dalla società NG SC Produzione s.r.l. e ha approvato i verbali della Commissione di valutazione disponendo la stipula del contratto di partenariato ex art. 151, comma 3, d.lgs. 50/2016 a favore della società Urban Vision s.p.a.;
7.della nota del funzionario della Comunicazione del Parco Archeologico di Pompei prot. 1203 del 25.1.2019 che ha ritenuto “più interessante e completa” la proposta di Urban Vision s.p.a., nota citata nel provvedimento impugnato sub 1);
8.della nota a firma del R.u.p. prot. 1272 del 28.1.2019 che ha proposto l'aggiudicazione del contratto di partenariato in favore della Urban Vision s.p.a., nota citata nel provvedimento impugnato sub 1);
9.della nota del R.u.p. del 28.12.2018 con cui si chiede il supporto del Funzionario della Comunicazione al fine di valutare le proposte pervenute;
10.di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
e
per il risarcimento del danno per equivalente;
e
per la declaratoria di inefficacia del contratto qualora sottoscritto
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Urban Vision S.p.A., del Parco Archeologico Pompei e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
RITENUTO – all’esame sommario proprio della cognizione in sede cautelare – che il ricorso non sia assistito del prescritto fumus boni juris , atteso che, da un lato, l’ausilio del funzionario della comunicazione è stato richiesto dal RUP designato per la procedura “relativamente agli aspetti della fruizione e della comunicazione” (cfr. nota del RUP del 28/12/2018, all. n. 13 della produzione di parte ricorrente del 17/0472019) e, dall’altro, quanto agli ulteriori aspetti, che il giudizio comparativo delle proposte pervenute, svolto dalla Commissione di valutazione designata dal Direttore del Parco Archeologico di Pompei, appare tendenzialmente completo avuto riguardo, in particolare, al contenuto del verbale n.3 redatto in data 28/12/2018, pur nella consapevolezza espressa dalla Commissione della “indeterminatezza dei criteri di valutazione” (cfr. pag.3 ultimo capoverso dell’anzidetto verbale n.3);
RITENUTO, per la novità delle questione e la peculiarità della fattispecie, che sussistono giusti motivi di equità per compensare tra le pari le spese della presente fase cautelare;
RITENUTO, infine, che, in ragione della natura della controversia, la trattazione del merito vada fissata alla pubblica udienza del 19 giugno 2019;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Quarta), così provvede:
a)rigetta l’istanza cautelare di sospensiva;
b)compensa tra le parti le spese della fase cautelare.
c) fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 19/06/2019.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Ida Raiola, Consigliere, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Raiola | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO