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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/07/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8446/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IO Buccaro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8446/2014 promossa:
TRA
, (C.F., ), e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 (C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Icilio Ariostino, giusta CodiceFiscale_2 procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Foggia al Viale Francia n. 51, lotto “B”, scala “A”,
Ricorrenti
CONTRO
(C.F., ), , (C.F., Controparte_1 CodiceFiscale_3 CP_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Falcone, giusta procura in atti, C.F._4 elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, in San Severo, alla Via Iannarelli n. 38,
Resistenti
OGGETTO: ORDINE DI RILASCIO DI IMMOBILE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 aprile 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., ritualmente notificato in data 20.06.2014, le ricorrenti
[...] ed hanno evocato in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Foggia, i Parte_1 Parte_2 resistenti , ed chiedendo di: “In via principale: Controparte_3 CP_2 Controparte_1 ordinare l'immediato rilascio dell'immobile sito in Foggia, censito nel N.C.E.U. al foglio 96, particella 1828 sub 9, zona 1, categoria A3, classe 4, vani 5,5, nonché la immediata immissione nel possesso del terreno agricolo sito in agro di Foggia, censito al N.C.T. di Foggia al foglio 50, particella 240, classe 1, superficie Ha 0.30.00, limitatamente al diritto spettante alle odierne ricorrenti, pari ad ½ della piena proprietà, così come sancito dalla ordinanza emessa dal Tribunale di Foggia all'esito del procedimento di cui al R.G.N. 1784/2010; Condannare, inoltre, i signori IO, e CP_2 CP_1
al pagamento in solido delle spese e competenze professionali del presente giudizio, con
[...]
pagina 1 di 4 distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
A sostegno della propria domanda, le ricorrenti hanno segnatamente dichiarato di essere proprietarie dell'immobile sito in Foggia, censito nel N.C.E.U. al foglio 96, particella 1828 sub 9, zona 1, categoria A3, classe 4, vani 5,5, nonché titolari dei diritti pari a ½ della piena proprietà dell'appezzamento di terreno sito in agro di Foggia, censito al N.C.T. di Foggia al foglio 50, particella 240, classe 1, superficie Ha 0.30.00, comprensivi di ogni pertinenza ed accessione, in ragione dell'ordinanza emessa in data 28.09.2012 dal Tribunale di Foggia, depositata in data 2.10.2012, ai sensi dell'art. 702ter c.p.c.
La suddetta ordinanza è stata gravata di appello innanzi alla Corte d'Appello di Bari, procedimento recante R.G.N. 1791/2012, con atto notificato in data 26.11.2012, dai resistenti , Controparte_3
e chiedendone la riforma. CP_2 CP_1
Con ordinanza del 29 settembre 2016, il Giudice ha disposto, pertanto, la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio incardinato per il rilascio dell'immobile e l'immissione nel possesso del terreno agricolo de quibus, (RG n. 8446/2014), attesa la sussistenza del vincolo di pregiudizialità in senso stretto tra il medesimo giudizio ed il gravame sulla suesposta ordinanza, del 2.10.2012, dinnanzi alla Corte di Appello di Bari, dal cui esito è dipendente la decisione del suddetto giudizio incardinato.
Con sentenza n. 323/2019 dell'8.02.2019, la Corte di Appello di Bari ha rigettato il gravame proposto dai soccombenti in primo grado, con relativa condanna alle spese.
Il resistente a sua volta, ha promosso ricorso in Cassazione (RG n. 9721/2019) Controparte_1 avverso la suddetta sentenza di appello, ma con sentenza n. 8249 del 3 giugno 2020, depositata in Cancelleria il 24 maggio 2021, la Seconda Sezione Civile della Cassazione ha rigettato il proposto ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi proposti, tra cui anche la mancata conversione del rito sommario in rito ordinario, determinando con ciò il passaggio in giudicato ipso facto della sentenza n. 323/2019 della Corte di Appello di Bari, confermativa dell'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del 2.10.2012 del Tribunale di Foggia.
E' stato, quindi, depositato ricorso in riassunzione per il giudizio sospeso incardinato dinanzi all'adito Tribunale di Foggia (RG n. 8446/2014), in data 26 gennaio 2022, dalle ricorrenti Parte_1 e , per il rilascio dell'immobile e l'immissione nel possesso del terreno agricolo de quibus nei Parte_2 confronti dei resistenti, , e tuttavia, a seguito del deposito del Controparte_3 CP_2 CP_1 certificato di morte del resistente da parte del procuratore, il Giudice ne ha Controparte_3 dichiarato l'interruzione.
Successivamente, riassunto nuovamente il giudizio RG n. 8446/2014 con deposito del ricorso notificato in data 23 gennaio 2023, sussistendone i requisiti, le ricorrenti, e Parte_1 Parte_2 hanno rinnovato all'adito Tribunale di: “In via principale: ordinare l'immediato rilascio dell'immobile sito in Foggia, censito nel N.C.E.U. al foglio 96, particella 1828 sub 9, zona 1, categoria A3, classe 4, vani 5,5, nonché la immediata immissione nel possesso del terreno agricolo sito in agro di Foggia, censito al N.C.T. di Foggia al foglio 50, particella 240, classe 1, superficie Ha 0.30.00, limitatamente al diritto spettante alle odierne ricorrenti, pari ad ½ della piena proprietà, così come sancito dalla ordinanza emessa dal Tribunale di Foggia all'esito del procedimento di cui al R.G.N. 1784/2010; Condannare, inoltre, i signori IO, e al pagamento in solido delle spese e CP_2 Controparte_1 competenze professionali del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
A seguito di rimessione sul ruolo del presente fascicolo, la trattazione è stata rinviata all'udienza del 17 gennaio 2024.
pagina 2 di 4 Con comparsa di costituzione e risposta, e , in qualità di eredi di Controparte_1 CP_2 CP_3
e in proprio, hanno rappresentato che la controparte avesse depositato una copia semplice,
[...] priva di attestazione di conformità, della sentenza di Cassazione sulla questione pregiudiziale rispetto al giudizio instaurato;
per tali ragioni hanno contestato e disconosciuto la suddetta copia semplice, ritenendo, in assenza della prova della definizione della questione pregiudiziale, che la domanda di rilascio dell'immobile dovesse essere rigettata, con condanna alle spese da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della udienza cartolare del 6.11.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, lo scrivente Giudice, preso atto dell'intervenuto deposito della copia conforme della sentenza della S.C. richiesta, ha riconosciuto non porsi un problema di irricevibilità del documento anzidetto poiché non assunto in violazione di un termine c.d. perentorio, tale non essendo stato dichiarato il termine indicato né dallo scrivente Giudice, tantomeno per legge;
ha, dunque, in data 14.05.2025, riservato la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno, poi, depositato le proprie comparse conclusionali, insistendo nell'accoglimento delle richieste e conclusioni avanzate nei precedenti atti difensivi, previo rigetto delle richieste e conclusioni avversarie, oltre al pagamento di spese e competenze del grado di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
****
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Come già esposto ed accertato con sentenza n. 8249 del 3 giugno 2020, depositata in Cancelleria il 24 maggio 2021, la Seconda Sezione Civile della Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da CP_1
determinando con ciò il passaggio in giudicato ipso facto della sentenza n. 323/2019 della
[...] Corte di Appello di Bari, rendendo dunque definitiva la questione pregiudiziale affrontata nell'ordinanza del 28 settembre 2012, depositata in data 2 ottobre 2012, con cui l'adito Tribunale di Foggia, dichiarava la nullità per simulazione assoluta dell'atto di compravendita del 2 aprile 2010 e trasferiva, ex art. 2932 c.c., la proprietà di entrambe le unità immobiliari sopra indicate, (immobile sito in Foggia, censito nel N.C.E.U. al foglio 96, particella 1828 sub 9, zona 1, categoria A3, classe 4, vani 5,5, nonché la immediata immissione nel possesso del terreno agricolo sito in agro di Foggia, censito al N.C.T. di Foggia al foglio 50, particella 240, classe 1, superficie Ha 0.30.00, limitatamente al diritto spettante alle odierne ricorrenti, pari ad ½ della piena proprietà), in forza di contratto preliminare del 31 marzo 2009, in favore delle ricorrenti ed con condanna Parte_1 Parte_2 altresì della parte resistente al pagamento delle spese di causa.
Ciò detto, nel caso che ci occupa, l'accertamento della simulazione e la conseguente fondatezza della domanda sono state adeguatamente valutate.
Ne consegue, in definitiva, che l'azione di rilascio dell'immobile sito in Foggia, censito nel N.C.E.U. al foglio 96, particella 1828 sub 9, zona 1, categoria A3, classe 4, vani 5,5, nonché la immediata immissione nel possesso del terreno agricolo sito in agro di Foggia, censito al N.C.T. di Foggia al foglio 50, particella 240, classe 1, superficie Ha 0.30.00, limitatamente al diritto spettante alle odierne ricorrenti, pari ad ½ della piena proprietà, così come sancito dalla ordinanza ex art. 702ter c.p.c., del 2.10.2012, emessa dal Tribunale di Foggia all'esito del procedimento di cui al R.G.N. 1784/2010, dev'essere accolta, ordinandone l'immediato rilascio.
Venendo alle spese di lite del presente giudizio – che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi per le fasi espletate (nulla per l'istruttoria di fatto non tenutasi) – tenuto conto del valore interminabile dell'oggetto di controversia, di complessità bassa, vista la soccombenza dei resistenti - esse vanno poste a carico di pagina 3 di 4 quest'ultimi ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e andranno pagate alle ricorrenti con distrazione in favore del procuratore delle stesse dichiaratisi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto ordina ai convenuti l'immediato rilascio in favore delle ricorrenti dell'immobile sito in Foggia, censito nel N.C.E.U. al foglio 96, particella 1828 sub 9, zona 1, categoria A3, classe 4, vani 5,5, nonché, del terreno agricolo sito in agro di Foggia, censito al N.C.T. di Foggia al foglio 50, particella 240, classe 1, superficie Ha 0.30.00, limitatamente al diritto spettante alle odierne ricorrenti, pari ad ½ della piena proprietà, così come sancito dalla ordinanza emessa dal Tribunale di Foggia, in data 2.10.2012, all'esito del procedimento di cui al R.G.N. 1784/2010;
- condanna i resistenti alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in € 7.122,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore delle ricorrenti dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 5 luglio 2025
Il Presidente
Dott. IO Buccaro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IO Buccaro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8446/2014 promossa:
TRA
, (C.F., ), e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 (C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Icilio Ariostino, giusta CodiceFiscale_2 procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Foggia al Viale Francia n. 51, lotto “B”, scala “A”,
Ricorrenti
CONTRO
(C.F., ), , (C.F., Controparte_1 CodiceFiscale_3 CP_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Falcone, giusta procura in atti, C.F._4 elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, in San Severo, alla Via Iannarelli n. 38,
Resistenti
OGGETTO: ORDINE DI RILASCIO DI IMMOBILE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 aprile 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., ritualmente notificato in data 20.06.2014, le ricorrenti
[...] ed hanno evocato in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Foggia, i Parte_1 Parte_2 resistenti , ed chiedendo di: “In via principale: Controparte_3 CP_2 Controparte_1 ordinare l'immediato rilascio dell'immobile sito in Foggia, censito nel N.C.E.U. al foglio 96, particella 1828 sub 9, zona 1, categoria A3, classe 4, vani 5,5, nonché la immediata immissione nel possesso del terreno agricolo sito in agro di Foggia, censito al N.C.T. di Foggia al foglio 50, particella 240, classe 1, superficie Ha 0.30.00, limitatamente al diritto spettante alle odierne ricorrenti, pari ad ½ della piena proprietà, così come sancito dalla ordinanza emessa dal Tribunale di Foggia all'esito del procedimento di cui al R.G.N. 1784/2010; Condannare, inoltre, i signori IO, e CP_2 CP_1
al pagamento in solido delle spese e competenze professionali del presente giudizio, con
[...]
pagina 1 di 4 distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
A sostegno della propria domanda, le ricorrenti hanno segnatamente dichiarato di essere proprietarie dell'immobile sito in Foggia, censito nel N.C.E.U. al foglio 96, particella 1828 sub 9, zona 1, categoria A3, classe 4, vani 5,5, nonché titolari dei diritti pari a ½ della piena proprietà dell'appezzamento di terreno sito in agro di Foggia, censito al N.C.T. di Foggia al foglio 50, particella 240, classe 1, superficie Ha 0.30.00, comprensivi di ogni pertinenza ed accessione, in ragione dell'ordinanza emessa in data 28.09.2012 dal Tribunale di Foggia, depositata in data 2.10.2012, ai sensi dell'art. 702ter c.p.c.
La suddetta ordinanza è stata gravata di appello innanzi alla Corte d'Appello di Bari, procedimento recante R.G.N. 1791/2012, con atto notificato in data 26.11.2012, dai resistenti , Controparte_3
e chiedendone la riforma. CP_2 CP_1
Con ordinanza del 29 settembre 2016, il Giudice ha disposto, pertanto, la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio incardinato per il rilascio dell'immobile e l'immissione nel possesso del terreno agricolo de quibus, (RG n. 8446/2014), attesa la sussistenza del vincolo di pregiudizialità in senso stretto tra il medesimo giudizio ed il gravame sulla suesposta ordinanza, del 2.10.2012, dinnanzi alla Corte di Appello di Bari, dal cui esito è dipendente la decisione del suddetto giudizio incardinato.
Con sentenza n. 323/2019 dell'8.02.2019, la Corte di Appello di Bari ha rigettato il gravame proposto dai soccombenti in primo grado, con relativa condanna alle spese.
Il resistente a sua volta, ha promosso ricorso in Cassazione (RG n. 9721/2019) Controparte_1 avverso la suddetta sentenza di appello, ma con sentenza n. 8249 del 3 giugno 2020, depositata in Cancelleria il 24 maggio 2021, la Seconda Sezione Civile della Cassazione ha rigettato il proposto ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi proposti, tra cui anche la mancata conversione del rito sommario in rito ordinario, determinando con ciò il passaggio in giudicato ipso facto della sentenza n. 323/2019 della Corte di Appello di Bari, confermativa dell'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del 2.10.2012 del Tribunale di Foggia.
E' stato, quindi, depositato ricorso in riassunzione per il giudizio sospeso incardinato dinanzi all'adito Tribunale di Foggia (RG n. 8446/2014), in data 26 gennaio 2022, dalle ricorrenti Parte_1 e , per il rilascio dell'immobile e l'immissione nel possesso del terreno agricolo de quibus nei Parte_2 confronti dei resistenti, , e tuttavia, a seguito del deposito del Controparte_3 CP_2 CP_1 certificato di morte del resistente da parte del procuratore, il Giudice ne ha Controparte_3 dichiarato l'interruzione.
Successivamente, riassunto nuovamente il giudizio RG n. 8446/2014 con deposito del ricorso notificato in data 23 gennaio 2023, sussistendone i requisiti, le ricorrenti, e Parte_1 Parte_2 hanno rinnovato all'adito Tribunale di: “In via principale: ordinare l'immediato rilascio dell'immobile sito in Foggia, censito nel N.C.E.U. al foglio 96, particella 1828 sub 9, zona 1, categoria A3, classe 4, vani 5,5, nonché la immediata immissione nel possesso del terreno agricolo sito in agro di Foggia, censito al N.C.T. di Foggia al foglio 50, particella 240, classe 1, superficie Ha 0.30.00, limitatamente al diritto spettante alle odierne ricorrenti, pari ad ½ della piena proprietà, così come sancito dalla ordinanza emessa dal Tribunale di Foggia all'esito del procedimento di cui al R.G.N. 1784/2010; Condannare, inoltre, i signori IO, e al pagamento in solido delle spese e CP_2 Controparte_1 competenze professionali del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
A seguito di rimessione sul ruolo del presente fascicolo, la trattazione è stata rinviata all'udienza del 17 gennaio 2024.
pagina 2 di 4 Con comparsa di costituzione e risposta, e , in qualità di eredi di Controparte_1 CP_2 CP_3
e in proprio, hanno rappresentato che la controparte avesse depositato una copia semplice,
[...] priva di attestazione di conformità, della sentenza di Cassazione sulla questione pregiudiziale rispetto al giudizio instaurato;
per tali ragioni hanno contestato e disconosciuto la suddetta copia semplice, ritenendo, in assenza della prova della definizione della questione pregiudiziale, che la domanda di rilascio dell'immobile dovesse essere rigettata, con condanna alle spese da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della udienza cartolare del 6.11.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, lo scrivente Giudice, preso atto dell'intervenuto deposito della copia conforme della sentenza della S.C. richiesta, ha riconosciuto non porsi un problema di irricevibilità del documento anzidetto poiché non assunto in violazione di un termine c.d. perentorio, tale non essendo stato dichiarato il termine indicato né dallo scrivente Giudice, tantomeno per legge;
ha, dunque, in data 14.05.2025, riservato la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno, poi, depositato le proprie comparse conclusionali, insistendo nell'accoglimento delle richieste e conclusioni avanzate nei precedenti atti difensivi, previo rigetto delle richieste e conclusioni avversarie, oltre al pagamento di spese e competenze del grado di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
****
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Come già esposto ed accertato con sentenza n. 8249 del 3 giugno 2020, depositata in Cancelleria il 24 maggio 2021, la Seconda Sezione Civile della Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da CP_1
determinando con ciò il passaggio in giudicato ipso facto della sentenza n. 323/2019 della
[...] Corte di Appello di Bari, rendendo dunque definitiva la questione pregiudiziale affrontata nell'ordinanza del 28 settembre 2012, depositata in data 2 ottobre 2012, con cui l'adito Tribunale di Foggia, dichiarava la nullità per simulazione assoluta dell'atto di compravendita del 2 aprile 2010 e trasferiva, ex art. 2932 c.c., la proprietà di entrambe le unità immobiliari sopra indicate, (immobile sito in Foggia, censito nel N.C.E.U. al foglio 96, particella 1828 sub 9, zona 1, categoria A3, classe 4, vani 5,5, nonché la immediata immissione nel possesso del terreno agricolo sito in agro di Foggia, censito al N.C.T. di Foggia al foglio 50, particella 240, classe 1, superficie Ha 0.30.00, limitatamente al diritto spettante alle odierne ricorrenti, pari ad ½ della piena proprietà), in forza di contratto preliminare del 31 marzo 2009, in favore delle ricorrenti ed con condanna Parte_1 Parte_2 altresì della parte resistente al pagamento delle spese di causa.
Ciò detto, nel caso che ci occupa, l'accertamento della simulazione e la conseguente fondatezza della domanda sono state adeguatamente valutate.
Ne consegue, in definitiva, che l'azione di rilascio dell'immobile sito in Foggia, censito nel N.C.E.U. al foglio 96, particella 1828 sub 9, zona 1, categoria A3, classe 4, vani 5,5, nonché la immediata immissione nel possesso del terreno agricolo sito in agro di Foggia, censito al N.C.T. di Foggia al foglio 50, particella 240, classe 1, superficie Ha 0.30.00, limitatamente al diritto spettante alle odierne ricorrenti, pari ad ½ della piena proprietà, così come sancito dalla ordinanza ex art. 702ter c.p.c., del 2.10.2012, emessa dal Tribunale di Foggia all'esito del procedimento di cui al R.G.N. 1784/2010, dev'essere accolta, ordinandone l'immediato rilascio.
Venendo alle spese di lite del presente giudizio – che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi per le fasi espletate (nulla per l'istruttoria di fatto non tenutasi) – tenuto conto del valore interminabile dell'oggetto di controversia, di complessità bassa, vista la soccombenza dei resistenti - esse vanno poste a carico di pagina 3 di 4 quest'ultimi ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e andranno pagate alle ricorrenti con distrazione in favore del procuratore delle stesse dichiaratisi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto ordina ai convenuti l'immediato rilascio in favore delle ricorrenti dell'immobile sito in Foggia, censito nel N.C.E.U. al foglio 96, particella 1828 sub 9, zona 1, categoria A3, classe 4, vani 5,5, nonché, del terreno agricolo sito in agro di Foggia, censito al N.C.T. di Foggia al foglio 50, particella 240, classe 1, superficie Ha 0.30.00, limitatamente al diritto spettante alle odierne ricorrenti, pari ad ½ della piena proprietà, così come sancito dalla ordinanza emessa dal Tribunale di Foggia, in data 2.10.2012, all'esito del procedimento di cui al R.G.N. 1784/2010;
- condanna i resistenti alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in € 7.122,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore delle ricorrenti dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 5 luglio 2025
Il Presidente
Dott. IO Buccaro
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