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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/07/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 887/2022 R.G.L. e vertente
TRA
(C.F. – P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Rosano;
-appellante-
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
- appellato contumace –
Conclusioni: come da rispettivi atti e scritti difensivi delle parti
Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato, introduceva Parte_1
la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione a seguito dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione mobiliare del Tribunale di Locri del 17.04.2019 che accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da avverso l'atto di Controparte_1
pignoramento presso terzi n. 094201832200003003 fascicolo n. 94/2018/112124 eseguito da
, notificato a il 23.10.2018 . Parte_1 Controparte_1
In particolare il giudice dell'esecuzione, ritenuto di accogliere, tra i vari motivi dedotti nell'atto di opposizione, quello relativo all'omessa notifica all'opponente delle cartelle esattoriali, confermava la sospensione dell'esecuzione disposta inaudita altera parte, limitatamente alle cartelle -ed avviso di addebito- inerenti crediti di natura previdenziale ed alle cartelle relative a sanzioni amministrative ex D.Lgs 507/99 ed a sanzioni per violazioni del c.d. Codice della strada, assegnando il termine di mesi tre per la riassunzione innanzi al giudice competente dei crediti di natura previdenziale e di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito per le cartelle relative alle sanzioni amministrative per violazioni al CdS ed ex D.Lgs 507/99 .
In relazione ai crediti tributari, per come risulta dalla parte motiva del provvedimento, il g.e. dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.
Il giudice dell'esecuzione confermava- entro i limiti sopra specificati- il provvedimento di sospensione dando atto che , non costituitasi in quel Parte_1 giudizio, non aveva dato prova dell'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali.
Nell'introdurre il giudizio di merito relativamente alle cartelle concernenti crediti di competenza del Giudice del Lavoro, chiedeva che venisse Parte_1 accertata e dichiarata la regolarità delle notifiche delle cartelle esattoriali – e della successiva intimazione di pagamento- e, in conseguenza, di accertare e dichiarare la legittimità dell'atto di pignoramento presso terzi e, “conseguentemente accertare e dichiarare la legittimità del comportamento dell' . Parte_1
Si costituiva in giudizio che, riportando integralmente Controparte_1 nell'atto di costituzione e risposta il ricorso in opposizione all'esecuzione (sub n. 704-1/2018
R.G.E.), ne chiedeva al giudice l'integrale accoglimento, con rigetto della domanda attorea.
Il Tribunale con la sentenza appellata ha rigettato la domanda di parte attrice, dichiarando la prescrizione del credito sotteso alla cartella esattoriale n. 0942012 002034 9232000, nullo il pignoramento per i crediti portati dalle cartelle nn. 09420160008803311000, 09420160018378162000 e 09420140003651347000, compensando tra le parti nella misura di un terzo le spese di lite, condannando alla rifusione, in Parte_1
favore di delle spese processuali per i restanti due terzi Controparte_1 liquidate in € 3.224,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Avverso detta decisione ha interposto appello Parte_1
ribadendo la legittimità del pignoramento presso terzi relativamente alle cartelle n.
09420140003651347000 e n. 09420160008803311000, attesa la regolare notifica delle stesse rispettivamente in data 17.07.2014 e in data 30.05.2016.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Solo parte appellante ha provveduto al deposito delle note nel termine fissato nel predetto decreto.
Parte appellata, benchè il ricorso le sia stato regolarmente notificato, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8.07.2025
Motivi della decisione
L'appello è fondato.
Il Tribunale di Locri ha rigettato il ricorso proposto da ritenendo che in ordine alle CP_2 cartelle n. 09420160008803311000 e n. 09420140003651347000 (le sole oggetto di appello), diversamente da quanto asserito nell'atto introduttivo del giudizio, non fosse stata fornita alcuna prova in giudizio da parte attrice in ordine all'avvenuta notifica delle stesse.
Tale assunto non è condivisibile. in primo grado ha depositato le relate di notifica delle cartelle di pagamento n. CP_2
09420140003651347000 e n. 09420160008803311000 sottoscritte dai soggetti qualificatisi rispettivamente “moglie” e “padre” all'indirizzo del destinatario.
Occorre rilevare che sia la cartella di pagamento n. 09420140003651347000 del 17.07.2014 che la cartella n. 09420160008803311000 del 30.05.2016 sono state ricevute- all'indirizzo di residenza del destinatario- rispettivamente dal soggetto qualificatosi Persona_1
“moglie” e da “padre” che hanno sottoscritto le rispettive relate;
dette Persona_2 notifiche sono state eseguite tramite e, di conseguenza, non tramite messo CP_3
notificatore, per le quali vige altra normativa. E' documentale che ha provveduto alla notifica c.d. diretta a mezzo del servizio CP_2
postale senza avvalersi dell'ufficiale giudiziario.
Ciò precisato in punto di fatto, deve osservarsi che "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma
"semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019,
Rv. 653680 - 01, secondo cui "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva,
e non quelle della L. n. 890 del 1982").
In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica "nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda" (comma 2) o al "portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda" del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014,
Cass. ord. n. 3254/16, Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017).
E d'altro canto, come affermato da Cass. n. 28872 del 12/11/2018, sopra citata, la Corte costituzionale, occupandosi della questione ha dichiarato, con la sentenza n. 175 del 2018, la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, rilevando che "la semplificazione insita nella notificazione diretta", consistente "nella mancanza della relazione di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c. e alla L. n. 890 del 1982, art. 3" e nella
"mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)", "anche se
(...) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della
L. n. 890 del 1982, non di meno (...) è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1" ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 "c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo".
La questione della necessità dell'inoltro della raccomandata informativa è stata anche affrontata dalla Corte Costituzionale che con la sentenza 175/2018 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art 26 DpR 602/73 nella parte in cui abilita il concessionario della riscossione alla notifica diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento della cartella di pagamento, senza l'osservanza delle previsioni di cui all'art 7 legge n.890/82 come modificato con legge 31/2008 ( che prevede per la notifica a persona diversa dal destinatario l'inoltro della c.d raccomandata Parte informativa ).
Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere), “non costituisce nella disciplina della notificazione”, nonostante tale “obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost., commi 1 e 2) del destinatario dell'atto”,
“una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto.” (Cass., 28872/2018).
Anche di recente la Suprema Corte ( sentenza n. 24492/2023) ha confermato il principio ribadendo che «In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio
Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro
Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153
c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)» (Cass. n. 10131 del 2020; Cass. sez. 6-5, n. 2339 del 2021); ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr.
Cass. 06/06/2012, n. 9111; Cass. Sez. 5, Ord. n. 1631 del 2023); con la precisazione che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass. 21/02/2018, n. 4275; Sez. 5,
Ordinanza n. 26688 del 2022); - in particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, secondo periodo del d.P.R. 602 del 1973 e 14 legge n. 890 del 1982 nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi da parte degli uffici finanziari erariali e locali nonché degli enti di riscossione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono l'applicazione delle modalità previste dalla legge n. 890 del 1982 per la consegna del plico a persona diversa dal destinatario (tra cui l'invio di comunicazione di avvenuta notifica). La Corte Costituzionale ha rimarcato che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dalla legge n. 890 del 1982, e che una siffatta disciplina – che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell'atto, stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo – non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività dell'agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che,
a sua volta, risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (Corte cost. n. 2 del 2020; Corte cost. n. 175 del 2018).
Orbene la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento n. 09420140003651347000 e n.
09420160008803311000, risultante dalle date (rispettivamente il 17.07.2014 e il 30.05.2016) riportate nelle copie degli avvisi di ricevimento prodotti, dimostra come da tali date non sia intervenuta alcuna prescrizione.
L'appello va, pertanto, accolto e l'originario ricorso parzialmente rigettato.
L'esito complessivo della lite e la parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite nei due gradi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto dall'
contro
Avv. Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 394/2022, pubblicata in Controparte_1
data 15.06.2022 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1)In accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata, che per il resto conferma, rigettando la domanda originaria con riferimento ai crediti sottesi alle cartelle di pagamento n. 09420140003651347000 e n. 09420160008803311000 e compensa integralmente le spese del doppio grado.
Reggio Calabria, 9/ 07/ 2025.
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 887/2022 R.G.L. e vertente
TRA
(C.F. – P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Rosano;
-appellante-
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
- appellato contumace –
Conclusioni: come da rispettivi atti e scritti difensivi delle parti
Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato, introduceva Parte_1
la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione a seguito dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione mobiliare del Tribunale di Locri del 17.04.2019 che accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da avverso l'atto di Controparte_1
pignoramento presso terzi n. 094201832200003003 fascicolo n. 94/2018/112124 eseguito da
, notificato a il 23.10.2018 . Parte_1 Controparte_1
In particolare il giudice dell'esecuzione, ritenuto di accogliere, tra i vari motivi dedotti nell'atto di opposizione, quello relativo all'omessa notifica all'opponente delle cartelle esattoriali, confermava la sospensione dell'esecuzione disposta inaudita altera parte, limitatamente alle cartelle -ed avviso di addebito- inerenti crediti di natura previdenziale ed alle cartelle relative a sanzioni amministrative ex D.Lgs 507/99 ed a sanzioni per violazioni del c.d. Codice della strada, assegnando il termine di mesi tre per la riassunzione innanzi al giudice competente dei crediti di natura previdenziale e di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito per le cartelle relative alle sanzioni amministrative per violazioni al CdS ed ex D.Lgs 507/99 .
In relazione ai crediti tributari, per come risulta dalla parte motiva del provvedimento, il g.e. dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.
Il giudice dell'esecuzione confermava- entro i limiti sopra specificati- il provvedimento di sospensione dando atto che , non costituitasi in quel Parte_1 giudizio, non aveva dato prova dell'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali.
Nell'introdurre il giudizio di merito relativamente alle cartelle concernenti crediti di competenza del Giudice del Lavoro, chiedeva che venisse Parte_1 accertata e dichiarata la regolarità delle notifiche delle cartelle esattoriali – e della successiva intimazione di pagamento- e, in conseguenza, di accertare e dichiarare la legittimità dell'atto di pignoramento presso terzi e, “conseguentemente accertare e dichiarare la legittimità del comportamento dell' . Parte_1
Si costituiva in giudizio che, riportando integralmente Controparte_1 nell'atto di costituzione e risposta il ricorso in opposizione all'esecuzione (sub n. 704-1/2018
R.G.E.), ne chiedeva al giudice l'integrale accoglimento, con rigetto della domanda attorea.
Il Tribunale con la sentenza appellata ha rigettato la domanda di parte attrice, dichiarando la prescrizione del credito sotteso alla cartella esattoriale n. 0942012 002034 9232000, nullo il pignoramento per i crediti portati dalle cartelle nn. 09420160008803311000, 09420160018378162000 e 09420140003651347000, compensando tra le parti nella misura di un terzo le spese di lite, condannando alla rifusione, in Parte_1
favore di delle spese processuali per i restanti due terzi Controparte_1 liquidate in € 3.224,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Avverso detta decisione ha interposto appello Parte_1
ribadendo la legittimità del pignoramento presso terzi relativamente alle cartelle n.
09420140003651347000 e n. 09420160008803311000, attesa la regolare notifica delle stesse rispettivamente in data 17.07.2014 e in data 30.05.2016.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Solo parte appellante ha provveduto al deposito delle note nel termine fissato nel predetto decreto.
Parte appellata, benchè il ricorso le sia stato regolarmente notificato, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8.07.2025
Motivi della decisione
L'appello è fondato.
Il Tribunale di Locri ha rigettato il ricorso proposto da ritenendo che in ordine alle CP_2 cartelle n. 09420160008803311000 e n. 09420140003651347000 (le sole oggetto di appello), diversamente da quanto asserito nell'atto introduttivo del giudizio, non fosse stata fornita alcuna prova in giudizio da parte attrice in ordine all'avvenuta notifica delle stesse.
Tale assunto non è condivisibile. in primo grado ha depositato le relate di notifica delle cartelle di pagamento n. CP_2
09420140003651347000 e n. 09420160008803311000 sottoscritte dai soggetti qualificatisi rispettivamente “moglie” e “padre” all'indirizzo del destinatario.
Occorre rilevare che sia la cartella di pagamento n. 09420140003651347000 del 17.07.2014 che la cartella n. 09420160008803311000 del 30.05.2016 sono state ricevute- all'indirizzo di residenza del destinatario- rispettivamente dal soggetto qualificatosi Persona_1
“moglie” e da “padre” che hanno sottoscritto le rispettive relate;
dette Persona_2 notifiche sono state eseguite tramite e, di conseguenza, non tramite messo CP_3
notificatore, per le quali vige altra normativa. E' documentale che ha provveduto alla notifica c.d. diretta a mezzo del servizio CP_2
postale senza avvalersi dell'ufficiale giudiziario.
Ciò precisato in punto di fatto, deve osservarsi che "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma
"semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019,
Rv. 653680 - 01, secondo cui "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva,
e non quelle della L. n. 890 del 1982").
In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica "nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda" (comma 2) o al "portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda" del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014,
Cass. ord. n. 3254/16, Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017).
E d'altro canto, come affermato da Cass. n. 28872 del 12/11/2018, sopra citata, la Corte costituzionale, occupandosi della questione ha dichiarato, con la sentenza n. 175 del 2018, la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, rilevando che "la semplificazione insita nella notificazione diretta", consistente "nella mancanza della relazione di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c. e alla L. n. 890 del 1982, art. 3" e nella
"mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)", "anche se
(...) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della
L. n. 890 del 1982, non di meno (...) è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1" ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 "c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo".
La questione della necessità dell'inoltro della raccomandata informativa è stata anche affrontata dalla Corte Costituzionale che con la sentenza 175/2018 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art 26 DpR 602/73 nella parte in cui abilita il concessionario della riscossione alla notifica diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento della cartella di pagamento, senza l'osservanza delle previsioni di cui all'art 7 legge n.890/82 come modificato con legge 31/2008 ( che prevede per la notifica a persona diversa dal destinatario l'inoltro della c.d raccomandata Parte informativa ).
Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere), “non costituisce nella disciplina della notificazione”, nonostante tale “obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost., commi 1 e 2) del destinatario dell'atto”,
“una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto.” (Cass., 28872/2018).
Anche di recente la Suprema Corte ( sentenza n. 24492/2023) ha confermato il principio ribadendo che «In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio
Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro
Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153
c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)» (Cass. n. 10131 del 2020; Cass. sez. 6-5, n. 2339 del 2021); ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr.
Cass. 06/06/2012, n. 9111; Cass. Sez. 5, Ord. n. 1631 del 2023); con la precisazione che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass. 21/02/2018, n. 4275; Sez. 5,
Ordinanza n. 26688 del 2022); - in particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, secondo periodo del d.P.R. 602 del 1973 e 14 legge n. 890 del 1982 nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi da parte degli uffici finanziari erariali e locali nonché degli enti di riscossione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono l'applicazione delle modalità previste dalla legge n. 890 del 1982 per la consegna del plico a persona diversa dal destinatario (tra cui l'invio di comunicazione di avvenuta notifica). La Corte Costituzionale ha rimarcato che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dalla legge n. 890 del 1982, e che una siffatta disciplina – che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell'atto, stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo – non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività dell'agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che,
a sua volta, risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (Corte cost. n. 2 del 2020; Corte cost. n. 175 del 2018).
Orbene la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento n. 09420140003651347000 e n.
09420160008803311000, risultante dalle date (rispettivamente il 17.07.2014 e il 30.05.2016) riportate nelle copie degli avvisi di ricevimento prodotti, dimostra come da tali date non sia intervenuta alcuna prescrizione.
L'appello va, pertanto, accolto e l'originario ricorso parzialmente rigettato.
L'esito complessivo della lite e la parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite nei due gradi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto dall'
contro
Avv. Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 394/2022, pubblicata in Controparte_1
data 15.06.2022 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1)In accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata, che per il resto conferma, rigettando la domanda originaria con riferimento ai crediti sottesi alle cartelle di pagamento n. 09420140003651347000 e n. 09420160008803311000 e compensa integralmente le spese del doppio grado.
Reggio Calabria, 9/ 07/ 2025.
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti