Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 09/06/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 874/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 874/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 16 gennaio 2025 con riconoscimento dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e promosso da
c.f. , nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
VIA PIAVE, 29 47521 CESENA con il patrocinio dell'avv. Marina CUCCHIARINI del Foro di Rimini, con domicilio eletto presso il difensore in Rimini, via Roma, n. 102/B;
- ricorrente
NEI CONFRONTI DI
c.f. , nata a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._2
VIA ALESSANDRO FARNETI, 30 CIVITELLA DI ROMAGNA, con il patrocinio dell'Avv. Roberta
MARALDI e dell'Avv. Manuela MALTONI, con domicilio eletto presso il difensore in Corso Garibaldi
n. 36 47121 Forlì;
- resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
CONCLUSIONI: All'udienza 16.1.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da fogli telematicamente depositati in data 15.01.2025.
Il ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis ed in pieno accoglimento della domanda del ricorrente così provvedere: -dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in TE di Romagna
(FC) il 12.5.2007 tra il sig. e la sig.ra regolarmente trascritto presso il registro degli atti Parte_1 CP_1 di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di TE di Romagna (FC) parte II, serie A n. 1 del 2007 (doc. 1), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-confermare l'affido
1
Santo Stefano con Capodanno, con l'altro genitore;
così il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, oltre la metà del periodo di festività egualmente alternandoli ogni anno trascorreranno ogni ulteriore giorno di festa e/o ponte con i genitori;
Salvo diversi accordi presi sempre in funzione delle esigenze e dei desideri del figlio. - durante le vacanze estive i genitori potranno tenere con loro, anche consecutivamente, per due settimane;
la programmazione delle ferie avverrà nel rispetto Per_1 reciproco degli impegni di lavoro e dovrà avvenire con congruo anticipo. Per il restante periodo di chiusura delle scuole, il figlio minore rimarrà, di regola, presso la madre con la possibilità per il padre di tenerlo, a semplice richiesta comunicata con anticipo, oltre ai giorni indicati, compatibilmente con i diversi ritmi ed i desideri dello stesso. Per il resto troverà applicazione la regolamentazione ordinaria delle visite. Resta inteso che il minore potrà trascorrere del tempo presso centri estivi o in altri luoghi concordati dai genitori, con spese al 50% a carico di entrambi. In occasione di compleanno, comunione
e cresima e particolari ricorrenze quali ad esempio recite scolastiche o saggi sportivi i genitori, a condizione di reciprocità, si impegnano a non impedire all'altro, che in quel giorno non è affidatario, la possibilità di vedere i figli o partecipare all'evento.
- conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra che peraltro ne è proprietaria, come disposto in sede di CP_1
Per_ separazione;
- disporre che il IG. sia onerato del versamento di contributo al mantenimento dei figli e _1 nella misura di €. 500,00 mensili (250,00 Euro per ogni figlio) rivalutabile annualmente in base agli indici Per_1
ISTAT, come già stabilito nell'ordinanza dei provvedimenti provvisori o altra somma, minore o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia fino a quando i figli non saranno economicamente indipendenti, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli, come da protocollo del Tribunale di Bologna;
-In ordine al contributo del 50% relativo ai due mutui dell'abitazione sita in TE di Romagna (FC), Via Alessandro Farneti, 30, di proprietà esclusiva della sig.ra stabilito nella separazione, si chiede di dichiararne la cessazione, stante il fatto che CP_1 il è già garante nei confronti della per il pagamento dei due mutui e che il contributo suddetto va inteso in _1 CP_2 aggiunta al contributo al mantenimento dei figli/contributo abitativo, dunque rientrante nell'alveo delle clausole aventi causa nella separazione personale, come conferma il fatto che la ha trattenuto le somme pignorate al a titolo di CP_1 _1 pagamento rate mutui, omettendone il versamento nel conto dedicato al pagamento dei due mutui come pattuito in sede di separazione. Dette somme sono così state considerate dalla di fatto, un contributo abitativo ovvero una posta in CP_1 aggiunta al contributo al mantenimento per i figli, quindi assimilabili al mantenimento stesso e come tale soggette alla modifica in questa sede. Con vittoria di spese. Reiterata ogni istanza istruttoria”.
La resistente: “Voglia il Tribunale di Forlì, contrariis reictis: preliminarmente rimettere in istruttoria la presente causa per dare ingresso alle prove orali tempestivamente formulate nella memoria ex art. 183, VI° co., c.p.c.; nel merito
DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in TE di Romagna (FC) il
12.05.2007 tra il sig. e la sig.ra regolarmente trascritto presso il Registro degli atti di Parte_1 CP_1 matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di TE di Romagna, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
nulla in merito all'affido dei figli posto che nato il Persona_1
24.09.2006 è, nelle more, divenuto maggiorenne;
DICHIARARE il sig. tenuto al versamento in favore Parte_1
2 dei figli dell'assegno di mantenimento ordinario pari complessivamente ad € 600,00 mensili –confermando il pagamento diretto da parte del datore di lavoro- oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Forlì
CONFERMARE l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che ne è proprietaria;
DICHIARARE CP_1 inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto o comunque non provate le domande del sig. volte a ridurre il _1 suo contributo al mantenimento dei figli sia per quanto riguarda la determinazione dell'assegno ordinario sia per quanto riguarda l'obbligo al versamento del 50% delle rate dei mutui per i motivi già dedotti e CONFERMARE allo stato tutte le ulteriori condizioni di separazione, ivi compreso espressamente il diritto della sig.ra a percepire integralmente CP_1
l'assegno unico. Con vittoria delle spese tutte”.
Ha invece omesso di precisare le proprie conclusioni il Pubblico Ministero in sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 20 aprile 2021 il sig. adiva l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 12.05.2007 con CP_1
Riferiva che dalla loro unione erano nati i figli e , ma, nel tempo, la convivenza
[...] _2 Per_1 era divenuta insostenibile per incompatibilità di carattere tra i coniugi. Nel 2020 CP_1 promuoveva il procedimento per separazione giudiziale, ma, successivamente, le parti raggiungevano un accordo che prevedeva: la separazione personale, l'affidamento condiviso dei figli minori, uno specifico calendario di visita del padre non convivente e il suo contributo al loro mantenimento pari a euro 600
(euro 300 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché il suo contributo al pagamento dei mutui gravanti sulla casa coniugale nella misura del 50%. Infine, si prevedeva l'assegnazione della casa coniugale alla madre, collocataria dei minori.
Il ricorrente ha poi riferito che, successivamente al decreto di omologa della separazione, la sua situazione economica era mutata, a causa dell'abbassamento della retribuzione percepita e dell'incremento delle spese medie mensili necessarie per sostenere il fabbisogno di 4 figli, dei quali l'ultimo era nato dopo la separazione.
Si costituiva in giudizio e, contestata la fondatezza delle argomentazioni di controparte, CP_1 pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva la conferma delle condizioni di separazione.
Con ordinanza del 18.01.2022, il Presidente, dichiarata l'inammissibilità della domanda relativa alla cessazione dell'obbligo di contribuzione al pagamento del mutuo, disponeva, in via temporanea e urgente, la conferma dell'affidamento del secondogenito ancora minorenne (24.09.2006) ad entrambi i Per_1 genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre e ampia libertà nella relazione paterna;
l'assegno mensile a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli e _1 _2
, nel minor importo di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo Per_1 indici ISTAT con pagamento diretto da parte del datore di lavoro oltre al 50% delle spese straordinarie.
3 Con memoria integrativa del 17.02.2022 oltre a specificare le modalità di visita con il figlio _1
, chiedeva di essere onerato del versamento di contributo al mantenimento dei figli nella minor Per_1 somma di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ogni figlio) rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT,
a fare data dall'adozione dei provvedimenti provvisori fino a quanto i figli non saranno economicamente indipendenti e ribadiva la richiesta di dichiarazione di cessazione dell'obbligo di contribuzione al pagamento del mutuo, essendo già garante nei confronti della per il pagamento dei due mutui, CP_2 sottolineando che siffatto contributo dovesse essere inteso quale quota di mantenimento.
Con memoria integrativa del 22.04.2022 contestava tutto quanto dedotto da CP_1 controparte, in particolare, in relazione alla richiesta di diminuzione dell'assegno di mantenimento posto a carico di deduceva l'assenza di effettive difficoltà connesse alla condizione reddituale _1 dell'uomo e la mancanza di incrementi delle spese necessarie al fabbisogno quotidiano del suo nuovo nucleo familiare. Insisteva inoltre per la non modificabilità degli obblighi volontariamente assunti in tema di pagamento del 50% dei mutui.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 5 c.p.c., il Giudice, con ordinanza 21 settembre
2022, riteneva la causa matura per la decisione e rinviava per la precisazione delle conclusioni. L'udienza di precisazione delle conclusioni si teneva in data 16.01.2025; in quella sede le parti rassegnavano le proprie conclusioni e il Giudice, concessi i termini di legge per conclusionali e repliche, rimetteva all'esito la causa al Collegio.
*****
1. Preliminarmente, quanto all'istanze di rimessione in istruttoria per dar seguito alle richieste di prova orale, si conferma la natura documentale dei capitoli oggetto delle testimonianze richieste e quindi l'inammissibilità.
2. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio si osserva che non vi è contestazione tra le parti e la domanda deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso (25.03.2021), del termine di legge, mesi 6, dalla data della comparizione dele parti davanti al Presidente (04.06.2020); da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti (si consideri in particolare che il ricorrente ha costituito un nuovo nucleo familiare), che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Sulla domanda relativa alla diminuzione del contributo al mantenimento dei figli, osserva in primo luogo il Collegio che la stessa può essere solo parzialmente accolta.
Rilevato che i figli delle parti sono maggiorenni, non vi è più alcunchè da disporre in punto di affidamento e collocamento degli stessi (anche il ricorrente ne dà atto in comparsa conclusionale), tuttavia, è
4 circostanza pacifica che i due giovani non abbiano raggiunto l'indipendenza economica e che vivano con la madre, pertanto, è necessario disporre con riguardo al contributo del padre non convivente al loro mantenimento.
Sul punto, si rileva che è necessario tenere presenti le nuove esigenze dei figli del ricorrente, sia di quelli nati dall'unione di cui è causa, sia di quelli nati da altre unioni. Siffatte esigenze, in quanto soggette ad evoluzione e cambiamento in base all'età dei figli, costituiscono sopravvenienze valutabili. Ebbene da un lato vi sono i figli maggiorenni della coppia, rispetto ai quali non vi è contestazione sulla assenza di autosufficienza economica, ma dall'altro vi è la nascita dell'ultimogenito del ricorrente e la presenza di un'altra figlia, studentessa universitaria. Per quanto la circostanza della nascita del più giovane dei figli, potesse essere nota al momento della separazione, posto che è nato il [...] e gli accordi separativi risalgono al mese di maggio 2020, è tuttavia ragionevole ritenere che la valutazione delle sue necessità possa aver subìto successivamente dei cambiamenti, anche in base alle scelte organizzative del nucleo familiare, appena costituitosi. Allo stesso modo, è evidente che fosse nota la presenza della figlia più grande, ma non le sue esigenze dal punto di vista delle spese straordinarie, dipendenti anche dalle scelte in punto di studio.
Al contrario, non si rilevano dagli atti significative riduzioni del reddito annuo del ricorrente posto che dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi emerge che, per quanto vi sia stata una contrazione nel reddito del 2020 (circa 8.000 euro in meno rispetto al 2019 in quanto nel 2020 ha percepito un reddito pari a euro
35.187,46 mentre nel 2019 euro 43.362,98 beneficiando tuttavia della trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato), alla quale sono seguiti i mancati pagamenti, e i pignoramenti su iniziativa della odierna resistente, è pur vero che la riduzione delle trasferte all'estero è stata circostanza meramente contingente e negli anni successivi il reddito del ricorrente è persino aumentato rispetto al precedente (nel 2021 di poco inferiore al 2019, ma superiore nel 2022 e nel 2023 rispettivamente pari a euro 45.913,08 e 50.531,52), pertanto annullandosi la rilevanza della parentesi peggiorativa e delle relative conseguenze. Per contro, si deve rilevare che la situazione reddituale della resistente non ha subìto significativi mutamenti.
Si ribadisce pertanto che, valutate le esigenze dei figli (nati da questa e da altre unioni) rapportate alle loro diverse età, essendo tutte in progressivo aumento ma dovendosi anche bilanciare le une con le altre, nonché dovendosi tenere conto della necessaria spesa fissa di locazione dell'appartamento dove il ricorrente vive con la nuova famiglia, appare congruo rideterminare il contributo a carico del ricorrente nell'assegno mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), come già disposto dall'ordinanza presidenziale del 18.01.2022 che ha modificato le condizioni della separazione, fermo il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì. Alla riconosciuta non autosufficienza economica dei figli che convivono con la madre consegue l'assegnazione della casa già coniugale, sita in
TE di Romagna via Alessandro Farneti, 30, alla madre (immobile che peraltro è di sua proprietà).
Ne deriva inoltre l'assegnazione integrale dell'assegno unico universale per i figli conviventi a CP_1
finché ne sussisteranno i presupposti.
[...]
5 Non può però essere accolta, in quanto inammissibile per carenza di interesse, la domanda di conferma del versamento diretto da parte del datore di lavoro dell'obbligato in quanto, in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, trova applicazione l'art. 8 l. 898/1970 che prevede una procedura semplificata di richiesta diretta, senza l'intervento del Giudice, cioè la possibilità per il creditore di ottenere la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, direttamente dai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, mediante un procedimento stragiudiziale.
2.- Per quanto concerne poi la domanda di dichiarazione di cessazione dell'obbligo di pagamento del mutuo dell'abitazione, essa è inammissibile in quanto esclusa dal perimetro decisionale della presente causa. Difatti, pur essendo astrattamente possibile che il contributo al mantenimento per i figli venga determinato, in tutto o in parte, attraverso il pagamento del mutuo per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione del nucleo familiare, in concreto è necessario verificare se si verta in una dazione facente parte dell'assegno di mantenimento per la prole, ovvero in un patto autonomo concluso tra le parti nell'ambito della loro autonomia privata, escluso in quanto tale sia dalla possibilità di revisione di cui all'art. 337 quinquies c.c. che dal perimetro decisionale del giudice della famiglia. Sul punto la Corte di cassazione ha affermato: “La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata (nella specie vendita della casa familiare e attribuzione del ricavato a ciascun coniuge in proporzione al denaro investito nel bene stesso). Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso "ad hoc" ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c.”
(Cass. Sez. 1, 19/08/2015, n. 16909, Rv. 636506 - 01) ed anche “In tema di separazione consensuale, per distinguere i patti che integrano il contenuto essenziale degli accordi (riguardanti, cioè, il consenso dei coniugi a vivere separati, il mantenimento del coniuge e dei figli, l'affidamento e la frequentazione di questi ultimi, l'assegnazione della casa familiare, ove ne ricorrano i presupposti) da quelli che costituiscono il contenuto eventuale - i quali non sono suscettibili di modifica o revoca ex art. 710 c.p.c., né possono essere sostituiti dalle condizioni conseguenti al divorzio, ma sono negozi autonomi, che regolano i reciproci rapporti dei coniugi ai sensi dell'art. 1372 c.c. - l'interprete è chiamato a indagare la comune intenzione delle parti, accertando se si tratti di patti che hanno nella separazione una mera occasione e non la loro causa concreta, facendo uso dei canoni interpretativi degli artt. 1362 e ss. c.c., secondo i quali il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, poiché non aveva verificato, secondo i canoni di cui agli artt.
1362 e ss. c.c., se l'attribuzione della casa familiare rispondeva alla finalità, propria delle condizioni
6 essenziali della separazione, di assicurare al coniuge economicamente più debole il diritto al mantenimento)” (Cass. Sez. 1, 22/07/2024, n. 20034, Rv. 671690 - 02).
Nel caso in esame i coniugi, nel concordare le condizioni della separazione, hanno previsto il “contributo per il pagamento delle spese di mutuo della Casa coniugale” al numero 5 dell'accordo, cioè in un punto distinto, autonomo e non richiamato nel precedente punto 4 concernente il contributo al mantenimento dei figli. La tesi della autonomia della clausola in questione rispetto alla determinazione del contributo al mantenimento della prole oltre che da elementi formali e stilistici, è confermata da elementi di tipo contenutistico. La clausola, infatti, esordisce con l'espresso riferimento al fatto che nel corso della vita coniugale la sig.ra abbia sottoscritto due mutui nell'interesse della famiglia ed il sig. ne CP_1 _1 sia sempre stato garante. Per tale ragione, si prosegue, il sig. si assume l'obbligo di versare il _1
50% delle rate (sorte capitale, interessi, sanzioni ecc.) relative ai due mutui intestati alla sig.ra CP_1
Ebbene, il riferimento esplicito ad obbligazioni contratte nel corso degli anni di matrimonio e alla posizione di garante assunta da devono essere letti nel quadro di una situazione in cui, _1 come emerge dagli atti ed in particolare dal ricorso per separazione, era necessario un più ampio regolamento di conti tra le parti a prescindere dalla quota di mantenimento della prole.
Di conseguenza, esula dai poteri di questo Collegio quello di disporre in merito alla cessazione dell'obbligo di contribuzione al pagamento del mutuo, trattandosi di questione privatistica che trova integrale regolamentazione nelle norme del codice civile.
4.- La parziale e reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
, nato a [...] il [...], con ricorso depositato in data 25/03/2021 nei Parte_1 confronti di nata a [...] il [...], con l'intervento ex lege del CP_1
Pubblico Ministero in sede, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TE di Romagna in data
12/05/2007 tra nata a [...] il [...] e nata a Parte_1 CP_1
FORLÌ (FC) il 06/06/1977, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TE di
Romagna dell'anno 2007, parte II, S. A atto numero 1;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di TE di Romagna di procedere all'annotazione della presente sentenza
Anno 2007 Atto n° 1 Parte II^ SERIE A dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che CP_1 aveva acquisito per effetto del matrimonio dispone l'obbligo in capo a di corrispondere a in via anticipata Parte_1 CP_1 entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento per i figli la somma mensile di €
7 500,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
dichiara inammissibile la domanda avanzata da di pagamento diretto da parte del CP_1 datore di lavoro, assegna la casa coniugale (sita in TE di Romagna via Alessandro Farneti, n. 30) a CP_1
[...] attribuisce a integralmente l'assegno unico universale per i figli, CP_1 dichiara inammissibile la domanda avanzata da relativa alla dichiarazione di Parte_1 cessazione dell'obbligo di pagamento del mutuo, compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 04.06.2025
Il Presidente dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi
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