Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/03/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2998 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 18.03.2025, promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
30.06.1988, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Aurelio Leuzzi, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Cimino, 22, ha eletto domicilio
E
PO IA (C.F.: ) nata a [...] il C.F._2
12.02.1989, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonella Vizzari, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via fra' Gesualdo Malacrinò, 24, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-considerato che con decreto dell'11.12.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 18.03.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 13.03.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario il 08/09/2017 a Villa San Giovanni (RC); b) dal matrimonio sono nate le figlie
(06.06.2018) e 03.10.2021); Per_1 Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-ritenuto che il piano genitoriale allegato dalle parti al ricorso congiunto risulta rispondente all'interesse delle minori, nonché al principio della bigenitorialità;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. il 12.12.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 27.10.2024 da e Parte_2
PO IA, così provvede: -dichiara la separazione personale tra e PO IA, il cui atto di Parte_2
matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Villa
San Giovanni (RC) Atto N. 40 parte II serie A - anno 2017, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, nel mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, di proprietà del Sig. , padre del ricorrente e Persona_3
concessa in uso al figlio, sita in PO Calabro sulla via Campanile, 15/A, al piano secondo di un maggior fabbricato, sarà –allo stato- assegnata, con gli arredi e le suppellettili già presenti, alla Sig.ra IA PO, che continuerà ad abitarla insieme alle figlie e il Sig. provvederà al Per_1 Per_2 Parte_1
pagamento delle relative utenze (acqua, energia elettrica, TARI, internet) e trasferirà altrove e nell'immediato la residenza;
l'assegnazione della casa coniugale alla
Sig.ra IA PO cesserà e l'appartamento tornerà nella disponibilità piena ed esclusiva del Sig. allorquando la Sig.ra IA PO avrà Parte_1
firmato il contratto di locazione di altra unità abitativa già individuata e sita in
PO Calabro (RC), sulla Via Repaci n. 16, dove trasferirà la residenza per sé e le figlie, portando con sé, perché già d'accordo su ciò con il marito, anche parte degli arredi e suppellettili presenti nella casa coniugale e sostenendo integralmente, con il supporto economico della famiglia di origine, i costi di locazione ed i costi relativi alle utenze, senza che il trasferimento di residenza della Sig.ra IA PO e delle minori necessiti di ulteriori modifiche alle presenti condizioni;
3) le parti si danno reciprocamente atto di aver già provveduto di comune accordo all'assegnazione dei beni facenti parte del patrimonio familiare e di non aver nulla a pretendere tra loro;
4) il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra IA PO, per Parte_1
il solo mantenimento delle minori, un assegno mensile di €. 600,00 (seicento/00), entro il giorno dieci di ciascun mese, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso;
detta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, senza necessità di formale richiesta di aggiornamento;
detta somma sarà versata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra IA
PO avente il seguente IBAN: [...] 2422 0004 2208;
5) il Sig. si impegna a corrispondere, altresì, alla Sig.ra IA Parte_1
PO, il 100% - fino a quando la stessa sarà priva di occupazione o di altra fonte di reddito diversa da attività lavorativa - delle spese straordinarie sostenute per le figlie per l'acquisto di libri scolastici ed universitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto nonché, purché previamente concordate tra i coniugi e debitamente documentate dalla madre, iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola, spese di natura ludica o parascolastica, spese sportive, spese medico sanitarie quali, ad esempio, spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati alla figlia e comunque, quelle considerate straordinarie dalla legge;
la misura della corresponsione delle spese straordinarie sarà del 100% in capo al sig. fino Pt_1
a quando la Sig.ra IA PO sarà priva di occupazione o di altra fonte di reddito diversa da attività lavorativa;
a tal fine, come da protocollo vigente presso il
Tribunale di Reggio Calabria, si precisa che devono considerarsi spese SPESE
STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori:
- spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);
-spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
-spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
-spese per organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Si considerano, invece, SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non
è richiesta la previa concertazione: acquisto libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto
(rispetto al mezzo in uso ai minori di cui si è previamente concordato l'acquisto).
Si considerano inoltre, COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura delle patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione e/o divorzi;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetica, ecc.) attività ricreative abituali
(cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio);
6) la misura della corresponsione delle spese straordinaria sarà del 50% in capo ad ogni coniuge quando la signora avrà una occupazione o altra fonte di reddito;
7) per quanto riguarda il diritto di visita, i periodi che i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori, gli impegni, le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali ed alle vacanze normalmente godute, si rimanda all'allegato piano genitoriale predisposto ex art. 473 bis, 12, c.p.c., sottoscritto dagli istanti che si dichiarano sin da ora consapevoli delle conseguenze che possono verificarsi e delle sanzioni in cui possono incorrere in caso di mancata osservanza, inadempienze e violazioni, ex art. 473 bis, 39, c.p.c.;
8) l'assegno unico universale spetterà al 50% a ciascun genitore;
9) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere regolarizzato tra loro ogni altro rapporto e, dichiarano altresì, di null'altro avere reciprocamente a pretendere;
10) i coniugi si danno sin da ora reciproco assenso alla richiesta e/o alla rinnovazione dei documenti amministrativi che abilitano all'espatrio;
11) i coniugi convengono di dare immediata esecuzione alle predette condizioni.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villa San Giovanni (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 19.03.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna