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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/09/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1205/2022
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1205/2022, promossa da:
, nato a [...] il [...] C.F. , residente a CP_1 C.F._1
Rimini in via Iseo Pedrizzi n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. SABRINA SANTUCCI, elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore in Rimini, via Flaminia n. 183/B, PEC
giusta procura in atti;
Email_1
Ricorrente
CONTRO
, nata in [...] il [...] C. F. residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. FEDERICA GIULIANELLI, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore in Riccione, viale Ortona n. 3 PEC
giusta procura in atti;
Email_2
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 15.05.2025
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
pagina 1 di 15 Con ricorso depositato in data 14.04.2022, il IG. ha convenuto in giudizio la IG.ra CP_1 esponendo di avere contratto matrimonio religioso in data 20.02.2011 e civile in data Controparte_2
3.11.2011, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Rimini n. 165 P. 1 anno
2011 e che dalla loro unione è nata (7.10.2011). Persona_1
Il ricorrente ha riferito che la coppia ha stabilito la dimora familiare in un appartamento in affitto sito in
Rimini alla Via Lagomaggio n. 23 e, in riferimento all'attività lavorativa, ha affermato di essere dipendente a tempo indeterminato presso la ditta FUGAR Produzione S.p.a. di Verucchio (RN) e di percepire uno stipendio mensile di euro 1.500,00 circa. Il IG. ha altresì dichiarato che la odierna resistente ha CP_1 sempre svolto attività lavorativa stagionale (estiva) presso le strutture ricettive della zona e che durante l'anno ha lavorato come critica gastronomica presso rinomati locali di tutta la regione, intervenendo altresì
a serate di gala organizzate da circoli di prestigio, in qualità di vicepresidente del Gran Premio
Internazionale della Ristorazione e di tecnico alimentare.
Con riferimento alle origini della crisi coniugale, il IG. ha affermato che il loro apporto ha CP_1 iniziato a logorarsi quando, a distanza di qualche anno dalla celebrazione delle nozze, la moglie ha intrapreso “una collaborazione professionale e non”, con il noto critico enogastronomico Bonvicini.
In ordine al suo rapporto con la prole, il ricorrente ha riferito di avere un'ottima relazione affettiva con la figlia che gestisce in autonomia - o con la collaborazione della nonna paterna - nel pomeriggio e in occasione delle numerose assenze serali/notturne della moglie oltre che durante i weekend.
Sulla base del quadro sopra descritto, il IG. ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la CP_1 separazione con addebito alla moglie, l'affidamento condiviso della figlia minore da collocarsi presso di lui nella casa coniugale della quale ha altresì chiesto la assegnazione e la contribuzione materna al mantenimento della figlia nella misura ritenuta di giustizia oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, con disciplina del diritto di visita materno secondo un calendario concordato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.06.2022, si è regolarmente costituita in giudizio la IG.ra che, non opponendosi alla pronuncia della separazione, ha tuttavia proposto CP_2 domanda riconvenzionale di addebito ed ha formulato conclusioni difformi rispetto a quelle di controparte in ordine al collocamento della minore, all'assegnazione della casa familiare e alle questioni di natura economica.
In relazione al fallimento dell'unione, la resistente ha dedotto che la crisi coniugale è stata determinata dalla condotta del ricorrente che, fin da subito, le ha imposto la convivenza con delle “inquiline” e, successivamente, con la suocera IG.ra IG.ra Ha inoltre affermato che il marito si è Controparte_3 dimostrato ossessionato dalla forma fisica (“si sottopone ad allenamenti quotidiani”) e dall'apparenza (“acquista in maniera compulsiva vestiario e accessori di lusso”) e vive “in un mondo parallelo fatto di fantasie e ossessioni”, si affida a
“rituali magici” e coltiva il sogno di conquistare la sua donna ideale. La resistente ha dichiarato che il pagina 2 di 15 ricorrente ha intrapreso relazioni extraconiugali già a far data del 2015, in passato è stato soggetto a scatti di ira sia nei suoi confronti che nei confronti della figlia oltre che essere così inaffidabile da avere subito diversi richiami per condotta negligente sul posto di lavoro.
La IG.ra ha infine contestato l'accusa di avere intrapreso una relazione extraconiugale con il CP_2 collega di lavoro IG. ed ha evidenziato che la disponibilità del padre a tenere con sé la figlia sia Per_2 residuale rispetto a ogni altra sua eIGenza personale.
In ordine ai profili di carattere patrimoniale, la resistente ha dichiarato che il marito ha percepito un reddito medio annuale di euro 22.000-23.000 (anni 2018-2020), ha beneficiato di agevolazioni fiscali e bonus familiari, dispone di una collezione di monete di valore, di vestiti e accessori di lusso e di auto mentre lei, disoccupata nel periodo pandemico, per il resto ha svolto lavori stagionali con introiti di modesta entità.
La resistente, dunque, ha concluso chiedendo la separazione con addebito al marito con condanna al risarcimento del danno biologico e morale, l'affidamento della figlia minore a lei o, in subordine, ad entrambi i genitori ma, comunque, con collocazione presso di lei nella casa coniugale, chiesta in assegnazione, e disciplina del diritto di visita del padre con la figlia. Dal punto vista economico, ha chiesto che venga disposto l'obbligo paterno di contribuzione al mantenimento della minore nell'importo mensile di euro 500,00 oltre l'80% delle spese straordinarie e che venga altresì previsto un mantenimento in suo stesso favore pari a euro 650,00 mensili nonché la corresponsione in suo favore, del 50% del controvalore di beni acquistati con danaro in comune (collezione monete, macchina fotografica, auto, ecc.).
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione del 21.06.2022, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati e, in via provvisoria ed urgente, ha disposto l'affidamento della figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con domiciliazione presso la madre cui ha assegnato la casa coniugale, ha disciplinato il diritto di visita paterno alla figlia ed ha onerato il padre di contribuire al mantenimento della minore con il versamento della somma mensile di euro 500,00, oltre il 70% delle spese straordinarie, e di euro 100,00 mensili a titolo di contributo per gli oneri locatizi relativi alla ex casa coniugale. All'udienza del 13.10.2022 la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio sulla richiesta di parte resistente non opposta da parte ricorrente, di sentenza parziale di separazione. In data 21.11.2022 è stata deposita sentenza n. 1119/22 di separazione e con ordinanza di pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio con assegnazione dei termini istruttori. In occasione dell'udienza del 9.11.2023, la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle istanze istruttorie e per l'ampliamento del diritto di visita paterno durante le festività natalizie (oggetto, tra l'altro, di ricorso di modifica delle condizioni di separazione depositato il 12.06.2023, iscritto a RG. 1205-1/2022) ed il Giudice ha così provveduto: “ad integrazione dell'ordinanza presidenziale, dispone che la minore trascorra con il padre il periodo dalla fine delle lezioni fino al 2 gennaio, pagina 3 di 15 con riaccompagnamento della bambina presso la madre il 2 gennaio, e che trascorra con la madre il periodo dal 2 gennaio all'8 gennaio o comunque fino alla ripresa delle lezioni scolastiche. Nell'eventualità in cui la madre dovesse essere chiamata per lavorare nel periodo in cui la minore dovrebbe stare presso di sé il padre provvederà a prendere con sé la minore, avendo cura, nel caso la debba riaccompagnare a scuola, a condurvela con non eccessivo anticipo affinché non rimanga incustodita, e quindi, non prima delle ore 7:50; il padre osserverà questa cautela tutte le volte che debba accompagnare a scuola la figlia (trattasi quindi di previsione generale). Quale ulteriore previsione generale il Giudice dispone che nel caso il padre tenga la minore con sé nel dopo cena a causa di impegni lavorativi della madre, la tenga con sé anche nelle ore notturne, con riaccompagnamento a scuola il giorno dopo”. Con il medesimo provvedimento, sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti e, ritenuta opportuna una indagine psicosociale sul nucleo, è stato disposto che “i Servizi Sociali prendano in carico il nucleo, e, all'esito dei più opportuni accertamenti (colloqui, percorsi diagnostici o altro), individuino la migliore soluzione nell'interesse della minore in punto di collocazione prevalente, con il regime di frequentazione con il genitore non collocatario più appropriato in ragione delle eIGenze lavorative, scolastiche ed extrascolastiche dei componenti del nucleo”, con rinvio per l'audizione della figlia della coppia. Nelle more, è stata depositata la rinuncia al mandato del difensore di parte ricorrente Avv. Michela Torri, cui è subentrata l'Avv. Paola Bergamini Benzi. Con ordinanza del 14.03.2024, resa a scioglimento di riserva assunta il 12.09.2023, - in ricorso iscritto a RG.
1205-1/2022 proposto da
contro
- il Giudice ha disposto che “in parziale CP_1 Controparte_2 accoglimento del ricorso, a modifica dell'ordinanza presidenziale del 21.6.2022, così provvede: - Dispone che il padre possa tenere con sé la figlia nei due giorni infrasettimanali fino al giorno seguente, accompagnandola a scuola non prima delle ore
7:50; - Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre un periodo di sette gironi consecutivi;
- Le vacanze natalizie ed estive saranno ripartite in periodi di uguale durata, uno comprendente il natale, l'altro il capodanno, uno comprendente la pasqua, l'altro il giorno di pasquetta;
- Rigetta ogni altra domanda”. All'udienza del 20.06.2024, si è proceduto all'ascolto della minore e, successivamente, la causa è stata rinviata per la Persona_1 precisazione delle conclusioni. Il procedimento, interrotto all'udienza del 14.11.2024 per il decesso del difensore di parte ricorrente, è stato riassunto con ricorso in riassunzione depositato da parte resistente in data 18.11.2024. Con atto del 16.12.2024 si è costituito il nuovo difensore di parte ricorrente Avv.
Massimiliano Picci e, a seguito della sua rinuncia al mandato, è a lui subentrato l'Avv. Sabrina Santucci
(atto di costituzione di nuovo Avvocato del 16.04.2025). All'udienza del 15.05.2025 la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni ivi precisate dai procuratori delle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 18.07.2022, non ha poi presentato le sue conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del
P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono pagina 4 di 15 rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del
1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
La presente pronuncia, successiva a quella non definitiva N.1119/2022 del 21.11.2022 in ordine allo status, ha ad oggetto le questioni accessorie relative all'addebito della separazione (la cui domanda formulata da entrambe le parti è stata infine reiterata in sede di precisazione delle conclusioni solo dalla IG.ra
, all'affidamento ed al collocamento della figlia minore con disciplina del diritto di visita, Controparte_2 all'assegnazione della casa familiare e, in punto di richieste economiche, in merito all'importo del contributo al mantenimento della prole e sul contributo agli oneri locatizi della casa coniugale. Non è stata in sede di precisazione delle conclusioni reiterata la richiesta economica di mantenimento ex art. 156 c.c. formulata dalla IG.ra in sede di ricorso. CP_2
Ciò posto, preliminarmente, ritiene l'adito Tribunale che non sia meritevole di accoglimento la eccezione di parte ricorrente di inammissibilità della comparsa conclusionale di parte resistente per tardività del deposito, posto che l'atto oggetto di contestazione risulta invero depositato in termini, una prima volta in data 10.07.2025 e solo una seconda volta in data 15.07.2025, oltre il termine di legge.
SULL'ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
Parte resistente ha precisato le sue conclusioni chiedendo di “dichiarare l'addebito della responsabilità della separazione al SI. . In particolare, la IG.ra ha dedotto che il marito nei primi anni Controparte_4 CP_2 di matrimonio le ha imposto la convivenza con delle inquiline e poi con la suocera e che ha intrattenuto relazioni extraconiugali già a far data del 2015.
Ciò premesso in fatto, si osserva in diritto che, secondo costante giurisprudenza, per fondare la domanda di addebito occorre non soltanto l'accertamento della sussistenza di una violazione dei doveri del matrimonio, ma anche l'efficienza causale della stessa rispetto alla rottura del vincolo.
Con espresso riguardo all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, costituendo una violazione particolarmente grave normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, si rileva che essa è ritenuta, di regola, sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in un contesto di relazioni già compromesse in modo irreparabile in un ambiente caratterizzato da una convivenza ormai solo nominale e formale. pagina 5 di 15 Sotto il profilo probatorio la Cassazione ha sottolineato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Di conseguenza, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito. Va escluso l'addebito della separazione nel caso in cui sia assente il nesso causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cassazione civile sez. I, 08.11.2022, n. 32837).
I medesimi principi sono stati confermati anche da una recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha evidenziato che in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà, con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cassazione civile, sez. I, 07.08.2024, n. 22291).
Detto altrimenti, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Orbene, nel caso in esame, non può trovare accoglimento la domanda, genericamente assunta da parte resistente, di addebito della separazione al ricorrente “conseguente agli illeciti perpetrati dallo stesso in danno del coniuge in violazione degli obblighi e doveri coniugali” poiché, all'esito della attività istruttoria, non solo deve escludersi la presenza del nesso causale intercorrente tra le supposte condotte violative degli obblighi derivanti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, quanto risulta indimostrata l'esistenza stessa di condotte (di parte ricorrente) contrarie al dovere ex art. 143 c.c.
pagina 6 di 15 Avuto riguardo alla decisione del IG. di condividere il domicilio coniugale con ospiti chiamate a CP_1 partecipare alle spese di locazione o con la madre (nonna paterna) di ausilio nella gestione della figlia minore, non è stato infatti provato che la suddetta condotta, peraltro risalente ai primi anni di matrimonio, abbia assunto un ruolo determinante nel determinare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza coniugale.
Non sono stati documentati, circostanziati né contestualizzati i denunciati episodi di violenza fisica o verbale (eccessi di ira contro moglie e figlia) ed appaiono irrilevanti, ai fini di una decisione sull'addebito, i comportamenti ossessivo/maniacali o compulsivi ascritti dalla moglie al marito (quali ad es. il culto per la persona, i rituali magici, l'ambizione ed il perseguimento di “progetti a tratti deliranti”). Deve altresì escludersi che vi sia prova della incidenza negativa delle predette condotte sulla vita familiare.
Del pari, non rileva in questa sede ai fini dell'adddebito, la circostanza che il IG. abbia CP_1 arbitrariamente sottratto somme di denaro depositate sul conto corrente familiare in comune (somme che sono state restituite nella quota di spettanza della resistente).
Risulta altresì indimostrata la condotta violativa dell'obbligo di fedeltà coniugale da parte del ricorrente.
Le presunte relazioni extra coniugali, genericamente assunte come risalenti già all'anno 2015, non possono dirsi infatti provate in base alla mera allegazione di una immagine fotografica ritraente una scatola di preservativi o di stralci del diario nel quale il IG. riporta (in lingua russa) la descrizione della sua CP_1 donna ideale.
Al contrario, costituisce circostanza incontestata, che già da tempo la coppia vivesse in una condizione di separazione di fatto declinata nella assenza di intimità coniugale (il marito dormiva da anni nella cameretta della figlia che, viceversa, condivideva il letto matrimoniale con la madre) e nella mancanza di condivisione di vita quotidiana e progettualità comune. In una routine dei genitori che, fra loro estranei, si sono alternati nella gestione quotidiana della figlia minore, delegata sino al pomeriggio alla madre che, al rientro del IG. dal lavoro, usciva di casa per andare a lavorare. CP_1
Ebbene, ritiene il presente Collegio che il fallimento dell'unione coniugale tra le parti del presente giudizio possa dirsi maturato nell'ambito di un contesto matrimoniale fortemente compromesso nella sua componente affettiva, esauritasi per l'assenza di complicità fra i coniugi entrambi insoddisfatti e disinteressati a coltivare l'affectio coniugalis, e che la relativa causa non sia ascrivibile in via esclusiva alle condotte di parte ricorrente.
SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO E MORALE CONNESSO ALLA
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI FAMILIARI.
La domanda di parte resistente di condanna del ricorrente “al risarcimento del danno biologico e morale conseguente agli illeciti perpetrati dallo stesso in danno del coniuge in violazione degli obblighi e doveri coniugali nella misura provata ovvero in quella ritenuta di giustizia” deve essere dichiarata inammissibile, in quanto le domande di pagina 7 di 15 risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c. p. c., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n.
353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione per subordinazione o forte (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, c. p. c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario.
Si precisa che con riferimento al presente procedimento non può essere fatta applicazione della disciplina di cui al D. Lgs n. 164/24 c.d. “correttivo Cartabia”, intervenuta nelle more del giudizio.
SULL'AFFIDAMENTO E SUL COLLOCAMENTO DELLA FIGLIA MINORE E SULL'ASSEGNAZIONE
DELLA CASA FAMILIARE
Parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto “l'affidamento condiviso della figlia minore
con collocazione presso il padre, al quale verrà assegnata la residenza familiare sita in Rimini, via Lagomaggio Per_1
n.23 (in locazione)”.
Parte resistente, al contrario, ha domandato di “affidare la figlia minore alla madre o in subordine ad Per_1 entrambi i genitori ma con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale assegnata a quest'ultima ed attribuendo alla madre le decisioni riguardanti la scuola e la salute della minore, prevedendo che, come da regolamento concordato dalle parti e già in atto fino ad oggi”.
Si osserva in diritto che, nel nostro ordinamento giuridico, l'affidamento dei minori è disciplinato principalmente dagli artt. 337 e seguenti del codice civile e si fonda sul principio della bigenitorialità sancito dalla l. 54/2006. La regola generale è quella dell'affidamento condiviso che prevede che entrambi i genitori mantengano la responsabilità genitoriale con cui il minore ha il diritto a mantenere una relazione equilibrata e continuativa (art. 337 ter c.c.). La giurisprudenza di Cassazione ha affermato che in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa la capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione (Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2018, n. 31902).
La disciplina generale impone dunque una valutazione prioritaria sulla possibilità di garantire al minore il diritto alla bigenitorialità senza tuttavia inibire al giudice la scelta di soluzioni alternative se giustificate, pagina 8 di 15 all'evidenza e da risultanze processuali, da una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale da parte dell'uno o di entrambi i genitori.
L'affidamento esclusivo rappresenta un'eccezione e viene disposto quando risulti manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori tale da rendere l'affidamento pregiudizievole per il minore
(condanne per reati, violenza domestica, dipendenze o mancata cura del minore). È il giudizio negativo sull'attitudine di un genitore ad esercitare il suo ruolo educativo che determina l'eIGenza di adottare l'affidamento monogenitoriale a favore del genitore che risulti in grado di curare efficacemente gli interessi del figlio (Cass. 18.06.2008 n. 16593). In questo caso, il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva ma le decisioni di maggior interesse devono essere prese di comune accordo con l'altro genitore, salvo diversa disposizione del giudice.
Nel caso di specie, la minore (nata il [...]) risulta affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori come da provvedimento provvisorio del 21.06.2022 che codesto Collegio, in assenza di comprovate ragioni dirimenti, ritiene di dover integralmente confermare.
In ordine alla capacità genitoriale (sia individuale che congiunta di entrambe le parti nell'interesse della figlia) conforta, del resto, quanto riportato dall'Ass. Soc. nell'ambito della relazione del Controparte_5
30.05.2024 (depositata il 4.06.2024) ove si legge: “lo scrivente Servizio in seguito all'osservazione svolta, è in grado di affermare che nessuno dei due genitori ha dimostrato insufficienti capacità genitoriali;
entrambi infatti hanno dimostrato di essere in grado di comprendere i bisogni manifestati da e di farvi fronte, riuscendo a confrontarsi con un minimo Per_1 ausilio del Servizio, in merito alla linea comune da intraprendere con la figlia”; “Entrambi i genitori affermano di aver passato un periodo travagliato subito dopo la loro separazione, caratterizzato da frequenti litigi ma che tale situazione attualmente si sarebbe appianata in seguito all'interruzione della convivenza da parte del SI. Gli stessi affermano CP_1 di essere attualmente in grado di confrontarsi in merito alle decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia e di non avere di recente affrontato grossi litigi”.
Con riferimento al collocamento, deve osservarsi che, stante l'adeguatezza e la capacità di entrambi i genitori, la decisione non soggiace più esclusivamente alla ratio dell'interesse morale e materiale della minore ma risponde alla logica della soluzione preferibile, individuata con riguardo alla situazione di fatto esistente all'atto di introduzione del giudizio, tenuto conto del luogo dove si è svolta in concreto e continuativamente la vita della stessa.
Nel caso di specie, il presente Tribunale ritiene pertanto che debba essere confermata la collocazione di presso la madre nella casa coniugale, trattandosi di ambiente familiare ove sono presenti spazi a Per_1 lei dedicati e adeguati alla sua crescita e al suo sviluppo. Da ciò consegue la conferma dell'assegnazione della casa familiare alla madre.
SULLA DISCIPLINA RELATIVA ALLE VISITE DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
pagina 9 di 15 Parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni - nell'ipotesi collocamento della minore presso la madre - ha domandato che “il SI. possa vedere e tenere con sé la figlia come da calendario che segue: CP_1
Settimana A: il martedì ed il mercoledì dall'uscita dal lavoro del padre alla mattina successiva allorquando riaccompagnerà la figlia a scuola;
settimana B: il martedì dall'uscita dal lavoro del padre alla mattina successiva allorquando riaccompagnerà la figlia a scuola e dal venerdì dall'uscita dal lavoro del padre alla domenica sera, dopo la cena, entro le ore 21.00; oltre a tutte le ulteriori occasioni e giorni che le parti concorderanno, festività paritetiche e alternate (ade esempio per il Natale e la Pasqua : turno A: dalla fine della scuola fino al 30 dicembre e turno B dal 30 dicembre fino all'Epifania; a Pasqua turno A dalla fine della scuola fino al pomeriggio di Pasqua e turno B dal pomeriggio di Pasqua fino alla ripresa della scuola) ed oltre ferie
n. 2 settimane anche non consecutive nel periodo estivo, da concordarsi ogni anno entro il mese di febbraio in modo da permettere ai genitori un'adeguata organizzazione”.
La resistente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha domandato che “il padre trascorra con la figlia un pomeriggio alla settimana (martedì) e un fine settimana alternato dal venerdì sera ore 18.30 fino alle 21.00 di domenica, prelevandola e riaccompagnandola nonché un ulteriore pomeriggio di mercoledì dalle 18.30 con pernottamento nella settimana in cui il fine settimana è trascorso dalla figlia con la madre;
- il padre trascorra 7 giorni consecutivi durante le vacanze estive con accompagnamento della figlia al centro estivo e copertura degli orari di lavoro stagionale della SI.ra - i genitori CP_2 trascorrano con la figlia pari periodi delle vacanze natalizie pasquali alternandosi e alternando i giorni di festività quindi una volta la minore trascorrerà con un genitore il giorno di Natale e con l'altro genitore il giorno di S. Stefano e Capodanno e viceversa l'anno successivo periodo;
allo stesso modo un anno il periodo comprenderà il giorno di Pasqua e l'anno successivo il giorno di Pasquetta e le altre festività calendariali”.
Dalla disamina delle conclusioni sopra illustrate risulta che queste non siano sostanzialmente difformi l'una dall'altra.
Sotto il profilo processuale, deve darsi atto del fatto che il provvedimento presidenziale relativo alla disciplina delle visite del padre con la minore (“il padre potrà vederla e tenerla presso di se, compatibilmente con le eIGenze dei minori, almeno due pomeriggi alla settimana, dal termine del suo lavoro fino a dopo cena nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena;
i genitori possono concordare, in relazione agli orari di lavoro della moglie, tempi più ampi di questi, minimi, appena indicati”) è stato integrato con provvedimento del 14.03.2024 con il quale, in parziale accoglimento di ricorso per la modifica di provvedimenti provvisori ed urgenti
(depositato da parte ricorrente il 12.06.2023), il G.I. ha così disposto: “il padre possa tenere con sé la figlia nei due giorni infrasettimanali fino al giorno seguente, accompagnandola a scuola non prima delle ore 7:50; - Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre un periodo di sette gironi consecutivi;
- Le vacanze natalizie ed estive saranno ripartite in periodi di uguale durata, uno comprendente il natale, l'altro il capodanno, uno comprendente la pasqua, l'altro il giorno di pasquetta”.
Sul piano istruttorio si rileva che, in occasione dell'udienza del 20.06.2024, la minore ha dichiarato “io vivo con mia madre e con lei sto abbastanza bene, abbastanza perché non facciamo tante cose insieme, mi piacerebbe fare più pagina 10 di 15 cose insieme a lei anche fuori casa;
anche con mio padre sto bene, ma lui abita in un monolocale e io dormo con lui due volte a settimana e inoltre ci sto a week alternati, però vorrei passare più tempo con lui e stare con lui qualche pomeriggio in più, anche dormendoci insieme più spesso;
vado un po' più d'accordo con mio padre, con lui mi confido di più e parlo di più” ed entrambi i genitori si sono dichiarati disponibili ad accogliere i desiderata della figlia.
Ciò posto, codesto Collegio in ordine alle visite dispone che, salvo diverso accordo fra le parti, il padre potrà vedere la figlia e tenerla presso di se, compatibilmente con le eIGenze della minore, nella settimana A
(in cui la minore trascorre il weekend con la madre), due pomeriggi (indicativamente il martedì ed il mercoledì) dal termine del suo lavoro fino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a scuola (non prima delle 7:50); nella settimana B (in cui la minore trascorre il weekend con il padre) un pomeriggio
(indicativamente il martedì) dal termine del suo lavoro fino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a scuola (non prima delle 7:50) e dal venerdì pomeriggio dopo il lavoro alla domenica sera dopo cena, quando la riaccompagnerà presso la casa materna. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre un periodo di due settimane anche non consecutive. Le vacanze per festività natalizie e pasquali saranno ripartite in periodi di uguale durata, uno comprendente il Natale, l'altro il
Capodanno, uno comprendente la Pasqua, l'altro il giorno di Pasquetta, seguendo la regola dell'alternanza annuale.
Resta inteso l'impegno del IG. a garantire idonea soluzione per il pernotto della figlia (oramai CP_1 adolescente) in apposito letto separato.
SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLE QUESTIONI ATTINENTI AL MANTENIMENTO DELLA PROLE
Parte ricorrente in ordine al mantenimento ha così concluso: “In subordine nella denegata di collocazione della minore presso la madre, disporre che il SI. versi alla resistente a titolo di contributo per il mantenimento della figlia CP_1 minore la somma mensile di euro 300,00 o la diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate tra le parti.
Parte resistente a sua volta ha domandato di “disporre a carico del SI. l'obbligo di pagamento della CP_1 somma di E. 600,00 o quella maggiore ritenuta congrua, soggetta a rivalutazione Istat, a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia da versare entro il giorno 5 di ogni mese, nonché della somma di euro 150,00 a titolo di Per_1 contribuzione al pagamento del canone di locazione della ex casa coniugale in uno con il versamento dell'assegno mensile di mantenimento e l'obbligo di concorrere a tutte le spese mediche, scolastiche, extrascolastiche incluso il costo del Centro estivo nella misura del 70 % anche con corresponsione contestuale al pagamento se richiesto dalla SI.ra . CP_2
In assenza di contestazione in ordine all'an del mantenimento, dovrà essere esaminato solo il profilo relativo al quantum.
In punto di diritto si evidenzia che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'articolo 147 c.c., obbliga i coniugi secondo i parametri previsti dall'art. 155 c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio pagina 11 di 15 reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle eIGenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Sul punto la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che la determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento destinato al figlio deve considerare non solo il patrimonio dei genitori, ma anche la loro capacità lavorativa, sia che si tratti di un lavoro professionale, sia di un lavoro domestico. Questo richiede la valutazione non solo delle risorse economiche individuali, ma anche delle rispettive potenzialità di reddito determinate. Insieme a questo, ci deve essere la considerazione delle necessità attuali del figlio, dei tempi in cui il figlio risiede con ciascuno dei genitori e del valore economico delle attività domestiche e di cura assunte da entrambi (Cassazione civile, sez. I, 12.03.2024, n. 6455).
Da ultimo giova precisare con riferimento ai criteri per la quantificazione dell'assegno, le eIGenze del figlio da tenere in conto sono estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario sociale e assistenziale. L'assegno inoltre deve garantire ai figli un tenore di vita analogo a quello vissuto in costanza di matrimonio. Rilevano ai fini della quantificazione anche i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, tenendosi presente che in caso di collocazione prevalente è di regola il genitore non collocatario quello obbligato al versamento. Infine, viene in rilievo il parametro della proporzionalità che comporta che nella determinazione dell'assegno debba essere effettuato un raffronto tra quelli che sono i redditi e le risorse economiche di ciascun genitore. Si precisa altresì che in tema di assegno di mantenimento del figlio,
l'aumento delle eIGenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione (Cassazione civile, sez. I, 11.12.2023, n. 34382).
Avuto espresso riguardo alla ripartizione delle spese straordinarie, si osserva come, per giurisprudenza consolidata, il concorso dei genitori non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cass. Civ. n. 14813/2022; Cass. Civ. n. 35710/2021; Cass. Civ. n. 103592024).
La proporzione tra le risorse (redditi e patrimoni) dei genitori da impegnare per le spese straordinarie dei figli deve, dunque, corrispondere a quella per le spese ordinarie.
La quantificazione della contribuzione straordinaria, tuttavia, pur mutuando i criteri previsti per l'assegno di mantenimento quanto alla comparazione dei redditi dei genitori ed alla opportuna proporzionalità della partecipazione, non assolve ad una funzione perequativa. Cosicché spetta al giudice di merito la valutazione sulla effettiva congruità della commisurazione della quota delle spese straordinarie a carico del genitore che si sia dimostrato economicamente debole, anche in funzione della rispondenza delle predette spese all'interesse del figlio.
pagina 12 di 15 Nel caso di specie, trattasi di famiglia le cui entrate economiche sono state assicurate, in vigenza di rapporto di matrimonio, dal lavoro di entrambi i coniugi seppure in tempi e misura differente.
Il IG. impiegato con la qualifica di magazziniere con contratto a tempo indeterminato full time CP_1 presso la FUGAR Produzione S.p.a. di Verucchio (RN), ha documentato un reddito annuale netto di euro
22.960 (730/2025), di euro 21.763 (730/2024), di euro 20.778 (730/2023) ovvero, uno stipendio mensile medio di circa euro 1.700,00 (calcolato su tredici mensilità).
Quanto ai costi, il ricorrente versa alla resistente la somma mensile di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore oltre al 70% delle spese straordinarie ed euro 100 a titolo di contributo alle spese alloggiative e corrisponde la somma di euro 400 a titolo di canone di locazione per l'appartamento in cui si è trasferito a seguito della separazione.
La IG.ra ha affermato di lavorare con contratti stagionali come cameriera di sala presso talune CP_2 strutture ricettive con reddito mensile massimo di euro 1.900,00 (in atti ed a verbale d'udienza del
21.06.2022) e, da documentazione in atti, risulta avere fatto domanda di fruizione dell'indennità Naspi per il periodo di disoccupazione.
In tesi di parte ricorrente la moglie, critica gastronomica accreditata e tecnico alimentare, ha spesso lavorato anche a chiamata in occasione dei weekend o di festività ed eventi, in noti esercizi di ristorazione.
La circostanza, non documentata, non è stata tuttavia smentita dalla IG.ra Si osserva peraltro sul CP_2 punto, come la narrazione in atti di parte resistente (che dichiara di avere sempre sostenuto in proprio le spese inerenti la figlia e altro) non collima con la capacità reddituale dichiarata cosicché appare lecito supporre che la IG.ra referenziata, si avvantaggi anche dei maggiori introiti derivanti dalla CP_2 predetta attività di libera professione, non evidenti.
Riguardo ai costi, la resistente corrisponde la residua parte di euro 550,00 (sul maggior importo di euro
650,00) del canone di locazione della casa ex familiare nella quale vive con la figlia.
Alla luce di tale quadro economico e tenuto conto della frequentazione quasi partitaria della minore con i genitori (nell'ordine di minimo 12 pernotti al mese dal padre) il presente Collegio ritiene congruo determinare in euro 400,00 mensili il contributo che il IG. dovrà corrispondere alla resistente a CP_1 titolo di mantenimento di , oltre il 50% delle spese straordinarie regolate secondo il Protocollo Per_1 adottato dal Tribunale di Bologna.
Per le stesse ragioni di natura economica, si dispone altresì la revoca del contributo, posto a carico del ricorrente, al pagamento delle spese di locazione della abitazione ex coniugale in assegnazione alla resistente.
SUL DIVIETO ESPATRIO
Non merita accoglimento la richiesta della madre di disporre il “divieto esplicito di portare fuori dal territorio italiano la minore senza il preventivo consenso scritto della IG.ra ” non essendo dimostrato, e invero CP_2 pagina 13 di 15 neppure compiutamente allegato, il pericolo di sottrazione internazionale della minore, peraltro in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori.
SULLA RIGETTO DELLA DOMANDA DI CONDANNA EX ART. 96. C.P.C.
La domanda di parte convenuta di condanna ex art. 96 c.p.c., deve essere rigettata.
Si osserva in punto di diritto che, secondo la S.C. in tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (cfr. Cass., Sez. II, 1° ottobre 2003, n. 14583; Cass., Sez. I, 21 luglio 2000, n. 9579; Cass. Sez. 1 n.
3664 del 9.02.2017). In altre decisioni si afferma che condotte sintomatiche dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave non si ravvisano soltanto nella consapevolezza della infondatezza in iure della domanda, ma anche nella omessa deduzione di circostanze fattuali dirimenti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda controversa (cfr. Cass. Sez. 3 n. 4136 del 21.02.2018).
Le osservazioni svolte, relative alla fattispecie regolamentata all'art. 96, comma 1, c.p.c. secondo la giurisprudenza di Cassazione maggioritaria debbono essere estese anche alla fattispecie ex art. 96, comma 3,
c.p.c. La Cassazione, infatti, ha evidenziato che, sebbene il comma 3 della norma citata non espliciti se sia richiesto un particolare stato psicologico in capo al soggetto che pone in essere la condotta, ovvero se la condanna sia pronunciabile soltanto nei confronti della parte che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa, valorizzando l'inserimento della disposizione all'interno della cornice dell'art. 96 c.p.c., ritiene necessaria per l'operatività di detto istituto la sussistenza dei requisiti della mala fede o della colpa grave così come richiesto per il primo comma della medesima norma (Cass., Sez. 6-3, n. 3376 del
22.02.2016; Cass. Civ., Sez. VI, del 30.11.2012, n. 21570).
Orbene, applicando i principi esposti al caso in esame, si ritiene che nessun elemento di prova sia stato offerto a riscontro di una eventuale colpa grave o dolo nell'attività difensiva svolta da parte ricorrente.
SULLE SPESE DI LITE
L'esito complessivo del giudizio, che vede parzialmente soccombenti entrambe le parti, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite ivi comprese quelle relative al sub procedimento iscritto a RG
1205-1/22.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
➢ Rigetta la domanda della IG.ra di addebito della separazione al IG. CP_2 CP_1
➢ Affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso Per_1 la madre cui viene confermata l'assegnazione della casa familiare;
pagina 14 di 15 ➢ Dispone che, salvo diverso accordo fra le parti, il padre potrà vedere la figlia e tenerla presso di se, compatibilmente con le eIGenze della minore, nella settimana A (in cui la minore trascorre il weekend con la madre), due pomeriggi (indicativamente il martedì ed il mercoledì) dal termine del suo lavoro fino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a scuola (non prima delle 7:50); nella settimana B (in cui la minore trascorre il weekend con il padre) un pomeriggio
(indicativamente il martedì) dal termine del suo lavoro fino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a scuola (non prima delle 7:50) e dal venerdì pomeriggio dopo il lavoro alla domenica sera dopo cena, quando la riaccompagnerà presso la casa materna. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre un periodo di due settimane anche non consecutive. Le vacanze per festività natalizie e pasquali saranno ripartite in periodi di uguale durata, uno comprendente il Natale, l'altro il Capodanno, uno comprendente la Pasqua, l'altro il giorno di
Pasquetta, seguendo la regola dell'alternanza annuale.
➢ Pone a carico del IG. a far data dalla pubblicazione della sentenza, un assegno mensile di CP_1 euro 400,00 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da versare alla moglie entro il giorno 7 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat;
spese straordinarie relative alla figlia suddivise tra i coniugi in misura del 50% ciascuno come da
Protocollo del Tribunale di Bologna;
➢ Revoca, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, il contributo dell'importo di euro
100,00 mensili per oneri locatizi sulla casa ex coniugale, posto a carico del IG. CP_1
➢ Rigetta la domanda di condanna ex art 96 c.p.c.
➢ Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di ConIGlio del 18 settembre 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 15 di 15
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1205/2022, promossa da:
, nato a [...] il [...] C.F. , residente a CP_1 C.F._1
Rimini in via Iseo Pedrizzi n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. SABRINA SANTUCCI, elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore in Rimini, via Flaminia n. 183/B, PEC
giusta procura in atti;
Email_1
Ricorrente
CONTRO
, nata in [...] il [...] C. F. residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. FEDERICA GIULIANELLI, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore in Riccione, viale Ortona n. 3 PEC
giusta procura in atti;
Email_2
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 15.05.2025
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
pagina 1 di 15 Con ricorso depositato in data 14.04.2022, il IG. ha convenuto in giudizio la IG.ra CP_1 esponendo di avere contratto matrimonio religioso in data 20.02.2011 e civile in data Controparte_2
3.11.2011, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Rimini n. 165 P. 1 anno
2011 e che dalla loro unione è nata (7.10.2011). Persona_1
Il ricorrente ha riferito che la coppia ha stabilito la dimora familiare in un appartamento in affitto sito in
Rimini alla Via Lagomaggio n. 23 e, in riferimento all'attività lavorativa, ha affermato di essere dipendente a tempo indeterminato presso la ditta FUGAR Produzione S.p.a. di Verucchio (RN) e di percepire uno stipendio mensile di euro 1.500,00 circa. Il IG. ha altresì dichiarato che la odierna resistente ha CP_1 sempre svolto attività lavorativa stagionale (estiva) presso le strutture ricettive della zona e che durante l'anno ha lavorato come critica gastronomica presso rinomati locali di tutta la regione, intervenendo altresì
a serate di gala organizzate da circoli di prestigio, in qualità di vicepresidente del Gran Premio
Internazionale della Ristorazione e di tecnico alimentare.
Con riferimento alle origini della crisi coniugale, il IG. ha affermato che il loro apporto ha CP_1 iniziato a logorarsi quando, a distanza di qualche anno dalla celebrazione delle nozze, la moglie ha intrapreso “una collaborazione professionale e non”, con il noto critico enogastronomico Bonvicini.
In ordine al suo rapporto con la prole, il ricorrente ha riferito di avere un'ottima relazione affettiva con la figlia che gestisce in autonomia - o con la collaborazione della nonna paterna - nel pomeriggio e in occasione delle numerose assenze serali/notturne della moglie oltre che durante i weekend.
Sulla base del quadro sopra descritto, il IG. ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la CP_1 separazione con addebito alla moglie, l'affidamento condiviso della figlia minore da collocarsi presso di lui nella casa coniugale della quale ha altresì chiesto la assegnazione e la contribuzione materna al mantenimento della figlia nella misura ritenuta di giustizia oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, con disciplina del diritto di visita materno secondo un calendario concordato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.06.2022, si è regolarmente costituita in giudizio la IG.ra che, non opponendosi alla pronuncia della separazione, ha tuttavia proposto CP_2 domanda riconvenzionale di addebito ed ha formulato conclusioni difformi rispetto a quelle di controparte in ordine al collocamento della minore, all'assegnazione della casa familiare e alle questioni di natura economica.
In relazione al fallimento dell'unione, la resistente ha dedotto che la crisi coniugale è stata determinata dalla condotta del ricorrente che, fin da subito, le ha imposto la convivenza con delle “inquiline” e, successivamente, con la suocera IG.ra IG.ra Ha inoltre affermato che il marito si è Controparte_3 dimostrato ossessionato dalla forma fisica (“si sottopone ad allenamenti quotidiani”) e dall'apparenza (“acquista in maniera compulsiva vestiario e accessori di lusso”) e vive “in un mondo parallelo fatto di fantasie e ossessioni”, si affida a
“rituali magici” e coltiva il sogno di conquistare la sua donna ideale. La resistente ha dichiarato che il pagina 2 di 15 ricorrente ha intrapreso relazioni extraconiugali già a far data del 2015, in passato è stato soggetto a scatti di ira sia nei suoi confronti che nei confronti della figlia oltre che essere così inaffidabile da avere subito diversi richiami per condotta negligente sul posto di lavoro.
La IG.ra ha infine contestato l'accusa di avere intrapreso una relazione extraconiugale con il CP_2 collega di lavoro IG. ed ha evidenziato che la disponibilità del padre a tenere con sé la figlia sia Per_2 residuale rispetto a ogni altra sua eIGenza personale.
In ordine ai profili di carattere patrimoniale, la resistente ha dichiarato che il marito ha percepito un reddito medio annuale di euro 22.000-23.000 (anni 2018-2020), ha beneficiato di agevolazioni fiscali e bonus familiari, dispone di una collezione di monete di valore, di vestiti e accessori di lusso e di auto mentre lei, disoccupata nel periodo pandemico, per il resto ha svolto lavori stagionali con introiti di modesta entità.
La resistente, dunque, ha concluso chiedendo la separazione con addebito al marito con condanna al risarcimento del danno biologico e morale, l'affidamento della figlia minore a lei o, in subordine, ad entrambi i genitori ma, comunque, con collocazione presso di lei nella casa coniugale, chiesta in assegnazione, e disciplina del diritto di visita del padre con la figlia. Dal punto vista economico, ha chiesto che venga disposto l'obbligo paterno di contribuzione al mantenimento della minore nell'importo mensile di euro 500,00 oltre l'80% delle spese straordinarie e che venga altresì previsto un mantenimento in suo stesso favore pari a euro 650,00 mensili nonché la corresponsione in suo favore, del 50% del controvalore di beni acquistati con danaro in comune (collezione monete, macchina fotografica, auto, ecc.).
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione del 21.06.2022, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati e, in via provvisoria ed urgente, ha disposto l'affidamento della figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con domiciliazione presso la madre cui ha assegnato la casa coniugale, ha disciplinato il diritto di visita paterno alla figlia ed ha onerato il padre di contribuire al mantenimento della minore con il versamento della somma mensile di euro 500,00, oltre il 70% delle spese straordinarie, e di euro 100,00 mensili a titolo di contributo per gli oneri locatizi relativi alla ex casa coniugale. All'udienza del 13.10.2022 la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio sulla richiesta di parte resistente non opposta da parte ricorrente, di sentenza parziale di separazione. In data 21.11.2022 è stata deposita sentenza n. 1119/22 di separazione e con ordinanza di pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio con assegnazione dei termini istruttori. In occasione dell'udienza del 9.11.2023, la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle istanze istruttorie e per l'ampliamento del diritto di visita paterno durante le festività natalizie (oggetto, tra l'altro, di ricorso di modifica delle condizioni di separazione depositato il 12.06.2023, iscritto a RG. 1205-1/2022) ed il Giudice ha così provveduto: “ad integrazione dell'ordinanza presidenziale, dispone che la minore trascorra con il padre il periodo dalla fine delle lezioni fino al 2 gennaio, pagina 3 di 15 con riaccompagnamento della bambina presso la madre il 2 gennaio, e che trascorra con la madre il periodo dal 2 gennaio all'8 gennaio o comunque fino alla ripresa delle lezioni scolastiche. Nell'eventualità in cui la madre dovesse essere chiamata per lavorare nel periodo in cui la minore dovrebbe stare presso di sé il padre provvederà a prendere con sé la minore, avendo cura, nel caso la debba riaccompagnare a scuola, a condurvela con non eccessivo anticipo affinché non rimanga incustodita, e quindi, non prima delle ore 7:50; il padre osserverà questa cautela tutte le volte che debba accompagnare a scuola la figlia (trattasi quindi di previsione generale). Quale ulteriore previsione generale il Giudice dispone che nel caso il padre tenga la minore con sé nel dopo cena a causa di impegni lavorativi della madre, la tenga con sé anche nelle ore notturne, con riaccompagnamento a scuola il giorno dopo”. Con il medesimo provvedimento, sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti e, ritenuta opportuna una indagine psicosociale sul nucleo, è stato disposto che “i Servizi Sociali prendano in carico il nucleo, e, all'esito dei più opportuni accertamenti (colloqui, percorsi diagnostici o altro), individuino la migliore soluzione nell'interesse della minore in punto di collocazione prevalente, con il regime di frequentazione con il genitore non collocatario più appropriato in ragione delle eIGenze lavorative, scolastiche ed extrascolastiche dei componenti del nucleo”, con rinvio per l'audizione della figlia della coppia. Nelle more, è stata depositata la rinuncia al mandato del difensore di parte ricorrente Avv. Michela Torri, cui è subentrata l'Avv. Paola Bergamini Benzi. Con ordinanza del 14.03.2024, resa a scioglimento di riserva assunta il 12.09.2023, - in ricorso iscritto a RG.
1205-1/2022 proposto da
contro
- il Giudice ha disposto che “in parziale CP_1 Controparte_2 accoglimento del ricorso, a modifica dell'ordinanza presidenziale del 21.6.2022, così provvede: - Dispone che il padre possa tenere con sé la figlia nei due giorni infrasettimanali fino al giorno seguente, accompagnandola a scuola non prima delle ore
7:50; - Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre un periodo di sette gironi consecutivi;
- Le vacanze natalizie ed estive saranno ripartite in periodi di uguale durata, uno comprendente il natale, l'altro il capodanno, uno comprendente la pasqua, l'altro il giorno di pasquetta;
- Rigetta ogni altra domanda”. All'udienza del 20.06.2024, si è proceduto all'ascolto della minore e, successivamente, la causa è stata rinviata per la Persona_1 precisazione delle conclusioni. Il procedimento, interrotto all'udienza del 14.11.2024 per il decesso del difensore di parte ricorrente, è stato riassunto con ricorso in riassunzione depositato da parte resistente in data 18.11.2024. Con atto del 16.12.2024 si è costituito il nuovo difensore di parte ricorrente Avv.
Massimiliano Picci e, a seguito della sua rinuncia al mandato, è a lui subentrato l'Avv. Sabrina Santucci
(atto di costituzione di nuovo Avvocato del 16.04.2025). All'udienza del 15.05.2025 la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni ivi precisate dai procuratori delle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 18.07.2022, non ha poi presentato le sue conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del
P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono pagina 4 di 15 rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del
1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
La presente pronuncia, successiva a quella non definitiva N.1119/2022 del 21.11.2022 in ordine allo status, ha ad oggetto le questioni accessorie relative all'addebito della separazione (la cui domanda formulata da entrambe le parti è stata infine reiterata in sede di precisazione delle conclusioni solo dalla IG.ra
, all'affidamento ed al collocamento della figlia minore con disciplina del diritto di visita, Controparte_2 all'assegnazione della casa familiare e, in punto di richieste economiche, in merito all'importo del contributo al mantenimento della prole e sul contributo agli oneri locatizi della casa coniugale. Non è stata in sede di precisazione delle conclusioni reiterata la richiesta economica di mantenimento ex art. 156 c.c. formulata dalla IG.ra in sede di ricorso. CP_2
Ciò posto, preliminarmente, ritiene l'adito Tribunale che non sia meritevole di accoglimento la eccezione di parte ricorrente di inammissibilità della comparsa conclusionale di parte resistente per tardività del deposito, posto che l'atto oggetto di contestazione risulta invero depositato in termini, una prima volta in data 10.07.2025 e solo una seconda volta in data 15.07.2025, oltre il termine di legge.
SULL'ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
Parte resistente ha precisato le sue conclusioni chiedendo di “dichiarare l'addebito della responsabilità della separazione al SI. . In particolare, la IG.ra ha dedotto che il marito nei primi anni Controparte_4 CP_2 di matrimonio le ha imposto la convivenza con delle inquiline e poi con la suocera e che ha intrattenuto relazioni extraconiugali già a far data del 2015.
Ciò premesso in fatto, si osserva in diritto che, secondo costante giurisprudenza, per fondare la domanda di addebito occorre non soltanto l'accertamento della sussistenza di una violazione dei doveri del matrimonio, ma anche l'efficienza causale della stessa rispetto alla rottura del vincolo.
Con espresso riguardo all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, costituendo una violazione particolarmente grave normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, si rileva che essa è ritenuta, di regola, sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in un contesto di relazioni già compromesse in modo irreparabile in un ambiente caratterizzato da una convivenza ormai solo nominale e formale. pagina 5 di 15 Sotto il profilo probatorio la Cassazione ha sottolineato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Di conseguenza, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito. Va escluso l'addebito della separazione nel caso in cui sia assente il nesso causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cassazione civile sez. I, 08.11.2022, n. 32837).
I medesimi principi sono stati confermati anche da una recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha evidenziato che in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà, con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cassazione civile, sez. I, 07.08.2024, n. 22291).
Detto altrimenti, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Orbene, nel caso in esame, non può trovare accoglimento la domanda, genericamente assunta da parte resistente, di addebito della separazione al ricorrente “conseguente agli illeciti perpetrati dallo stesso in danno del coniuge in violazione degli obblighi e doveri coniugali” poiché, all'esito della attività istruttoria, non solo deve escludersi la presenza del nesso causale intercorrente tra le supposte condotte violative degli obblighi derivanti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, quanto risulta indimostrata l'esistenza stessa di condotte (di parte ricorrente) contrarie al dovere ex art. 143 c.c.
pagina 6 di 15 Avuto riguardo alla decisione del IG. di condividere il domicilio coniugale con ospiti chiamate a CP_1 partecipare alle spese di locazione o con la madre (nonna paterna) di ausilio nella gestione della figlia minore, non è stato infatti provato che la suddetta condotta, peraltro risalente ai primi anni di matrimonio, abbia assunto un ruolo determinante nel determinare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza coniugale.
Non sono stati documentati, circostanziati né contestualizzati i denunciati episodi di violenza fisica o verbale (eccessi di ira contro moglie e figlia) ed appaiono irrilevanti, ai fini di una decisione sull'addebito, i comportamenti ossessivo/maniacali o compulsivi ascritti dalla moglie al marito (quali ad es. il culto per la persona, i rituali magici, l'ambizione ed il perseguimento di “progetti a tratti deliranti”). Deve altresì escludersi che vi sia prova della incidenza negativa delle predette condotte sulla vita familiare.
Del pari, non rileva in questa sede ai fini dell'adddebito, la circostanza che il IG. abbia CP_1 arbitrariamente sottratto somme di denaro depositate sul conto corrente familiare in comune (somme che sono state restituite nella quota di spettanza della resistente).
Risulta altresì indimostrata la condotta violativa dell'obbligo di fedeltà coniugale da parte del ricorrente.
Le presunte relazioni extra coniugali, genericamente assunte come risalenti già all'anno 2015, non possono dirsi infatti provate in base alla mera allegazione di una immagine fotografica ritraente una scatola di preservativi o di stralci del diario nel quale il IG. riporta (in lingua russa) la descrizione della sua CP_1 donna ideale.
Al contrario, costituisce circostanza incontestata, che già da tempo la coppia vivesse in una condizione di separazione di fatto declinata nella assenza di intimità coniugale (il marito dormiva da anni nella cameretta della figlia che, viceversa, condivideva il letto matrimoniale con la madre) e nella mancanza di condivisione di vita quotidiana e progettualità comune. In una routine dei genitori che, fra loro estranei, si sono alternati nella gestione quotidiana della figlia minore, delegata sino al pomeriggio alla madre che, al rientro del IG. dal lavoro, usciva di casa per andare a lavorare. CP_1
Ebbene, ritiene il presente Collegio che il fallimento dell'unione coniugale tra le parti del presente giudizio possa dirsi maturato nell'ambito di un contesto matrimoniale fortemente compromesso nella sua componente affettiva, esauritasi per l'assenza di complicità fra i coniugi entrambi insoddisfatti e disinteressati a coltivare l'affectio coniugalis, e che la relativa causa non sia ascrivibile in via esclusiva alle condotte di parte ricorrente.
SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO E MORALE CONNESSO ALLA
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI FAMILIARI.
La domanda di parte resistente di condanna del ricorrente “al risarcimento del danno biologico e morale conseguente agli illeciti perpetrati dallo stesso in danno del coniuge in violazione degli obblighi e doveri coniugali nella misura provata ovvero in quella ritenuta di giustizia” deve essere dichiarata inammissibile, in quanto le domande di pagina 7 di 15 risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c. p. c., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n.
353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione per subordinazione o forte (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, c. p. c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario.
Si precisa che con riferimento al presente procedimento non può essere fatta applicazione della disciplina di cui al D. Lgs n. 164/24 c.d. “correttivo Cartabia”, intervenuta nelle more del giudizio.
SULL'AFFIDAMENTO E SUL COLLOCAMENTO DELLA FIGLIA MINORE E SULL'ASSEGNAZIONE
DELLA CASA FAMILIARE
Parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto “l'affidamento condiviso della figlia minore
con collocazione presso il padre, al quale verrà assegnata la residenza familiare sita in Rimini, via Lagomaggio Per_1
n.23 (in locazione)”.
Parte resistente, al contrario, ha domandato di “affidare la figlia minore alla madre o in subordine ad Per_1 entrambi i genitori ma con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale assegnata a quest'ultima ed attribuendo alla madre le decisioni riguardanti la scuola e la salute della minore, prevedendo che, come da regolamento concordato dalle parti e già in atto fino ad oggi”.
Si osserva in diritto che, nel nostro ordinamento giuridico, l'affidamento dei minori è disciplinato principalmente dagli artt. 337 e seguenti del codice civile e si fonda sul principio della bigenitorialità sancito dalla l. 54/2006. La regola generale è quella dell'affidamento condiviso che prevede che entrambi i genitori mantengano la responsabilità genitoriale con cui il minore ha il diritto a mantenere una relazione equilibrata e continuativa (art. 337 ter c.c.). La giurisprudenza di Cassazione ha affermato che in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa la capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione (Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2018, n. 31902).
La disciplina generale impone dunque una valutazione prioritaria sulla possibilità di garantire al minore il diritto alla bigenitorialità senza tuttavia inibire al giudice la scelta di soluzioni alternative se giustificate, pagina 8 di 15 all'evidenza e da risultanze processuali, da una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale da parte dell'uno o di entrambi i genitori.
L'affidamento esclusivo rappresenta un'eccezione e viene disposto quando risulti manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori tale da rendere l'affidamento pregiudizievole per il minore
(condanne per reati, violenza domestica, dipendenze o mancata cura del minore). È il giudizio negativo sull'attitudine di un genitore ad esercitare il suo ruolo educativo che determina l'eIGenza di adottare l'affidamento monogenitoriale a favore del genitore che risulti in grado di curare efficacemente gli interessi del figlio (Cass. 18.06.2008 n. 16593). In questo caso, il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva ma le decisioni di maggior interesse devono essere prese di comune accordo con l'altro genitore, salvo diversa disposizione del giudice.
Nel caso di specie, la minore (nata il [...]) risulta affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori come da provvedimento provvisorio del 21.06.2022 che codesto Collegio, in assenza di comprovate ragioni dirimenti, ritiene di dover integralmente confermare.
In ordine alla capacità genitoriale (sia individuale che congiunta di entrambe le parti nell'interesse della figlia) conforta, del resto, quanto riportato dall'Ass. Soc. nell'ambito della relazione del Controparte_5
30.05.2024 (depositata il 4.06.2024) ove si legge: “lo scrivente Servizio in seguito all'osservazione svolta, è in grado di affermare che nessuno dei due genitori ha dimostrato insufficienti capacità genitoriali;
entrambi infatti hanno dimostrato di essere in grado di comprendere i bisogni manifestati da e di farvi fronte, riuscendo a confrontarsi con un minimo Per_1 ausilio del Servizio, in merito alla linea comune da intraprendere con la figlia”; “Entrambi i genitori affermano di aver passato un periodo travagliato subito dopo la loro separazione, caratterizzato da frequenti litigi ma che tale situazione attualmente si sarebbe appianata in seguito all'interruzione della convivenza da parte del SI. Gli stessi affermano CP_1 di essere attualmente in grado di confrontarsi in merito alle decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia e di non avere di recente affrontato grossi litigi”.
Con riferimento al collocamento, deve osservarsi che, stante l'adeguatezza e la capacità di entrambi i genitori, la decisione non soggiace più esclusivamente alla ratio dell'interesse morale e materiale della minore ma risponde alla logica della soluzione preferibile, individuata con riguardo alla situazione di fatto esistente all'atto di introduzione del giudizio, tenuto conto del luogo dove si è svolta in concreto e continuativamente la vita della stessa.
Nel caso di specie, il presente Tribunale ritiene pertanto che debba essere confermata la collocazione di presso la madre nella casa coniugale, trattandosi di ambiente familiare ove sono presenti spazi a Per_1 lei dedicati e adeguati alla sua crescita e al suo sviluppo. Da ciò consegue la conferma dell'assegnazione della casa familiare alla madre.
SULLA DISCIPLINA RELATIVA ALLE VISITE DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
pagina 9 di 15 Parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni - nell'ipotesi collocamento della minore presso la madre - ha domandato che “il SI. possa vedere e tenere con sé la figlia come da calendario che segue: CP_1
Settimana A: il martedì ed il mercoledì dall'uscita dal lavoro del padre alla mattina successiva allorquando riaccompagnerà la figlia a scuola;
settimana B: il martedì dall'uscita dal lavoro del padre alla mattina successiva allorquando riaccompagnerà la figlia a scuola e dal venerdì dall'uscita dal lavoro del padre alla domenica sera, dopo la cena, entro le ore 21.00; oltre a tutte le ulteriori occasioni e giorni che le parti concorderanno, festività paritetiche e alternate (ade esempio per il Natale e la Pasqua : turno A: dalla fine della scuola fino al 30 dicembre e turno B dal 30 dicembre fino all'Epifania; a Pasqua turno A dalla fine della scuola fino al pomeriggio di Pasqua e turno B dal pomeriggio di Pasqua fino alla ripresa della scuola) ed oltre ferie
n. 2 settimane anche non consecutive nel periodo estivo, da concordarsi ogni anno entro il mese di febbraio in modo da permettere ai genitori un'adeguata organizzazione”.
La resistente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha domandato che “il padre trascorra con la figlia un pomeriggio alla settimana (martedì) e un fine settimana alternato dal venerdì sera ore 18.30 fino alle 21.00 di domenica, prelevandola e riaccompagnandola nonché un ulteriore pomeriggio di mercoledì dalle 18.30 con pernottamento nella settimana in cui il fine settimana è trascorso dalla figlia con la madre;
- il padre trascorra 7 giorni consecutivi durante le vacanze estive con accompagnamento della figlia al centro estivo e copertura degli orari di lavoro stagionale della SI.ra - i genitori CP_2 trascorrano con la figlia pari periodi delle vacanze natalizie pasquali alternandosi e alternando i giorni di festività quindi una volta la minore trascorrerà con un genitore il giorno di Natale e con l'altro genitore il giorno di S. Stefano e Capodanno e viceversa l'anno successivo periodo;
allo stesso modo un anno il periodo comprenderà il giorno di Pasqua e l'anno successivo il giorno di Pasquetta e le altre festività calendariali”.
Dalla disamina delle conclusioni sopra illustrate risulta che queste non siano sostanzialmente difformi l'una dall'altra.
Sotto il profilo processuale, deve darsi atto del fatto che il provvedimento presidenziale relativo alla disciplina delle visite del padre con la minore (“il padre potrà vederla e tenerla presso di se, compatibilmente con le eIGenze dei minori, almeno due pomeriggi alla settimana, dal termine del suo lavoro fino a dopo cena nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena;
i genitori possono concordare, in relazione agli orari di lavoro della moglie, tempi più ampi di questi, minimi, appena indicati”) è stato integrato con provvedimento del 14.03.2024 con il quale, in parziale accoglimento di ricorso per la modifica di provvedimenti provvisori ed urgenti
(depositato da parte ricorrente il 12.06.2023), il G.I. ha così disposto: “il padre possa tenere con sé la figlia nei due giorni infrasettimanali fino al giorno seguente, accompagnandola a scuola non prima delle ore 7:50; - Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre un periodo di sette gironi consecutivi;
- Le vacanze natalizie ed estive saranno ripartite in periodi di uguale durata, uno comprendente il natale, l'altro il capodanno, uno comprendente la pasqua, l'altro il giorno di pasquetta”.
Sul piano istruttorio si rileva che, in occasione dell'udienza del 20.06.2024, la minore ha dichiarato “io vivo con mia madre e con lei sto abbastanza bene, abbastanza perché non facciamo tante cose insieme, mi piacerebbe fare più pagina 10 di 15 cose insieme a lei anche fuori casa;
anche con mio padre sto bene, ma lui abita in un monolocale e io dormo con lui due volte a settimana e inoltre ci sto a week alternati, però vorrei passare più tempo con lui e stare con lui qualche pomeriggio in più, anche dormendoci insieme più spesso;
vado un po' più d'accordo con mio padre, con lui mi confido di più e parlo di più” ed entrambi i genitori si sono dichiarati disponibili ad accogliere i desiderata della figlia.
Ciò posto, codesto Collegio in ordine alle visite dispone che, salvo diverso accordo fra le parti, il padre potrà vedere la figlia e tenerla presso di se, compatibilmente con le eIGenze della minore, nella settimana A
(in cui la minore trascorre il weekend con la madre), due pomeriggi (indicativamente il martedì ed il mercoledì) dal termine del suo lavoro fino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a scuola (non prima delle 7:50); nella settimana B (in cui la minore trascorre il weekend con il padre) un pomeriggio
(indicativamente il martedì) dal termine del suo lavoro fino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a scuola (non prima delle 7:50) e dal venerdì pomeriggio dopo il lavoro alla domenica sera dopo cena, quando la riaccompagnerà presso la casa materna. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre un periodo di due settimane anche non consecutive. Le vacanze per festività natalizie e pasquali saranno ripartite in periodi di uguale durata, uno comprendente il Natale, l'altro il
Capodanno, uno comprendente la Pasqua, l'altro il giorno di Pasquetta, seguendo la regola dell'alternanza annuale.
Resta inteso l'impegno del IG. a garantire idonea soluzione per il pernotto della figlia (oramai CP_1 adolescente) in apposito letto separato.
SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLE QUESTIONI ATTINENTI AL MANTENIMENTO DELLA PROLE
Parte ricorrente in ordine al mantenimento ha così concluso: “In subordine nella denegata di collocazione della minore presso la madre, disporre che il SI. versi alla resistente a titolo di contributo per il mantenimento della figlia CP_1 minore la somma mensile di euro 300,00 o la diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate tra le parti.
Parte resistente a sua volta ha domandato di “disporre a carico del SI. l'obbligo di pagamento della CP_1 somma di E. 600,00 o quella maggiore ritenuta congrua, soggetta a rivalutazione Istat, a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia da versare entro il giorno 5 di ogni mese, nonché della somma di euro 150,00 a titolo di Per_1 contribuzione al pagamento del canone di locazione della ex casa coniugale in uno con il versamento dell'assegno mensile di mantenimento e l'obbligo di concorrere a tutte le spese mediche, scolastiche, extrascolastiche incluso il costo del Centro estivo nella misura del 70 % anche con corresponsione contestuale al pagamento se richiesto dalla SI.ra . CP_2
In assenza di contestazione in ordine all'an del mantenimento, dovrà essere esaminato solo il profilo relativo al quantum.
In punto di diritto si evidenzia che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'articolo 147 c.c., obbliga i coniugi secondo i parametri previsti dall'art. 155 c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio pagina 11 di 15 reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle eIGenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Sul punto la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che la determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento destinato al figlio deve considerare non solo il patrimonio dei genitori, ma anche la loro capacità lavorativa, sia che si tratti di un lavoro professionale, sia di un lavoro domestico. Questo richiede la valutazione non solo delle risorse economiche individuali, ma anche delle rispettive potenzialità di reddito determinate. Insieme a questo, ci deve essere la considerazione delle necessità attuali del figlio, dei tempi in cui il figlio risiede con ciascuno dei genitori e del valore economico delle attività domestiche e di cura assunte da entrambi (Cassazione civile, sez. I, 12.03.2024, n. 6455).
Da ultimo giova precisare con riferimento ai criteri per la quantificazione dell'assegno, le eIGenze del figlio da tenere in conto sono estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario sociale e assistenziale. L'assegno inoltre deve garantire ai figli un tenore di vita analogo a quello vissuto in costanza di matrimonio. Rilevano ai fini della quantificazione anche i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, tenendosi presente che in caso di collocazione prevalente è di regola il genitore non collocatario quello obbligato al versamento. Infine, viene in rilievo il parametro della proporzionalità che comporta che nella determinazione dell'assegno debba essere effettuato un raffronto tra quelli che sono i redditi e le risorse economiche di ciascun genitore. Si precisa altresì che in tema di assegno di mantenimento del figlio,
l'aumento delle eIGenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione (Cassazione civile, sez. I, 11.12.2023, n. 34382).
Avuto espresso riguardo alla ripartizione delle spese straordinarie, si osserva come, per giurisprudenza consolidata, il concorso dei genitori non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cass. Civ. n. 14813/2022; Cass. Civ. n. 35710/2021; Cass. Civ. n. 103592024).
La proporzione tra le risorse (redditi e patrimoni) dei genitori da impegnare per le spese straordinarie dei figli deve, dunque, corrispondere a quella per le spese ordinarie.
La quantificazione della contribuzione straordinaria, tuttavia, pur mutuando i criteri previsti per l'assegno di mantenimento quanto alla comparazione dei redditi dei genitori ed alla opportuna proporzionalità della partecipazione, non assolve ad una funzione perequativa. Cosicché spetta al giudice di merito la valutazione sulla effettiva congruità della commisurazione della quota delle spese straordinarie a carico del genitore che si sia dimostrato economicamente debole, anche in funzione della rispondenza delle predette spese all'interesse del figlio.
pagina 12 di 15 Nel caso di specie, trattasi di famiglia le cui entrate economiche sono state assicurate, in vigenza di rapporto di matrimonio, dal lavoro di entrambi i coniugi seppure in tempi e misura differente.
Il IG. impiegato con la qualifica di magazziniere con contratto a tempo indeterminato full time CP_1 presso la FUGAR Produzione S.p.a. di Verucchio (RN), ha documentato un reddito annuale netto di euro
22.960 (730/2025), di euro 21.763 (730/2024), di euro 20.778 (730/2023) ovvero, uno stipendio mensile medio di circa euro 1.700,00 (calcolato su tredici mensilità).
Quanto ai costi, il ricorrente versa alla resistente la somma mensile di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore oltre al 70% delle spese straordinarie ed euro 100 a titolo di contributo alle spese alloggiative e corrisponde la somma di euro 400 a titolo di canone di locazione per l'appartamento in cui si è trasferito a seguito della separazione.
La IG.ra ha affermato di lavorare con contratti stagionali come cameriera di sala presso talune CP_2 strutture ricettive con reddito mensile massimo di euro 1.900,00 (in atti ed a verbale d'udienza del
21.06.2022) e, da documentazione in atti, risulta avere fatto domanda di fruizione dell'indennità Naspi per il periodo di disoccupazione.
In tesi di parte ricorrente la moglie, critica gastronomica accreditata e tecnico alimentare, ha spesso lavorato anche a chiamata in occasione dei weekend o di festività ed eventi, in noti esercizi di ristorazione.
La circostanza, non documentata, non è stata tuttavia smentita dalla IG.ra Si osserva peraltro sul CP_2 punto, come la narrazione in atti di parte resistente (che dichiara di avere sempre sostenuto in proprio le spese inerenti la figlia e altro) non collima con la capacità reddituale dichiarata cosicché appare lecito supporre che la IG.ra referenziata, si avvantaggi anche dei maggiori introiti derivanti dalla CP_2 predetta attività di libera professione, non evidenti.
Riguardo ai costi, la resistente corrisponde la residua parte di euro 550,00 (sul maggior importo di euro
650,00) del canone di locazione della casa ex familiare nella quale vive con la figlia.
Alla luce di tale quadro economico e tenuto conto della frequentazione quasi partitaria della minore con i genitori (nell'ordine di minimo 12 pernotti al mese dal padre) il presente Collegio ritiene congruo determinare in euro 400,00 mensili il contributo che il IG. dovrà corrispondere alla resistente a CP_1 titolo di mantenimento di , oltre il 50% delle spese straordinarie regolate secondo il Protocollo Per_1 adottato dal Tribunale di Bologna.
Per le stesse ragioni di natura economica, si dispone altresì la revoca del contributo, posto a carico del ricorrente, al pagamento delle spese di locazione della abitazione ex coniugale in assegnazione alla resistente.
SUL DIVIETO ESPATRIO
Non merita accoglimento la richiesta della madre di disporre il “divieto esplicito di portare fuori dal territorio italiano la minore senza il preventivo consenso scritto della IG.ra ” non essendo dimostrato, e invero CP_2 pagina 13 di 15 neppure compiutamente allegato, il pericolo di sottrazione internazionale della minore, peraltro in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori.
SULLA RIGETTO DELLA DOMANDA DI CONDANNA EX ART. 96. C.P.C.
La domanda di parte convenuta di condanna ex art. 96 c.p.c., deve essere rigettata.
Si osserva in punto di diritto che, secondo la S.C. in tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (cfr. Cass., Sez. II, 1° ottobre 2003, n. 14583; Cass., Sez. I, 21 luglio 2000, n. 9579; Cass. Sez. 1 n.
3664 del 9.02.2017). In altre decisioni si afferma che condotte sintomatiche dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave non si ravvisano soltanto nella consapevolezza della infondatezza in iure della domanda, ma anche nella omessa deduzione di circostanze fattuali dirimenti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda controversa (cfr. Cass. Sez. 3 n. 4136 del 21.02.2018).
Le osservazioni svolte, relative alla fattispecie regolamentata all'art. 96, comma 1, c.p.c. secondo la giurisprudenza di Cassazione maggioritaria debbono essere estese anche alla fattispecie ex art. 96, comma 3,
c.p.c. La Cassazione, infatti, ha evidenziato che, sebbene il comma 3 della norma citata non espliciti se sia richiesto un particolare stato psicologico in capo al soggetto che pone in essere la condotta, ovvero se la condanna sia pronunciabile soltanto nei confronti della parte che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa, valorizzando l'inserimento della disposizione all'interno della cornice dell'art. 96 c.p.c., ritiene necessaria per l'operatività di detto istituto la sussistenza dei requisiti della mala fede o della colpa grave così come richiesto per il primo comma della medesima norma (Cass., Sez. 6-3, n. 3376 del
22.02.2016; Cass. Civ., Sez. VI, del 30.11.2012, n. 21570).
Orbene, applicando i principi esposti al caso in esame, si ritiene che nessun elemento di prova sia stato offerto a riscontro di una eventuale colpa grave o dolo nell'attività difensiva svolta da parte ricorrente.
SULLE SPESE DI LITE
L'esito complessivo del giudizio, che vede parzialmente soccombenti entrambe le parti, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite ivi comprese quelle relative al sub procedimento iscritto a RG
1205-1/22.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
➢ Rigetta la domanda della IG.ra di addebito della separazione al IG. CP_2 CP_1
➢ Affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso Per_1 la madre cui viene confermata l'assegnazione della casa familiare;
pagina 14 di 15 ➢ Dispone che, salvo diverso accordo fra le parti, il padre potrà vedere la figlia e tenerla presso di se, compatibilmente con le eIGenze della minore, nella settimana A (in cui la minore trascorre il weekend con la madre), due pomeriggi (indicativamente il martedì ed il mercoledì) dal termine del suo lavoro fino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a scuola (non prima delle 7:50); nella settimana B (in cui la minore trascorre il weekend con il padre) un pomeriggio
(indicativamente il martedì) dal termine del suo lavoro fino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a scuola (non prima delle 7:50) e dal venerdì pomeriggio dopo il lavoro alla domenica sera dopo cena, quando la riaccompagnerà presso la casa materna. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre un periodo di due settimane anche non consecutive. Le vacanze per festività natalizie e pasquali saranno ripartite in periodi di uguale durata, uno comprendente il Natale, l'altro il Capodanno, uno comprendente la Pasqua, l'altro il giorno di
Pasquetta, seguendo la regola dell'alternanza annuale.
➢ Pone a carico del IG. a far data dalla pubblicazione della sentenza, un assegno mensile di CP_1 euro 400,00 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da versare alla moglie entro il giorno 7 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat;
spese straordinarie relative alla figlia suddivise tra i coniugi in misura del 50% ciascuno come da
Protocollo del Tribunale di Bologna;
➢ Revoca, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, il contributo dell'importo di euro
100,00 mensili per oneri locatizi sulla casa ex coniugale, posto a carico del IG. CP_1
➢ Rigetta la domanda di condanna ex art 96 c.p.c.
➢ Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di ConIGlio del 18 settembre 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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