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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/10/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 928/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NA SOLLAZZO Presidente dott. Edoardo MARTINELLI Giudice dott. FR GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 928/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AU OB elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. AU OB
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto a: separazione e divorzio giudiziale.
Conclusioni di parte attrice: come da verbale d'udienza del 16/10/2025 così trascritte: “L'avv. Zaupa, rinuncia alle prove testimoniali alla luce della rinuncia della domanda di addebito e così chiede di discutere la causa, richiamandosi agli atti e precisando come da ricorso, salvo appunto l'addebito che
è stato rinunciato”.
Conclusioni di parte convenuta: contumace.
Conclusioni del Pubblico Ministero: dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/2/2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Santo Domingo, Repubblica Dominicana, il Controparte_1
17/3/2020, esponeva: che dall'unione non erano nati figli;
che la moglie aveva abbandonato la casa coniugale rientrando il 25/1/2025 in Santo Domingo insieme al figlio minore Persona_1 avuto da una precedente relazione;
chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale
[...] dei coniugi con addebito alla convenuta, attesa la violazione dei doveri coniugali quali l'abbandono del tetto coniugale, l'aver dilapidato il patrimonio del marito all'oscuro di quest'ultimo, l'aver violato il dovere di assistenza morale e materiale, tra cui l'aver taciuto di essersi sottoposta ad un intervento chirurgico che le avrebbe impedito di avere altri figli.
Una volta passata in giudicato la sentenza di separazione, chiedeva al Tribunale di Pt_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, registrato al Comune di Malo, atto n. 23, parte 2, serie C, anno 2020, ordinando al competente ufficiale dello Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni.
All'udienza del 16/10/2025 la convenuta non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia;
l'attore lasciava le dichiarazioni di cui a verbale ed all'esito rinunciava alla domanda di addebito. Il procuratore di parte attrice chiedeva di discutere oralmente la causa rinunciando agli scritti conclusivi e precisava come da ricorso, previa rinuncia alla domanda di addebito della separazione.
La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza.
* * *
Ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Invero non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità alla prosecuzione della convivenza prevista dall'art. 151 c.c., attese le deduzioni dell'attore in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale ed all'abbandono della convenuta del tetto coniugale per far rientro nel proprio paese di origine a Santo Domingo. Nessuna statuizione in punto economico è chiesta dal Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., l'attore ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorso un anno dalla data della udienza di comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
pagina 2 di 3
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Santo Domingo (Repubblica Dominicana) il Controparte_1
17/03/2020, con atto trascritto al n. 23, parte 2, serie C, anno 2020 del Comune di Malo.
2. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Malo perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente.
3. DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
4. SPESE al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 21/10/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
FR RA NA ZO
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NA SOLLAZZO Presidente dott. Edoardo MARTINELLI Giudice dott. FR GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 928/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AU OB elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. AU OB
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto a: separazione e divorzio giudiziale.
Conclusioni di parte attrice: come da verbale d'udienza del 16/10/2025 così trascritte: “L'avv. Zaupa, rinuncia alle prove testimoniali alla luce della rinuncia della domanda di addebito e così chiede di discutere la causa, richiamandosi agli atti e precisando come da ricorso, salvo appunto l'addebito che
è stato rinunciato”.
Conclusioni di parte convenuta: contumace.
Conclusioni del Pubblico Ministero: dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/2/2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Santo Domingo, Repubblica Dominicana, il Controparte_1
17/3/2020, esponeva: che dall'unione non erano nati figli;
che la moglie aveva abbandonato la casa coniugale rientrando il 25/1/2025 in Santo Domingo insieme al figlio minore Persona_1 avuto da una precedente relazione;
chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale
[...] dei coniugi con addebito alla convenuta, attesa la violazione dei doveri coniugali quali l'abbandono del tetto coniugale, l'aver dilapidato il patrimonio del marito all'oscuro di quest'ultimo, l'aver violato il dovere di assistenza morale e materiale, tra cui l'aver taciuto di essersi sottoposta ad un intervento chirurgico che le avrebbe impedito di avere altri figli.
Una volta passata in giudicato la sentenza di separazione, chiedeva al Tribunale di Pt_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, registrato al Comune di Malo, atto n. 23, parte 2, serie C, anno 2020, ordinando al competente ufficiale dello Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni.
All'udienza del 16/10/2025 la convenuta non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia;
l'attore lasciava le dichiarazioni di cui a verbale ed all'esito rinunciava alla domanda di addebito. Il procuratore di parte attrice chiedeva di discutere oralmente la causa rinunciando agli scritti conclusivi e precisava come da ricorso, previa rinuncia alla domanda di addebito della separazione.
La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza.
* * *
Ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Invero non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità alla prosecuzione della convivenza prevista dall'art. 151 c.c., attese le deduzioni dell'attore in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale ed all'abbandono della convenuta del tetto coniugale per far rientro nel proprio paese di origine a Santo Domingo. Nessuna statuizione in punto economico è chiesta dal Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., l'attore ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorso un anno dalla data della udienza di comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
pagina 2 di 3
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Santo Domingo (Repubblica Dominicana) il Controparte_1
17/03/2020, con atto trascritto al n. 23, parte 2, serie C, anno 2020 del Comune di Malo.
2. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Malo perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente.
3. DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
4. SPESE al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 21/10/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
FR RA NA ZO
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