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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 27/05/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 303/2025 V.G., promosso da:
, nato a [...] il [...], C.F. , residente a San Cataldo, Parte_1 C.F._1 in Via Carlo Cattaneo n. 18, nella qualità di padre del minore , elettivamente Persona_1 domiciliato a San Cataldo in Via G. Garibaldi n. 25, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Burcheri che lo rappresenta e difende giusta procura da intendersi in calce al ricorso introduttivo, e nata a [...], il [...], residente a [...], C.F. CP_1
di cittadinanza italiana, nella qualità di madre del minore , C.F._2 Persona_1 rappresentata e difesa, come da procura da intendersi in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv.
Massimiliano Bellini, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Libertà n. 102, a Caltanissetta.
CP_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: domanda congiunta di regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI delle parti: I difensori con le note scritte depositate il 29.4.2025 e 30.4.2025 hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiuntamente presentato.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La domanda delle parti, congiuntamente proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., e diretta ad ottenere la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio , nato a Persona_1
Caltanissetta il 16.6.2021, deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che le parti hanno rappresentato di avere intrattenuto una relazione more uxorio dal 2012 e che dalla predetta relazione era nato il figlio sopra indicato.
Tuttavia, nel corso del tempo, erano venuti meno i presupposti per la prosecuzione della relazione sentimentale ed i ricorrenti avevano deciso di interrompere la detta relazione dall'agosto 2024.
In conseguenza di quanto sopra la , unitamente al piccolo , aveva trasferito la propria CP_1 Per_1 dimora presso l'abitazione dei propri genitori, sita in Viale Italia n. 139 a San Cataldo, avendo poi preso in locazione un immobile ove voleva trasferirsi con il piccolo , sito in San Cataldo alla Via Per_1
Pippo Fava n. 40;
Attualmente la ricorrente lavorava presso la società Blu Ocean, mentre il era Per_1 lavoratore dipendente, con la qualifica di ausiliario alle vendite presso la società CDS S.p.A., e provvedeva al mantenimento proprio e del proprio figlio nonché a pagare le rate del muto della propria casa nonché due finanziarie.
Il predetto ricorrente percepiva una retribuzione mensile netta di circa € 1.500,00, con cui pagava le rate del mutuo a tasso variabile pari a circa € 250,00 mensili nonché le finanziarie accese per l'acquisto dell'automobile e per l'acquisto di elettrodomestici, rispettivamente di € 160,00 al mese e di € 75,00 al mese, mentre la percepiva una retribuzione mensile di circa € 750,00 al mese;
CP_1
Tenuto conto di quanto sopra e avuto riguardo all'interruzione della relazione sentimentale, si rendeva necessaria l'emissione di un provvedimento del Tribunale che disponesse in ordine all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore, secondo le intese come concordate con il ricorso.
Ciò premesso, le condizioni per l'affidamento e per il mantenimento del figlio minore , Persona_1 come concordate dalle parti, possono essere accolte, atteso che le parti hanno inteso regolare le condizioni concernenti l'affidamento del figlio minore ed i rapporti economici in maniera corrispondente ai suoi interessi, avendo, tra l'altro, previsto l'affidamento condiviso del predetto con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, con relativa possibilità per il padre di incontrare il figlio sulla base di un calendario adeguatamente preciso e dettagliato anche con riferimento alle festività, ed un assegno di mantenimento in favore del figlio, ed a carico del padre di € 200,00, da versare ogni mese alla madre, oltre rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT, con assegno unico interamente in favore della predetta, oltre ad un contributo di € 150,00 per il pagamento dell'abitazione condotta in locazione dalla
, e oltre al rimborso delle spese straordinarie, come indicate e precisate in ricorso, in ragione del CP_1
50%.
2 In accoglimento della domanda va, dunque, disposta la regolamentazione delle condizioni di affidamento della minore ed economiche in suo favore così come contenute nel ricorso introduttivo.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, omologa la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento del figlio minore , così come indicate dalle parti nel Persona_1 ricorso depositato il 13.2.2025, da considerarsi come interamente richiamato nella presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 19 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 303/2025 V.G., promosso da:
, nato a [...] il [...], C.F. , residente a San Cataldo, Parte_1 C.F._1 in Via Carlo Cattaneo n. 18, nella qualità di padre del minore , elettivamente Persona_1 domiciliato a San Cataldo in Via G. Garibaldi n. 25, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Burcheri che lo rappresenta e difende giusta procura da intendersi in calce al ricorso introduttivo, e nata a [...], il [...], residente a [...], C.F. CP_1
di cittadinanza italiana, nella qualità di madre del minore , C.F._2 Persona_1 rappresentata e difesa, come da procura da intendersi in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv.
Massimiliano Bellini, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Libertà n. 102, a Caltanissetta.
CP_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: domanda congiunta di regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI delle parti: I difensori con le note scritte depositate il 29.4.2025 e 30.4.2025 hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiuntamente presentato.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La domanda delle parti, congiuntamente proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., e diretta ad ottenere la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio , nato a Persona_1
Caltanissetta il 16.6.2021, deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che le parti hanno rappresentato di avere intrattenuto una relazione more uxorio dal 2012 e che dalla predetta relazione era nato il figlio sopra indicato.
Tuttavia, nel corso del tempo, erano venuti meno i presupposti per la prosecuzione della relazione sentimentale ed i ricorrenti avevano deciso di interrompere la detta relazione dall'agosto 2024.
In conseguenza di quanto sopra la , unitamente al piccolo , aveva trasferito la propria CP_1 Per_1 dimora presso l'abitazione dei propri genitori, sita in Viale Italia n. 139 a San Cataldo, avendo poi preso in locazione un immobile ove voleva trasferirsi con il piccolo , sito in San Cataldo alla Via Per_1
Pippo Fava n. 40;
Attualmente la ricorrente lavorava presso la società Blu Ocean, mentre il era Per_1 lavoratore dipendente, con la qualifica di ausiliario alle vendite presso la società CDS S.p.A., e provvedeva al mantenimento proprio e del proprio figlio nonché a pagare le rate del muto della propria casa nonché due finanziarie.
Il predetto ricorrente percepiva una retribuzione mensile netta di circa € 1.500,00, con cui pagava le rate del mutuo a tasso variabile pari a circa € 250,00 mensili nonché le finanziarie accese per l'acquisto dell'automobile e per l'acquisto di elettrodomestici, rispettivamente di € 160,00 al mese e di € 75,00 al mese, mentre la percepiva una retribuzione mensile di circa € 750,00 al mese;
CP_1
Tenuto conto di quanto sopra e avuto riguardo all'interruzione della relazione sentimentale, si rendeva necessaria l'emissione di un provvedimento del Tribunale che disponesse in ordine all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore, secondo le intese come concordate con il ricorso.
Ciò premesso, le condizioni per l'affidamento e per il mantenimento del figlio minore , Persona_1 come concordate dalle parti, possono essere accolte, atteso che le parti hanno inteso regolare le condizioni concernenti l'affidamento del figlio minore ed i rapporti economici in maniera corrispondente ai suoi interessi, avendo, tra l'altro, previsto l'affidamento condiviso del predetto con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, con relativa possibilità per il padre di incontrare il figlio sulla base di un calendario adeguatamente preciso e dettagliato anche con riferimento alle festività, ed un assegno di mantenimento in favore del figlio, ed a carico del padre di € 200,00, da versare ogni mese alla madre, oltre rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT, con assegno unico interamente in favore della predetta, oltre ad un contributo di € 150,00 per il pagamento dell'abitazione condotta in locazione dalla
, e oltre al rimborso delle spese straordinarie, come indicate e precisate in ricorso, in ragione del CP_1
50%.
2 In accoglimento della domanda va, dunque, disposta la regolamentazione delle condizioni di affidamento della minore ed economiche in suo favore così come contenute nel ricorso introduttivo.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, omologa la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento del figlio minore , così come indicate dalle parti nel Persona_1 ricorso depositato il 13.2.2025, da considerarsi come interamente richiamato nella presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 19 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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